Art. 4. Sicurezza del trasporto ferroviario 1. Per le tratte ricadenti nel territorio regionale adibite unicamente a servizi passeggeri in ambito regionale, locale, urbano e suburbano e funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sicurezza, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE .
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.