Art. 4.
Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.
Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.