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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9214 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC RR e dall'avv MASSIMILIANO TARASCONI per procura allegata al ricorso, con domicilio digitale Email_1
- ricorrente -
contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SU ZA e dall'avv. ABOUABID ZAKARIA per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale e Email_2
Email_3
- convenuta - avente ad OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI
Per 1) Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile Parte_1 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 2) Ammettersi la prova testimoniale dedotta così come dedotta nelle memorie autorizzate e depositate da parte ricorrente e non ammesse dal Giudice;
3) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice nella ultimazione previsti nel contratto d'appalto per cui è causa, per i motivi di cui all'espositiva; 4) accertare
e dichiarare il diritto di alla corresponsione della penale prevista all'art. Parte_1
10 del contratto di appalto, e per l'effetto condannare al pagamento Controparte_1
1 della somma di € 60.0160,00, ai sensi dell'art. 10 del contratto in disamina, in subordine nella misura che verrò ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
5) dichiarare non dovuto la somma di euro 2.000,00 più iva per un presunto trasloco come indicato nella fattura 27 del 2023; 6) Se del caso disporre la compensazione con le somme richieste con la fattura 27 del 3l.05.2023 della convenuta soc. coop ANA. 7) In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale. 8) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per : Si chiede in via istruttoria l'ammissione dei mezzi Controparte_2 di prova e dei capitoli di prova orali dedotti e non ammessi nelle memorie autorizzate depositate, precisa e chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI nel merito In VIA
PRINCIPALE Rigettare le domande avversarie infondate in fatto ed in diritto IN VIA
SUBORDINATA Ridurre in via equitativa ex art 1384 c.c. la penale richiesta;
Condannare altresì l'attore al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa secondo le previsioni dell'art. 96 comma 3 c.p.c. In via RICONVENZIONALE Condannare parte attrice al pagamento della somma di € 7.480,00 quale saldo relativo alla fattura n. 7 del 23.5.2023 oltre interessi in via subordinata si chiede che il Giudice determini il compenso per il trasloco ex art 2225 c.c Compensarsi comunque le eventuali reciproche ragioni creditorie. IN OGNI
CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 28/6/2023, ha Parte_1 esposto (in sintesi) che: in qualità di proprietario di due unità immobiliari site in Alghero, Piazza
Civica n. 19, aveva affidato ad (in seguito , con contratto Controparte_1 CP_1
d'appalto del 2020, l'esecuzione di lavori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, anche per “ecobonus 110%”, con termine di ultimazione fissato al 28/02/2022; i lavori, iniziati il 18/10/2021, erano stati ultimati solo il 28/12/2022, senza che fosse concordato alcun termine suppletivo;
il contratto prevedeva una penale pari all'1% del prezzo totale dell'appalto per ogni settimana di ritardo;
sulla base della contabilità finale (€ 150.369,57) e del ritardo di 40 settimane, la penale ammontava a € 60.160,00; aveva ricevuto una fattura non autorizzata dalla Direzione Lavori, relativa a “trasloco” (€ 2.000,00) e a “vitto e alloggio” (€
4.800,00), importi non dovuti in quanto estranei all'appalto o, comunque, da compensare con il credito relativo alla penale.
Tanto esposto, ha chiesto: di accertare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
di riconoscere il suo diritto alla penale contrattuale e, per
2 l'effetto, di condannare l pagamento della somma di € 60.160,00, o, in subordine, della CP_1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi;
di dichiarare la non debenza della somma di €
2.000,00 per il trasloco;
di disporre eventualmente la compensazione con le somme richieste dalla convenuta con la fattura 27 del 23/5/2023.
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si è costituita esponendo (in sintesi) che: il ritardo nell'ultimazione dei lavori CP_1 intervenuta in data 18/7/2022 non era a essa imputabile, ma alle lavorazioni eseguite da imprese terze incaricate dal committente (fornitura e posa degli infissi;
impianti di condizionamento) e alle obiettive difficoltà di reperimento dei materiali e di ottenimento di autorizzazioni amministrative;
le ragioni del ritardo risultavano dalla relazione del direttore dei lavori prodotta dallo stesso ricorrente;
in ogni caso, la penale richiesta dall'attore era manifestamente eccessiva rispetto all'interesse tutelato, stante l'integrale esecuzione dell'opera, e doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.; gli importi di cui alla fattura n. 7/2023 erano dovuti trattandosi di prestazioni effettivamente richieste e rese (trasloco) e di rimborsi (vitto e alloggio) previsti nel preventivo allegato al contratto.
Tanto esposto, ha chiesto: di rigettare tutte le domande di parte attrice;
in subordine, di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c.; in via riconvenzionale, di condannare l'attore al pagamento della somma di € 7.480,00 oltre interessi, a titolo di saldo della fattura n. 7/2023; di compensare le eventuali reciproche ragioni creditorie.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni, il giudice ha posto la causa in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza del 29/10/2025.
In data 4/9/2025 il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice che, tenuta l'udienza già fissata con modalità cartolari, con ordinanza del 4/11/2025, si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
1. Il termine contrattuale per la consegna delle opere era fissato al 28/2/2022. La certificazione del direttore dei lavori, prodotta in atti e non contestata (doc. 2 del fascicolo del ricorrente), attesta che le attività di cantiere dell'impresa esecutrice sono terminate in data 18/7/2022. Ai fini della penale rileva la data di effettiva ultimazione delle attività di cantiere e non quella di chiusura amministrativa dei lavori. Ne consegue che il ritardo effettivo è pari a 140 giorni, corrispondenti a 20 settimane.
Dalla relazione sul conto finale prodotta dal committente (doc. 3) e richiamata anche dall'appaltatrice, emergono in modo chiaro le cause del ritardo, così sintetizzabili: peculiari condizioni di reperimento dei materiali e approvvigionamento dei macchinari tecnologici, dovute all'aumento della domanda nel settore edilizio legata al c.c. superbonus 110%;
3 rallentamenti e/o ritardi dovuti all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per l'occupazione di suolo pubblico e l'accesso alla zona a traffico limitato;
necessità di correggere alcuni difetti di esecuzione rilevati dalla direzione dei lavori o dai proprietari delle unità immobiliari confinanti.
Le prime due categorie di cause (difficoltà di reperimento dei materiali e ritardi amministrativi) non sono imputabili all'appaltatrice, trattandosi di evenienze oggettive, estranee alla sua sfera di controllo e non superabili con l'ordinaria diligenza. In ogni caso, i ritardi ascritti alla carenza di materiali hanno riguardato in particolare la fornitura e posa degli infissi e degli impianti di condizionamento, attività affidate dal committente a soggetti terzi con incarico autonomo, come emerge dalla richiamata relazione contabile;
esse, pertanto, non possono essere ricondotte a subappalti di cui l'appaltatrice debba rispondere nei riguardi del committente. Deve invece ritenersi imputabile ad (solo) il ritardo conseguente alla necessità di eliminare difetti CP_1 esecutivi rilevati dalla direzione dei lavori o segnalati dai confinanti, trattandosi di carenze esecutive proprie dell'appalto e, dunque, di inadempimenti riferibili all'appaltatrice.
In assenza di una dettagliata quantificazione temporale delle singole attività svolte, e considerata la rilevante incidenza che l'installazione degli infissi e dei condizionatori – affidata, come si è detto, a soggetti terzi con incarico autonomo – ha avuto sull'andamento e sulla tempistica delle restanti lavorazioni, secondo un criterio di proporzionalità e valutando l'effettivo nesso causale, va attribuita alla convenuta una responsabilità limitata al 20% del ritardo complessivo maturato. Ne consegue che, delle 20 settimane di ritardo effettivo rispetto al termine contrattuale, solo 4 settimane possono essere considerate imputabili ad CP_1 mentre la restante parte del ritardo risulta riconducibile a cause esterne non ascrivibili alla sfera di controllo dell'appaltatrice.
Considerato che l'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla contabilità finale, ammonta a € 150.369,57 e che il contratto prevede una penale pari all'1% di tale importo per ogni settimana di ritardo (art. 10), la penale settimanale applicabile è pari a € 1.503,70. Poiché, per quanto sopra esposto, risultano imputabili alla convenuta sole quattro settimane di ritardo, la penale dovuta da pari a € 6.014,80 (1.503,70 × 4). CP_1
2. Lo svolgimento di attività di trasloco da parte della convenuta costituisce circostanza pacifica tra le parti ed è stata confermata dalle risultanze istruttorie. L'incarico può ritenersi validamente desunto dai fatti concludenti, ossia dalla materiale esecuzione della prestazione, evidentemente richiesta dal committente.
Rimane controversa l'entità della prestazione. Sul punto, il teste Testimone_1 muratore dipendente a tempo indeterminato di ha dichiarato di aver personalmente CP_1
4 effettuato, insieme ad altri dipendenti, il trasloco da Piazza Civica a un magazzino di un amico del sig. precisando che ciò avvenne prima del 20 ottobre 2021. Ha inoltre riferito di Parte_1 aver lavorato due giorni per circa otto ore al giorno e di aver partecipato a un secondo trasloco nel marzo 2022, quando furono riportati nell'appartamento di Piazza Civica i materiali e i mobili precedentemente spostati nel magazzino. Il teste , pur non Testimone_2 confermando il primo trasloco (al quale non ha partecipato), ha dichiarato di aver preso personalmente parte al trasloco effettuato nel marzo 2022. Le dichiarazioni dei testimoni della convenuta non possono ritenersi smentite da quelle rese dai testi del ricorrente sentiti a prova contraria e , i quali hanno negato la circostanza rispetto alla Testimone_3 Testimone_4 data del 30/10/2021, confermando che in quel giorno le demolizioni erano già avanzate, ma non hanno escluso che il trasloco sia avvenuto in epoca precedente, come riferito dal testimone né hanno fornito elementi sul secondo trasloco di marzo. Tes_1
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato che l'appaltatrice ha svolto, per conto del committente, attività di trasloco sia nella fase iniziale del cantiere sia nel marzo 2022.
In particolare, il primo intervento si è protratto per due giorni, per circa otto ore al giorno. Sul secondo trasloco, invece, non emergono elementi sufficientemente precisi in ordine a durata e modalità di esecuzione.
Stante la dichiarata assenza di accordo sul corrispettivo, la relativa determinazione va fatta in questa sede ai sensi dell'art. 1657 c.c. piuttosto che dell'invocato art. 2225 c.c., trattandosi, per la natura della convenuta, di un rapporto riconducibile all'appalto e non al contratto d'opera.
La richiesta di quantificazione giudiziale del compenso non integra domanda nuova, costituendo mera specificazione della domanda riconvenzionale già proposta. Non essendo applicabili tariffe professionali né usi specifici, il compenso deve essere determinato tenendo conto della natura e della durata della prestazione effettivamente resa. Alla luce di tali criteri, si ritiene congruo riconoscere alla convenuta, a titolo di compenso per le attività di trasloco come riscontrate dall'istruttoria, la somma di € 1.000,00 (IVA esclusa).
Il credito di € 4.800,00 per vitto e alloggio trova riscontro nel contratto di appalto, ove tale voce
è espressamente prevista tra le spese a corpo approvate dalle parti (doc. 1 del fascicolo del ricorrente – Allegato B).
Le deduzioni svolte dal ricorrente con la memoria ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. nella parte in cui risulta invocato un controcredito per asserite somme versate in eccesso
(quantificate in oltre € 80.000) al fine di “assorbire” la pretesa relativa a vitto e alloggio sono riconducibili a un'eccezione di compensazione, da ritenersi inammissibile in quanto fondata su un distinto titolo e su fatti nuovi. Solo per completezza si rileva che l'eccezione è comunque
5 infondata: nella contabilità finale è stata già esclusa l'eccedenza ritenuta non asseverabile dal direttore dei lavori e il credito dell'appaltatrice è stato quantificato “in via definitiva”, sicché non è configurabile alcun controcredito da “somme pagate in eccesso”. Resta fermo, in ogni caso, che in un intervento eseguito in regime di agevolazioni fiscali, l'eventuale eccedenza rispetto agli interventi effettivamente realizzati incide primariamente sul beneficio fiscale e non fonda di per sé un credito restitutorio verso l'appaltatore in assenza di un effettivo esborso del committente.
In conclusione, con riferimento alla fattura n. 27, ridotto il corrispettivo per il trasloco a €
1.000,00, l'importo dovuto dal committente all'appaltatrice risulta pari a € 5.800,00 oltre IVA per un totale di € 6.380,00.
3. Per effetto della compensazione richiesta da entrambe le parti, il credito del committente relativo alla penale come sopra liquidata (€ 6.014,80) risulta interamente estinto, mentre quello dell'appaltatrice coma sopra determinato (€ 6.380,00) risulta ridotto in misura corrispondente.
Residua un modesto saldo in favore dell'appaltatrice pari a € 365,20. Entro tali limiti va accolta la domanda della convenuta volta alla condanna del committente. Sul saldo residuo spettano gli interessi. Poiché la domanda di interessi risulta formulata in modo generico, essi vanno riconosciuti dalla domanda giudiziale e nella misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c.
4. L'esito complessivo del giudizio evidenzia una soccombenza reciproca: la convenuta è risultata soccombente per € 6.014,80 (penale riconosciuta al ricorrente), mentre il ricorrente è risultato soccombente per € 6.380,00 (credito riconosciuto alla convenuta). Tuttavia, si ravvisa una soccombenza prevalente del ricorrente, poiché la domanda principale dallo stesso proposta, del valore di € 60.160,00, accolta solo in minima parte, ha determinato un aumento del valore della causa tale da incidere direttamente sugli importi dei compensi applicabili. In tale quadro, appare giustificata la compensazione integrale degli esborsi e la compensazione parziale dei compensi nella misura di 2/5. La restante parte dei compensi (3/5), invece, va posta a carico del ricorrente in forza della ravvisata soccombenza prevalente.
Ai fini della quantificazione, per le fasi di studio, introduzione e istruttoria vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per la fase di decisione il minimo, tenuto conto che la decisione
è stata resa nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c. Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) in base al valore della domanda (€ 60.160,00), il compenso intero risulta pari a € 11.976,50, quale somma di €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase di introduzione, € 5.670,00 per la fase istruttoria e € 2.126,50 (€ 4.253,00 – 50%) per la fase di decisione. Applicata la compensazione
6 nella misura di 2/5, l'importo da rifondere in favore della convenuta, pari ai 3/5 residui, è quindi di € 7.185,90 (11.976,50 × 3/5).
Il pur parziale riconoscimento del credito fatto valere dal ricorrente esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- accerta il credito di n € 6.014,80 e il credito di Parte_1 Controparte_1
in € 6.380,00, compensa i rispettivi crediti e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 365,20 oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, dal 12/10/2023 al saldo;
- compensa per intero gli esborsi e per 2/5 i compensi e condanna Parte_1 al rimborso in favore di dei restanti 3/5 del compenso di Controparte_1 avvocato che liquida, per la frazione, in € 7.185,90 oltre alle spese forfettarie nella misura del
15% e agli accessori di legge (IVA, se dovuta, e CPA).
Così deciso in Milano in data 1/12/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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