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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/09/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5343/2025
, con il patrocinio dell'avv. NIRTA GAIA MARTINA in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, nata a [...] in data [...] Controparte_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 13.06.2025
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa,
preso atto dell'apertura della Tutela n. 10863/2025 in data 27.05.2025, Tribunale di Torino, in favore della sig.ra , Controparte_1 - Pronunciare l'interdizione della sig.ra nonché ogni consequenziale provvedimento Controparte_1 di legge;
- Confermare la nomina già effettuata in via provvisoria della sig.ra quale tutore della Parte_1 sig.ra , conferendo alla medesima tutti i poteri che questo Ill.mo Giudice riterrà Controparte_1 opportuni.
- Adottare ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno”.
Per parte resistente - contumace
Per il PM:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.03.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della di lei madre, , con contestuale nomina Controparte_1 della IG in qualità di tutore. Parte_1
Con decreto del 03.04.2025, il Giudice fissava udienza innanzi al G.O.P. delegato al 26.04.2025 (poi rinviata al 23.05.2025), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 08.07.2025.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 23.05.2025, veniva espletato l'esame della persona interdicenda. All'esito, il G.O.P. nominava tutore provvisorio la IG , nonché rimetteva le parti all'udienza già Parte_1 calendarizzata al 08.07.2025.
All'udienza del 08.07.2025, parte ricorrente precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
La domanda di interdizione è fondata. Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta “necessita di assistenza Controparte_1 continua, sia di giorno che di notte” e, dal punto di vista neurologico, risulta “afasica, spesso soporosa, disorientata nel tempo e nello spazio”. (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda. Come si evince dal verbale, infatti, la IG “a causa delle sue compromesse CP_1 condizioni psicofisiche non è stata in grado di rispondere ad alcuna domanda non avendo preservato, come confermato dal personale della struttura presente ai fini di garantire la regolarità del collegamento, la capacità di interagire con l'esterno; la stessa è apparsa in stato soporoso seduta su di una poltrona avvolta da una coperta;
non essedo più in grado di deambulare e richiede assistenza h 24 per la cura della propria persona” (v. verbale di udienza del 23.05.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a Torino in [...] Controparte_1
12.02.1930 e ricoverata stabilmente presso la residenza sanitaria “Villa Anna Maria” sita in Torino, Via
Parma n. 70.
CONFERMA la nomina già effettuata in via provvisoria della sig.ra quale tutore della Parte_1 sig.ra . Controparte_1
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.07.2025
Il Presidente Est.Rel
dott.ssa Serafina Aceto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5343/2025
, con il patrocinio dell'avv. NIRTA GAIA MARTINA in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, nata a [...] in data [...] Controparte_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 13.06.2025
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa,
preso atto dell'apertura della Tutela n. 10863/2025 in data 27.05.2025, Tribunale di Torino, in favore della sig.ra , Controparte_1 - Pronunciare l'interdizione della sig.ra nonché ogni consequenziale provvedimento Controparte_1 di legge;
- Confermare la nomina già effettuata in via provvisoria della sig.ra quale tutore della Parte_1 sig.ra , conferendo alla medesima tutti i poteri che questo Ill.mo Giudice riterrà Controparte_1 opportuni.
- Adottare ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno”.
Per parte resistente - contumace
Per il PM:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.03.2025, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della di lei madre, , con contestuale nomina Controparte_1 della IG in qualità di tutore. Parte_1
Con decreto del 03.04.2025, il Giudice fissava udienza innanzi al G.O.P. delegato al 26.04.2025 (poi rinviata al 23.05.2025), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 08.07.2025.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 23.05.2025, veniva espletato l'esame della persona interdicenda. All'esito, il G.O.P. nominava tutore provvisorio la IG , nonché rimetteva le parti all'udienza già Parte_1 calendarizzata al 08.07.2025.
All'udienza del 08.07.2025, parte ricorrente precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
La domanda di interdizione è fondata. Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta “necessita di assistenza Controparte_1 continua, sia di giorno che di notte” e, dal punto di vista neurologico, risulta “afasica, spesso soporosa, disorientata nel tempo e nello spazio”. (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda. Come si evince dal verbale, infatti, la IG “a causa delle sue compromesse CP_1 condizioni psicofisiche non è stata in grado di rispondere ad alcuna domanda non avendo preservato, come confermato dal personale della struttura presente ai fini di garantire la regolarità del collegamento, la capacità di interagire con l'esterno; la stessa è apparsa in stato soporoso seduta su di una poltrona avvolta da una coperta;
non essedo più in grado di deambulare e richiede assistenza h 24 per la cura della propria persona” (v. verbale di udienza del 23.05.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a Torino in [...] Controparte_1
12.02.1930 e ricoverata stabilmente presso la residenza sanitaria “Villa Anna Maria” sita in Torino, Via
Parma n. 70.
CONFERMA la nomina già effettuata in via provvisoria della sig.ra quale tutore della Parte_1 sig.ra . Controparte_1
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.07.2025
Il Presidente Est.Rel
dott.ssa Serafina Aceto