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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2353/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2353/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambe con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PINNA GIANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , residente in [...]; CP_1 C.F._3
(C.F. , residente in [...]; CP_2 CodiceFiscale_4
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_4 C.F._6
(C.F. ), residente in [...], CP_5 C.F._7
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI:
v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 19.5.2025 e 23.5.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il pagina 1 di 4 riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
e hanno adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del terreno sito in agro di Sassari in località
Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 144 seminativo di ha 00 16 25 (confinante con strada comunale e con foglio 143 particella 142 e particella 300) e del terreno contiguo sito in agro di
Sassari in località Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 142 seminativo di ha 00 13
77, (confinante con strada comunale e con foglio 143 particella 144 e con particella 143), per esserne al possesso, pubblico, pacifico, ininterrotto e con animus domini, da oltre trent'anni.
Hanno esposto di possedere in modo incontestato i due terreni limitrofi, segnatamente dal 1995, di esercitarvi ad oggi il godimento esclusivo occupandosi della cura e della manutenzione così manifestandosi quali uniche, vere ed esclusive proprietarie.
Ha rappresentato, in particolare, di aver sostituito il cancello di ingresso con relativa serratura di accesso;
recintato completamente i confini sia con opere in muratura che con reti metalliche;
installato un capanno mobile in lamiera per deposito attrezzi da giardinaggio;
curato, piantumato, pulito e coltivato a giardino il terreno.
Secondo le allegazioni delle ricorrenti, gli immobili risultano intestati catastalmente a CP_1
(nato a [...] il [...], CF;
(nato a [...] il C.F._3 CP_2
05/06/1957, CF;
(nato a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_3
29/04/1954, CF ); (nato a [...] il [...], CF C.F._5 Controparte_4
); (nata a [...] il [...], CF ), C.F._6 CP_5 C.F._7
odierni convenuti, i quali benché ritualmente citati, non si sono costituiti e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia (v. verbale di udienza del 13.3.2024);
Hanno anche rappresentato che sulla base delle visure svolte presso registri immobiliari, non risultano essere trascritte, nel ventennio precedente il presente atto e contro gli immobili oggetto della presente procedura di usucapione, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 16.10.2024 e del 10.04.2025); in particolare:
- residente in [...], zio delle ricorrenti, riconosciuti i luoghi di causa nelle fotografie Testimone_1
rammostrategli, sentito sui capitoli della memoria di parte ha dichiarato di conoscere i terreni per il pagina 2 di 4 fatto di averli frequentati;
ha dichiarato che le ricorrenti nel'92/'93 hanno rinnovato la recinzione, apposto il cancello di ingresso ingrandendo la strada e poi acquistato un piccolo capanno removibile piazzato nel terreno e ivi realizzato una verandina. Ha aggiunto che utilizzavano il fondo anche per coltivarvi “qualcosa, come le fave”. Ha anche affermato che: “(…) prima delle ragazze infatti il terreno era posseduto dal padre, che aveva anche spietrato (…)”;
- conoscente delle ricorrenti, riconosciuti anch'egli i terreni nelle fotografie Testimone_2
remmostrate, ha dichiarato: “conosco i terreni di causa, sono operaio e sono stato chiamato diverse volte negli anni dalle ricorrenti a pagamento per pulire l'erba (sfalcio e trincia e decespugliatore) fin dal 1990/1992, tutti gli anni, avevo le chiavi del cancello, sono andato quasi sempre io oppure è capitato che mandassi un mio operaio della mia impresa quando magari non posso personalmente”; specificato che le sig.re provvedevano al pagamento di tali lavori e che “alcune volte pagava lui Pt_1
( se le ragazze non c'erano” e che “Le ragazze utilizzavano il capanno e preparavano CP_6 lì delle cose.”;
- residente in [...], riconosciuti anch'egli i terreni Persona_1
nelle fotografie remmostrate, ha dichiarato che nel 1995 il padre delle ricorrenti di fatto aveva ceduto il possesso dei terreni a entrambe le figlie e di aver riscontrato nel corso degli anni successivi, appunto, sempre la presenza di e ha anche affermato:“(…)Le ricorrenti accedevano al Pt_1 Parte_2
terreno attraverso un cancello che avevano realizzato loro e a cui avevo accesso esclusivo possedendo loro le chiavi”; confermato che furono le stesse a recintare il terreno, installare: “(…)il box in alluminio che si vede nelle foto, con una piattaforma in cui allestivano una tenda per poter mangiare in occasione degli eventi conviviali”. Infine, ha esposto che nessuno, per quanto di sua conoscenza, ne ha mai contestato il possesso.
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'acquisto del diritto a titolo originario.
pagina 3 di 4 Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] sono proprietarie pro indiviso, per intervenuta C.F._2
usucapione del terreno sito in agro di Sassari in località Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 144 (seminativo di ha 00 16 25 - confinante con strada comunale e con foglio 143 particella
142 e particella 300) e del terreno contiguo sito in agro di Sassari in località Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 142 (seminativo di ha 00 13 77 - confinante con strada comunale e con foglio 143 particella 144 e con particella 143); per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 23 giugno 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2353/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambe con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PINNA GIANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , residente in [...]; CP_1 C.F._3
(C.F. , residente in [...]; CP_2 CodiceFiscale_4
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_4 C.F._6
(C.F. ), residente in [...], CP_5 C.F._7
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI:
v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 19.5.2025 e 23.5.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il pagina 1 di 4 riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
e hanno adito questo Tribunale chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del terreno sito in agro di Sassari in località
Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 144 seminativo di ha 00 16 25 (confinante con strada comunale e con foglio 143 particella 142 e particella 300) e del terreno contiguo sito in agro di
Sassari in località Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 142 seminativo di ha 00 13
77, (confinante con strada comunale e con foglio 143 particella 144 e con particella 143), per esserne al possesso, pubblico, pacifico, ininterrotto e con animus domini, da oltre trent'anni.
Hanno esposto di possedere in modo incontestato i due terreni limitrofi, segnatamente dal 1995, di esercitarvi ad oggi il godimento esclusivo occupandosi della cura e della manutenzione così manifestandosi quali uniche, vere ed esclusive proprietarie.
Ha rappresentato, in particolare, di aver sostituito il cancello di ingresso con relativa serratura di accesso;
recintato completamente i confini sia con opere in muratura che con reti metalliche;
installato un capanno mobile in lamiera per deposito attrezzi da giardinaggio;
curato, piantumato, pulito e coltivato a giardino il terreno.
Secondo le allegazioni delle ricorrenti, gli immobili risultano intestati catastalmente a CP_1
(nato a [...] il [...], CF;
(nato a [...] il C.F._3 CP_2
05/06/1957, CF;
(nato a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_3
29/04/1954, CF ); (nato a [...] il [...], CF C.F._5 Controparte_4
); (nata a [...] il [...], CF ), C.F._6 CP_5 C.F._7
odierni convenuti, i quali benché ritualmente citati, non si sono costituiti e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia (v. verbale di udienza del 13.3.2024);
Hanno anche rappresentato che sulla base delle visure svolte presso registri immobiliari, non risultano essere trascritte, nel ventennio precedente il presente atto e contro gli immobili oggetto della presente procedura di usucapione, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 16.10.2024 e del 10.04.2025); in particolare:
- residente in [...], zio delle ricorrenti, riconosciuti i luoghi di causa nelle fotografie Testimone_1
rammostrategli, sentito sui capitoli della memoria di parte ha dichiarato di conoscere i terreni per il pagina 2 di 4 fatto di averli frequentati;
ha dichiarato che le ricorrenti nel'92/'93 hanno rinnovato la recinzione, apposto il cancello di ingresso ingrandendo la strada e poi acquistato un piccolo capanno removibile piazzato nel terreno e ivi realizzato una verandina. Ha aggiunto che utilizzavano il fondo anche per coltivarvi “qualcosa, come le fave”. Ha anche affermato che: “(…) prima delle ragazze infatti il terreno era posseduto dal padre, che aveva anche spietrato (…)”;
- conoscente delle ricorrenti, riconosciuti anch'egli i terreni nelle fotografie Testimone_2
remmostrate, ha dichiarato: “conosco i terreni di causa, sono operaio e sono stato chiamato diverse volte negli anni dalle ricorrenti a pagamento per pulire l'erba (sfalcio e trincia e decespugliatore) fin dal 1990/1992, tutti gli anni, avevo le chiavi del cancello, sono andato quasi sempre io oppure è capitato che mandassi un mio operaio della mia impresa quando magari non posso personalmente”; specificato che le sig.re provvedevano al pagamento di tali lavori e che “alcune volte pagava lui Pt_1
( se le ragazze non c'erano” e che “Le ragazze utilizzavano il capanno e preparavano CP_6 lì delle cose.”;
- residente in [...], riconosciuti anch'egli i terreni Persona_1
nelle fotografie remmostrate, ha dichiarato che nel 1995 il padre delle ricorrenti di fatto aveva ceduto il possesso dei terreni a entrambe le figlie e di aver riscontrato nel corso degli anni successivi, appunto, sempre la presenza di e ha anche affermato:“(…)Le ricorrenti accedevano al Pt_1 Parte_2
terreno attraverso un cancello che avevano realizzato loro e a cui avevo accesso esclusivo possedendo loro le chiavi”; confermato che furono le stesse a recintare il terreno, installare: “(…)il box in alluminio che si vede nelle foto, con una piattaforma in cui allestivano una tenda per poter mangiare in occasione degli eventi conviviali”. Infine, ha esposto che nessuno, per quanto di sua conoscenza, ne ha mai contestato il possesso.
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale prende atto che l'esito dell'istruttoria ha dato conferma alle allegazioni della parte attrice.
Stante la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati gli assunti a fondamento della domanda e dunque, ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'acquisto del diritto a titolo originario.
pagina 3 di 4 Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] sono proprietarie pro indiviso, per intervenuta C.F._2
usucapione del terreno sito in agro di Sassari in località Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 144 (seminativo di ha 00 16 25 - confinante con strada comunale e con foglio 143 particella
142 e particella 300) e del terreno contiguo sito in agro di Sassari in località Setti Funtani, distinto in catasto al foglio 143 particella 142 (seminativo di ha 00 13 77 - confinante con strada comunale e con foglio 143 particella 144 e con particella 143); per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 23 giugno 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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