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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2161/2022
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in qualità di figli ed eredi legittimi di , nato a [...] il [...] Pt_4 Persona_1 e deceduto ivi in data 16.06.2015, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli al vico Latilla n. 18;
Appellanti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Vincenzo Di
Maio e Gianluca Tellone, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De Gasperi n. 55; Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 696/2022 del 9.2.2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di , per il Persona_1 pagamento del TFR, pari ad euro 1427,86, maturato da defunto nel periodo dal 17.7.2013 al 1.3.2014 durante la fruizione della c.i.g. in deroga.
Nel ricorso di prime cure gli eredi avevano esposto che aveva lavorato alle dipendenze Persona_1 della (prima Recam s.p.a.), società in house della Regione PA., con contratto a tempo CP_2 indeterminato e inquadramento al livello 3° del CCNL del settore, dal 4.8.2003 al 1.3.2014, data in cui era stato collocato in pensione di vecchiaia;
che con sentenza 230/2013 del 17.7.2013 la era CP_2 stata dichiarata fallita e i lavoratori erano stati posti in CIGS in deroga;
che per evitare la procedura di mobilità e prolungare la CIGS in deroga, la Regione PA aveva assunto gli oneri per il pagamento delle quote di tfr relative;
che la Regione PA con decreto dirigenziale n. 1348 del
26.10.2018 aveva impegnato le somme per il pagamento del t.f.r. in favore della CP_3 somme poi liquidate con decreto del 12.11.2018.
CP_ I ricorrenti avevano poi dedotto che il avrebbe a sua volta versato all' la Controparte_2 provvista relativa al t.f.r. ricevuta dalla Regione PA. Avevano quindi lamentato il mancato pagamento del t.f.r. al de cuius nel periodo di cigs in deroga (dal fallimento del Persona_1 CP_ 17.7.2013 al pensionamento del 1.3.2014) e ne avevano quindi richiesto la corresponsione sia all' sia al Fallimento CP_2
Si era costituito nel precedente grado l' deducendo l'infondatezza delle avverse Controparte_4 pretese, concludendo per il rigetto del ricorso, spese vinte. Il invece non si era Controparte_2 costituito.
Con la sentenza gravata il Giudice adito ha respinto la domanda ritenendo non applicabile alla fattispecie la normativa speciale prevista dall'art. 2 della l. 464/1972, che pone a carico dell' il t.f.r. maturato durante il periodo di cassa integrazione per i Controparte_5 lavoratori licenziati al termine del periodo stesso. Ha inoltre ritenuto improponibile la domanda proposta nei confronti della AT.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, deducendo l'errata valutazione delle risultanze documentali in atti e chiedendo, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di prime cure con accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo, vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, vinte le spese del grado.
Il regolarmente citato non si è costituito, preferendo rimanere contumace. Controparte_2
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ex artt. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è infondato e va respinto.
Oggetto di domanda è il pagamento del t.f.r. maturato dal defunto, , alle dipendenze del Persona_1 nel periodo in cui ha fruito della c.i.g. in deroga, dalla data del Controparte_2 fallimento (17.7.2013) al suo pensionamento (1.3.2014).
I ricorrenti hanno fondato la domanda sulla circostanza che la Regione PA si fosse assunta l'onere di pagare le quote del t.f.r. dei dipendenti relative al periodo di cigs in deroga e aveva poi materialmente corrisposto dette somme alla AT del che a sua volta aveva girato Controparte_2 CP_ le medesime somme all' Il Giudice di prime cure avrebbe errato, dunque, nel richiamare la normativa e giurisprudenza in materia di cigs, né si verteva in ipotesi di liquidazione inadeguata del t.f.r. a seguito di domanda al Fondo di Garanzia. Il diritto al pagamento del t.f.r. nei confronti CP_ dell' scaturirebbe dagli accordi tra la Regione PA e il , per cui la prima si è fatta CP_2 carico della provvista, per poi versare i fondi alla AT , che infine avrebbe Parte_5 CP_ provveduto a girarli all' per la materiale erogazione ai lavoratori. I ricorrenti hanno peraltro osservato che la quasi totalità dei dipendenti del avrebbe ottenuto il Controparte_2 CP_ pagamento del t.f.r. in discussione dallo stesso Tutto ciò sarebbe comprovata da ampia documentazione che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare.
La ricostruzione dei ricorrenti non è condivisibile.
Come affermato dal primo Giudice, non è applicabile nella specie l'art. 2 L. 464/72 (legge abrogata dal D.Lgs 148/15) che pone a carico dell' integrazione guadagni il t.f.r. maturato durante CP_5 il periodo di integrazione salariale, trattandosi di normativa speciale prevista esclusivamente per la cigs, insuscettibile di estensione alla cig in deroga.
Precisamente, l'art. 2 cit. statuisce che “I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
Sul tema la S.C. ha chiarito che “In materia di trattamento di fine rapporto, la quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, erogata ai sensi della legge n. 301 del 1979, grava esclusivamente sull Ne consegue che, ove sia successivamente intervenuta l'insolvenza del datore di lavoro, CP_1
l'insinuazione al passivo fallimentare diretta ad ottenere dal Fondo di garanzia, costituito presso
l' le quote maturate in costanza di rapporto di lavoro, non svolge alcun effetto, neppure CP_1 interruttivo della prescrizione, rispetto al trattamento maturato nel periodo di cassa integrazione, non potendo invocarsi il carattere unitario del TFR, giacché questo si compone di due quote distinte, CP_ l'una facente capo al datore, che l' si limita ad accollarsi, e una seconda, che presenta tratti peculiari poiché matura in un periodo in cui non si svolge attività lavorativa, e fa capo direttamente all (Cass. 15978 del 2009). CP_1
Si aderisce inoltre all'orientamento espresso in una precedente decisione di questa Corte ove si afferma che “La richiamata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di «perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza» (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga” (Corte di Appello Napoli, sentenza n. 1436 del 2020).
Nella specie il trattamento (di sostegno al reddito) fruito da si iscrive nel novero degli Persona_1 ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008,
n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter;
l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1,
c. 30; l. 12 novembre 2011, n.183, art. 33, c. 21).
Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziate che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del
Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n.
148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del
2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).
La (pur frastagliata) disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la cigs) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse.
CP_ Va dunque escluso che l' sia debitore principale della quota di t.f.r. maturata durante il periodo di cig in deroga goduto dal de cuius, quota che resta a carico principale del datore di lavoro
( , salvo poi la facoltà del lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia in caso di Controparte_2 insolvenza del datore di lavoro.
Nella specie, la parte appellante ha espressamente chiarito che oggetto di domanda non è il t.f.r. a CP_ carico del Fondo di Garanzia. La richiesta di pagamento nei confronti dell' si fonda, infatti, sugli accordi intervenuti tra il e la Regione PA, cui è seguita la materiale erogazione Controparte_2 CP_ della provvista dalla Regione al Fallimento e poi da quest'ultimo all' I provvedimenti di CP_ erogazione del t.f.r. da parte dell' ad alcuni colleghi del de cuius confermerebbero, inoltre, l'obbligo di pagamento a carico dell' anche nei confronti del . Controparte_4 Per_1
In realtà la documentazione in atti non è idonea a suffragare la descritta ricostruzione dei fatti proposta dai ricorrenti. Questi ultimi hanno infatti prodotto gli accordi tra la Regione PA e il CP_2 per cui il ha accettato di prorogare la cig in deroga in favore del personale della
[...] CP_2 società, evitando la procedura di mobilità finalizzata al licenziamento, a condizione che la Regione si assumesse l'onere del pagamento delle relative quote del t.f.r. maturate dalla data del fallimento sino al termine di concessione della misura integrativa (cfr. doc. 4 e 5, 6, 7, 8 del ricorso di primo grado). E' stato poi prodotto il decreto della Regione PA per impegnare le somme con il mandato di pagamento dei medesimi importi in favore del (doc. 12 e 13 ricorso di Controparte_2 primo grado). Nulla invece si rinviene a riprova di eventuali accordi/pagamenti tra il e CP_2 CP_ l' Nessun documento in atti consente di ritenere che vi siano state anche intese tra la Regione CP_ PA/ Fallimento Astir, da un lato, e l' dall'altro, sul t.f.r. in esame né vi è documentazione da cui desumere che il , una volta ricevuta la provvista relativa al t.f.r. dalla Regione CP_2
PA, abbia poi girato la medesima somma all'Istituto previdenziale affinché fosse quest'ultimo a provvedere alla materiale erogazione.
CP_ La sussistenza dell'obbligo in esame a carico dell' neanche può desumersi dai provvedimenti di erogazione del t.f.r. in favore di alcuni colleghi del defunto. Sul punto, i ricorrenti hanno prodotto
“estratti cassetto previdenziale del cittadino” che attestano l'esistenza di accrediti di somme da parte CP_ dell' con la voce “TFR Fondo di tesoreria Previdenza Complementare”. Neanche questa documentazione contiene elementi per ritenere che questi pagamenti del t.fr. abbiano la giustificazione dedotta in ricorso.
Per concludere, come affermato dal primo giudice, non vi sono disposizioni normative che nella CP_ fattispecie obbligano l' al pagamento del t.f.r. né si rinvengono altre circostanze idonee a fondare la pretesa dei ricorrenti.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della pronuncia gravata.
CP_ Le spese nei confronti dell' seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti del non costituito Controparte_2
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. Il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell' che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
-nulla sulle spese con il Controparte_2
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2161/2022
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in qualità di figli ed eredi legittimi di , nato a [...] il [...] Pt_4 Persona_1 e deceduto ivi in data 16.06.2015, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli al vico Latilla n. 18;
Appellanti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Vincenzo Di
Maio e Gianluca Tellone, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De Gasperi n. 55; Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 696/2022 del 9.2.2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di , per il Persona_1 pagamento del TFR, pari ad euro 1427,86, maturato da defunto nel periodo dal 17.7.2013 al 1.3.2014 durante la fruizione della c.i.g. in deroga.
Nel ricorso di prime cure gli eredi avevano esposto che aveva lavorato alle dipendenze Persona_1 della (prima Recam s.p.a.), società in house della Regione PA., con contratto a tempo CP_2 indeterminato e inquadramento al livello 3° del CCNL del settore, dal 4.8.2003 al 1.3.2014, data in cui era stato collocato in pensione di vecchiaia;
che con sentenza 230/2013 del 17.7.2013 la era CP_2 stata dichiarata fallita e i lavoratori erano stati posti in CIGS in deroga;
che per evitare la procedura di mobilità e prolungare la CIGS in deroga, la Regione PA aveva assunto gli oneri per il pagamento delle quote di tfr relative;
che la Regione PA con decreto dirigenziale n. 1348 del
26.10.2018 aveva impegnato le somme per il pagamento del t.f.r. in favore della CP_3 somme poi liquidate con decreto del 12.11.2018.
CP_ I ricorrenti avevano poi dedotto che il avrebbe a sua volta versato all' la Controparte_2 provvista relativa al t.f.r. ricevuta dalla Regione PA. Avevano quindi lamentato il mancato pagamento del t.f.r. al de cuius nel periodo di cigs in deroga (dal fallimento del Persona_1 CP_ 17.7.2013 al pensionamento del 1.3.2014) e ne avevano quindi richiesto la corresponsione sia all' sia al Fallimento CP_2
Si era costituito nel precedente grado l' deducendo l'infondatezza delle avverse Controparte_4 pretese, concludendo per il rigetto del ricorso, spese vinte. Il invece non si era Controparte_2 costituito.
Con la sentenza gravata il Giudice adito ha respinto la domanda ritenendo non applicabile alla fattispecie la normativa speciale prevista dall'art. 2 della l. 464/1972, che pone a carico dell' il t.f.r. maturato durante il periodo di cassa integrazione per i Controparte_5 lavoratori licenziati al termine del periodo stesso. Ha inoltre ritenuto improponibile la domanda proposta nei confronti della AT.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte appellante, deducendo l'errata valutazione delle risultanze documentali in atti e chiedendo, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di prime cure con accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo, vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, vinte le spese del grado.
Il regolarmente citato non si è costituito, preferendo rimanere contumace. Controparte_2
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ex artt. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è infondato e va respinto.
Oggetto di domanda è il pagamento del t.f.r. maturato dal defunto, , alle dipendenze del Persona_1 nel periodo in cui ha fruito della c.i.g. in deroga, dalla data del Controparte_2 fallimento (17.7.2013) al suo pensionamento (1.3.2014).
I ricorrenti hanno fondato la domanda sulla circostanza che la Regione PA si fosse assunta l'onere di pagare le quote del t.f.r. dei dipendenti relative al periodo di cigs in deroga e aveva poi materialmente corrisposto dette somme alla AT del che a sua volta aveva girato Controparte_2 CP_ le medesime somme all' Il Giudice di prime cure avrebbe errato, dunque, nel richiamare la normativa e giurisprudenza in materia di cigs, né si verteva in ipotesi di liquidazione inadeguata del t.f.r. a seguito di domanda al Fondo di Garanzia. Il diritto al pagamento del t.f.r. nei confronti CP_ dell' scaturirebbe dagli accordi tra la Regione PA e il , per cui la prima si è fatta CP_2 carico della provvista, per poi versare i fondi alla AT , che infine avrebbe Parte_5 CP_ provveduto a girarli all' per la materiale erogazione ai lavoratori. I ricorrenti hanno peraltro osservato che la quasi totalità dei dipendenti del avrebbe ottenuto il Controparte_2 CP_ pagamento del t.f.r. in discussione dallo stesso Tutto ciò sarebbe comprovata da ampia documentazione che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare.
La ricostruzione dei ricorrenti non è condivisibile.
Come affermato dal primo Giudice, non è applicabile nella specie l'art. 2 L. 464/72 (legge abrogata dal D.Lgs 148/15) che pone a carico dell' integrazione guadagni il t.f.r. maturato durante CP_5 il periodo di integrazione salariale, trattandosi di normativa speciale prevista esclusivamente per la cigs, insuscettibile di estensione alla cig in deroga.
Precisamente, l'art. 2 cit. statuisce che “I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
Sul tema la S.C. ha chiarito che “In materia di trattamento di fine rapporto, la quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, erogata ai sensi della legge n. 301 del 1979, grava esclusivamente sull Ne consegue che, ove sia successivamente intervenuta l'insolvenza del datore di lavoro, CP_1
l'insinuazione al passivo fallimentare diretta ad ottenere dal Fondo di garanzia, costituito presso
l' le quote maturate in costanza di rapporto di lavoro, non svolge alcun effetto, neppure CP_1 interruttivo della prescrizione, rispetto al trattamento maturato nel periodo di cassa integrazione, non potendo invocarsi il carattere unitario del TFR, giacché questo si compone di due quote distinte, CP_ l'una facente capo al datore, che l' si limita ad accollarsi, e una seconda, che presenta tratti peculiari poiché matura in un periodo in cui non si svolge attività lavorativa, e fa capo direttamente all (Cass. 15978 del 2009). CP_1
Si aderisce inoltre all'orientamento espresso in una precedente decisione di questa Corte ove si afferma che “La richiamata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di «perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza» (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga” (Corte di Appello Napoli, sentenza n. 1436 del 2020).
Nella specie il trattamento (di sostegno al reddito) fruito da si iscrive nel novero degli Persona_1 ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008,
n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter;
l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1,
c. 30; l. 12 novembre 2011, n.183, art. 33, c. 21).
Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziate che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del
Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n.
148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del
2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).
La (pur frastagliata) disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la cigs) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse.
CP_ Va dunque escluso che l' sia debitore principale della quota di t.f.r. maturata durante il periodo di cig in deroga goduto dal de cuius, quota che resta a carico principale del datore di lavoro
( , salvo poi la facoltà del lavoratore di accedere al Fondo di Garanzia in caso di Controparte_2 insolvenza del datore di lavoro.
Nella specie, la parte appellante ha espressamente chiarito che oggetto di domanda non è il t.f.r. a CP_ carico del Fondo di Garanzia. La richiesta di pagamento nei confronti dell' si fonda, infatti, sugli accordi intervenuti tra il e la Regione PA, cui è seguita la materiale erogazione Controparte_2 CP_ della provvista dalla Regione al Fallimento e poi da quest'ultimo all' I provvedimenti di CP_ erogazione del t.f.r. da parte dell' ad alcuni colleghi del de cuius confermerebbero, inoltre, l'obbligo di pagamento a carico dell' anche nei confronti del . Controparte_4 Per_1
In realtà la documentazione in atti non è idonea a suffragare la descritta ricostruzione dei fatti proposta dai ricorrenti. Questi ultimi hanno infatti prodotto gli accordi tra la Regione PA e il CP_2 per cui il ha accettato di prorogare la cig in deroga in favore del personale della
[...] CP_2 società, evitando la procedura di mobilità finalizzata al licenziamento, a condizione che la Regione si assumesse l'onere del pagamento delle relative quote del t.f.r. maturate dalla data del fallimento sino al termine di concessione della misura integrativa (cfr. doc. 4 e 5, 6, 7, 8 del ricorso di primo grado). E' stato poi prodotto il decreto della Regione PA per impegnare le somme con il mandato di pagamento dei medesimi importi in favore del (doc. 12 e 13 ricorso di Controparte_2 primo grado). Nulla invece si rinviene a riprova di eventuali accordi/pagamenti tra il e CP_2 CP_ l' Nessun documento in atti consente di ritenere che vi siano state anche intese tra la Regione CP_ PA/ Fallimento Astir, da un lato, e l' dall'altro, sul t.f.r. in esame né vi è documentazione da cui desumere che il , una volta ricevuta la provvista relativa al t.f.r. dalla Regione CP_2
PA, abbia poi girato la medesima somma all'Istituto previdenziale affinché fosse quest'ultimo a provvedere alla materiale erogazione.
CP_ La sussistenza dell'obbligo in esame a carico dell' neanche può desumersi dai provvedimenti di erogazione del t.f.r. in favore di alcuni colleghi del defunto. Sul punto, i ricorrenti hanno prodotto
“estratti cassetto previdenziale del cittadino” che attestano l'esistenza di accrediti di somme da parte CP_ dell' con la voce “TFR Fondo di tesoreria Previdenza Complementare”. Neanche questa documentazione contiene elementi per ritenere che questi pagamenti del t.fr. abbiano la giustificazione dedotta in ricorso.
Per concludere, come affermato dal primo giudice, non vi sono disposizioni normative che nella CP_ fattispecie obbligano l' al pagamento del t.f.r. né si rinvengono altre circostanze idonee a fondare la pretesa dei ricorrenti.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della pronuncia gravata.
CP_ Le spese nei confronti dell' seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti del non costituito Controparte_2
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. Il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell' che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
-nulla sulle spese con il Controparte_2
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano