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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/09/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OD –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 4907/2022 al Ruolo Generale e vertente tra
(avv. Giuliana Turci) Parte_1
-ATTRICE- e
(avv. Maria Elena Pulga) Controparte_1
-CONVENUTA-
Oggetto: indennizzo assicurativo CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del recesso compiuto da
[...]
in data 11/02/2021 per tutti i motivi dianzi indicati che qui si richiamano Controparte_1 integralmente, e per l'effetto dichiarare valido ed efficace tra le parti il contratto assicurativo concluso a garanzia del finanziamento n° 60948034 stipulato dalla SI.ra con Parte_1
. Controparte_2
- Accertata la riduzione della capacità lavorativa della SI.ra , nella misura Parte_1 contrattualmente prevista del 66% o più, per l'effetto dichiarare il suo diritto all'indennizzo previsto nella polizza assicurativa e conseguentemente condannare a Controparte_1 rimborsare, a far data dal mese di agosto 2020, le rate già versate dalla SI.ra e/o ancora Pt_1 da versare all'atto della definizione del presente giudizio e ciò sino all'estinzione del detto finanziamento per un importo totale complessivo di € 31.931,56.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
-Richiamati gli atti ed i documenti di causa, si reitera la richiesta di rimessione della causa in istruttoria affinché venga rinnovata la C.T.U. da effettuarsi con l'ausilio di un esperto ematologo, al fine di accertare quale sia la percentuale di riduzione della capacità lavorativa della SI.ra comunque confacente all'età, alle condizioni di salute, alle proprie conoscenze e attitudini Pt_1 professionali e ambientali, tenuto conto della presenza di leucemia mieloide cronica, delle cure farmacologiche e degli effetti collaterali di esse.
- Ovvero, in subordine venga integrata la C.T.U. già in atti con l'ausilio sempre di un esperto ematologo al fine sempre di accertare quale sia la percentuale di riduzione della capacità lavorativa della SI.ra comunque confacente all'età, alle condizioni di salute, alle proprie Pt_1 conoscenze e attitudini professionali e ambientali, tenuto conto della presenza di leucemia mieloide cronica, delle cure farmacologiche e degli effetti collaterali di esse.”
: Controparte_1
“Nel merito: accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle pretese avversarie, e per
l'effetto respingere le domande formulate dall'attrice SI.ra . Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze di difesa, spese generali, oltre iva, cpa ed accessori come per legge..” agisce nei confronti di per ottenere l'indennizzo previsto Parte_1 Controparte_1 nel contratto fra esse intercorso, concluso a garanzia del finanziamento n° 60948034 stipulato dall'attrice con Controparte_2
nega che tale indennizzo sia dovuto, mancando il presupposto di fatto, Controparte_1 assunto in contratto (polizza collettiva n. 3596), del “caso di infortunio o Controparte_1 malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o
Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata”.
Esperita indagine medico legale sulla persona dell'attrice, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 24 ottobre 2024 è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) L'ausiliare del giudice ha ritenuto che l'attrice, “a causa della malattia di cui è affetta, Leucemia
Mieloide Cronica in fase cronica, presenta una invalidità permanente inferiore al 66%”; dunque, non indennizzabile a termini di contratto.
2) Nella relazione, è tra l'altro precisato che, a differenza di quanto previsto nel contratto assicurativo per cui è causa, “la valutazione del grado d'invalidità superiore al 66% effettuato sia in ambito INPS che in ambito ENASARCO (ente di previdenza degli agenti di commercio) non fa riferimento alla capacità lavorativa generica dell'individuo bensì alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (INPS) piuttosto che alla riduzione della capacità lavorativa relativa allo svolgimento dell'attività di agente ( Enasarco)”.
3) In proposito, l'attrice rimarca che “secondo la Suprema Corte la capacità lavorativa non è riferibile a qualsivoglia lavoro ma deve essere confacente alle caratteristiche dell'assicurato, nel senso che la capacità lavorativa generica è riferibile ad occupazioni che l'assicurato per le sue attitudini è in grado di espletare (ex plurimis Cass.n° 26641/2023; Cass. n° 32649/2021; Cass. n°
908/2013), da ciò derivandone che la valutazione dell'INPS sia resa proprio in relazione alla capacità lavorativa generica come sopra intesa”.
A tutto si aggiunga che la stessa , nella tabella delle menomazioni al punto 82, indica la CP_3 leucemia mieloide cronica con disturbi minimi quale fonte di invalidità nella misura fino all'80 %.
Ciò detto, ne discende che partendo da un presupposto scorretto, l'intera perizia diventa inaccettabile perché frutto di un grosso abbaglio”. Aggiunge che il CTU “avrebbe dovuto procedere con la valutazione della complessiva validità della SI.ra tenuto conto della sua età (62 anni) della sua formazione lavorativa e/o Pt_1 professionale sino a quel momento svolta (agente di commercio per 30 anni), ed in base a quello verificare la sua integrità ed efficienza psico-fisica, le sue attitudini, le inclinazioni naturali a svolgere alcune piuttosto che altre attività per le quali l'assicurato fosse in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo eccessivo, senza tirocinio, senza demansionamento e soprattutto in modo non saltuario e neppure precario”.
Per tali ragioni, chiede la rinnovazione o l'integrazione della CTU.
4) In realtà, attrice e CTU concordano sulla premessa, ovvero sul fatto che la valutazione sia stata resa dall'INPS considerando la capacità lavorativa generica nel senso indicato dall'attrice.
In effetti, in conseguenza di tale valutazione all'attrice è stato dall'INPS riconosciuto un assegno di invalidità; ovvero una prestazione prevista dalla legge n°222 del 1984, che definisce l'invalidità del soggetto come riduzione “in modo permanente, a meno di un terzo” della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
5) Il contrasto è a valle di tale condivisa premessa.
Secondo l'attrice, nella valutazione medico-legale da rendersi nel presente giudizio andrebbe utilizzato il medesimo parametro oggetto della valutazione INPS, in quanto coerente con il concetto civilistico di capacità lavorativa generica elaborato nella richiamata giurisprudenza.
Secondo il CTU, invece, il parametro di riferimento contrattuale non consente “valutazioni dell'invalidità permanente residuata, in altri ambiti valutativi che non facciano riferimento ad una capacità lavorativa generica, bensì collegata all'attività lavorativa svolta dalla . Pt_1
6) Si concorda con l'attrice che, in tema di risarcimento del danno, la perdita, totale o parziale, della capacità lavorativa generica altro non è che la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento di attività lavorative -diverse da quelle in concreto svolte- che, in base alle sue condizioni fisiche ed alla sua preparazione professionale e culturale, sarebbe stato concretamente in grado di esercitare.
Oggetto di causa, però, è un indennizzo contrattuale, ove assume primaria importanza la fonte pattizia.
Che, nella specie, si riferisce alla “capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata…”.
Il criterio ermeneutico dell'interpretazione utile fissato dall'art.1367 cc, non consente di ridurre quest'ultima previsione a privo di autonoma rilevanza nell'economia contrattuale. CP_4 Occorre, pertanto, assegnare ad essa un SInificato ulteriore rispetto alla semplice conferma che la capacità lavorativa generica è altro rispetto a quella specifica;
ovvero -necessariamente- quello di affermare la completa autonomia dei due ambiti.
Detta previsione, pertanto, ha l'effetto di delimitare il perimetro del rischio assicurato, ancorandolo ad un concetto astratto di capacità lavorativa, in cui non rilevano le concrete attitudini del soggetto assicurato.
A tal proposito, occorre considerare che il parametro della capacità lavorativa generica, intesa come possibilità di svolgimento di un lavoro qualsiasi, a prescindere dalle proprie attitudini, è quello utilizzato per la redazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con DM del 5 febbraio 1992 ed ancora vigente, che riguarda le prestazioni che l'INPS rende ex legge n° 118 del 1971 in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Tabella che proprio per questo risulta non utilizzabile per le valutazioni ex lege n°222/84 (“In materia di accertamento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n°222/84, non è corretto utilizzare i parametri valutativi previsti per l'invalidità civile ex lege n°118/71. La prima richiede una valutazione specifica della riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, prendendo in considerazione la personalità professionale e le concrete possibilità occupazionali, mentre la seconda si basa su una riduzione generica della capacità lavorativa determinata da tabelle percentuali”: Cass. n°1518 del 2025, sulla scia di un consolidato orientamento).
La previsione contrattuale come sopra intesa, pertanto, rimanda ad un presupposto considerato e disciplinato dalle leggi vigenti.
Il riferimento ad un parametro di riduzione determinato da tabelle percentuali, consente, a monte, un più rapido accertamento dei dati statistici che concorrono a determinare la fissazione del premio puro nella categoria contrattuale di appartenenza (si tratta di polizze collettive). A valle, un più rapido accertamento del parametro, essendo in tal caso sufficiente rapportare la patologia dell'assicurato derivante da malattia od infortunio alle voci elencate e valorizzate in detta tabella;
con effetti benefici su tempi e costi della liquidazione.
Si tratta, in definitiva, di una previsione che risponde agli interessi generali del settore e particolari delle parti.
7) L'ausiliare del giudice ha reso le sue conclusioni, pertanto, senza prendere “abbagli”, e, a seguito di approfondito esame e valutazione della paziente e della documentazione medica, ha ritenuto l'attrice affetta da leucemia mieloide cronica, trattata con terapia orale, ed affermato che “le condizioni cliniche, i dati laboratoristici e strumentali così come riportati nelle varie visite di controllo effettuate presso la Oncoematologia del Policlinico di OD (ovvero da specialisti in materia) depongono per una forma di LMC in fase cronica di entità lieve-moderata”.
L'attrice, del resto, non contesta tale diagnosi, quanto piuttosto che ad essa corrisponda un'invalidità inferiore al limite contrattuale del 66%.
Senonché -come già indicato dal CTU nelle sue conclusioni- nella tabella approvata con DM del 5 febbraio 1992, che qui viene in rilievo, il codice 205.1 2 assegna alla “Leucemia Mieloide cronica in trattamento con terapia orale” un range di possibile invalidità ricompreso fra il 31% ed il 50%.
8) Senza ulteriori approfondimenti istruttori, la domanda va pertanto rigettata.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM n°147/22, in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, in ragione della somma oggetto di domanda.
Anche le spese di CTU si pongono definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
RIGETTA la domanda
CONDANNA al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi €.
7.620 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
PONE definitivamente a carico di i costi di CTU. Parte_1
OD, 1 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-