TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2391 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA GA DI
SA OZ DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2391/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
ata il 22/05/1991 in MACEDONIA Parte_1
e ato il 30/01/1983 in MACEDONIA Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FOTI MARIALUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1 - i coniugi vengono autorizzati a vivere separati;
2 - il SI. continuerà a risiedere nella casa coniugale e la SI.ra Parte_2 Parte_1
, al rilascio, potrà prelevare i beni di sua esclusiva proprietà e quelli dei bambini, nonché
[...]
parte del mobilio comune che i ricorrenti hanno già separatamente individuato;
3 - il SI. si farà interamente carico delle restanti rate del mutuo gravante Parte_2 sull'immobile (ex casa coniugale) sino all'estinzione dello stesso;
Per Per 4 - al raggiungimento della maggiore età dei figli e la SI.ra donerà loro Parte_1 la sua quota di proprietà dell'immobile;
5 - i figli minor i e vengono affidat i ad entrambi i genitori in modo Persona_3 Persona_4
condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre. Le modalità di visita e
Per Per frequentazione tra e ed il padre vengono fissate nel seguente modo: - weekend alternati di
Per Per
e con il padre dal venerdì all'uscita da scuola e sino alle ore 19:00 della domenica;
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, in base agli accordi presi di volta in volta dai genitori,
Per Per compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e;
- in occasione delle
Per Per festività natalizie e trascorreranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 10:00 del 24 dicembre sino alle ore 10:00 del 31 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 19:00 del 6 gennaio;
- in occasione delle vacanze di carnevale e di Pasqua, ad anni
Per Per alterni, e staranno con il padre o con la madre per l'intero periodo;
- i minor i trascorreranno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) con alternanza Per Per tra i due genitori;
- durante le vacanze estive e staranno con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee alle modalità di frequentazione, come sovra individuate, in relazione alle esigenze de i minor i, ovvero dei genitori stessi;
7 - il SI. verserà alla moglie, a titolo di contributo mensile di mantenimento Parte_2
Per Per per i figli e , la complessiva somma di €. 300,00 (diconsi euro trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, somma questa da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, senza alcuna preventiva richiesta formale;
8 - il SI. rinuncia a favore della moglie alla richiesta di assegno unico e, Parte_2 conseguentemente, la SI.ra percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico Parte_1
Per Per erogato per i figli e;
9 - le spese straordinarie, mediche e scolastiche, previamente concordate e documentate - fatta eccezione per quelle necessarie ed indifferibili - verranno ripartite fra i genitori nella percentuale del 50%. Allo stesso modo verranno ripartite le spese per attività extrascolastiche, sportive, ludiche, etc., ove previamente concordate. In ogni caso, i coniugi per la determinazione delle stesse si riportano al Protocollo redatto dal Tribunale di Asti che dichiarano di ben conoscere;
10 - i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento;
11 - l'autovettura Volkswagen Tiguan targata FW686ME, immatricolata l'8.05.2024, intestata alla
SI.ra , resta nella disponibilità di quest'ultima; l'autovettura Peugeot targata Parte_1
EA828AR, immatricolata i l 09.04.2025, intestata alla SI.ra , viene lasciata nella Parte_1
disponibilità del SI. sino alla data di scadenza della copertura assicurativa, e Parte_2
sino a quando sarà nella sua disponibilità il SI. si farà carico di tutte le spese Parte_2
ad essa inerenti (a mero titolo esemplificativo manutenzione, interventi di riparazione, sanzioni/multe, ecc.);
12 - i coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni questione di carattere economico e patrimoniale e conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per il futuro;
13 - i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per l'estero e/o Per Per altro documento equipollente per se stessi e per i figli minori e;
14 - i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che: a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata in [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], celebrato in MACEDONIA in data Parte_2
02/01/2017, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
TINELLA al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2020, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 - in conformità a quanto statuito dall'art. 155, 1° co., c.c. come riformato dalla legge n° 54/06, i figli potranno conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA GA DI
SA OZ DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2391/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
ata il 22/05/1991 in MACEDONIA Parte_1
e ato il 30/01/1983 in MACEDONIA Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FOTI MARIALUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1 - i coniugi vengono autorizzati a vivere separati;
2 - il SI. continuerà a risiedere nella casa coniugale e la SI.ra Parte_2 Parte_1
, al rilascio, potrà prelevare i beni di sua esclusiva proprietà e quelli dei bambini, nonché
[...]
parte del mobilio comune che i ricorrenti hanno già separatamente individuato;
3 - il SI. si farà interamente carico delle restanti rate del mutuo gravante Parte_2 sull'immobile (ex casa coniugale) sino all'estinzione dello stesso;
Per Per 4 - al raggiungimento della maggiore età dei figli e la SI.ra donerà loro Parte_1 la sua quota di proprietà dell'immobile;
5 - i figli minor i e vengono affidat i ad entrambi i genitori in modo Persona_3 Persona_4
condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre. Le modalità di visita e
Per Per frequentazione tra e ed il padre vengono fissate nel seguente modo: - weekend alternati di
Per Per
e con il padre dal venerdì all'uscita da scuola e sino alle ore 19:00 della domenica;
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, in base agli accordi presi di volta in volta dai genitori,
Per Per compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e;
- in occasione delle
Per Per festività natalizie e trascorreranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 10:00 del 24 dicembre sino alle ore 10:00 del 31 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 19:00 del 6 gennaio;
- in occasione delle vacanze di carnevale e di Pasqua, ad anni
Per Per alterni, e staranno con il padre o con la madre per l'intero periodo;
- i minor i trascorreranno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) con alternanza Per Per tra i due genitori;
- durante le vacanze estive e staranno con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee alle modalità di frequentazione, come sovra individuate, in relazione alle esigenze de i minor i, ovvero dei genitori stessi;
7 - il SI. verserà alla moglie, a titolo di contributo mensile di mantenimento Parte_2
Per Per per i figli e , la complessiva somma di €. 300,00 (diconsi euro trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, somma questa da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, senza alcuna preventiva richiesta formale;
8 - il SI. rinuncia a favore della moglie alla richiesta di assegno unico e, Parte_2 conseguentemente, la SI.ra percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico Parte_1
Per Per erogato per i figli e;
9 - le spese straordinarie, mediche e scolastiche, previamente concordate e documentate - fatta eccezione per quelle necessarie ed indifferibili - verranno ripartite fra i genitori nella percentuale del 50%. Allo stesso modo verranno ripartite le spese per attività extrascolastiche, sportive, ludiche, etc., ove previamente concordate. In ogni caso, i coniugi per la determinazione delle stesse si riportano al Protocollo redatto dal Tribunale di Asti che dichiarano di ben conoscere;
10 - i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento;
11 - l'autovettura Volkswagen Tiguan targata FW686ME, immatricolata l'8.05.2024, intestata alla
SI.ra , resta nella disponibilità di quest'ultima; l'autovettura Peugeot targata Parte_1
EA828AR, immatricolata i l 09.04.2025, intestata alla SI.ra , viene lasciata nella Parte_1
disponibilità del SI. sino alla data di scadenza della copertura assicurativa, e Parte_2
sino a quando sarà nella sua disponibilità il SI. si farà carico di tutte le spese Parte_2
ad essa inerenti (a mero titolo esemplificativo manutenzione, interventi di riparazione, sanzioni/multe, ecc.);
12 - i coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni questione di carattere economico e patrimoniale e conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per il futuro;
13 - i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per l'estero e/o Per Per altro documento equipollente per se stessi e per i figli minori e;
14 - i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che: a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata in [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], celebrato in MACEDONIA in data Parte_2
02/01/2017, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
TINELLA al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2020, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 - in conformità a quanto statuito dall'art. 155, 1° co., c.c. come riformato dalla legge n° 54/06, i figli potranno conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;