Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/2/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALESSIA Parte_1 C.F._1
DEL SEPPIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale
Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SAVINA Parte_2 C.F._2
DAL CANTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso
Garibaldi n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza;
2) la casa familiare sita in Capannori (LU) – fraz. San Ginese, via dei Preti n. 2, catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 119, mappali 291 sub.2 e 292 sub.4 graffati tra loro, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 3,5, rendita catastale € 278,37, e mappali
291 sub.1 e 292 sub.3 graffati tra loro, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 4, rendita catastale
€ 318,14, attualmente in comproprietà di entrambi i ricorrenti, resta assegnata al marito e la moglie si obbliga a rilasciarla alle condizioni e nei termini precisati nel prosieguo del presente atto;
1
4) la madre provvederà al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , mentre il padre PE si farà carico di pagare il 50% delle tasse universitarie per il corso di studi del figlio fino al compimento dei 27 anni di età e, comunque, il 50% delle spese mediche nell'interesse del ragazzo;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
6) a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile, da stipularsi nei termini di cui infra, la sistemazione patrimoniale sotto descritta ed illustrata nella Relazione Tecnica del Geom. che producono Persona_2
(doc. 28):
6A) la IG.ra , con tutte le garanzie di legge, si impegna a cedere e trasferire al IG. Parte_2
, che accetta, i diritti di 1/2 della piena proprietà sui seguenti beni immobili: Parte_1
a) porzione di fabbricato per civile abitazione posta al piano secondo e terzo di un immobile sito in
Comune di Capannori, frazione San Ginese di Compito, Via Preti n. 2 rappresentata al Catasto
Fabbricati di detto Comune nel foglio 119, mappali 291 sub.2 e 292 sub.4 graffati tra loro, categoria
A/3, classe 4^, consistenza vani 3,5, rendita catastale € 278,37;
b) quartiere per civile abitazione elevato a due piani corredato da resede sul lato di mezzogiorno sito in Comune di Capannori, località “Sesti”, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 119, mappali 291 sub.1 e 292 sub.3 graffati tra loro, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani
4, rendita catastale € 318,14;
c) manufatti a corredo dell'abitazione siti in Comune di Capannori, in località “Sesti”, posti sui lati nord-est della proprietà, di cui uno elevato su due piani e adibito a locali di sgombero, l'altro elevato ad un solo piano adibito a ripostiglio e locali di sgombero, corredati da resede in proprietà, il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati di Capannori nel foglio 119 dai mappali 646 sub.1, categoria
C/2, classe 2^, consistenza mq. 133, rendita catastale aggiornata € 240,41, e 646 sub.2, categoria
C/2, classe 2^, consistenza mq. 35, rendita catastale aggiornata € 63,27;
d) manufatto elevato su due piani a corredo dell'abitazione adibito a rimessa sito in Comune di
Capannori, località “Sesti”, posto poco distante dal fabbricato principale, sul lato sud-est della proprietà, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 119 mappale 645, categoria C/6, classe 2^, consistenza mq. 61, rendita catastale aggiornata € 100,81;
e) due appezzamenti di terreno siti in Comune di Capannori, località “Sesti”, nelle immediate vicinanze del fabbricato principale a corredo dello stesso della superficie complessiva di mq. 932, rappresentati al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio 119 mappali 300, vigneto, classe 2^, mq.
420, R.D. € 2,17 R.A. € 1,84, e 644, frutteto, classe 2^, mq. 512, R.D. 9,65 R.A. € 3,31;
f) appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale di mq.
1.200 sito in Comune di
Capannori, località “Sesti”, rappresentato al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio 119 mappale 424, seminativo irriguo, classe 2^, mq. 1.200, R.D. € 9,30 R.A. € 4,96;
g) vari appezzamenti di terreno agricolo adibiti ad uliveto e bosco della superficie complessiva di mq 3404 siti in Comune di Capannori, località Bosco alle Forche e alla Cima, rappresentati nel
Catasto Terreni di detto Comune nel foglio 105 dai mappali 400, bosco alto, classe 3^, mq. 2.690,
2 R.D. € 2,50 R.A. € 0,28; 421, bosco alto, classe 3^, mq. 320, R.D. € 0,30 R.A. € 0,03; 422, uliveto, classe 2^, mq. 24, R.D. € 0,07 R.A. € 0.09, e nel foglio 104 dal mappale 424, uliveto, classe 2^, mq. 370 R.D. € 1,05 R.A. € 1,43;
6B) la IG.ra , con tutte le garanzie di legge, si impegna a cedere e trasferire al IG. Parte_2
, che accetta, i diritti di piena proprietà di 116/240 di due appezzamenti di terreno Parte_1 siti in Comune di Capannori destinati ad aia della superficie complessiva di mq. 204, rappresentati al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio 119 mappali 557, rel. acc. com., mq. 102, esente da reddito, e 558, rel. acc. com., mq. 102, esente da reddito;
7) la IG.ra e il IG. dichiarano che le unità immobiliari sopra Parte_2 Parte_1 descritte sono state costruite in data antecedente all'01.09.1967 e dopo tale data non sono state oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione, permesso di costruire, D.I.A. od autorizzazione e che non sono state assoggettate a provvedimenti sanzionatori di cui all'art.41 della legge n.47/1985 e successive modificazioni, ad eccezione dei seguenti titoli edilizi:
- Autorizzazione Edilizia n. 1479/90 rilasciata dal Comune di Capannori in data 28/01/1991 avente ad oggetto “rifacimento del tetto”;
- Comunicazione di Inizio Lavori Interni ai sensi dell'art. 26 della legge n. 47/85, presentata al
Comune di Capannori in data 27/04/1991 prot. n. 20290, pratica n. 722;
- Attestazione di Conformità in Sanatoria n. A01/0261 rilasciata in data 08/11/2010 n. 47/85, completa di Autorizzazione Paesaggistica n. rilasciata in data 08/11/2005 e di Numero_1
Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico rilasciata con determinazione dirigenziale del Dirigente del
Servizio LL.PP. n. 46/10 prot. n. 53499 del 16/08/2010;
- Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi dell'art. 136 comma 2 della L.R. n. 65/2014, presentata al
Comune di Capannori in data 31/07/2012 prot. n. 49657, pratica n. CMS2012/0079 e successiva
Comunicazione di Inizio Lavori a variante presentata al Comune di Capannori in data 05/02/2015 prot. n. 8106, pratica n. CMS2015/0024, entrambe aventi ad oggetto “realizzazione di servizio igienico a corredo di abitazione”;
8) il IG. provvederà a propria cura e spese a tutte le regolarizzazioni di carattere Parte_1 edilizio-urbanistico e relative all'agibilità che si rendessero necessarie a garantire la commerciabilità dei beni ai fini della stipula del pubblico atto di compravendita ed, eventualmente, alle ulteriori regolarizzazioni che ritenesse opportune e, a tale riguardo, la IG.ra Parte_2 si obbliga a sottoscrivere tutti i documenti a ciò necessari;
9) entro la data del rogito notarile i beni immobili sopra descritti dovranno essere resi conformi alla normativa catastale a cura e spese del IG. e, a tale riguardo, la signora Parte_1 Parte_2
si obbliga a firmare ogni tipo di documentazione a ciò necessaria;
[...]
10) la IG.ra garantisce e garantirà in sede di rogito la titolarità e disponibilità dei Parte_2 diritti oggetto di trasferimento nonché la loro libertà da vincoli, ipoteche e livelli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi anche fiscali, ad eccezione dei vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia edilizia e urbanistica;
11) la IG.ra e il IG. dichiarano di essere a conoscenza che gli Parte_2 Parte_1 impianti potrebbero essere non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e/o a quelle vigenti all'epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento;
a tale riguardo, quindi, il
IG. solleva la IG.ra da ogni responsabilità, anche di carattere Parte_1 Parte_2 economico, in ordine alla non conformità alle anzidette norme degli impianti il cui eventuale
3 adeguamento, così come l'ottenimento delle dichiarazioni di conformità o rispondenza e di tutta la documentazione amministrativa e tecnica in genere sarà ad esclusiva e totale cura e spese del IG.
; Parte_1
12) i suddetti immobili saranno trasferiti a corpo e non a misura, con tutti i diritti, azioni e ragioni, usi, pertinenze ed adiacenze, servitù attive e passive anche non apparenti, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano;
13) i ricorrenti si impegnano e obbligano a stipulare l'atto di trasferimento dei diritti sopra indicati con apposito rogito notarile di attuazione degli impegni assunti che sarà stipulato entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
le spese tecniche, ivi comprese quelle di regolarizzazione e adeguamento catastale, urbanistico e degli impianti sopra descritte e i relativi oneri di regolarizzazione e adeguamento, e notarili del pubblico contratto che verrà rogato da un notaio scelto dal IG. resteranno a carico del IG. Parte_1 Parte_1
che comunicherà alla IG.ra la data di stipula del rogito entro il termine
[...] Parte_2 di 15 giorni prima;
14) per il trasferimento dei diritti sulla casa familiare e sugli altri beni sopra individuati, il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 70.000,00 Parte_1 Parte_2
(settantamila//00) da pagarsi con assegno circolare non trasferibile o con bonifico immediato alla data di stipula del rogito notarile di trasferimento dei diritti: in sede di rogito, pertanto, la ricorrente rinuncerà, per quanto occorrere possa, all'ipoteca legale;
15) al fine della piena attuazione degli impegni assunti, i ricorrenti dichiarano che il trasferimento dei diritti immobiliari sopra descritti che verrà attuato in esecuzione del presente atto è patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo ai fini della pronuncia della sentenza di separazione ed è attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012 n. 27, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 e successive;
16) la IG.ra rilascerà la casa familiare nella disponibilità esclusiva del IG. Parte_2
entro e non oltre la data di stipula del pubblico atto di compravendita;
Parte_1
17) i ricorrenti concordano che i beni mobili, gli arredi e corredi presenti nella casa familiare restano tutti attribuiti in proprietà esclusiva al IG. ad eccezione dei beni mobili, arredi e Parte_1 corredi di cui al separato elenco che si produce (doc. 29), che restano attribuiti in proprietà esclusiva alla IG.ra che provvederà a prelevarli dalla casa familiare entro la data di stipula Parte_2 del pubblico atto di compravendita;
18) con l'attuazione delle condizioni tutte di cui al presente atto i ricorrenti e Parte_1
dichiarano di aver così risolto e definito ogni questione di natura economica e/o Parte_2 patrimoniale tra loro esistente per qualsiasi titolo e/o ragione, rinunciando reciprocamente ad ogni ulteriore azione, eccezione o pretesa conseguenti agli intercorsi rapporti e dichiarando di non avere niente a pretendere l'uno dall'altro e con rinuncia del IG. a ripetere dalla IG.ra Parte_1
quanto corrisposto per il pagamento e l'estinzione del finanziamento contratto in Parte_2 data 28.10.2021 con la per l'acquisto dell'autovettura Nissan Micra intestata alla IG.ra CP_1
; Parte_2
19) le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti e i procuratori di queste sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà».
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 12/9/1992, dal quale sono nati i due figli
(nata l'[...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_3 PE
10/6/1999), anch'egli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
5 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 12/9/1992, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 67, Parte 1, dell'Anno 1992, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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