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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16003824 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte resistente discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente società Ricorrente_1 impugna avviso di pagamento in epigrafe indicato, concernente un omesso versamento TASI e IMU 2016, chiedendo dichiararsi non dovuta la imposta in relazione ad un impianto di depurazione dismesso ritenuto di proprietà demaniale .
Il Comune di San Severo si costituisce e chiede rigettarsi il ricorso.
In ricorso si sostiene quindi l'erronea determinazione dell'imposta in esame;
parte ricorrente deduce l'erronea risultanze delle informazioni catastali, carenza di soggettività passiva e del presupposto impositivo;
in dettaglio si sostiene che il bene, in quanto costituito da un impianto di depurazione dismesso, è per sua natura demaniale ed appartenente al Demanio Comunale, destinato a svolgere una finalità di interesse pubblico, in particolare nell'interesse della comunità comunale e come tale non idoneo ad altra funzione o ad altre diverse finalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Come già argomentato in altre pronunce aventi ad oggetto la medesima questione prospettata dalla ricorrente società, deve individuarsi quale elemento determinante della vertenza rispetto alle contestazioni di parte, l'informazione catastale che riconduce inequivocabilmente l'area interessata alla categoria catastale D/7; allo stato non può quindi dubitarsi in particolare della correttezza dell'inserimento del depuratore in categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), e non come richiesto in ricorso “E”, ovvero (immobili a destinazione particolare, e ciò indipendentemente dal fatto che le attività in essa svolte rispondano a quelle di pubblico interesse.
Dalle predette visure catastali allegate alla costituzione giudizio da parte del Comune, le particelle sulle quali il Comune pretende il pagamento sono intestate all'Ente Autonomo per l'Ricorrente_1; infatti, risultano catastalmente come vigneti, uliveti, terreni seminativi e pertanto rientranti ad ogni effetto nella sfera di applicazione di Tasi ed IMU.
Né vi sono elementi di prova da cui ritenere che l'area sia esente dal pagamento del tributo, non si verte formalmente in relazione ad immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dalle Asl in quanto destinati esclusivamente alle attività istituzionali e senza alcuno scopo commerciale. Anche il primo periodo del comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, disciplinando ex novo l'esenzione prevista, per l'Ici, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del
1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale solo gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. Detta norma prevede, infatti, che gli immobili posseduti dallo
Stato, ed altri enti pubblici, dai concorsi, dagli enti del servizio sanitario nazionale sono esenti ove destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Non possono invece usufruire della esenzione, invece, gli immobili "non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, "destinati a compiti istituzionali di un soggetto, ancorché pubblico, diverso dal possessore;
"destinati a compiti istituzionali dall'Ente pubblico ma non dallo stesso posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sez. trib., 30 settembre
2011, n. 20041 e 20042, Corte di Cassazione, sez. trib., 6 ottobre 2011, n. 20466), l'esenzione per gli immobili posseduti dagli enti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
L'ipotesi non ricorre nel caso di specie laddove non sia stato possibile riconoscere la demanialità dei beni accertati e non sia stata riscontrato alcun requisito di esenzione giacchè, tenuto conto , in via principale, del dato catastale, esso non risulta a contrario agli atti del ricorso né da altre fonti di prova , né è stato fornito riscontro anche indiretto della demanialità dei beni oggetto dell'accertamento o della concessione di questi a soggetti terzi .
In definitiva il ricorso deve essere respinto poiché alcuna esenzione può essere invocata dalla società ricorrente .
Tanto premesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate
Il Giudice Relatore
(Dr. Antonio D'ALESSIO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16003824 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte resistente discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente società Ricorrente_1 impugna avviso di pagamento in epigrafe indicato, concernente un omesso versamento TASI e IMU 2016, chiedendo dichiararsi non dovuta la imposta in relazione ad un impianto di depurazione dismesso ritenuto di proprietà demaniale .
Il Comune di San Severo si costituisce e chiede rigettarsi il ricorso.
In ricorso si sostiene quindi l'erronea determinazione dell'imposta in esame;
parte ricorrente deduce l'erronea risultanze delle informazioni catastali, carenza di soggettività passiva e del presupposto impositivo;
in dettaglio si sostiene che il bene, in quanto costituito da un impianto di depurazione dismesso, è per sua natura demaniale ed appartenente al Demanio Comunale, destinato a svolgere una finalità di interesse pubblico, in particolare nell'interesse della comunità comunale e come tale non idoneo ad altra funzione o ad altre diverse finalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Come già argomentato in altre pronunce aventi ad oggetto la medesima questione prospettata dalla ricorrente società, deve individuarsi quale elemento determinante della vertenza rispetto alle contestazioni di parte, l'informazione catastale che riconduce inequivocabilmente l'area interessata alla categoria catastale D/7; allo stato non può quindi dubitarsi in particolare della correttezza dell'inserimento del depuratore in categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), e non come richiesto in ricorso “E”, ovvero (immobili a destinazione particolare, e ciò indipendentemente dal fatto che le attività in essa svolte rispondano a quelle di pubblico interesse.
Dalle predette visure catastali allegate alla costituzione giudizio da parte del Comune, le particelle sulle quali il Comune pretende il pagamento sono intestate all'Ente Autonomo per l'Ricorrente_1; infatti, risultano catastalmente come vigneti, uliveti, terreni seminativi e pertanto rientranti ad ogni effetto nella sfera di applicazione di Tasi ed IMU.
Né vi sono elementi di prova da cui ritenere che l'area sia esente dal pagamento del tributo, non si verte formalmente in relazione ad immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dalle Asl in quanto destinati esclusivamente alle attività istituzionali e senza alcuno scopo commerciale. Anche il primo periodo del comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, disciplinando ex novo l'esenzione prevista, per l'Ici, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del
1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale solo gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. Detta norma prevede, infatti, che gli immobili posseduti dallo
Stato, ed altri enti pubblici, dai concorsi, dagli enti del servizio sanitario nazionale sono esenti ove destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Non possono invece usufruire della esenzione, invece, gli immobili "non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, "destinati a compiti istituzionali di un soggetto, ancorché pubblico, diverso dal possessore;
"destinati a compiti istituzionali dall'Ente pubblico ma non dallo stesso posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sez. trib., 30 settembre
2011, n. 20041 e 20042, Corte di Cassazione, sez. trib., 6 ottobre 2011, n. 20466), l'esenzione per gli immobili posseduti dagli enti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
L'ipotesi non ricorre nel caso di specie laddove non sia stato possibile riconoscere la demanialità dei beni accertati e non sia stata riscontrato alcun requisito di esenzione giacchè, tenuto conto , in via principale, del dato catastale, esso non risulta a contrario agli atti del ricorso né da altre fonti di prova , né è stato fornito riscontro anche indiretto della demanialità dei beni oggetto dell'accertamento o della concessione di questi a soggetti terzi .
In definitiva il ricorso deve essere respinto poiché alcuna esenzione può essere invocata dalla società ricorrente .
Tanto premesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate
Il Giudice Relatore
(Dr. Antonio D'ALESSIO