CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/10/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 284/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 284/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 51 d. lgs. n. 14/2019 e ss. mm., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 11/2024 del 19.7.2024, di omologa di concordato minore, proposto da
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliato in VIA INSORTI D'UNGHERIA 74 86100 CAMPOBASSO presso l'Avvocatura
RECLAMANTE
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._1
( , Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Paolo Balsamo e Mauro Luciani, con domicilio come da pec da Registri di giustizia;
RECLAMATI
CON L'INTERVENTO DI
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/25, tenuta con trattazione scritta:
-per la reclamante, l' AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO:
“si conclude in conformità”;
- per i reclamati l'avv. LUCIANI MAURO e l'avv. Paolo Balsamo:
“concludono affinché codesta on.le Corte voglia rigettare l'avverso reclamo con vittoria di spese da distrarsi in loro favore avendole anticipate integralmente”:
Pag. 1 a 5 - Per il Procuratore Generale:
“Ritenuta la fondatezza dei motivi con riferimento al difetto dei requisiti di cui all'art. 33 co. 4 decreto legislativo n. 19 /2019 esprime parere favorevole all'accoglimento del reclamo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza n. 11 del 19.7.2024, ha omologato la proposta di concordato minore formulata dai coniugi Controparte_1 e con ricorso del 2.10.2023, articolata in un piano liquidatorio con apporto Controparte_2 di finanza esterna, che prevede: il pagamento immediato delle spese prededucibili per un importo complessivo di € 18.126,00 da parte del terzo finanziatore;
Parte_2 il pagamento del creditore ipotecario di primo grado nella misura del 19,33% Controparte_3 (€ 86.806,44); il pagamento di tutti gli altri creditori nella misura del 4,2264% (€ 27.991,56);
l'esecuzione dei pagamenti in 114 rate mensili di € 1.007,00 ciascuna, quota parte del reddito familiare dei proponenti determinata tenendo conto delle esigenze insopprimibili della famiglia.
Ha in primo luogo ritenuto sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura, in presenza delle condizioni di cui all'art. 74 c.c.i.i., esclusa la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 c.c.i.i. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, ha escluso la sussistenza di preclusioni all'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., per essere stato il titolare di impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle CP_1 imprese, alla quale è riconducibile una parte dell'esposizione debitoria, aderendo “all'opzione ermeneutica in base alla quale la previsione di inammissibilità debba essere circoscritta alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, non anche al caso che occupa dell'imprenditore individuale cessato”, in senso conforme a precedenti dello stesso tribunale e di altri tribunali;
ha ritenuto la sussistenza dei requisiti soggettivi per la , CP_2 pensionata, dovendosi ritenere ammissibile la procedura familiare proposta ai sensi dell'art. 66CCII, essendo i ricorrenti coniugati, dunque membri conviventi della stessa famiglia.
Nel merito, esaminata la relazione dell'OCC in ordine all'esito delle operazioni di voto e rilevato il raggiungimento della maggioranza con applicazione del cram down fiscale, in considerazione del voto negativo dell'amministrazione finanziaria dell'istituto di previdenza, ha rigettato le osservazioni negative sulla convenienza della proposta formulate da questi ultimi creditori e dalla odierna appellante. Cont
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i., l' con ricorso depositato il 14/8/24, sulla base di due motivi, chiedendo di dichiarare, ex art. 80, comma 5, CCII, l'inefficacia delle misure protettive accordate in occasione dell'apertura della procedura, nonché l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII.
e si sono costituiti in giudizio insistendo nel rigetto Controparte_1 Controparte_2 del reclamo.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del reclamo. Cont Il ricorso introduttivo è stato notificato all' che non si è costituito.
Nel corso del procedimento è stata disposta l'acquisizione a cura della cancelleria della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2 CCII.
3. In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dai reclamati relativa alla carenza di Cont interesse della alla proposizione di reclamo avverso la sentenza di omologa della proposta di concordato minore.
L'eccezione è fondata.
La reclamante ha chiesto la revoca dell'omologazione del concordato minore e l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Pag. 2 a 5 Come rilevato dall'OCC, il credito privilegiato (ipotecario di primo grado) della società
pari ad Euro 449.067,33 e l'unico bene immobile dei coniugi – , CP_3 CP_1 CP_2 costituito dalla loro casa di abitazione, sulla quale grava la garanzia ipotecaria, oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 50/2015 RG Trib. Campobasso, è stato valutato dalla CTU pari ad Euro 231.000,00 (residuano due beni mobili le autovetture del valore complessivo di € 2.600,00); in caso di liquidazione controllata l'unico creditore che riceverebbe somme di denaro dall'espletamento della procedura di liquidazione controllata è la società e nulla Controparte_3Cont riceverebbe l' reclamante;
il piano del concordato minore invece prevede la corresponsione dell'importo di € 11.142,00. Va rilevato che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l'interesse a impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che può derivare alla parte che lo propone dall'accoglimento del gravame (ex multis Cassazione civ. n. 38054/2022, n. 28307/2020, n.13395/2018). Del resto lo stesso art. 51 CCII prevede che l'impugnazione possa essere proposta da “qualunque interessato”.
La reclamante nulla ha dedotto in relazione all'eccezione sopra indicata che deve essere accolta.
4. In ogni caso va rilevato che il reclamo è infondato anche nel merito. Cont Il reclamo è affidato a due motivi, con cui l' censura la sentenza impugnata per: 1) Violazione degli artt. 33, comma 4, 66 e 74, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019: inammissibilità della domanda di concordato minore liquidatorio per difetto dei requisiti soggettivi degli istanti;
2) Violazione dell'art. 74, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019: in punto di convenienza, omesso esame circa l'aumento, in misura apprezzabile, della soddisfazione dei creditori offerto dalla finanza esterna.
5.1. In relazione al dedotto difetto del requisito soggettivo per la posizione di CP_1
, fondato sul co. 4 art. 33 CCII, nella parte in cui prevede che la domanda di accesso alla
[...] procedura di concordato minore sia inammissibile per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, deve essere confermata l'interpretazione resa dal Tribunale dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., come modificato dal primo correttivo di cui al D. lgs. n. 147/2020 (“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”) nel senso che la norma debba intendersi riferita alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, per i seguenti motivi: la cessazione dell'attività dell'imprenditore individuale non corrisponde alla cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore collettivo, sia per il fatto che l'imprenditore individuale, data la confusione e coincidenza tra l'individuo imprenditore e l'individuo-persona- fisica, sopravvive alla propria ditta, anche cessata;
la mera cessazione dell'attività imprenditoriale non può consentire la “conversione” dell'obbligazione commerciale in obbligazione civile;
occorre fornire un'interpretazione coerente con il disposto dell'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso ad una delle procedure negoziali (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), con effetti sospensivi sulla domanda del creditore di liquidazione controllata: tale possibilità, dunque, "non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex art. 74 CCII"; al concordato minore possono accedere, escluso il consumatore, "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento", tra cui anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (art. 2 c.1 lett. c), "quale certamente è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale";
l'accesso al concordato minore, da parte dell'imprenditore individuale cessato, è ipotizzabile nella sola tipologia liquidatoria e l'apporto di risorse esterne in misura apprezzabile consente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto alla liquidazione controllata, per cui anche sotto il profilo della convenienza lo strumento dovrebbe essere ritenuto ammissibile.
Pag. 3 a 5 Riguardo alla natura liquidatoria va rilevato che Cass., n. 4329/2020, ha ritenuto che l'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può
“richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”; nello stesso senso Cass., n. 21286; con il decreto della Prima Presidente n. 22699 del 26.7.2023, è stata esclusa la sussistenza di caratteri di novità nella questione sollevata ex art. 363 bis c.p.c.; la ratio alla base delle sopra richiamate pronunce era chiaramente quella di impedire l'abuso dello strumento concordatario volto alla continuazione dell'attività di impresa;
va pertanto ritenuto che la continuità tra l'interpretazione della Suprema corte e l'art. 33 comma 4 c.c.i.i., a cui ha fatto riferimento la Prima Presidente, sia limitata al caso del concordato con prosecuzione dell'attività, al quale soltanto si riferiva la giurisprudenza di legittimità richiamata, con la conseguenza che il concordato di tipo liquidatorio (quale quello in esame) non può considerarsi oggetto della previsione normativa.
5.2. In relazione alle censure sollevate in ordine ai requisiti soggettivi per la CP_2 attualmente in pensione, che ha lavorato come dipendente (la reclamante ha contestato che la non rientra tra i soggetti destinatari delle disposizioni ex artt. 74 e ss. CCII - “escluso il consumatore”), va pienamente confermato che ai sensi dell'art. 66 CCII quando uno dei membri della famiglia non sia consumatore (il sig. , nel caso che occupa), debba trovare applicazione CP_1 la disciplina del concordato minore (sezione III, capo II, titolo IV) (tanto sia in relazione alla formulazione precedente al Decreto legislativo 13/09/2024, n. 136, sia nella formulazione successiva).
6. In relazione alla contestazione relativa all'apporto di risorse esterne in misura non apprezzabile (art. 74 co. 2 CCII), in quanto non consentirebbe al ceto creditorio di conseguire Cont maggiori utilità rispetto alla liquidazione controllata, l' ha fatto rilevare che a fronte di una debitoria complessiva stimata in € 1.111.805,38, la finanza esterna ammonta ad € 18.126,00, di poco inferiore al 2% del totale;
tale misura non consentirebbe di ritenere l'aumento “in misura apprezzabile” della soddisfazione dei creditori.
Osserva la Corte che in relazione a detta contestazione occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 136 del 2024 ha riformulato l'art. 74 co 2 CCII prevedendo che per il concordato minore non in continuità debba esservi l'apporto di risorse esterne "che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda". La norma è stata dunque modificata rispetto alla precedente formulazione, nella quale si richiedeva che tali risorse esterne aumentassero "in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"; occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 136 del 2024 ha riformulato l'art. 74 co 2 CCII prevedendo che per il concordato minore non in continuità debba esservi l'apporto di risorse esterne "che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda". La norma è stata dunque modificata rispetto alla precedente formulazione, nella quale si richiedeva che tali risorse esterne aumentassero "in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"; il Decreto legislativo 13/09/2024, n. 136 all'art. art. 56 -co. 4 ha previsto che ”Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Pertanto, si deve valutare l'apporto di risorse esterne rispetto all'attivo "disponibile al momento della domanda" e non già in relazione al passivo, come dedotto dalla reclamante.
Ne consegue che facendo riferimento ad un attivo pari a ad € 233.600 (valore dell'immobile sommato a quello delle autovetture), l'incremento è pari a circa l'8%, percentuale che deve essere ritenuta di misura apprezzabile;
va inoltre rilevato che come rilevato dall'OCC nella procedura di espropriazione immobiliare l'immobile andrà in vendita al quarto esperimento ancora da fissarsi al prezzo base di Euro 97.453,12; l'OCC ha pertanto ritenuto conveniente e congrua la proposta di
Pag. 4 a 5 soddisfacimento dei creditori per l'importo complessivo di Euro 114.798,00 da considerare quale attivo da ripartire;
ove si tenga conto di tale parametro la misura dell'incremento salirebbe a circa il 16%.
7. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022, parametri riferiti al valore indeterminabile medio della controversia con compensi tra minimi e medi, in considerazione delle questioni affrontate, per fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
Non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
, avverso la sentenza n. 11/2024 pubblicata il 19/07/2024 dal Tribunale Parte_1 di Campobasso, così provvede:
- rigetta il reclamo;
-condanna l' al pagamento, in favore di e de Parte_1 Controparte_1 Socio NI delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 284/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 51 d. lgs. n. 14/2019 e ss. mm., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 11/2024 del 19.7.2024, di omologa di concordato minore, proposto da
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliato in VIA INSORTI D'UNGHERIA 74 86100 CAMPOBASSO presso l'Avvocatura
RECLAMANTE
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._1
( , Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Paolo Balsamo e Mauro Luciani, con domicilio come da pec da Registri di giustizia;
RECLAMATI
CON L'INTERVENTO DI
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/25, tenuta con trattazione scritta:
-per la reclamante, l' AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO:
“si conclude in conformità”;
- per i reclamati l'avv. LUCIANI MAURO e l'avv. Paolo Balsamo:
“concludono affinché codesta on.le Corte voglia rigettare l'avverso reclamo con vittoria di spese da distrarsi in loro favore avendole anticipate integralmente”:
Pag. 1 a 5 - Per il Procuratore Generale:
“Ritenuta la fondatezza dei motivi con riferimento al difetto dei requisiti di cui all'art. 33 co. 4 decreto legislativo n. 19 /2019 esprime parere favorevole all'accoglimento del reclamo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza n. 11 del 19.7.2024, ha omologato la proposta di concordato minore formulata dai coniugi Controparte_1 e con ricorso del 2.10.2023, articolata in un piano liquidatorio con apporto Controparte_2 di finanza esterna, che prevede: il pagamento immediato delle spese prededucibili per un importo complessivo di € 18.126,00 da parte del terzo finanziatore;
Parte_2 il pagamento del creditore ipotecario di primo grado nella misura del 19,33% Controparte_3 (€ 86.806,44); il pagamento di tutti gli altri creditori nella misura del 4,2264% (€ 27.991,56);
l'esecuzione dei pagamenti in 114 rate mensili di € 1.007,00 ciascuna, quota parte del reddito familiare dei proponenti determinata tenendo conto delle esigenze insopprimibili della famiglia.
Ha in primo luogo ritenuto sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura, in presenza delle condizioni di cui all'art. 74 c.c.i.i., esclusa la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 c.c.i.i. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, ha escluso la sussistenza di preclusioni all'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., per essere stato il titolare di impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle CP_1 imprese, alla quale è riconducibile una parte dell'esposizione debitoria, aderendo “all'opzione ermeneutica in base alla quale la previsione di inammissibilità debba essere circoscritta alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, non anche al caso che occupa dell'imprenditore individuale cessato”, in senso conforme a precedenti dello stesso tribunale e di altri tribunali;
ha ritenuto la sussistenza dei requisiti soggettivi per la , CP_2 pensionata, dovendosi ritenere ammissibile la procedura familiare proposta ai sensi dell'art. 66CCII, essendo i ricorrenti coniugati, dunque membri conviventi della stessa famiglia.
Nel merito, esaminata la relazione dell'OCC in ordine all'esito delle operazioni di voto e rilevato il raggiungimento della maggioranza con applicazione del cram down fiscale, in considerazione del voto negativo dell'amministrazione finanziaria dell'istituto di previdenza, ha rigettato le osservazioni negative sulla convenienza della proposta formulate da questi ultimi creditori e dalla odierna appellante. Cont
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i., l' con ricorso depositato il 14/8/24, sulla base di due motivi, chiedendo di dichiarare, ex art. 80, comma 5, CCII, l'inefficacia delle misure protettive accordate in occasione dell'apertura della procedura, nonché l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII.
e si sono costituiti in giudizio insistendo nel rigetto Controparte_1 Controparte_2 del reclamo.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del reclamo. Cont Il ricorso introduttivo è stato notificato all' che non si è costituito.
Nel corso del procedimento è stata disposta l'acquisizione a cura della cancelleria della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2 CCII.
3. In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dai reclamati relativa alla carenza di Cont interesse della alla proposizione di reclamo avverso la sentenza di omologa della proposta di concordato minore.
L'eccezione è fondata.
La reclamante ha chiesto la revoca dell'omologazione del concordato minore e l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Pag. 2 a 5 Come rilevato dall'OCC, il credito privilegiato (ipotecario di primo grado) della società
pari ad Euro 449.067,33 e l'unico bene immobile dei coniugi – , CP_3 CP_1 CP_2 costituito dalla loro casa di abitazione, sulla quale grava la garanzia ipotecaria, oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 50/2015 RG Trib. Campobasso, è stato valutato dalla CTU pari ad Euro 231.000,00 (residuano due beni mobili le autovetture del valore complessivo di € 2.600,00); in caso di liquidazione controllata l'unico creditore che riceverebbe somme di denaro dall'espletamento della procedura di liquidazione controllata è la società e nulla Controparte_3Cont riceverebbe l' reclamante;
il piano del concordato minore invece prevede la corresponsione dell'importo di € 11.142,00. Va rilevato che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l'interesse a impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che può derivare alla parte che lo propone dall'accoglimento del gravame (ex multis Cassazione civ. n. 38054/2022, n. 28307/2020, n.13395/2018). Del resto lo stesso art. 51 CCII prevede che l'impugnazione possa essere proposta da “qualunque interessato”.
La reclamante nulla ha dedotto in relazione all'eccezione sopra indicata che deve essere accolta.
4. In ogni caso va rilevato che il reclamo è infondato anche nel merito. Cont Il reclamo è affidato a due motivi, con cui l' censura la sentenza impugnata per: 1) Violazione degli artt. 33, comma 4, 66 e 74, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019: inammissibilità della domanda di concordato minore liquidatorio per difetto dei requisiti soggettivi degli istanti;
2) Violazione dell'art. 74, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019: in punto di convenienza, omesso esame circa l'aumento, in misura apprezzabile, della soddisfazione dei creditori offerto dalla finanza esterna.
5.1. In relazione al dedotto difetto del requisito soggettivo per la posizione di CP_1
, fondato sul co. 4 art. 33 CCII, nella parte in cui prevede che la domanda di accesso alla
[...] procedura di concordato minore sia inammissibile per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, deve essere confermata l'interpretazione resa dal Tribunale dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., come modificato dal primo correttivo di cui al D. lgs. n. 147/2020 (“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”) nel senso che la norma debba intendersi riferita alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, per i seguenti motivi: la cessazione dell'attività dell'imprenditore individuale non corrisponde alla cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore collettivo, sia per il fatto che l'imprenditore individuale, data la confusione e coincidenza tra l'individuo imprenditore e l'individuo-persona- fisica, sopravvive alla propria ditta, anche cessata;
la mera cessazione dell'attività imprenditoriale non può consentire la “conversione” dell'obbligazione commerciale in obbligazione civile;
occorre fornire un'interpretazione coerente con il disposto dell'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso ad una delle procedure negoziali (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), con effetti sospensivi sulla domanda del creditore di liquidazione controllata: tale possibilità, dunque, "non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex art. 74 CCII"; al concordato minore possono accedere, escluso il consumatore, "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento", tra cui anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (art. 2 c.1 lett. c), "quale certamente è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale";
l'accesso al concordato minore, da parte dell'imprenditore individuale cessato, è ipotizzabile nella sola tipologia liquidatoria e l'apporto di risorse esterne in misura apprezzabile consente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto alla liquidazione controllata, per cui anche sotto il profilo della convenienza lo strumento dovrebbe essere ritenuto ammissibile.
Pag. 3 a 5 Riguardo alla natura liquidatoria va rilevato che Cass., n. 4329/2020, ha ritenuto che l'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può
“richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”; nello stesso senso Cass., n. 21286; con il decreto della Prima Presidente n. 22699 del 26.7.2023, è stata esclusa la sussistenza di caratteri di novità nella questione sollevata ex art. 363 bis c.p.c.; la ratio alla base delle sopra richiamate pronunce era chiaramente quella di impedire l'abuso dello strumento concordatario volto alla continuazione dell'attività di impresa;
va pertanto ritenuto che la continuità tra l'interpretazione della Suprema corte e l'art. 33 comma 4 c.c.i.i., a cui ha fatto riferimento la Prima Presidente, sia limitata al caso del concordato con prosecuzione dell'attività, al quale soltanto si riferiva la giurisprudenza di legittimità richiamata, con la conseguenza che il concordato di tipo liquidatorio (quale quello in esame) non può considerarsi oggetto della previsione normativa.
5.2. In relazione alle censure sollevate in ordine ai requisiti soggettivi per la CP_2 attualmente in pensione, che ha lavorato come dipendente (la reclamante ha contestato che la non rientra tra i soggetti destinatari delle disposizioni ex artt. 74 e ss. CCII - “escluso il consumatore”), va pienamente confermato che ai sensi dell'art. 66 CCII quando uno dei membri della famiglia non sia consumatore (il sig. , nel caso che occupa), debba trovare applicazione CP_1 la disciplina del concordato minore (sezione III, capo II, titolo IV) (tanto sia in relazione alla formulazione precedente al Decreto legislativo 13/09/2024, n. 136, sia nella formulazione successiva).
6. In relazione alla contestazione relativa all'apporto di risorse esterne in misura non apprezzabile (art. 74 co. 2 CCII), in quanto non consentirebbe al ceto creditorio di conseguire Cont maggiori utilità rispetto alla liquidazione controllata, l' ha fatto rilevare che a fronte di una debitoria complessiva stimata in € 1.111.805,38, la finanza esterna ammonta ad € 18.126,00, di poco inferiore al 2% del totale;
tale misura non consentirebbe di ritenere l'aumento “in misura apprezzabile” della soddisfazione dei creditori.
Osserva la Corte che in relazione a detta contestazione occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 136 del 2024 ha riformulato l'art. 74 co 2 CCII prevedendo che per il concordato minore non in continuità debba esservi l'apporto di risorse esterne "che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda". La norma è stata dunque modificata rispetto alla precedente formulazione, nella quale si richiedeva che tali risorse esterne aumentassero "in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"; occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 136 del 2024 ha riformulato l'art. 74 co 2 CCII prevedendo che per il concordato minore non in continuità debba esservi l'apporto di risorse esterne "che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda". La norma è stata dunque modificata rispetto alla precedente formulazione, nella quale si richiedeva che tali risorse esterne aumentassero "in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"; il Decreto legislativo 13/09/2024, n. 136 all'art. art. 56 -co. 4 ha previsto che ”Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Pertanto, si deve valutare l'apporto di risorse esterne rispetto all'attivo "disponibile al momento della domanda" e non già in relazione al passivo, come dedotto dalla reclamante.
Ne consegue che facendo riferimento ad un attivo pari a ad € 233.600 (valore dell'immobile sommato a quello delle autovetture), l'incremento è pari a circa l'8%, percentuale che deve essere ritenuta di misura apprezzabile;
va inoltre rilevato che come rilevato dall'OCC nella procedura di espropriazione immobiliare l'immobile andrà in vendita al quarto esperimento ancora da fissarsi al prezzo base di Euro 97.453,12; l'OCC ha pertanto ritenuto conveniente e congrua la proposta di
Pag. 4 a 5 soddisfacimento dei creditori per l'importo complessivo di Euro 114.798,00 da considerare quale attivo da ripartire;
ove si tenga conto di tale parametro la misura dell'incremento salirebbe a circa il 16%.
7. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022, parametri riferiti al valore indeterminabile medio della controversia con compensi tra minimi e medi, in considerazione delle questioni affrontate, per fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
Non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
, avverso la sentenza n. 11/2024 pubblicata il 19/07/2024 dal Tribunale Parte_1 di Campobasso, così provvede:
- rigetta il reclamo;
-condanna l' al pagamento, in favore di e de Parte_1 Controparte_1 Socio NI delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5