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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17124/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ciola Antonio, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in BORGOMASINO il 22/01/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGOMASINO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21.04.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGOMASINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che il SI. si riconosce debitore nei confronti della SI.ra Parte_2 Parte_1 dell'importo di Euro 25.000,00 che si impegna a restituire tramite bonifici mensili dell'importo di Euro
500,00 cad. da versare il 27 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, sul conto intestato alla sig.ra all'IBAN: [...]. Le parti concordano, altresì, che Parte_1
il mancato pagamento di n. 3 rate anche non consecutive comporterà la decadenza del SI. Pt_2
dal beneficio del termine.
[...]
DÀ ATTO che il sig. riconosce che il contratto di mutuo a rogito notaio Parte_2 Per_1
repertorio n. 2689/1905 del 07/07/2016, registrato a Rivoli il 26/07/2016, benchè intestato ad
[...]
entrambe le parti è stato, in realtà, stipulato nel suo esclusivo interesse, tanto che quest'ultimo si è da pagina 2 di 3 sempre fatto carico del pagamento delle relative rate.
Per tale ragione, il SI. , si impegna ad intestare unicamente a sé il predetto contratto di Parte_2
mutuo e si impegna a richiedere alla Banca di operare la procedura finalizzata all'accollo liberatorio in favore della SI.ra Parte_1
Qualora l'Istituto di Credito non dovesse acconsentire all'esecuzione del predetto accollo, il SI.
si impegna sin d'ora a tenere indenne, manlevare e/o rimborsare la SI.ra Parte_2 Parte_1
rispetto a tutte le pretese vantate e le somme che potrebbero eventualmente esserle richieste
[...]
con riferimento al predetto contratto di mutuo.
DÀ ATTO che La sig.ra si impegna a restituire al marito l'anello di fidanzamento Parte_1
ricevuto dal sig. al momento della totale estinzione del debito di cui al precedente punto;
Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economico-patrimoniale e di non aver null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione ad eccezione di quanto indicato ai punti 3), 4) e 5) di cui al ricorso.
DÀ ATTO che le spese legali sono integralmente compensate.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17124/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Ciola Antonio, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in BORGOMASINO il 22/01/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGOMASINO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21.04.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGOMASINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che il SI. si riconosce debitore nei confronti della SI.ra Parte_2 Parte_1 dell'importo di Euro 25.000,00 che si impegna a restituire tramite bonifici mensili dell'importo di Euro
500,00 cad. da versare il 27 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, sul conto intestato alla sig.ra all'IBAN: [...]. Le parti concordano, altresì, che Parte_1
il mancato pagamento di n. 3 rate anche non consecutive comporterà la decadenza del SI. Pt_2
dal beneficio del termine.
[...]
DÀ ATTO che il sig. riconosce che il contratto di mutuo a rogito notaio Parte_2 Per_1
repertorio n. 2689/1905 del 07/07/2016, registrato a Rivoli il 26/07/2016, benchè intestato ad
[...]
entrambe le parti è stato, in realtà, stipulato nel suo esclusivo interesse, tanto che quest'ultimo si è da pagina 2 di 3 sempre fatto carico del pagamento delle relative rate.
Per tale ragione, il SI. , si impegna ad intestare unicamente a sé il predetto contratto di Parte_2
mutuo e si impegna a richiedere alla Banca di operare la procedura finalizzata all'accollo liberatorio in favore della SI.ra Parte_1
Qualora l'Istituto di Credito non dovesse acconsentire all'esecuzione del predetto accollo, il SI.
si impegna sin d'ora a tenere indenne, manlevare e/o rimborsare la SI.ra Parte_2 Parte_1
rispetto a tutte le pretese vantate e le somme che potrebbero eventualmente esserle richieste
[...]
con riferimento al predetto contratto di mutuo.
DÀ ATTO che La sig.ra si impegna a restituire al marito l'anello di fidanzamento Parte_1
ricevuto dal sig. al momento della totale estinzione del debito di cui al precedente punto;
Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economico-patrimoniale e di non aver null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione ad eccezione di quanto indicato ai punti 3), 4) e 5) di cui al ricorso.
DÀ ATTO che le spese legali sono integralmente compensate.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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