Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente sentenza sul reclamo ex artt. 473 bis e sgg CPC depositato in data 2.1.2025 da
, nata a [...] il [...], difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Francesco Paolo Cinquemani, del Foro di Palermo, presso il cui studio ha eletto domicilio reclamante contro
, nato a [...] l'[...] Controparte_1 reclamato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza definitiva pubblicata il 24.12.2024 cron. 4377/2024 del Tribunale di Bergamo resa nel procedimento R.G. n. 6526/24 in punto: ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 38 CPC
Premesso
Con ricorso ex art. 473 bis n. 38 CPC depositato il 15.11.2024 , premesso di avere Controparte_1 contratto matrimonio con in data 13.10.2007; che dalla loro unione erano nati i figli Parte_1
(5.02.2009), (19.12.2011) e (23.10.2021); che il matrimonio era cessato con Per_1 Per_2 Per_3 sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bergamo in data 24.4.2024 nella quale era stato stabilito, tra l'altro, che i figli minori fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso l'abitazione materna e che le decisioni di straordinaria amministrazione di maggiore interesse per i figli dovevano essere assunte dai genitori di comune accordo, con impegno di questi a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli;
che nonostante questo la aveva unilateralmente ed immotivatamente deciso di non far Parte_1 somministrare al figlio minore le vaccinazioni obbligatorie e di non procedere ai richiami Per_3 vaccinali obbligatori per (non in regola con il calendario delle vaccinazioni) e Per_1 Per_2
(attualmente in regola) nonostante le varie sollecitazioni da parte del Centro Vaccinale, alle quali la aveva espresso diniego nonostante la contrarietà dell'ex marito e nonostante il certificato del Parte_1 medico pediatra di avesse attestato che non vi erano controindicazioni alla somministrazione Per_3 al bambino dei vaccini obbligatori;
ciò premesso il ricorrente chiedeva di essere autorizzato a far somministrare in autonomia ai figli minori le vaccinazioni e i richiami vaccinali obbligatori previsti dal
1
D.L. 73/2017 convertito con modifiche in Legge 219/2017, anche a fronte di mancato consenso o di dissenso da parte della . Parte_1
Il 14.12.2024 si costituiva e veniva acquisito parere del PM. Parte_1
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, con l'ordinanza qui reclamata, il Tribunale di Brescia così disponeva:
- autorizza il padre , anche a fronte di mancato consenso o dissenso della madre Controparte_1
, a far somministrare ai figli minori (n. Bergamo il 05/02/2009) e Parte_2 Persona_4
(n. Seriate il 23/10/2021) tutte le vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali Persona_5 obbligatori previsti per legge, nel rispetto del calendario vaccinale concordato con il Servizio Sanitario competente, previa verifica, da parte dell'Autorità sanitaria, di eventuali incompatibilità e/o controindicazioni alla somministrazione dei vaccini;
- condanna a rifondere in favore di le spese di causa liquidate in Parte_2 Controparte_1 euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo con ricorso depositato il 2.1.2025 Parte_1 chiedendo preliminarmente sospendersi gli effetti esecutivi del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese di lite.
Il PG esprimeva parere il 28.1.2025 chiedendo il rigetto del reclamo.
non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 4.3.2025 fissata dal Cons rel con decreto del 13.1.2025 nessuno compariva e la Corte ai sensi dell'art. 348 CPC rinviava la causa all'udienza sempre collegiale del 25.3.2025.
All'udienza del 25.3.2025 la Corte, preso atto che il verbale della precedente udienza era stato comunicato a parte reclamante, tratteneva la causa in decisione.
L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 III CPC non essendo la comparsa Parte_1 né all'udienza del 4.3.2025 né a quella odierna del 25.3.2025.
P.Q.M.
letto l'art. 348 ultimo comma CPC DICHIARA l'improcedibilità del reclamo.
Brescia, 25.3.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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