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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6283 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. US De LI Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero 4276 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, (C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo Carini (C.F.: ) e C.F._4 dell'Avv. Giovanni Carini (C.F.: ); C.F._5
Attore in riassunzione
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._6 CP_2
, (C.F. C.F._7 CP_3 C.F._8 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Iadanza ( e Roberta C.F._9
ET ( ); C.F._10
Convenuti in riassunzione
Oggetto: Azione di simulazione e/o revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa degli attori in riassunzione in data 25.9.2025 e dalla difesa dei convenuti in riassunzione in data 8.10.2025.
pagina 1 di 18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato il 13.02.2010, e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente coniuge e figli del deceduto , Parte_3 Persona_1 convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli, , ed Controparte_1 CP_2 per sentire: "- accertare la nullità e/o dichiarare l'inefficacia dell'atto CP_3 di compravendita per atto AR Rep. N. 39589/7470 del 4.3.05 Persona_2 intervenuto tra i sig.ri e , in comunione legale dei Controparte_1 CP_2 beni, e la GL limitatamente alla quota del debitore, CP_3 CP_1
, per simulazione assoluta dello stesso per la sua rivestita qualità di negozio
[...] fiduciario illecito o frodatorio ed avente ad oggetto i cespiti dianzi descritti e consistenti in unità negoziale 1 - immobili siti in Casoria (NA) frazione Arpino alla |/^ trav. di Via
ST fortunato, n. 13, già IlIA traversa di Via Arpino ...; in subordine, "- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori, sig.ri , Parte_1 [...]
e , ai sensi dell'art. 2901 c.c.", del medesimo atto di Parte_2 Parte_3 compravendita.
In particolare, deducevano che:
- gli stessi beni immobili di cui sopra, erano stati già oggetto di un successivo vincolo di destinazione, costituito ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., da CP_3 in favore dei germani, interdetti, e , come da atto pubblico
[...] Per_3 Per_4 dell'11.09.2007;
- dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti dei destinatari del vincolo.
Si costituivano i convenuti ed Controparte_1 CP_2 CP_3 eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori e dunque chiedevano il rigetto della domanda.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9651, pubblicata il
26.6.2014, dichiarava la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dedotto in giudizio e così provvedeva: “in accoglimento per quando di ragione della domanda, dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data
pagina 2 di 18 4.3.2005, per Notaio di Napoli, con il quale ha Persona_2 Controparte_1 venduto alla GL , la piena proprietà dell'appartamento posto al piano CP_3 terzo, del fabbricato in Casoria, frazione Arpino, II^ Traversa di via ST TU,
13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla 233, sub. 11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del 18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a
875/1000) della piena proprietà del capannone sito in Napoli, San Pietro a Patierno,
Masseria Valiante, in Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub.
1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei Comune di Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali, che liquida in euro 554,12 per esborsi, euro 13.430,00 per compenso, euro 2.014,50 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU liquidate come in corso di causa”.
B. Giudizio d'Appello
, e proponevano appello avverso la Controparte_1 CP_2 CP_3 predetta sentenza, chiedendo: “1.In via preliminare, sospendere l'esecutività della impugnata sentenza;
2.In via pregiudiziale: accertare la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dei sigg.ri e , destinatari di un Parte_4 Parte_5 atto di destinazione dei beni ex art. 2645 ter c.c., e la conseguente mancata integrazione del contraddittorio, dichiarando la nullità/inesistenza della sentenza impugnata;
3. Nel merito: in totale riforma della sentenza di primo grado rigettare le pretese attore siccome inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto, dichiarando, altresì, la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati per non essere stati danneggiati dagli atti di disposizioni compiuti dal Migliore;
4. CP_1
Vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
In particolare, lamentavano: 1) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari il vincolo di destinazione, quali litisconsorti necessari;
2) carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati, già beneficiari, a titolo risarcitorio, dell'indennizzo percepito dagli dall' ; 3) violazione e falsa Parte_6 Pt_7 applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la simulazione della compravendita avente ad oggetto una quota del capannone ed in ordine alla quale gli pagina 3 di 18 odierni appellati non avevano proposto alcuna domanda;
4) erronea valutazione delle prove indiziarie.
e si costituivano chiedendo:” A) Parte_1 Parte_2 Parte_3
“In via preliminare disattendere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza stante l'assoluta assenza del "fumus" e la palese infondatezza del gravame proposto e, in ogni caso, stante la mancanza e, comunque l'assoluta genericità con cui è stato prospettato il presunto periculum in mora con condanna dell'istante alla relativa sanzione scaturente dal rigetto della istanza cautelare;
B) Nel merito: Rigettare l'appello perché inammissibile e manifestamente infondato per gli effetti e secondo i modi e le forme previste dagli articoli 342 e 348 c.p.c. ovvero, qualora si dovesse ritenere di approfondire il merito, rigettarlo sempre perché inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti;
C) In subordine ci si riporta alla domanda subordinata ed a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste in merito chiedendosi l'accoglimento; D) Condannare in ogni caso la parte appellante alle spese
e competenze di lite oltre 15%, CPA ed IVA come per legge”.
In dettaglio, deducevano:
- la persistenza dell'interesse ad agire per rimuovere gli effetti dell'atto traslativo simulato, facendone affermare la inesistenza nel giudizio di cognizione proposto, evidenziando "che l'esistenza della utilità pratica all'inizio della controversia, riverbera i suoi effetti anche successivamente alla causa, e anche se intervengono vicende sopravvenute (per esempio perdita o alienazione
o distruzione della res controversa), potendo costituire anche il titolo per
l'affermazione di una pretesa risarcitoria succedanea del risarcimento in forma specifica";
- che l'apposizione del vincolo di destinazione avrebbe un'incidenza diretta esclusivamente sulla portata esecutiva del titolo, che non potrebbe essere, in ogni caso, paralizzata dalla presenza del vincolo medesimo;
sicché, ricollegare il titolo alla sussistenza del vincolo significherebbe ricollegare "l'interesse ad agire alla mera ed eventuale difficoltà di realizzare esecutivamente il titolo, cosa che non ha nulla a che vedere con la carenza di interesse";
pagina 4 di 18 - l'intervenuto giudicato in ordine alla completa autonomia tra i due atti dispositivi, per come implicitamente dichiarata dal Tribunale nel momento in cui ha disatteso l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del vincolo di destinazione rispetto ai quali non ha ravvisato, dunque, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario;
- l'impossibilità di impugnare per simulazione anche l'atto di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.;
- la rilevabilità d'ufficio della nullità degli atti di disposizione nella ipotesi di inscindibilità delle operazioni negoziali;
- in conformità del consolidato orientamento introdotto dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite per cui il Giudice, in ogni stato e grado del giudizio può rilevare di ufficio la nullità degli atti di cui abbia cognizione nel processo anche in assenza di specifica domanda (cfr. Cass. Sez. Unite 26242-
26243/2014).
Nel corso del giudizio di appello la Corte invitava le parti ex art. 101 cod. proc. civ. ad interloquire sulla questione, rilevata d'ufficio, del difetto di interesse alla declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita in assenza di analoga impugnativa del successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione attuato dalla avente causa del debitore principale in favore dei suoi fratelli, oltre due anni prima della instaurazione del giudizio a quo.
Con sentenza n. 5261/2019, depositata il 4.12.2019, la Corte d'Appello di Napoli rigettava le domande avanzate dagli appellati e compensava le spese.
In motivazione la Corte affermava che gli appellati, non avevano interesse ad agire per la declaratoria di nullità della simulazione dell'atto di trasferimento per AR del 04.03.2005 con il quali e avevano Per_2 Controparte_1 CP_2 alienato alla propria GL, gli immobili oggetto dell'atto medesimo, CP_3 stante la esistenza di altro atto successivo al quello del 11.9.2007, sempre per AR
con il quale la fittizia acquirente aveva disposto un vincolo Per_2 CP_3 di destinazione sugli immobili, in favore dei germani interdetti e , che Per_3 Per_4 non essendo stato parimenti impugnato, avrebbe reso la sentenza inutiliter data, stante la validità, efficacia ed opponibilità dell'atto successivo.
pagina 5 di 18 C. Giudizio in Corte di Cassazione
, e proponevano, avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la detta sentenza di secondo grado, ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n.4 e n. 5 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 1415 cod. civ. ed art. 1344 cod. civ. ed art. 2909 cod. civ. in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ..
In particolare, si dolevano della contraddittorietà della decisione del Giudice di secondo grado:
- nel non tenere conto della autonomia tra l'atto di compravendita impugnato avanti al Tribunale di Napoli ed il successivo atto dispositivo ex art. 2645 ter cod. civ.;
- nel non applicare correttamente l'art. 1415 cod. civ.;
- nel negare la possibile impugnazione separata dei due atti di disposizione e dunque a negare l'esistenza di un loro interesse ad agire in riferimento allo specifico atto impugnato, nel caso di specie la compravendita del 4 marzo
2005.
Con il secondo motivo di ricorso lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 1415 c.c., 1322 c.c., 2645 ter c.c., 2929 bis c.c., 1421 c.c., 101
e 331 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c..
Con controricorso si costituivano , e Controparte_1 CP_2 CP_3 concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
[...]
Con ordinanza n. 16313/2023, pubblicata l'8.6.2023 la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbito il secondo motivo rinviando la causa ad altra Corte d'Appello in diversa composizione anche per le spese di giudizio.
In motivazione, la Suprema Corte affermava che in accoglimento del primo motivo d'appello, con conseguente assorbimento del secondo, il giudice d'Appello dovrebbe conformarsi al principio di diritto secondo cui il creditore della parte alienante conserva il diritto ad agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. proc. civ. con atto pagina 6 di 18 trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, posto che la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo.
In particolare, la Corte di Cassazione riteneva la motivazione del Giudice d'appello contraddittoria nel considerare entrambi gi atti de quo (atto di compravendita e atto dispositivo di vincolo di destinazione) come una serie negoziale da impugnare congiuntamente ai fini dell'interesse ad agire per poi identificarli come dotati di autonomia ed indipendenza reciproca.
Sosteneva, inoltre, di non aver correttamente applicato l'orientamento in tema di simulazione assoluta e dell'applicabilità dell'art. 1415 c.c. escludendo l'interesse ad agire in capo ai creditori (ricorrenti), estranei al vincolo di destinazione ex art. 2654 ter c.p.c..
D. Giudizio di riassunzione
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
- riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Corte di Parte_3
Cassazione con rinvio - hanno riassunto il giudizio chiedendo l'applicazione del principio esplicitato in atti dalla Suprema Corte.
In dettaglio, così concludevano: “a) Riformare la sentenza n. 5261/2019 emessa dalla III sezione civile della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 04.11.2019, in ragione ed in virtù del principio fornito dalla Suprema Corte di Cassazione con il provvedimento n. 16313/2023 pubblicato in data 08.06.2023, sopra dianzi indicato;
b) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché della fase del giudizio in cassazione, oltre 15% LP, cpa ed iva se dovuta per legge”.
, e si costituiscono in giudizio Controparte_1 CP_2 CP_3 ribadendo le difese come sopraesposte nei gradi precedenti e chiedendo: “In via pregiudiziale: accertare la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dei sigg.ri e , destinatari di un atto di destinazione dei beni Parte_4 Parte_5 ex art. 2645 ter c.c. e la conseguente mancata integrazione del contraddittorio, dichiarando la improcedibilità della domanda e la nullità/inesistenza della sentenza impugnata. Nel merito: in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettare le pretese attore siccome inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto,
pagina 7 di 18 dichiarando, altresì, la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati per non essere stati danneggiati dagli atti di disposizioni compiuti dal Migliore Vincenzo.
3. In ragione della controvertibilità delle questioni affrontate si chiede la compensazione delle spese del giudizio o, in caso di accoglimento delle domande attore, l'applicazione dei parametri minimi onde non gravare ulteriormente i comparenti.”
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 13.2.2024, le parti si sono riportate integralmente ai propri atti difensivi e hanno chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata la causa per la rimessione in decisione all'udienza a trattazione scritta del 11.11.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
L'udienza dell'11.11.2025 è stata anticipata al 14.10.2025 con ordinanza del
9.7.2025 ritualmente comunicata vista la necessità di celere definizione del giudizio trattandosi di rinvio da Cassazione.
Con ordinanza del 5.11.2025 ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria in pari data, lette le note di tutte le parti per l'udienza del 14.10.2025 con cui le stesse congiuntamente chiedevano assegnazione in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione riservandola al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
In seguito all'annullamento, con rinvio, da parte della Suprema Corte, della sentenza n. 5261/2019, depositata il 4.12.2019, di questa Corte d'Appello, resta da esaminare, sulla base del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte con riferimento al motivo accolto, la vicenda in esame.
pagina 8 di 18 Con il primo motivo , e lamentavano Parte_1 Parte_2 Pt_3 insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n.4 e n.
5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 1415 cod. civ. ed art. 1344 cod. civ. ed art. 2909 cod. civ. in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ..
In particolare, si dolevano della contraddittorietà della decisione del Giudice di secondo grado:
- nel non tenere conto della autonomia tra l'atto di compravendita impugnato avanti al Tribunale di Napoli ed il successivo atto dispositivo ex art. 2645 ter cod. civ.;
- nel non applicare correttamente l'art. 1415 cod. civ.;
- nel negare la possibile impugnazione separata dei due atti di disposizione e dunque a negare l'esistenza di un loro interesse ad agire in riferimento allo specifico atto impugnato, nel caso di specie la compravendita del 4 marzo
2005.
Con il secondo motivo di ricorso lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 1415 c.c., 1322 c.c., 2645 ter c.c., 2929 bis c.c., 1421 c.c., 101
e 331 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c..
Con controricorso si costituivano , e Controparte_1 CP_2 CP_3 concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
[...]
Con ordinanza n. 16313/2023, pubblicata l'8.6.2023 la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbito il secondo motivo rinviando la causa ad altra Corte d'Appello in diversa composizione anche per le spese di giudizio.
In motivazione, la Suprema Corte affermava che in accoglimento del primo motivo d'appello, con conseguente assorbimento del secondo, il giudice d'appello dovrebbe conformarsi al principio di diritto secondo cui “il creditore della parte alienante conserva il diritto ad agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. proc. civ. con atto trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, posto che la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che
pagina 9 di 18 rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo”.
In particolare, la Corte di Cassazione riteneva la motivazione del Giudice d'appello contraddittoria nel considerare entrambi gi atti de quo (atto di compravendita e atto dispositivo di vincolo di destinazione) come una serie negoziale da impugnare congiuntamente ai fini dell'interesse ad agire per poi identificarli come dotati di autonomia ed indipendenza reciproca.
Sosteneva, inoltre, di non aver correttamente applicato l'orientamento in tema di simulazione assoluta e dell'applicabilità dell'art. 1415 c.c. escludendo l'interesse ad agire in capo ai creditori (ricorrenti), estranei al vincolo di destinazione ex art. 2654 ter c.p.c..
Ciò premesso, non è superfluo precisare, invero, al riguardo, che:
- Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord.,
21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090);
- nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458); in tale giudizio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed pagina 10 di 18 eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844);
- in definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II,
27/10/2010, n. 21961); il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284;
Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143);
- inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare, come nel caso di specie) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
5, Ord., 18/10/2018, n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 20/01/2023, n. 1846).
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Fatte queste premesse, la Corte rileva che potendo, in applicazione del sopra indicato principio dettato dalla Suprema Corte, il creditore della parte alienante agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se pagina 11 di 18 l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. proc. civ. con atto trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, attuando la trascrizione una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma essendo inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo, nel caso in esame, sulla scorta del materiale probatorio agli atti, appare fondata in fatto e in diritto la domanda proposta da Parte_1
, , quali coniuge e figli del deceduto Parte_2 Parte_3
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 volta ad ottenere il via principale la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 4.3.2005, per Notaio di Persona_2
Napoli, con il quale ha venduto alla GL , la piena Controparte_1 CP_3 proprietà dell'appartamento posto al piano terzo, del fabbricato in Casoria, frazione
Arpino, II^ Traversa di via ST TU, 13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla 233, sub. 11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del
18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a 875/1000) della piena proprietà del capannone sito in Napoli, San Pietro a Patierno, Masseria Valiante, in
Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub. 1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei Comune di Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano.
E ciò indipendentemente dall'impugnativa del successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione posto in essere dalla avente causa del debitore principale in favore dei suoi fratelli interdetti, oltre due anni prima della instaurazione del giudizio di primo grado, con conseguente non sussistenza di litisconsorzio necessario con i beneficiari del secondo atto dispositivo.
Tanto premesso, è noto che la simulazione assoluta ricorre quando risulta che le parti abbiano inteso creare solo l'apparenza del contratto, senza volere che lo stesso produca alcun effetto.
Va, poi, rammentato che il contratto simulato è nullo ( Cass. n. 7459 del
2018; Cass. Civ. n. 5317 del 1998; Cass. Civ. n. 4986 del 1991; Cass. Civ. n. 11215 del 1991; Cass. Civ. n. 32 del 1985; Cass. Civ. n. 578 del 1970).
pagina 12 di 18 Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 1417 c.c. mentre per i contraenti - salva l'ipotesi in cui intendano far valere l'illiceità del contratto dissimulato - operano specifici limiti in ordine ai mezzi concretamente fruibili per provare la simulazione, i creditori dei contraenti ed i terzi possono, invece, fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni.
In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, cui questa Corte ritiene di aderire, in tema di simulazione, la natura stessa della controversia consente agevolmente ed in via ordinaria il ricorso a prove indiziarie e presuntive (cfr., Cass. civ. nn 171/80, 135/73,786/78), che il giudice è tenuto a valutare unitariamente, dovendo trarre da esse ai fini dell'accoglimento elementi gravi, precisi e concordanti (cfr., Cassazione civile, sez. III, 04/03/2002, n. 3102).
A tal proposito occorre altresì rammentare che costituisce in giurisprudenza ius receptum il condiviso principio di diritto secondo cui "in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico" (Cass. Civ. n. 6907 del
2019; Cass. n. 24696 del 2018; Cass. Civ. n. 22801 del 2014; Cass. Civ. n. 9465 del
2011; Cass. Civ. n. 11372 del 2005).
In altri termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di contro dichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), e cioè che: 1) rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit; 2) i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale;
3) il pagina 13 di 18 giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Tribunale di Napoli, 22/03/2023 n.
3059).
Ebbene, sono stati acquisiti in giudizio una serie di elementi probatori presuntivi, i quali o risultano documentalmente o non sono stati contestati dalle parti convenute costituite, con il conseguente effetto probatorio di cui all'art. 115 c.p.c..
Orbene, va affermata innanzitutto la sussistenza della ragione di credito, a tutela del quale , , quali coniuge e Parte_1 Parte_2 Parte_3 figli del deceduto -costituitisi parte civile in sede penale- hanno Persona_1 agito nei confronti di , e , costituita Controparte_1 CP_2 CP_3 dal diritto al risarcimento del danno, conseguente al decesso del loro stretto congiunto, sorto dalla sentenza penale di primo grado, non contestata, poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli e dalla successiva sentenza della
Suprema Corte del 20.12.2007, con la quale il giudice penale affermava, tra le altre, anche la responsabilità in merito alla determinazione dell'infortunio mortale di
, quale titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, rimettendo ad un Controparte_1 separato giudizio civile la quantificazione del danno e condannando tuttavia CP_1
, unitamente ad altri imputati, al pagamento in favore della costituita parte
[...] civile a titolo di provvisionale la somma di 100 mila euro, a nulla rilevando la circostanza che l' abbia liquidato agli attori un 'indennità di euro 218.801,96 di Pt_7 natura diversa dal sopra citato credito risarcitorio.
Ciò premesso, l'azione di simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 2005 in oggetto proposta da , , è Parte_1 Parte_2 Parte_3 fondata.
Deve, invero, osservarsi che sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione di simulazione a norma dell'art. 1416 cod. civ., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova - generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria - è rimessa al potere discrezionale del giudice pagina 14 di 18 del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione (cfr. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 5154 del 17.9.1981).
Nel caso in esame, con l'atto rogato dal Notaio di Napoli del 4.3.2005, Persona_2
, alienando alla GL la proprietà di ben tre cespiti Controparte_1 CP_3 immobiliari (un appartamento ed una cantinola in frazione Arpino di Casoria, dei quali il disponente era esclusivo proprietario ed un capannone sito in San Pietro a
Patierno, Napoli, di cui il era proprietario per 875/1000, laddove i restanti CP_1
125/1000 appartenevano al coniuge ) si privava di tutti i suoi beni, CP_2 non avendo parte convenuta provato di essere proprietario di cespiti ulteriori idonei a soddisfare la garanzia patrimoniale dei suoi creditori.
Un primo profilo indiziario della mancanza di una reale volontà traslativa delle parti
è rappresentato dalla successione cronologica degli eventi.
L'atto di compravendita impugnato veniva stipulato in data 4.3.2005, dunque, a distanza di appena tre mesi dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza penale di condanna.
Altro elemento indiziario è la mancata prova del versamento del prezzo (cfr. Cass.
Civ. n. 17628 del 2007; Cass. Civ. Ordinanza n. 29540 del 2019).
Sul punto, si osserva che il notaio rogante l'atto in questione, si limitava ad attestare che il prezzo indicato era versato dalla parte acquirente alla parte venditrice in epoca anteriore omettendo di indicarne le modalità.
Emergono, inoltre, significativi rapporti parentali tra le parti, mai contestati (cfr.
Cass. Civ. n. 2853 del 1972; Cass. Civ. n. 1979 del 1976).
Ulteriore elemento che depone per il carattere simulato dell'atto è costituito dalla evidente sproporzione tra il prezzo di vendita e il reale valore di mercato dei cespiti come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. in atti Persona_5 secondo cui il più probabile valore di mercato dell'appartamento e della cantinola corrisponde a complessivi euro 143.165,00 a fronte di un prezzo di vendita indicato nel rogito di euro 65.000,00 e quello del capannone a euro 148.428,00 a fronte del prezzo di vendita di euro 80.000,00.
Ed ancora ulteriore profilo indiziario può trarsi dall'atto successivo, benchè non impugnato, con il quale costituiva sull'appartamento e sul locale CP_3 cantina ad essa alienati dal padre, un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. al pagina 15 di 18 soddisfacimento dei bisogni dei suoi due germani interdetti, e Parte_5 Per_3
(atto pubblico dell'11.9.2007 rep. N. 41515/8565 per notar trascritto Persona_2 il 13.9.2007 al reg gen. N. 6108 e n. 30705 di part), che rende evidente il fine distrattivo perseguito dalle parti con l'atto impugnato, essendo ad avviso del Collegio inverosimile che sostenesse gli esborsi di cui al rogito per poi a CP_3 distanza di appena due anni costituire a titolo gratuito un vincolo di destinazione sui beni in favore dei germani, così privandosi del godimento dei beni.
Ciò detto, sussistono, secondo questa Corte, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere simulato in modo assoluto l'atto negoziale traslativo impugnato in questa sede.
Tutti i predetti elementi indiziari acquisiti alla causa - ciascuno da ritenersi gravi, precisi e concordanti - consentono ragionevolmente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla mera apparenza del negozio impugnato e quindi di ritenere dimostrato che non volesse in realtà concludere alcun contratto di Controparte_1 compravendita, bensì solo evitare, attraverso la simulazione assoluta dell'attribuzione dei beni ad un terzo (la GL), l'aggressione del medesimo bene da parte dei creditori.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto esposti in premessa, il contratto di compravendita in questione, in quanto simulato, deve essere dichiarato nullo.
Va, dunque, dichiarata la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 4.3.2005, per Notaio di Napoli, con il quale Persona_2 CP_1
ha venduto alla GL , la piena proprietà dell'appartamento
[...] CP_3 posto al piano terzo, del fabbricato in Casoria, frazione Arpino, II^ Traversa di via
ST TU, 13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla
233, sub. 11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del 18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a 875/1000) della piena proprietà del capannone sito in
Napoli, San Pietro a Patierno, Masseria Valiante, in Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub. 1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei
Comune di Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano.
****
pagina 16 di 18 La regolamentazione delle spese di lite (anche quelle del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (potendo il giudice del rinvio pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n.
9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3,
Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, al riguardo, questa Corte reputa regolamentare le spese di lite in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. tra , Parte_1 [...]
, vittoriosi e , Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, soccombenti. CP_2 CP_3
In particolare, i compensi professionali spettanti a , Parte_1 [...]
, vittoriosi, nei gradi di giudizio vengono Parte_2 Parte_3 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 in base al valore del credito per cui si agisce.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4273/2023 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito dell' ordinanza n. 16313/2023, pubblicata l'8.6.2023 della Suprema Corte di Cassazione, così provvede:
1.dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 4.3.2005, per Notaio di Napoli, con il quale ha Persona_2 Controparte_1 venduto alla GL la piena proprietà dell'appartamento posto al CP_3 piano terzo, del fabbricato in Casoria, frazione Arpino, II^ Traversa di via ST
pagina 17 di 18 TU, 13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla 233, sub.
11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in
Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del 18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a 875/1000) della piena proprietà del capannone sito in Napoli,
San Pietro a Patierno, Masseria Valiante, in Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub. 1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei Comune di
Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano;
2. Per effetto della statuizione di cui al capo n. 1 del presente dispositivo: condanna altresì , , in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido tra loro, a rifondere a , , Parte_1 Parte_2
le spese dell'intero processo, che: Parte_3
a) per il giudizio di primo grado, liquida nella complessiva somma di euro 7.754,12 di cui € 7.200,00 per compensi professionali ed euro 554,12 per esborsi, oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
b) per il giudizio di appello, liquida nella complessiva somma di € 5.500,00 per compensi professionali;
c) per il giudizio di Cassazione, liquida nella complessiva somma di € 5.500,00, per compensi professionali;
e) per la presente fase, liquida in complessivi euro 6.277,00 di cui € 5.500,00 per compensi professionali ed euro 777,00 per esborsi.
Napoli, 4.12.2025
Il Consigliere est.
Francesca Sicilia Il Presidente
US De LI
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. US De LI Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero 4276 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, (C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo Carini (C.F.: ) e C.F._4 dell'Avv. Giovanni Carini (C.F.: ); C.F._5
Attore in riassunzione
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._6 CP_2
, (C.F. C.F._7 CP_3 C.F._8 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Iadanza ( e Roberta C.F._9
ET ( ); C.F._10
Convenuti in riassunzione
Oggetto: Azione di simulazione e/o revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa degli attori in riassunzione in data 25.9.2025 e dalla difesa dei convenuti in riassunzione in data 8.10.2025.
pagina 1 di 18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato il 13.02.2010, e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente coniuge e figli del deceduto , Parte_3 Persona_1 convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli, , ed Controparte_1 CP_2 per sentire: "- accertare la nullità e/o dichiarare l'inefficacia dell'atto CP_3 di compravendita per atto AR Rep. N. 39589/7470 del 4.3.05 Persona_2 intervenuto tra i sig.ri e , in comunione legale dei Controparte_1 CP_2 beni, e la GL limitatamente alla quota del debitore, CP_3 CP_1
, per simulazione assoluta dello stesso per la sua rivestita qualità di negozio
[...] fiduciario illecito o frodatorio ed avente ad oggetto i cespiti dianzi descritti e consistenti in unità negoziale 1 - immobili siti in Casoria (NA) frazione Arpino alla |/^ trav. di Via
ST fortunato, n. 13, già IlIA traversa di Via Arpino ...; in subordine, "- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori, sig.ri , Parte_1 [...]
e , ai sensi dell'art. 2901 c.c.", del medesimo atto di Parte_2 Parte_3 compravendita.
In particolare, deducevano che:
- gli stessi beni immobili di cui sopra, erano stati già oggetto di un successivo vincolo di destinazione, costituito ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., da CP_3 in favore dei germani, interdetti, e , come da atto pubblico
[...] Per_3 Per_4 dell'11.09.2007;
- dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti dei destinatari del vincolo.
Si costituivano i convenuti ed Controparte_1 CP_2 CP_3 eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori e dunque chiedevano il rigetto della domanda.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9651, pubblicata il
26.6.2014, dichiarava la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dedotto in giudizio e così provvedeva: “in accoglimento per quando di ragione della domanda, dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data
pagina 2 di 18 4.3.2005, per Notaio di Napoli, con il quale ha Persona_2 Controparte_1 venduto alla GL , la piena proprietà dell'appartamento posto al piano CP_3 terzo, del fabbricato in Casoria, frazione Arpino, II^ Traversa di via ST TU,
13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla 233, sub. 11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del 18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a
875/1000) della piena proprietà del capannone sito in Napoli, San Pietro a Patierno,
Masseria Valiante, in Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub.
1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei Comune di Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali, che liquida in euro 554,12 per esborsi, euro 13.430,00 per compenso, euro 2.014,50 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU liquidate come in corso di causa”.
B. Giudizio d'Appello
, e proponevano appello avverso la Controparte_1 CP_2 CP_3 predetta sentenza, chiedendo: “1.In via preliminare, sospendere l'esecutività della impugnata sentenza;
2.In via pregiudiziale: accertare la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dei sigg.ri e , destinatari di un Parte_4 Parte_5 atto di destinazione dei beni ex art. 2645 ter c.c., e la conseguente mancata integrazione del contraddittorio, dichiarando la nullità/inesistenza della sentenza impugnata;
3. Nel merito: in totale riforma della sentenza di primo grado rigettare le pretese attore siccome inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto, dichiarando, altresì, la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati per non essere stati danneggiati dagli atti di disposizioni compiuti dal Migliore;
4. CP_1
Vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
In particolare, lamentavano: 1) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari il vincolo di destinazione, quali litisconsorti necessari;
2) carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati, già beneficiari, a titolo risarcitorio, dell'indennizzo percepito dagli dall' ; 3) violazione e falsa Parte_6 Pt_7 applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la simulazione della compravendita avente ad oggetto una quota del capannone ed in ordine alla quale gli pagina 3 di 18 odierni appellati non avevano proposto alcuna domanda;
4) erronea valutazione delle prove indiziarie.
e si costituivano chiedendo:” A) Parte_1 Parte_2 Parte_3
“In via preliminare disattendere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza stante l'assoluta assenza del "fumus" e la palese infondatezza del gravame proposto e, in ogni caso, stante la mancanza e, comunque l'assoluta genericità con cui è stato prospettato il presunto periculum in mora con condanna dell'istante alla relativa sanzione scaturente dal rigetto della istanza cautelare;
B) Nel merito: Rigettare l'appello perché inammissibile e manifestamente infondato per gli effetti e secondo i modi e le forme previste dagli articoli 342 e 348 c.p.c. ovvero, qualora si dovesse ritenere di approfondire il merito, rigettarlo sempre perché inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti;
C) In subordine ci si riporta alla domanda subordinata ed a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste in merito chiedendosi l'accoglimento; D) Condannare in ogni caso la parte appellante alle spese
e competenze di lite oltre 15%, CPA ed IVA come per legge”.
In dettaglio, deducevano:
- la persistenza dell'interesse ad agire per rimuovere gli effetti dell'atto traslativo simulato, facendone affermare la inesistenza nel giudizio di cognizione proposto, evidenziando "che l'esistenza della utilità pratica all'inizio della controversia, riverbera i suoi effetti anche successivamente alla causa, e anche se intervengono vicende sopravvenute (per esempio perdita o alienazione
o distruzione della res controversa), potendo costituire anche il titolo per
l'affermazione di una pretesa risarcitoria succedanea del risarcimento in forma specifica";
- che l'apposizione del vincolo di destinazione avrebbe un'incidenza diretta esclusivamente sulla portata esecutiva del titolo, che non potrebbe essere, in ogni caso, paralizzata dalla presenza del vincolo medesimo;
sicché, ricollegare il titolo alla sussistenza del vincolo significherebbe ricollegare "l'interesse ad agire alla mera ed eventuale difficoltà di realizzare esecutivamente il titolo, cosa che non ha nulla a che vedere con la carenza di interesse";
pagina 4 di 18 - l'intervenuto giudicato in ordine alla completa autonomia tra i due atti dispositivi, per come implicitamente dichiarata dal Tribunale nel momento in cui ha disatteso l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del vincolo di destinazione rispetto ai quali non ha ravvisato, dunque, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario;
- l'impossibilità di impugnare per simulazione anche l'atto di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.;
- la rilevabilità d'ufficio della nullità degli atti di disposizione nella ipotesi di inscindibilità delle operazioni negoziali;
- in conformità del consolidato orientamento introdotto dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite per cui il Giudice, in ogni stato e grado del giudizio può rilevare di ufficio la nullità degli atti di cui abbia cognizione nel processo anche in assenza di specifica domanda (cfr. Cass. Sez. Unite 26242-
26243/2014).
Nel corso del giudizio di appello la Corte invitava le parti ex art. 101 cod. proc. civ. ad interloquire sulla questione, rilevata d'ufficio, del difetto di interesse alla declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita in assenza di analoga impugnativa del successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione attuato dalla avente causa del debitore principale in favore dei suoi fratelli, oltre due anni prima della instaurazione del giudizio a quo.
Con sentenza n. 5261/2019, depositata il 4.12.2019, la Corte d'Appello di Napoli rigettava le domande avanzate dagli appellati e compensava le spese.
In motivazione la Corte affermava che gli appellati, non avevano interesse ad agire per la declaratoria di nullità della simulazione dell'atto di trasferimento per AR del 04.03.2005 con il quali e avevano Per_2 Controparte_1 CP_2 alienato alla propria GL, gli immobili oggetto dell'atto medesimo, CP_3 stante la esistenza di altro atto successivo al quello del 11.9.2007, sempre per AR
con il quale la fittizia acquirente aveva disposto un vincolo Per_2 CP_3 di destinazione sugli immobili, in favore dei germani interdetti e , che Per_3 Per_4 non essendo stato parimenti impugnato, avrebbe reso la sentenza inutiliter data, stante la validità, efficacia ed opponibilità dell'atto successivo.
pagina 5 di 18 C. Giudizio in Corte di Cassazione
, e proponevano, avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la detta sentenza di secondo grado, ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n.4 e n. 5 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 1415 cod. civ. ed art. 1344 cod. civ. ed art. 2909 cod. civ. in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ..
In particolare, si dolevano della contraddittorietà della decisione del Giudice di secondo grado:
- nel non tenere conto della autonomia tra l'atto di compravendita impugnato avanti al Tribunale di Napoli ed il successivo atto dispositivo ex art. 2645 ter cod. civ.;
- nel non applicare correttamente l'art. 1415 cod. civ.;
- nel negare la possibile impugnazione separata dei due atti di disposizione e dunque a negare l'esistenza di un loro interesse ad agire in riferimento allo specifico atto impugnato, nel caso di specie la compravendita del 4 marzo
2005.
Con il secondo motivo di ricorso lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 1415 c.c., 1322 c.c., 2645 ter c.c., 2929 bis c.c., 1421 c.c., 101
e 331 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c..
Con controricorso si costituivano , e Controparte_1 CP_2 CP_3 concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
[...]
Con ordinanza n. 16313/2023, pubblicata l'8.6.2023 la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbito il secondo motivo rinviando la causa ad altra Corte d'Appello in diversa composizione anche per le spese di giudizio.
In motivazione, la Suprema Corte affermava che in accoglimento del primo motivo d'appello, con conseguente assorbimento del secondo, il giudice d'Appello dovrebbe conformarsi al principio di diritto secondo cui il creditore della parte alienante conserva il diritto ad agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. proc. civ. con atto pagina 6 di 18 trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, posto che la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo.
In particolare, la Corte di Cassazione riteneva la motivazione del Giudice d'appello contraddittoria nel considerare entrambi gi atti de quo (atto di compravendita e atto dispositivo di vincolo di destinazione) come una serie negoziale da impugnare congiuntamente ai fini dell'interesse ad agire per poi identificarli come dotati di autonomia ed indipendenza reciproca.
Sosteneva, inoltre, di non aver correttamente applicato l'orientamento in tema di simulazione assoluta e dell'applicabilità dell'art. 1415 c.c. escludendo l'interesse ad agire in capo ai creditori (ricorrenti), estranei al vincolo di destinazione ex art. 2654 ter c.p.c..
D. Giudizio di riassunzione
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
- riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Corte di Parte_3
Cassazione con rinvio - hanno riassunto il giudizio chiedendo l'applicazione del principio esplicitato in atti dalla Suprema Corte.
In dettaglio, così concludevano: “a) Riformare la sentenza n. 5261/2019 emessa dalla III sezione civile della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 04.11.2019, in ragione ed in virtù del principio fornito dalla Suprema Corte di Cassazione con il provvedimento n. 16313/2023 pubblicato in data 08.06.2023, sopra dianzi indicato;
b) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché della fase del giudizio in cassazione, oltre 15% LP, cpa ed iva se dovuta per legge”.
, e si costituiscono in giudizio Controparte_1 CP_2 CP_3 ribadendo le difese come sopraesposte nei gradi precedenti e chiedendo: “In via pregiudiziale: accertare la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dei sigg.ri e , destinatari di un atto di destinazione dei beni Parte_4 Parte_5 ex art. 2645 ter c.c. e la conseguente mancata integrazione del contraddittorio, dichiarando la improcedibilità della domanda e la nullità/inesistenza della sentenza impugnata. Nel merito: in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettare le pretese attore siccome inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto,
pagina 7 di 18 dichiarando, altresì, la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati per non essere stati danneggiati dagli atti di disposizioni compiuti dal Migliore Vincenzo.
3. In ragione della controvertibilità delle questioni affrontate si chiede la compensazione delle spese del giudizio o, in caso di accoglimento delle domande attore, l'applicazione dei parametri minimi onde non gravare ulteriormente i comparenti.”
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 13.2.2024, le parti si sono riportate integralmente ai propri atti difensivi e hanno chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata la causa per la rimessione in decisione all'udienza a trattazione scritta del 11.11.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
L'udienza dell'11.11.2025 è stata anticipata al 14.10.2025 con ordinanza del
9.7.2025 ritualmente comunicata vista la necessità di celere definizione del giudizio trattandosi di rinvio da Cassazione.
Con ordinanza del 5.11.2025 ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria in pari data, lette le note di tutte le parti per l'udienza del 14.10.2025 con cui le stesse congiuntamente chiedevano assegnazione in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione riservandola al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
In seguito all'annullamento, con rinvio, da parte della Suprema Corte, della sentenza n. 5261/2019, depositata il 4.12.2019, di questa Corte d'Appello, resta da esaminare, sulla base del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte con riferimento al motivo accolto, la vicenda in esame.
pagina 8 di 18 Con il primo motivo , e lamentavano Parte_1 Parte_2 Pt_3 insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n.4 e n.
5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 1415 cod. civ. ed art. 1344 cod. civ. ed art. 2909 cod. civ. in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ..
In particolare, si dolevano della contraddittorietà della decisione del Giudice di secondo grado:
- nel non tenere conto della autonomia tra l'atto di compravendita impugnato avanti al Tribunale di Napoli ed il successivo atto dispositivo ex art. 2645 ter cod. civ.;
- nel non applicare correttamente l'art. 1415 cod. civ.;
- nel negare la possibile impugnazione separata dei due atti di disposizione e dunque a negare l'esistenza di un loro interesse ad agire in riferimento allo specifico atto impugnato, nel caso di specie la compravendita del 4 marzo
2005.
Con il secondo motivo di ricorso lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 1415 c.c., 1322 c.c., 2645 ter c.c., 2929 bis c.c., 1421 c.c., 101
e 331 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c..
Con controricorso si costituivano , e Controparte_1 CP_2 CP_3 concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
[...]
Con ordinanza n. 16313/2023, pubblicata l'8.6.2023 la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbito il secondo motivo rinviando la causa ad altra Corte d'Appello in diversa composizione anche per le spese di giudizio.
In motivazione, la Suprema Corte affermava che in accoglimento del primo motivo d'appello, con conseguente assorbimento del secondo, il giudice d'appello dovrebbe conformarsi al principio di diritto secondo cui “il creditore della parte alienante conserva il diritto ad agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. proc. civ. con atto trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, posto che la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che
pagina 9 di 18 rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo”.
In particolare, la Corte di Cassazione riteneva la motivazione del Giudice d'appello contraddittoria nel considerare entrambi gi atti de quo (atto di compravendita e atto dispositivo di vincolo di destinazione) come una serie negoziale da impugnare congiuntamente ai fini dell'interesse ad agire per poi identificarli come dotati di autonomia ed indipendenza reciproca.
Sosteneva, inoltre, di non aver correttamente applicato l'orientamento in tema di simulazione assoluta e dell'applicabilità dell'art. 1415 c.c. escludendo l'interesse ad agire in capo ai creditori (ricorrenti), estranei al vincolo di destinazione ex art. 2654 ter c.p.c..
Ciò premesso, non è superfluo precisare, invero, al riguardo, che:
- Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord.,
21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090);
- nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458); in tale giudizio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed pagina 10 di 18 eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V,
18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844);
- in definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II,
27/10/2010, n. 21961); il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284;
Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143);
- inoltre nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è ammissibile disporre (o rinnovare, come nel caso di specie) la consulenza tecnica che sia funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
5, Ord., 18/10/2018, n. 26108), posto che i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 02/09/2021, n. 23799; Sez. V, Ord., 20/11/2019, n. 30170; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 20/01/2023, n. 1846).
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Fatte queste premesse, la Corte rileva che potendo, in applicazione del sopra indicato principio dettato dalla Suprema Corte, il creditore della parte alienante agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se pagina 11 di 18 l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. proc. civ. con atto trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, attuando la trascrizione una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma essendo inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo, nel caso in esame, sulla scorta del materiale probatorio agli atti, appare fondata in fatto e in diritto la domanda proposta da Parte_1
, , quali coniuge e figli del deceduto Parte_2 Parte_3
nei confronti di , e Persona_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 volta ad ottenere il via principale la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 4.3.2005, per Notaio di Persona_2
Napoli, con il quale ha venduto alla GL , la piena Controparte_1 CP_3 proprietà dell'appartamento posto al piano terzo, del fabbricato in Casoria, frazione
Arpino, II^ Traversa di via ST TU, 13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla 233, sub. 11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del
18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a 875/1000) della piena proprietà del capannone sito in Napoli, San Pietro a Patierno, Masseria Valiante, in
Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub. 1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei Comune di Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano.
E ciò indipendentemente dall'impugnativa del successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione posto in essere dalla avente causa del debitore principale in favore dei suoi fratelli interdetti, oltre due anni prima della instaurazione del giudizio di primo grado, con conseguente non sussistenza di litisconsorzio necessario con i beneficiari del secondo atto dispositivo.
Tanto premesso, è noto che la simulazione assoluta ricorre quando risulta che le parti abbiano inteso creare solo l'apparenza del contratto, senza volere che lo stesso produca alcun effetto.
Va, poi, rammentato che il contratto simulato è nullo ( Cass. n. 7459 del
2018; Cass. Civ. n. 5317 del 1998; Cass. Civ. n. 4986 del 1991; Cass. Civ. n. 11215 del 1991; Cass. Civ. n. 32 del 1985; Cass. Civ. n. 578 del 1970).
pagina 12 di 18 Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 1417 c.c. mentre per i contraenti - salva l'ipotesi in cui intendano far valere l'illiceità del contratto dissimulato - operano specifici limiti in ordine ai mezzi concretamente fruibili per provare la simulazione, i creditori dei contraenti ed i terzi possono, invece, fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni.
In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, cui questa Corte ritiene di aderire, in tema di simulazione, la natura stessa della controversia consente agevolmente ed in via ordinaria il ricorso a prove indiziarie e presuntive (cfr., Cass. civ. nn 171/80, 135/73,786/78), che il giudice è tenuto a valutare unitariamente, dovendo trarre da esse ai fini dell'accoglimento elementi gravi, precisi e concordanti (cfr., Cassazione civile, sez. III, 04/03/2002, n. 3102).
A tal proposito occorre altresì rammentare che costituisce in giurisprudenza ius receptum il condiviso principio di diritto secondo cui "in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico" (Cass. Civ. n. 6907 del
2019; Cass. n. 24696 del 2018; Cass. Civ. n. 22801 del 2014; Cass. Civ. n. 9465 del
2011; Cass. Civ. n. 11372 del 2005).
In altri termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di contro dichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), e cioè che: 1) rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit; 2) i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale;
3) il pagina 13 di 18 giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Tribunale di Napoli, 22/03/2023 n.
3059).
Ebbene, sono stati acquisiti in giudizio una serie di elementi probatori presuntivi, i quali o risultano documentalmente o non sono stati contestati dalle parti convenute costituite, con il conseguente effetto probatorio di cui all'art. 115 c.p.c..
Orbene, va affermata innanzitutto la sussistenza della ragione di credito, a tutela del quale , , quali coniuge e Parte_1 Parte_2 Parte_3 figli del deceduto -costituitisi parte civile in sede penale- hanno Persona_1 agito nei confronti di , e , costituita Controparte_1 CP_2 CP_3 dal diritto al risarcimento del danno, conseguente al decesso del loro stretto congiunto, sorto dalla sentenza penale di primo grado, non contestata, poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli e dalla successiva sentenza della
Suprema Corte del 20.12.2007, con la quale il giudice penale affermava, tra le altre, anche la responsabilità in merito alla determinazione dell'infortunio mortale di
, quale titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, rimettendo ad un Controparte_1 separato giudizio civile la quantificazione del danno e condannando tuttavia CP_1
, unitamente ad altri imputati, al pagamento in favore della costituita parte
[...] civile a titolo di provvisionale la somma di 100 mila euro, a nulla rilevando la circostanza che l' abbia liquidato agli attori un 'indennità di euro 218.801,96 di Pt_7 natura diversa dal sopra citato credito risarcitorio.
Ciò premesso, l'azione di simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 2005 in oggetto proposta da , , è Parte_1 Parte_2 Parte_3 fondata.
Deve, invero, osservarsi che sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione di simulazione a norma dell'art. 1416 cod. civ., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova - generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria - è rimessa al potere discrezionale del giudice pagina 14 di 18 del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione (cfr. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 5154 del 17.9.1981).
Nel caso in esame, con l'atto rogato dal Notaio di Napoli del 4.3.2005, Persona_2
, alienando alla GL la proprietà di ben tre cespiti Controparte_1 CP_3 immobiliari (un appartamento ed una cantinola in frazione Arpino di Casoria, dei quali il disponente era esclusivo proprietario ed un capannone sito in San Pietro a
Patierno, Napoli, di cui il era proprietario per 875/1000, laddove i restanti CP_1
125/1000 appartenevano al coniuge ) si privava di tutti i suoi beni, CP_2 non avendo parte convenuta provato di essere proprietario di cespiti ulteriori idonei a soddisfare la garanzia patrimoniale dei suoi creditori.
Un primo profilo indiziario della mancanza di una reale volontà traslativa delle parti
è rappresentato dalla successione cronologica degli eventi.
L'atto di compravendita impugnato veniva stipulato in data 4.3.2005, dunque, a distanza di appena tre mesi dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza penale di condanna.
Altro elemento indiziario è la mancata prova del versamento del prezzo (cfr. Cass.
Civ. n. 17628 del 2007; Cass. Civ. Ordinanza n. 29540 del 2019).
Sul punto, si osserva che il notaio rogante l'atto in questione, si limitava ad attestare che il prezzo indicato era versato dalla parte acquirente alla parte venditrice in epoca anteriore omettendo di indicarne le modalità.
Emergono, inoltre, significativi rapporti parentali tra le parti, mai contestati (cfr.
Cass. Civ. n. 2853 del 1972; Cass. Civ. n. 1979 del 1976).
Ulteriore elemento che depone per il carattere simulato dell'atto è costituito dalla evidente sproporzione tra il prezzo di vendita e il reale valore di mercato dei cespiti come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. in atti Persona_5 secondo cui il più probabile valore di mercato dell'appartamento e della cantinola corrisponde a complessivi euro 143.165,00 a fronte di un prezzo di vendita indicato nel rogito di euro 65.000,00 e quello del capannone a euro 148.428,00 a fronte del prezzo di vendita di euro 80.000,00.
Ed ancora ulteriore profilo indiziario può trarsi dall'atto successivo, benchè non impugnato, con il quale costituiva sull'appartamento e sul locale CP_3 cantina ad essa alienati dal padre, un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. al pagina 15 di 18 soddisfacimento dei bisogni dei suoi due germani interdetti, e Parte_5 Per_3
(atto pubblico dell'11.9.2007 rep. N. 41515/8565 per notar trascritto Persona_2 il 13.9.2007 al reg gen. N. 6108 e n. 30705 di part), che rende evidente il fine distrattivo perseguito dalle parti con l'atto impugnato, essendo ad avviso del Collegio inverosimile che sostenesse gli esborsi di cui al rogito per poi a CP_3 distanza di appena due anni costituire a titolo gratuito un vincolo di destinazione sui beni in favore dei germani, così privandosi del godimento dei beni.
Ciò detto, sussistono, secondo questa Corte, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere simulato in modo assoluto l'atto negoziale traslativo impugnato in questa sede.
Tutti i predetti elementi indiziari acquisiti alla causa - ciascuno da ritenersi gravi, precisi e concordanti - consentono ragionevolmente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla mera apparenza del negozio impugnato e quindi di ritenere dimostrato che non volesse in realtà concludere alcun contratto di Controparte_1 compravendita, bensì solo evitare, attraverso la simulazione assoluta dell'attribuzione dei beni ad un terzo (la GL), l'aggressione del medesimo bene da parte dei creditori.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto esposti in premessa, il contratto di compravendita in questione, in quanto simulato, deve essere dichiarato nullo.
Va, dunque, dichiarata la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 4.3.2005, per Notaio di Napoli, con il quale Persona_2 CP_1
ha venduto alla GL , la piena proprietà dell'appartamento
[...] CP_3 posto al piano terzo, del fabbricato in Casoria, frazione Arpino, II^ Traversa di via
ST TU, 13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla
233, sub. 11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del 18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a 875/1000) della piena proprietà del capannone sito in
Napoli, San Pietro a Patierno, Masseria Valiante, in Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub. 1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei
Comune di Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano.
****
pagina 16 di 18 La regolamentazione delle spese di lite (anche quelle del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (potendo il giudice del rinvio pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n.
9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3,
Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, al riguardo, questa Corte reputa regolamentare le spese di lite in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. tra , Parte_1 [...]
, vittoriosi e , Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, soccombenti. CP_2 CP_3
In particolare, i compensi professionali spettanti a , Parte_1 [...]
, vittoriosi, nei gradi di giudizio vengono Parte_2 Parte_3 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 in base al valore del credito per cui si agisce.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4273/2023 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito dell' ordinanza n. 16313/2023, pubblicata l'8.6.2023 della Suprema Corte di Cassazione, così provvede:
1.dichiara la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 4.3.2005, per Notaio di Napoli, con il quale ha Persona_2 Controparte_1 venduto alla GL la piena proprietà dell'appartamento posto al CP_3 piano terzo, del fabbricato in Casoria, frazione Arpino, II^ Traversa di via ST
pagina 17 di 18 TU, 13, riportato in Catasto del Comune di Casoria, foglio 15, p.lla 233, sub.
11, del locale cantina, posto al piano terra dello stesso fabbricato, riportato in
Catasto del Comune di Casoria, scheda 3375 del 18.11.1982, nonché la quota di sua spettanza (pari a 875/1000) della piena proprietà del capannone sito in Napoli,
San Pietro a Patierno, Masseria Valiante, in Catasto del Comune di Napoli, sez. SPI, foglio 7, p.lla 327 sub. 1, e dell'area urbana identificata in Catasto dei Comune di
Napoli, foglio 39, p.lla 327, ente urbano;
2. Per effetto della statuizione di cui al capo n. 1 del presente dispositivo: condanna altresì , , in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido tra loro, a rifondere a , , Parte_1 Parte_2
le spese dell'intero processo, che: Parte_3
a) per il giudizio di primo grado, liquida nella complessiva somma di euro 7.754,12 di cui € 7.200,00 per compensi professionali ed euro 554,12 per esborsi, oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
b) per il giudizio di appello, liquida nella complessiva somma di € 5.500,00 per compensi professionali;
c) per il giudizio di Cassazione, liquida nella complessiva somma di € 5.500,00, per compensi professionali;
e) per la presente fase, liquida in complessivi euro 6.277,00 di cui € 5.500,00 per compensi professionali ed euro 777,00 per esborsi.
Napoli, 4.12.2025
Il Consigliere est.
Francesca Sicilia Il Presidente
US De LI
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