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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2588/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Biagetti Parte_1
e dell'avv. Lucio Corda, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pilar Sanjust, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierfranco Tirotto per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2021, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta in qualità di “piccolo di camera” secondo il
C.C.N.L. per il personale navigante e amministrativo delle società che svolgono servizio di cabotaggio;
- di aver prestato servizio imbarcato sulle motonavi della parte datoriale nelle tratte di La Maddalena
e Carloforte;
- di non aver ricevuto in natura il trattamento di “vitto e/o mensa” previsto dal C.C.N.L. applicato in riferimento all'attività svolta nella tratta di Carloforte, nei seguenti periodi: 1° giugno/15 luglio 2018;
28 dicembre 2018/28 febbraio 2019; 10 giugno/13 agosto 2019; 17 ottobre/30 dicembre 2019; 18 febbraio/27 marzo 2020; 11/24 settembre 2020;
- che il contratto collettivo applicato riconosce un'indennità in sostituzione del vitto, quando questo non sia somministrato in natura;
- che nessun accordo collettivo a livello aziendale regolamenta ulteriormente l'istituto;
pagina 1 di 3 - di avere diffidato la convenuta in data 25 settembre 2020 al pagamento di quanto dovutogli a titolo di c.d. indennità sostitutiva della panatica, ottenendo, però, risposta negativa.
Sulla base della ricostruzione che precede, ha domandato la condanna della società Parte_1 datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 5.205,00 (salva diversa quantificazione all'esito del giudizio) a titolo di indennità sostitutiva del vitto.
La ha resistito in giudizio. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. E' pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della rivestendo la qualifica di “piccolo di camera”, con Controparte_1 imbarchi nelle tratte di Carloforte, senza ricevere il vitto in natura.
La disciplina in base alla quale è stabilito il diritto al vitto e all'alloggio è contenuta nell'art. 42 del
C.C.N.L. per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, che così recita:
“Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata
e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze”.
Il successivo art. 43 del C.C.N.L., rubricato “indennità sostitutiva della panatica”, stabilisce:
“Durante l'imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfetizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale. pagina 2 di 3 In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa”.
Quindi, la misura dell'indennità sostitutiva della panatica può essere forfetizzata ed erogata indipendentemente da giustificativi di spesa, se la sua quantificazione è regolata a livello di contrattazione aziendale, mentre richiede la presentazione di pezze giustificative e comunque non può superare il valore di euro 15,00 per pasto, negli altri casi.
2.2. Nella specie, pacifica l'assenza di accordi aziendali, il ricorrente avrebbe dovuto presentare alla datrice di lavoro i documenti giustificativi della spesa sostenuta per i pasti.
In mancanza di detta documentazione, egli non ha diritto al pagamento dell'indennità in parola, non avendo assolto l'onere della prova posto a suo carico ex art. 2697 c.c.
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza, le spese di lite sono interamente poste a carico del ricorrente, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 2.109,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 24 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2588/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Biagetti Parte_1
e dell'avv. Lucio Corda, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pilar Sanjust, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierfranco Tirotto per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2021, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta in qualità di “piccolo di camera” secondo il
C.C.N.L. per il personale navigante e amministrativo delle società che svolgono servizio di cabotaggio;
- di aver prestato servizio imbarcato sulle motonavi della parte datoriale nelle tratte di La Maddalena
e Carloforte;
- di non aver ricevuto in natura il trattamento di “vitto e/o mensa” previsto dal C.C.N.L. applicato in riferimento all'attività svolta nella tratta di Carloforte, nei seguenti periodi: 1° giugno/15 luglio 2018;
28 dicembre 2018/28 febbraio 2019; 10 giugno/13 agosto 2019; 17 ottobre/30 dicembre 2019; 18 febbraio/27 marzo 2020; 11/24 settembre 2020;
- che il contratto collettivo applicato riconosce un'indennità in sostituzione del vitto, quando questo non sia somministrato in natura;
- che nessun accordo collettivo a livello aziendale regolamenta ulteriormente l'istituto;
pagina 1 di 3 - di avere diffidato la convenuta in data 25 settembre 2020 al pagamento di quanto dovutogli a titolo di c.d. indennità sostitutiva della panatica, ottenendo, però, risposta negativa.
Sulla base della ricostruzione che precede, ha domandato la condanna della società Parte_1 datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 5.205,00 (salva diversa quantificazione all'esito del giudizio) a titolo di indennità sostitutiva del vitto.
La ha resistito in giudizio. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. E' pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della rivestendo la qualifica di “piccolo di camera”, con Controparte_1 imbarchi nelle tratte di Carloforte, senza ricevere il vitto in natura.
La disciplina in base alla quale è stabilito il diritto al vitto e all'alloggio è contenuta nell'art. 42 del
C.C.N.L. per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, che così recita:
“Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata
e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze”.
Il successivo art. 43 del C.C.N.L., rubricato “indennità sostitutiva della panatica”, stabilisce:
“Durante l'imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfetizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale. pagina 2 di 3 In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa”.
Quindi, la misura dell'indennità sostitutiva della panatica può essere forfetizzata ed erogata indipendentemente da giustificativi di spesa, se la sua quantificazione è regolata a livello di contrattazione aziendale, mentre richiede la presentazione di pezze giustificative e comunque non può superare il valore di euro 15,00 per pasto, negli altri casi.
2.2. Nella specie, pacifica l'assenza di accordi aziendali, il ricorrente avrebbe dovuto presentare alla datrice di lavoro i documenti giustificativi della spesa sostenuta per i pasti.
In mancanza di detta documentazione, egli non ha diritto al pagamento dell'indennità in parola, non avendo assolto l'onere della prova posto a suo carico ex art. 2697 c.c.
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza, le spese di lite sono interamente poste a carico del ricorrente, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 2.109,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 24 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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