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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 662/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Antonio Vallebona, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è legalmente domiciliato appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3176/2025, pubblicata il 17.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.r.g. 20494/2024, depositato in data 28 maggio 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio il , deducendo: di aver lavorato alle dipendenze del predetto Controparte_1
come dirigente amministrativo di II fascia;
di essere venuto in contatto, nel corso della CP_1 sua attività lavorativa, con alcune persone in cerca di occupazione, nei confronti delle quali si era offerto di predisporre la domanda per una messa a disposizione volontaria per eventuali procedure concorsuali indette dal;
che alcune delle citate persone avevano poi assunto toni CP_1 minacciosi nei suoi confronti, pretendendo una formale assunzione e che, pertanto, aveva proceduto ad inviare alle stesse una mail di assunzione, subito dopo revocata;
che tale comportamento aveva
1 determinato l'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti, nonché un conseguente procedimento disciplinare conclusosi con licenziamento senza preavviso in data 9 maggio 2024.
Ritenendo il recesso illegittimo, per essere la sentenza di patteggiamento emessa nell'ambito del procedimento penale a suo carico non utilizzabile nei giudizi civili e gli addebiti contestati insussistenti, ha chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità del licenziamento e di condannare il convenuto alla reintegra nel posto di lavoro, insieme al pagamento un'indennità CP_1 risarcitoria di 24 mensilità, in misura di € 147.915,36 (6.163,14x24), oltre interessi.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio, contestando la domanda e Controparte_1 concludendo per il rigetto del ricorso o, in via subordinata, per la derubricazione della sanzione irrogata in quella del licenziamento con preavviso.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3176/2025, pubblicata in data 17 marzo
2025, ha respinto il ricorso.
Il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del ha ritenuto provata la condotta contestata allo Pt_1 stesso nel corso del parallelo procedimento disciplinare, ed in particolare: l'aver indotto una ventina di soggetti a credere nella possibilità di essere assunti, suo tramite, presso il Tribunale di Salerno con l'incarico di operatore giudiziario;
l'aver percepito dagli stessi somme di denaro per adempimenti burocratici connessi a tale fittizia procedura, in realtà mai posti in essere;
l'aver redatto un documento falso firmato “il direttore generale”, indirizzato ai predetti soggetti, con il quale li inviata ad assumere servizio presso il Tribunale in una data prestabilita;
l'aver trasmesso, dopo che una delle vittime si era presentata presso gli uffici giudiziari indicati per chiedere conto dell'assunzione, una mail in cui tentava di depistare le indagini chiedendo il cambio della password di accesso al proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica, prospettandone l'avvenuta violazione. Dinnanzi all'oggettiva gravità della condotta complessivamente considerata, anche in ragione della posizione dirigenziale rivestita e a prescindere dalla rilevanza penale della stessa, il giudice di prime cure ha ritenuto pienamente legittima la sanzione del licenziamento senza preavviso a causa del venir meno del vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto appello, chiedendone la riforma e il Pt_1 consequenziale accoglimento delle domande già spiegate in primo grado.
Si è costituito in resistenza il , eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 434 c.p.c., e comunque l'infondatezza dello stesso nel merito. Ha concluso chiedendo l'integrale conferma della sentenza gravata o, in subordine, la derubricazione della sanzione irrogata in quella del licenziamento con preavviso.
2 All'udienza del 5.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434
c.p.c. sollevata dall'amministrazione resistente, poiché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale, come si avrà modo di esaminare nel prosieguo della trattazione.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass. civ., SS.UU., n. 27199/2017; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. n. 7675/2019).
2. L'appello risulta sostanzialmente affidato a tre motivi di censura.
2.1. In primo luogo, l'appellante si duole della mancata ammissione della richiesta prova testimoniale, in particolare dei testi moglie dello stesso, e loro vicina di Testimone_1 Tes_2 casa, vertente sulle asserite minacce che egli avrebbe subito da due dei soggetti interessati all'assunzione. Sostiene, infatti, che il contestato invio della falsa lettera di assunzione sarebbe frutto delle pressioni ricevute e, pertanto, non potrebbe essere considerato ai fini della valutazione di legittimità del licenziamento subito. Reitera quindi la suddetta richiesta istruttoria.
2.2. In secondo luogo, l'appellante contesta la rilevanza penale dei fatti contestati: a) la falsa mail di assunzione costituirebbe un falso inutile, per inidoneità dell'azione ex art. 49 c.p.; b) la denunciata violazione del proprio account istituzionale non integrerebbe né il reato di calunnia, che presuppone l'individuazione di una persona determinata, né quello di frode nel processo penale e depistaggio, che presuppone la volontà di trarre in inganno l'Autorità Giudiziaria, nonché un nesso di occasionalità necessaria con la qualifica di pubblico ufficiale;
c) non sarebbero infine ravvisabili gli estremi della truffa, in mancanza di un ingiusto profitto a danno delle persone offese.
2.3. In terzo luogo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., secondo cui la sentenza penale di patteggiamento di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p. “non ha efficacia nei giudizi civili”, in quanto il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 389/2023 del 6 dicembre 2023, emessa all'esito del procedimento penale instaurato a carico dell'appellante, nonché sulle relative indagini preliminari.
3. L'appello è infondato.
3 3.1. Quanto al primo motivo, dalla lettura della sentenza impugnata emergono le ragioni, che questo
Collegio intende fare proprie, che hanno indotto il primo giudice a rigettare implicitamente la richiesta di ammissione della prova testimoniale. Ed infatti, la tesi secondo cui l'invio della falsa lettera di assunzione sarebbe stata determinata dalle minacce subite, risulta smentita dalle risultanze delle indagini preliminari da cui si evince che, in realtà, il per anni aveva prospettato ad una Pt_1 cerchia di soggetti la possibilità di essere assunti, suo tramite, presso il Tribunale di Salerno, all'infuori delle ordinarie procedure concorsuali, inducendoli a tal fine ad elargire somme di denaro in suo favore. Pertanto, eventuali espressioni di rabbia da parte dei soggetti coinvolti, comprensibili nel momento in cui gli stessi iniziavano a realizzare di essere stati ingannati, non potrebbero in ogni caso ritenersi la ragione giustificatrice della condotta tenuta dal Pt_1
Inoltre, come già rilevato dal primo giudice, la sussistenza di un grave stato di paura per le minacce subite, tale da coartare la volontà dell'appellante, risulta contraddetta, in primo luogo, dalla mancata denuncia di tali fatti all'autorità giudiziaria e, soprattutto, dalla immediata revoca della lettera di assunzione inviata a tutti gli interessati, come ribadito dallo stesso anche nel presente atto Pt_1 di appello.
In ogni caso, merita infine sottolineare che la condotta contestata all'appellante all'interno del procedimento disciplinare risulta ben più ampia (e grave) del solo invio della falsa lettera di assunzione, sicché i fatti oggetto della richiesta prova testimoniale non risulterebbero in ogni caso dirimenti al fine di escludere la legittimità del licenziamento.
3.2. Quanto al secondo motivo, deve innanzitutto essere tenuta ferma l'autonomia che contraddistingue l'accertamento svolto nell'ambito del procedimento disciplinare e conseguentemente nel processo civile, da un lato, da quello invece svolto in sede penale, dall'altro.
Infatti, come affermato da Cass. civ., sez. lav., 21/08/2019, n. 21549: “ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso”. In senso analogo si era già espressa Cass. civ., sez. lav., 5/01/2015, n. 13 secondo cui “la contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale”.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi laddove ha ritenuto che la condotta complessivamente tenuta dall'appellante, per come risultante dal materiale
4 probatorio acquisito nel processo e, peraltro, in larga parte neppure specificatamente contestata dallo stesso (se non per il profilo delle minacce asseritamente subite, da ritenersi superato per le già esposte ragioni), fosse idonea a recidere il vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, a prescindere dall'eventuale rilevanza penale dei singoli fatti posti a base del licenziamento. Appare infatti evidente come l'aver prospettato all'esterno la possibilità di favorire l'assunzione presso l'amministrazione di appartenenza al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, percependo peraltro somme di danaro a tal fine, in uno all'invio di una falsa lettera di assunzione, seguito dal tentativo di dissimulare tale fatto tramite la denuncia della violazione del proprio account istituzionale, costituiscono condotte gravi ed ontologicamente incompatibili con le funzioni pubbliche svolte dal ed in particolare con il dovere di adempierle con disciplina ed onore, Pt_1 secondo canoni di buona fede e correttezza, anche a tutela dell'immagine della p.a. rappresentata, tanto più se si considera la natura apicale del ruolo ricoperto.
3.3. Quanto infine al terzo motivo, deve essere ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, già correttamente richiamata dal primo giudice, circa l'utilizzabilità delle prove raccolte in sede di indagini preliminari ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento disciplinare: “il giudice civile, ai fini della formazione del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5317/2017); “il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass. Civ., Sez. Lav. n.
20562/2018).
Ed ancora: “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ben può essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (vedi ex multis, Cass. n. 5897/2020;
n. 30328/2017, Cass. n. 9358/2005). La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda
5 disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (vedi Cass. n. 30328/2017).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore del appellato, delle spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
* il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Valerio Verdecchia.
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