TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8554/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale a divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI VALENTINA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 59 51100 PISTOIApresso il difensore avv. ROSSI
VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA e dell'avv. CP_1 C.F._2
QUATTRIN LAURA ( VIA DE GOMBRUTI N 16 40123 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI, N. 16 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
MAURO ROSA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 13/06/1987 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e
, nato/a il 15/03/1983 a SANTA RI CA RE (CE) CP_1
unitisi in matrimonio in data 01.03.2014, scegliendo il regime della comunione dei beni, nel Comune di
Granarolo dell'Emilia (Bo), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, al n.
42 P.1, Anno 2017;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in pari data per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8554/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale a divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI VALENTINA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 59 51100 PISTOIApresso il difensore avv. ROSSI
VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA e dell'avv. CP_1 C.F._2
QUATTRIN LAURA ( VIA DE GOMBRUTI N 16 40123 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI, N. 16 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
MAURO ROSA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 13/06/1987 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e
, nato/a il 15/03/1983 a SANTA RI CA RE (CE) CP_1
unitisi in matrimonio in data 01.03.2014, scegliendo il regime della comunione dei beni, nel Comune di
Granarolo dell'Emilia (Bo), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, al n.
42 P.1, Anno 2017;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in pari data per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2