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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3397/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3397/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], domiciliato in Monte IO CA (Rm), Via Tuscolo n. 46, ed elettivamente domiciliato in Ariccia (Rm), Via delle Cerquette n. 16, presso lo studio dell'avv. Enzo Giorgi (C.F. , con C.F._2 indirizzo telematico pec: Email_1
- ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e procuratore speciale Dott. Controparte_2
(C.F. , con sede legale in Milano, Via Valtorta n. 48, 20127 C.F._3
(MI), rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova ) e C.F._4
MI HI (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 lo studio dell'avv. Elettra Bruno, in Formia (LT), Via Paone n. 10, con indirizzi telematici pec: Email_2 Email_3
- CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), in persone del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Serracapriola n. 48, cap. 00133;
- CONVENUTA CONTUMACE nonché nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._6 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo De Angelis (C.F. ) e IO RE (C.F. ), ed C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma alla Via Panama n. 74, con indirizzi telematici pec: ; Email_4
; Email_5
- CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni per incidente stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: A) accertare e dichiarare la completa ed esclusiva responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza nonché per la violazione dell'Ordinanza Provinciale n.38/19 e delle norme del Codice della Strada, del Sig. in relazione alla CP_4 causazione del sinistro di cui è causa e di tutti i conseguenti e correlati danni fisici subiti dal Sig. Parte_1
B) per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dal sinistro di cui è causa in favore dell'attore nella misura così specificata:
-Danno da lesioni permanenti all'11% pari ad € 34.981,00;
-Danno da ITA per gg. 30 pari ad € 3.450,00;
-Danno da ITP al 75% per gg. 30 pari ad € 2.5867,50;
-Danno da ITP al 50% per gg. 30 pari ad € 1.725,50;
-Spese mediche sostenute €. 222,00; per un totale complessivo di €. 42.965,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo (danni quantificati utilizzando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano).
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ivi comprese le spese di CTU.”.
La convenuta “IN VIA PRINCIPALE, accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Attore Sig. nella causazione del Pt_1 sinistro e, per l'effetto, rigettare ogni domanda attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità parziale dei convenuti nella causazione del sinistro de quo, contenere il risarcimento dovuto, in base alle responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate anche per mezzo di CTU, cinematica e medico legale, e nelle somme che saranno adeguatamente provate per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.”.
Il convenuto “in via principale, accertare e dichiarare la CP_4 responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui è Parte_1 causa e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda avanzata dallo stesso perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea, accertare la risarcibilità del solo danno provato e che risulterà in dipendenza causale con la condotta colposa accertata del convenuto.
Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Secondo quanto disposto dall'art. 1917 c.c. e nella polizza R.C.A., si chiede comunque che la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sia obbligata e condannata:
- a tenere indenne, manlevare e rimborsare il sig. per tutto quanto CP_4 sarà eventualmente tenuto a versare all'attore in dipendenza degli esiti del giudizio;
- a mantenere indenne ed a rimborsare l'assicurato sig. dai CP_4 compensi professionali, spese generali, oltre accessori di legge, sostenuti per la resistenza al presente giudizio azionato dal terzo danneggiato, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che, in data 29.02.2020, alle ore 12.30 circa, il medesimo stava attraversando a piedi la carreggiata di Via Tuscolo, sita in Monte IO CA (Rm), al fine di raggiungere la propria abitazione ivi insistente al civico n. 46, allorquando, giunto all'altezza del civico n. 60, vedeva sopraggiungere in salita un motoveicolo Triumph HD0411, targato ES54207 (di proprietà della e assicurato presso la con Controparte_3 Controparte_1
Polizza n. 10005552001034 - Doc. 10 e11) che procedeva a velocità sostenuta, il quale lo investiva. Ha precisato che, nella circostanza, il motociclista, successivamente identificato nella persona del sig. “percorreva detta strada a velocità talmente CP_4 elevata da colpire il pedone Sig. sul ciglio della strada, non dando il Parte_1 tempo a quest'ultimo di terminare l'attraversamento della carreggiata, ed arrestando la marcia solo dopo aver percorso altri 50 mt rispetto al punto dell'impatto”. Ha aggiunto che, in quel tratto di strada, la circolazione dei motoveicoli era stata interdetta con Ordinanza Provinciale n. 38 del 08.10.2019 (Doc. 1), mentre, per gli autoveicoli, il limite di velocità era stato fissato in 30 km/h. In conseguenza del sinistro, il sig. cadeva rovinosamente a terra, Parte_1 lamentando dolore al piede sinistro e alla mano destra, tanto che veniva trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, ove gli veniva diagnosticata la “Frattura bimalleolare della caviglia sinistra e frattura della base F1 del 5° dito della mano destra” con prognosi di gg. come Controparte_5 riportato nella relativa cartella clinica di Pronto Soccorso e nel contestuale referto all'autorità giudiziaria (Doc. 2 e 3). Successivamente, in data 13.03.2020, l'attore veniva sottoposto ad un intervento chirurgico finalizzato alla “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con fissazione interna;
riduzione e sintesi della frattura di malleolo peroneale con placca e viti e del malleolo tibiale con viti cannulate;
riduzione della frattura della falange con fili di K” con giorni 35 s.c. di prognosi (cfr. scheda clinica di dimissione protetta del 18.03.2020
– Doc. 4). Seguivano altri esami e visite mediche post-dimissione, in esito ai quali venivano prescritti ulteriori giorni di cure e riposo (Doc. 5, 6, 7, 8 e 9) fino al giorno 03.09.2020, quando la dott.ssa certificava l'avvenuta guarigione del danneggiato Controparte_6 con postumi permanenti da valutare (Doc. 13). Nelle more, in data 18.05.2020, l'attore inoltrava una formale richiesta di risarcimento danni alla (Doc. 12), presso la quale era Controparte_1 risultato assicurato il motoveicolo coinvolto nell'incidente. Quest'ultima, per il tramite della MSA – (incaricata per la gestione del sinistro dalla predetta Parte_2 compagnia assicurativa), rispondeva soltanto il giorno 11.12.2020, comunicando il proprio rifiuto a formulare l'attesa offerta risarcitoria sulla base della seguente motivazione: “in quanto dalle modalità denunciate e dalla dichiarazione dell'unico testimone presente, la dinamica risulta essere la seguente: il motoveicolo tg. ES54207 colpiva, senza poter evitare in alcun modo, il Suo cliente che attraversava improvvisamente la strada in prossimità di una curva a gomito con scarsa visibilità” (cfr. Doc. 15). Conseguentemente, in data 02.02.2021, la richiesta di risarcimento danni veniva indirizzata alla società proprietaria del menzionato motoveicolo, Controparte_3 nonché al conducente sig. e, nuovamente, alla CP_4 Controparte_1
(Doc. 16). Ciononostante, in data 10.02.2020, preveniva un ulteriore rifiuto a formulare offerte risarcitorie da parte della (Doc. 17). Parte_3
Pertanto, in data 01.04.2021, i convenuti venivano infruttuosamente invitati ad esperire il tentativo di negoziazione assistita (Doc. 18 e 19).
1.1 Tanto premesso, l'istante ha imputato la causazione del sinistro al comportamento colposo del conducente del motoveicolo, deducendone la responsabilità esclusiva per aver tenuto, nell'occasione, una condotta di guida negligente, imperita e imprudente. In particolare, ha lamentato la violazione “dell'Ordinanza Provinciale n.38/2019 e delle norme del Codice della Strada (artt.li 37,38,141,146 e 191 c.d.s.)”, nonché dell'art. 2054, co. 1, c.c., secondo cui “sussiste … una presunzione di colpa a carico del conducente in caso di investimento di un pedone per superare la quale egli dovrà dimostrare incontrovertibilmente di aver adottato tutte le necessarie cautele per evitare il danno.”. Pertanto, il sig. ha chiesto condannarsi i convenuti, in solido tra Parte_1 loro, al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. in CP_4 conseguenza del descritto incidente:
- quanto ai primi, ha esposto di aver sostenuto € 222,00 per spese mediche;
- quanto ai secondi, invece, sulla base della relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa (Doc. 14), ha richiesto il risarcimento di € Persona_1
51.175,10, così suddivisi:
per danno da lesioni permanenti al 15% pari ad € 36.106,71; incremento per danno non patrimoniale (15%) € 5.415,90;
per ITA gg. 75 pari ad € 7.425,00;
per ITP al 50% gg. 30 pari ad € 1.485,00;
per ITP al 25% gg. 30 pari ad € 742,50. In sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia – anche per effetto della CTU espletata –, la richiesta è stata ridotta fino a complessivi € 42.965,50.
2. Si è costituita la che ha contestato la narrazione del Controparte_1 fatto storico prospettata dalla controparte, precisando, in particolare, che l'incidente, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, era avvenuto in un punto precedente e diverso da quello descritto, vale a dire all'interno della curva di Via Tuscolo all'altezza del civico n. 46, in luogo del successivo civico n. 60 indicato in citazione. Pertanto, ad avviso della compagnia assicurativa, la responsabilità del sinistro sarebbe da ricondursi unicamente alla condotta tenuta dal sig. , al quale viene Pt_1 rimproverato di aver incautamente tentato un attraversamento stradale senza prestare la necessaria attenzione, atteso che il medesimo, che, peraltro, “stava CORRENDO ed indossava le AURICOLARI, con le quali ascoltava musica nel mentre svolgeva jogging”, percorreva “in discesa la Via Tuscolo (strada che, come si vede dalle foto in atti, è priva di marciapiedi) a piedi con direzione Monte IO CA nello stesso margine del senso di marcia dei veicoli…”, dunque “in palese violazione del comma 1 dell'art. 190 del C.d.s., che impone ai pedoni di circolare nel margine opposto al senso di marcia dei veicoli”, e tentava di raggiungere il margine opposto della carreggiata ponendosi al centro di una curva e al di fuori delle strisce pedonali, invero non presenti nella zona. D'altro canto, sempre ad avviso della compagnia di assicurazioni, ineccepibile sarebbe la condotta tenuta nella circostanza dai due motociclisti (sig.ri e , i quali “NON superavano il limite di velocità ivi vigente di 30 CP_4 CP_7 km/h anche per la presenza di molte curve ove, necessariamente, la velocità doveva essere moderata.”. Tale versione dei fatti troverebbe conferma, secondo la convenuta, nelle dichiarazioni rese dal testimone oculare sig. fratello del sig. CP_7 CP_4 il quale, contrariamente da quanto asserito dall'attore, era effettivamente presente al momento del sinistro, atteso che entrambi avevano, poco prima, noleggiato un motoveicolo presso la società e, dunque, stavano seguendo lo Controparte_3 stesso percorso (doc. 1 della comparsa di costituzione). Pertanto, anche sulla base di tale testimonianza, era stata rigettata (doc. 5) dalla la richiesta di risarcimento formulata in via stragiudiziale dall'attore, Parte_2
“per l'assenza di qualsivoglia colpa a carico del sig. ”. CP_8
L'Ente assicurativo, dunque, ha sostenuto che l'attore non avesse assolto al proprio onere probatorio, non avendo sufficientemente provato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dedotto e la responsabilità del sig. posto che a CP_4 tali fini, del tutto irrilevante sarebbe l'ipotizzata violazione dell'ordinanza provinciale n. 38 del 08.10.2019, trattandosi di un provvedimento volto, per lo più, a tutelare i motociclisti “in presenza di un manto stradale dissestato, di un ciglio sdrucciolevole e di molte CURVE (doc.6)”. Del resto, la tesi secondo cui la moto condotta dal sig. procedeva CP_4
a velocità moderata, e comunque nel rispetto del prescritto limite di 30 km/h, troverebbe conforto “SIA nel fatto che il veicolo NON presentava danno CP_9 alcuno, SIA nel fatto che egli ha mantenuto stabilmente in equilibrio la moto, fermandosi pochi metri più avanti per poter parcheggiare il veicolo e soccorrere il sig.
.”. Pt_1
In definitiva, “Non si può neppure parlare di un vero investimento, in quanto il pedone non si trovava davanti al veicolo ben visibile, ma proveniva dalla parte laterale sinistra della strada, lungo una curva destrorsa, con movimento da sinistra verso destra, ed ha tentato l'attraversamento lontana dalle STRISCE pedonali, andando così ad urtare il motoveicolo TRIUMPH sul pneumatico laterale e sinistro. Una circostanza, questa, che porta a considerare, nuovamente, la colpa esclusiva del pedone. L'impossibilità di una manovra di frenata o di emergenza è dipesa dalla carenza di visibilità (visibilità limitata da curva destrorsa, assenza di attraversamenti pedonali in strada provinciale dissestata – attraversamento improvviso lontano dalle strisce pedonali, DI CORSA e CON LE AURICOLARI ATTIVE CON MUSICA), e dalla repentinità dello spostamento del pedone.”. In via subordinata, la società convenuta ha contestato altresì la quantificazione del danno operata dall'attore, in quanto eccessiva e frutto “di una perizia di parte che, come tale, nulla prova su lesioni, nesso causale e valutazione del danno.”. Da ultimo, è stata contestata la richiesta di corresponsione degli interessi e l'invocata rivalutazione monetaria, dovendosi considerare che “tale voce di danno richiede una puntuale prova rispetto al pregiudizio subito (Cass. 1712/1995) che, nel caso di specie è totalmente mancata.”.
3. Si è costituito anche il convenuto sig. il quale ha CP_4 sostanzialmente condiviso le difese esposte dalla precisando, in Controparte_1 punto di fatto, che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, “A causa dell'imprevedibilità dell'ostacolo e dell'impegno in curva, il sig. non CP_4 poteva in alcun modo evitare l'impatto con il piede sinistro dell'incauto pedone. Ad ogni modo, grazie alla moderata velocità di marcia del motoveicolo, l'impatto era assai moderato, tanto che il sig. neanche cadeva a terra, riuscendo a mantenere CP_4 il controllo del motoveicolo, che non riportava alcun danno. Assisteva all'incidente il sig. il quale, alla guida di altro motoveicolo, stava seguendo il fratello CP_7
a breve distanza.”. CP_4
Inoltre, ha aggiunto che “immediatamente dopo il sinistro i sigg.ri CP_4 prestavano soccorso al sig. , il quale addirittura si scusava del proprio Pt_1 comportamento imprudente, precisando anche che, a causa della musica ad alto volume che stava ascoltando con gli auricolari, non aveva potuto sentire il sopraggiungere delle moto. Il sig. richiedeva l'intervento di CP_4 un'ambulanza e prestava il cellulare al sig. per permettergli di chiamare Pt_1 moglie e figlio, che sopraggiungevano dopo qualche minuto, insieme anche ad altre persone.”. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il sig. ha chiesto di essere manlevato dalla convenuta , CP_4 Controparte_1 quale compagnia assicuratrice della R.C.A. del motoveicolo Triumph tg. ES54207,
“per tutto quanto sarà eventualmente tenuto a versare all'attore in dipendenza degli esiti del giudizio nonché a mantenerlo indenne e a rimborsarlo da tutte le spese di lite sostenute e che dovrà sostenere per la costituzione e partecipazione al presente giudizio.”.
4. All'udienza del 02.12.2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta
Controparte_3
5. La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione versata in atti, nonché con l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto sig. CP_4 entrambi sentiti all'udienza del 29.06.2023, e con l'escussione dei testimoni di parte attrice, sig.ri , e – il primo sentito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 15.02.2024, gli altri due in data 28.11.2024 –, e quelli di parte convenuta, sig.ri e , escussi in data 15.02.2024. Testimone_4 CP_7
Inoltre, in data 06.10.2022 è stata disposta una CTU medica, con incarico attribuito alla dott.ssa Persona_2
6. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.09.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
***** Gli accertamenti peritali.
Il CTU incaricato, dott.ssa ha così risposto al quesito plurimo Persona_2 posto dal Giudice:
“1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
”
«il periziando lamenta dolore e limitazione funzionale della caviglia sinistra durante la deambulazione prolungata, specie in salita ed in discesa;
lamenta dolore e limitazione funzionale del 5° dito della mano destra (destrimane).». “2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo: a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
”
«Esiti di frattura bimalleolare sinistra trattata con osteosintesi (mezzi di sintesi in sede) consistenti in deficit articolare della tibio-tarsica. Esiti di frattura scomposta intrarticolare della base della falange prossimale del 5° dito della mano destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi successivamente rimossi, consistenti i deficit articolare della metacarpo-falangea e delle interfalangee media/distale in soggetto destrimane. Esiti cicatriziali.».
“b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;”
«lievemente durante il periodo il periodo della inabilità temporanea assoluta;».
“
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi o limitati;
”
«lievemente limitate/rallentate le attività quotidiane per il periodo della inabilità assoluta;
».
“
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
”
«non è stata riferita la terapia antidolorifica eventualmente effettuata, necessaria soprattutto nella fase acuta della malattia (ricovero);».
“
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in anestesia generale o locale);”
«le ferite lacero contuse dell'arto inferiore sinistro sono state trattate con medicazioni giornaliere, mentre le fratture hanno necessitato di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi in anestesia generale. Seguivano controlli ambulatoriali il 20/25 e 27 marzo ed il 17 e 28 aprile 2020.».
“
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;”
«il periziando ha riferito di aver effettuato FKT, non documentata in atti;
».
“
6. la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
”
«non sussiste;».
“
7. gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
”
«non sussiste;».
“
8. alla luce dei predetti accertamenti, dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
”
«lievissima; I.T.A. giorni 30 (trenta) I.T.P. al 75% giorni 30 (trenta) I.T.P. al 50% giorni 30 (trenta);».
“c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico- relazionale):”
«DB dell'11% (undici%)».
…
“in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème):”
«LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA IN AMBITO CIVILISTICO, .». CP_10
“Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamico-relazionale permanente.”
«Esaminando la tabella di cui sopra, in relazione alle menomazioni riportate dal periziando sono state prese in considerazione le seguenti valutazioni medico- legali del danno:
• Limitazione del movimento di flesso-estensione della tibio-tarsica con escursione articolare possibile per metà (il range valutativo è motivato dalla maggiore incidenza della limitazione articolare allorché sia interessato prevalentemente il movimento di dorsi-flessione) range 5-7%; nel caso in esame l'escursione articolare è possibile ben oltre la metà;
• Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del mignolo 7% (d) e 6% (nd);
• — anchilosi metacarpo-falangea 4% (d.) 3% (n.d.)
• — anchilosi di entrambe le interfalangee 5% (d.) e 4% (n.d.)
• — anchilosi dell'interfalangea prossimale 4% (d) e 3%(/nd)
• — anchilosi dell'interfalangea distale 1% nel caso in esame parliamo di limitazione articolare e non di anchilosi, per cui la valutazione del danno biologico sarà inferiore. Si ritiene quindi di valutare il DB complessivo nella misura dell'11% (undici%)».
“Precisi altresì in ogni caso il C.T.U., in relazione all'invalidità permanente:
1. se il soggetto sia o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano””
«non sussiste;
».
“
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;”
«in relazione alle risultanze anamnestiche e cliniche non sussistono;
».
“
3. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;”
«non riferito trattamento antidolorifico;
».
“
4. se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;”
«non sussiste;
».
“
5. la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;”
«non sussiste;
».
“
6. gli ulteriori elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;”
«non sussiste;
».
“
7. alla luce dei predetti accertamenti, dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
”
«assente/lievissima;».
“d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.
«Non documentate spese mediche. Non spese mediche future.».
***** La decisione. L' “an”.
1. A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'odierno attore ha sostenuto la connessione causale esclusiva tra la condotta, a suo dire colposa, tenuta, nella circostanza, dal sig. e il sinistro per cui è causa. CP_4
In particolare, ha esposto di essere stato investito da quest'ultimo, alla guida del motociclo marca Triumph mod. HD0411 tg. ES54207, in data 29.02.2020, alle ore 12.30 circa, mentre il medesimo stava attraversando a piedi la carreggiata di Via Tuscolo, sita in Monte IO CA (Rm), all'altezza del civico n. 60. Al riguardo, va premesso che la norma applicabile al caso di specie va individuata nell'art. 2054, co. 1, c.c., alla stregua del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La disposizione, dunque, pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/2017). In particolare, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass., Sez. III, n. 9856 del 28/03/2022). Venendo al caso di specie, i convenuti (presso cui era Controparte_1 assicurato il suddetto motoveicolo, stante la Polizza n. 10005552001034 - Doc. 10 e 11) e il sig. hanno eccepito che l'invocato nesso di causalità tra la CP_4 condotta colposa del conducente e l'evento lesivo sia stato reciso dal comportamento imprudente ed imprevedibile del sig. Parte_1
Nel dettaglio, hanno mosso una serie di contestazioni specifiche nei confronti dell'attore. In primo luogo, hanno sostenuto che il sinistro in oggetto, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, si era verificato in un punto diverso e precedente da quello indicato, ovverosia in Via Tuscolo all'altezza del civico n. 46, e non del n. 60; in secondo luogo, hanno precisato che, nella suddetta circostanza, il motoveicolo condotto dal sig. che proveniva da Monte IO CA in direzione CP_4
Tuscolo, investiva, senza avere possibilità di evitarlo, il sig. , il quale “stava Pt_1 percorrendo in discesa la Via Tuscolo (strada che, come si vede dalle foto in atti, è priva di marciapiedi) a piedi con direzione Monte IO CA nello stesso margine del senso di marcia dei veicoli, in palese violazione del comma 1 dell'art. 190 del C.d.s., che impone ai pedoni di circolare nel margine opposto al senso di marcia dei veicoli.” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto;
nella descritta situazione, il CP_4 tentativo di attraversamento della carreggiata da parte del pedone (per raggiungere la propria abitazione) non sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali, invero non presenti sul luogo, bensì in curva, con ciò palesandosi una chiara violazione dell'art. 190, commi 2, 3 e 5, C.d.S., atteso che “…il sig. , per raggiungere il lato opposto della Pt_1 carreggiata, doveva prestare la massima attenzione per evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri e doveva dare la precedenza ai veicoli in transito, dunque al motoveicolo condotto dal ; inoltre, hanno contestato al sig. di essersi CP_4 Pt_1 improvvisamente fermato al centro della strada non appena avvistata la moto del sig.
e di aver, poi, inspiegabilmente ripreso l'attraversamento proprio nel momento in CP_4 cui sopraggiungeva il motociclista, “…quindi non dando la precedenza al veicolo in transito, come imposto dall'art. 190 C.d.S. …”, come riconosciuto dal medesimo attore in sede di interrogatorio formale (“…quando ho visto il ero già a metà strada, CP_4 cioè al centro della carreggiata”); ancora, hanno evidenziato che, nella descritta situazione, “il stava facendo JOGGING e attraversava detta strada SENZA Pt_4 verificare la presenza di veicoli, SENZA dare loro precedenza, DI CORSA E CON GLI AURICOLARI, il cui elevato volume precludeva la possibilità di sentire l'arrivo dei due centauri”. La circostanza sarebbe stata ammessa dall'attore proprio nei momenti successivi all'incidente (“Ad ogni modo, immediatamente dopo il sinistro i sigg.ri CP_4 prestavano soccorso al sig. , il quale addirittura si scusava del proprio Pt_1 comportamento imprudente, precisando anche che, a causa della musica ad alto volume che stava ascoltando con gli auricolari, non aveva potuto sentire il sopraggiungere delle moto.”), e ribadita dal sig. – dichiaratosi unico CP_7 testimone oculare dell'accaduto – nella dichiarazione testimoniale inoltrata alla
[...] in data 04.03.2020 (“Durante il soccorso è emerso che il sig. CP_1 Pt_1 attraversava la strada indossando delle cuffie ed ascoltando la musica che ha spento soltanto in un secondo momento, il fatto che non abbia avvertito l'avvicinamento delle due moto è senz'altro imputabile a questo.” – doc. 1 della comparsa di costituzione della compagnia assicurativa); hanno, inoltre, aggiunto che, subito dopo l'incidente, il sig. prestava il proprio cellulare al danneggiato per permettergli di CP_4 avvisare i propri familiari, che accorrevano sul posto poco dopo (“Tutti gli altri POTENZIALI TESTIMONI che vengono citati dal sig. in verità hanno Pt_1 raggiunto SOLO DOPO il luogo del sinistro: i parenti del sig. Pt_1 Parte_5
, grazie alla telefonata che egli ha fatto con il cellulare del sig.
[...] Parte_6
(ci si riserva di produrre copia dei tabulati).”); in ogni caso, hanno sostenuto che
[...] la velocità tenuta, nell'occasione, dai fratelli era al di sotto del limite di velocità CP_4 prescritto (30 km/h), come confermato sia dalla circostanza che il motoveicolo non presentava danni estetici, sia dal fatto che il conducente, nonostante l'urto, non aveva perso l'equilibrio del mezzo, “fermandosi pochi metri più avanti per poter parcheggiare il veicolo e soccorrere il sig. .”; da ultimo, hanno aggiunto che Pt_1 la contestata violazione della citata ordinanza provinciale, la quale interdiceva il transito ai motocicli e ai velocipedi sul tratto di strada interessato, “…NON ha in questa sede rilevanza alcuna in assenza di nesso causale tra violazione e sinistro: potrebbe il sig. subire solo una sanzione pecuniaria ex art.
6-7 CDS MA Via Tuscolano è, di CP_4 fatto, PERCORSA DA AUTO ED AUTOCARRI per cui l'attenzione dei pedoni deve essere .”. Per_3
1.1 Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre preliminarmente ricostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa, stante la diversa narrazione prospettatane dalle parti. Ebbene, in assenza di interventi sul posto da parte delle forze dell'ordine, invero non allertate da nessuna delle persone coinvolte nell'incidente né dagli astanti presenti sulla scena, occorre allora soffermarsi sulle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa. Dalle medesime emerge un dato incontestato, vale a dire la circostanza, pacificamente ammessa dalle parti, che il sinistro per cui è causa si verificava in data 29.02.2020, alle ore 12.30 circa, lungo la Via Tuscolo, sita in Monte IO CA (Rm), interdetta alla circolazione dei motoveicoli, con limite di velocità fissato in 30 km/h, dove il pedone sig. , che stava tentando di attraversare la Parte_1 carreggiata, veniva investito dal sig. che sopraggiungeva in salita, in CP_11 direzione Tuscolo, alla guida del motoveicolo marca Triumph mod. HD0411 tg. ES54207 di proprietà della e assicurato presso la Controparte_3 [...] con Polizza n. 10005552001034. In particolare, l'impatto si Controparte_1 concretizzava in prossimità del margine opposto della strada rispetto a quello di partenza del pedone, dunque, lungo la corsia dalla quale proveniva il centauro, che tentava invano di schivarlo, e coinvolgeva la ruota anteriore ed il telaio latero-anteriore sinistro del motociclo e il piede sinistro e la mano destra del sig. , che, caduto a Pt_1 terra dolorante, veniva subito soccorso dal motociclista e poi trasportato in ambulanza al più vicino nosocomio. In tal senso si leggano le dichiarazioni rese in risposta dalle parti ai capi proposti in sede di interrogatorio formale. In particolare, si riportano le risposte rese dal sig. “1) Vero che il CP_4
29.02.2020, alle ore 12,30 circa il Sig. percorreva a piedi Via Tuscolo di Parte_1
Monte IO CA”; Risposta: “vero”. “3) Vero che nel mentre completava l'attraversamento della carreggiata veniva raggiunto ed urtato dal motoveicolo Triumph HD0411 targato ES54207 condotto dal sig. il quale percorreva CP_4
Via Tuscolo di Monte IO CA in direzione Parco Archeologico del Tuscolo e Via Tuscolana”; Risposta: “vero”. “4) Vero che il Sig. investiva con la CP_4 ruota anteriore e con il telaio latero-anteriore sinistro del motociclo, il Sig. Pt_1
all'altezza del margine della strada Via Tuscolo…”; Risposta: “è vero
[...] salvo…”, (laddove il 'salvo' si riferisce al numero civico su cui infra). “5) Vero che il sig. non frenava né rallentava la marcia e tentava di passare tra il CP_4 pedone ed il margine destro della sede stradale”; Risposta: “vero”. “7) Vero che a causa dell'urto il Sig. cadeva a terra e lamentava forti dolori al piede Parte_1 sinistro ed alla mano destra”; Risposta: “vero”. “9) Vero che a causa del forte dolore conseguente alle ferite riportate il sig. rimaneva sdraiato a terra sul luogo Pt_1 dell'incidente sino all'arrivo dell'ambulanza”; Risposta: “vero”. “13) Vero che il 29.02.2020 sulla Via Tuscolo di Monte IO CA erano presenti diversi cartelli stradali posizionati sia prima che dopo il punto ove si è verificato il sinistro che vietavano la circolazione ai motoveicoli e prescrivevano il limite di velocità a 30 km orari, così come raffigurato dalle Foto 2 e 3 che le vengono mostrate”; Risposta:
“vero”. “14) Vero che la suddetta Via Tuscolo di Monte IO era interdetta al transito dei motoveicoli in virtù dell'Ordinanza Provinciale n. 38/2019”; Risposta:
“vero”. “16) Vero che sul luogo del sinistro non erano presenti tracce di frenata”; Risposta: “vero, ho cercato di evitare il IG allargandomi lateralmente Pt_1 verso il ciglio della strada”. Si riportano, altresì, quelle rese in sede di interrogatorio formale dal sig. Pt_1
: “1) in data 29.2.2020, alle ore 12,30 circa, nel Comune di Monte IO
[...]
CA (RM) il sig. percorreva con andatura moderata Via Tuscolo alla CP_4 guida del motoveicolo Triumph tg. ES54207 proveniente dal predetto Comune con direzione Tuscolo”; Risposta: “è vero, ma andava molto veloce”. “5) il sig. CP_4 tentava di evitare l'impatto con il sig. e riusciva a mantenere il
[...] Parte_1 controllo del motoveicolo senza cadere”; Risposta: “non è vero, non ha tentato di evitare l'impatto; non si è fermato e non ha frenato;
ha cercato di evitarmi senza rallentare mentre io raggiungevo il ciglio della strada”; adr: “non mi pare che il motoveicolo sia caduto;
ma io sì e dunque in quel momento non ho visto cosa abbia fatto dopo il Fini”.
1.2 Per il resto, come anticipato, la narrazione delle parti diverge. In primo luogo, non è chiaro se sulla scena dell'incidente fossero presenti o meno dei testimoni oculari, in quanto l'attore, sin dalla citazione, ha indicato il figlio quale teste, senza tuttavia specificare se il medesimo fosse ivi Testimone_1 presente al momento del sinistro o se, al contrario, fosse sopraggiunto soltanto in un secondo momento, salvo poi specificare, in sede di interrogatorio formale, che “…mio figlio era già con me;
lui mi seguiva credo ad una trentina di metri” (cfr. quesito n. 8, interrogatorio formale del 29.06.2023); il convenuto invece, all'atto della CP_4 costituzione in giudizio, ha indicato quale testimone oculare il fratello , CP_7 specificando che “Assisteva all'incidente il sig. il quale, alla guida di altro CP_7 motoveicolo, stava seguendo il fratello a breve distanza”. La circostanza CP_4 veniva confermata dalla parte anche in sede di interrogatorio formale (“12) Vero che il fratello del Sig. sopraggiungeva sul luogo del sinistro a bordo di un CP_4 motoveicolo qualche minuto dopo l'impatto e chiedeva cosa fosse successo”; risposta:
“falso, mio fratello mi seguiva in moto a 10-15 metri circa”; interrogatorio formale del 29.06.2023). Entrambe le parti hanno peraltro escluso la presenza sul luogo del sinistro del teste oculare indicato dalla controparte, ovvero hanno affermato di averla riscontrata soltanto a distanza di minuti dalla verificazione dell'evento. Ed infatti, sempre in sede di interrogatorio formale, il sig. ha negato che Pt_1 il sig. fosse presente al momento del sinistro (“2) Il sig. era CP_7 CP_4 seguito a breve distanza dal sig. il quale percorreva Via Tuscolo alla guida CP_7 di altro motoveicolo”; Risposta: “non è vero;
il fratello è arrivato quando ero già a CP_1 terra e quando si è avvicinato a chiesto al cosa fosse successo;
è arrivato parecchi minuti dopo”. “7) il sig. prestava immediatamente soccorso al sig. CP_4 Pt_1
, unitamente al sig. unica persona presente al momento
[...] CP_7 dell'incidente oltre alle parti coinvolte”; Risposta: “mi ha prestato soccorso, ma il fratello non era presente al momento del sinistro”). Allo stesso modo, anche il sig. con la propria comparsa di CP_4 costituzione, ha precisato che “Tutti gli altri POTENZIALI TESTIMONI che vengono citati dal sig. in verità hanno raggiunto SOLO DOPO il luogo del sinistro: Pt_1
i parenti del sig. , , grazie alla telefonata che egli ha Pt_1 Parte_5 fatto con il cellulare del sig. (ci si riserva di produrre copia dei Parte_6 tabulati)”. In effetti, il sig. ha ammesso, in sede di interpello, di aver utilizzato il Pt_1 telefono del sig. per chiamare la moglie, ma ha altresì precisato che il CP_4 figlio era già sul posto e aveva assistito allo scontro (“8) Il sig. Tes_1 CP_4 richiedeva l'intervento di un'ambulanza e prestava il proprio cellulare al sig. Pt_1
per permettergli di chiamare moglie e figlio, che sopraggiungevano dopo
[...] qualche minuto, insieme anche ad altre persone”; Risposta: “non avevo il cellulare quindi ho chiesto al Fini di chiamare l'ambulanza ed il 113; ho chiamato anche mia moglie;
mio figlio era già con me;
lui mi seguiva credo ad una trentina di metri”). Stante la discordanza sul punto, in data 15.02.2024 sono stati escussi, tra gli altri, il teste di parte attrice, sig. , e quello di parte convenuta, sig. Testimone_1 CP_7
individuati da ciascuna parte, rispettivamente, quali testimoni oculari esclusivi
[...] dell'accaduto. In tale sede, il sig. ha affermato di essere stato presente al momento CP_7 dello scontro, in quanto era alla guida di un altro motoveicolo e seguiva il fratello lungo Via Tuscolo, a distanza di pochi metri. Inoltre, ha altresì dichiarato che CP_4 il figlio del pedone investito, vale a dire il sig. , era sopraggiunto sul Testimone_1 luogo dell'incidente soltanto dopo qualche minuto, poiché avvertito telefonicamente dal padre che, poco dopo l'urto, si era fatto prestare il cellulare dal convenuto (“1) in data 29.2.2020, alle ore 12,30 circa, nel Comune di Monte IO CA (RM) il sig. percorreva con andatura moderata Via Tuscolo alla guida del CP_4 motoveicolo Triumph tg. ES54207 proveniente dal predetto Comune con direzione Tuscolo”; ADR: “sì è vero;
ero presente;
viaggiavo a distanza di 5-10 metri dietro di lui con altra moto;
Non c'erano altri veicoli tra me e mio fratello.”; “8) Il sig. CP_4 richiedeva l'intervento di un'ambulanza e prestava il proprio cellulare al sig.
[...]
per permettergli di chiamare moglie e figlio, che sopraggiungevano dopo Parte_1 qualche minuto, insieme anche ad altre persone”; ADR: “vero; è passato più di qualche minuto”). Nel corso della medesima udienza è stato sentito, come anticipato, anche il teste sig. , il quale, invece, ha confermato di essere stato presente in Testimone_1 occasione del sinistro in oggetto (2) ADR: “sì è vero;
io ero con mio padre quando è accaduto il sinistro;
scendevamo dal parco archeologico del Tuscolo e stavamo andando verso casa, direzione Monteporzio…”; 4) adr: “…Io ero presente. Non stavo attraversando con mio padre perché lui era più avanti di me;
era più avanti di me di una decina di metri;
l'ho soccorso appena accaduto;
io ho visto che mio padre attraversava perché mi trovavo ad una distanza che me lo consentiva”; 8) adr: “…stavamo parlando fino a poco prima;
preciso che abbiamo chiacchierato mentre eravamo nel bosco poi nel tornare a casa lui mi precedeva come ho già detto”), ed ha, a sua volta, dichiarato di essere stato l'unico testimone oculare dell'evento, escludendo la presenza del fratello del sig. (12) adr: “sì è vero;
è arrivato dopo che io avevo CP_4 appoggiato mio padre sull'erba come indicato nelle foto che mi sono state esibite”; adr: “quando ho soccorso mio padre c'eravamo io ed il IG che si è avvicinato CP_4 dopo aver parcheggiato la moto;
sono arrivato prima io…”). Rilevato, dunque, il contrasto anche tra i testi sul punto, è stato nuovamente escusso il sig. il quale ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni CP_7
(“non era presente nessun altro al momento dei soccorsi;
in particolare non era presente il figlio del IG . ADR: dopo un quarto d'ora o venti minuti è Pt_1 arrivato il figlio;
non so se fosse da solo;
poi è arrivata anche la moglie, o meglio non so se fossero arrivati insieme. Mio fratello ha prestato il cellulare al IG Pt_1 che ha chiamato i familiari;
non so con chi abbia parlato.”).
[...]
Di conseguenza, si è proceduto al confronto tra i due testimoni, i quali, hanno nuovamente confermato la propria versione dei fatti (“il IG che Testimone_1 nuovamente ammonito sulle conseguenze della falsa testimonianza, riferisce di essere stato il primo a soccorrere il padre e che solo dopo è arrivato con la moto il IG il quale ha parcheggiato nella piazzola sulla parte opposta e si è avvicinato;
CP_7
Io non ho chiamato a casa;
mi pare sia stato mio padre a chiamare;
ha risposto mia madre. Non ricordo chi abbia prestato il telefono a mio padre per telefonare mia pare il IG . Il IG sempre ammonito sulle conseguenze della falsa CP_7 CP_7 testimonianza, ribadisce quanto già riferito, precisando “non ho parcheggiato la moto nella piazzola di fronte al luogo del sinistro ma lungo la strada subito prima di quella di mio fratello. Il mio cellulare non aveva campo e funzionava solo quello di mio fratello che lo ha dunque prestato al IG e non al figlio che non era presente Pt_1 al momento. Al IG viene mostrata la foto del padre depositata Testimone_1 dalla compagnia di assicurazione e riferisce che il giaccone con cui il padre risulta coperto non è il suo ma del IG .”). CP_7
Pertanto, questo Giudice, all'esito dell'udienza, considerata l'incompatibilità tra le dichiarazioni rese dai due testi sopramenzionati, ha disposto “la trasmissione degli atti in Procura per quanto di interesse e competenza”. Ai fini della presente decisione, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.” (Cass., Sez. II, n. 15270 del 31/05/2024). Nel caso di specie, l'incongruenza tra le dichiarazioni rese dai due testimoni circa la loro effettiva presenza al momento del sinistro non pare superabile neppure ricorrendo alle ulteriori deposizioni rese dai testi sig.ri , Testimone_4 Tes_3
e , in quanto il primo non presente, e gli altri intervenuti sul luogo
[...] Testimone_2 del sinistro solo successivamente al suo verificarsi. In particolare, la esaminata Tes_2 in data 28.11.2024, ha confermato soltanto di aver visto, il giorno del 29.02.2020, il figlio ed il marito sig. uscire dalla loro abitazione insieme Testimone_1 Pt_1
(ADR: “lui ed il figlio erano usciti per parlare”; “23) Vero che il sig. al Parte_1 momento dei fatti di cui è causa, non era fornito di telefono o di altro strumento audio”; Risposta: “era uscito per parlare con il figlio e non aveva il cellulare”). La teste, peraltro, ha precisato che già all'epoca non viveva più con il coniuge (“era venuto per trovare il figlio che all'epoca viveva con me. ADR: né ora né all'epoca mio marito abitava con me all'indirizzo di via del Tuscolo”), in quanto separata dal medesimo (adr:
“eravamo già separati”) e di essere stata avvisata dell'incidente in virtù della chiamata effettuata dal medesimo con un telefono che poi ha scoperto essere del sig. CP_4
(“20)Vero che in tale circostanza apprendeva di un incidente stradale occorso nei
[...] pressi della sua abitazione che vedeva coinvolto il sig. ”; Risposta: “vero; Parte_1 alle 12:54 ho ricevuto una telefonata sul cellulare da un numero sconosciuto;
ho provato a rispondere ma non sentivo nulla;
ho provato a richiamare ma non era raggiungibile;
dopo sono stata chiamata sul fisso ed era che mi avvisava CP_4 del sinistro;
ho capito dopo che il cellulare che mi chiamava era del IG
[...]
; adr: la telefonata arrivata sul fisso era di mio marito, o meglio era lui che CP_4 parlava”.). Dunque, la teste non ha potuto confermare, in quanto non presente in quel momento, che padre e figlio fossero insieme al momento del sinistro. Peraltro, si osserva che l'affermazione della sig.ra secondo cui l'attore, Tes_2 all'epoca dei fatti, non era residente nella abitazione di via Tuscolo n. 46 (“adr: eravamo già separati;
era venuto per trovare il figlio che all'epoca viveva con me. ADR: né ora né all'epoca mio marito abitava con me all'indirizzo di via del Tuscolo”), stride con quanto affermato dal medesimo sig. in sede di interrogatorio formale Pt_1
(“…mi dirigevo alla mia abitazione che insiste al civico 46, 100 metri dopo…”). D'altro canto, anche la deposizione testimoniale resa dal sig. suscita CP_7 qualche perplessità, allorquando si consideri che il suddetto ha dichiarato di aver assistito all'episodio per cui è causa, ma di non aver visto un contatto, anche minimo, tra il motociclo condotto dal fratello ed il piede del danneggiato (“5) il sig. CP_4 tentava di evitare l'impatto con il sig. e riusciva a mantenere il
[...] Parte_1 controllo del motoveicolo senza cadere;
” ADR: “sì lo ha scartato;
non lo ha toccato;
questo perché non andava veloce;
ho visto che non c'è stato contatto tra la moto e il IG ”. “6) dopo il lieve impatto con il piede sinistro del pedone il motoveicolo Pt_1 rimaneva integro ed il sig. lo parcheggiava sul tratto di rettilineo CP_4 successivo alla curva, per evitare di creare pericolo agli altri veicoli che potevano Testim sopraggiungere;” “vero; preciso che il IG si è fermato sulla mezzeria Pt_1 e a quel punto probabilmente si è reso conto che arrivavano le moto ed, invece di rimanere fermo, ha fatto uno scatto per terminare l'attraversamento; io non ho visto l'impatto con il piede.”). Tale narrazione non coincide con quanto riconosciuto dalle parti e, in particolare, dallo stesso in sede di interrogatorio formale;
quest'ultimo, infatti, ha CP_4 risposto vero al capo 3) “Vero che nel mentre completava l'attraversamento della carreggiata veniva raggiunto ed urtato dal motoveicolo Triumph HD0411 targato ES54207 condotto dal sig. il quale percorreva Via Tuscolo di Monte CP_4
IO CA in direzione Parco Archeologico del Tuscolo e Via Tuscolana;
” e al capo 4 (salvo che per il civico) “Vero che il Sig. investiva con la ruota CP_4 anteriore e con il telaio latero-anteriore sinistro del motociclo, il Sig. Parte_1 all'altezza del margine della strada Via Tuscolo all'altezza del civico n. 60;”. Non resta, dunque, che prendere atto dell'insanabile contrasto delle testimonianze rese dai due testi sig.ri e circa la loro Testimone_1 CP_7 presenza al momento del sinistro ed escludere l'attendibilità dei medesimi.
1.3 Tanto chiarito, va allora ricostruita la dinamica del sinistro facendo affidamento sul residuo materiale probatorio. In particolare, per quanto attiene al punto esatto dell'incidente, stante il riferito contrasto tra le parti, va rilevato che i testi di parte attrice, sig.ri e Testimone_2
, rispettivamente, coniuge separata e vicino di casa del sig. Testimone_3 Pt_1
, hanno entrambi riportato di essere accorsi sul luogo dell'incidente soltanto
[...] dopo essere stati allertati, telefonicamente l'una, tramite citofono l'altro (sig.
“19) Vero che lei in data 29.2.2020 verso le ore 12,30 si trovava nella sua Tes_3 abitazione sita in Monte IO CA, Via Tuscolo;” Risposta: “vero”. “20) Vero che in tale circostanza apprendeva di un incidente stradale occorso nei pressi della sua abitazione che vedeva coinvolto il sig. ;” Risposta: “vero; conoscevo già Parte_1
che faceva parte del mio stesso condominio;
non conoscevo la persona Parte_1 che ha citofonato”. “21) Vero che lei si recava prontamente sul luogo dell'incidente per prestare soccorso;
” Risposta: “non so se prontamente, ma ho ricevuto una citofonata di una persona che mi chiedeva di andare nel piazzale dove si era verificato l'incidente per portare acqua e altro materiale per disinfettare le ferite riportate dalle persone coinvolte nell'incidente”. Sig.ra : “20) Vero che in tale Testimone_2 circostanza apprendeva di un incidente stradale occorso nei pressi della sua abitazione che vedeva coinvolto il sig. ;” Risposta: “vero; alle 12:54 ho Parte_1 ricevuto una telefonata sul cellulare da un numero sconosciuto;
ho provato a rispondere ma non sentivo nulla;
ho provato a richiamare ma non era raggiungibile;
dopo sono stata chiamata sul fisso ed era che mi avvisava del sinistro;
CP_4 ho capito dopo che il cellulare che mi chiamava era del IG;
” adr: CP_4
“la telefonata arrivata sul fisso era di mio marito, o meglio era lui che parlava.”). I medesimi, pur specificando di non aver assistito all'incidente, hanno chiarito di aver trovato il sig. disteso nel punto indicato dall'attore, ovvero sul prato Pt_1 posto a margine della Via Tuscolo rappresentato nella foto n. 4 di cui all'allegato n. 21 dell'atto di citazione, nei pressi del civico n. 54 (sig. “26) Vero che il punto Tes_3 ove è avvenuto il sinistro è quello raffigurato nelle foto che le vengono mostrate (Foto n.1,4,5,6 allegate con l'atto di citazione nonché le ulteriori foto distinte come All. 3,4,5, 6, 10 allegate alla memoria n. 2);”. Risposta: “Non ho assistito al sinistro ma posso dire, guardando la foto 4 allegata alla citazione, che quando sono arrivato il IG
si trovava sdraiato dove c'è la quinta contatori (contatori dell'acqua gas luce) Pt_1 adiacente al cancello che si vede nella foto e che corrisponde al civico 54”. Sig.ra
“26) Vero che il punto ove è avvenuto il sinistro è quello raffigurato nelle foto Tes_2 che le vengono mostrate (Foto n.1,4,5,6 allegate con l'atto di citazione nonché le ulteriori foto distinte come All. 3,4,5, 6, 10 allegate alla memoria n. 2);” Risposta:
“Non ho assistito al sinistro ma posso dire dove era mio marito quando sono arrivata, guardando la foto 4 allegata alla citazione, era vicino al cancello ivi raffigurato che corrisponde al civico 54 e precisamente nella zona verde”). In effetti, tale descrizione trova conferma nella foto riportata nell'ultima pagina del doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
[...]
nella quale, per l'appunto, si vede il sig. sdraiato su di un'aiuola CP_1 Pt_1 situata sul margine destro della strada, il quale, dolorante, si mantiene con la mano sinistra la gamba sinistra, all'altezza del ginocchio, mentre, sul lato sinistro dell'istantanea, si intravede il braccio di un'altra persona (non identificabile) che versa dell'acqua sul piede infortunato dell'attore. Ebbene, si ritiene che la suddetta ubicazione sia corrispondente a quella indicata dall'attore e dai testi sopra citati quale luogo di ritrovamento del sig. , anche Pt_1 perché, dall'analisi di tutte le fotografie depositate dalle parti, emerge che l'unico punto del tratto di Via Tuscolo oggetto di causa caratterizzato da uno spazio verde abbastanza ampio da poter ospitare il corpo disteso di una persona adulta di media statura sia proprio quello indicato dalla parte attrice, ovvero quello situato in corrispondenza del civico n. 54 di via Tuscolo;
del resto, si osserva che il diverso punto indicato dai convenuti come luogo dell'incidente, ovvero quello posto in curva, all'altezza del civico n. 46, si appalesa molto più stretto rispetto a quello raffigurato in foto, oltre che contraddistinto da una vegetazione molto più alta e, comunque, privo di aiuole. Ora, è pur vero che, in astratto, nulla esclude che l'incidente si sia realmente verificato nel punto indicato dai convenuti, ovvero in curva, e che, successivamente, in considerazione dell'assenza di spazio, il sig. sia stato accompagnato fino alla Pt_1 predetta aiuola per potersi adagiare a terra ed essere più facilmente soccorso. Tuttavia, l'ipotesi va scartata, considerato che il medesimo convenuto in sede di CP_4 interrogatorio formale, pur indicando un punto diverso per l'incidente, ha negato che il sig. si sia spostato da tale luogo, precisando che, a seguito del sinistro, il sig. Pt_1
rimaneva sdraiato a terra in attesa dell'arrivo dell'ambulanza (“9) Vero che a Pt_1 causa del forte dolore conseguente alle ferite riportate il sig. rimaneva sdraiato Pt_1
a terra sul luogo dell'incidente sino all'arrivo dell'ambulanza;” Risposta: “vero”). Tale affermazione non può che avvalorare la tesi sostenuta dall'attore, posto che la circostanza – desumibile dalla fotografia prodotta – secondo cui l'attore giaceva sul prato antistante il civico n. 54, esclude in radice la possibilità che il sinistro si sia verificato in curva (all'altezza del civico n. 46), ossia in un punto distante decine di metri da quello indicato dai convenuti. Diversamente, del resto, non potrebbe spiegarsi, in difetto di ulteriori elementi, come l'attore, che presentava, tra l'altro, una “Frattura bimalleolare della caviglia sinistra …”, avesse potuto percorrere sulle sue gambe la distanza che lo separava dal civico n. 54. In questo senso, paiono prive di credibilità le dichiarazioni del teste CP_7
che ha risposto “Vero” al capo 9) (“Il sig. si assumeva
[...] Parte_1 immediatamente la responsabilità del sinistro, scusandosi con il sig. per CP_4 aver tentato di attraversare la strada di corsa, all'altezza di una curva e ascoltando musica con degli auricolari e per tale ragione non veniva richiesto l'intervento delle Autorità.”), precisando: “il IG non ha perso le capacità motorie e zoppicava Pt_1 ed in autonomia, prima che arrivasse l'ambulanza si è spostato e si è messo sul prato seduto vicino al marciapiedi, allontanandosi dalla strada per sicurezza;
riconosco la foto depositata dalla compagnia di assicurazioni che mi viene esibita”. Tali dichiarazioni risultano contrastanti, infatti, non solo con le condizioni fisiche dell'attore, per come successivamente accertate, ma anche con quanto ammesso dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale e ciò a riprova dell'inattendibilità del teste.
1.4 Così individuato il punto dell'incidente, si ritiene che alcuna responsabilità possa addebitarsi all'attore nella causazione del sinistro per le motivazioni che seguono. In premessa va ricordato che l'attore ha contestato al sig. la violazione CP_4 dell'Ordinanza Provinciale n. 38 del 08.10.2019 (Doc. 1), con la quale è stata interdetto ai motocicli l'accesso e il transito “sulla S.P. 73/b1 Tuscolo dal km 0+000 al km 6+153 e sulla S.P. 73/ Frascati Tuscolo dal km 0+000 al km. 3+043…” (doc. 1 citazione), nonché degli artt. 37, 38, II° co. e 146 del C.d.S. “che impongono il rispetto delle prescrizioni impartite dalla segnaletica stradale presente in loco”, ivi compreso il limite di velocità di 30 km/h per gli autoveicoli, e, ancora, degli articoli 140, 141 e 191, I° e II° comma, del medesimo testo normativo. Ebbene, sul punto, va chiarito, in termini generali, che la pretesa “inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima.” (Cass., Sez. III, 22 novembre 2013 n. 26239). Ne consegue che, nel caso di specie, la mera violazione da parte del sig. CP_4 delle prescrizioni di cui al richiamato provvedimento amministrativo non giustifica, di per sé, e in assenza di ulteriori elementi, l'accertamento di una sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro stradale in oggetto. Per lo stesso motivo risulta irrilevante il fatto che, prima di attraversare la strada, l'attore la stesse percorrendo sul lato opposto rispetto a quello indicato dal Codice della Strada per i pedoni, dal momento che tale condotta non ha avuto nessun rilievo causale rispetto alla dinamica del sinistro che si è verificato pacificamente in fase di attraversamento. Tanto premesso, va rilevato che – come si evince dalle foto prodotte dalle parti
– il tratto della via Tuscolo interessato dall'incidente de quo, come sopra ricostruito, nella direzione Tuscolo si caratterizza per la presenza di una curva in salita ad ampio raggio che consente al conducente che la percorre di vedere con largo anticipo il tratto rettilineo successivo. Orbene, dall'esame complessivo degli elementi probatori raccolti, è possibile desumere che, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra accertate, il sig. Parte_1 tentava l'attraversamento pedonale della carreggiata di Via Tuscolo partendo dal punto antistante il civico n. 41 (all. 3 seconda memoria istruttoria) e dirigendosi verso il piazzale situato sul lato opposto, dal quale si accede ai civici 54-62. Giunto in prossimità della linea di mezzeria, il medesimo vedeva arrivare in lontananza, dalla sua destra, la moto condotta dal sig. il quale non rallentava e proseguiva nella sua CP_4 direzione di marcia, tentando di evitare l'impatto con il pedone, che procedeva nell'attraversamento. In particolare, l'urto si concretizzava in prossimità del margine opposto della carreggiata rispetto al punto di partenza del pedone, lungo la corsia di provenienza del motociclista, il quale eseguiva una sterzata verso destra, tentando di transitare tra l'attore e il limite della strada. Il convenuto riusciva a passare, evitando di cadere, ma l'attore veniva colpito al piede sinistro e alla mano destra, riportando le lesioni sopra descritte. Ne consegue che, stante la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., la responsabilità del sinistro in parola va interamente ricondotta al comportamento imprudente del sig. il quale non ha dimostrato di aver adottato, CP_4 nell'occasione, tutte le cautele esigibili necessarie ad evitare il sinistro ed, in primis arrestare la corsa e consentire al pedone, ormai al centro della carreggiata, di terminare l'attraversamento in sicurezza, né emerge che quest'ultimo abbia tenuto un comportamento anormale e non ragionevolmente prevedibile tale da causare il sinistro o contribuire alla sua causazione. Orbene, in tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass., Sez. III, n. 21761 del 29/07/2025). A tal proposito, i convenuti hanno contestato al pedone di aver tentato di attraversare la carreggiata di via Tuscolo al di fuori delle strisce pedonali, invero non presenti sul tratto di strada oggetto di interesse, come, del resto, si evince dal materiale fotografico depositato dalle parti e dalle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale (“3) all'altezza del civico 46 di Via Tuscolo, mentre il sig. impegnava la curva ivi presente, il sig. tentava di CP_4 Parte_1 attraversare di corsa la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali per recarsi presso la propria abitazione sita al predetto civico e stava ascoltando musica con degli auricolari”; Risposta: “non è vero: mi trovavo di fronte alla piazzola dei civici 54 – 62, ove mi stavo dirigendo, nell'intraprendere l'attraversamento; non andavo di corsa;
non ero sulle strisce pedonali perché su via Tuscolo non ci sono…”). Invero, l'assenza di strisce pedonali non preclude al pedone l'attraversamento della strada, salvo l'obbligo di attraversarla solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (art. 190 comma 2 Cod. Strad.). Nella specie, il pedone ha attraversato la Via Tuscolo, in un tratto rettilineo che non è a scorrimento veloce, stante il limite di velocità di 30 km/h, peraltro nei pressi di una intersezione stradale dove sono presenti accessi di abitazioni private (civici 54-62), le quali impongono l'adozione di particolare cautela da parte dei conducenti dei veicoli in transito, anche per la possibile immissione sulla carreggiata di altri veicoli. Le parti convenute, inoltre, hanno contestato al pedone di aver esitato, bloccandosi al centro della carreggiata, una volta intravista in lontananza la moto condotta dal sig. salvo poi riprendere repentinamente il proprio cammino verso la CP_4 sponda opposta della strada (così il teste fratello del convenuto: “preciso che il CP_4 IG si è fermato sulla mezzeria e a quel punto probabilmente si è reso conto Pt_1 che arrivavano le moto ed, invece di rimanere fermo, ha fatto uno scatto per terminare l'attraversamento; io non ho visto l'impatto con il piede.”). Invero, l'attore, dopo aver sostenuto di aver prestato la necessaria attenzione prima di intraprendere l'attraversamento, e di non aver scorto nessun veicolo sopraggiungere all'orizzonte, ha solo ammesso di essersi avveduto del sopraggiungere del motoveicolo quando era al centro della carreggiata (interrogatorio formale: “4) il sig. attraversava la carreggiata all'altezza della curva omettendo di Parte_1 verificare il sopraggiungere di veicoli;” Risposta: “non è vero;
attraversavo su un tratto in piano, come già detto;
ed avevo verificato che non sopraggiungesse nessuno;
quando ho visto il ero già a metà strada, cioè al centro della carreggiata”; “5) il CP_4 sig. tentava di evitare l'impatto con il sig. e riusciva a CP_4 Parte_1 mantenere il controllo del motoveicolo senza cadere”; Risposta;
“non è vero, non ha tentato di evitare l'impatto; non si è fermato e non ha frenato;
ha cercato di evitarmi senza rallentare mentre io raggiungevo il ciglio della strada;
adr: non mi pare che il motoveicolo sia caduto;
ma io sì e dunque in quel momento non ho visto cosa abbia fatto dopo il Fini”). Peraltro, la circostanza che il teste - il quale, stando a quanto dal medesimo CP_4 riferito, seguiva il convenuto con la moto in occasione del sinistro - abbia potuto assistere al momento in cui l'attore esitava al centro della carreggiata prima di riprendere l'attraversamento, contrasta con la prospettazione attorea dell'accaduto, come descritta in citazione (“Durante la percorrenza di una curva, esattamente all'altezza del civico 46 di Via Tuscolo, sbucava all'improvviso il sig. Parte_1 che tentava di attraversare la strada correndo a piedi”) e con quanto confermato dal medesimo teste nel rispondere al capo 3 (“all'altezza del civico 46 di Via Tuscolo, mentre il sig. impegnava la curva ivi presente, il sig. CP_4 Parte_1 tentava di attraversare di corsa la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali per recarsi presso la propria abitazione sita al predetto civico e stava ascoltando musica con degli auricolari”). In sostanza, se è vero che il pedone 'sbucava' all'improvviso correndo con gli auricolari e senza avvedersi delle moto in arrivo, non può essere altrettanto vero che il medesimo pedone, accortosi delle moto in arrivo, abbia esitato al centro della carreggiata, per poi proseguire l'attraversamento; ma soprattutto, se il pedone è comparso all'improvviso sulla traiettoria di marcia della moto condotta dal convenuto, non è possibile che il conducente della moto che seguiva quella dell'attore, peraltro in un tratto in curva della strada (secondo quanto riferito dal teste), abbia invece potuto notare che il medesimo pedone dapprima esitava al centro della carreggiata, per poi riprendere l'attraversamento. Tenuto conto di quanto invece accertato, anche con riferimento alla conformazione del tratto di strada dove si è verificato il sinistro, si ritiene che, anche ad ammettere l'esitazione del pedone nell'attraversamento, tale contegno, che peraltro non pare infrangere alcuna regola di prudenza, non abbia comunque contribuito alla causazione dell'evento; si osserva, al riguardo, che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass., Sez. III, n. 24472 del 18/11/2014). In definitiva, anche quanto riferito dal teste conferma che il pedone si è CP_4 accorto delle moto in arrivo quando ormai aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata (“preciso che il IG si è fermato sulla mezzeria e a quel punto Pt_1 probabilmente si è reso conto che arrivavano le moto ed, invece di rimanere fermo, ha fatto uno scatto per terminare l'attraversamento”). Egli, dunque, si è apprestato a raggiungere l'opposto ciglio stradale al fine di mettersi in sicurezza, evidentemente confidando di essere stato a sua volta avvistato dal conducente della moto. Può dunque dirsi accertato che il pedone non si è portato improvvisamente ed imprevedibilmente nella traiettoria del ciclomotore in transito. Riepilogando, il punto nel quale si verificava l'incidente non era situato in curva, bensì circa 100 metri più avanti, all'inizio del rettilineo successivo, in corrispondenza della piazzola che conduce ai civici 54-62 di via Tuscolo. Il ciclomotore che proveniva da Monte IO CA in direzione Tuscolo disponeva, dunque, di un campo visivo pienamente idoneo a consentirgli di individuare il pedone e, conseguentemente, di rallentare e fermarsi per agevolarne l'attraversamento. Dai rilievi fotografici prodotti in giudizio emerge che il punto in cui l'attore tentava l'attraversamento era chiaramente visibile da oltre 100 metri di distanza, stante la conformazione particolarmente ampia della curva percorsa in quel frangente dal motociclista CP_4
In tale situazione il convenuto disponeva di spazio e di tempo più che sufficienti per arrestare il proprio veicolo. Viceversa, questi decideva incautamente di proseguire la sua corsa, tentando un improbabile passaggio tra la figura del pedone ed il margine destro della carreggiata, causando così l'impatto (interrogatorio formale sig. “5) CP_4
Vero che il sig. non frenava né rallentava la marcia e tentava di passare CP_4 tra il pedone ed il margine destro della sede stradale”; Risposta: “vero”). Peraltro, il mancato ritrovamento di tracce di frenata sull'asfalto depone a sfavore del motociclista, atteso che il suddetto non provava nemmeno a ridurre la propria velocità, una volta avvistato il sig. . Pt_1
Qualora, infine, come sostenuto dal la velocità del motoveicolo, in CP_4 occasione dell'incidente, fosse stata per davvero conforme all'anzidetto limite di 30 km/h, il conducente avrebbe certamente potuto e dovuto ridurla ulteriormente con estrema facilità, fino ad arrestare il mezzo per consentire al pedone di terminare l'attraversamento senza pericoli;
circostanza che, invece, non si è verificata. In ogni caso, su tale aspetto, si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stato chiarito che “in tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.” (Cass., Sez. III, n. 931 del 14/01/2025). Per quanto attiene, poi, alle ulteriori affermazioni delle parti convenute, secondo cui, nel momento del sinistro, il sig. stava praticando jogging indossando delle Pt_1 cuffie auricolari dalle quali proveniva musica ad alto volume, si rileva che simili dichiarazioni non hanno trovato sostegno in nessuno degli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria. In particolare, analizzando la foto contenuta nell'ultima pagina del doc. 6 depositato dalla Compagnia assicurativa, non è possibile scorgere, accanto alla figura del sig. , la presenza di nessun apparecchio digitale e/o CP_13 analogico deputato alla fruizione e alla riproduzione di brani musicali, né lo stesso pare essere stato notato dai testi esaminati, ad accezione del sig. , sulla cui scarsa CP_7 attendibilità già si è detto. Anche sul punto, infatti, le dichiarazioni del teste si sono rivelate contraddittorie, come sopra rilevato. In definitiva, non emerge dall'istruttoria svolta che il comportamento del pedone abbia rivestito efficacia causale nella verificazione del sinistro, posto che il suo attraversamento è avvenuto in condizioni tali da non creare alcun ostacolo imprevisto per la circolazione del mezzo, il cui conducente, come detto, pur avendolo avvistato, decideva di effettuare comunque una manovra azzardata di evitamento, piuttosto che arrestare il mezzo e consentire al pedone di terminare l'attraversamento intrapreso.
Segue. Il “quantum”.
2. Con riferimento al quantum debeatur, il C.T.U., rilevata la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal periziando e l'evento dannoso per cui è causa (“Le lesioni su indicate sono compatibili con la dinamica infortunistica riferita…”.
“Pienamente soddisfatti risultano, pertanto, i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità materiale.”), ha così descritto il quadro clinico attuale del sig. : “Esiti Pt_1 di frattura bimalleolare sinistra trattata con osteosintesi (mezzi di sintesi in sede) consistenti in deficit articolare della tibio-tarsica. Esiti di frattura scomposta intrarticolare della base della falange prossimale del 5° dito della mano destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi successivamente rimossi, consistenti i deficit articolare della metacarpo-falangea e delle interfalangee media/distale in soggetto destrimane. Esiti cicatriziali.”.
2.1 Per quanto attiene ai danni patrimoniali, il consulente ha verificato che le spese mediche asseritamente sostenute dall'attore, e quantificate in complessivi € 222,00, non erano state adeguatamente documentate ed ha escluso la necessità di eventuali spese mediche future (“Non documentate spese mediche. Non spese mediche future.”). Sul punto, sono pervenute le osservazioni del difensore di parte attrice, avv. Giorgi, il quale ha insistito per il riconoscimento delle spese mediche sostenute dal proprio assistito in conseguenza del sinistro del 29.02.2020, allegando, a tal fine, le fatture pagate dal sig. (“In relazione alle spese mediche sostenute dal sig. Pt_1 Pt_1
depositiamo, per comodità, le fatture onorate dal medesimo (allegati C,D,E -
[...] già in atti) dalle quali emerge un costo complessivo per euro 222,00. Costo di cui chiediamo disporsi l'accertamento in favore del danneggiato.”). Il CTU ha così replicato: “Le spese allegate dal ricorrente non risultano depositate nel fascicolo telematico e non sono indicate nell'Indice atti e documenti;
tuttavia, poichè si ritengono necessarie e congrue e potrebbero risultare allegate al fascicolo cartaceo, si inseriscono nel presente elaborato e si rimettono alla valutazione del Signor Giudice: 1) ricevuta n. 64 del 10.09.2020 della dott.ssa Controparte_6 per certificato uso assicurativo di € 122,00; 2) fattura n.0000100/B2 del 02.03.2020 per stivale Walker fisso di € 80,00, ITOP 3) ricevuta fiscale n. Controparte_14
RF/00130847/20 del 05/10/2020 di euro 20,00 per CCC;
”. Ebbene, si osserva, come evidenziato dal CTU, che le menzionate fatture non sono state depositate ritualmente e tempestivamente dalla parte attrice, di conseguenza non possono essere utilizzate per la decisione. Al riguardo, le SS.UU. della Suprema Corte, con la pronuncia n. 3086/2022, hanno, infatti, chiarito che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”. Tornando, al caso de quo, è evidente che i documenti allegati dall'attore per la prima volta in sede di CTU sono volti a comprovare l'esistenza di un “fatto principale” posto a fondamento della domanda risarcitoria. Di conseguenza, ne è preclusa l'utilizzabilità.
2.2 Quanto ai danni non patrimoniali, il CTU, alla luce degli accertamenti effettuati, ha valutato la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo sofferto dal danneggiato nei seguenti termini: “lievissima”. Di conseguenza, ha riconosciuto al medesimo: una I.T.A. per giorni 30 (trenta); una I.T.P. al 75% per giorni 30 (trenta); una I.T.P. al 50% per giorni 30 (trenta). Inoltre, ha stabilito che “la riduzione della validità psico-fisica del periziando, in relazione allo stato anteriore (nega precedenti traumatici di rilievo ai fini della presente indagine), determina un DANNO BIOLOGICO permanente, secondo criteriologia Medico Legale, valutabile nella misura dell'11% (undici per %)”. Anche in relazione a tale aspetto, sono pervenute le osservazioni dell'avv. Giorgi, il quale, in particolare, ha eccepito che “nella determinazione dell'ITA (quantificata in complessivi gg. 30) non sono stati tenuti in debito conto, a nostro avviso, i giorni di inabilità totale quantificati dall'Ospedale di Frascati in gg. 35 iniziali (si veda scheda clinica di dimissione – All. A), ed ulteriori gg. 20 (v. All. B). Nel complesso, dunque, l'ITA, a nostro avviso, potrebbe/dovrebbe essere quantificata in gg. 55 anziché in gg. 30.”. Al riguardo, la dott.ssa ha risposto confermando la propria Per_2 valutazione, precisando che: “Dalla documentazione in atti risultano prescritti i seguenti giorni di prognosi:
• 35 gg alla dimissione del 18.03.2020 che coprono la prognosi fino al 22.04.2020; • 20gg dal 17.04.2020 (scadenza 06.05.2020). La prognosi clinica è la previsione sul decorso e l'evoluzione del quadro morboso. Qualora il soggetto leso non possa compiere alcuna attività, l'inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.A.), se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.) con una indicazione percentuale in relazione al recupero clinico-funzionale. In base alla prescrizione terapeutica alla dimissione “divieto di carico sull'arto inferiore sinistro;
arto inferiore sinistro tutelato da tutore tipo mantenere CP_15
l'arto inferiore sinistro sollevato;
deambulazione tutelata da bastoni canadesi;
mantenere l'arto superiore destro sollevato” lo scrivente CTU ha ritenuto congrua una ITA di 30 giorni calcolata dalla data del sinistro fino al 29.03.2020, durante la quale il periziando ha effettuato i controlli ambulatoriali del 20-25 e 27 marzo 2020, dai quali risultava una regolare evoluzione del quadro clinico. Lo scrivente CTU riconosceva successivamente una ITP al 75% di 30gg, fino al 28.04.2020 perchè in data 17.04.2020 veniva rimossa la stecca di Zimmer al V raggio della mano destra e veniva prescritta FKT con deambulazione con tutore bivalve + 2 bastoni canadesi + carico parziale e progressivo, indicativi di un avanzato recupero anatomo-funzionale.”. Pertanto, ritenuta congrua ed esaustiva la spiegazione offerta dal CTU, l'importo che si ottiene a titolo di danno non patrimoniale, applicando le invocate tabelle milanesi e tenuto dell'età del danneggiato al momento dell'evento (67) è pari ad € 27.901,50, di cui € 20.139,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (11%), € 3.450,00 a titolo di I.T.A. (30 giorni), € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 75% (30 giorni) ed € 1.725,00 a titolo di I.T.P. al 50% (30 giorni).
2.3 L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale come sopra indicato è da considerarsi liquidato all'attualità, essendo state utilizzate a tal fine le tabelle aggiornate.
2.4 Nulla è dovuto a titolo di interessi. Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 18564/2018). Nella specie, nulla essendo stato dedotto a tale titolo, la voce non va riconosciuta
3. Parte attrice, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto copia del certificato di assicurazione e sintesi di polizza RCA n. 10005552001034 attinente al motociclo coinvolto nel sinistro, e stipulato tra la convenuta e la convenuta Controparte_1 contumace proprietaria del veicolo (all. 11). Detta polizza Controparte_3 produceva effetti a far data dalle ore 24:00 del 06.02.2020 sino alle ore 24:00 del 06.02.2021. Appurato, dunque, che il IG non è il soggetto assicurato, vanno CP_4 respinte le domande di manleva dal medesimo svolte nei confronti della compagnia di assicurazioni. Quanto alle spese di resistenza, inoltre, si osserva che l'accoglimento della domanda presuppone la dimostrazione, nella specie mancata, dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"; Cass. n. 21290/2022).
4. Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano le prime in dispositivo come da nota spese allegata conforme allo scaglione corrispondente al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del CP_11 sinistro per cui è causa;
- condanna il sig. e la CP_11 Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore sig. di
[...] Parte_1 complessivi € 27.901,50;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite determinate in € 8.170,49, di cui euro 7.616,00 per compensi ed euro 561,99 per spese vive oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute. Velletri, 06/12/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3397/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], domiciliato in Monte IO CA (Rm), Via Tuscolo n. 46, ed elettivamente domiciliato in Ariccia (Rm), Via delle Cerquette n. 16, presso lo studio dell'avv. Enzo Giorgi (C.F. , con C.F._2 indirizzo telematico pec: Email_1
- ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e procuratore speciale Dott. Controparte_2
(C.F. , con sede legale in Milano, Via Valtorta n. 48, 20127 C.F._3
(MI), rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova ) e C.F._4
MI HI (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 lo studio dell'avv. Elettra Bruno, in Formia (LT), Via Paone n. 10, con indirizzi telematici pec: Email_2 Email_3
- CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), in persone del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Serracapriola n. 48, cap. 00133;
- CONVENUTA CONTUMACE nonché nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._6 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo De Angelis (C.F. ) e IO RE (C.F. ), ed C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma alla Via Panama n. 74, con indirizzi telematici pec: ; Email_4
; Email_5
- CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni per incidente stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: A) accertare e dichiarare la completa ed esclusiva responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza nonché per la violazione dell'Ordinanza Provinciale n.38/19 e delle norme del Codice della Strada, del Sig. in relazione alla CP_4 causazione del sinistro di cui è causa e di tutti i conseguenti e correlati danni fisici subiti dal Sig. Parte_1
B) per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dal sinistro di cui è causa in favore dell'attore nella misura così specificata:
-Danno da lesioni permanenti all'11% pari ad € 34.981,00;
-Danno da ITA per gg. 30 pari ad € 3.450,00;
-Danno da ITP al 75% per gg. 30 pari ad € 2.5867,50;
-Danno da ITP al 50% per gg. 30 pari ad € 1.725,50;
-Spese mediche sostenute €. 222,00; per un totale complessivo di €. 42.965,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo (danni quantificati utilizzando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano).
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ivi comprese le spese di CTU.”.
La convenuta “IN VIA PRINCIPALE, accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Attore Sig. nella causazione del Pt_1 sinistro e, per l'effetto, rigettare ogni domanda attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità parziale dei convenuti nella causazione del sinistro de quo, contenere il risarcimento dovuto, in base alle responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate anche per mezzo di CTU, cinematica e medico legale, e nelle somme che saranno adeguatamente provate per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.”.
Il convenuto “in via principale, accertare e dichiarare la CP_4 responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui è Parte_1 causa e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda avanzata dallo stesso perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea, accertare la risarcibilità del solo danno provato e che risulterà in dipendenza causale con la condotta colposa accertata del convenuto.
Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Secondo quanto disposto dall'art. 1917 c.c. e nella polizza R.C.A., si chiede comunque che la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sia obbligata e condannata:
- a tenere indenne, manlevare e rimborsare il sig. per tutto quanto CP_4 sarà eventualmente tenuto a versare all'attore in dipendenza degli esiti del giudizio;
- a mantenere indenne ed a rimborsare l'assicurato sig. dai CP_4 compensi professionali, spese generali, oltre accessori di legge, sostenuti per la resistenza al presente giudizio azionato dal terzo danneggiato, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che, in data 29.02.2020, alle ore 12.30 circa, il medesimo stava attraversando a piedi la carreggiata di Via Tuscolo, sita in Monte IO CA (Rm), al fine di raggiungere la propria abitazione ivi insistente al civico n. 46, allorquando, giunto all'altezza del civico n. 60, vedeva sopraggiungere in salita un motoveicolo Triumph HD0411, targato ES54207 (di proprietà della e assicurato presso la con Controparte_3 Controparte_1
Polizza n. 10005552001034 - Doc. 10 e11) che procedeva a velocità sostenuta, il quale lo investiva. Ha precisato che, nella circostanza, il motociclista, successivamente identificato nella persona del sig. “percorreva detta strada a velocità talmente CP_4 elevata da colpire il pedone Sig. sul ciglio della strada, non dando il Parte_1 tempo a quest'ultimo di terminare l'attraversamento della carreggiata, ed arrestando la marcia solo dopo aver percorso altri 50 mt rispetto al punto dell'impatto”. Ha aggiunto che, in quel tratto di strada, la circolazione dei motoveicoli era stata interdetta con Ordinanza Provinciale n. 38 del 08.10.2019 (Doc. 1), mentre, per gli autoveicoli, il limite di velocità era stato fissato in 30 km/h. In conseguenza del sinistro, il sig. cadeva rovinosamente a terra, Parte_1 lamentando dolore al piede sinistro e alla mano destra, tanto che veniva trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, ove gli veniva diagnosticata la “Frattura bimalleolare della caviglia sinistra e frattura della base F1 del 5° dito della mano destra” con prognosi di gg. come Controparte_5 riportato nella relativa cartella clinica di Pronto Soccorso e nel contestuale referto all'autorità giudiziaria (Doc. 2 e 3). Successivamente, in data 13.03.2020, l'attore veniva sottoposto ad un intervento chirurgico finalizzato alla “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con fissazione interna;
riduzione e sintesi della frattura di malleolo peroneale con placca e viti e del malleolo tibiale con viti cannulate;
riduzione della frattura della falange con fili di K” con giorni 35 s.c. di prognosi (cfr. scheda clinica di dimissione protetta del 18.03.2020
– Doc. 4). Seguivano altri esami e visite mediche post-dimissione, in esito ai quali venivano prescritti ulteriori giorni di cure e riposo (Doc. 5, 6, 7, 8 e 9) fino al giorno 03.09.2020, quando la dott.ssa certificava l'avvenuta guarigione del danneggiato Controparte_6 con postumi permanenti da valutare (Doc. 13). Nelle more, in data 18.05.2020, l'attore inoltrava una formale richiesta di risarcimento danni alla (Doc. 12), presso la quale era Controparte_1 risultato assicurato il motoveicolo coinvolto nell'incidente. Quest'ultima, per il tramite della MSA – (incaricata per la gestione del sinistro dalla predetta Parte_2 compagnia assicurativa), rispondeva soltanto il giorno 11.12.2020, comunicando il proprio rifiuto a formulare l'attesa offerta risarcitoria sulla base della seguente motivazione: “in quanto dalle modalità denunciate e dalla dichiarazione dell'unico testimone presente, la dinamica risulta essere la seguente: il motoveicolo tg. ES54207 colpiva, senza poter evitare in alcun modo, il Suo cliente che attraversava improvvisamente la strada in prossimità di una curva a gomito con scarsa visibilità” (cfr. Doc. 15). Conseguentemente, in data 02.02.2021, la richiesta di risarcimento danni veniva indirizzata alla società proprietaria del menzionato motoveicolo, Controparte_3 nonché al conducente sig. e, nuovamente, alla CP_4 Controparte_1
(Doc. 16). Ciononostante, in data 10.02.2020, preveniva un ulteriore rifiuto a formulare offerte risarcitorie da parte della (Doc. 17). Parte_3
Pertanto, in data 01.04.2021, i convenuti venivano infruttuosamente invitati ad esperire il tentativo di negoziazione assistita (Doc. 18 e 19).
1.1 Tanto premesso, l'istante ha imputato la causazione del sinistro al comportamento colposo del conducente del motoveicolo, deducendone la responsabilità esclusiva per aver tenuto, nell'occasione, una condotta di guida negligente, imperita e imprudente. In particolare, ha lamentato la violazione “dell'Ordinanza Provinciale n.38/2019 e delle norme del Codice della Strada (artt.li 37,38,141,146 e 191 c.d.s.)”, nonché dell'art. 2054, co. 1, c.c., secondo cui “sussiste … una presunzione di colpa a carico del conducente in caso di investimento di un pedone per superare la quale egli dovrà dimostrare incontrovertibilmente di aver adottato tutte le necessarie cautele per evitare il danno.”. Pertanto, il sig. ha chiesto condannarsi i convenuti, in solido tra Parte_1 loro, al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. in CP_4 conseguenza del descritto incidente:
- quanto ai primi, ha esposto di aver sostenuto € 222,00 per spese mediche;
- quanto ai secondi, invece, sulla base della relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa (Doc. 14), ha richiesto il risarcimento di € Persona_1
51.175,10, così suddivisi:
per danno da lesioni permanenti al 15% pari ad € 36.106,71; incremento per danno non patrimoniale (15%) € 5.415,90;
per ITA gg. 75 pari ad € 7.425,00;
per ITP al 50% gg. 30 pari ad € 1.485,00;
per ITP al 25% gg. 30 pari ad € 742,50. In sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia – anche per effetto della CTU espletata –, la richiesta è stata ridotta fino a complessivi € 42.965,50.
2. Si è costituita la che ha contestato la narrazione del Controparte_1 fatto storico prospettata dalla controparte, precisando, in particolare, che l'incidente, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, era avvenuto in un punto precedente e diverso da quello descritto, vale a dire all'interno della curva di Via Tuscolo all'altezza del civico n. 46, in luogo del successivo civico n. 60 indicato in citazione. Pertanto, ad avviso della compagnia assicurativa, la responsabilità del sinistro sarebbe da ricondursi unicamente alla condotta tenuta dal sig. , al quale viene Pt_1 rimproverato di aver incautamente tentato un attraversamento stradale senza prestare la necessaria attenzione, atteso che il medesimo, che, peraltro, “stava CORRENDO ed indossava le AURICOLARI, con le quali ascoltava musica nel mentre svolgeva jogging”, percorreva “in discesa la Via Tuscolo (strada che, come si vede dalle foto in atti, è priva di marciapiedi) a piedi con direzione Monte IO CA nello stesso margine del senso di marcia dei veicoli…”, dunque “in palese violazione del comma 1 dell'art. 190 del C.d.s., che impone ai pedoni di circolare nel margine opposto al senso di marcia dei veicoli”, e tentava di raggiungere il margine opposto della carreggiata ponendosi al centro di una curva e al di fuori delle strisce pedonali, invero non presenti nella zona. D'altro canto, sempre ad avviso della compagnia di assicurazioni, ineccepibile sarebbe la condotta tenuta nella circostanza dai due motociclisti (sig.ri e , i quali “NON superavano il limite di velocità ivi vigente di 30 CP_4 CP_7 km/h anche per la presenza di molte curve ove, necessariamente, la velocità doveva essere moderata.”. Tale versione dei fatti troverebbe conferma, secondo la convenuta, nelle dichiarazioni rese dal testimone oculare sig. fratello del sig. CP_7 CP_4 il quale, contrariamente da quanto asserito dall'attore, era effettivamente presente al momento del sinistro, atteso che entrambi avevano, poco prima, noleggiato un motoveicolo presso la società e, dunque, stavano seguendo lo Controparte_3 stesso percorso (doc. 1 della comparsa di costituzione). Pertanto, anche sulla base di tale testimonianza, era stata rigettata (doc. 5) dalla la richiesta di risarcimento formulata in via stragiudiziale dall'attore, Parte_2
“per l'assenza di qualsivoglia colpa a carico del sig. ”. CP_8
L'Ente assicurativo, dunque, ha sostenuto che l'attore non avesse assolto al proprio onere probatorio, non avendo sufficientemente provato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dedotto e la responsabilità del sig. posto che a CP_4 tali fini, del tutto irrilevante sarebbe l'ipotizzata violazione dell'ordinanza provinciale n. 38 del 08.10.2019, trattandosi di un provvedimento volto, per lo più, a tutelare i motociclisti “in presenza di un manto stradale dissestato, di un ciglio sdrucciolevole e di molte CURVE (doc.6)”. Del resto, la tesi secondo cui la moto condotta dal sig. procedeva CP_4
a velocità moderata, e comunque nel rispetto del prescritto limite di 30 km/h, troverebbe conforto “SIA nel fatto che il veicolo NON presentava danno CP_9 alcuno, SIA nel fatto che egli ha mantenuto stabilmente in equilibrio la moto, fermandosi pochi metri più avanti per poter parcheggiare il veicolo e soccorrere il sig.
.”. Pt_1
In definitiva, “Non si può neppure parlare di un vero investimento, in quanto il pedone non si trovava davanti al veicolo ben visibile, ma proveniva dalla parte laterale sinistra della strada, lungo una curva destrorsa, con movimento da sinistra verso destra, ed ha tentato l'attraversamento lontana dalle STRISCE pedonali, andando così ad urtare il motoveicolo TRIUMPH sul pneumatico laterale e sinistro. Una circostanza, questa, che porta a considerare, nuovamente, la colpa esclusiva del pedone. L'impossibilità di una manovra di frenata o di emergenza è dipesa dalla carenza di visibilità (visibilità limitata da curva destrorsa, assenza di attraversamenti pedonali in strada provinciale dissestata – attraversamento improvviso lontano dalle strisce pedonali, DI CORSA e CON LE AURICOLARI ATTIVE CON MUSICA), e dalla repentinità dello spostamento del pedone.”. In via subordinata, la società convenuta ha contestato altresì la quantificazione del danno operata dall'attore, in quanto eccessiva e frutto “di una perizia di parte che, come tale, nulla prova su lesioni, nesso causale e valutazione del danno.”. Da ultimo, è stata contestata la richiesta di corresponsione degli interessi e l'invocata rivalutazione monetaria, dovendosi considerare che “tale voce di danno richiede una puntuale prova rispetto al pregiudizio subito (Cass. 1712/1995) che, nel caso di specie è totalmente mancata.”.
3. Si è costituito anche il convenuto sig. il quale ha CP_4 sostanzialmente condiviso le difese esposte dalla precisando, in Controparte_1 punto di fatto, che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, “A causa dell'imprevedibilità dell'ostacolo e dell'impegno in curva, il sig. non CP_4 poteva in alcun modo evitare l'impatto con il piede sinistro dell'incauto pedone. Ad ogni modo, grazie alla moderata velocità di marcia del motoveicolo, l'impatto era assai moderato, tanto che il sig. neanche cadeva a terra, riuscendo a mantenere CP_4 il controllo del motoveicolo, che non riportava alcun danno. Assisteva all'incidente il sig. il quale, alla guida di altro motoveicolo, stava seguendo il fratello CP_7
a breve distanza.”. CP_4
Inoltre, ha aggiunto che “immediatamente dopo il sinistro i sigg.ri CP_4 prestavano soccorso al sig. , il quale addirittura si scusava del proprio Pt_1 comportamento imprudente, precisando anche che, a causa della musica ad alto volume che stava ascoltando con gli auricolari, non aveva potuto sentire il sopraggiungere delle moto. Il sig. richiedeva l'intervento di CP_4 un'ambulanza e prestava il cellulare al sig. per permettergli di chiamare Pt_1 moglie e figlio, che sopraggiungevano dopo qualche minuto, insieme anche ad altre persone.”. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il sig. ha chiesto di essere manlevato dalla convenuta , CP_4 Controparte_1 quale compagnia assicuratrice della R.C.A. del motoveicolo Triumph tg. ES54207,
“per tutto quanto sarà eventualmente tenuto a versare all'attore in dipendenza degli esiti del giudizio nonché a mantenerlo indenne e a rimborsarlo da tutte le spese di lite sostenute e che dovrà sostenere per la costituzione e partecipazione al presente giudizio.”.
4. All'udienza del 02.12.2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta
Controparte_3
5. La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione versata in atti, nonché con l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto sig. CP_4 entrambi sentiti all'udienza del 29.06.2023, e con l'escussione dei testimoni di parte attrice, sig.ri , e – il primo sentito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 15.02.2024, gli altri due in data 28.11.2024 –, e quelli di parte convenuta, sig.ri e , escussi in data 15.02.2024. Testimone_4 CP_7
Inoltre, in data 06.10.2022 è stata disposta una CTU medica, con incarico attribuito alla dott.ssa Persona_2
6. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.09.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
***** Gli accertamenti peritali.
Il CTU incaricato, dott.ssa ha così risposto al quesito plurimo Persona_2 posto dal Giudice:
“1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
”
«il periziando lamenta dolore e limitazione funzionale della caviglia sinistra durante la deambulazione prolungata, specie in salita ed in discesa;
lamenta dolore e limitazione funzionale del 5° dito della mano destra (destrimane).». “2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo: a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
”
«Esiti di frattura bimalleolare sinistra trattata con osteosintesi (mezzi di sintesi in sede) consistenti in deficit articolare della tibio-tarsica. Esiti di frattura scomposta intrarticolare della base della falange prossimale del 5° dito della mano destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi successivamente rimossi, consistenti i deficit articolare della metacarpo-falangea e delle interfalangee media/distale in soggetto destrimane. Esiti cicatriziali.».
“b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;”
«lievemente durante il periodo il periodo della inabilità temporanea assoluta;».
“
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi o limitati;
”
«lievemente limitate/rallentate le attività quotidiane per il periodo della inabilità assoluta;
».
“
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;
”
«non è stata riferita la terapia antidolorifica eventualmente effettuata, necessaria soprattutto nella fase acuta della malattia (ricovero);».
“
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in anestesia generale o locale);”
«le ferite lacero contuse dell'arto inferiore sinistro sono state trattate con medicazioni giornaliere, mentre le fratture hanno necessitato di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi in anestesia generale. Seguivano controlli ambulatoriali il 20/25 e 27 marzo ed il 17 e 28 aprile 2020.».
“
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;”
«il periziando ha riferito di aver effettuato FKT, non documentata in atti;
».
“
6. la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
”
«non sussiste;».
“
7. gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
”
«non sussiste;».
“
8. alla luce dei predetti accertamenti, dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
”
«lievissima; I.T.A. giorni 30 (trenta) I.T.P. al 75% giorni 30 (trenta) I.T.P. al 50% giorni 30 (trenta);».
“c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico- relazionale):”
«DB dell'11% (undici%)».
…
“in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème):”
«LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA IN AMBITO CIVILISTICO, .». CP_10
“Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamico-relazionale permanente.”
«Esaminando la tabella di cui sopra, in relazione alle menomazioni riportate dal periziando sono state prese in considerazione le seguenti valutazioni medico- legali del danno:
• Limitazione del movimento di flesso-estensione della tibio-tarsica con escursione articolare possibile per metà (il range valutativo è motivato dalla maggiore incidenza della limitazione articolare allorché sia interessato prevalentemente il movimento di dorsi-flessione) range 5-7%; nel caso in esame l'escursione articolare è possibile ben oltre la metà;
• Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del mignolo 7% (d) e 6% (nd);
• — anchilosi metacarpo-falangea 4% (d.) 3% (n.d.)
• — anchilosi di entrambe le interfalangee 5% (d.) e 4% (n.d.)
• — anchilosi dell'interfalangea prossimale 4% (d) e 3%(/nd)
• — anchilosi dell'interfalangea distale 1% nel caso in esame parliamo di limitazione articolare e non di anchilosi, per cui la valutazione del danno biologico sarà inferiore. Si ritiene quindi di valutare il DB complessivo nella misura dell'11% (undici%)».
“Precisi altresì in ogni caso il C.T.U., in relazione all'invalidità permanente:
1. se il soggetto sia o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano””
«non sussiste;
».
“
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;”
«in relazione alle risultanze anamnestiche e cliniche non sussistono;
».
“
3. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;”
«non riferito trattamento antidolorifico;
».
“
4. se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;”
«non sussiste;
».
“
5. la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;”
«non sussiste;
».
“
6. gli ulteriori elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;”
«non sussiste;
».
“
7. alla luce dei predetti accertamenti, dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
”
«assente/lievissima;».
“d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.
«Non documentate spese mediche. Non spese mediche future.».
***** La decisione. L' “an”.
1. A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'odierno attore ha sostenuto la connessione causale esclusiva tra la condotta, a suo dire colposa, tenuta, nella circostanza, dal sig. e il sinistro per cui è causa. CP_4
In particolare, ha esposto di essere stato investito da quest'ultimo, alla guida del motociclo marca Triumph mod. HD0411 tg. ES54207, in data 29.02.2020, alle ore 12.30 circa, mentre il medesimo stava attraversando a piedi la carreggiata di Via Tuscolo, sita in Monte IO CA (Rm), all'altezza del civico n. 60. Al riguardo, va premesso che la norma applicabile al caso di specie va individuata nell'art. 2054, co. 1, c.c., alla stregua del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La disposizione, dunque, pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/2017). In particolare, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass., Sez. III, n. 9856 del 28/03/2022). Venendo al caso di specie, i convenuti (presso cui era Controparte_1 assicurato il suddetto motoveicolo, stante la Polizza n. 10005552001034 - Doc. 10 e 11) e il sig. hanno eccepito che l'invocato nesso di causalità tra la CP_4 condotta colposa del conducente e l'evento lesivo sia stato reciso dal comportamento imprudente ed imprevedibile del sig. Parte_1
Nel dettaglio, hanno mosso una serie di contestazioni specifiche nei confronti dell'attore. In primo luogo, hanno sostenuto che il sinistro in oggetto, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, si era verificato in un punto diverso e precedente da quello indicato, ovverosia in Via Tuscolo all'altezza del civico n. 46, e non del n. 60; in secondo luogo, hanno precisato che, nella suddetta circostanza, il motoveicolo condotto dal sig. che proveniva da Monte IO CA in direzione CP_4
Tuscolo, investiva, senza avere possibilità di evitarlo, il sig. , il quale “stava Pt_1 percorrendo in discesa la Via Tuscolo (strada che, come si vede dalle foto in atti, è priva di marciapiedi) a piedi con direzione Monte IO CA nello stesso margine del senso di marcia dei veicoli, in palese violazione del comma 1 dell'art. 190 del C.d.s., che impone ai pedoni di circolare nel margine opposto al senso di marcia dei veicoli.” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto;
nella descritta situazione, il CP_4 tentativo di attraversamento della carreggiata da parte del pedone (per raggiungere la propria abitazione) non sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali, invero non presenti sul luogo, bensì in curva, con ciò palesandosi una chiara violazione dell'art. 190, commi 2, 3 e 5, C.d.S., atteso che “…il sig. , per raggiungere il lato opposto della Pt_1 carreggiata, doveva prestare la massima attenzione per evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri e doveva dare la precedenza ai veicoli in transito, dunque al motoveicolo condotto dal ; inoltre, hanno contestato al sig. di essersi CP_4 Pt_1 improvvisamente fermato al centro della strada non appena avvistata la moto del sig.
e di aver, poi, inspiegabilmente ripreso l'attraversamento proprio nel momento in CP_4 cui sopraggiungeva il motociclista, “…quindi non dando la precedenza al veicolo in transito, come imposto dall'art. 190 C.d.S. …”, come riconosciuto dal medesimo attore in sede di interrogatorio formale (“…quando ho visto il ero già a metà strada, CP_4 cioè al centro della carreggiata”); ancora, hanno evidenziato che, nella descritta situazione, “il stava facendo JOGGING e attraversava detta strada SENZA Pt_4 verificare la presenza di veicoli, SENZA dare loro precedenza, DI CORSA E CON GLI AURICOLARI, il cui elevato volume precludeva la possibilità di sentire l'arrivo dei due centauri”. La circostanza sarebbe stata ammessa dall'attore proprio nei momenti successivi all'incidente (“Ad ogni modo, immediatamente dopo il sinistro i sigg.ri CP_4 prestavano soccorso al sig. , il quale addirittura si scusava del proprio Pt_1 comportamento imprudente, precisando anche che, a causa della musica ad alto volume che stava ascoltando con gli auricolari, non aveva potuto sentire il sopraggiungere delle moto.”), e ribadita dal sig. – dichiaratosi unico CP_7 testimone oculare dell'accaduto – nella dichiarazione testimoniale inoltrata alla
[...] in data 04.03.2020 (“Durante il soccorso è emerso che il sig. CP_1 Pt_1 attraversava la strada indossando delle cuffie ed ascoltando la musica che ha spento soltanto in un secondo momento, il fatto che non abbia avvertito l'avvicinamento delle due moto è senz'altro imputabile a questo.” – doc. 1 della comparsa di costituzione della compagnia assicurativa); hanno, inoltre, aggiunto che, subito dopo l'incidente, il sig. prestava il proprio cellulare al danneggiato per permettergli di CP_4 avvisare i propri familiari, che accorrevano sul posto poco dopo (“Tutti gli altri POTENZIALI TESTIMONI che vengono citati dal sig. in verità hanno Pt_1 raggiunto SOLO DOPO il luogo del sinistro: i parenti del sig. Pt_1 Parte_5
, grazie alla telefonata che egli ha fatto con il cellulare del sig.
[...] Parte_6
(ci si riserva di produrre copia dei tabulati).”); in ogni caso, hanno sostenuto che
[...] la velocità tenuta, nell'occasione, dai fratelli era al di sotto del limite di velocità CP_4 prescritto (30 km/h), come confermato sia dalla circostanza che il motoveicolo non presentava danni estetici, sia dal fatto che il conducente, nonostante l'urto, non aveva perso l'equilibrio del mezzo, “fermandosi pochi metri più avanti per poter parcheggiare il veicolo e soccorrere il sig. .”; da ultimo, hanno aggiunto che Pt_1 la contestata violazione della citata ordinanza provinciale, la quale interdiceva il transito ai motocicli e ai velocipedi sul tratto di strada interessato, “…NON ha in questa sede rilevanza alcuna in assenza di nesso causale tra violazione e sinistro: potrebbe il sig. subire solo una sanzione pecuniaria ex art.
6-7 CDS MA Via Tuscolano è, di CP_4 fatto, PERCORSA DA AUTO ED AUTOCARRI per cui l'attenzione dei pedoni deve essere .”. Per_3
1.1 Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre preliminarmente ricostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa, stante la diversa narrazione prospettatane dalle parti. Ebbene, in assenza di interventi sul posto da parte delle forze dell'ordine, invero non allertate da nessuna delle persone coinvolte nell'incidente né dagli astanti presenti sulla scena, occorre allora soffermarsi sulle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa. Dalle medesime emerge un dato incontestato, vale a dire la circostanza, pacificamente ammessa dalle parti, che il sinistro per cui è causa si verificava in data 29.02.2020, alle ore 12.30 circa, lungo la Via Tuscolo, sita in Monte IO CA (Rm), interdetta alla circolazione dei motoveicoli, con limite di velocità fissato in 30 km/h, dove il pedone sig. , che stava tentando di attraversare la Parte_1 carreggiata, veniva investito dal sig. che sopraggiungeva in salita, in CP_11 direzione Tuscolo, alla guida del motoveicolo marca Triumph mod. HD0411 tg. ES54207 di proprietà della e assicurato presso la Controparte_3 [...] con Polizza n. 10005552001034. In particolare, l'impatto si Controparte_1 concretizzava in prossimità del margine opposto della strada rispetto a quello di partenza del pedone, dunque, lungo la corsia dalla quale proveniva il centauro, che tentava invano di schivarlo, e coinvolgeva la ruota anteriore ed il telaio latero-anteriore sinistro del motociclo e il piede sinistro e la mano destra del sig. , che, caduto a Pt_1 terra dolorante, veniva subito soccorso dal motociclista e poi trasportato in ambulanza al più vicino nosocomio. In tal senso si leggano le dichiarazioni rese in risposta dalle parti ai capi proposti in sede di interrogatorio formale. In particolare, si riportano le risposte rese dal sig. “1) Vero che il CP_4
29.02.2020, alle ore 12,30 circa il Sig. percorreva a piedi Via Tuscolo di Parte_1
Monte IO CA”; Risposta: “vero”. “3) Vero che nel mentre completava l'attraversamento della carreggiata veniva raggiunto ed urtato dal motoveicolo Triumph HD0411 targato ES54207 condotto dal sig. il quale percorreva CP_4
Via Tuscolo di Monte IO CA in direzione Parco Archeologico del Tuscolo e Via Tuscolana”; Risposta: “vero”. “4) Vero che il Sig. investiva con la CP_4 ruota anteriore e con il telaio latero-anteriore sinistro del motociclo, il Sig. Pt_1
all'altezza del margine della strada Via Tuscolo…”; Risposta: “è vero
[...] salvo…”, (laddove il 'salvo' si riferisce al numero civico su cui infra). “5) Vero che il sig. non frenava né rallentava la marcia e tentava di passare tra il CP_4 pedone ed il margine destro della sede stradale”; Risposta: “vero”. “7) Vero che a causa dell'urto il Sig. cadeva a terra e lamentava forti dolori al piede Parte_1 sinistro ed alla mano destra”; Risposta: “vero”. “9) Vero che a causa del forte dolore conseguente alle ferite riportate il sig. rimaneva sdraiato a terra sul luogo Pt_1 dell'incidente sino all'arrivo dell'ambulanza”; Risposta: “vero”. “13) Vero che il 29.02.2020 sulla Via Tuscolo di Monte IO CA erano presenti diversi cartelli stradali posizionati sia prima che dopo il punto ove si è verificato il sinistro che vietavano la circolazione ai motoveicoli e prescrivevano il limite di velocità a 30 km orari, così come raffigurato dalle Foto 2 e 3 che le vengono mostrate”; Risposta:
“vero”. “14) Vero che la suddetta Via Tuscolo di Monte IO era interdetta al transito dei motoveicoli in virtù dell'Ordinanza Provinciale n. 38/2019”; Risposta:
“vero”. “16) Vero che sul luogo del sinistro non erano presenti tracce di frenata”; Risposta: “vero, ho cercato di evitare il IG allargandomi lateralmente Pt_1 verso il ciglio della strada”. Si riportano, altresì, quelle rese in sede di interrogatorio formale dal sig. Pt_1
: “1) in data 29.2.2020, alle ore 12,30 circa, nel Comune di Monte IO
[...]
CA (RM) il sig. percorreva con andatura moderata Via Tuscolo alla CP_4 guida del motoveicolo Triumph tg. ES54207 proveniente dal predetto Comune con direzione Tuscolo”; Risposta: “è vero, ma andava molto veloce”. “5) il sig. CP_4 tentava di evitare l'impatto con il sig. e riusciva a mantenere il
[...] Parte_1 controllo del motoveicolo senza cadere”; Risposta: “non è vero, non ha tentato di evitare l'impatto; non si è fermato e non ha frenato;
ha cercato di evitarmi senza rallentare mentre io raggiungevo il ciglio della strada”; adr: “non mi pare che il motoveicolo sia caduto;
ma io sì e dunque in quel momento non ho visto cosa abbia fatto dopo il Fini”.
1.2 Per il resto, come anticipato, la narrazione delle parti diverge. In primo luogo, non è chiaro se sulla scena dell'incidente fossero presenti o meno dei testimoni oculari, in quanto l'attore, sin dalla citazione, ha indicato il figlio quale teste, senza tuttavia specificare se il medesimo fosse ivi Testimone_1 presente al momento del sinistro o se, al contrario, fosse sopraggiunto soltanto in un secondo momento, salvo poi specificare, in sede di interrogatorio formale, che “…mio figlio era già con me;
lui mi seguiva credo ad una trentina di metri” (cfr. quesito n. 8, interrogatorio formale del 29.06.2023); il convenuto invece, all'atto della CP_4 costituzione in giudizio, ha indicato quale testimone oculare il fratello , CP_7 specificando che “Assisteva all'incidente il sig. il quale, alla guida di altro CP_7 motoveicolo, stava seguendo il fratello a breve distanza”. La circostanza CP_4 veniva confermata dalla parte anche in sede di interrogatorio formale (“12) Vero che il fratello del Sig. sopraggiungeva sul luogo del sinistro a bordo di un CP_4 motoveicolo qualche minuto dopo l'impatto e chiedeva cosa fosse successo”; risposta:
“falso, mio fratello mi seguiva in moto a 10-15 metri circa”; interrogatorio formale del 29.06.2023). Entrambe le parti hanno peraltro escluso la presenza sul luogo del sinistro del teste oculare indicato dalla controparte, ovvero hanno affermato di averla riscontrata soltanto a distanza di minuti dalla verificazione dell'evento. Ed infatti, sempre in sede di interrogatorio formale, il sig. ha negato che Pt_1 il sig. fosse presente al momento del sinistro (“2) Il sig. era CP_7 CP_4 seguito a breve distanza dal sig. il quale percorreva Via Tuscolo alla guida CP_7 di altro motoveicolo”; Risposta: “non è vero;
il fratello è arrivato quando ero già a CP_1 terra e quando si è avvicinato a chiesto al cosa fosse successo;
è arrivato parecchi minuti dopo”. “7) il sig. prestava immediatamente soccorso al sig. CP_4 Pt_1
, unitamente al sig. unica persona presente al momento
[...] CP_7 dell'incidente oltre alle parti coinvolte”; Risposta: “mi ha prestato soccorso, ma il fratello non era presente al momento del sinistro”). Allo stesso modo, anche il sig. con la propria comparsa di CP_4 costituzione, ha precisato che “Tutti gli altri POTENZIALI TESTIMONI che vengono citati dal sig. in verità hanno raggiunto SOLO DOPO il luogo del sinistro: Pt_1
i parenti del sig. , , grazie alla telefonata che egli ha Pt_1 Parte_5 fatto con il cellulare del sig. (ci si riserva di produrre copia dei Parte_6 tabulati)”. In effetti, il sig. ha ammesso, in sede di interpello, di aver utilizzato il Pt_1 telefono del sig. per chiamare la moglie, ma ha altresì precisato che il CP_4 figlio era già sul posto e aveva assistito allo scontro (“8) Il sig. Tes_1 CP_4 richiedeva l'intervento di un'ambulanza e prestava il proprio cellulare al sig. Pt_1
per permettergli di chiamare moglie e figlio, che sopraggiungevano dopo
[...] qualche minuto, insieme anche ad altre persone”; Risposta: “non avevo il cellulare quindi ho chiesto al Fini di chiamare l'ambulanza ed il 113; ho chiamato anche mia moglie;
mio figlio era già con me;
lui mi seguiva credo ad una trentina di metri”). Stante la discordanza sul punto, in data 15.02.2024 sono stati escussi, tra gli altri, il teste di parte attrice, sig. , e quello di parte convenuta, sig. Testimone_1 CP_7
individuati da ciascuna parte, rispettivamente, quali testimoni oculari esclusivi
[...] dell'accaduto. In tale sede, il sig. ha affermato di essere stato presente al momento CP_7 dello scontro, in quanto era alla guida di un altro motoveicolo e seguiva il fratello lungo Via Tuscolo, a distanza di pochi metri. Inoltre, ha altresì dichiarato che CP_4 il figlio del pedone investito, vale a dire il sig. , era sopraggiunto sul Testimone_1 luogo dell'incidente soltanto dopo qualche minuto, poiché avvertito telefonicamente dal padre che, poco dopo l'urto, si era fatto prestare il cellulare dal convenuto (“1) in data 29.2.2020, alle ore 12,30 circa, nel Comune di Monte IO CA (RM) il sig. percorreva con andatura moderata Via Tuscolo alla guida del CP_4 motoveicolo Triumph tg. ES54207 proveniente dal predetto Comune con direzione Tuscolo”; ADR: “sì è vero;
ero presente;
viaggiavo a distanza di 5-10 metri dietro di lui con altra moto;
Non c'erano altri veicoli tra me e mio fratello.”; “8) Il sig. CP_4 richiedeva l'intervento di un'ambulanza e prestava il proprio cellulare al sig.
[...]
per permettergli di chiamare moglie e figlio, che sopraggiungevano dopo Parte_1 qualche minuto, insieme anche ad altre persone”; ADR: “vero; è passato più di qualche minuto”). Nel corso della medesima udienza è stato sentito, come anticipato, anche il teste sig. , il quale, invece, ha confermato di essere stato presente in Testimone_1 occasione del sinistro in oggetto (2) ADR: “sì è vero;
io ero con mio padre quando è accaduto il sinistro;
scendevamo dal parco archeologico del Tuscolo e stavamo andando verso casa, direzione Monteporzio…”; 4) adr: “…Io ero presente. Non stavo attraversando con mio padre perché lui era più avanti di me;
era più avanti di me di una decina di metri;
l'ho soccorso appena accaduto;
io ho visto che mio padre attraversava perché mi trovavo ad una distanza che me lo consentiva”; 8) adr: “…stavamo parlando fino a poco prima;
preciso che abbiamo chiacchierato mentre eravamo nel bosco poi nel tornare a casa lui mi precedeva come ho già detto”), ed ha, a sua volta, dichiarato di essere stato l'unico testimone oculare dell'evento, escludendo la presenza del fratello del sig. (12) adr: “sì è vero;
è arrivato dopo che io avevo CP_4 appoggiato mio padre sull'erba come indicato nelle foto che mi sono state esibite”; adr: “quando ho soccorso mio padre c'eravamo io ed il IG che si è avvicinato CP_4 dopo aver parcheggiato la moto;
sono arrivato prima io…”). Rilevato, dunque, il contrasto anche tra i testi sul punto, è stato nuovamente escusso il sig. il quale ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni CP_7
(“non era presente nessun altro al momento dei soccorsi;
in particolare non era presente il figlio del IG . ADR: dopo un quarto d'ora o venti minuti è Pt_1 arrivato il figlio;
non so se fosse da solo;
poi è arrivata anche la moglie, o meglio non so se fossero arrivati insieme. Mio fratello ha prestato il cellulare al IG Pt_1 che ha chiamato i familiari;
non so con chi abbia parlato.”).
[...]
Di conseguenza, si è proceduto al confronto tra i due testimoni, i quali, hanno nuovamente confermato la propria versione dei fatti (“il IG che Testimone_1 nuovamente ammonito sulle conseguenze della falsa testimonianza, riferisce di essere stato il primo a soccorrere il padre e che solo dopo è arrivato con la moto il IG il quale ha parcheggiato nella piazzola sulla parte opposta e si è avvicinato;
CP_7
Io non ho chiamato a casa;
mi pare sia stato mio padre a chiamare;
ha risposto mia madre. Non ricordo chi abbia prestato il telefono a mio padre per telefonare mia pare il IG . Il IG sempre ammonito sulle conseguenze della falsa CP_7 CP_7 testimonianza, ribadisce quanto già riferito, precisando “non ho parcheggiato la moto nella piazzola di fronte al luogo del sinistro ma lungo la strada subito prima di quella di mio fratello. Il mio cellulare non aveva campo e funzionava solo quello di mio fratello che lo ha dunque prestato al IG e non al figlio che non era presente Pt_1 al momento. Al IG viene mostrata la foto del padre depositata Testimone_1 dalla compagnia di assicurazione e riferisce che il giaccone con cui il padre risulta coperto non è il suo ma del IG .”). CP_7
Pertanto, questo Giudice, all'esito dell'udienza, considerata l'incompatibilità tra le dichiarazioni rese dai due testi sopramenzionati, ha disposto “la trasmissione degli atti in Procura per quanto di interesse e competenza”. Ai fini della presente decisione, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.” (Cass., Sez. II, n. 15270 del 31/05/2024). Nel caso di specie, l'incongruenza tra le dichiarazioni rese dai due testimoni circa la loro effettiva presenza al momento del sinistro non pare superabile neppure ricorrendo alle ulteriori deposizioni rese dai testi sig.ri , Testimone_4 Tes_3
e , in quanto il primo non presente, e gli altri intervenuti sul luogo
[...] Testimone_2 del sinistro solo successivamente al suo verificarsi. In particolare, la esaminata Tes_2 in data 28.11.2024, ha confermato soltanto di aver visto, il giorno del 29.02.2020, il figlio ed il marito sig. uscire dalla loro abitazione insieme Testimone_1 Pt_1
(ADR: “lui ed il figlio erano usciti per parlare”; “23) Vero che il sig. al Parte_1 momento dei fatti di cui è causa, non era fornito di telefono o di altro strumento audio”; Risposta: “era uscito per parlare con il figlio e non aveva il cellulare”). La teste, peraltro, ha precisato che già all'epoca non viveva più con il coniuge (“era venuto per trovare il figlio che all'epoca viveva con me. ADR: né ora né all'epoca mio marito abitava con me all'indirizzo di via del Tuscolo”), in quanto separata dal medesimo (adr:
“eravamo già separati”) e di essere stata avvisata dell'incidente in virtù della chiamata effettuata dal medesimo con un telefono che poi ha scoperto essere del sig. CP_4
(“20)Vero che in tale circostanza apprendeva di un incidente stradale occorso nei
[...] pressi della sua abitazione che vedeva coinvolto il sig. ”; Risposta: “vero; Parte_1 alle 12:54 ho ricevuto una telefonata sul cellulare da un numero sconosciuto;
ho provato a rispondere ma non sentivo nulla;
ho provato a richiamare ma non era raggiungibile;
dopo sono stata chiamata sul fisso ed era che mi avvisava CP_4 del sinistro;
ho capito dopo che il cellulare che mi chiamava era del IG
[...]
; adr: la telefonata arrivata sul fisso era di mio marito, o meglio era lui che CP_4 parlava”.). Dunque, la teste non ha potuto confermare, in quanto non presente in quel momento, che padre e figlio fossero insieme al momento del sinistro. Peraltro, si osserva che l'affermazione della sig.ra secondo cui l'attore, Tes_2 all'epoca dei fatti, non era residente nella abitazione di via Tuscolo n. 46 (“adr: eravamo già separati;
era venuto per trovare il figlio che all'epoca viveva con me. ADR: né ora né all'epoca mio marito abitava con me all'indirizzo di via del Tuscolo”), stride con quanto affermato dal medesimo sig. in sede di interrogatorio formale Pt_1
(“…mi dirigevo alla mia abitazione che insiste al civico 46, 100 metri dopo…”). D'altro canto, anche la deposizione testimoniale resa dal sig. suscita CP_7 qualche perplessità, allorquando si consideri che il suddetto ha dichiarato di aver assistito all'episodio per cui è causa, ma di non aver visto un contatto, anche minimo, tra il motociclo condotto dal fratello ed il piede del danneggiato (“5) il sig. CP_4 tentava di evitare l'impatto con il sig. e riusciva a mantenere il
[...] Parte_1 controllo del motoveicolo senza cadere;
” ADR: “sì lo ha scartato;
non lo ha toccato;
questo perché non andava veloce;
ho visto che non c'è stato contatto tra la moto e il IG ”. “6) dopo il lieve impatto con il piede sinistro del pedone il motoveicolo Pt_1 rimaneva integro ed il sig. lo parcheggiava sul tratto di rettilineo CP_4 successivo alla curva, per evitare di creare pericolo agli altri veicoli che potevano Testim sopraggiungere;” “vero; preciso che il IG si è fermato sulla mezzeria Pt_1 e a quel punto probabilmente si è reso conto che arrivavano le moto ed, invece di rimanere fermo, ha fatto uno scatto per terminare l'attraversamento; io non ho visto l'impatto con il piede.”). Tale narrazione non coincide con quanto riconosciuto dalle parti e, in particolare, dallo stesso in sede di interrogatorio formale;
quest'ultimo, infatti, ha CP_4 risposto vero al capo 3) “Vero che nel mentre completava l'attraversamento della carreggiata veniva raggiunto ed urtato dal motoveicolo Triumph HD0411 targato ES54207 condotto dal sig. il quale percorreva Via Tuscolo di Monte CP_4
IO CA in direzione Parco Archeologico del Tuscolo e Via Tuscolana;
” e al capo 4 (salvo che per il civico) “Vero che il Sig. investiva con la ruota CP_4 anteriore e con il telaio latero-anteriore sinistro del motociclo, il Sig. Parte_1 all'altezza del margine della strada Via Tuscolo all'altezza del civico n. 60;”. Non resta, dunque, che prendere atto dell'insanabile contrasto delle testimonianze rese dai due testi sig.ri e circa la loro Testimone_1 CP_7 presenza al momento del sinistro ed escludere l'attendibilità dei medesimi.
1.3 Tanto chiarito, va allora ricostruita la dinamica del sinistro facendo affidamento sul residuo materiale probatorio. In particolare, per quanto attiene al punto esatto dell'incidente, stante il riferito contrasto tra le parti, va rilevato che i testi di parte attrice, sig.ri e Testimone_2
, rispettivamente, coniuge separata e vicino di casa del sig. Testimone_3 Pt_1
, hanno entrambi riportato di essere accorsi sul luogo dell'incidente soltanto
[...] dopo essere stati allertati, telefonicamente l'una, tramite citofono l'altro (sig.
“19) Vero che lei in data 29.2.2020 verso le ore 12,30 si trovava nella sua Tes_3 abitazione sita in Monte IO CA, Via Tuscolo;” Risposta: “vero”. “20) Vero che in tale circostanza apprendeva di un incidente stradale occorso nei pressi della sua abitazione che vedeva coinvolto il sig. ;” Risposta: “vero; conoscevo già Parte_1
che faceva parte del mio stesso condominio;
non conoscevo la persona Parte_1 che ha citofonato”. “21) Vero che lei si recava prontamente sul luogo dell'incidente per prestare soccorso;
” Risposta: “non so se prontamente, ma ho ricevuto una citofonata di una persona che mi chiedeva di andare nel piazzale dove si era verificato l'incidente per portare acqua e altro materiale per disinfettare le ferite riportate dalle persone coinvolte nell'incidente”. Sig.ra : “20) Vero che in tale Testimone_2 circostanza apprendeva di un incidente stradale occorso nei pressi della sua abitazione che vedeva coinvolto il sig. ;” Risposta: “vero; alle 12:54 ho Parte_1 ricevuto una telefonata sul cellulare da un numero sconosciuto;
ho provato a rispondere ma non sentivo nulla;
ho provato a richiamare ma non era raggiungibile;
dopo sono stata chiamata sul fisso ed era che mi avvisava del sinistro;
CP_4 ho capito dopo che il cellulare che mi chiamava era del IG;
” adr: CP_4
“la telefonata arrivata sul fisso era di mio marito, o meglio era lui che parlava.”). I medesimi, pur specificando di non aver assistito all'incidente, hanno chiarito di aver trovato il sig. disteso nel punto indicato dall'attore, ovvero sul prato Pt_1 posto a margine della Via Tuscolo rappresentato nella foto n. 4 di cui all'allegato n. 21 dell'atto di citazione, nei pressi del civico n. 54 (sig. “26) Vero che il punto Tes_3 ove è avvenuto il sinistro è quello raffigurato nelle foto che le vengono mostrate (Foto n.1,4,5,6 allegate con l'atto di citazione nonché le ulteriori foto distinte come All. 3,4,5, 6, 10 allegate alla memoria n. 2);”. Risposta: “Non ho assistito al sinistro ma posso dire, guardando la foto 4 allegata alla citazione, che quando sono arrivato il IG
si trovava sdraiato dove c'è la quinta contatori (contatori dell'acqua gas luce) Pt_1 adiacente al cancello che si vede nella foto e che corrisponde al civico 54”. Sig.ra
“26) Vero che il punto ove è avvenuto il sinistro è quello raffigurato nelle foto Tes_2 che le vengono mostrate (Foto n.1,4,5,6 allegate con l'atto di citazione nonché le ulteriori foto distinte come All. 3,4,5, 6, 10 allegate alla memoria n. 2);” Risposta:
“Non ho assistito al sinistro ma posso dire dove era mio marito quando sono arrivata, guardando la foto 4 allegata alla citazione, era vicino al cancello ivi raffigurato che corrisponde al civico 54 e precisamente nella zona verde”). In effetti, tale descrizione trova conferma nella foto riportata nell'ultima pagina del doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
[...]
nella quale, per l'appunto, si vede il sig. sdraiato su di un'aiuola CP_1 Pt_1 situata sul margine destro della strada, il quale, dolorante, si mantiene con la mano sinistra la gamba sinistra, all'altezza del ginocchio, mentre, sul lato sinistro dell'istantanea, si intravede il braccio di un'altra persona (non identificabile) che versa dell'acqua sul piede infortunato dell'attore. Ebbene, si ritiene che la suddetta ubicazione sia corrispondente a quella indicata dall'attore e dai testi sopra citati quale luogo di ritrovamento del sig. , anche Pt_1 perché, dall'analisi di tutte le fotografie depositate dalle parti, emerge che l'unico punto del tratto di Via Tuscolo oggetto di causa caratterizzato da uno spazio verde abbastanza ampio da poter ospitare il corpo disteso di una persona adulta di media statura sia proprio quello indicato dalla parte attrice, ovvero quello situato in corrispondenza del civico n. 54 di via Tuscolo;
del resto, si osserva che il diverso punto indicato dai convenuti come luogo dell'incidente, ovvero quello posto in curva, all'altezza del civico n. 46, si appalesa molto più stretto rispetto a quello raffigurato in foto, oltre che contraddistinto da una vegetazione molto più alta e, comunque, privo di aiuole. Ora, è pur vero che, in astratto, nulla esclude che l'incidente si sia realmente verificato nel punto indicato dai convenuti, ovvero in curva, e che, successivamente, in considerazione dell'assenza di spazio, il sig. sia stato accompagnato fino alla Pt_1 predetta aiuola per potersi adagiare a terra ed essere più facilmente soccorso. Tuttavia, l'ipotesi va scartata, considerato che il medesimo convenuto in sede di CP_4 interrogatorio formale, pur indicando un punto diverso per l'incidente, ha negato che il sig. si sia spostato da tale luogo, precisando che, a seguito del sinistro, il sig. Pt_1
rimaneva sdraiato a terra in attesa dell'arrivo dell'ambulanza (“9) Vero che a Pt_1 causa del forte dolore conseguente alle ferite riportate il sig. rimaneva sdraiato Pt_1
a terra sul luogo dell'incidente sino all'arrivo dell'ambulanza;” Risposta: “vero”). Tale affermazione non può che avvalorare la tesi sostenuta dall'attore, posto che la circostanza – desumibile dalla fotografia prodotta – secondo cui l'attore giaceva sul prato antistante il civico n. 54, esclude in radice la possibilità che il sinistro si sia verificato in curva (all'altezza del civico n. 46), ossia in un punto distante decine di metri da quello indicato dai convenuti. Diversamente, del resto, non potrebbe spiegarsi, in difetto di ulteriori elementi, come l'attore, che presentava, tra l'altro, una “Frattura bimalleolare della caviglia sinistra …”, avesse potuto percorrere sulle sue gambe la distanza che lo separava dal civico n. 54. In questo senso, paiono prive di credibilità le dichiarazioni del teste CP_7
che ha risposto “Vero” al capo 9) (“Il sig. si assumeva
[...] Parte_1 immediatamente la responsabilità del sinistro, scusandosi con il sig. per CP_4 aver tentato di attraversare la strada di corsa, all'altezza di una curva e ascoltando musica con degli auricolari e per tale ragione non veniva richiesto l'intervento delle Autorità.”), precisando: “il IG non ha perso le capacità motorie e zoppicava Pt_1 ed in autonomia, prima che arrivasse l'ambulanza si è spostato e si è messo sul prato seduto vicino al marciapiedi, allontanandosi dalla strada per sicurezza;
riconosco la foto depositata dalla compagnia di assicurazioni che mi viene esibita”. Tali dichiarazioni risultano contrastanti, infatti, non solo con le condizioni fisiche dell'attore, per come successivamente accertate, ma anche con quanto ammesso dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale e ciò a riprova dell'inattendibilità del teste.
1.4 Così individuato il punto dell'incidente, si ritiene che alcuna responsabilità possa addebitarsi all'attore nella causazione del sinistro per le motivazioni che seguono. In premessa va ricordato che l'attore ha contestato al sig. la violazione CP_4 dell'Ordinanza Provinciale n. 38 del 08.10.2019 (Doc. 1), con la quale è stata interdetto ai motocicli l'accesso e il transito “sulla S.P. 73/b1 Tuscolo dal km 0+000 al km 6+153 e sulla S.P. 73/ Frascati Tuscolo dal km 0+000 al km. 3+043…” (doc. 1 citazione), nonché degli artt. 37, 38, II° co. e 146 del C.d.S. “che impongono il rispetto delle prescrizioni impartite dalla segnaletica stradale presente in loco”, ivi compreso il limite di velocità di 30 km/h per gli autoveicoli, e, ancora, degli articoli 140, 141 e 191, I° e II° comma, del medesimo testo normativo. Ebbene, sul punto, va chiarito, in termini generali, che la pretesa “inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima.” (Cass., Sez. III, 22 novembre 2013 n. 26239). Ne consegue che, nel caso di specie, la mera violazione da parte del sig. CP_4 delle prescrizioni di cui al richiamato provvedimento amministrativo non giustifica, di per sé, e in assenza di ulteriori elementi, l'accertamento di una sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro stradale in oggetto. Per lo stesso motivo risulta irrilevante il fatto che, prima di attraversare la strada, l'attore la stesse percorrendo sul lato opposto rispetto a quello indicato dal Codice della Strada per i pedoni, dal momento che tale condotta non ha avuto nessun rilievo causale rispetto alla dinamica del sinistro che si è verificato pacificamente in fase di attraversamento. Tanto premesso, va rilevato che – come si evince dalle foto prodotte dalle parti
– il tratto della via Tuscolo interessato dall'incidente de quo, come sopra ricostruito, nella direzione Tuscolo si caratterizza per la presenza di una curva in salita ad ampio raggio che consente al conducente che la percorre di vedere con largo anticipo il tratto rettilineo successivo. Orbene, dall'esame complessivo degli elementi probatori raccolti, è possibile desumere che, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra accertate, il sig. Parte_1 tentava l'attraversamento pedonale della carreggiata di Via Tuscolo partendo dal punto antistante il civico n. 41 (all. 3 seconda memoria istruttoria) e dirigendosi verso il piazzale situato sul lato opposto, dal quale si accede ai civici 54-62. Giunto in prossimità della linea di mezzeria, il medesimo vedeva arrivare in lontananza, dalla sua destra, la moto condotta dal sig. il quale non rallentava e proseguiva nella sua CP_4 direzione di marcia, tentando di evitare l'impatto con il pedone, che procedeva nell'attraversamento. In particolare, l'urto si concretizzava in prossimità del margine opposto della carreggiata rispetto al punto di partenza del pedone, lungo la corsia di provenienza del motociclista, il quale eseguiva una sterzata verso destra, tentando di transitare tra l'attore e il limite della strada. Il convenuto riusciva a passare, evitando di cadere, ma l'attore veniva colpito al piede sinistro e alla mano destra, riportando le lesioni sopra descritte. Ne consegue che, stante la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., la responsabilità del sinistro in parola va interamente ricondotta al comportamento imprudente del sig. il quale non ha dimostrato di aver adottato, CP_4 nell'occasione, tutte le cautele esigibili necessarie ad evitare il sinistro ed, in primis arrestare la corsa e consentire al pedone, ormai al centro della carreggiata, di terminare l'attraversamento in sicurezza, né emerge che quest'ultimo abbia tenuto un comportamento anormale e non ragionevolmente prevedibile tale da causare il sinistro o contribuire alla sua causazione. Orbene, in tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass., Sez. III, n. 21761 del 29/07/2025). A tal proposito, i convenuti hanno contestato al pedone di aver tentato di attraversare la carreggiata di via Tuscolo al di fuori delle strisce pedonali, invero non presenti sul tratto di strada oggetto di interesse, come, del resto, si evince dal materiale fotografico depositato dalle parti e dalle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale (“3) all'altezza del civico 46 di Via Tuscolo, mentre il sig. impegnava la curva ivi presente, il sig. tentava di CP_4 Parte_1 attraversare di corsa la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali per recarsi presso la propria abitazione sita al predetto civico e stava ascoltando musica con degli auricolari”; Risposta: “non è vero: mi trovavo di fronte alla piazzola dei civici 54 – 62, ove mi stavo dirigendo, nell'intraprendere l'attraversamento; non andavo di corsa;
non ero sulle strisce pedonali perché su via Tuscolo non ci sono…”). Invero, l'assenza di strisce pedonali non preclude al pedone l'attraversamento della strada, salvo l'obbligo di attraversarla solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (art. 190 comma 2 Cod. Strad.). Nella specie, il pedone ha attraversato la Via Tuscolo, in un tratto rettilineo che non è a scorrimento veloce, stante il limite di velocità di 30 km/h, peraltro nei pressi di una intersezione stradale dove sono presenti accessi di abitazioni private (civici 54-62), le quali impongono l'adozione di particolare cautela da parte dei conducenti dei veicoli in transito, anche per la possibile immissione sulla carreggiata di altri veicoli. Le parti convenute, inoltre, hanno contestato al pedone di aver esitato, bloccandosi al centro della carreggiata, una volta intravista in lontananza la moto condotta dal sig. salvo poi riprendere repentinamente il proprio cammino verso la CP_4 sponda opposta della strada (così il teste fratello del convenuto: “preciso che il CP_4 IG si è fermato sulla mezzeria e a quel punto probabilmente si è reso conto Pt_1 che arrivavano le moto ed, invece di rimanere fermo, ha fatto uno scatto per terminare l'attraversamento; io non ho visto l'impatto con il piede.”). Invero, l'attore, dopo aver sostenuto di aver prestato la necessaria attenzione prima di intraprendere l'attraversamento, e di non aver scorto nessun veicolo sopraggiungere all'orizzonte, ha solo ammesso di essersi avveduto del sopraggiungere del motoveicolo quando era al centro della carreggiata (interrogatorio formale: “4) il sig. attraversava la carreggiata all'altezza della curva omettendo di Parte_1 verificare il sopraggiungere di veicoli;” Risposta: “non è vero;
attraversavo su un tratto in piano, come già detto;
ed avevo verificato che non sopraggiungesse nessuno;
quando ho visto il ero già a metà strada, cioè al centro della carreggiata”; “5) il CP_4 sig. tentava di evitare l'impatto con il sig. e riusciva a CP_4 Parte_1 mantenere il controllo del motoveicolo senza cadere”; Risposta;
“non è vero, non ha tentato di evitare l'impatto; non si è fermato e non ha frenato;
ha cercato di evitarmi senza rallentare mentre io raggiungevo il ciglio della strada;
adr: non mi pare che il motoveicolo sia caduto;
ma io sì e dunque in quel momento non ho visto cosa abbia fatto dopo il Fini”). Peraltro, la circostanza che il teste - il quale, stando a quanto dal medesimo CP_4 riferito, seguiva il convenuto con la moto in occasione del sinistro - abbia potuto assistere al momento in cui l'attore esitava al centro della carreggiata prima di riprendere l'attraversamento, contrasta con la prospettazione attorea dell'accaduto, come descritta in citazione (“Durante la percorrenza di una curva, esattamente all'altezza del civico 46 di Via Tuscolo, sbucava all'improvviso il sig. Parte_1 che tentava di attraversare la strada correndo a piedi”) e con quanto confermato dal medesimo teste nel rispondere al capo 3 (“all'altezza del civico 46 di Via Tuscolo, mentre il sig. impegnava la curva ivi presente, il sig. CP_4 Parte_1 tentava di attraversare di corsa la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali per recarsi presso la propria abitazione sita al predetto civico e stava ascoltando musica con degli auricolari”). In sostanza, se è vero che il pedone 'sbucava' all'improvviso correndo con gli auricolari e senza avvedersi delle moto in arrivo, non può essere altrettanto vero che il medesimo pedone, accortosi delle moto in arrivo, abbia esitato al centro della carreggiata, per poi proseguire l'attraversamento; ma soprattutto, se il pedone è comparso all'improvviso sulla traiettoria di marcia della moto condotta dal convenuto, non è possibile che il conducente della moto che seguiva quella dell'attore, peraltro in un tratto in curva della strada (secondo quanto riferito dal teste), abbia invece potuto notare che il medesimo pedone dapprima esitava al centro della carreggiata, per poi riprendere l'attraversamento. Tenuto conto di quanto invece accertato, anche con riferimento alla conformazione del tratto di strada dove si è verificato il sinistro, si ritiene che, anche ad ammettere l'esitazione del pedone nell'attraversamento, tale contegno, che peraltro non pare infrangere alcuna regola di prudenza, non abbia comunque contribuito alla causazione dell'evento; si osserva, al riguardo, che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass., Sez. III, n. 24472 del 18/11/2014). In definitiva, anche quanto riferito dal teste conferma che il pedone si è CP_4 accorto delle moto in arrivo quando ormai aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata (“preciso che il IG si è fermato sulla mezzeria e a quel punto Pt_1 probabilmente si è reso conto che arrivavano le moto ed, invece di rimanere fermo, ha fatto uno scatto per terminare l'attraversamento”). Egli, dunque, si è apprestato a raggiungere l'opposto ciglio stradale al fine di mettersi in sicurezza, evidentemente confidando di essere stato a sua volta avvistato dal conducente della moto. Può dunque dirsi accertato che il pedone non si è portato improvvisamente ed imprevedibilmente nella traiettoria del ciclomotore in transito. Riepilogando, il punto nel quale si verificava l'incidente non era situato in curva, bensì circa 100 metri più avanti, all'inizio del rettilineo successivo, in corrispondenza della piazzola che conduce ai civici 54-62 di via Tuscolo. Il ciclomotore che proveniva da Monte IO CA in direzione Tuscolo disponeva, dunque, di un campo visivo pienamente idoneo a consentirgli di individuare il pedone e, conseguentemente, di rallentare e fermarsi per agevolarne l'attraversamento. Dai rilievi fotografici prodotti in giudizio emerge che il punto in cui l'attore tentava l'attraversamento era chiaramente visibile da oltre 100 metri di distanza, stante la conformazione particolarmente ampia della curva percorsa in quel frangente dal motociclista CP_4
In tale situazione il convenuto disponeva di spazio e di tempo più che sufficienti per arrestare il proprio veicolo. Viceversa, questi decideva incautamente di proseguire la sua corsa, tentando un improbabile passaggio tra la figura del pedone ed il margine destro della carreggiata, causando così l'impatto (interrogatorio formale sig. “5) CP_4
Vero che il sig. non frenava né rallentava la marcia e tentava di passare CP_4 tra il pedone ed il margine destro della sede stradale”; Risposta: “vero”). Peraltro, il mancato ritrovamento di tracce di frenata sull'asfalto depone a sfavore del motociclista, atteso che il suddetto non provava nemmeno a ridurre la propria velocità, una volta avvistato il sig. . Pt_1
Qualora, infine, come sostenuto dal la velocità del motoveicolo, in CP_4 occasione dell'incidente, fosse stata per davvero conforme all'anzidetto limite di 30 km/h, il conducente avrebbe certamente potuto e dovuto ridurla ulteriormente con estrema facilità, fino ad arrestare il mezzo per consentire al pedone di terminare l'attraversamento senza pericoli;
circostanza che, invece, non si è verificata. In ogni caso, su tale aspetto, si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stato chiarito che “in tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.” (Cass., Sez. III, n. 931 del 14/01/2025). Per quanto attiene, poi, alle ulteriori affermazioni delle parti convenute, secondo cui, nel momento del sinistro, il sig. stava praticando jogging indossando delle Pt_1 cuffie auricolari dalle quali proveniva musica ad alto volume, si rileva che simili dichiarazioni non hanno trovato sostegno in nessuno degli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria. In particolare, analizzando la foto contenuta nell'ultima pagina del doc. 6 depositato dalla Compagnia assicurativa, non è possibile scorgere, accanto alla figura del sig. , la presenza di nessun apparecchio digitale e/o CP_13 analogico deputato alla fruizione e alla riproduzione di brani musicali, né lo stesso pare essere stato notato dai testi esaminati, ad accezione del sig. , sulla cui scarsa CP_7 attendibilità già si è detto. Anche sul punto, infatti, le dichiarazioni del teste si sono rivelate contraddittorie, come sopra rilevato. In definitiva, non emerge dall'istruttoria svolta che il comportamento del pedone abbia rivestito efficacia causale nella verificazione del sinistro, posto che il suo attraversamento è avvenuto in condizioni tali da non creare alcun ostacolo imprevisto per la circolazione del mezzo, il cui conducente, come detto, pur avendolo avvistato, decideva di effettuare comunque una manovra azzardata di evitamento, piuttosto che arrestare il mezzo e consentire al pedone di terminare l'attraversamento intrapreso.
Segue. Il “quantum”.
2. Con riferimento al quantum debeatur, il C.T.U., rilevata la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal periziando e l'evento dannoso per cui è causa (“Le lesioni su indicate sono compatibili con la dinamica infortunistica riferita…”.
“Pienamente soddisfatti risultano, pertanto, i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità materiale.”), ha così descritto il quadro clinico attuale del sig. : “Esiti Pt_1 di frattura bimalleolare sinistra trattata con osteosintesi (mezzi di sintesi in sede) consistenti in deficit articolare della tibio-tarsica. Esiti di frattura scomposta intrarticolare della base della falange prossimale del 5° dito della mano destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi successivamente rimossi, consistenti i deficit articolare della metacarpo-falangea e delle interfalangee media/distale in soggetto destrimane. Esiti cicatriziali.”.
2.1 Per quanto attiene ai danni patrimoniali, il consulente ha verificato che le spese mediche asseritamente sostenute dall'attore, e quantificate in complessivi € 222,00, non erano state adeguatamente documentate ed ha escluso la necessità di eventuali spese mediche future (“Non documentate spese mediche. Non spese mediche future.”). Sul punto, sono pervenute le osservazioni del difensore di parte attrice, avv. Giorgi, il quale ha insistito per il riconoscimento delle spese mediche sostenute dal proprio assistito in conseguenza del sinistro del 29.02.2020, allegando, a tal fine, le fatture pagate dal sig. (“In relazione alle spese mediche sostenute dal sig. Pt_1 Pt_1
depositiamo, per comodità, le fatture onorate dal medesimo (allegati C,D,E -
[...] già in atti) dalle quali emerge un costo complessivo per euro 222,00. Costo di cui chiediamo disporsi l'accertamento in favore del danneggiato.”). Il CTU ha così replicato: “Le spese allegate dal ricorrente non risultano depositate nel fascicolo telematico e non sono indicate nell'Indice atti e documenti;
tuttavia, poichè si ritengono necessarie e congrue e potrebbero risultare allegate al fascicolo cartaceo, si inseriscono nel presente elaborato e si rimettono alla valutazione del Signor Giudice: 1) ricevuta n. 64 del 10.09.2020 della dott.ssa Controparte_6 per certificato uso assicurativo di € 122,00; 2) fattura n.0000100/B2 del 02.03.2020 per stivale Walker fisso di € 80,00, ITOP 3) ricevuta fiscale n. Controparte_14
RF/00130847/20 del 05/10/2020 di euro 20,00 per CCC;
”. Ebbene, si osserva, come evidenziato dal CTU, che le menzionate fatture non sono state depositate ritualmente e tempestivamente dalla parte attrice, di conseguenza non possono essere utilizzate per la decisione. Al riguardo, le SS.UU. della Suprema Corte, con la pronuncia n. 3086/2022, hanno, infatti, chiarito che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”. Tornando, al caso de quo, è evidente che i documenti allegati dall'attore per la prima volta in sede di CTU sono volti a comprovare l'esistenza di un “fatto principale” posto a fondamento della domanda risarcitoria. Di conseguenza, ne è preclusa l'utilizzabilità.
2.2 Quanto ai danni non patrimoniali, il CTU, alla luce degli accertamenti effettuati, ha valutato la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo sofferto dal danneggiato nei seguenti termini: “lievissima”. Di conseguenza, ha riconosciuto al medesimo: una I.T.A. per giorni 30 (trenta); una I.T.P. al 75% per giorni 30 (trenta); una I.T.P. al 50% per giorni 30 (trenta). Inoltre, ha stabilito che “la riduzione della validità psico-fisica del periziando, in relazione allo stato anteriore (nega precedenti traumatici di rilievo ai fini della presente indagine), determina un DANNO BIOLOGICO permanente, secondo criteriologia Medico Legale, valutabile nella misura dell'11% (undici per %)”. Anche in relazione a tale aspetto, sono pervenute le osservazioni dell'avv. Giorgi, il quale, in particolare, ha eccepito che “nella determinazione dell'ITA (quantificata in complessivi gg. 30) non sono stati tenuti in debito conto, a nostro avviso, i giorni di inabilità totale quantificati dall'Ospedale di Frascati in gg. 35 iniziali (si veda scheda clinica di dimissione – All. A), ed ulteriori gg. 20 (v. All. B). Nel complesso, dunque, l'ITA, a nostro avviso, potrebbe/dovrebbe essere quantificata in gg. 55 anziché in gg. 30.”. Al riguardo, la dott.ssa ha risposto confermando la propria Per_2 valutazione, precisando che: “Dalla documentazione in atti risultano prescritti i seguenti giorni di prognosi:
• 35 gg alla dimissione del 18.03.2020 che coprono la prognosi fino al 22.04.2020; • 20gg dal 17.04.2020 (scadenza 06.05.2020). La prognosi clinica è la previsione sul decorso e l'evoluzione del quadro morboso. Qualora il soggetto leso non possa compiere alcuna attività, l'inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.A.), se invece la lesione incide in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.) con una indicazione percentuale in relazione al recupero clinico-funzionale. In base alla prescrizione terapeutica alla dimissione “divieto di carico sull'arto inferiore sinistro;
arto inferiore sinistro tutelato da tutore tipo mantenere CP_15
l'arto inferiore sinistro sollevato;
deambulazione tutelata da bastoni canadesi;
mantenere l'arto superiore destro sollevato” lo scrivente CTU ha ritenuto congrua una ITA di 30 giorni calcolata dalla data del sinistro fino al 29.03.2020, durante la quale il periziando ha effettuato i controlli ambulatoriali del 20-25 e 27 marzo 2020, dai quali risultava una regolare evoluzione del quadro clinico. Lo scrivente CTU riconosceva successivamente una ITP al 75% di 30gg, fino al 28.04.2020 perchè in data 17.04.2020 veniva rimossa la stecca di Zimmer al V raggio della mano destra e veniva prescritta FKT con deambulazione con tutore bivalve + 2 bastoni canadesi + carico parziale e progressivo, indicativi di un avanzato recupero anatomo-funzionale.”. Pertanto, ritenuta congrua ed esaustiva la spiegazione offerta dal CTU, l'importo che si ottiene a titolo di danno non patrimoniale, applicando le invocate tabelle milanesi e tenuto dell'età del danneggiato al momento dell'evento (67) è pari ad € 27.901,50, di cui € 20.139,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (11%), € 3.450,00 a titolo di I.T.A. (30 giorni), € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 75% (30 giorni) ed € 1.725,00 a titolo di I.T.P. al 50% (30 giorni).
2.3 L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale come sopra indicato è da considerarsi liquidato all'attualità, essendo state utilizzate a tal fine le tabelle aggiornate.
2.4 Nulla è dovuto a titolo di interessi. Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. n. 18564/2018). Nella specie, nulla essendo stato dedotto a tale titolo, la voce non va riconosciuta
3. Parte attrice, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto copia del certificato di assicurazione e sintesi di polizza RCA n. 10005552001034 attinente al motociclo coinvolto nel sinistro, e stipulato tra la convenuta e la convenuta Controparte_1 contumace proprietaria del veicolo (all. 11). Detta polizza Controparte_3 produceva effetti a far data dalle ore 24:00 del 06.02.2020 sino alle ore 24:00 del 06.02.2021. Appurato, dunque, che il IG non è il soggetto assicurato, vanno CP_4 respinte le domande di manleva dal medesimo svolte nei confronti della compagnia di assicurazioni. Quanto alle spese di resistenza, inoltre, si osserva che l'accoglimento della domanda presuppone la dimostrazione, nella specie mancata, dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"; Cass. n. 21290/2022).
4. Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano le prime in dispositivo come da nota spese allegata conforme allo scaglione corrispondente al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del CP_11 sinistro per cui è causa;
- condanna il sig. e la CP_11 Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore sig. di
[...] Parte_1 complessivi € 27.901,50;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite determinate in € 8.170,49, di cui euro 7.616,00 per compensi ed euro 561,99 per spese vive oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute. Velletri, 06/12/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari