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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1946/2021 R.G., avente per oggetto:
“impugnazione testamento”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fortunato D. Creaco e dall'Avv. Walter C. Creaco giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Gianfranco Romeo giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 23 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di annullamento del testamento olografo, redatto il 14 novembre 2019, da nato ad [...] il 02 novembre Persona_1
1 1964 e ivi deceduto l'08 febbraio 2020, pubblicato al rogito del notaio e trascritto il 13/03/2020 reg. gen . 14146 e reg. Persona_2
part. 7394, appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Ed infatti, quanto all'asserita incapacità di intendere e di volere del de cuius, va premesso che secondo l'orientamento pacifico della S.C.
l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, “al momento della redazione dell'atto di ultima volontà”, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
Orbene, nella fattispecie concreta manca la prova che al momento della redazione del testamento olografo (14 novembre 2019) il de cuius fosse incapace di intendere e di volere.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente giudizio, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, emerge che «il
[...]
(era) affetto da disturbo depressivo maggiore di grado lieve- Per_1
moderato; tale patologia insorta nel 2000, ha avuto riacuzie clinica nel
2015 e nel 2018, con i caratteri della persistenza sino al momento dell'atto testamentario. Tale quadro clinico non incideva sulle sue facoltà intellettive e volitive a garanzia di una piena capacità di
2 autodeterminazione e di piena consapevolezza rispetto all'importanza dell'atto testamentario redatto il 14.11.2019» (cfr. relazione in atti).
Il consulente di ufficio ha valutato tutta la terapia cui risultava sottoposto il durante la sua malattia e ha concluso affermando che Pt_1
«Non vengono documentati sintomi quali il disorientamento spazio- temporale, alterazioni della memoria, del pensiero, che se fossero stati presenti avrebbero orientato gli psichiatri che lo hanno avuto in cura
a scegliere interventi terapeutici diversi e più consistenti» (cfr. relazione in atti).
Quanto all'uso dell'alcool, il consulente ha evidenziato che «Nel non è documentata una cronica intossicazione da alcool, che si Pt_1
differenzia dall'abuso di alcool, come segnalato dal dott. il Per_3
13.07.2018, ma non riportato nelle successive visite fatte dal dott.
in quanto la cronica intossicazione da alcool è un dato Per_4
irreversibile ovvero, in questo caso, i fenomeni tossici sono stabili, persistendo anche dopo l'eliminazione dell'alcool assunto, di conseguenza la capacità del soggetto può essere permanentemente esclusa o grandemente scemata (si pensi al delirium tremens, alla psicosi alcoolica di o alla para noia alcoolica). Mentre Per_5
nell'ubriachezza abituale i fenomeni tossici non sono onnipresenti, vengono meno, infatti, negli intervalli di astinenza, durante i quali il soggetto riacquista la capacità d'intendere e di volere. Nel inoltre, Pt_1
non è documentata una destrutturazione psicotica, né emergono elementi a sostegno di uno stato di abuso alcoolico in corso di redazione testamentaria, né si colgono riferimenti in tal senso nella visita fatta dal dott. La conferma indiretta si ha nel rileggere Per_6
quanto è stato evidenziato a carico del fegato nella consulenza medico
3 legale redatta dalla prof e dal dott. : esame Per_7 Per_8
macroscopico (pag. 37) fegato di forma e dimensioni regolari, di volume e consistenza normali, colorito rosso brunastro;
parenchima con disegno strutturale ben conservato. All'esame microscopico (pag.
49): nulla da segnalare alla glissoniana;
ben conservata l'architettura epatica;
epatociti con citoplasma normo tingibile;
nuclei di regolare aspetto. In sintesi note di sostanziale normalità» (cfr. relazione in atti).
Il consulente di ufficio ha risposto in maniera precisa anche ai rilievi dei consulenti di parte attrice evidenziando che «il soffriva di Pt_1
disturbo depressivo di grado lieve-moderato che con l'aiuto della terapia psicofarmacologica ha avuto fasi di remissione e fasi di riacuzie specie in concomitanza con eventi critici, quali la delusione amorosa nel 2015, da cui si era ripreso per l'efficacia della terapia assunta (vedi dichiarazione del dott. e il decesso della madre Per_6
nel 2018. È riportato dal dott. l'uso di alcolici del nella Per_3 Pt_1
vista del 13.07.2018, ma i CCTTPP non fanno alcun riferimento alle visite successive in data 02.08.2018 e 25.10.2018 eseguite dal dott.
che non descrive alcun abuso alcolico, né in aggiunta ad Per_4
antidepressivi ed ansiolitici, peraltro a basse dosi, prescrive farmaci specifici per la dipendenza da alcol o consiglia variazioni allo stile di vita correlato a tale eventuale dipendenza. La prescrizione di benzodiazepine fatta dal dott. si ricorda, era 1 mg Per_4 CP_2
½ c x 2 die;
tale dosaggio non ha alcuna documentazione in letteratura di interferenza con la sfera cognitiva anche in presenza di assunzione saltuaria di alcol. Anche il dott. che visitava il il 21.12.2019 Per_9 Pt_1
limitava la sua prescrizione (Efexor 75 mg 1 c, Levopraid 10 gtt x 3 e
EN al bisogno) a dosi non eccessive, indicative di un quadro depressivo
4 lieve-moderato, senza alcuna indicazione specifica inerente la dipendenza da alcol. Il rinvenimento di farmaci all'interno dei mobili della stanza adibita a pranzo e cucina (può) solo confermare quanto documentato circa la presenza di un quadro depressivo e l'esigenza di assumere farmaci che venivano sostituiti, determinando delle giacenze di quelli sospesi per indicazione dello psichiatra. Infine per quanto concerne la dipendenza da alcol il non era da considerare un Pt_1
soggetto con disturbo da uso di sostanze (alcol) né in alcun certificato medico è riportata tale diagnosi, né viene fatto alcun riferimento successivo alla visita eseguita dal dott. ; di fatto non cis sono Per_3
elementi a sostegno del fatto che il sig. al momento della stesura Pt_1
del testamento (h. 12 del 14.11.2019) fosse in stato di intossicazione alcolica;
se così fosse stato non avrebbe avuto la lucidità di richiedere alla sua morte la cremazione e la dispersione delle ceneri in mare»
Queste conclusioni del consulente di ufficio trovano una conferma nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata su incarico del
Pubblico Ministero nel procedimento penale iniziato a seguito di querela nei confronti dell'odierna parte convenuta per circonvenzione di incapace;
il consulente di ufficio, psichiatra, dott. così Per_10
concludeva: «il sig. affetto da una riacuzie di un disturbo Persona_1
depressivo persistente con caratteristiche di gravità lieve-moderato, al momento della redazione del testamento. Tale condizione non impediva nel sig. il normale processo di formazione ed estrinsecazione della Pt_1
volontà e la sua infermità cronica, al momento della redazione del testamento non lo privava della coscienza del significato dei propri atti
e della capacità di autodeterminarsi. Si ritiene pertanto che al momento
5 della redazione del testamento fosse nelle condizioni idonee a testare e non fosse presente una incapacità naturale a testare»
A fronte di queste precise conclusioni di carattere tecnico assolutamente irrilevanti appaiono le circostanze di cui alla prova testimoniale formulata da parte attrice con le note depositate il 3 novembre 2021; infatti, si tratta di circostanze assolutamente ininfluenti in quanto riguardanti pareri di persone non tecniche diretti a dimostrare tramite giudizi privi di alcuna conoscenza medico legale un'incapacità naturale di intendere e di volere, esclusa da due ben consulenti di ufficio;
incapacità, peraltro, non precisamente attribuita alla data di redazione del testamento, ma genericamente al periodo. Altre circostanze attengono o a circostanze pacifiche (assunzione di medicinali e di bevande alcoliche, le cui conseguenze sono state valutate dal consulente tecnico di uffici), o a meri pareri dei testimoni
(“aperta sudditanza”; “avere paura”). Insignificanti ai fini della decisione sono, poi, sia i rapporti tra il de cuius e la parte convenuta in assenza di una situazione di incapacità naturale del sia la presenza Pt_1
di bottiglie di alcool con medicinali al momento del decesso del in Pt_1
quanto un eventuale stato di incapacità al momento della morte non può riguardare anche il tempo di redazione del testamento, di parecchio tempo prima.
Assolutamente irrilevanti, infine, le circostanze di cui agli articolati della prova testimoniali al fine di dimostrare il dolo del convenuto, consistente nell'allontanamento del de cuius dai suoi parenti.
Infatti, a tal riguardo secondo la giurisprudenza della S.C. «In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di
6 ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata» (Cass. n. 25521/2023)
Orbene, allontanare il dai parenti (l'unico comportamento Pt_1
concreto da addebitare eventualmente al ) non significa incidere CP_1
sulla capacità a testimoniare;
infatti, la S.C., analizzando proprio un comportamento analogo a quello asseritamente attribuito al ha CP_1
così statuito «Va confermata la pronuncia di merito che, pur non escludendo che la moglie avesse influito sull'allontanamento del testatore dalla famiglia di origine e dal suo ambiente sociale, ha respinto la domanda di annullamento, per captazione e per coartazione, del testamento con cui quest'ultimo aveva istituito il coniuge unico erede, in quanto le predette circostanze sono di per sé insufficienti a provare un'incidenza sulla volontà testamentaria del "de cuius"» (Cass. n. 14011/2008).
In altri termini, affinché una disposizione testamentaria possa considerarsi inficiata da captazione, il vizio della volontà deve integrare gli estremi del "dolus malus causam dans" previsto in ambito contrattuale. Non è pertanto sufficiente la mera pressione di ordine psicologico esercitata sul testatore attraverso sollecitazioni, blandizie
"et alia similia", ma si richiede, invece, il concorso di ulteriori elementi che presentino i connotati della callidità e dell'illecito e che siano tali da trarre in inganno il disponente e da indurlo a testare in un senso
7 diverso da quello in cui si sarebbe orientato se la sua volontà non fosse stata subdolamente deviata.
E di certo nella specie il mero allontanamento dai familiari non può costituire un'induzione a testare in un modo diverso da quello effettivamente voluto dal de cuius.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 25.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1946/2021 R.G., rigetta la domanda attorea.
Condanna la al rimborso in favore di parte convenuta delle Pt_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro
1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della le spese di consulenza Pt_1
tecnica di ufficio come già liquidate in atti con decreto del 20 maggio
2025.
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025
LA PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1946/2021 R.G., avente per oggetto:
“impugnazione testamento”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fortunato D. Creaco e dall'Avv. Walter C. Creaco giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Gianfranco Romeo giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 23 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di annullamento del testamento olografo, redatto il 14 novembre 2019, da nato ad [...] il 02 novembre Persona_1
1 1964 e ivi deceduto l'08 febbraio 2020, pubblicato al rogito del notaio e trascritto il 13/03/2020 reg. gen . 14146 e reg. Persona_2
part. 7394, appare infondata e va, di conseguenza, rigettata.
Ed infatti, quanto all'asserita incapacità di intendere e di volere del de cuius, va premesso che secondo l'orientamento pacifico della S.C.
l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, “al momento della redazione dell'atto di ultima volontà”, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
Orbene, nella fattispecie concreta manca la prova che al momento della redazione del testamento olografo (14 novembre 2019) il de cuius fosse incapace di intendere e di volere.
Ed infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente giudizio, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, emerge che «il
[...]
(era) affetto da disturbo depressivo maggiore di grado lieve- Per_1
moderato; tale patologia insorta nel 2000, ha avuto riacuzie clinica nel
2015 e nel 2018, con i caratteri della persistenza sino al momento dell'atto testamentario. Tale quadro clinico non incideva sulle sue facoltà intellettive e volitive a garanzia di una piena capacità di
2 autodeterminazione e di piena consapevolezza rispetto all'importanza dell'atto testamentario redatto il 14.11.2019» (cfr. relazione in atti).
Il consulente di ufficio ha valutato tutta la terapia cui risultava sottoposto il durante la sua malattia e ha concluso affermando che Pt_1
«Non vengono documentati sintomi quali il disorientamento spazio- temporale, alterazioni della memoria, del pensiero, che se fossero stati presenti avrebbero orientato gli psichiatri che lo hanno avuto in cura
a scegliere interventi terapeutici diversi e più consistenti» (cfr. relazione in atti).
Quanto all'uso dell'alcool, il consulente ha evidenziato che «Nel non è documentata una cronica intossicazione da alcool, che si Pt_1
differenzia dall'abuso di alcool, come segnalato dal dott. il Per_3
13.07.2018, ma non riportato nelle successive visite fatte dal dott.
in quanto la cronica intossicazione da alcool è un dato Per_4
irreversibile ovvero, in questo caso, i fenomeni tossici sono stabili, persistendo anche dopo l'eliminazione dell'alcool assunto, di conseguenza la capacità del soggetto può essere permanentemente esclusa o grandemente scemata (si pensi al delirium tremens, alla psicosi alcoolica di o alla para noia alcoolica). Mentre Per_5
nell'ubriachezza abituale i fenomeni tossici non sono onnipresenti, vengono meno, infatti, negli intervalli di astinenza, durante i quali il soggetto riacquista la capacità d'intendere e di volere. Nel inoltre, Pt_1
non è documentata una destrutturazione psicotica, né emergono elementi a sostegno di uno stato di abuso alcoolico in corso di redazione testamentaria, né si colgono riferimenti in tal senso nella visita fatta dal dott. La conferma indiretta si ha nel rileggere Per_6
quanto è stato evidenziato a carico del fegato nella consulenza medico
3 legale redatta dalla prof e dal dott. : esame Per_7 Per_8
macroscopico (pag. 37) fegato di forma e dimensioni regolari, di volume e consistenza normali, colorito rosso brunastro;
parenchima con disegno strutturale ben conservato. All'esame microscopico (pag.
49): nulla da segnalare alla glissoniana;
ben conservata l'architettura epatica;
epatociti con citoplasma normo tingibile;
nuclei di regolare aspetto. In sintesi note di sostanziale normalità» (cfr. relazione in atti).
Il consulente di ufficio ha risposto in maniera precisa anche ai rilievi dei consulenti di parte attrice evidenziando che «il soffriva di Pt_1
disturbo depressivo di grado lieve-moderato che con l'aiuto della terapia psicofarmacologica ha avuto fasi di remissione e fasi di riacuzie specie in concomitanza con eventi critici, quali la delusione amorosa nel 2015, da cui si era ripreso per l'efficacia della terapia assunta (vedi dichiarazione del dott. e il decesso della madre Per_6
nel 2018. È riportato dal dott. l'uso di alcolici del nella Per_3 Pt_1
vista del 13.07.2018, ma i CCTTPP non fanno alcun riferimento alle visite successive in data 02.08.2018 e 25.10.2018 eseguite dal dott.
che non descrive alcun abuso alcolico, né in aggiunta ad Per_4
antidepressivi ed ansiolitici, peraltro a basse dosi, prescrive farmaci specifici per la dipendenza da alcol o consiglia variazioni allo stile di vita correlato a tale eventuale dipendenza. La prescrizione di benzodiazepine fatta dal dott. si ricorda, era 1 mg Per_4 CP_2
½ c x 2 die;
tale dosaggio non ha alcuna documentazione in letteratura di interferenza con la sfera cognitiva anche in presenza di assunzione saltuaria di alcol. Anche il dott. che visitava il il 21.12.2019 Per_9 Pt_1
limitava la sua prescrizione (Efexor 75 mg 1 c, Levopraid 10 gtt x 3 e
EN al bisogno) a dosi non eccessive, indicative di un quadro depressivo
4 lieve-moderato, senza alcuna indicazione specifica inerente la dipendenza da alcol. Il rinvenimento di farmaci all'interno dei mobili della stanza adibita a pranzo e cucina (può) solo confermare quanto documentato circa la presenza di un quadro depressivo e l'esigenza di assumere farmaci che venivano sostituiti, determinando delle giacenze di quelli sospesi per indicazione dello psichiatra. Infine per quanto concerne la dipendenza da alcol il non era da considerare un Pt_1
soggetto con disturbo da uso di sostanze (alcol) né in alcun certificato medico è riportata tale diagnosi, né viene fatto alcun riferimento successivo alla visita eseguita dal dott. ; di fatto non cis sono Per_3
elementi a sostegno del fatto che il sig. al momento della stesura Pt_1
del testamento (h. 12 del 14.11.2019) fosse in stato di intossicazione alcolica;
se così fosse stato non avrebbe avuto la lucidità di richiedere alla sua morte la cremazione e la dispersione delle ceneri in mare»
Queste conclusioni del consulente di ufficio trovano una conferma nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata su incarico del
Pubblico Ministero nel procedimento penale iniziato a seguito di querela nei confronti dell'odierna parte convenuta per circonvenzione di incapace;
il consulente di ufficio, psichiatra, dott. così Per_10
concludeva: «il sig. affetto da una riacuzie di un disturbo Persona_1
depressivo persistente con caratteristiche di gravità lieve-moderato, al momento della redazione del testamento. Tale condizione non impediva nel sig. il normale processo di formazione ed estrinsecazione della Pt_1
volontà e la sua infermità cronica, al momento della redazione del testamento non lo privava della coscienza del significato dei propri atti
e della capacità di autodeterminarsi. Si ritiene pertanto che al momento
5 della redazione del testamento fosse nelle condizioni idonee a testare e non fosse presente una incapacità naturale a testare»
A fronte di queste precise conclusioni di carattere tecnico assolutamente irrilevanti appaiono le circostanze di cui alla prova testimoniale formulata da parte attrice con le note depositate il 3 novembre 2021; infatti, si tratta di circostanze assolutamente ininfluenti in quanto riguardanti pareri di persone non tecniche diretti a dimostrare tramite giudizi privi di alcuna conoscenza medico legale un'incapacità naturale di intendere e di volere, esclusa da due ben consulenti di ufficio;
incapacità, peraltro, non precisamente attribuita alla data di redazione del testamento, ma genericamente al periodo. Altre circostanze attengono o a circostanze pacifiche (assunzione di medicinali e di bevande alcoliche, le cui conseguenze sono state valutate dal consulente tecnico di uffici), o a meri pareri dei testimoni
(“aperta sudditanza”; “avere paura”). Insignificanti ai fini della decisione sono, poi, sia i rapporti tra il de cuius e la parte convenuta in assenza di una situazione di incapacità naturale del sia la presenza Pt_1
di bottiglie di alcool con medicinali al momento del decesso del in Pt_1
quanto un eventuale stato di incapacità al momento della morte non può riguardare anche il tempo di redazione del testamento, di parecchio tempo prima.
Assolutamente irrilevanti, infine, le circostanze di cui agli articolati della prova testimoniali al fine di dimostrare il dolo del convenuto, consistente nell'allontanamento del de cuius dai suoi parenti.
Infatti, a tal riguardo secondo la giurisprudenza della S.C. «In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di
6 ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata» (Cass. n. 25521/2023)
Orbene, allontanare il dai parenti (l'unico comportamento Pt_1
concreto da addebitare eventualmente al ) non significa incidere CP_1
sulla capacità a testimoniare;
infatti, la S.C., analizzando proprio un comportamento analogo a quello asseritamente attribuito al ha CP_1
così statuito «Va confermata la pronuncia di merito che, pur non escludendo che la moglie avesse influito sull'allontanamento del testatore dalla famiglia di origine e dal suo ambiente sociale, ha respinto la domanda di annullamento, per captazione e per coartazione, del testamento con cui quest'ultimo aveva istituito il coniuge unico erede, in quanto le predette circostanze sono di per sé insufficienti a provare un'incidenza sulla volontà testamentaria del "de cuius"» (Cass. n. 14011/2008).
In altri termini, affinché una disposizione testamentaria possa considerarsi inficiata da captazione, il vizio della volontà deve integrare gli estremi del "dolus malus causam dans" previsto in ambito contrattuale. Non è pertanto sufficiente la mera pressione di ordine psicologico esercitata sul testatore attraverso sollecitazioni, blandizie
"et alia similia", ma si richiede, invece, il concorso di ulteriori elementi che presentino i connotati della callidità e dell'illecito e che siano tali da trarre in inganno il disponente e da indurlo a testare in un senso
7 diverso da quello in cui si sarebbe orientato se la sua volontà non fosse stata subdolamente deviata.
E di certo nella specie il mero allontanamento dai familiari non può costituire un'induzione a testare in un modo diverso da quello effettivamente voluto dal de cuius.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 25.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1946/2021 R.G., rigetta la domanda attorea.
Condanna la al rimborso in favore di parte convenuta delle Pt_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro
1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della le spese di consulenza Pt_1
tecnica di ufficio come già liquidate in atti con decreto del 20 maggio
2025.
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025
LA PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
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