Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1212/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
IA Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1212/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 27.06.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pescia (PT), Via Confine con Capannori n. 27 D – 2, Cod. Fisc.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosy C.F._1
Gianneschi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescia (PT), Piazza Gramsci n. 1, giusta procura in atti;
e nato a [...], il [...] e Parte_2 residente a [...] D - 2,
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Marica Martinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lucca (LU), Fraz. Arancio, Via di Tiglio n. 451, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.06.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 30.08.2008 in Pescia (PT), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie IA (il 25.06.2009) ed (il 03.02.2012). Per_1
Le parti evidenziavano che tra loro si manifestava una palese incompatibilità di carattere tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto dalla fissanda data dell'udienza di comparizione delle parti e/o non appena il Sig. sia in grado di trasferirsi presso un nuovo Parte_2 alloggio;
dopodiché le parti potranno liberamente scegliere ove collocare la propria residenza;
2. la casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, posta in Pescia
(PT), Via Confine con Capannori n. 27 /D interno 2, con tutte le sue pertinenze interne ed esterne, gli arredi e gli accessori ivi collocati
(fatta salva la successiva condizione n° 2 bis), sarà assegnata in via esclusiva alla Sig.ra la quale continuerà dunque ad Parte_1 abitarvi assieme alle due figlie minori, affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il
Sig. si trasferirà invece presso un nuovo alloggio (in fase Parte_2 di reperimento) entro e non oltre il giorno 31 Luglio 2024; in conseguenza di tale assegnazione, la Sig.ra potrà cambiare Parte_1 la serratura dell'abitazione fin dal momento della sistemazione in altro alloggio da parte del Sig. ed il medesimo si obbliga Parte_2
a non fare più ingresso presso la stessa se non autorizzato espressamente dall'assegnataria, nonostante la cointestazione del bene;
2 2 Bis. Il Sig. preleverà dall'abitazione familiare, entro la Parte_2 data di effettivo rilascio della stessa, i seguenti beni: regali ricevuti in occasione delle nozze dai propri familiari ed amici, lavatrice marca Beko, le piante di cui egli ha sempre avuto cura in via esclusiva;
3. le rate a scadere di mutuo continueranno ad essere pagate in via esclusiva ed integrale dalla Sig.ra per Euro 580,00 mensili Parte_1 circa a decorrere dalla rata in scadenza al mese di Luglio 2024, ricorrendo all'eventuale aiuto di terzi;
in caso di futura messa in vendita del bene, le parti si divideranno nella misura del 50% ciascuno il prezzo ricavato da detta vendita, una volta estinto il mutuo bancario in essere sull'immobile, e dichiarando l'un l'altro di nulla avere da pretendere a titolo di rimborso/restituzione di somme appunto versate unilateralmente dall'uno e/o dall'altro contraente a titolo di rate di mutuo dalla data della sua erogazione alla data della sua estinzione;
da parte sua, la Sig.ra continuerà a pagare Parte_1 in via esclusiva anche gli oneri condominiali relativi a detto bene immobile, ivi compresi gli arretrati maturati alla data di sottoscrizione del presente atto;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale, ritenendosi pertanto soddisfatti e dichiarando quindi essi di null'altro avere a pretendere e/o a richiedere l'uno nei confronti dell'altro per tutto quanto inerente ai rapporti nascenti dalla loro unione matrimoniale;
5. a decorrere dal mese di Luglio 2024, entro il giorno quindici di ogni mese (dunque con 1° scadenza al 15.7.2024), a mezzo bonifico sulle coordinate IBAN [...] 000 000774102
Banca di Pescia e Cascina – Fil. di Pescia, il Sig. Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra l'importo di Euro 500,00 Parte_1
(cinquecento//00) mensili rivalutabili annualmente in base agli indici Istat a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori (Euro 250,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse delle figlie, espressamente
3 specificando che per spese straordinarie debbono intendersi quelle elencate nel Prot. Tribunale di Pistoia e Ordine Avv. Pistoia dell'1.10.2018, che le parti dichiarano di ben conoscere alla data di sottoscrizione del presente atto;
6. il c.d. “assegno unico” sarà percepito unicamente da parte della
Sig.ra in quanto madre principale collocataria delle figlie Parte_1 minori;
il Sig. si impegna pertanto annualmente a porre Parte_2 in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini di tale puntuale erogazione in favore della Sig.ra Parte_1
7. per comune accordo fra i genitori, il padre potrà tenere con sé le due figlie minori due pomeriggi a settimana, prelevandole dall'abitazione familiare verso le ore 18,30 e ivi riaccompagnandole alle 21,30; la scelta di tali giornate infrasettimanali sarà determinata dalle esigenze di vita, di studio e di lavoro delle parti: pertanto i genitori si accorderanno di volta in volta ed in tempo utile al fine di poter organizzare al meglio le frequentazioni fra padre e figlie. Sono pertanto fatti salvi i diversi e sopravvenuti accordi, di volta in volta e previo congruo avviso presi fra le parti in base alle esigenze di lavoro, di studio e di vita di ciascuno.
Allo stato non è materialmente possibile prevedere il pernottamento in una o più serate delle figlie presso il padre in quanto il medesimo alla data di sottoscrizione del presente atto è ancora in cerca di una nuova e stabile sistemazione abitativa;
dunque, in base agli spazi che egli potrà avere a disposizione, sarà concordata fra le parti anche la possibilità del pernottamento delle figlie presso la nuova abitazione del padre sia in giornate infrasettimanali che durante il fine settimana: allo stato, tenuto conto anche dell'età delle figlie e delle esigenze personali delle medesime, il pernottamento presso la nuova abitazione del padre – reperiti gli spazi adeguati – sarà possibile quando le due figlie glielo richiederanno, previo accordo con la madre;
inoltre, le figlie trascorreranno a week- end alternati con il padre le giornate del sabato e della domenica, e precisamente per le esigenze suindicate il padre prenderà con sé le figlie dall'uscita di scuola del sabato riportandole presso l'abitazione della madre
4 indicativamente alle ore 21,30 del sabato per poi ivi ritornare a riprenderle la domenica mattina per trascorrere con le figlie anche tale giornata festiva e riaccompagnarle presso l'abitazione della madre indicativamente verso le ore 21,30 della domenica;
gli orari di uscita e di rientro presso la madre potranno comunque variare e concordarsi liberamente fra i genitori, anche tenuto conto per quanto riguarda il sabato dei periodi di non scuola.
Il padre potrà altresì tenere con sé le figlie per sette giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo avviso alla madre almeno 60 gg. Prima dell'inizio del periodo di vacanza.
Le minori, secondo il noto principio della rotazione, trascorreranno alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore le festività principali (giorno di Natale, giorno di S. Stefano, ultimo e primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta): dunque se un anno le minori staranno con la madre per esempio il giorno di Natale,
l'anno successivo in tale giornata le stesse staranno con il padre;
lo stesso dicasi per tutte le altre festività sopra elencate;
il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso in base agli accordi che le parti di volta in volta prenderanno;
tutte le ricorrenze e cerimonie che coinvolgeranno le famiglie di origine dei genitori, vedranno le figlie al fianco del padre o della madre invitato a detto evento;
i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai propri figli buoni rapporti con le rispettive famiglie di origine;
entrambi i ricorrenti potranno comunicare telefonicamente con le proprie figlie anche quando queste si trovino con l'altro genitore;
entrambi i ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico all'altro genitore, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali significativi spostamenti (fuori dalla
Toscana) in altre località da parte delle figlie minori.
8. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per le figlie a carico sarà effettuata al 50% ciascuno fra i genitori;
9. i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali al di fuori del presente atto e di aver deciso
5 concordemente le tempistiche e le modalità di divisione e di asporto dei loro beni mobili in comune come da condizione n° 2 BIS;
10. tutte le suddette condizioni avranno piena validità ed efficacia fra le parti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
11. i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio, assentendo al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per le figlie minori;
13. ciascuna parte provvederà a retribuire autonomamente il proprio difensore;
i procuratori delle parti sottoscrivono dunque la presente anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale;
13. ex art. 473bis. 12 c.p.c. si dà atto che ad oggi fra le parti non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le medesime domande o domande connesse rispetto a quelle proposte nell'ambito del presente giudizio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.12.2024 e in data
07.01.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
6 Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
(LU), il 24.08.1977, che hanno contratto matrimonio in data
30.08.2008 in Pescia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
34, P. II, S.A, anno 2008);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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