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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4946/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Greco e Carlo Antonio Greco de Pascalis, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Cimmino, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la
[...]
quota parte della casa di abitazione sita in Lecce alla via Trifone Nutricati n. 16, di pertinenza dell'attore, meglio individuata nella planimetria offerta in comunicazione, composta nell'intero di dieci vani ed accessori, distinta nel N.C.E.U. del comune di Lecce al fol. 176, ptc. 436 sub. 7, P.T., cat. A/2, cl. 2^, vani 10,0, RCE. 1.084,56 è stata acquistata da in esecuzione di Persona_1 un mandato da parte della zia, ovvero del padre, per essere poi trasferita al fratello . Persona_2
2) In conseguenza dichiarare che l'immobile innanzi descritto deve essere trasferito al sig. Per_2
in quanto oggetto di donazione, –diretta o indiretta-, da parte della sig.ra
[...] Persona_3 ovvero perché acquistato su incarico del padre con denaro donato a dalla zia
[...] Persona_2
. 3) Dichiarare, quindi, tenuta al trasferimento della quota Persona_3 Persona_1 parte dell'immobile innanzi descritto al fratello nei modi e nei termini che verranno Persona_2 fissati nell'emananda sentenza. 4) Disporre, quindi, il distacco della parte oggetto di donazione e che sarà oggetto di trasferimento in capo al deducente, ordinando all'Agenzia del Territorio competente ovvero al Conservatore dei Registri Immobiliari, di effettuare le dovute trascrizioni, con esonero di responsabilità. 5) In via subordinata, condannare a restituire al deducente la maggior Persona_1 somma tra € 49.000,00 a suo tempo consegnatale e il valore della quota parte di casa di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione. 6) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della precedente domanda sub 5, condannare a restituite al deducente la somma di € Controparte_1
49.000,00 a suo tempo consegnatale oltre interessi e rivalutazione monetaria. 7) Porre a carico della convenuta il pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione”.
Con comparsa depositata in data 21.10.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando integralmente la pretesa attorea.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
02.03.2023 il Tribunale ha ammesso le prove orali articolate dalle parti, alla cui assunzione ha provveduto all'udienza del 20.06.2023.
All'esito, il 07.05.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che alcuna delle domande introdotte possa trovare accoglimento per difetto di prova di quanto prospettato.
Premessa l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere delle copiose deduzioni formulate dalle parti in ordine ai rapporti familiari preesistenti all'acquisto per cui è contesa, che non possono supplire alla carenza istruttoria di cui appresso si dirà, risulta documentalmente acquisito al processo che con decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce del
17/07/2018 pronunciato all'esito della procedura esecutiva n. 97/14 R.G.E. iscritta in danno dell'attore e della coniuge si rese Controparte_2 Controparte_1 aggiudicataria per il prezzo di € 101.500,00 dell'appartamento sito nel Comune di Lecce, alla via Nutricati n. 16, identificato in 176, p.lla 436 sub 7, dagli esecutati CP_3
acquistato il 31.01.2007 dalla madre degli odierni contendenti . CP_4
Secondo la prospettazione difensiva contenuta in citazione, in occasione dell'espropriazione di cui innanzi, “…Essendovi la necessità di salvare la casa ove abitavano,
2 giungevano ad un accordo: la famiglia avrebbe concentrato i suoi sforzi per concorrere all'acquisto della casa di famiglia che sarebbe poi rimasta in parte a , (la parte occupata dai genitori), e CP_1 in parte a (la parte occupata da lui). Per_2
La sorella avrebbe partecipato all'asta giudiziaria coprendo direttamente il fabbisogno CP_1 finanziario per la sua parte mentre, per la parte di si impegnava la sig.ra Per_2 Persona_3
zia del deducente, che donava al nipote la somma di 49.000 euro necessari per acquistare la
[...] parte di casa dallo stesso occupata. Passata la tempesta, avrebbe dovuto trasferire al fratello CP_1 la quota parte di casa pervenuta per la donazione della zia, per l'acquisto della quale era intervenuta, di intesa con i familiari.”.
Sebbene ai fini della prova dell'ipotizzato mandato conferito da e/o Persona_4
- sorella di lui - e/o “…dalla famiglia” alla convenuta per acquistare la Persona_5
casa in contesa con obbligo di ritrasferirla all'attore non occorresse la forma scritta, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021,
n.39566), nel corso dell'odierna istruttoria non solo l'esistenza di esso è stata confermata dalla madre dei contendenti, ma non dal padre, ma soprattutto quest'ultimo ha chiarito che “…mia sorella oggi defunta, dette a me la somma di € 50.000 perché li dessi a Per_5
, mia figlia, per l'acquisto della casa all'asta, cosa che io feci versando il denaro a mia figlia”, CP_1
in tal guisa nulla riferendo circa il destinatario dell'elargizione della sorella, che, oltre a ciascuno dei nipoti odierni contendenti, ben avrebbe potuto essere il fratello, occupante insieme alla moglie una porzione del medesimo immobile.
Se a ciò si aggiunge:
- la contraddittorietà tra quanto appena riportato e riferito da , di per sè Persona_4 in contrasto con l'asserita esistenza di una “…somma regolarmente bonificata a in quanto CP_1 delegata dalla famiglia..” (cfr. circostanza sub 20 memorie attore 27.7.2022), rispetto all'unico documentato “bonifico” alla convenuta entro giugno 2018 dell'inferiore somma di €
30.000,00 da parte della zia alla quale la somma sarebbe stata dalla destinataria Per_3
restituita come da rivelazione del teste Testimone_1
- l'inutilizzabilità a fini decisori della dichiarazione dell'11.5.2021 non confermata dalla dichiarante in sede istruttoria, nonostante essa sia stata indicata come teste, il suo ascolto sia stato espressamente sollecitato nell'ordinanza del 02.3.2023, e non ne sia mai stato documentato il decesso o la sopravvenuta impossibilità;
- l'inequivocità della prova documentale offerta circa la disponibilità da parte della convenuta nel giugno 2018 perlomeno della complessiva somma di € 75.000,00 di provenienza diversa da quella dei familiari (€ 30.000 ricevuta dalla zia € Per_3
3 20.000 prestati con bonifico dell'08.06.2018 dall'amico , che in istruttoria Persona_6
ne ha confermato la restituzione da parte di , € 25.000,00 con finanziamento di CP_1
Unicredit), i quali in alcun modo hanno documentato la consegna di qualsivoglia somma alla convenuta dopo il 17.7.2018 al fine di restituirle quanto dalla medesima anticipato nell'interesse del fratello;
in virtù di tutte le suespresse considerazioni non può che concludersi per il rigetto non solo delle domande da 1 a 4 articolate in citazione, ma anche delle ulteriori, difettando prova dell'elargizione presupposta e della misura di essa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014 in base al valore di € 49.000,00 della domanda (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
:
[...]
1) Rigetta tutte le domande;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 30/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4946/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Greco e Carlo Antonio Greco de Pascalis, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Cimmino, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la
[...]
quota parte della casa di abitazione sita in Lecce alla via Trifone Nutricati n. 16, di pertinenza dell'attore, meglio individuata nella planimetria offerta in comunicazione, composta nell'intero di dieci vani ed accessori, distinta nel N.C.E.U. del comune di Lecce al fol. 176, ptc. 436 sub. 7, P.T., cat. A/2, cl. 2^, vani 10,0, RCE. 1.084,56 è stata acquistata da in esecuzione di Persona_1 un mandato da parte della zia, ovvero del padre, per essere poi trasferita al fratello . Persona_2
2) In conseguenza dichiarare che l'immobile innanzi descritto deve essere trasferito al sig. Per_2
in quanto oggetto di donazione, –diretta o indiretta-, da parte della sig.ra
[...] Persona_3 ovvero perché acquistato su incarico del padre con denaro donato a dalla zia
[...] Persona_2
. 3) Dichiarare, quindi, tenuta al trasferimento della quota Persona_3 Persona_1 parte dell'immobile innanzi descritto al fratello nei modi e nei termini che verranno Persona_2 fissati nell'emananda sentenza. 4) Disporre, quindi, il distacco della parte oggetto di donazione e che sarà oggetto di trasferimento in capo al deducente, ordinando all'Agenzia del Territorio competente ovvero al Conservatore dei Registri Immobiliari, di effettuare le dovute trascrizioni, con esonero di responsabilità. 5) In via subordinata, condannare a restituire al deducente la maggior Persona_1 somma tra € 49.000,00 a suo tempo consegnatale e il valore della quota parte di casa di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione. 6) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della precedente domanda sub 5, condannare a restituite al deducente la somma di € Controparte_1
49.000,00 a suo tempo consegnatale oltre interessi e rivalutazione monetaria. 7) Porre a carico della convenuta il pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione”.
Con comparsa depositata in data 21.10.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando integralmente la pretesa attorea.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
02.03.2023 il Tribunale ha ammesso le prove orali articolate dalle parti, alla cui assunzione ha provveduto all'udienza del 20.06.2023.
All'esito, il 07.05.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che alcuna delle domande introdotte possa trovare accoglimento per difetto di prova di quanto prospettato.
Premessa l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere delle copiose deduzioni formulate dalle parti in ordine ai rapporti familiari preesistenti all'acquisto per cui è contesa, che non possono supplire alla carenza istruttoria di cui appresso si dirà, risulta documentalmente acquisito al processo che con decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce del
17/07/2018 pronunciato all'esito della procedura esecutiva n. 97/14 R.G.E. iscritta in danno dell'attore e della coniuge si rese Controparte_2 Controparte_1 aggiudicataria per il prezzo di € 101.500,00 dell'appartamento sito nel Comune di Lecce, alla via Nutricati n. 16, identificato in 176, p.lla 436 sub 7, dagli esecutati CP_3
acquistato il 31.01.2007 dalla madre degli odierni contendenti . CP_4
Secondo la prospettazione difensiva contenuta in citazione, in occasione dell'espropriazione di cui innanzi, “…Essendovi la necessità di salvare la casa ove abitavano,
2 giungevano ad un accordo: la famiglia avrebbe concentrato i suoi sforzi per concorrere all'acquisto della casa di famiglia che sarebbe poi rimasta in parte a , (la parte occupata dai genitori), e CP_1 in parte a (la parte occupata da lui). Per_2
La sorella avrebbe partecipato all'asta giudiziaria coprendo direttamente il fabbisogno CP_1 finanziario per la sua parte mentre, per la parte di si impegnava la sig.ra Per_2 Persona_3
zia del deducente, che donava al nipote la somma di 49.000 euro necessari per acquistare la
[...] parte di casa dallo stesso occupata. Passata la tempesta, avrebbe dovuto trasferire al fratello CP_1 la quota parte di casa pervenuta per la donazione della zia, per l'acquisto della quale era intervenuta, di intesa con i familiari.”.
Sebbene ai fini della prova dell'ipotizzato mandato conferito da e/o Persona_4
- sorella di lui - e/o “…dalla famiglia” alla convenuta per acquistare la Persona_5
casa in contesa con obbligo di ritrasferirla all'attore non occorresse la forma scritta, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021,
n.39566), nel corso dell'odierna istruttoria non solo l'esistenza di esso è stata confermata dalla madre dei contendenti, ma non dal padre, ma soprattutto quest'ultimo ha chiarito che “…mia sorella oggi defunta, dette a me la somma di € 50.000 perché li dessi a Per_5
, mia figlia, per l'acquisto della casa all'asta, cosa che io feci versando il denaro a mia figlia”, CP_1
in tal guisa nulla riferendo circa il destinatario dell'elargizione della sorella, che, oltre a ciascuno dei nipoti odierni contendenti, ben avrebbe potuto essere il fratello, occupante insieme alla moglie una porzione del medesimo immobile.
Se a ciò si aggiunge:
- la contraddittorietà tra quanto appena riportato e riferito da , di per sè Persona_4 in contrasto con l'asserita esistenza di una “…somma regolarmente bonificata a in quanto CP_1 delegata dalla famiglia..” (cfr. circostanza sub 20 memorie attore 27.7.2022), rispetto all'unico documentato “bonifico” alla convenuta entro giugno 2018 dell'inferiore somma di €
30.000,00 da parte della zia alla quale la somma sarebbe stata dalla destinataria Per_3
restituita come da rivelazione del teste Testimone_1
- l'inutilizzabilità a fini decisori della dichiarazione dell'11.5.2021 non confermata dalla dichiarante in sede istruttoria, nonostante essa sia stata indicata come teste, il suo ascolto sia stato espressamente sollecitato nell'ordinanza del 02.3.2023, e non ne sia mai stato documentato il decesso o la sopravvenuta impossibilità;
- l'inequivocità della prova documentale offerta circa la disponibilità da parte della convenuta nel giugno 2018 perlomeno della complessiva somma di € 75.000,00 di provenienza diversa da quella dei familiari (€ 30.000 ricevuta dalla zia € Per_3
3 20.000 prestati con bonifico dell'08.06.2018 dall'amico , che in istruttoria Persona_6
ne ha confermato la restituzione da parte di , € 25.000,00 con finanziamento di CP_1
Unicredit), i quali in alcun modo hanno documentato la consegna di qualsivoglia somma alla convenuta dopo il 17.7.2018 al fine di restituirle quanto dalla medesima anticipato nell'interesse del fratello;
in virtù di tutte le suespresse considerazioni non può che concludersi per il rigetto non solo delle domande da 1 a 4 articolate in citazione, ma anche delle ulteriori, difettando prova dell'elargizione presupposta e della misura di essa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014 in base al valore di € 49.000,00 della domanda (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
:
[...]
1) Rigetta tutte le domande;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 30/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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