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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1175 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello D A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Marinelli Parte_4
- Appellanti - C O N T R O
[...]
Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
-Appellati –
All'udienza del 22.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con sentenza n.1688/2022 del 13.05.2022 il Tribunale G.L. di Palermo rigettava la domanda con cui i ricorrenti (odierni appellanti, indicati in epigrafe), premettendo di essere ex dipendenti in quiescenza dell avevano chiesto condannarsi il Controparte_1
al pagamento in loro favore del trattamento pensionistico integrativo disposto dalla
[...] delibera del CDA dell'Ente n.3034 del 24.6.1986, ad essi mai corrisposto per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 21/2014; deducevano, ancora, che con L.R. n. 8/2018 detto trattamento era stato ripristinato, avendo il legislatore regionale previsto che il Fondo speciale ad esaurimento del personale in quiescenza, istituito presso il medesimo CP_1 con L. R. n. 9/2015, potesse provvedere anche all'erogazione del trattamento in questione, con esclusione, tuttavia, di quello spettante ai dirigenti ed ai superstiti degli aventi diritto, nei cui confronti il predetto trattamento era stato ripristinato a far data dall'entrata in vigore della L. R. n. 9/2021 che, abrogando la disposizione di cui al citato art. 45 comma
1 2 (che escludeva l'applicazione del primo comma ai superstiti degli aventi diritto), aveva consentito il riconoscimento del medesimo trattamento integrativo anche a tali soggetti. Il Tribunale aveva escluso il diritto dei ricorrenti al trattamento pensionistico integrativo sul presupposto che l'art.8 della L.r. n.21/2014 aveva confermato l'elargizione del beneficio in parola in favore esclusivamente degli ex dipendenti già in quiescenza nel 2014 e non di coloro che, come gli odierni appellanti, erano stati collocati in quiescenza negli anni 2015 e 2016. Vigendo nei confronti di questi ultimi, a detta dell'adito Tribunale, l'inequivoco divieto, a decorrere dall'entrata in vigore della L.r. n.21/2014, per l' di erogare per il futuro trattamenti di quiescenza integrativo e/o sostitutivi - “in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci” – intendo l'art.8 cit. riferirsi a tutti ratei “di trattamento integrativo successivi all'esordio della vigenza normativa, delimitando il suo ambito di applicazione ai casi in cui la quiescenza non sia ancora intervenuta alla data della sua entrata in vigore”.
Interpretazione, prosegue il decidente, conforme alla deliberazione della Corte dei Conti n.13 del 12.02.2015, avallata dalla L.r. n.9/2015 e compatibile al pronunciamento della Corte Costituzionale n.45/2016 nella parte in cui ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.8 L.r. n.21/2014 “in quanto non comportante alcun irragionevole vulnus ai c.d. diritti quesiti dei dipendenti già in quiescenza” e “che già fruiscono, quindi, della provvidenza integrativa”. Avverso questa sentenza hanno interposto appello , Parte_1 Parte_2
e , per i seguenti motivi:
[...] Parte_3 Parte_4
- per effetto dell'entrata in vigore dell'art.4, comma 2, L.r. n.13/2022 (“al fine di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, il comma l dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell' Controparte_1 in liquidazione, aventi la medesima posizione giuridica del personale regionale di cui ai secondo
[...]
e terzo comma dell'articolo10 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni”) il trattamento economico di cui è causa è posto, a far data dall'entrata in vigore della legge (28.05.2022), a carico del (d'ora in avanti anche il nei Controparte_1 CP_1 confronti di tutti i dipendenti già titolari di un rapporto di lavoro con l' indipendentemente dalla data di collocamento a riposo;
- in ragione del combinato disposto degli articoli 20 della L.r. n.212/1979, 45 comma 1 della L.r. n.13/2022 e 8 della L.r. n.21/2014 sussiste il diritto dei ricorrenti anche per il periodo precedente al 2022. All'appello hanno resistito il e l in Controparte_1 Controparte_1 liquidazione coatta amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
2 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure delle quali chiedevano il rigetto, con conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 22.05.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI L'appello è fondato. In via preliminare questa Corte ha già avuto modo di occuparsi in altre analoghe controversie, ed a quei precedenti (v. sent. n. 780/2021; n. 270/2022) intende dare continuità, pur dovendosene parzialmente discostare quanto alle conclusioni, in ragione dello ius superveniens di cui appresso si dirà. Appare, dunque, necessario, per esigenze di chiarezza espositiva, ripercorrere sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Con deliberazione del Vice Commissario Straordinario dell' n.3034 del 24 giugno 1986, in aderenza a specifiche indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con delibera 138/1986, veniva riformulato il regolamento organico del personale, ai sensi del cui art.1 il personale dell'ente veniva equiparato ad ogni effetto di legge al personale regionale (“a decorrere dall'1 novembre 1985 lo stato giuridico ed economico del personale, ivi compreso quello di previdenza assistenza e quiescenza dell' sono regolati in conformità a Controparte_1 quanto previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale fermo restando quanto previsto nelle leggi istitutive per le qualifiche “direttore generale e capo dei servizi amministrativi”.) L'art.20 del regolamento prevedeva: “…l provvederà al trattamento di quiescenza CP_1
e di previdenza per il personale di ruolo mediante:
-iscrizione obbligatoria alla CPDEL ex l.369/1955 e succ mod ed integr.;
-corresponsione di un trattamento di quiescenza integrativo al fine di perequare il trattamento spettante al corrispondente personale dell'amministrazione regionale;
-erogazione dei benefici assistenziali sociali ed eventuale integrazione di pensioni per garantire pari trattamento al personale della Regione siciliana;
-corresponsione di una indennità di fine servizio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per il personale dell'amministrazione regionale”. Poiché la chiesta iscrizione del personale di ruolo alla CPDEL – in attuazione all'art. 20 del regolamento organico- era stata considerata inammissibile dal Ministero del tesoro con nota n.10133 del 10 marzo 1987, l' in attuazione dell'art.1 del regolamento CP_1 organico ed in conformità con il principio di equiparazione dei propri dipendenti a quelli della Regione, provvedeva a versare i contributi previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale all'INPS e corrispondeva altresì ai propri dipendenti - che al momento del collocamento a riposo avevano maturato i requisiti di quiescenza previsti per i dipendenti regionali - un trattamento sostitutivo, fino a quando non fossero stati raggiunti
3 i requisiti minimi previsti dall'INPS, oltre al predetto trattamento integrativo, dopo l'inizio del trattamento di quiescenza. Intervenuta la privatizzazione dell , l'art. 23 comma quinquies della L. R. n. 10/1999, come modificato ed integrato dalle LL.RR. 26/3/2012 n. 2 e 2/12/2003 n. 20, prevedeva, all'atto della cessazione dell'attività dell il transito del personale in CP_1 servizio negli enti di cui all'art. 1 della L.R. 15/5/2000 n. 10, con oneri a carico della Regione, facendo salvi i diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto ed estendendo – come previsto dal successivo comma sexies - l'operatività della disposizione anche al personale già collocato in quiescenza (“2 ter. L' mantiene le attività CP_1 progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente
o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza. ….2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell' il personale, in deroga alle disposizioni CP_1 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. 2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell' n quiescenza.”.) CP_1
La condizione del passaggio degli oneri alla Regione si realizzava con la messa in liquidazione dell' disposta con L.R. 31/5/2004 n. 9, art. 1; conseguentemente, con delibera n. 87/2009 la Giunta Regionale assegnava le competenze relative all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo e/o sostitutivo dei dipendenti già in CP_1 quiescenza e da collocare a riposo, al Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza della Presidenza della Regione (competenze poi ricondotte, giusta delibera n. 335/2011, nell'ambito della gestione residuale dell'Ente in liquidazione). In tale nuovo contesto, la menzionata disciplina relativa al trattamento previdenziale e di quiescenza del personale veniva confermata dalla deliberazione del commissario liquidatore n.18 dell'8 febbraio 2005, come modificata con deliberazione n. 244 del 31 maggio 2005, con cui l adeguava il regime giuridico del proprio personale alle previsioni della l.r. 10/2000. In particolare, con riferimento al personale all'art.10 disponeva quanto segue: “Il personale dell' a qualsiasi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2002 mantiene le attribuzioni dello stato giuridico economico e previdenziale possedute. Alle medesime condizioni il personal rimane iscritto all'INPS e CP_1 provvederà all'equiparazione del trattamento di quiescenza:
-per il personale assunto precedentemente l'entrata in vigore della l.r.21/1986 mediante integrazione relativamente al periodo di effettivo servizio prestato in e a quelli antecedentemente ricongiunti o riscattati (presso l'INPS) al fine di perequare il trattamento previsto dalla l.r.2/1962;
-per il personale assunto successivamente alla l.r.21/1986 si applica il trattamento previsto dalla normativa nazionale (337/1995); 4 -successivamente al 31/12/2000 si applica per tutto il personale la normativa regionale di riferimento”. Interveniva, quindi, la l.r. n. 6/2009, istitutiva del la quale, all'art. CP_1
15, commi 7 e 8, prevedeva:
“7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del CP_1
8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il
attraverso appositi trasferimenti.”. CP_1
Si giunge, infine, alla promulgazione della L.R. n. 21/2014 che, in un contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, all'art. 8 dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”. Tale norma, della cui portata applicativa qui si controverte, si completa e va interpretata anche alla luce dei successivi interventi normativi;
viene in considerazione, anzitutto, l'art. 67 della L. n. 9/2015 recante “Disposizioni per il personale in quiescenza dell'
[...] in regime di trattamento sostitutivo”, il quale prevede: “Presso il Controparte_1 Controparte_1
è costituito il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'
[...] [...] in liquidazione” destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente Controparte_1 necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell' in Controparte_1 liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 2. Il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell' in liquidazione” Controparte_1 assicura con onere a carico dell'Amministrazione regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza e rispettivi superstiti dell' in liquidazione, destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.” Ed ancora, l'art. 45 della L. R. n. 8/2018, che ha previsto la possibilità per il predetto Fondo speciale ad esaurimento del personale in quiescenza di provvedere anche alla corresponsione del trattamento integrativo in favore dei dipendenti del comparto non dirigenziale, ad esclusione dei dirigenti e dei superstiti degli aventi diritto (“1. Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza del
[...] in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge Controparte_1 regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo 5 del personale in quiescenza del in liquidazione. Il relativo Controparte_1 trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo, non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.”) ; norma poi successivamente modificata dalla L. R. n. 9/2021 che, abrogando la disposizione di cui al citato art. 45 comma 2 (che escludeva l'applicazione del primo comma ai superstiti degli aventi diritto), ha consentito il riconoscimento del medesimo trattamento integrativo anche ai dirigenti ed ai superstiti degli aventi diritto. Il nodo cruciale del presente giudizio consiste, dunque, nell'accertare se l'art. 8 della L. n. 21/2014 abbia eliso – come deduce l'appellante - il trattamento integrativo concesso dall ai propri dipendenti, seppur soltanto con effetti a valere sui ratei maturati e maturandi successivamente alla sua entrata in vigore, per il personale già in quiescenza a tale data, oltre che per tutti i dipendenti andati in pensioni successivamente;
in caso negativo, occorre altresì accertare se tale onere gravi sul CP_1
La risposta al primo quesito esige di verificare se il trattamento integrativo in questione risponda ai requisiti richiesti dall'art. 8 L. n. 21/2014 e se, dunque, trovi titolo in una“espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”. Occupandosi del vaglio di legittimità costituzionale della norma in esame, seppur in relazione alla parallela vicenda del personale dei disciolti Consorzi ASI, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 45/2016, ne ha riconosciuto la conformità alla Costituzione svolgendo delle considerazioni che è opportuno qui richiamare in quanto utili sia ai fini ermeneutici del complesso ordito normativo di riferimento, che allo scopo di pervenire ad una corretta comprensione e valutazione della fattispecie in esame. Ebbene, osservava in quell'occasione la Corte:
“3.1.– La legge della Regione siciliana 4 gennaio 1984, n. 1…ha demandato ai Consorzi ASI la potestà di adottare «nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento-tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'industria» (art. 37). Tale regolamento-tipo sul personale dei consorzi, ….adottato con decreto dell'Assessore per l'industria 5 aprile 2001 (Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della ) e pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale della Regione siciliana 1° giugno 2001, n. 27, ha dettato prescrizioni in tema di trattamenti previdenziali sostitutivi, rilevanti nell'odierno giudizio di costituzionalità…. 3.2.– La legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 ……ha dato impulso alla creazione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), «ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive» (art. 1, comma 1). All'istituzione dell'IRSAP hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei Consorzi ASI, secondo le fasi scandite dall'art. 19….
6 4.– Il giudice rimettente muove dalla premessa che la disciplina sottoposta al vaglio di costituzionalità inibisca – con effetto immediato – la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi, originariamente a carico dei Consorzi ASI. Tale interpretazione sarebbe suffragata dalla mancata promulgazione delle norme volte a salvaguardare i trattamenti già corrisposti e a regolare il riparto degli oneri tra le gestioni separate e l'IRSAP.
5.– Il presupposto interpretativo che accomuna le molteplici censure si rivela, nondimeno, erroneo. 5.1.– Il divieto di erogare «trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci» non sospende i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria. Per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento normativo, limitatamente ai trattamenti già liquidati, si rinviene in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984 “I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento - tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'industria”) alle previsioni generali, dettate dalla legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, con riguardo alle «Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione». Da questa disciplina di portata generale si evince che i diritti vantati dai titolari di trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi riflettono la natura pubblicistica dei consorzi. 5.2.– La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI, pur modulando con caratteri peculiari i rapporti tra i Consorzi soppressi, le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP, non soltanto non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo assume come presupposto. Questo è dato intendere dalla scelta del legislatore regionale che ha disciplinato l'avvicendarsi dei soggetti obbligati (art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012) e ha così confermato il permanere dei diritti previdenziali, coinvolti nella successione tra gli enti. L'assetto descritto è coerente con il carattere spiccatamente pubblicistico della procedura di liquidazione e non dovrebbe dunque tramutarsi in un'impropria vicenda estintiva dei diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi.
…Tale prospettiva sistematica fuga ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione statale o regionale, non si ravvisi. Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che distingue tra la modificazione, rispettosa del canone di ragionevolezza, delle situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori e l'eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale (sentenze n. 446 del 2002, n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).” Alla stregua di tali chiare direttive ermeneutiche occorre, dunque, verificare se, anche per quanto riguarda il trattamento integrativo di cui alla delibera del Vice Commissario Straordinario dell n. 3034 del 24/6/1986, al pari di quanto ritenuto 7 dalla Consulta per i disciolti Consorzi ASI, sia rinvenibile nel sistema un fondamento normativo di rango primario (di legge regionale o statale) che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria. Un primo fondamento può, invero, rinvenirsi nella fonte che ha attribuito all'organo amministrativo dell'ESA la potestà regolamentare in ordine al trattamento giuridico ed economico del proprio personale, e dunque negli artt. 4 e 33 della legge istitutiva dell' (R.D. n. 369/1942): in particolare l'art. 33 prevedeva: “Con regolamento interno che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto all'approvazione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, saranno stabiliti le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell' . CP_1
Tale disposizione non è stata modificata a seguito del passaggio delle competenze in materia alla Regione (DPR n. 683/1977). Anzi la L.R. n. 212 del 14 settembre 1979 ha ulteriormente ribadito il carattere pubblicistico dell'ente e degli atti da esso promananti, introducendo specifiche disposizioni relative agli enti regionali e tra questi anche relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell (art.13), definendo, al successivo art. 20 le modalità di controllo sugli atti deliberativi dei consigli di amministrazione degli enti regionali e tra questi dell da parte dell'Assessorato LLPP e dell'Assessorato al Bilancio per gli aspetti finanziari, al cui parere deve altresì seguire l'approvazione della Giunta regionale. Deve, inoltre, considerarsi che il regolamento approvato dall ha ancorato il trattamento previdenziale dei propri dipendenti alla disciplina regionale di cui alla L. n. 2/1962; si ritiene, dunque, che proprio in tale duplice aggancio normativo, da una parte costituito dalla legittimazione che promana da una fonte primaria e, dall'altra, dall'equiparazione del trattamento in parola a quello previsto, da una norma primaria, per i dipendenti regionali, vada rinvenuto il fondamento richiesto dalla L. n. 21/2014, come interpretato dalla Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 45/2016. Si ritiene, dunque, che il divieto di erogazione previsto dall'art. 8 L. n. 21/2014 non si applica al trattamento in questione. Ciò posto, deve, tuttavia escludersi che il relativo onere facesse carico, in via generale, al se non nei limiti di volta in volta previsti, e progressivamente CP_1 estesi, da singoli e specifici interventi normativi, a decorrere dal 2018 (art. 45 della L. R. n. 8/2018, successivamente modificato dalla L. R. n. 9/2021, ed infine dalla L. R. n. 13 del 2022). A tal proposito va ricordato che l'ente è stato costituito al solo scopo di rispondere del “trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale”; trattamento che “è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento 8 tramite il attraverso appositi trasferimenti.”; tenuto conto di tale competenza specifica e CP_1 dell'autonomia giuridica e funzionale del non può ritenersi che l'obbligazione di CP_1 rispondere dei trattamenti previdenziali spettanti ad altre categorie di soggetti, diverse dai dipendenti della Regione, possa farsi discendere semplicemente dal citato l'art. 23, commi 2 quinquies e sexies, della L. n. 10/1999 che, come sopra ricordato, ha posto l'onere finanziario del trattamento economico, anche di quiescenza, del personale a carico della Regione;
né può l'equiparazione giuridica ed economica dell'ex personale a quello Regionale comprendere ex se anche il trasferimento al Fondo delle competenze della gestione dei relativi rapporti, ivi compresi quelli di quiescenza, dovendo, com'è ovvio, tale attribuzione essere prevista da una specifica norma di legge ed essere accompagnata dai trasferimenti finanziari a ciò necessari. È ciò che è avvenuto, infatti, dapprima, con l'art. 67 della L. n. 9/2015, che ha posto a carico del suddetto il solo trattamento sostitutivo previsto dalla citata delibera n. CP_1
3034 del 24/6/1986, e, successivamente, con l'art. 45 della L. n. 8/2018 (poi modificato dalla L. R. n. 9/2021) che ha previsto la possibilità per il predetto di erogare, ex CP_1 nunc, anche il trattamento integrativo (a far data da aprile 2021 anche in favore dei dirigenti e dei superstiti); trattasi di interventi normativi che, lungi dal ripristinare un trattamento previdenziale asseritamente abrogato dalla L.R. n. 21/2014, hanno, invece, provveduto ad individuarne, con effetti ex nunc, il soggetto obbligato all'erogazione; sono, dunque, interventi dal valore ricognitivo di un trattamento già sussistente – e mai abrogato – ed innovativo quanto all'individuazione dell'ente competente alla sua corresponsione. Tale ricostruzione ermeneutica trova conferma, anzitutto, nella deliberazione n. 335 del 24.11.2011 della Giunta Regionale Siciliana che, rettificando la precedente delibera n. 87 del 24.3.2009 (con cui, in attuazione dell'art. 23 comma 2 sexies L. n. 10/1999, si era assegnato al Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza e Assistenza del Personale della Presidenza della Regione – e non già al ridetto dispose che “le competenze relative all'erogazione del trattamento pensionistico
CP_1 integrativo e/o sostitutivo dovuto al personale n quiescenza ed a quello che sarà collocato a riposo”
CP_1 venissero ricondotte “nell'ambito delle competenze della gestione residuale dell' in
CP_1 liquidazione”; dalla stessa si ricava – a tacer d'altro - che, in ogni caso, a prescindere dalla concreta attuazione del trasferimento di tali oneri a carico della Regione e dall'individuazione delle articolazioni deputate alla gestione di tali rapporti, non venisse comunque in considerazione alcuna competenza in materia in capo al
CP_1
Inoltre il sistema così ricostruito appare del tutto coerente con quanto accertato dalla Corte Costituzionale nel corso del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della L.R. n. 8/2018, esitato con la sentenza n. 62/2020; in quella sede, infatti, all'obiezione, sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la disposizione impugnata (che, si ricorda, apriva la possibilità di porre anche il trattamento integrativo dei dipendenti a carico del Fondo speciale transitorio ad esaurimento del CP_1
9 personale in quiescenza dell' in liquidazione istituto con l'art. 67 della L.R. Controparte_1
n. 9/2015) avrebbe introdotto nuovi benefici pensionistici di cui non si sarebbe potuto sindacare la conformità a legge e il relativo ammontare, stante la mancata produzione di idonei elementi di valutazione, la Regione ha ribattuto esponendo, quanto – in particolare
- alla novità dei trattamenti pensionistici, che “la norma si limiterebbe a fare chiarezza sul soggetto deputato all'erogazione del trattamento e sulla relativa copertura finanziaria di trattamenti già definiti da normativa precedente a quella impugnata”, ciò confermando che non fosse revocabile in dubbio l'attuale vigenza del trattamento integrativo in discorso e che solo con la L. n. 8/2018 si fosse definitivamente individuato il soggetto obbligato alla loro erogazione. Nella medesima direttiva di fondo si inserisce la L.R. n. 13 del 25/5/2022, entrata in vigore nel corso del presente giudizio, che, all'art. 4, ancora una volta con effetti ex nunc, ha nuovamente individuato il come soggetto obbligato alla corresponsione del CP_1 trattamento integrativo per cui è causa, stabilendo che: “1. Al fine di provvedere al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo e integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano per sentenze esecutive emesse nei confronti di Regione siciliana, in liquidazione e
[...]
alla data di entrata in vigore della presente legge, il è autorizzato Controparte_1 Controparte_1 per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare un importo massimo di euro 18.310.642,15 a valere sugli avanzi di amministrazione determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni – contratto 1. 2. Per l'effetto, e al fine di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modificazioni, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'
[...] in liquidazione, aventi la medesima posizione giuridica del personale Controparte_1 regionale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni”. La lettura della norma consente di distinguere due diverse ipotesi: il primo comma dispone la copertura finanziaria della spesa relativa alle sentenze di condanna già emesse, prima dell'entrata in vigore della legge, per il pagamento del trattamento pensionistico, integrativo e sostitutivo in favore del personale ex dipendente dell la stessa si riferisce, pertanto, a tutti i soggetti, tra cui gli odierni appellati, che alla data di entrata in vigore della L. n. 13/2022 hanno già ottenuto una sentenza esecutiva (anche non passata in giudicato) che obblighi il al pagamento del predetto trattamento integrativo in CP_1 loro favore;
in forza di tale ius superveniens, pertanto, il è oggi obbligato al pagamento CP_1 del suddetto trattamento, nei limiti già accertati in via giudiziale. Il secondo comma, inoltre, proprio al fine di evitare “l'insorgere di nuovo contenzioso” concernente l'erogazione del trattamento pensionistico in argomento (e dunque anche l'impugnazione delle sentenze esecutive indicate al primo comma), amplia l'applicazione 10 dell'art. 45 della L. R. n. 8/2018, ex nunc, “a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del in Controparte_1 liquidazione”. A tale norma la Corte ritiene dover attribuire carattere innovativo, almeno per il periodo dal 2014/2017, come si ricava, anzitutto, dal tenore letterale dato dalla locuzione
“tutti i dipendenti in quiescenza” contenuta nel citato art. 4, ben diversa dalla correlative precedenti disposizioni, nonché dall'indicata decorrenza del nuovo regime, non potendosi trarre contrari elementi dall'incipit del secondo comma, che si limita a chiarire la motivazione politica sottesa alla norma, ossia la finalità di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, non autorizzando a ritenere che essa costituisca una sorte di ammissione della sussistenza di un già sussistente obbligo, a carico del medesimo. CP_1
Per quanto suesposto, in parziale riforma della predetta sentenza, il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato al
[...] pagamento in favore di ciascun appellante del trattamento pensionistico integrativo previsto dall'art.20 del Regolamento dell con decorrenza dall'11.05.2018 (data di entrata in vigore della L.r. 8/2018). Per il periodo pregresso (decorrente dal collocamento in quiescenza degli appellanti e sino al 10.05.2018) - non potendosi attribuire, in assenza di una previsione normativa ad hoc, efficacia retroattiva né al disposto dell'art.45 L.r. 8/2018 (che per la prima volta conferiva, con validità ex nunc, al Fondo speciale costituito ai sensi dell'articolo 67 della L.r. n.9/2015, n. 9, la competenza in tema di corresponsione del trattamento integrativo in parola), né alla rinnovata disciplina di cui al'art.4 comma 2 L.r. n.13/2022 (perché testualmente destinata a trovare applicazione “a decorrere dalla data di entrata in vigore” della medesima legge) - la domanda dei ricorrenti di condanna del al pagamento CP_1 del beneficio previdenziale de quo non può, invece, trovare accoglimento per difetto di legittimazione passiva. Stante la novità e complessità delle questioni oggetto del contendere, si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1688/2022 resa il 13.05.2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di ciascun appellante, con decorrenza dall'11.05.2018, del trattamento di quiescenza integrativo previsto dall'art.20 del Regolamento dell' Conferma nel resto la sentenza. Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo 11