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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/09/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda in persona del Giudice Unico, dott. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro civile affari contenzioso al n. 3982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
, rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dall'avv. Sonia Dimasi e dall' Avv. Valerio Masci;
Opponente
E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giulia Rocco;
Controparte_1
Opposto
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 2240/2021 emesso, dal Tribunale di Latina Giudice Dott. Galasso nel proc. di r.g.n. 5051/2021, il
2/12/2021 e notificato il 7.06.2022, giusto provvedimento giudiziale del 19.04.2022;
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente giudizio origina dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso per l'ingiunzione della somma di €11.418,56, oltre interessi commerciali ai sensi del
D.lgs n. 231/2002 sulla sola sorte capitale di €10.048,64 (già calcolati alla data della domanda in €1.369,92), dalla domanda sino al soddisfo, nonché l'ulteriore somma di euro 40,00 a titolo risarcitorio e spese della fase monitoria di €145,50 ed €540,00 per compensi professionali, come per legge, nei confronti della società opponente, nella sua qualità di debitrice per le fatture n.
5419007019 del 11/04/2019 con scadenza il 30/10/2019, per l'importo di €3.625,41; n.5419014464 del 09/07/2019, con scadenza il 31/10/2019, per l'importo di €1.728,13; n.5419016754 del 02/08/2019 con scadenza il 31/10/2019, per l'importi di
€4.695,10, emesse in virtù della fornitura di merce (elettrodomestici ed arredo).
Con l'opposizione l'attore (in senso formale) eccepiva: (i) illiceità della richiesta degli interessi moratori in assenza di deposito del contratto che li preveda;
(ii) non conformità della merce consegnata a quanto stabilito in sede di ordine;
Pertanto, chiedeva: “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo”.
Costituitosi, l'opposto sosteneva la pretestuosità dell'opposizione per essere il debito riconosciuto con missiva a mezzo e-mail del
17.07.2020, a firma dal rappresentante legale della società opponente. Pertanto chiedeva: “in via preliminare: - concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2240/2021, non essendo l'opposizione della
[...] fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel Controparte_2 merito: - Respingere l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n. 2240/2021 con condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori dalla scadenza del termine di pagamento indicato in ciascuna fattura e spese della procedura monitoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
All'udienza del 14.04.2023, il G.I., concedeva i termini di cui all'art.183 c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 23.11.2023. Istruita la causa, ritenuta di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.05.2025, con termine, ai sensi dell'art.190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, l'opponente non contesta la ricezione della merce, limitandosi a sostenere la non conformità delle stessa rispetto all'ordine effettuato.
Deduceva inoltre che sarebbero intercorsi contatti telefonici con la società opposta, nei quali si evidenziava che il Sig.
[...]
, titolare dell'omonima Ditta Individuale, nella qualità di Per_1 cliente-committente, avrebbe contestato alla società opponente la - successiva- fornitura della merce, non provvedendo al saldo delle fatture emesse nei suoi confronti. E da tale insoluto -pare- abbia tratto origine il procedimento di R.g.n. 45/2020, incardinato presso il Tribunale di Velletri.
Orbene di quanto su dedotto, l'opposta nulla ha provato nel corso del giudizio.
Infatti, nel procedimento non sono stati depositati atti o richieste prove, al fine di testimoniare né la denuncia dei vizi della cosa venduta e men che meno la contestazione aliud pro alio della merce ricevuta. Inoltre, nessuna documentazione a prova del giudizio con il cliente finale, ovvero prova delle contestazioni ricevute è stata fornita, per quanto questo fosse agevole fare a mezzo della produzione documentale che, invece, è restata totalmente assente.
Va rilevato, inoltre, che solo l'opposto ha provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 183, 6° co, n.2, c.p.c., memorie istruttorie.
Totalmente assente, invece, è stata l'attività istruttoria della società opponente, sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Sicché, dinanzi alla compiuta attività probatoria della società opposta, che oltre ad aver provato che l'ordine di fornitura della merce è stato effettuato per iscritto (doc. n. 8 e 9, fascicolo parte opposta), ha ulteriormente documentato la “proposta di rientro” formulata dalla (cfr. doc. n.3, Parte_2 fascicolo opposta), talché non può che ritenersi documentata la consegna della merce, deve dirsi assolto l'onere probatorio del opposta (creditore in senso sostanziale) nel presente giudizio a cognizione piena.
D'altra parte, come su detto, nulla di quanto dedotto al fine di contestare la debenza del corrispettivo, ovvero di minore entità del debito, è stato provato.
Pertanto, in conformità con il principio di persistenza del diritto, laddove il creditore, come nella fattispecie, abbia dato prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, va presunta la validità del rapporto e spetta al debitore provare di aver provveduto all'estinzione dell'obbligazione, ovvero a dare prova dei fatti allegati come eventi modificativi estintivi del credito di parte aversa.
Detta prova non è stata fornita, pertanto l'opposizione va rigettata.
In ultimo va analizzata l'eccezione in merito alla legittimità della richiesta degli interessi, ai sensi del D.lgs n. 231/2002, formula nel ricorso monitorio, con esito al dì dell'integrale soddisfo, ma quantificati, nella quota parte dovuta alla data della domanda monitoria, di cui l'opponente si duole in ragione dell'assenza di un accordo scritto che, a suo dire, ne delegittimerebbe l'applicazione.
Orbene, va osservato che con la recente ordinanza n. 28413 del 5 novembre 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento al regime applicativo degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, per il caso di ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie rientranti nell'ambito di transazioni commerciali, ritenendo che l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 “discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta
a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale
“indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”. Va, altresì rilevato, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi della forma del contratto, contenente una transazione commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto, al fine di meglio individuare quei rapporti che sfuggivano da una tipica configurazione di rapporto commerciale tra professionisti in quanto intercorsi nel più ampio contesto di forniture per l'esercizio di un pubblico servizio.
Ritenuto, che nella fattispecie, invece, nessuna particolare condizione della fornitura implicherebbe un discostamento dalla considerazione del rapporto intercorso tra le parti quale extra rem rispetto alla transazione commerciale tra professionisti, per la quale la forma del contratto non è prevista dalla normativa proprio al fine di ricomprendere tutti i rapporti commerciali di tipo professionale, i quali, la prassi insegna, sono per lo più messi in atto e praticati con accordi realizzati per le vie brevi e senza eccessive formalità.
Ritenuto, inoltre, che l'eccezione svolta muove da un ulteriore e duplice presupposto erroneo, ovvero: (i) che nell'accezione di contratti, di cui al D.Lgs n. 192/2012 vadano ricompresi solo gli accordi negoziali conclusi in forma scritta;
e (ii) che ai sensi dell'art.633, co. 1, n.1, solo l'accordo negoziale in forma scritta possa essere oggetto di procedura monitoria;
l'eccezione, come ogni doglianza ad essa collegata, va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto vanno poste integralmente a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso
Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) conferma il decreto ingiuntivo n.2240/2021, emesso nel proc. di r.g.n.5051/2021, dal Tribunale di Latina;
c) Condanna la , in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della , che Controparte_1 liquida in €2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Latina, 24.09.2025
Il Giudice unico
D