Decreto cautelare 1 marzo 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 01/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00803/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2025, proposto da
IE IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 9/11
contro
Università degli Studi di Genova, Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac, non costituiti in giudizio
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 43/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che, con il ricorso in appello, in epigrafe il prof. IA ha formulato una richiesta di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’articolo 56 del cod. proc. amm. e una contestuale richiesta di abbreviazione dei termini finalizzata all’anticipazione all’11 marzo 2025 della discussione collegiale in appello;
Considerato che la richiesta di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’articolo 56 del cod. proc. amm. non può trovare accoglimento non avendo l’appellante allegato circostanze effettivamente idonee ad arrecare in suo danno un pregiudizio di straordinaria gravità nelle more della (ormai imminente) celebrazione dell’udienza di merito in primo grado (prevista per il giorno 21 marzo 2025). Del resto, essendosi ormai tenuta la seduta del Senato Accademico del 25 febbraio 2025, non sussiste un pregiudizio di carattere irreparabile in vista della prossima seduta, prevista per il 25 marzo 2025;
Considerato che, invece, si ravvisano nel caso in esame ragioni di particolare urgenza che inducono ad accogliere (ai sensi dell’articolo 53, cod. proc. amm.) l’istanza di abbreviazione dei termini processuali con fissazione dell’udienza collegiale in appello al giorno 11 marzo 2025
P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari presidenziali monocratiche.
Accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini formulata ai sensi dell’articolo 53, cod. proc. amm.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO