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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Flumeri (AV) alla Zona Parte_1
Industriale, domicilio eletto in Grottaminarda presso lo studio del difensore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Alessandro Fischetti;
OPPOSTA contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede in Flumeri (AV) alla via Olivieri, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Castelluccio;
OPPONENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 6.11.2024 le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.8.2021 la (di seguito Controparte_1 [...]
ha proposto opposizione all'esecuzione nel procedimento esecutivo pendente dinanzi a Parte_2 questo Tribunale, iscritto al R.G.E. col n. 1994/2021, intrapreso dalla società (di Parte_1 seguito ), quale cessionaria della (di seguito Parte_1 Controparte_2
, in virtù della sentenza di questo Tribunale n. 21/2021 del 5.5.2021, chiedendo, in via CP_2 preliminare, la sospensione della procedura esecutiva. Ha dedotto l'estraneità della Parte_1 rispetto al titolo esecutivo posto alla base del precetto;
l'inefficacia e comunque l'inopponibilità ad essa opponente della cessione del credito in virtù della quale la aveva promosso l'azione Parte_1 esecutiva;
l'erroneità della sentenza n. 21/2021, che aveva determinato il credito della Pt_2 in euro 41.300,19 anziché nella minor somma accertata in corso di causa di euro 23.730,40,
[...] tanto che era stata proposta istanza di correzione di errore materiale, oltre che appello, avverso la suddetta sentenza;
l'estinzione per compensazione legale del credito posto alla base del precetto con il controcredito vantato da essa opponente in forza della sentenza n. 85/2019 del Tribunale di
Benevento ovvero per compensazione giudiziale con il controcredito di 55.564,76 euro portato dalle sentenze n. 4/2021 (RG 788/2013, pubblicata il 25/1/2021, recante la condanna della al CP_2 pagamento delle spese di lite per 9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva,) n. 13/2021 (RG
832/2013, pubblicata l'1/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di CP_2 lite per 9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva), n. 14/2021 (RG 3392013 pubblicata il
4/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di lite per 18.781,00 euro, CP_2 oltre spese forfettarie, cpa e iva).
Il G.E., con ordinanza notificata alle parti il 12.2.2024, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato in 30 giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione notificato alla il 28.2.2024 la ha introdotto il Parte_2 Parte_1 giudizio di merito, deducendo che la sentenza n. 21/2021 del 5.5.2021 di questo Tribunale, emessa nel giudizio R.G. n. 917/2013, era stata impugnata dalla dinanzi alla Corte Parte_2
d'Appello di Napoli ed il giudizio era ancora pendente;
durante il giudizio di primo grado la aveva ceduto ad essa il credito che aveva fatto valere nei confronti della CP_2 Parte_1 [...] nella causa R.G. n. 917/2013; essa , il 23.6.2020, aveva notificato atto di Parte_2 Parte_1 precetto alla in virtù della sentenza n. 21/2021 del 5.5.2021; tale sentenza, su istanza Parte_2 di correzione di errore materiale della era stata poi rettificata dal Giudice del Parte_2
Tribunale di Benevento, dott. che aveva indicato l'importo dovuto alla in euro Per_1 CP_2
23.730,40, anziché euro 41.300,19; la con ricorso del 30.8.2021, aveva proposto Parte_2 opposizione all'esecuzione, chiedendo accertarsi la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 poiché priva di valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiararsi la nullità dell'intrapresa esecuzione n. 1994/2021 R.G.E.; in subordine, dichiararsi la compensazione legale tra il credito di cui alla sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Benevento ed il controcredito della di cui alla Parte_2 sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, e, per l'effetto, dichiararsi la nullità della procedura esecutiva n. 1994/2021; in via ulteriormente gradata dichiararsi la compensazione giudiziale tra il credito di cui alla sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Benevento ed il controcredito della di cui alla sentenza n. 85/2019 o, in via gradata, tra il Parte_2 credito di cui alla sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Benevento ed il controcredito di cui alle sentenze n. 4/2021, 13/2021 e 14/2021. Ha sostenuto la di essere legittimata ad agire in Parte_1 via esecutiva nei confronti della in virtù della sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Parte_2
Benevento, avendo acquistato il credito dalla con contratto di cessione del credito del CP_2
23.6.2020, notificato via Pec alla il 4.5.2021. Ha dedotto, inoltre, l'inammissibilità Parte_2 dell'eccezione di compensazione in quanto proposta dalla dopo la notifica del Parte_2 pignoramento, benché la stessa avesse ricevuto in precedenza la notifica della cessione del credito da parte della Tanto premesso, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_2 Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_2
La costituitasi, ha dedotto che, a seguito della correzione della sentenza n. 21/2021, Parte_2 il credito di controparte era pari ad euro 23.730,40, e non all'importo indicato in precetto di euro
41.300,19; che la cessione del credito che la sosteneva di aver stipulato con la Parte_1 CP_2 era stata notificata ad essa opponente, per la prima volta, a mezzo Pec del 4.5.2021; che essa opponente era creditrice, in forza della sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, nei confronti della della somma di 81.311,22 euro, oltre interessi legali dalla CP_2 domanda, nonché dell'ulteriore somma di 8.000,00 euro, oltre accessori di legge per spese di lite;
che, quindi, all'epoca della asserita cessione del 22.6.2020, il credito ceduto doveva considerarsi comunque estinto per compensazione legale con il controcredito di essa opponente;
che ricorrevano, altresì, le condizioni per la compensazione giudiziale tra il credito vantato dalla , quale Parte_1 cessionaria della ed il controcredito di 55.564,76 euro portato dalle sentenze n. 4/2021 CP_2
(RG 788/2013, pubblicata il 25/1/2021, recante la condanna della al pagamento delle CP_2 spese di lite per 9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva,) n. 13/2021 (RG 832/2013, pubblicata l'1/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di lite per CP_2
9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva) e n. 14/2021 (RG 3392013 pubblicata il 4/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di lite per 18.781,00 euro, oltre spese CP_2 forfettarie, cpa e iva); che non era stato possibile proporre le eccezioni di compensazione nei suddetti giudizi, in quanto instaurati nel 2013, mentre il credito di controparte era stato accertato con sentenza del 2021; che la prima comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito era pervenuta ad essa opponente il 4.5.2021, ed essa opponente non aveva accettato la cessione, sicché, ai sensi del secondo comma dell'art. 1248 c.c., erano impedite solo le eccezioni di compensazione con crediti sorti successivamente a tale data;
che neppure poteva trovare applicazione l'art. 1250
c.c., in quanto il pignoramento era stato eseguito in data 3.6.2021, dopo la notifica della cessione in data 4/5/2021. Tanto premesso, la ha chiesto dichiararsi l'estinzione per Parte_2 compensazione legale o, in subordine, giudiziale del credito azionato in via esecutiva dalla
, nonché la nullità della procedura esecutiva n. 1994/2021. Parte_1
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti.
All'udienza del 6.11.2024 le parti si sono riportate ai propri atti, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione senza i suddetti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha provato che la le ha ceduto il credito vantato nei confronti della Parte_1 CP_2 [...] nella causa RG n. 917/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, definita con Parte_2 sentenza n. 21/2021. Ha, infatti, prodotto il contratto di cessione del credito stipulato con la
Ha, altresì, prodotto la nota con cui la comunicò alla di CP_2 CP_2 Parte_2 aver ceduto ad essa il proprio “credito futuro” oggetto della suddetta causa RG n. Parte_1
917/2013, contestualmente invitando la banca a pagare in favore della l'importo che Parte_1 sarebbe stato accertato all'esito del giudizio. Risulta, altresì, allegato alla produzione di parte Cont opposta il file con estensione . a cui si evince la trasmissione via Pec della nota anzidetta, in Parte data 23.6.2020, dall'indirizzo all'indirizzo della di La Email_1 Pt_2 stessa ha ammesso di aver ricevuto via Pec la comunicazione dell'avvenuta Parte_2 cessione del credito, da parte della in favore della , in data 4.5.2021, prima CP_2 Parte_1 della notifica del precetto, eseguita il 21.5.2021.
Il credito della nei confronti della in virtù della sentenza Tribunale di CP_2 Parte_2
Benevento n. 21/2021, oggetto di cessione in favore della , così come dedotto da parte Parte_1 opponente, ammonta ad euro 23.730,40, oltre interessi legali dalla domanda, e non alla somma indicata in precetto di euro 41.300,19. Risulta, infatti, dagli atti che la sentenza n. 21/2021 del
5.5.2021, su istanza di correzione di errore materiale della è stata rettificata dal Parte_2
Giudice del Tribunale di Benevento, dott. con ordinanza del 5.8.2021, che indica l'importo Per_1 dovuto alla in euro 23.730,40, anziché nella somma di euro 41.300,19. CP_2
L'opponente ha eccepito di essere a sua volta creditrice, in forza della sentenza n. Parte_2
85/2019 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, nei confronti della della CP_2 somma di 81.311,22 euro, oltre interessi legali dalla domanda, nonché dell'ulteriore somma di
8.000,00 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite, con la conseguenza che il credito che la aveva ceduto alla era estinto per compensazione legale con il controcredito CP_2 Parte_1 di essa opponente.
Il controcredito della banca nei confronti della è comprovato dalla sentenza di questo CP_2
Tribunale n. 85/2019, di cui vi è copia in atti. Parte opponente ha dedotto che tale sentenza è passata in giudicato, e tale circostanza non è stata contestata da controparte, sicché deve ritenersi pacifica. Quando fu emessa la sentenza n. 21/2021, dunque, la era già titolare di Parte_2 un controcredito di maggiore importo, certo, liquido ed esigibile, nei confronti della stessa La cessione del credito da parte della in favore della risulta CP_2 CP_2 Parte_1 Parte essere stata notificata dalla alla debitrice ceduta di il 23.6.2020 ed il CP_2 Pt_2
4.5.2021.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1248 c.c., la poteva opporre alla cessionaria Parte_2
le eccezioni di compensazione con crediti verso la cedente sorti prima della Parte_1 CP_2 notifica della cessione. La era, quindi, senz'altro legittimata ad eccepire alla Parte_2
l'estinzione del credito che a questa era stato ceduto dalla con il Parte_1 CP_2 controcredito vantato dalla banca nei confronti della stessa sorto prima del 2019. CP_2
Si osserva, tuttavia, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (come la compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9061/1999, n. 26089/2005 e n. 12911/2012). Nel caso in esame, l'azione esecutiva è stata promossa in base a un titolo giudiziale formatosi nel 2021, mentre il credito opposto in compensazione si fonda su una sentenza emessa nel 2019. La compensazione, quindi, poteva essere eccepita dalla soltanto nella causa RG n. 917/2013, a seguito della pronuncia CP_2 della sentenza del 2019, e prima che fosse emessa la sentenza n. 21/2021. La mancata proposizione dell'eccezione di compensazione da parte della impedisce alla stessa di invocare il fatto CP_2 estintivo del credito di controparte con l'opposizione all'esecuzione. E la stessa preclusione vale anche per la cessionaria . Parte_1
Al riguardo è opportuno precisare che l'eccezione di compensazione fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, se dedotta secondo le regole della rimessione in termini ex art. 153 comma 2
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 19395/2024). Ne consegue che la a seguito della CP_2 sentenza n. 85/2019 e del suo passaggio in giudicato, avrebbe potuto eccepire la compensazione nella causa RG n. 917/2013 anche dopo la scadenza del termine per proporre le eccezioni in senso stretto, chiedendo la remissione in termini.
In subordine, la ha chiesto procedersi alla compensazione giudiziale del credito Parte_2 posto alla base del precetto con i controcrediti di complessivi 55.564,76 euro portati dalle sentenze di questo Tribunale n. 4/2021, n. 13/2021 e n. 14/2021.
Anche in questo caso, però, la compensazione andava eccepita nell'ambito dei giudizi definiti con le sentenze sopra richiamate, e non con l'opposizione all'esecuzione. E ciò a maggior ragione rispetto all'ipotesi della compensazione legale, in quanto la compensazione giudiziale, a differenza di quella legale, non ha come presupposto la liquidità del controcredito da opporre in compensazione, sicché la relativa eccezione poteva essere proposta anche se il controcredito non era stato ancora accertato con sentenza.
Alla stregua dei rilievi che precedono l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_2 può trovare accoglimento soltanto per quanto riguarda l'ammontare del credito per il quale la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, che va determinato in euro 23.730,40, Parte_1 oltre agli interessi previsti con sentenza di questo Tribunale n. 21/2021, anziché nella somma indicata in precetto, mentre va rigettata per il resto, ed in particolare per quanto riguarda le eccezioni di compensazione. Poiché l'opposizione all'esecuzione è risultata fondata solo in parte, mentre per altra parte va disattesa, appare adeguata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla
[...]
dichiara che la ha diritto di procedere ad Controparte_1 Parte_1 esecuzione forzata, quale cessionaria della nei confronti Controparte_2 della Banca anzidetta, in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 21/2021 del 5.5.2021, nei limiti della somma di euro 23.730,40, oltre agli interessi previsti nella suddetta sentenza;
rigetta, per il resto, l'opposizione all'esecuzione;
compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, 28.1.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Flumeri (AV) alla Zona Parte_1
Industriale, domicilio eletto in Grottaminarda presso lo studio del difensore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Alessandro Fischetti;
OPPOSTA contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede in Flumeri (AV) alla via Olivieri, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Castelluccio;
OPPONENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 6.11.2024 le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.8.2021 la (di seguito Controparte_1 [...]
ha proposto opposizione all'esecuzione nel procedimento esecutivo pendente dinanzi a Parte_2 questo Tribunale, iscritto al R.G.E. col n. 1994/2021, intrapreso dalla società (di Parte_1 seguito ), quale cessionaria della (di seguito Parte_1 Controparte_2
, in virtù della sentenza di questo Tribunale n. 21/2021 del 5.5.2021, chiedendo, in via CP_2 preliminare, la sospensione della procedura esecutiva. Ha dedotto l'estraneità della Parte_1 rispetto al titolo esecutivo posto alla base del precetto;
l'inefficacia e comunque l'inopponibilità ad essa opponente della cessione del credito in virtù della quale la aveva promosso l'azione Parte_1 esecutiva;
l'erroneità della sentenza n. 21/2021, che aveva determinato il credito della Pt_2 in euro 41.300,19 anziché nella minor somma accertata in corso di causa di euro 23.730,40,
[...] tanto che era stata proposta istanza di correzione di errore materiale, oltre che appello, avverso la suddetta sentenza;
l'estinzione per compensazione legale del credito posto alla base del precetto con il controcredito vantato da essa opponente in forza della sentenza n. 85/2019 del Tribunale di
Benevento ovvero per compensazione giudiziale con il controcredito di 55.564,76 euro portato dalle sentenze n. 4/2021 (RG 788/2013, pubblicata il 25/1/2021, recante la condanna della al CP_2 pagamento delle spese di lite per 9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva,) n. 13/2021 (RG
832/2013, pubblicata l'1/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di CP_2 lite per 9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva), n. 14/2021 (RG 3392013 pubblicata il
4/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di lite per 18.781,00 euro, CP_2 oltre spese forfettarie, cpa e iva).
Il G.E., con ordinanza notificata alle parti il 12.2.2024, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato in 30 giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione notificato alla il 28.2.2024 la ha introdotto il Parte_2 Parte_1 giudizio di merito, deducendo che la sentenza n. 21/2021 del 5.5.2021 di questo Tribunale, emessa nel giudizio R.G. n. 917/2013, era stata impugnata dalla dinanzi alla Corte Parte_2
d'Appello di Napoli ed il giudizio era ancora pendente;
durante il giudizio di primo grado la aveva ceduto ad essa il credito che aveva fatto valere nei confronti della CP_2 Parte_1 [...] nella causa R.G. n. 917/2013; essa , il 23.6.2020, aveva notificato atto di Parte_2 Parte_1 precetto alla in virtù della sentenza n. 21/2021 del 5.5.2021; tale sentenza, su istanza Parte_2 di correzione di errore materiale della era stata poi rettificata dal Giudice del Parte_2
Tribunale di Benevento, dott. che aveva indicato l'importo dovuto alla in euro Per_1 CP_2
23.730,40, anziché euro 41.300,19; la con ricorso del 30.8.2021, aveva proposto Parte_2 opposizione all'esecuzione, chiedendo accertarsi la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 poiché priva di valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiararsi la nullità dell'intrapresa esecuzione n. 1994/2021 R.G.E.; in subordine, dichiararsi la compensazione legale tra il credito di cui alla sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Benevento ed il controcredito della di cui alla Parte_2 sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, e, per l'effetto, dichiararsi la nullità della procedura esecutiva n. 1994/2021; in via ulteriormente gradata dichiararsi la compensazione giudiziale tra il credito di cui alla sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Benevento ed il controcredito della di cui alla sentenza n. 85/2019 o, in via gradata, tra il Parte_2 credito di cui alla sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Benevento ed il controcredito di cui alle sentenze n. 4/2021, 13/2021 e 14/2021. Ha sostenuto la di essere legittimata ad agire in Parte_1 via esecutiva nei confronti della in virtù della sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Parte_2
Benevento, avendo acquistato il credito dalla con contratto di cessione del credito del CP_2
23.6.2020, notificato via Pec alla il 4.5.2021. Ha dedotto, inoltre, l'inammissibilità Parte_2 dell'eccezione di compensazione in quanto proposta dalla dopo la notifica del Parte_2 pignoramento, benché la stessa avesse ricevuto in precedenza la notifica della cessione del credito da parte della Tanto premesso, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_2 Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_2
La costituitasi, ha dedotto che, a seguito della correzione della sentenza n. 21/2021, Parte_2 il credito di controparte era pari ad euro 23.730,40, e non all'importo indicato in precetto di euro
41.300,19; che la cessione del credito che la sosteneva di aver stipulato con la Parte_1 CP_2 era stata notificata ad essa opponente, per la prima volta, a mezzo Pec del 4.5.2021; che essa opponente era creditrice, in forza della sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, nei confronti della della somma di 81.311,22 euro, oltre interessi legali dalla CP_2 domanda, nonché dell'ulteriore somma di 8.000,00 euro, oltre accessori di legge per spese di lite;
che, quindi, all'epoca della asserita cessione del 22.6.2020, il credito ceduto doveva considerarsi comunque estinto per compensazione legale con il controcredito di essa opponente;
che ricorrevano, altresì, le condizioni per la compensazione giudiziale tra il credito vantato dalla , quale Parte_1 cessionaria della ed il controcredito di 55.564,76 euro portato dalle sentenze n. 4/2021 CP_2
(RG 788/2013, pubblicata il 25/1/2021, recante la condanna della al pagamento delle CP_2 spese di lite per 9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva,) n. 13/2021 (RG 832/2013, pubblicata l'1/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di lite per CP_2
9.650,00 euro, oltre spese forfettarie, cpa e iva) e n. 14/2021 (RG 3392013 pubblicata il 4/3/2021, recante la condanna della al pagamento delle spese di lite per 18.781,00 euro, oltre spese CP_2 forfettarie, cpa e iva); che non era stato possibile proporre le eccezioni di compensazione nei suddetti giudizi, in quanto instaurati nel 2013, mentre il credito di controparte era stato accertato con sentenza del 2021; che la prima comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito era pervenuta ad essa opponente il 4.5.2021, ed essa opponente non aveva accettato la cessione, sicché, ai sensi del secondo comma dell'art. 1248 c.c., erano impedite solo le eccezioni di compensazione con crediti sorti successivamente a tale data;
che neppure poteva trovare applicazione l'art. 1250
c.c., in quanto il pignoramento era stato eseguito in data 3.6.2021, dopo la notifica della cessione in data 4/5/2021. Tanto premesso, la ha chiesto dichiararsi l'estinzione per Parte_2 compensazione legale o, in subordine, giudiziale del credito azionato in via esecutiva dalla
, nonché la nullità della procedura esecutiva n. 1994/2021. Parte_1
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti.
All'udienza del 6.11.2024 le parti si sono riportate ai propri atti, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione senza i suddetti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha provato che la le ha ceduto il credito vantato nei confronti della Parte_1 CP_2 [...] nella causa RG n. 917/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, definita con Parte_2 sentenza n. 21/2021. Ha, infatti, prodotto il contratto di cessione del credito stipulato con la
Ha, altresì, prodotto la nota con cui la comunicò alla di CP_2 CP_2 Parte_2 aver ceduto ad essa il proprio “credito futuro” oggetto della suddetta causa RG n. Parte_1
917/2013, contestualmente invitando la banca a pagare in favore della l'importo che Parte_1 sarebbe stato accertato all'esito del giudizio. Risulta, altresì, allegato alla produzione di parte Cont opposta il file con estensione . a cui si evince la trasmissione via Pec della nota anzidetta, in Parte data 23.6.2020, dall'indirizzo all'indirizzo della di La Email_1 Pt_2 stessa ha ammesso di aver ricevuto via Pec la comunicazione dell'avvenuta Parte_2 cessione del credito, da parte della in favore della , in data 4.5.2021, prima CP_2 Parte_1 della notifica del precetto, eseguita il 21.5.2021.
Il credito della nei confronti della in virtù della sentenza Tribunale di CP_2 Parte_2
Benevento n. 21/2021, oggetto di cessione in favore della , così come dedotto da parte Parte_1 opponente, ammonta ad euro 23.730,40, oltre interessi legali dalla domanda, e non alla somma indicata in precetto di euro 41.300,19. Risulta, infatti, dagli atti che la sentenza n. 21/2021 del
5.5.2021, su istanza di correzione di errore materiale della è stata rettificata dal Parte_2
Giudice del Tribunale di Benevento, dott. con ordinanza del 5.8.2021, che indica l'importo Per_1 dovuto alla in euro 23.730,40, anziché nella somma di euro 41.300,19. CP_2
L'opponente ha eccepito di essere a sua volta creditrice, in forza della sentenza n. Parte_2
85/2019 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, nei confronti della della CP_2 somma di 81.311,22 euro, oltre interessi legali dalla domanda, nonché dell'ulteriore somma di
8.000,00 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite, con la conseguenza che il credito che la aveva ceduto alla era estinto per compensazione legale con il controcredito CP_2 Parte_1 di essa opponente.
Il controcredito della banca nei confronti della è comprovato dalla sentenza di questo CP_2
Tribunale n. 85/2019, di cui vi è copia in atti. Parte opponente ha dedotto che tale sentenza è passata in giudicato, e tale circostanza non è stata contestata da controparte, sicché deve ritenersi pacifica. Quando fu emessa la sentenza n. 21/2021, dunque, la era già titolare di Parte_2 un controcredito di maggiore importo, certo, liquido ed esigibile, nei confronti della stessa La cessione del credito da parte della in favore della risulta CP_2 CP_2 Parte_1 Parte essere stata notificata dalla alla debitrice ceduta di il 23.6.2020 ed il CP_2 Pt_2
4.5.2021.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1248 c.c., la poteva opporre alla cessionaria Parte_2
le eccezioni di compensazione con crediti verso la cedente sorti prima della Parte_1 CP_2 notifica della cessione. La era, quindi, senz'altro legittimata ad eccepire alla Parte_2
l'estinzione del credito che a questa era stato ceduto dalla con il Parte_1 CP_2 controcredito vantato dalla banca nei confronti della stessa sorto prima del 2019. CP_2
Si osserva, tuttavia, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (come la compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9061/1999, n. 26089/2005 e n. 12911/2012). Nel caso in esame, l'azione esecutiva è stata promossa in base a un titolo giudiziale formatosi nel 2021, mentre il credito opposto in compensazione si fonda su una sentenza emessa nel 2019. La compensazione, quindi, poteva essere eccepita dalla soltanto nella causa RG n. 917/2013, a seguito della pronuncia CP_2 della sentenza del 2019, e prima che fosse emessa la sentenza n. 21/2021. La mancata proposizione dell'eccezione di compensazione da parte della impedisce alla stessa di invocare il fatto CP_2 estintivo del credito di controparte con l'opposizione all'esecuzione. E la stessa preclusione vale anche per la cessionaria . Parte_1
Al riguardo è opportuno precisare che l'eccezione di compensazione fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, se dedotta secondo le regole della rimessione in termini ex art. 153 comma 2
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 19395/2024). Ne consegue che la a seguito della CP_2 sentenza n. 85/2019 e del suo passaggio in giudicato, avrebbe potuto eccepire la compensazione nella causa RG n. 917/2013 anche dopo la scadenza del termine per proporre le eccezioni in senso stretto, chiedendo la remissione in termini.
In subordine, la ha chiesto procedersi alla compensazione giudiziale del credito Parte_2 posto alla base del precetto con i controcrediti di complessivi 55.564,76 euro portati dalle sentenze di questo Tribunale n. 4/2021, n. 13/2021 e n. 14/2021.
Anche in questo caso, però, la compensazione andava eccepita nell'ambito dei giudizi definiti con le sentenze sopra richiamate, e non con l'opposizione all'esecuzione. E ciò a maggior ragione rispetto all'ipotesi della compensazione legale, in quanto la compensazione giudiziale, a differenza di quella legale, non ha come presupposto la liquidità del controcredito da opporre in compensazione, sicché la relativa eccezione poteva essere proposta anche se il controcredito non era stato ancora accertato con sentenza.
Alla stregua dei rilievi che precedono l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_2 può trovare accoglimento soltanto per quanto riguarda l'ammontare del credito per il quale la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, che va determinato in euro 23.730,40, Parte_1 oltre agli interessi previsti con sentenza di questo Tribunale n. 21/2021, anziché nella somma indicata in precetto, mentre va rigettata per il resto, ed in particolare per quanto riguarda le eccezioni di compensazione. Poiché l'opposizione all'esecuzione è risultata fondata solo in parte, mentre per altra parte va disattesa, appare adeguata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla
[...]
dichiara che la ha diritto di procedere ad Controparte_1 Parte_1 esecuzione forzata, quale cessionaria della nei confronti Controparte_2 della Banca anzidetta, in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 21/2021 del 5.5.2021, nei limiti della somma di euro 23.730,40, oltre agli interessi previsti nella suddetta sentenza;
rigetta, per il resto, l'opposizione all'esecuzione;
compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, 28.1.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi