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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 245/2023
Il Giudice, dott. PI VI, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giammassimo FO, con pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( .I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato in Via degli Arazzieri n. 4, con pec: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.2.2023, ha chiesto il riconoscimento dello Parte_1 status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) in data 24.1.2007, aveva svolto una missione sotto copertura “undercover” per indagini di
Polizia Giudiziaria;
b) mentre era alla guida dell'autovettura noleggiata con autorizzazione della Direzione Centrale
Servizi Antidroga ed ancora in missione sotto copertura e nel pieno della sua funzione di infiltrato, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale sulla strada SS1 Aurelia località
Tombolo (PI), andando a collidere con un veicolo che aveva invaso la corsia percorsa dal
Pt_1 c) a causa dell'impatto, il mezzo condotto dal Luogotenente era uscito dalla carreggiata ed Pt_1 il ricorrente aveva riportato lesioni gravi che hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi sanitari;
d) dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico Militare Celio, era stato ricoverato con la diagnosi: “distrazione tendine quadricipite con sospetta lesione, trauma cranico non commotivo con ferita lacero. Frattura 5° metacarpo, contusioni multiple”;
e) il Dipartimento di Medicina legale di La Spezia, in data 21/10/2008, aveva riconosciuto l'infortunio sul lavoro;
f) con missiva del 08/02/2021, il ricorrente aveva fatto istanza al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza per ottenere i benefici previsti in favore delle vittime del dovere;
g) il , con missiva Prot. 0004544 del 14/3/2022, aveva respinto l'istanza negando la CP_1 concessione di quanto richiesto per avvenuta prescrizione del diritto.
1.1. Con memoria depositata il 3.11.2023, si è costituito il , il quale si Controparte_1
è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e al conseguimento dei relativi benefici, nonché, l'infondatezza nel merito della pretesa.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
2.1. In via preliminare, parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, le cui condizioni sono stabilite dall'art. 1, commi 563 e 564, della L.
266/2005, nonché, dei relativi benefici richiamanti nell'art. 4 del D.P.R. 243/2006.
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, la quale ha precisato che la condizione di vittima del dovere ha natura di status e che da tale affermazione si desume l'imprescrittibilità dell'azione volta a detto accertamento, sottolineando, per converso, che si prescrivono, invece, tutti i benefici economici, previdenziali ed assistenziali, che trovano origine e presupposto in detta condizione (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 17440/2022).
Pertanto, mentre è imprescrittibile l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, la stessa affermazione non vale per i benefici economici previsti dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006, che in tale qualità trovano il loro presupposto.
Più nello specifico, sono soggetti al limite della prescrizione i ratei del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 e quelli riferiti all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n.
206/2004. La prescrizione in questi casi, avendo ad oggetto delle prestazioni periodiche, va computata a ritroso dalla data della domanda. Soggiace ai limiti della prescrizione decennale anche il diritto al rimborso per l'assistenza psicologica a carico dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 206/2004 cit., per l'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 15, della legge n. 302/1990, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali classificati in classe "C", L. n.
206 del 2004, ex artt. 6 e 9, per le borse di studio, di cui all'articolo 4 legge 23 novembre 1998, n. 407
e per l'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché per l'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8 legge 3 agosto 2004, n. 206.
Si prescrive per intero, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui alla L. 303/1990 e L. 206/2004, art. 5 comma 1, poiché si tratta di una prestazione una tantum di carattere non periodico (cfr Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n. 87/2024).
2.2. Con riguardo al dies a quo della prescrizione in questo ultimo caso, si evidenzia che l'art. 2935 c.c. dispone che il relativo termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Alla luce di tale norma, per i fatti antecedenti alla L. 266/2005, la prescrizione decorre dal 23.8.2006, ossia dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento D.P.R. 243/2006, che ha disciplinato i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui alla legge richiamata, in quanto è questo il momento dal quale il titolare avrebbe potuto rivendicare i relativi benefici economici. Per i fatti avvenuti successivamente all'entrata in vigore regolamento D.P.R. 243/2006, invece, la prescrizione decorre dalla data in cui essi si sono verificati, ovvero dalla data di presentazione della relativa domanda in via amministrativa (così, Cass. civ., 2658/2025).
Si precisa che il termine prescrizionale da applicare ai benefici in esame è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2946 c.c., trattandosi di prestazioni di natura previdenziali o assistenziali (cfr
Cass. Sez. Lavoro n. 18309/20) e posto che la legge non prevede termini differenti.
2.3. Di conseguenza, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita ai benefici economici, che possono essere accertati nei limiti del termine decennale, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione inerente al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, in quanto imprescrittibile.
2.4. Ciò posto, deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzate dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte di cassazione, le cui motivazioni devono in tale sede essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (Cass. S.U. n. 6214/22).
Pertanto, per integrare il comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204/2021). 2.5. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente non ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto non rientra tra le categorie previste dai commi 563 o 564 dell'art. 1 della L. 266/2005.
Nello specifico, è emerso documentalmente che l'incidente stradale è avvenuto mentre il ricorrente riportava all'aeroporto di Pisa l'auto noleggiata ed utilizzata per l'operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti precedentemente eseguita. Inoltre, il sinistro risulta essere stato causato dalla condotta di un altro utente della strada, del tutto estraneo alle operazioni antidroga, il quale accidentalmente occupava trasversalmente la corsia di marcia percorsa dal (doc. 2 ricorso). Pt_1
Di conseguenza, l'evento dannoso non può dirsi verificato nel contrasto della criminalità, essendosi realizzato in un momento successivo all'operazione e per circostanze non riferibili alle funzioni istituzionali cui era adibito il ricorrente. A ben vedere, in quel momento il ricorrente non stava svolgendo quelle attività pericolose per le quali il legislatore automaticamente riconosce lo status di vittima del dovere, ai sensi del all'art. 1, commi 563 della L. n. 266 del 2005, né l'evento appare caratterizzato da connotati di imprevedibilità ed eccezionalità riferibili alle missioni effettuate, come previsto dal comma 564 cit.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dei contrasti presenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di causa. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
Il giudice del lavoro
PI VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 245/2023
Il Giudice, dott. PI VI, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giammassimo FO, con pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( .I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato in Via degli Arazzieri n. 4, con pec: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.2.2023, ha chiesto il riconoscimento dello Parte_1 status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) in data 24.1.2007, aveva svolto una missione sotto copertura “undercover” per indagini di
Polizia Giudiziaria;
b) mentre era alla guida dell'autovettura noleggiata con autorizzazione della Direzione Centrale
Servizi Antidroga ed ancora in missione sotto copertura e nel pieno della sua funzione di infiltrato, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale sulla strada SS1 Aurelia località
Tombolo (PI), andando a collidere con un veicolo che aveva invaso la corsia percorsa dal
Pt_1 c) a causa dell'impatto, il mezzo condotto dal Luogotenente era uscito dalla carreggiata ed Pt_1 il ricorrente aveva riportato lesioni gravi che hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi sanitari;
d) dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico Militare Celio, era stato ricoverato con la diagnosi: “distrazione tendine quadricipite con sospetta lesione, trauma cranico non commotivo con ferita lacero. Frattura 5° metacarpo, contusioni multiple”;
e) il Dipartimento di Medicina legale di La Spezia, in data 21/10/2008, aveva riconosciuto l'infortunio sul lavoro;
f) con missiva del 08/02/2021, il ricorrente aveva fatto istanza al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza per ottenere i benefici previsti in favore delle vittime del dovere;
g) il , con missiva Prot. 0004544 del 14/3/2022, aveva respinto l'istanza negando la CP_1 concessione di quanto richiesto per avvenuta prescrizione del diritto.
1.1. Con memoria depositata il 3.11.2023, si è costituito il , il quale si Controparte_1
è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e al conseguimento dei relativi benefici, nonché, l'infondatezza nel merito della pretesa.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
2.1. In via preliminare, parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, le cui condizioni sono stabilite dall'art. 1, commi 563 e 564, della L.
266/2005, nonché, dei relativi benefici richiamanti nell'art. 4 del D.P.R. 243/2006.
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, la quale ha precisato che la condizione di vittima del dovere ha natura di status e che da tale affermazione si desume l'imprescrittibilità dell'azione volta a detto accertamento, sottolineando, per converso, che si prescrivono, invece, tutti i benefici economici, previdenziali ed assistenziali, che trovano origine e presupposto in detta condizione (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 17440/2022).
Pertanto, mentre è imprescrittibile l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, la stessa affermazione non vale per i benefici economici previsti dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006, che in tale qualità trovano il loro presupposto.
Più nello specifico, sono soggetti al limite della prescrizione i ratei del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 e quelli riferiti all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n.
206/2004. La prescrizione in questi casi, avendo ad oggetto delle prestazioni periodiche, va computata a ritroso dalla data della domanda. Soggiace ai limiti della prescrizione decennale anche il diritto al rimborso per l'assistenza psicologica a carico dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 206/2004 cit., per l'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 15, della legge n. 302/1990, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali classificati in classe "C", L. n.
206 del 2004, ex artt. 6 e 9, per le borse di studio, di cui all'articolo 4 legge 23 novembre 1998, n. 407
e per l'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché per l'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8 legge 3 agosto 2004, n. 206.
Si prescrive per intero, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui alla L. 303/1990 e L. 206/2004, art. 5 comma 1, poiché si tratta di una prestazione una tantum di carattere non periodico (cfr Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n. 87/2024).
2.2. Con riguardo al dies a quo della prescrizione in questo ultimo caso, si evidenzia che l'art. 2935 c.c. dispone che il relativo termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Alla luce di tale norma, per i fatti antecedenti alla L. 266/2005, la prescrizione decorre dal 23.8.2006, ossia dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento D.P.R. 243/2006, che ha disciplinato i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui alla legge richiamata, in quanto è questo il momento dal quale il titolare avrebbe potuto rivendicare i relativi benefici economici. Per i fatti avvenuti successivamente all'entrata in vigore regolamento D.P.R. 243/2006, invece, la prescrizione decorre dalla data in cui essi si sono verificati, ovvero dalla data di presentazione della relativa domanda in via amministrativa (così, Cass. civ., 2658/2025).
Si precisa che il termine prescrizionale da applicare ai benefici in esame è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2946 c.c., trattandosi di prestazioni di natura previdenziali o assistenziali (cfr
Cass. Sez. Lavoro n. 18309/20) e posto che la legge non prevede termini differenti.
2.3. Di conseguenza, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita ai benefici economici, che possono essere accertati nei limiti del termine decennale, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione inerente al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, in quanto imprescrittibile.
2.4. Ciò posto, deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzate dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte di cassazione, le cui motivazioni devono in tale sede essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura (Cass. S.U. n. 6214/22).
Pertanto, per integrare il comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204/2021). 2.5. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente non ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto non rientra tra le categorie previste dai commi 563 o 564 dell'art. 1 della L. 266/2005.
Nello specifico, è emerso documentalmente che l'incidente stradale è avvenuto mentre il ricorrente riportava all'aeroporto di Pisa l'auto noleggiata ed utilizzata per l'operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti precedentemente eseguita. Inoltre, il sinistro risulta essere stato causato dalla condotta di un altro utente della strada, del tutto estraneo alle operazioni antidroga, il quale accidentalmente occupava trasversalmente la corsia di marcia percorsa dal (doc. 2 ricorso). Pt_1
Di conseguenza, l'evento dannoso non può dirsi verificato nel contrasto della criminalità, essendosi realizzato in un momento successivo all'operazione e per circostanze non riferibili alle funzioni istituzionali cui era adibito il ricorrente. A ben vedere, in quel momento il ricorrente non stava svolgendo quelle attività pericolose per le quali il legislatore automaticamente riconosce lo status di vittima del dovere, ai sensi del all'art. 1, commi 563 della L. n. 266 del 2005, né l'evento appare caratterizzato da connotati di imprevedibilità ed eccezionalità riferibili alle missioni effettuate, come previsto dal comma 564 cit.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dei contrasti presenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di causa. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
Il giudice del lavoro
PI VI