Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello – all'esito dell'udienza del 27/05/2025 tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1738/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fedelmassimo Parte_2
Ricciardelli e Gemma Trombetta dai quali è rappresentato e difeso e con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Bovio n. 8
Appellante
E
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia
Appellato
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 60/B/16 prot. 16281 del giorno 11.7.2016, notificata in data 12.7.2016, con la quale è stato ingiunto al in proprio Parte_1
e nella qualità, il pagamento della complessiva somma di € 12.029,90 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 e successive conversioni e modificazioni, nonché dell'art. 4 bis, comma 2, del D.L.vo n. 181/2000 e successive modificazioni..
Esponeva in fatto che:
- con verbale ispettivo del 10.7.2011 n. 69/19/46, i funzionari della locale DTL contestavano al ricorrente, in proprio e nella spiegata qualità, che non risultavano forniti di regolare contratto di assunzione i signori , Persona_1 Parte_3
e ;
[...] Persona_2
- l'amministratore della società, presente sul posto, dichiarava, come risulta dal relativo verbale, che i signori e , entrambi Persona_1 Persona_2
studenti, erano stati chiamati la stessa mattina per sostituire due dipendenti assenti che non si erano presentati al lavoro per motivi personali e che , Parte_3
invece, era amministratore di società che fornisce prestazioni anche nel settore ristorazione, titolare di partita IVA e, dunque, soggetto che emette regolare fattura per le prestazioni fornite, così come per quella eseguita nella giornata del 10.7.2011;
- con separato provvedimento, gli Ispettori procedevano alla sospensione dell'attività con decorrenza dal successivo 11.7.2011;
- il ricorrente provvedeva al pagamento della sanzione di € 1.500,00 e alla regolarizzazione dei signori , e precisando però che il Pt_3 ER Per_1
pagamento avveniva esclusivamente per ottenere la revoca della sospensione dell'esercizio dell'attività di impresa;
- l' , accertato il pagamento e la regolarizzazione del rapporto, disponeva la CP_3
revoca della sospensione;
- con successivo atto del 13.10.2011, notificato il successivo 20 ottobre,
l' concludeva gli accertamenti contestando al ricorrente le seguenti CP_1 inadempienze: 1) “ha occupato nella giornata del 10.7.2011 i lavoratori ER
, e in assenza della preventiva
[...] Parte_3 Persona_1
comunicazione obbligatoria di assunzione e senza consegnare ai lavoratori suindicati copia della dichiarazione di assunzione contenente i dati dell'avvenuta immissione a lavoro”;
- il proponeva ricorso alla Direzione provinciale del Lavoro ribadendo Parte_1
l'insussistenza del rapporto di lavoro, nonché la compressione e limitazione del diritto di difesa in quanto non gli era stato consentito di esaminare le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione;
- esperita la richiesta audizione, il Comitato regionale respingeva il ricorso;
- con ordinanza notificata in data 11.7.2016, oggetto di impugnativa, il CP_1 ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 12.029,80;
- il ricorrente presentava ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta.
Lamentava l'insussistenza di qualsivoglia violazione e, quindi, l'illegittimità della sanzione di cui, in subordine chiedeva la riduzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_2
che chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, perché destituita di
[...]
fondamento.
Il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione rilevando un contrasto tra le circostanze oggettive verificate all'atto dell'ispezione e le giustificazioni rese a sostegno dell'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.04.2021, Parte_1
impugnava tale decisione (sent. n. 1529/2020 pubblicata in data 19.10.2020)
[...] lamentando: “1) Primo motivo – omessa motivazione- motivazione apparente e perplessa-violazione degli artt. 2697 c.c. e 115- 116 cpc-mancata dimostrazione del presupposto costitutivo della pretesa di cui alla ordinanza impugnata;
2) -
Secondo motivo – insussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata- omesso esame e valutazione della istruttoria raccolta- travisamento della prova testimoniale – violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc;
3) - Terzo motivo – omessa pronuncia sul motivo gradatamente proposto- riduzione della sanzione al minimo edittale – violazione degli artt. 112”.
Ha concluso nei seguenti termini: “A) annullare l'ordinanza ingiunzione n. 60/b/16 perché illegittima, attesa la insussistenza delle contestate violazione;
B) conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione in favore CP_1 dell'appellante della somma di € 12.090,00;
C) in via del tutto gradata ridurre le sanzioni al minimo edittale.
Il tutto con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si è ritualmente costituito il Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
), che ha eccepito l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto nel
[...]
merito.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
all'esito dell'udienza del 15.06.2021 (tenuta secondo le modalità di cui al'art. 127 ter c.p.c.), depositate ritualmente le note di trattazione scritta, veniva rinviata;
subiva, quindi, quattro rinvii d'ufficio; successivamente la causa veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della
Corte n. 402/2024. La causa veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Con ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile
2002 n. 73 e successive modificazioni, che trova applicazione “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
L'ordinanza ingiunzione è adeguatamente motivata attraverso il richiamo agli accertamenti di cui al rapporto n. 251/12 redatto in data 15.05.2012, l'indicazione delle norme che si assumono violate, la succinta descrizione del fatto già compiutamente contestato (“il sig. si è reso responsabile delle Parte_1
violazioni sottoindicate. 1) ha occupato il 10/07/2011 i lavoratori , Persona_2
e in assenza di preventiva comunicazione di Parte_3 Persona_1
assunzione e di adempimenti contributivi precedentemente assolti atti a non occultare i rapporti di lavoro…. 2) ha omesso di consegnare ai lavoratori ER
, , all'atto dell'instaurazione del
[...] Parte_3 Persona_1 rapporto di lavoro e comunque prima dell'inizio dell'attività di lavoro una copia della comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro…”).
Tanto premesso, l'opponente non contesta che il giorno 10.07.2011 i lavoratori sopra indicati abbiano prestato attività lavorativa nell'azienda agrituristica gestita dalla società di cui il è legale rappresentante. Parte_1
La circostanza, peraltro, è stata riscontrata direttamente dagli ispettori del lavoro ed attestata nel verbale di primo accesso ispettivo in tale data, che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che gli ispettori verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza, tra cui, appunto, il fatto che , e Persona_2 Parte_3
siano stati trovati intenti al lavoro al momento della visita Persona_1
ispettiva.
La circostanza trova altresì conferma nelle dichiarazioni rilasciate agli stessi agli ispettori verbalizzanti. , infatti, ha riferito che quello era il suo primo ER
giorno di lavoro, che aveva preso servizio quella stessa mattina, che anche il aveva iniziato a lavorare quella stessa mattina e che il svolgeva Per_1 Pt_3 le mansioni di capo cameriere;
ha confermato di lavorare per l'azienda Pt_3 turistica, pur affermando che avrebbe provveduto a rilasciare “normale fattura di compenso prestazioni in quanto sono amministratore unico della società
[...]
; anche ha rilasciato analoghe dichiarazioni, CP_4 Per_1
confermando di aver preso servizio quella mattina.
È, altresì pacifico che tutti e tre i lavoratori non hanno avuto alcuna formalizzazione del rapporto, non vi è stata alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'impiego, né tanto meno è stata loro consegnata una copia della comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Occorre, per altro, rilevare che tali dichiarazioni – come del resto rimarcato anche dal primo giudice – si pongono in contrasto con quanto dichiarato nel corso del processo quando sono stati sentiti come testi.
, all'udienza del 8 gennaio 2018, riferiva che in passato aveva Persona_2 collaborato con l'azienda; conferma che fu contattato dalla moglie del titolare dell'azienda agrituristica solo la sera del sabato;
che si era recato a lavoro il giorno successivo, che aveva lavorato solo quella domenica;
che l'azienda si trovava in improvvisa difficoltà per la defezione di due dipendenti e che aveva egli stesso chiamato la sera stessa il suo amico . Persona_1 Quest'ultimo ha confermato che fu appunto contattato dal la sera ER precedente alla domenica in cui per la prima e unica volta si era recato all'azienda del per lavorare. Parte_1
Si tratta, allora, di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese illo tempore agli ispettori considerata la discrepanza con quanto affermato con le dichiarazioni testimoniali rese, a distanza di vari anni, all'udienza in data 08.01.2018.
Al riguardo, soccorrono i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte che ha rimarcato che “le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che, a sua volta, convalidava
l'irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell nei confronti CP_1
del titolare di un'impresa per aver fatto superare ai suoi dipendenti part-time
l'orario concordato. In particolare, il giudicante aveva affermato che dalle deposizioni fatte dai lavoratori agli ispettori come da verbale - da ritenere più attendibili di quelle rese a distanza di tempo in dibattimento – era emerso che il superamento dell'orario di lavoro non era da attribuire ad autonoma iniziativa dei dipendenti ma era stato voluto dallo stesso datore)” (così Cassazione civile sez. lav., 02/10/2008, n.24416; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, ud.
06/06/2018, dep. 27/07/2018, n.20019
Nel caso in esame, infatti, le dichiarazioni rese, per così dire, “a caldo” e nell'immediatezza dei fatti devono avere senz'altro maggiore attendibilità rispetto a quelle rese a distanza di anni, tale considerazione assumendo vieppiù maggior rilievo se si pone mente al fatto che, mentre le dichiarazioni rilasciate all'epoca agli ispettori paiono lineari e coerenti, quelle rilasciate in sede di udienza, oltre a dover scontare il tempo trascorso, sono contraddistinte da una congerie di imprecisioni e genericità. Per vero, appare certamente più credibile che in quella giornata e ER avessero preso servizio presso l'azienda, essendo quello il primo giorno Per_1 di lavoro;
circostanza che risulta perfettamente compatibile con l'altra affermazione del che riferiva agli ispettori che era già stato in azienda “nei giorni scorsi ER solo per prendere visione della struttura e dell'eventuale lavoro da svolgere”, dichiarazione, questa, che si pone in evidente contrasto con quanto dichiarato in udienza e cioè che la chiamata era arrivata dalla moglie del titolare per far fronte ad una particolare emergenza (venir meno di due dipendenti e particolare affluenza di clientela).
Quanto alla posizione del , certamente egli stava lavorando nella giornata Pt_3 dell'accesso quale capocameriere, sicuramente in regime di subordinazione attese le dichiarazioni degli altri due lavoratori che hanno rimarcato come le direttive fossero direttamente impartite dal Laddove alcun rilievo riescono ad Parte_1 avere le fatture prodotte dall'appellante che si riferiscono a periodi affatto differenti, laddove manca qualsivoglia prova sin anche dell'esistenza della società di cui il afferma di essere amministratore unico. Pt_3
Quanto alla richiesta riduzione della sanzione sebbene, la vicenda considerata nel suo complesso, alla luce soprattutto della brevità del periodo di lavoro accertato e delle esigue dimensioni della ditta, potrebbe giustificare una riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981, tuttavia, nel caso in esame sono stati già applicati i minimi edittali con la conseguenza che alcuna ulteriore riduzione si palesa possibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento dele spese del grado che si liquidano in € 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli 27/05/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro