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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice Laura Cantore, all'esito dell'udienza del 16.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7017/2024 proposta da:
e rappresentate e difese dall'avv. Cristiano Stefanì giusta Parte_1 Parte_2 mandato in atti;
- ricorrenti- contro rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Antonacci, giusta mandato in atti;
Controparte_1
- resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ritualmente notificato le ricorrenti evocavano in giudizio il resistente evidenziando che:
- esse, da decenni, risiedono in Bari nell'appartamento sito alla via Nannei n. 8, primo piano, che era l'abitazione familiare fin da quando era ancora in vita il defunto , rispettivamente Persona_1 padre e coniuge delle ricorrenti ove hanno sempre vissuto anche gli altri germani, CP_1
odierno resistente, e;
[...] Controparte_2
- che all'indomani del decesso del padre, aveva cominciato a manifestare segni di Controparte_1 intolleranza nei confronti della madre e della sorella, pretendendo che le stesse si allontanassero dalla casa familiare affinché egli potesse goderne in via esclusiva giungendo, persino, nel marzo del pagina 1 di 3 2023, a sostituire la chiave della porta d'ingresso, episodio denunciato da in Parte_1 data 10-16.03.2023 così impedendo loro di accedere alla casa suddetta;
- che inutile è risultato qualsivoglia tentativo anche bonario di composizione del contrasto.
Su tali premesse hanno concluso chiedendo: legittimo godimento delle ricorrenti dell'immobile sito in Bari alla via Nannei n. 8, primo piano, in catasto fgl. 120, ptc. 134 sub10; - ordinare a di consegnare alle istanti copia Controparte_1 delle chiavi della serratura d'ingresso; - condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario>>.
Si costituiva con comparsa il resistente, il quale nell'impugnare e contestare l'avversa domanda, ne eccepiva la improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione mentre nel merito allegava, seppur del tutto genericamente, la titolarità di una maggior quota di <> sull'immobile e, comunque, l'esistenza di aspri conflitti familiari.
Fissata l'udienza e rinviata la causa al fine di consentire l'espletamento della mediazione, all'udienza del 16.10.2025 presente, si rendeva disponibile a consegnare le Controparte_1 chiavi, oggetto del ricorso, alle odierne ricorrenti secondo modalità che sarebbero state concordate dai rispettivi difensori. Le parti chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Nel corso della medesima udienza il tribunale assumeva la causa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie conclusive avendovi le parti rinunziato
In data 21.10.2025 le parti depositavano verbale di consegna delle chiavi suddette a suffragio di quanto sopra.
§§§§§
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale si sostanzia in un evento processuale elidente l'interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione con conseguente applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Più precisamente, la "cessazione della materia del contendere" è una causa di estinzione del giudizio che si verifica quando, nel corso dello stesso, vengano meno le ragioni oggettive di contrasto tra le parti. Ciò avviene quando un evento o un atto sopravvenuto risolve integralmente la controversia, rendendo inutile la prosecuzione del processo e la decisione del giudice nel merito. Il giudice dichiara l'estinzione del processo, che può aver luogo anche d'ufficio.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi del presente giudizio, le parti stesse hanno dato atto non solo della disponibilità del resistente a consegnare alle ricorrenti le chiavi della serratura ma, vieppiù, hanno depositato il verbale di consegna delle stesse.
Peraltro, concordemente, le parti hanno chiesto disporsi, in punto di spese, la loro compensazione integrale.
P.Q.M.
- il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
7017/2024 introdotto come in epigrafe ogni altra questione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese integralmente compensate;
- assorbito ogni altro profilo.
Così deciso in Bari, lì 28.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice Laura Cantore, all'esito dell'udienza del 16.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7017/2024 proposta da:
e rappresentate e difese dall'avv. Cristiano Stefanì giusta Parte_1 Parte_2 mandato in atti;
- ricorrenti- contro rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Antonacci, giusta mandato in atti;
Controparte_1
- resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ritualmente notificato le ricorrenti evocavano in giudizio il resistente evidenziando che:
- esse, da decenni, risiedono in Bari nell'appartamento sito alla via Nannei n. 8, primo piano, che era l'abitazione familiare fin da quando era ancora in vita il defunto , rispettivamente Persona_1 padre e coniuge delle ricorrenti ove hanno sempre vissuto anche gli altri germani, CP_1
odierno resistente, e;
[...] Controparte_2
- che all'indomani del decesso del padre, aveva cominciato a manifestare segni di Controparte_1 intolleranza nei confronti della madre e della sorella, pretendendo che le stesse si allontanassero dalla casa familiare affinché egli potesse goderne in via esclusiva giungendo, persino, nel marzo del pagina 1 di 3 2023, a sostituire la chiave della porta d'ingresso, episodio denunciato da in Parte_1 data 10-16.03.2023 così impedendo loro di accedere alla casa suddetta;
- che inutile è risultato qualsivoglia tentativo anche bonario di composizione del contrasto.
Su tali premesse hanno concluso chiedendo: legittimo godimento delle ricorrenti dell'immobile sito in Bari alla via Nannei n. 8, primo piano, in catasto fgl. 120, ptc. 134 sub10; - ordinare a di consegnare alle istanti copia Controparte_1 delle chiavi della serratura d'ingresso; - condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario>>.
Si costituiva con comparsa il resistente, il quale nell'impugnare e contestare l'avversa domanda, ne eccepiva la improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione mentre nel merito allegava, seppur del tutto genericamente, la titolarità di una maggior quota di <> sull'immobile e, comunque, l'esistenza di aspri conflitti familiari.
Fissata l'udienza e rinviata la causa al fine di consentire l'espletamento della mediazione, all'udienza del 16.10.2025 presente, si rendeva disponibile a consegnare le Controparte_1 chiavi, oggetto del ricorso, alle odierne ricorrenti secondo modalità che sarebbero state concordate dai rispettivi difensori. Le parti chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Nel corso della medesima udienza il tribunale assumeva la causa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie conclusive avendovi le parti rinunziato
In data 21.10.2025 le parti depositavano verbale di consegna delle chiavi suddette a suffragio di quanto sopra.
§§§§§
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale si sostanzia in un evento processuale elidente l'interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione con conseguente applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Più precisamente, la "cessazione della materia del contendere" è una causa di estinzione del giudizio che si verifica quando, nel corso dello stesso, vengano meno le ragioni oggettive di contrasto tra le parti. Ciò avviene quando un evento o un atto sopravvenuto risolve integralmente la controversia, rendendo inutile la prosecuzione del processo e la decisione del giudice nel merito. Il giudice dichiara l'estinzione del processo, che può aver luogo anche d'ufficio.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi del presente giudizio, le parti stesse hanno dato atto non solo della disponibilità del resistente a consegnare alle ricorrenti le chiavi della serratura ma, vieppiù, hanno depositato il verbale di consegna delle stesse.
Peraltro, concordemente, le parti hanno chiesto disporsi, in punto di spese, la loro compensazione integrale.
P.Q.M.
- il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
7017/2024 introdotto come in epigrafe ogni altra questione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese integralmente compensate;
- assorbito ogni altro profilo.
Così deciso in Bari, lì 28.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
pagina 3 di 3