Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 270 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] C.F.: Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. SIBONI GABRIELE;
matrimonio celebrato in TERMOLI il 10/12/2005 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di porre la propria residenza ove riterranno opportuno.
2. , maggiorenne non economicamente indipendente, manterrà la Per_1 residenza principale presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale, sita in Cesenatico (FC) via Rigossa, 34, int.1, di proprietà dei genitori
1
3. avrà la possibilità di trascorrere liberamente del tempo con entrambi Per_1
i genitori, nel rispetto dei propri impegni personali e scolastici. I genitori si impegnano a favorire una rispettando la sua autonomia e autodeterminazione.
4. Durante le festività (Natale, Pasqua, compleanni e altre ricorrenze significative), il figlio potrà trascorrere il tempo con entrambi i genitori in base ad accordi concordati tra le parti e nel rispetto delle sue preferenze.
5. Il padre verserà alla madre la somma mensile di €.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio . Per_1
6. L'assegno unico o altri emolumenti erogati a tale titolo saranno percepiti interamente dalla madre.
7. Le spese straordinarie (spese mediche non mutabili;
spese scolastiche;
spese sportive, ludiche e ricreative da concordarsi) secondo le modalità stabilite dall'art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì saranno a carico nella misura del 50% di ciascun genitore, il quale rimborserà la propria quota a chi le avrà anticipate a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa;
tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ove necessario.
8. le parti si danno atto di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra e viceversa a titolo di reciproco mantenimento;
9. le spese della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TERMOLI (atto n. 42, parte I, anno 2005).
Forlì, 16/05/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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