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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Geremia CASABURI Presidente,
Dott. Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere,
Dott. Biagio Roberto CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3166/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza del 16/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza Rep. n. 17381/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Ottava TRA
, con sede in Santa MA AP Parte_1
TE (CE), Via Spartaco n. 12, C.F. e P.IVA , in P.IVA_1 persona del liquidatore Dott. , nato a [...] Parte_2
MA AP TE (CE) il 24.02.1944, C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa nel presente procedimento, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Mercanti (CF
) e AV RO (CF C.F._2
) ed elettivamente domiciliata in Catania C.F._3
(95128), Via Alberto Mario n. 74, presso lo studio dell'Avv. Daniele D'Arrigo; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06/855.22.61, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o Email_1
Email_2 appellante E (nuova denominazione sociale di Controparte_1 CP_2 giusta delibera assembleare del 25.11.2009, per atto notaio Per_1 in Roma registro n.151875, rogito n.30638), C.F.
[...]
in persona del procuratore speciale, Dott.ssa P.IVA_2 [...] munita dei poteri in virtù della procura del Notaio CP_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 in Roma rep.n. 1725, rogito n. 902 del 16.3.2018, Persona_2 con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tumbarello , C.F._4
; fax. n. Email_3 P.IVA_3 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Adinolfi
ed C.F._5 Email_4 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Via Lorenzo Respighi n. 13, in Roma, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
- il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 20/10/2021;
- non è stato riassunto;
Ritenuto che:
- i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
- l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
- più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico, di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR;
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); Ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 17/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3