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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5190/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI Parte_1 C.F._1
LAURA (C.F. C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso: In via preliminare sospendere inaudita altera parte, vista
l'urgenza di provvedere, l'efficacia del provvedimento della Prefettura di Brescia – Depenalizzazione
Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1 aprile 2022; - In via principale, accogliere il ricorso per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento della Prefettura di Brescia – Depenalizzazione Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1° aprile 2022; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale e sia confermato il provvedimento della Prefettura di – Depenalizzazione Area III CP_1
Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1 aprile 2022 -disporre che l'esecuzione dello stesso (e quindi la chiusura dell'esercizio) per il periodo residuo sia posticipata e preferibilmente disposta in un periodo di bassa stagione (es inverno 2022); - In ogni caso, vittoria di spese di lite, con accessori ed oneri di legge.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impresa individuale , con sede in Salò (BS), piazza della Vittoria 7, Partita IVA Parte_1
, in persona dell'omonima titolare, conveniva in giudizio la per P.IVA_2 Controparte_1 ottenere l'annullamento, nullità o inefficacia del provvedimento del settore Depenalizzazione Area III
Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1° aprile 2022, notificato in data 2 maggio 2022 dalla Polizia
Municipale di Salò, con cui era stata disposta la chiusura di giorni 30 del pubblico esercizio gestito dalla signora in Salò, Piazza della Vittoria 7 a far data dalla notifica del provvedimento Parte_1 da parte del Comando Accertatore, e in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale e sia confermato il provvedimento della – Depenalizzazione Controparte_1
Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1 aprile 2022, chiedeva che l'esecuzione della pena accessoria avvenisse in periodo di bassa stagione, il tutto previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Con decreto di fissazione dell'udienza, il giudice sospendeva l'esecutorietà del provvedimento impugnato.
La , nonostante rituale notifica, non si costituiva. CP_1
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
La disciplina di riferimento è quella data dalla L. 689/1981, ed in particolare dall'art. 20, e dalla normativa emergenziale emanata per il contrasto alla pandemia da Covid- 19, ovverosia il D.L. 25 marzo 2020 n. 19.
Ai sensi dell'art. 20 della L. 689/1981 “L'autorità amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate
a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”.
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, rubricato sanzioni e controlli, è stabilito che: pagina 2 di 5 “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1,
2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
Ciò premesso, come si evince dalla l. n. 689/1981 alle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate si accompagnano le sanzioni amministrative accessorie. Queste ultime si caratterizzano per l'automaticità, poiché accompagnano di diritto la sanzione principale, e per la loro finalità, consistente
Nel caso che ci occorre, alla ditta venivano dapprima notificati due verbale di Parte_1 constatazione dell'infrazione (n. 49/2021 e n. 51/2021) e a distanza di nove mesi circa veniva notificava l'ordinanza contenente l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per trenta giorni.
La contestazione aveva riguardo alla inosservanza delle norme anti- assembramento, verificatasi in due distinti episodi. Seguiva, come detto, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione pagina 3 di 5 dell'attività.
Non può tuttavia trascurarsi che nelle more tra la notifica dei verbali di constatazione e l'ordinanza di ingiunzione della sanzione accessoria sia intervenuto il pagamento della sanzione pecuniaria, che, come detto, rappresenta la sanzione principale a cui accede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa.
Tale circostanza rileva se si valorizza il richiamo contenuto nell'art. 4 del D.L. n.19/2020 all'art. 202, commi 1,2 e 2.1. del. D.l. 285/1992 relativo al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Per quanto di interesse, il D.L. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) all'art. 202 prevede che: “per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
Orbene, lo scrivente giudice ritiene che il riferimento alla normativa in materia di circolazione stradale debba intendersi limitato alla quantificazione della pena pecuniaria in misura ridotta, e non anche alla parte in cui la disposizione prevede “ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie”.
Si giunge a tale conclusione tenendo in considerazione la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ed anche ai sacrifici patiti dagli esercizi commerciali, come la ditta a causa della chiusura Parte_1 dell'attività o comunque della sua drastica riduzione in conseguenza dell'esecuzione delle misure anti- contagio. Ratio che si rinviene nel comprimere libertà fondamentali, come quella di iniziativa economica, per garantire la salute pubblica. Tale compressione del diritto di iniziativa economica non può tuttavia eccedere la ragionevolezza.
Se tale è quindi la cornice interpretativa della normativa anti-contagio, risulterebbe incoerente prevedere che l'esercente l'attività commerciale si veda irrogare la sanzione accessoria, di carattere punitivo, della sospensione dell'attività, dopo aver già provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione principale di carattere pecuniario.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso promosso da , con sede in Salò (BS), piazza della Vittoria 7, Parte_1
Partita IVA , in persona dell'omonima titolare, e per l'effetto, annulla l'ordinanza di P.IVA_2 ingiunzione del settore Depenalizzazione Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1° aprile 2022, notificato in data 2 maggio 2022 dalla Polizia Municipale di Salò;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 18 luglio 2025
Il Giudice
Costanza Teti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Costanza Teti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5190/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI Parte_1 C.F._1
LAURA (C.F. C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso: In via preliminare sospendere inaudita altera parte, vista
l'urgenza di provvedere, l'efficacia del provvedimento della Prefettura di Brescia – Depenalizzazione
Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1 aprile 2022; - In via principale, accogliere il ricorso per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento della Prefettura di Brescia – Depenalizzazione Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1° aprile 2022; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale e sia confermato il provvedimento della Prefettura di – Depenalizzazione Area III CP_1
Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1 aprile 2022 -disporre che l'esecuzione dello stesso (e quindi la chiusura dell'esercizio) per il periodo residuo sia posticipata e preferibilmente disposta in un periodo di bassa stagione (es inverno 2022); - In ogni caso, vittoria di spese di lite, con accessori ed oneri di legge.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impresa individuale , con sede in Salò (BS), piazza della Vittoria 7, Partita IVA Parte_1
, in persona dell'omonima titolare, conveniva in giudizio la per P.IVA_2 Controparte_1 ottenere l'annullamento, nullità o inefficacia del provvedimento del settore Depenalizzazione Area III
Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1° aprile 2022, notificato in data 2 maggio 2022 dalla Polizia
Municipale di Salò, con cui era stata disposta la chiusura di giorni 30 del pubblico esercizio gestito dalla signora in Salò, Piazza della Vittoria 7 a far data dalla notifica del provvedimento Parte_1 da parte del Comando Accertatore, e in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale e sia confermato il provvedimento della – Depenalizzazione Controparte_1
Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1 aprile 2022, chiedeva che l'esecuzione della pena accessoria avvenisse in periodo di bassa stagione, il tutto previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Con decreto di fissazione dell'udienza, il giudice sospendeva l'esecutorietà del provvedimento impugnato.
La , nonostante rituale notifica, non si costituiva. CP_1
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
La disciplina di riferimento è quella data dalla L. 689/1981, ed in particolare dall'art. 20, e dalla normativa emergenziale emanata per il contrasto alla pandemia da Covid- 19, ovverosia il D.L. 25 marzo 2020 n. 19.
Ai sensi dell'art. 20 della L. 689/1981 “L'autorità amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate
a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”.
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, rubricato sanzioni e controlli, è stabilito che: pagina 2 di 5 “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1,
2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
Ciò premesso, come si evince dalla l. n. 689/1981 alle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate si accompagnano le sanzioni amministrative accessorie. Queste ultime si caratterizzano per l'automaticità, poiché accompagnano di diritto la sanzione principale, e per la loro finalità, consistente
Nel caso che ci occorre, alla ditta venivano dapprima notificati due verbale di Parte_1 constatazione dell'infrazione (n. 49/2021 e n. 51/2021) e a distanza di nove mesi circa veniva notificava l'ordinanza contenente l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per trenta giorni.
La contestazione aveva riguardo alla inosservanza delle norme anti- assembramento, verificatasi in due distinti episodi. Seguiva, come detto, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione pagina 3 di 5 dell'attività.
Non può tuttavia trascurarsi che nelle more tra la notifica dei verbali di constatazione e l'ordinanza di ingiunzione della sanzione accessoria sia intervenuto il pagamento della sanzione pecuniaria, che, come detto, rappresenta la sanzione principale a cui accede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa.
Tale circostanza rileva se si valorizza il richiamo contenuto nell'art. 4 del D.L. n.19/2020 all'art. 202, commi 1,2 e 2.1. del. D.l. 285/1992 relativo al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Per quanto di interesse, il D.L. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) all'art. 202 prevede che: “per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
Orbene, lo scrivente giudice ritiene che il riferimento alla normativa in materia di circolazione stradale debba intendersi limitato alla quantificazione della pena pecuniaria in misura ridotta, e non anche alla parte in cui la disposizione prevede “ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie”.
Si giunge a tale conclusione tenendo in considerazione la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ed anche ai sacrifici patiti dagli esercizi commerciali, come la ditta a causa della chiusura Parte_1 dell'attività o comunque della sua drastica riduzione in conseguenza dell'esecuzione delle misure anti- contagio. Ratio che si rinviene nel comprimere libertà fondamentali, come quella di iniziativa economica, per garantire la salute pubblica. Tale compressione del diritto di iniziativa economica non può tuttavia eccedere la ragionevolezza.
Se tale è quindi la cornice interpretativa della normativa anti-contagio, risulterebbe incoerente prevedere che l'esercente l'attività commerciale si veda irrogare la sanzione accessoria, di carattere punitivo, della sospensione dell'attività, dopo aver già provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione principale di carattere pecuniario.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso promosso da , con sede in Salò (BS), piazza della Vittoria 7, Parte_1
Partita IVA , in persona dell'omonima titolare, e per l'effetto, annulla l'ordinanza di P.IVA_2 ingiunzione del settore Depenalizzazione Area III Bis – Prot. uscita n. 0028489 del 1° aprile 2022, notificato in data 2 maggio 2022 dalla Polizia Municipale di Salò;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 18 luglio 2025
Il Giudice
Costanza Teti
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