Accoglimento
Sentenza breve 8 giugno 2023
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/07/2025, n. 6377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6377 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06377/2025REG.PROV.COLL.
N. 08133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8133 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio,
per l’ottemperanza
della sentenza in forma semplificata del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5626/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025, il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso di ottemperanza in esame, il suo promotore lamenta la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata alla sentenza di questa Sezione, passata in cosa giudicata, n. 5626 dell’8 giugno 2023, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 366 del 10 gennaio 2023, è stato disposto l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno, emesso in data 14 marzo 2018, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta dall’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f ), della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, con istanza presentata in data 9 giugno 2015.
Con la sentenza suindicata, la Sezione, riconosciuta la carenza motivazionale dell’impugnato provvedimento di diniego, in quanto esclusivamente basato sull’astratto disvalore sociale del precedente penale risultante a carico del richiedente, ha statuito, ai fini conformativi, che “ il Ministero dell’Interno dovrà rivalutare se il comportamento dell’odierno appellante, per le concrete modalità del fatto contravvenzionale (oggetto, peraltro, della intervenuta pronuncia di estinzione) sia concretamente indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale ovvero se, al contrario, simile comportamento, tenuto conto nel complesso della sua condotta di vita, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine, non sia tale da denotare la sua mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, a cominciare dal principio personalistico e da quello solidaristico, compendiati nel valore posto “al vertice dell’ordinamento” della dignità umana ”, altresì evidenziando che “ assumono significativo rilievo, nel caso di specie, lo stabile inserimento lavorativo dello straniero, come si evince dal relativo estratto contributivo, il quale è espressivo di un atteggiamento di condivisione dei valori solidaristici propri del nostro ordinamento costituzionale avente una significatività sicuramente maggiore, in termini comparativi, di un risalente e circoscritto episodio di disattenzione verso gli stessi, quale si è manifestato con la condotta contestata in sede penale: ciò non senza osservare che l’intervenuta pronuncia di estinzione del reato, di cui l’Amministrazione non ha erroneamente tenuto conto nonostante fosse stata rappresentata dallo straniero nell’ambito del contraddittorio procedimentale, denota la sopravvenuta perdita di interesse dello Stato-comunità, secondo le norme dell’ordinamento che ne traducono concretamente i valori fondativi, verso un comportamento criminoso commesso in epoca remota e sanzionato in chiave meramente pecuniaria, della quale la stessa Amministrazione, pur nell’ambito della diversa valutazione dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non può non tenere conto ”.
La mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Interno della sentenza suindicata, anche tenuto conto dell’assenza di indicazioni da parte dello stesso, che non si è costituito in giudizio, in ordine alle ragioni dell’inerzia, impone quindi di ordinare alla medesima Amministrazione di procedere, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla nuova effusione del potere concessorio di cui si tratta, adeguandosi alle indicazioni conformative recate dalla sentenza citata, essendo meritevole di soddisfacimento l’interesse del ricorrente alla conclusione del procedimento instaurato con l’istanza del 9 giugno 2015, una volta che lo stesso è stato decapitato del suo atto terminale per effetto della sentenza oggetto di ottemperanza.
Per l’ipotesi di persistenza dell’atteggiamento inerte dell’Amministrazione intimata, deve procedersi sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta , in persona del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o suo delegato, il quale provvederà all’esercizio del suo potere sostitutivo entro il successivo termine di novanta giorni.
Il Ministero dell’Interno deve essere infine condannato alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza:
- ordina al Ministero dell’Interno di procedere, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a dare piena esecuzione alla sentenza oggetto di ottemperanza, nei sensi precisati in motivazione;
- nomina sin d’ora quale Commissario ad acta , per l’ipotesi di persistenza dell’atteggiamento inerte dell’Amministrazione intimata, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o suo delegato, il quale provvederà all’esercizio del suo potere sostitutivo entro il successivo termine di novanta giorni;
- condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.