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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1379/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2975/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 21/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007327000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007327000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298200300205404139000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298200300205404139000 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29820209000007327000 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva, mentre l'Agenzia delle entrate riscossione rimaneva contumace (cfr. fascicolo giudizio I grado).
Il primo Giudice con sentenza n. 497/2023 accoglieva il ricorso ritenendo l'intervenuta prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
La sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle entrate riscossione la quale - per i motivi che di seguito saranno esaminati - ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti il contribuente il quale ha contro dedotto, nonchè l'Agenzia delle entrate la quale ha chiesto la propria estromissione ritenendo di non avere interesse alla prosecuzione della lite (cfr. controdeduzioni)
L'Agenzia delle entrate riscossione ed il contribuente hanno versato in atti rispettive memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha accolto il ricorso introduttivo ritenendo - erroneamente - l' omessa notifica degli atti presupposti e, quindi, l'assenza di prova che l'Intimazione di pagamento notificata si riferisse alla cartella n.
29820030004840212 (cfr. sentenza di I grado in atti).
1.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha prodotto in giudizio copia della relata di notifica dell' Intimazione
n. 20820209000007327000 (notificata il 29.01.2020) ex art. 139 c.p.c.
Il predetto documento riporta gli estremi della cartella n . 29820030020504139000 a conferma che l'Intimazione è connessa alla cartella.
Ha inoltre prodotto in atti:
relata di notifica della Cartella n. 29820030020504139000 notificata “a mani della moglie”;
pignoramento presso terzi n. 29820070000691831000 notificato per “compiuta giacenza” in data 27.07.2007;
preavviso di fermo amministrativo n. 29880201500000473000 notificato in data 11.05.2015 (non impugnato);
estratto di pagamento riferito alla cartella n. 29820030020504139000;
estratto di ruolo relativo alla medesima cartella ed estratto di ruolo relativo alla situazione debitoria generale.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha, inoltre, prodotto in atti la documentazione afferente pignoramenti presso terzi eseguiti nel 2022 riferiti al credito di cui alla cartella n. 29820030020504139000 nonché ulteriore pignoramento che era stato preceduto dall'Intimazione n. 29820229005740537 (cfr. documentazione in atti).
2.- Le Intimazioni di pagamento e le cartelle non necessitano di specifica motivazione qualora siano stati preceduti da altri atti di accertamento al quale facciano espresso riferimento: trattasi di atti esecutivi già noti al contribuente rispetto ai quali lo stesso è già stato reso edotto dell'an e del quantum della pretesa
(Cassazione, sentenza n. 11/06/2003, n. 9357).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, c. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma, posto a carico dell'Amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato (Cassazione, Sentenze
28 gennaio 2002, n.1034 e 1 aprile 2003, n.4989).
Gli interessi indicati richiamano l'art. 20 D.p.r. 602/73: ovvero gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e, la norma richiamata in cartella, rimanda espressamente alle modalità di calcolo ed al tasso applicato.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione è fondato.
La produzione documentale avvenuta in grado di appello, il dichiarato interesse alla non prosecuzione della lite da parte dell'Agenzia, giustifica la compensazione del doppio grado tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate tra tutte le parti costituite.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2975/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 21/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007327000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007327000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298200300205404139000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298200300205404139000 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29820209000007327000 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva, mentre l'Agenzia delle entrate riscossione rimaneva contumace (cfr. fascicolo giudizio I grado).
Il primo Giudice con sentenza n. 497/2023 accoglieva il ricorso ritenendo l'intervenuta prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
La sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle entrate riscossione la quale - per i motivi che di seguito saranno esaminati - ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti il contribuente il quale ha contro dedotto, nonchè l'Agenzia delle entrate la quale ha chiesto la propria estromissione ritenendo di non avere interesse alla prosecuzione della lite (cfr. controdeduzioni)
L'Agenzia delle entrate riscossione ed il contribuente hanno versato in atti rispettive memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha accolto il ricorso introduttivo ritenendo - erroneamente - l' omessa notifica degli atti presupposti e, quindi, l'assenza di prova che l'Intimazione di pagamento notificata si riferisse alla cartella n.
29820030004840212 (cfr. sentenza di I grado in atti).
1.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha prodotto in giudizio copia della relata di notifica dell' Intimazione
n. 20820209000007327000 (notificata il 29.01.2020) ex art. 139 c.p.c.
Il predetto documento riporta gli estremi della cartella n . 29820030020504139000 a conferma che l'Intimazione è connessa alla cartella.
Ha inoltre prodotto in atti:
relata di notifica della Cartella n. 29820030020504139000 notificata “a mani della moglie”;
pignoramento presso terzi n. 29820070000691831000 notificato per “compiuta giacenza” in data 27.07.2007;
preavviso di fermo amministrativo n. 29880201500000473000 notificato in data 11.05.2015 (non impugnato);
estratto di pagamento riferito alla cartella n. 29820030020504139000;
estratto di ruolo relativo alla medesima cartella ed estratto di ruolo relativo alla situazione debitoria generale.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha, inoltre, prodotto in atti la documentazione afferente pignoramenti presso terzi eseguiti nel 2022 riferiti al credito di cui alla cartella n. 29820030020504139000 nonché ulteriore pignoramento che era stato preceduto dall'Intimazione n. 29820229005740537 (cfr. documentazione in atti).
2.- Le Intimazioni di pagamento e le cartelle non necessitano di specifica motivazione qualora siano stati preceduti da altri atti di accertamento al quale facciano espresso riferimento: trattasi di atti esecutivi già noti al contribuente rispetto ai quali lo stesso è già stato reso edotto dell'an e del quantum della pretesa
(Cassazione, sentenza n. 11/06/2003, n. 9357).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, c. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma, posto a carico dell'Amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato (Cassazione, Sentenze
28 gennaio 2002, n.1034 e 1 aprile 2003, n.4989).
Gli interessi indicati richiamano l'art. 20 D.p.r. 602/73: ovvero gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e, la norma richiamata in cartella, rimanda espressamente alle modalità di calcolo ed al tasso applicato.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione è fondato.
La produzione documentale avvenuta in grado di appello, il dichiarato interesse alla non prosecuzione della lite da parte dell'Agenzia, giustifica la compensazione del doppio grado tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate tra tutte le parti costituite.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN