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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/10/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 637/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 637/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1 tra loro, dagli avv.ti Massimo Cesaroni, Lorenzo Pellegrini e Niccolò Seghi, come da procura in atti
-appellante- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Controparte_1 CodiceFiscale_2
DA e LU PO, come da procura in atti
-appellato - avverso la sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.6.2025, pubblicata in data 2.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n.
316/2023, - accertare e dichiarare la responsabilità di per il delitto di diffamazione Controparte_1 aggravata dall'utilizzo del mezzo radiotelevisivo (art. 595.1 e 3 c.p.) e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.); - condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2059 c.c., indicati nella somma di euro 500.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese della parte convenuta sui quotidiani “La
Repubblica", "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "La Nazione", “Il Secolo XIX”, "Il Fatto Quotidiano",
“Libero”, "Il Giornale", "L'Unità", salvo altri.; - in ipotesi subordinata, ove dovesse essere confermata la reiezione della domanda proposta da salvo ogni diritto di Parte_1 impugnazione, si chiede che la Corte regoli diversamente le spese di causa, con totale o parziale compensazione delle stesse;
in ogni caso, in riforma della sentenza annullare la condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c., non sussistendo nella fattispecie alcuno dei suoi presupposti;
- condannare l'appellato a restituire la somma di € 72.641,52 oltre interessi, somma pretesa dalla difesa del convenuto e corrisposta dall'attore in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta, accertato e dichiarato il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati da controparte, come rilevato nella parte motiva: 1) in via preliminare: - accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto, per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 2 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza;
- in subordine, accertare e dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., la manifesta infondatezza e, perciò, l'inammissibilità dell'impugnazione, non avendo la stessa una ragionevole probabilità di essere accolta, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) nel merito, in principalità: - rigettare l'appello siccome infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, accertando e valutando d'ufficio la riconducibilità della sua condotta nell'ambito dell'art. 96, comma 3 c.p.c. e, in caso positivo, liquidare in via equitativa, a favore dell'appellata, l'indennità prevista;
3) in subordine: - escludere la sussistenza di danni risarcibili anche per difetto del nesso eziologico e/o di prove e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Firenze, , in seguito alla messa in onda, in data 13.2.2019, della Controparte_1 trasmissione televisiva “Tagadà” sull'emittente televisiva “La7”, al fine di ottenere – previo accertamento e declaratoria della responsabilità del convenuto per il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo radiotelevisivo (art. 595.1 e 3 c.p.) e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) – la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, quantificati in euro 500.000,00, nonché l'ordine di pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza a cura dell'attore e a spese della parte convenuta sui quotidiani Co "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole Ore", "La Stampa", " , “ CP_3 CP_4
”, " ", “ ”, " ", " ", salvo altri.
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che, in data 13.2.2019, sull'emittente televisiva "La7", nel corso della trasmissione "Tagadà" – programma pomeridiano condotto da dedicato all'approfondimento di storie di attualità, cronaca e costume – era stato Parte_2 realizzato un collegamento video con lo studio del giornalista convenuto, direttore de “
[...]
" e co-autore del libro “Padrini fondatori”, per sentirlo sui temi oggetto della trasmissione CP_5 che attenevano alle contestazioni ricevute dal Presidente del Conte all'esito del suo Per_1
Contr intervento in Europarlamento e sulla questione dell'esecuzione dell'opera del e che, per tutto il tempo del collegamento (16 minuti e 17 secondi), con uno share del 3,47 % e oltre 500.000 spettatori, il medesimo aveva esposto, a prima vista alle sue spalle e nella libreria, un rotolo di carta igienica con sopra stampato il suo volto accanto ad una cartolina che ritraeva anch'essa il proprio volto insieme ad un segnale di "pericolo generico" e a un'immagine di feci umane 'fumanti', deducendo che tale espressione comunicativa travalicava ogni limite del rispetto dell'onore e, prima ancora, della dignità della sua persona e costituiva l'illecito di diffamazione.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 deducendo che: 1) il 13.2.2019, invitato come ospite dalla trasmissione Tagadà, in onda su La 7, si era collegato dalla sede del quotidiano che dirigeva, con il programma, che andava in onda nel primo pomeriggio (ore 14,15) ed in diretta;
2) la produzione di Tagadà aveva inviato, presso la sede del quotidiano da lui diretto, due operatori, perché si occupassero del collegamento, necessario per consentire il suo intervento in diretta;
3) egli aveva partecipato alla trasmissione in collegamento dalla redazione di Roma ed era stato ripreso nella sua stanza, invece che nella sala riunioni attrezzata per le dirette con i programmi di approfondimento giornalistico “Otto e Mezzo” e “Di Martedì”, per ragioni contingenti, rappresentate dal fatto che detta sala, nell'orario predetto, era già occupata (le dirette o registrazioni per la tv che egli effettuava si svolgevano nel tardo pomeriggio o in serata, con collegamenti che avvenivano esclusivamente dalla sala riunioni della sede romana del quotidiano, dove era stata predisposta una parete ad hoc, che serviva da sfondo e che consentiva di porre alle sue spalle il logo della testata e alcune mazzette di giornali, mentre la sua partecipazione a Tagadà era stata richiesta in modo del tutto estemporaneo e, dunque, senza alcuna preventiva programmazione, in particolare sull'orario); 4) dato che il collegamento non sarebbe durato più di 20 minuti in tutto e non poteva essere rinviato, la struttura organizzativa del quotidiano, coordinata da Persona_2 aveva deciso di collocare gli operatori nella sua stanza, occasionalmente libera, senza preventivamente comunicarglielo e senza ottenere il suo consenso e 5) nella sua stanza, erano conservati regali, foto e tutto il materiale che gli era stato spedito in redazione, disposti un po' alla rinfusa sugli scaffali della libreria e sul suo tavolo, oltre il materiale per l'archivio ancora da sistemare ed i suoi libri e tra i regali spediti dai lettori vi era anche la carta igienica con la faccia del Pt_1 ovvero un gadget personalizzato, che poteva essere acquistato su Ebay e la cartolina sopra descritta.
La causa, istruita documentalmente, era stata decisa dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.
316/23, pubblicata in data 3.2.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannano l'attore alla refusione delle spese di lite ed al pagamento della somma di euro
42.000,00 in favore del , a titolo di indennizzo dovuto ex art. 96, terzo comma, c.p.c. CP_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Dalla stessa narrativa del fatto, emerge che la presunta diffamazione deriva non già dall'intervista, ovvero dalle parole proferite da a Tagadà ma indirettamente dal Controparte_1 fatto che dietro la sua persona si trovasse una libreria con libri e oggetti vari tra cui degli oggetti assuntivamente tali da incidere negativamente sulla reputazione del politico Parte_1
La diffamazione, dunque, si sarebbe attuata in forma mediata non attraverso le parole dell'intervistato, in primo piano, ma attraverso la valenza comunicativa degli oggetti posti in secondo piano e che stavano alle sue spalle, e in particolare un rotolo di carta igienica con il volto dell'attore sul lembo mobile e due disegni ritraenti un segnale di pericolo e un escremento e separata un'immagine dell'attore.
Guardando il video dell'intervista, non emerge invero il detto carattere diffamatorio in quanto in primo piano si trova il giornalista che parla e quindi lo spettatore è portato a concentrarsi CP_1 sulle sue parole e poco sugli oggetti della libreria;
quindi non si può affermare che sia più probabile che non, il fatto che i telespettatori avessero notato quei piccoli dettagli alle spalle dell'intervistato; non si vede nemmeno bene che si tratti di un rotolo di carta igienica, e comunque l'immagine dell'attore non è percepibile perché troppo piccola o coperta dal capo dell'intervistato o sgranata dal fatto di essere in secondo piano, spesso ripreso da lontano;
l'accostamento al rotolo della carta igienica di un personaggio politico è poi effettivamente diffusa sui rotoli che vengono venduti su Ebay
e che ritraggono scherzosamente anche altri personaggi della politica nazionale e CP_10 internazionale.
Le vendite di questi prodotti sono lecite per cui è verosimile che trattasi di regalo o gadget recapitato a e da lui riposto tra i vari regali nella sua libreria della stanza personale dove CP_1 normalmente non rilascia le interviste;
come, infatti, ci ha spiegato , effettivamente Testimone_1 l'intervista si era avuta in studio con la partecipazione dei tecnici di Tagadà che andarono a Roma
e predisposero il tutto per poterla acquisire;
la sala riunioni con la parete fissa normalmente impiegata nei tardi pomeriggi era in quel momento occupata e per questo motivo e senza premeditazioni di sorta i tecnici di Tagadà svolsero l'intervista nella stanza personale del direttore del giornale dove si trovava la libreria piena di oggetti, regali e gadget, tra cui appunto anche il rotolo in questione.
Come ribadisce la Corte di Giustizia a commento dell'art. 11 della CEDU la satira (in questo caso riferibile anche a un terzo estraneo al giudizio) è espressione di libertà democratica e un uomo politico deve sempre tollerarla indipendentemente dal contesto di critica politica, mettendo in conto di essere sottoposto a caricature, accostamenti ridicolizzanti anche privi di significati politici ben precisi.
La satira ai politici è l'anima della democrazia perché solo nei regimi totalitari la satira è vietata e gli uomini politici non possono essere rappresentati in forma satirica caricaturale e ridicolizzante.
Si veda l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'unione europea e il controllo della Corte di Giustizia sul rispetto da parte degli stati aderenti, sul tema della libertà di espressione, affinchè non si vadano a creare ostacoli alle libertà fondamentali previste dal Trattato dell'Unione, tra cui la libertà di espressione e il pluralismo di media.
Come afferma la sentenza corte di giustizia nella nota sentenza 7.12.76 la corte di Parte_3
Strasburgo ha qualificato la libertà di espressione come la “precondizione” per l'esercizio e il godimento di tutti gli altri diritti, fondamentali, ed è sia un diritto fondamentale, sia lo strumento di tenuta delle libertà fondamentali degli stati democratici sicchè si può affermare che il livello di democrazia effettiva di uno stato si può valutare dalla maggiore o minore estensione della libertà di espressione e massimamente dalla satira politica.
Dunque seppure si volesse intendere che in un'intervista televisiva si possa prescindere dalle parole dell'intervistato per dare valore, invece, agli oggetti posti in secondo piano e alla loro valenza comunicativa e seppure si volesse vietare la possibilità di farsi riprendere con vignette o immagini caricaturali di personaggi politici anche accostati alla carta igienica o ritratti sulla carta igienica, resta comunque il fatto che un personaggio politico in uno stato democratico deve tollerare immagini satiriche della sua persona e del suo volto, anche impresse su gadget come quello di causa, perché solamente in un regime totalitario è vietato criticare o ridicolizzare un personaggio politico.
Si noti, infatti, che la corte di cassazione italiana nega che alla satira possa applicarsi il limite della continenza per sua natura esclusa dalla satira che è eccessiva graffiante e smodata. Quanto alle sentenze che se da un lato negano la necessità della continenza per il messaggio satirico dall'altro, tuttavia, richiedono la funzionalizzazione della satira ad un messaggio politico si rileva che in realtà la satira potrebbe tradursi esclusivamente nella messa alla berlina dl personaggio pubblico, anche senza un sottostante messaggio politico, ovvero il vignettista o il satirico potrebbe anche non avere alcun messaggio politico da proporre, potrebbe anche essere un soggetto “a- politico” ed essere comunque libero di ridicolizzare e mettere alla berlina un personaggio pubblico, anche al di fuori di un ben preciso accadimento storico e di un fatto politico, perché non risulta alcun elemento normativo che suggerisca che la libertà di satira e di espressione debbano necessariamente veicolare un messaggio politico o una critica politica per essere “giustificabili”; anzi la mera rappresentazione del volto dei politici deformati, con caricature somatiche è sempre stata ritenuta legittima proprio come espressione di satira, avulsa da messaggi o contenuti politici tecnicamente intesi, detta proprio satira politica solo per l'oggetto, ossia per i personaggi politici che ne formavano l'oggetto. Altrimenti si dovrebbe dire che la satira si possa ammettere solo se il personaggio politico viene rappresentato nell'atto di compiere un'azione politica, o in collegamento con un episodio politico di attualità ben preciso, il che non è.
In ogni caso, nel caso in oggetto non ci sono né parole, né immagini riferibili direttamente a
, come accadrebbe se si trattasse di una sua vignetta, soggetto al quale possa Controparte_1 ricondursi il carattere presuntivamente diffamatorio dell'immagine dell'attore impressa, ed è emersa la prova che la presenza di piccoli oggetti nemmeno evidenti alle sue spalle, non solo non era mediamente percepibile da uno spettatore medio, ma non è risultata nemmeno voluta dal convenuto, che si trovava lì per l'eccezionalità dell'intervista nella fascia oraria pomeridiana invece che tardo pomeridiana allorquando la sala a ciò dedicata risultava occupata.
In ogni caso lo spettatore attento che avesse avuto modo di accorgersi di quelle piccole immagini alle spalle del convenuto, e dunque in secondo piano, in mezzo per giunta a tanti altri oggetti, avrebbe avuto casomai, secondo l'id quod plerumque accidit, una semplice reazione di mera ilarità, ma non si sarebbe certamente fatto alcuna idea peggiorativa o anche solo diversa della reputazione dell'attore, rispetto a quella che aveva prima dell'intervista di su Tagadà, perché si CP_1 sarebbe reso contestualmente conto del carattere satirico delle immagini, tale da non incidere negativamente sulla reputazione dell'attore; si ritiene quindi difetti anche la prova dell'an di danno, che difatti non è stato nemmeno allegato.
A questi argomenti si aggiunge che la valutazione dell'equilibrio tra libertà di espressione e reputazione dell'uomo pubblico al potere, spetta in ultima analisi alla suprema corte di giustizia che applica l'art. 10 della convenzione, per cui diviene rilevante la disamina delle pronunce della Corte sull'art. 10 Convenzione;
ebbene in un caso esaminato dalla Corte di Giustizia, sentenza del
10.10.2022, i politici furono messi alla berlina in modo molto più eclatante e per giunta utilizzando internet con portata diffusiva maggiore;
in particolare i politici al potere erano raffigurati come l'asino dai capelli bianchi che indossava un abito e la scrofa con i capelli biondi che indossava calze di pizzo, reggicalze e tacchi alti, circondati da maiali;
tutti brandivano spade e bandiere. Caso:
contro
Portogallo. Numero del Ricorso: 42713/15 provvedimento Persona_3 del 10/10/2022 Sezione 4 nella sentenza è scritto al punto n. 21 “Il 26 febbraio 2015 la corte d'appello di EV emise la sua sentenza, nella quale rammentava che il diritto alla libertà di espressione e il diritto all'onore non erano diritti assoluti, e presentavano dei limiti, cosicché doveva essere raggiunto un giusto equilibrio tra gli stessi. La corte d'appello considerò inoltre che, sebbene fosse vietata ogni forma di censura, era lecito sanzionare gli abusi della libertà di espressione, come la diffamazione. Tenuto conto di queste considerazioni, essa analizzò il caso nel modo seguente: «(...)
l'aver fatto pesantemente riferimento alla sfera sessuale è stato per forza di cose lesivo dell'immagine, della dignità e del credito dell'assistente, in quanto la caricatura nella quale quest'ultima è rappresentata come una scrofa mezza nuda che indossa accessori come calze di pizzo, reggicalze e tacchi alti porterebbe chiunque a vederci una prostituta, una donna di facili costumi di cui ci si potrebbe approfittare, una depravata e una donna ipersessuale, caratteristiche che urtano la dignità di qualsiasi persona (anche se si trattasse davvero di una prostituta, il che ovviamente non
è vero nel caso di specie) e, di conseguenza, la dignità e l'immagine dell'assistente. Inoltre, presentando la scrofa in posture che suggeriscono l'esistenza di una relazione intima tra quest'ultima CP_1 e l'asino, ossia tra l'assistente e il sindaco di [tali caricature] offendono non soltanto la reputazione dell'assistente, ma anche la sua intimità. Al punto 35 recita: 35. I principi fondamentali per quanto riguarda il carattere «necessario in una società democratica» di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione sono ben fissati nella giurisprudenza della Corte e sono stati sintetizzati nella sentenza c. Svizzera ([GC], n. 56925/08, § 48, 29 marzo 2016) in questi Per_4 termini: «i. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti su cui si basa una società democratica, ed è una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10, essa vale non soltanto per le «informazioni» o le «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una «società democratica». Come sancita dall'articolo 10, tale libertà è soggetta a eccezioni, che sono tuttavia di interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere accertata in maniera convincente (...). ii. L'aggettivo «necessarie», ai sensi dell'articolo 10 § 2, implica un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per valutare l'esistenza di un tale bisogno, margine che è tuttavia associato a un controllo europeo riguardante sia la legge che le decisioni che la applicano, anche quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente. La Corte è dunque competente per decidere in ultima analisi sulla questione se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione protetta dall'articolo 10. iii.
Quando esercita il suo controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali competenti, ma di verificare, sotto il profilo dell'articolo 10, le decisioni emesse da queste ultime in virtù del loro potere discrezionale. 36. La Corte rammenta che l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico – nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza – o delle questioni di interesse generale Per_ ( , e c. [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46, CEDU 2007 Per_5 Persona_6 Per_8
IV). I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza ( c. Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). Una personalità Persona_9 politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano e c. Spagna, nn. 51168/15 e CP_12 CP_13
51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati). Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della
Convenzione, affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare (LI
e altri c. BosniaErzegovina [GC], nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 Persona_10 giugno 2017). 37. Nelle cause come quella odierna, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi su un conflitto tra due diritti ugualmente protetti dalla Convenzione, la Corte deve procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco. L'esito del ricorso non può, in linea di principio, variare a seconda che il ricorso sia stato proposto dinanzi ad essa sotto il profilo dell'articolo 8 della
Convenzione, dalla persona che è oggetto dell'opera o, sotto il profilo dell'articolo 10, dall'autore della stessa, In effetti, questi diritti meritano a priori di essere rispettati allo stesso modo. Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe, in linea di principio, essere lo stesso in entrambi i casi (Bédat, sopra citata, § 52). In questo contesto, i criteri pertinenti da prendere in considerazione sono il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l'oggetto del servizio giornalistico, il comportamento precedente della persona interessata, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione, nonché, se del caso, le circostanze in cui sono state scattate le fotografie. Nell'ambito di un ricorso presentato sotto il profilo dell'articolo 10, la Corte verifica, inoltre, in che modo siano state ottenute le informazioni e la loro veridicità, nonché la gravità della sanzione imposta ai giornalisti o agli editori ( e c. CP_14 Controparte_15 Per_8
[GC], n. 40454/07, § 93, CEDU 2015). Anche se il bilanciamento di questi due diritti da parte delle autorità nazionali è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte, occorrono dei motivi seri affinché quest'ultima sostituisca il proprio parere a quello dei giudici interni ( e altri c. Spagna [GC], nn. 28955/06 e altri 3, § 57, CEDU 2011). Al punto Persona_11
44 la Corte rileva: “i giudici nazionali, non hanno accordato sufficiente importanza al fatto che qualsiasi eletto si espone necessariamente a questo tipo di satira e di caricatura e, di conseguenza, deve dimostrare una maggiore tolleranza al riguardo, tanto più che, nel caso di specie, nonostante gli stereotipi utilizzati le caricature rimanevano entro i limiti dell'esagerazione e della provocazione, propri della satira (si confronti con sopra citata, § 34, Persona_12 Per_13
, sopra citata, § 28, e e c. Russia, sopra citata, § 58; si veda anche, a
[...] Per_14 Per_15
CP_1 contrario, e altri, sopra citata, §§ 67-68). Del resto, la sig.ra non era l'unica Persona_11
a essere rappresentata nuda in tali caricature (paragrafo 5 supra), in quanto tutti i maiali che vi CP_1 erano rappresentati lo erano;
il sindaco di invece, era raffigurato come un asino (paragrafo
13 supra), ossia con un'immagine evidentemente peggiorativa. Pertanto, tutti gli eletti locali sono stati presi di mira dalle caricature in questione. In definitiva, secondo la Corte, i giudici interni non hanno sufficientemente tenuto conto del contesto nel quale il ricorrente aveva diffuso le caricature sul suo blog, e pertanto non hanno proceduto a un bilanciamento circostanziato dei diversi diritti in gioco. Inoltre, non hanno tenuto conto degli elementi della satira politica, sopra elencati, che derivano dalla giurisprudenza della Corte, e non hanno fatto alcun riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di libertà di espressione. La Corte ha concluso che “La condanna del ricorrente non era dunque necessaria in una società democratica. 48. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione”.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia i cui principi il giudice interno deve applicare in rapporto ai diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, compatibili con la parte rigida e i diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni interne europee, e considerata l'inoffensività del fatto come emerge oggettivamente proprio dal video e persino la incolpevolezza del fatto, come emerge dalle dichiarazioni della teste escussa, considerato infine che il danno da diffamazione è tabellato nelle tabelle di Milano e giunge al massimo ad euro 50.000,00 che può essere incrementato con ragionevolezza in rapporto a specifiche circostanze, senza comunque mai poter giungere ad un importo siffatto;
considerato che
stando alle decisione dell'unione europea l'essere un personaggio pubblico lungi dal poter determinare 500 mila euro di danno, è, caso mai, criterio di valutazione della insussistenza del fatto, e ciò per la maggiore tolleranza che si richiede al personaggio al potere;
ebbene tutto ciò considerato si ritiene sussistano le condizioni dell'abuso del processo, con conseguente applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., liquidando al giornalista e a Controparte_1 carico di , il triplo delle spese legali liquidate, giusta cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 Parte_1 del 18/03/2022 conforme a cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 che recita: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Si veda per la funzione punitiva e sanzionatoria dell'art. 96 comma 3 c.p.c. cass. sez. 3 -,
Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 che convalida il criterio del triplo delle spese liquidate.
Cionondimeno poiché qui le spese ammontano ad euro 21 mila calcolate sulla base dell'importo del tutto eccessivo della domanda rigettata, si liquida l'indennizzo al doppio delle spese legali liquidate.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con quattro motivi di gravame e chiedendo la restituzione di quanto pagato in favore del in esecuzione della sentenza impugnata. CP_1
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 e 348 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 3.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
13.6.2025, pubblicata in data 2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato ex artt. 342 e 348 c.p.c.
Infatti, in relazione alla prima, questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e che, in relazione alla seconda, la locuzione “non ha una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si è lamentato del fatto che il giudice di primo grado
“appariva scettico” nell'affermare che la diffamazione fosse un reato a forma libera e, quindi, potesse realizzarsi sia mediante espressioni pronunciate oralmente o messe per iscritto, sia mediante l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo espressivo quali “disegni, fotografie, fotomontaggi ed altri atti materiali che abbiano valenza offensiva per l'altrui reputazione”.
Il motivo è infondato, atteso che, a prescindere dalla scarsa comprensibilità del rilievo, il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha proprio ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alla libertà di forme del reato in questione ed alla possibilità di compiere lo stesso anche in via mediata ovvero avvalendosi di immagini.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere non sussistente il carattere diffamatorio dell'intervista, in ragione della scarsa visibilità degli oggetti collocati alle spalle di nel corso della stessa e della involontarietà CP_1 della situazione e di quella, conseguente, di respingere la richiesta risarcitoria avanzata dal Pt_1
In particolare, l'appellante ha sostenuto il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto della documentazione depositata in data 31.3.2021, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., costituita da vari articoli di giornali, pubblicati in data successiva all'intervista, da cui emergeva che il , mentre rilasciava l'intervista, era ben consapevole della visibilità degli CP_1 oggetti (rotolo di carta igienica e cartolina) collocati sui ripiani della libreria che si trovavano alle sue spalle e della loro portata offensiva, nonché del fatto detti oggetti – che erano stati notati da tutti i giornalisti che avevano scritto gli articoli predetti – non potevano essere sfuggiti all'attenzione del telespettatore medio e che, nel caso in esame, l'offensività connessa all'esposizione degli oggetti non poteva essere scriminata dal diritto di satira o di critica politica in quanto gli stessi erano del tutto estranei ai temi trattati nella trasmissione televisiva (ove non si parlava del ed all'intervento Pt_1 del;
ciò che comportava la necessità di riconoscere il danno non patrimoniale all'immagine, CP_1 all'onore ed alla reputazione subito dal er il comportamento diffamatorio tenuto dal Pt_1 CP_1
e di liquidarlo in via equitativa, secondo parametri razionali ed oggettivi.
I motivi sono infondati.
Ed invero, con riferimento al secondo motivo, va ricordato che il reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., punisce chiunque, comunicando con più persone mediante qualsiasi mezzo, inclusi quelli telematici, offende la reputazione di un'altra persona, assente nel momento in cui viene offesa;
che l'elemento soggettivo richiesto per la commissione di questo reato è il dolo generico e che il reato di diffamazione (in particolare, se commesso mediante immagini), può essere scriminato dal diritto di satira politica.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova della sussistenza del reato ed in particolare, della consapevolezza del di avere alle sue spalle CP_1 oggetti aventi natura effettivamente offensiva, che – sebbene parzialmente coperti dalla testa del medesimo nel corso dell'intervista e non ben focalizzati in gran parte delle riprese in quanto posti in secondo piano rispetto all'immagine dell'intervistato od a quella dello studio dell'emittente “La7”, ove si svolgeva l'intervista in diretta – vd videoplayback allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma n. 1, c.p.c., depositata in data 22.7.2020, nel fascicolo di parte del – potevano, Pt_1 comunque, essere potenzialmente visti dallo spettatore medio che assisteva all'intervista.
Al riguardo, premesso che dagli articoli di giornali pubblicati nell'imminenza dell'intervista – ovvero quelli comparsi sul Corriere della Sera in data 14.2.20219 e su TPI.IT in data 18.2.2019
(risalendo tutti gli altri ad ameno un anno dopo) – emerge che gli oggetti erano stati notati, più che da un telespettatore comune, da deputato del PD, che aveva, infatti, “attaccato Persona_16 duramente su Facebook il direttore del Il fatto quotidiano” – vd all. 8 e 9 del fascicolo di CP_1 parte di – si rileva che l'unica testimonianza acquisita nel corso del giudizio di primo grado, Pt_1 resa da all'epoca dei fatti segretaria di redazione presso il giornale “ Persona_2 [...]
”, aveva confermato le circostanze riferite dalla difesa del per escludere la CP_5 CP_1 consapevolezza e la volontarietà del posizionamento degli oggetti in questione ai fini diffamatori, rappresentate dalla eccezionalità dell'uso della stanza personale del medesimo per il rilascio dell'intervista (giustificata dall'urgenza di realizzare la stessa in diretta e dall'indisponibilità della sala riunione ufficiale della redazione del giornale); dalla predisposizione del collegamento da parte di operatori televisivi della emittente “La7”, estranei alla redazione del giornale, dieci minuti prima dell'arrivo in stanza del (avvenuto, peraltro, nell'imminenza dell'intervista in diretta) e CP_1 dall'assenza di commenti o segnalazioni in ordine a detti oggetti da parte dei cameramen o di altre persone e si evidenzia che detta testimonianza non era stata contrastata da alcun elemento probatorio contrario, considerato che, anche a voler ritenere gli articoli di giornale prodotti dalla difesa del Pt_1 alla stregua di prove atipiche - la cui efficacia probatoria, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. ed il cui utilizzo, pur non essendo vietato dalla legge processuale nel caso di regolare acquisizione delle stesse al processo, è, tuttavia, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c. (cfr Cass. civ. ord. n. 9507 del 6.4.2023 e 22287 del
25.7.2023) - l'unico articolo di giornale (peraltro, pubblicato a distanza di oltre un anno dall'intervista, come reso palese dal fatto il sabato 25 luglio non poteva che riferirsi al 2020) ove si riferiva che qualcuno dello studio aveva fatto notare al che “c'era una strana carta CP_1 igienica” dietro la sua sedia e che il medesimo si era limitato a ridere ed a dire “In effetti, ma è per scherzo…” (ovvero il Secolo d'Italia – all. 7 del fascicolo di parte del , non indicava neanche Pt_1 genericamente chi fosse l'autore della osservazione;
quando la stessa era stata fatta (se prima o dopo dell'intervista ed in che contesto) e quando era stata pronunciata la battuta di risposta da parte del
. CP_1
Si osserva, infine, che – come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado – gli oggetti in questione non erano riferibili al né direttamente (per non essere realizzati da lui), né CP_1 indirettamente (in assenza di prove della consapevolezza della loro visibilità nel corso dell'intervista e della volontarietà, a fini diffamatori, della loro esposizione); che, comunque, si trattava di oggetti di carattere satirico, posti legalmente in commercio e che il on aveva neanche provato il danno Pt_1 asseritamente subito.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarlo ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il motivo è fondato.
Ed invero, premesso che detta fattispecie di responsabilità, aggiunta dal legislatore nel 2009, differisce dalle prime due per presupposti e per funzione, va ricordato che, mentre i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. prevedono fattispecie di responsabilità di natura risarcitoria che si inquadrano concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana o per fatti illeciti, il terzo comma, applicabile anche d'ufficio a tutti i casi di soccombenza, configura “una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr Cass. Civ. sent. 21.11.2017 n. 27623).
Tanto ricordato, si osserva che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, che non può certamente essere rappresentata – come ritenuto dal primo giudice – dall' “l'inoffensività del fatto” o dall'
“incolpevolezza del fatto”, trattandosi di valutazioni compiute per la prima volta dal Tribunale, né dalla eccessiva quantificazione del danno da parte della difesa della vittima della diffamazione nell'ambito di una domanda proposta al fine di far valere le proprie ragioni.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza va riformata sul punto e che il deve essere CP_1 condannato alla restituzione di quanto versato dal in suo favore, a titolo di risarcimento ex art. Pt_1
96, terzo comma, c.p.c., pari ad euro 42.000,00, in esecuzione della sentenza impugnata.
La riforma (anche parziale) della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, nel caso in esame, all'esito dei due gradi, il è risultato vittorioso con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dal CP_1 Pt_1 per cui le spese dei due gradi vanno poste a carico del sulla base del D.M. 55/14 come Pt_1 modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
In relazione alla riforma della parte della sentenza di primo grado contenente la condanna ex art. 96 c.p.c., come chiarito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. civ. 6.6.2022
n. 18036, anche per la ricognizione della giurisprudenza precedente), l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o riconosciuto.
Se nella sentenza n. 20838 del 14/10/2016 la Cassazione aveva affermato che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configurava un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, erano imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate, la giurisprudenza successiva ha espresso il principio contrario secondo il quale il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. sentenza n. 9532 del 12.4.2017). Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di una più ampia ed incisiva motivazione, da una successiva decisione (v. Cass. 15.5.2018 n. 11792). La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, «stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado».
Tale indirizzo è stato poi ribadito dalla più recente Cassazione (sentenza 6.6.2022 n. 18036), con orientamento a questo punto consolidato, dal quale non v'è ragione di discostarsi.
In conclusione, il dato dirimente, per escludere la ravvisabilità di una soccombenza reciproca, e dunque per compensare in tutto o in parte le spese, è rappresentato dall'accessorietà della domanda per lite temeraria, che, appunto, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente.
Pertanto, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 260.000,01 e 520.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabili nel caso in esame in base al petitum, si deve liquidare, in favore dell'appellato, per il primo grado, la somma di euro 21.387,00 e, per il secondo grado, quella di euro 16.095,20, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza la sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 versato da in suo favore, a titolo di risarcimento ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, pari ad euro 42.000,00, oltre interessi legali dalla data del versamento fino all'effettivo soddisfo;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite di entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 21.387,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 16.095,20 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 637/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1 tra loro, dagli avv.ti Massimo Cesaroni, Lorenzo Pellegrini e Niccolò Seghi, come da procura in atti
-appellante- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Controparte_1 CodiceFiscale_2
DA e LU PO, come da procura in atti
-appellato - avverso la sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.6.2025, pubblicata in data 2.7.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n.
316/2023, - accertare e dichiarare la responsabilità di per il delitto di diffamazione Controparte_1 aggravata dall'utilizzo del mezzo radiotelevisivo (art. 595.1 e 3 c.p.) e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.); - condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2059 c.c., indicati nella somma di euro 500.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese della parte convenuta sui quotidiani “La
Repubblica", "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "La Nazione", “Il Secolo XIX”, "Il Fatto Quotidiano",
“Libero”, "Il Giornale", "L'Unità", salvo altri.; - in ipotesi subordinata, ove dovesse essere confermata la reiezione della domanda proposta da salvo ogni diritto di Parte_1 impugnazione, si chiede che la Corte regoli diversamente le spese di causa, con totale o parziale compensazione delle stesse;
in ogni caso, in riforma della sentenza annullare la condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c., non sussistendo nella fattispecie alcuno dei suoi presupposti;
- condannare l'appellato a restituire la somma di € 72.641,52 oltre interessi, somma pretesa dalla difesa del convenuto e corrisposta dall'attore in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta, accertato e dichiarato il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati da controparte, come rilevato nella parte motiva: 1) in via preliminare: - accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto, per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 2 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza;
- in subordine, accertare e dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., la manifesta infondatezza e, perciò, l'inammissibilità dell'impugnazione, non avendo la stessa una ragionevole probabilità di essere accolta, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) nel merito, in principalità: - rigettare l'appello siccome infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, accertando e valutando d'ufficio la riconducibilità della sua condotta nell'ambito dell'art. 96, comma 3 c.p.c. e, in caso positivo, liquidare in via equitativa, a favore dell'appellata, l'indennità prevista;
3) in subordine: - escludere la sussistenza di danni risarcibili anche per difetto del nesso eziologico e/o di prove e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Firenze, , in seguito alla messa in onda, in data 13.2.2019, della Controparte_1 trasmissione televisiva “Tagadà” sull'emittente televisiva “La7”, al fine di ottenere – previo accertamento e declaratoria della responsabilità del convenuto per il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo radiotelevisivo (art. 595.1 e 3 c.p.) e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) – la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, quantificati in euro 500.000,00, nonché l'ordine di pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza a cura dell'attore e a spese della parte convenuta sui quotidiani Co "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole Ore", "La Stampa", " , “ CP_3 CP_4
”, " ", “ ”, " ", " ", salvo altri.
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che, in data 13.2.2019, sull'emittente televisiva "La7", nel corso della trasmissione "Tagadà" – programma pomeridiano condotto da dedicato all'approfondimento di storie di attualità, cronaca e costume – era stato Parte_2 realizzato un collegamento video con lo studio del giornalista convenuto, direttore de “
[...]
" e co-autore del libro “Padrini fondatori”, per sentirlo sui temi oggetto della trasmissione CP_5 che attenevano alle contestazioni ricevute dal Presidente del Conte all'esito del suo Per_1
Contr intervento in Europarlamento e sulla questione dell'esecuzione dell'opera del e che, per tutto il tempo del collegamento (16 minuti e 17 secondi), con uno share del 3,47 % e oltre 500.000 spettatori, il medesimo aveva esposto, a prima vista alle sue spalle e nella libreria, un rotolo di carta igienica con sopra stampato il suo volto accanto ad una cartolina che ritraeva anch'essa il proprio volto insieme ad un segnale di "pericolo generico" e a un'immagine di feci umane 'fumanti', deducendo che tale espressione comunicativa travalicava ogni limite del rispetto dell'onore e, prima ancora, della dignità della sua persona e costituiva l'illecito di diffamazione.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 deducendo che: 1) il 13.2.2019, invitato come ospite dalla trasmissione Tagadà, in onda su La 7, si era collegato dalla sede del quotidiano che dirigeva, con il programma, che andava in onda nel primo pomeriggio (ore 14,15) ed in diretta;
2) la produzione di Tagadà aveva inviato, presso la sede del quotidiano da lui diretto, due operatori, perché si occupassero del collegamento, necessario per consentire il suo intervento in diretta;
3) egli aveva partecipato alla trasmissione in collegamento dalla redazione di Roma ed era stato ripreso nella sua stanza, invece che nella sala riunioni attrezzata per le dirette con i programmi di approfondimento giornalistico “Otto e Mezzo” e “Di Martedì”, per ragioni contingenti, rappresentate dal fatto che detta sala, nell'orario predetto, era già occupata (le dirette o registrazioni per la tv che egli effettuava si svolgevano nel tardo pomeriggio o in serata, con collegamenti che avvenivano esclusivamente dalla sala riunioni della sede romana del quotidiano, dove era stata predisposta una parete ad hoc, che serviva da sfondo e che consentiva di porre alle sue spalle il logo della testata e alcune mazzette di giornali, mentre la sua partecipazione a Tagadà era stata richiesta in modo del tutto estemporaneo e, dunque, senza alcuna preventiva programmazione, in particolare sull'orario); 4) dato che il collegamento non sarebbe durato più di 20 minuti in tutto e non poteva essere rinviato, la struttura organizzativa del quotidiano, coordinata da Persona_2 aveva deciso di collocare gli operatori nella sua stanza, occasionalmente libera, senza preventivamente comunicarglielo e senza ottenere il suo consenso e 5) nella sua stanza, erano conservati regali, foto e tutto il materiale che gli era stato spedito in redazione, disposti un po' alla rinfusa sugli scaffali della libreria e sul suo tavolo, oltre il materiale per l'archivio ancora da sistemare ed i suoi libri e tra i regali spediti dai lettori vi era anche la carta igienica con la faccia del Pt_1 ovvero un gadget personalizzato, che poteva essere acquistato su Ebay e la cartolina sopra descritta.
La causa, istruita documentalmente, era stata decisa dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.
316/23, pubblicata in data 3.2.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannano l'attore alla refusione delle spese di lite ed al pagamento della somma di euro
42.000,00 in favore del , a titolo di indennizzo dovuto ex art. 96, terzo comma, c.p.c. CP_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Dalla stessa narrativa del fatto, emerge che la presunta diffamazione deriva non già dall'intervista, ovvero dalle parole proferite da a Tagadà ma indirettamente dal Controparte_1 fatto che dietro la sua persona si trovasse una libreria con libri e oggetti vari tra cui degli oggetti assuntivamente tali da incidere negativamente sulla reputazione del politico Parte_1
La diffamazione, dunque, si sarebbe attuata in forma mediata non attraverso le parole dell'intervistato, in primo piano, ma attraverso la valenza comunicativa degli oggetti posti in secondo piano e che stavano alle sue spalle, e in particolare un rotolo di carta igienica con il volto dell'attore sul lembo mobile e due disegni ritraenti un segnale di pericolo e un escremento e separata un'immagine dell'attore.
Guardando il video dell'intervista, non emerge invero il detto carattere diffamatorio in quanto in primo piano si trova il giornalista che parla e quindi lo spettatore è portato a concentrarsi CP_1 sulle sue parole e poco sugli oggetti della libreria;
quindi non si può affermare che sia più probabile che non, il fatto che i telespettatori avessero notato quei piccoli dettagli alle spalle dell'intervistato; non si vede nemmeno bene che si tratti di un rotolo di carta igienica, e comunque l'immagine dell'attore non è percepibile perché troppo piccola o coperta dal capo dell'intervistato o sgranata dal fatto di essere in secondo piano, spesso ripreso da lontano;
l'accostamento al rotolo della carta igienica di un personaggio politico è poi effettivamente diffusa sui rotoli che vengono venduti su Ebay
e che ritraggono scherzosamente anche altri personaggi della politica nazionale e CP_10 internazionale.
Le vendite di questi prodotti sono lecite per cui è verosimile che trattasi di regalo o gadget recapitato a e da lui riposto tra i vari regali nella sua libreria della stanza personale dove CP_1 normalmente non rilascia le interviste;
come, infatti, ci ha spiegato , effettivamente Testimone_1 l'intervista si era avuta in studio con la partecipazione dei tecnici di Tagadà che andarono a Roma
e predisposero il tutto per poterla acquisire;
la sala riunioni con la parete fissa normalmente impiegata nei tardi pomeriggi era in quel momento occupata e per questo motivo e senza premeditazioni di sorta i tecnici di Tagadà svolsero l'intervista nella stanza personale del direttore del giornale dove si trovava la libreria piena di oggetti, regali e gadget, tra cui appunto anche il rotolo in questione.
Come ribadisce la Corte di Giustizia a commento dell'art. 11 della CEDU la satira (in questo caso riferibile anche a un terzo estraneo al giudizio) è espressione di libertà democratica e un uomo politico deve sempre tollerarla indipendentemente dal contesto di critica politica, mettendo in conto di essere sottoposto a caricature, accostamenti ridicolizzanti anche privi di significati politici ben precisi.
La satira ai politici è l'anima della democrazia perché solo nei regimi totalitari la satira è vietata e gli uomini politici non possono essere rappresentati in forma satirica caricaturale e ridicolizzante.
Si veda l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'unione europea e il controllo della Corte di Giustizia sul rispetto da parte degli stati aderenti, sul tema della libertà di espressione, affinchè non si vadano a creare ostacoli alle libertà fondamentali previste dal Trattato dell'Unione, tra cui la libertà di espressione e il pluralismo di media.
Come afferma la sentenza corte di giustizia nella nota sentenza 7.12.76 la corte di Parte_3
Strasburgo ha qualificato la libertà di espressione come la “precondizione” per l'esercizio e il godimento di tutti gli altri diritti, fondamentali, ed è sia un diritto fondamentale, sia lo strumento di tenuta delle libertà fondamentali degli stati democratici sicchè si può affermare che il livello di democrazia effettiva di uno stato si può valutare dalla maggiore o minore estensione della libertà di espressione e massimamente dalla satira politica.
Dunque seppure si volesse intendere che in un'intervista televisiva si possa prescindere dalle parole dell'intervistato per dare valore, invece, agli oggetti posti in secondo piano e alla loro valenza comunicativa e seppure si volesse vietare la possibilità di farsi riprendere con vignette o immagini caricaturali di personaggi politici anche accostati alla carta igienica o ritratti sulla carta igienica, resta comunque il fatto che un personaggio politico in uno stato democratico deve tollerare immagini satiriche della sua persona e del suo volto, anche impresse su gadget come quello di causa, perché solamente in un regime totalitario è vietato criticare o ridicolizzare un personaggio politico.
Si noti, infatti, che la corte di cassazione italiana nega che alla satira possa applicarsi il limite della continenza per sua natura esclusa dalla satira che è eccessiva graffiante e smodata. Quanto alle sentenze che se da un lato negano la necessità della continenza per il messaggio satirico dall'altro, tuttavia, richiedono la funzionalizzazione della satira ad un messaggio politico si rileva che in realtà la satira potrebbe tradursi esclusivamente nella messa alla berlina dl personaggio pubblico, anche senza un sottostante messaggio politico, ovvero il vignettista o il satirico potrebbe anche non avere alcun messaggio politico da proporre, potrebbe anche essere un soggetto “a- politico” ed essere comunque libero di ridicolizzare e mettere alla berlina un personaggio pubblico, anche al di fuori di un ben preciso accadimento storico e di un fatto politico, perché non risulta alcun elemento normativo che suggerisca che la libertà di satira e di espressione debbano necessariamente veicolare un messaggio politico o una critica politica per essere “giustificabili”; anzi la mera rappresentazione del volto dei politici deformati, con caricature somatiche è sempre stata ritenuta legittima proprio come espressione di satira, avulsa da messaggi o contenuti politici tecnicamente intesi, detta proprio satira politica solo per l'oggetto, ossia per i personaggi politici che ne formavano l'oggetto. Altrimenti si dovrebbe dire che la satira si possa ammettere solo se il personaggio politico viene rappresentato nell'atto di compiere un'azione politica, o in collegamento con un episodio politico di attualità ben preciso, il che non è.
In ogni caso, nel caso in oggetto non ci sono né parole, né immagini riferibili direttamente a
, come accadrebbe se si trattasse di una sua vignetta, soggetto al quale possa Controparte_1 ricondursi il carattere presuntivamente diffamatorio dell'immagine dell'attore impressa, ed è emersa la prova che la presenza di piccoli oggetti nemmeno evidenti alle sue spalle, non solo non era mediamente percepibile da uno spettatore medio, ma non è risultata nemmeno voluta dal convenuto, che si trovava lì per l'eccezionalità dell'intervista nella fascia oraria pomeridiana invece che tardo pomeridiana allorquando la sala a ciò dedicata risultava occupata.
In ogni caso lo spettatore attento che avesse avuto modo di accorgersi di quelle piccole immagini alle spalle del convenuto, e dunque in secondo piano, in mezzo per giunta a tanti altri oggetti, avrebbe avuto casomai, secondo l'id quod plerumque accidit, una semplice reazione di mera ilarità, ma non si sarebbe certamente fatto alcuna idea peggiorativa o anche solo diversa della reputazione dell'attore, rispetto a quella che aveva prima dell'intervista di su Tagadà, perché si CP_1 sarebbe reso contestualmente conto del carattere satirico delle immagini, tale da non incidere negativamente sulla reputazione dell'attore; si ritiene quindi difetti anche la prova dell'an di danno, che difatti non è stato nemmeno allegato.
A questi argomenti si aggiunge che la valutazione dell'equilibrio tra libertà di espressione e reputazione dell'uomo pubblico al potere, spetta in ultima analisi alla suprema corte di giustizia che applica l'art. 10 della convenzione, per cui diviene rilevante la disamina delle pronunce della Corte sull'art. 10 Convenzione;
ebbene in un caso esaminato dalla Corte di Giustizia, sentenza del
10.10.2022, i politici furono messi alla berlina in modo molto più eclatante e per giunta utilizzando internet con portata diffusiva maggiore;
in particolare i politici al potere erano raffigurati come l'asino dai capelli bianchi che indossava un abito e la scrofa con i capelli biondi che indossava calze di pizzo, reggicalze e tacchi alti, circondati da maiali;
tutti brandivano spade e bandiere. Caso:
contro
Portogallo. Numero del Ricorso: 42713/15 provvedimento Persona_3 del 10/10/2022 Sezione 4 nella sentenza è scritto al punto n. 21 “Il 26 febbraio 2015 la corte d'appello di EV emise la sua sentenza, nella quale rammentava che il diritto alla libertà di espressione e il diritto all'onore non erano diritti assoluti, e presentavano dei limiti, cosicché doveva essere raggiunto un giusto equilibrio tra gli stessi. La corte d'appello considerò inoltre che, sebbene fosse vietata ogni forma di censura, era lecito sanzionare gli abusi della libertà di espressione, come la diffamazione. Tenuto conto di queste considerazioni, essa analizzò il caso nel modo seguente: «(...)
l'aver fatto pesantemente riferimento alla sfera sessuale è stato per forza di cose lesivo dell'immagine, della dignità e del credito dell'assistente, in quanto la caricatura nella quale quest'ultima è rappresentata come una scrofa mezza nuda che indossa accessori come calze di pizzo, reggicalze e tacchi alti porterebbe chiunque a vederci una prostituta, una donna di facili costumi di cui ci si potrebbe approfittare, una depravata e una donna ipersessuale, caratteristiche che urtano la dignità di qualsiasi persona (anche se si trattasse davvero di una prostituta, il che ovviamente non
è vero nel caso di specie) e, di conseguenza, la dignità e l'immagine dell'assistente. Inoltre, presentando la scrofa in posture che suggeriscono l'esistenza di una relazione intima tra quest'ultima CP_1 e l'asino, ossia tra l'assistente e il sindaco di [tali caricature] offendono non soltanto la reputazione dell'assistente, ma anche la sua intimità. Al punto 35 recita: 35. I principi fondamentali per quanto riguarda il carattere «necessario in una società democratica» di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione sono ben fissati nella giurisprudenza della Corte e sono stati sintetizzati nella sentenza c. Svizzera ([GC], n. 56925/08, § 48, 29 marzo 2016) in questi Per_4 termini: «i. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti su cui si basa una società democratica, ed è una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10, essa vale non soltanto per le «informazioni» o le «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una «società democratica». Come sancita dall'articolo 10, tale libertà è soggetta a eccezioni, che sono tuttavia di interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere accertata in maniera convincente (...). ii. L'aggettivo «necessarie», ai sensi dell'articolo 10 § 2, implica un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per valutare l'esistenza di un tale bisogno, margine che è tuttavia associato a un controllo europeo riguardante sia la legge che le decisioni che la applicano, anche quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente. La Corte è dunque competente per decidere in ultima analisi sulla questione se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione protetta dall'articolo 10. iii.
Quando esercita il suo controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali competenti, ma di verificare, sotto il profilo dell'articolo 10, le decisioni emesse da queste ultime in virtù del loro potere discrezionale. 36. La Corte rammenta che l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico – nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza – o delle questioni di interesse generale Per_ ( , e c. [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46, CEDU 2007 Per_5 Persona_6 Per_8
IV). I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza ( c. Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). Una personalità Persona_9 politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano e c. Spagna, nn. 51168/15 e CP_12 CP_13
51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati). Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della
Convenzione, affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare (LI
e altri c. BosniaErzegovina [GC], nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 Persona_10 giugno 2017). 37. Nelle cause come quella odierna, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi su un conflitto tra due diritti ugualmente protetti dalla Convenzione, la Corte deve procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco. L'esito del ricorso non può, in linea di principio, variare a seconda che il ricorso sia stato proposto dinanzi ad essa sotto il profilo dell'articolo 8 della
Convenzione, dalla persona che è oggetto dell'opera o, sotto il profilo dell'articolo 10, dall'autore della stessa, In effetti, questi diritti meritano a priori di essere rispettati allo stesso modo. Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe, in linea di principio, essere lo stesso in entrambi i casi (Bédat, sopra citata, § 52). In questo contesto, i criteri pertinenti da prendere in considerazione sono il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l'oggetto del servizio giornalistico, il comportamento precedente della persona interessata, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione, nonché, se del caso, le circostanze in cui sono state scattate le fotografie. Nell'ambito di un ricorso presentato sotto il profilo dell'articolo 10, la Corte verifica, inoltre, in che modo siano state ottenute le informazioni e la loro veridicità, nonché la gravità della sanzione imposta ai giornalisti o agli editori ( e c. CP_14 Controparte_15 Per_8
[GC], n. 40454/07, § 93, CEDU 2015). Anche se il bilanciamento di questi due diritti da parte delle autorità nazionali è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte, occorrono dei motivi seri affinché quest'ultima sostituisca il proprio parere a quello dei giudici interni ( e altri c. Spagna [GC], nn. 28955/06 e altri 3, § 57, CEDU 2011). Al punto Persona_11
44 la Corte rileva: “i giudici nazionali, non hanno accordato sufficiente importanza al fatto che qualsiasi eletto si espone necessariamente a questo tipo di satira e di caricatura e, di conseguenza, deve dimostrare una maggiore tolleranza al riguardo, tanto più che, nel caso di specie, nonostante gli stereotipi utilizzati le caricature rimanevano entro i limiti dell'esagerazione e della provocazione, propri della satira (si confronti con sopra citata, § 34, Persona_12 Per_13
, sopra citata, § 28, e e c. Russia, sopra citata, § 58; si veda anche, a
[...] Per_14 Per_15
CP_1 contrario, e altri, sopra citata, §§ 67-68). Del resto, la sig.ra non era l'unica Persona_11
a essere rappresentata nuda in tali caricature (paragrafo 5 supra), in quanto tutti i maiali che vi CP_1 erano rappresentati lo erano;
il sindaco di invece, era raffigurato come un asino (paragrafo
13 supra), ossia con un'immagine evidentemente peggiorativa. Pertanto, tutti gli eletti locali sono stati presi di mira dalle caricature in questione. In definitiva, secondo la Corte, i giudici interni non hanno sufficientemente tenuto conto del contesto nel quale il ricorrente aveva diffuso le caricature sul suo blog, e pertanto non hanno proceduto a un bilanciamento circostanziato dei diversi diritti in gioco. Inoltre, non hanno tenuto conto degli elementi della satira politica, sopra elencati, che derivano dalla giurisprudenza della Corte, e non hanno fatto alcun riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di libertà di espressione. La Corte ha concluso che “La condanna del ricorrente non era dunque necessaria in una società democratica. 48. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione”.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia i cui principi il giudice interno deve applicare in rapporto ai diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, compatibili con la parte rigida e i diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni interne europee, e considerata l'inoffensività del fatto come emerge oggettivamente proprio dal video e persino la incolpevolezza del fatto, come emerge dalle dichiarazioni della teste escussa, considerato infine che il danno da diffamazione è tabellato nelle tabelle di Milano e giunge al massimo ad euro 50.000,00 che può essere incrementato con ragionevolezza in rapporto a specifiche circostanze, senza comunque mai poter giungere ad un importo siffatto;
considerato che
stando alle decisione dell'unione europea l'essere un personaggio pubblico lungi dal poter determinare 500 mila euro di danno, è, caso mai, criterio di valutazione della insussistenza del fatto, e ciò per la maggiore tolleranza che si richiede al personaggio al potere;
ebbene tutto ciò considerato si ritiene sussistano le condizioni dell'abuso del processo, con conseguente applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., liquidando al giornalista e a Controparte_1 carico di , il triplo delle spese legali liquidate, giusta cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 Parte_1 del 18/03/2022 conforme a cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 che recita: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Si veda per la funzione punitiva e sanzionatoria dell'art. 96 comma 3 c.p.c. cass. sez. 3 -,
Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 che convalida il criterio del triplo delle spese liquidate.
Cionondimeno poiché qui le spese ammontano ad euro 21 mila calcolate sulla base dell'importo del tutto eccessivo della domanda rigettata, si liquida l'indennizzo al doppio delle spese legali liquidate.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con quattro motivi di gravame e chiedendo la restituzione di quanto pagato in favore del in esecuzione della sentenza impugnata. CP_1
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 e 348 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 3.6.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
13.6.2025, pubblicata in data 2.7.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato ex artt. 342 e 348 c.p.c.
Infatti, in relazione alla prima, questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e che, in relazione alla seconda, la locuzione “non ha una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si è lamentato del fatto che il giudice di primo grado
“appariva scettico” nell'affermare che la diffamazione fosse un reato a forma libera e, quindi, potesse realizzarsi sia mediante espressioni pronunciate oralmente o messe per iscritto, sia mediante l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo espressivo quali “disegni, fotografie, fotomontaggi ed altri atti materiali che abbiano valenza offensiva per l'altrui reputazione”.
Il motivo è infondato, atteso che, a prescindere dalla scarsa comprensibilità del rilievo, il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha proprio ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alla libertà di forme del reato in questione ed alla possibilità di compiere lo stesso anche in via mediata ovvero avvalendosi di immagini.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere non sussistente il carattere diffamatorio dell'intervista, in ragione della scarsa visibilità degli oggetti collocati alle spalle di nel corso della stessa e della involontarietà CP_1 della situazione e di quella, conseguente, di respingere la richiesta risarcitoria avanzata dal Pt_1
In particolare, l'appellante ha sostenuto il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto della documentazione depositata in data 31.3.2021, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., costituita da vari articoli di giornali, pubblicati in data successiva all'intervista, da cui emergeva che il , mentre rilasciava l'intervista, era ben consapevole della visibilità degli CP_1 oggetti (rotolo di carta igienica e cartolina) collocati sui ripiani della libreria che si trovavano alle sue spalle e della loro portata offensiva, nonché del fatto detti oggetti – che erano stati notati da tutti i giornalisti che avevano scritto gli articoli predetti – non potevano essere sfuggiti all'attenzione del telespettatore medio e che, nel caso in esame, l'offensività connessa all'esposizione degli oggetti non poteva essere scriminata dal diritto di satira o di critica politica in quanto gli stessi erano del tutto estranei ai temi trattati nella trasmissione televisiva (ove non si parlava del ed all'intervento Pt_1 del;
ciò che comportava la necessità di riconoscere il danno non patrimoniale all'immagine, CP_1 all'onore ed alla reputazione subito dal er il comportamento diffamatorio tenuto dal Pt_1 CP_1
e di liquidarlo in via equitativa, secondo parametri razionali ed oggettivi.
I motivi sono infondati.
Ed invero, con riferimento al secondo motivo, va ricordato che il reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., punisce chiunque, comunicando con più persone mediante qualsiasi mezzo, inclusi quelli telematici, offende la reputazione di un'altra persona, assente nel momento in cui viene offesa;
che l'elemento soggettivo richiesto per la commissione di questo reato è il dolo generico e che il reato di diffamazione (in particolare, se commesso mediante immagini), può essere scriminato dal diritto di satira politica.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova della sussistenza del reato ed in particolare, della consapevolezza del di avere alle sue spalle CP_1 oggetti aventi natura effettivamente offensiva, che – sebbene parzialmente coperti dalla testa del medesimo nel corso dell'intervista e non ben focalizzati in gran parte delle riprese in quanto posti in secondo piano rispetto all'immagine dell'intervistato od a quella dello studio dell'emittente “La7”, ove si svolgeva l'intervista in diretta – vd videoplayback allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma n. 1, c.p.c., depositata in data 22.7.2020, nel fascicolo di parte del – potevano, Pt_1 comunque, essere potenzialmente visti dallo spettatore medio che assisteva all'intervista.
Al riguardo, premesso che dagli articoli di giornali pubblicati nell'imminenza dell'intervista – ovvero quelli comparsi sul Corriere della Sera in data 14.2.20219 e su TPI.IT in data 18.2.2019
(risalendo tutti gli altri ad ameno un anno dopo) – emerge che gli oggetti erano stati notati, più che da un telespettatore comune, da deputato del PD, che aveva, infatti, “attaccato Persona_16 duramente su Facebook il direttore del Il fatto quotidiano” – vd all. 8 e 9 del fascicolo di CP_1 parte di – si rileva che l'unica testimonianza acquisita nel corso del giudizio di primo grado, Pt_1 resa da all'epoca dei fatti segretaria di redazione presso il giornale “ Persona_2 [...]
”, aveva confermato le circostanze riferite dalla difesa del per escludere la CP_5 CP_1 consapevolezza e la volontarietà del posizionamento degli oggetti in questione ai fini diffamatori, rappresentate dalla eccezionalità dell'uso della stanza personale del medesimo per il rilascio dell'intervista (giustificata dall'urgenza di realizzare la stessa in diretta e dall'indisponibilità della sala riunione ufficiale della redazione del giornale); dalla predisposizione del collegamento da parte di operatori televisivi della emittente “La7”, estranei alla redazione del giornale, dieci minuti prima dell'arrivo in stanza del (avvenuto, peraltro, nell'imminenza dell'intervista in diretta) e CP_1 dall'assenza di commenti o segnalazioni in ordine a detti oggetti da parte dei cameramen o di altre persone e si evidenzia che detta testimonianza non era stata contrastata da alcun elemento probatorio contrario, considerato che, anche a voler ritenere gli articoli di giornale prodotti dalla difesa del Pt_1 alla stregua di prove atipiche - la cui efficacia probatoria, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. ed il cui utilizzo, pur non essendo vietato dalla legge processuale nel caso di regolare acquisizione delle stesse al processo, è, tuttavia, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c. (cfr Cass. civ. ord. n. 9507 del 6.4.2023 e 22287 del
25.7.2023) - l'unico articolo di giornale (peraltro, pubblicato a distanza di oltre un anno dall'intervista, come reso palese dal fatto il sabato 25 luglio non poteva che riferirsi al 2020) ove si riferiva che qualcuno dello studio aveva fatto notare al che “c'era una strana carta CP_1 igienica” dietro la sua sedia e che il medesimo si era limitato a ridere ed a dire “In effetti, ma è per scherzo…” (ovvero il Secolo d'Italia – all. 7 del fascicolo di parte del , non indicava neanche Pt_1 genericamente chi fosse l'autore della osservazione;
quando la stessa era stata fatta (se prima o dopo dell'intervista ed in che contesto) e quando era stata pronunciata la battuta di risposta da parte del
. CP_1
Si osserva, infine, che – come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado – gli oggetti in questione non erano riferibili al né direttamente (per non essere realizzati da lui), né CP_1 indirettamente (in assenza di prove della consapevolezza della loro visibilità nel corso dell'intervista e della volontarietà, a fini diffamatori, della loro esposizione); che, comunque, si trattava di oggetti di carattere satirico, posti legalmente in commercio e che il on aveva neanche provato il danno Pt_1 asseritamente subito.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarlo ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il motivo è fondato.
Ed invero, premesso che detta fattispecie di responsabilità, aggiunta dal legislatore nel 2009, differisce dalle prime due per presupposti e per funzione, va ricordato che, mentre i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. prevedono fattispecie di responsabilità di natura risarcitoria che si inquadrano concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana o per fatti illeciti, il terzo comma, applicabile anche d'ufficio a tutti i casi di soccombenza, configura “una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr Cass. Civ. sent. 21.11.2017 n. 27623).
Tanto ricordato, si osserva che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, che non può certamente essere rappresentata – come ritenuto dal primo giudice – dall' “l'inoffensività del fatto” o dall'
“incolpevolezza del fatto”, trattandosi di valutazioni compiute per la prima volta dal Tribunale, né dalla eccessiva quantificazione del danno da parte della difesa della vittima della diffamazione nell'ambito di una domanda proposta al fine di far valere le proprie ragioni.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza va riformata sul punto e che il deve essere CP_1 condannato alla restituzione di quanto versato dal in suo favore, a titolo di risarcimento ex art. Pt_1
96, terzo comma, c.p.c., pari ad euro 42.000,00, in esecuzione della sentenza impugnata.
La riforma (anche parziale) della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, nel caso in esame, all'esito dei due gradi, il è risultato vittorioso con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dal CP_1 Pt_1 per cui le spese dei due gradi vanno poste a carico del sulla base del D.M. 55/14 come Pt_1 modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
In relazione alla riforma della parte della sentenza di primo grado contenente la condanna ex art. 96 c.p.c., come chiarito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. civ. 6.6.2022
n. 18036, anche per la ricognizione della giurisprudenza precedente), l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o riconosciuto.
Se nella sentenza n. 20838 del 14/10/2016 la Cassazione aveva affermato che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configurava un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, erano imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate, la giurisprudenza successiva ha espresso il principio contrario secondo il quale il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. sentenza n. 9532 del 12.4.2017). Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di una più ampia ed incisiva motivazione, da una successiva decisione (v. Cass. 15.5.2018 n. 11792). La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, «stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado».
Tale indirizzo è stato poi ribadito dalla più recente Cassazione (sentenza 6.6.2022 n. 18036), con orientamento a questo punto consolidato, dal quale non v'è ragione di discostarsi.
In conclusione, il dato dirimente, per escludere la ravvisabilità di una soccombenza reciproca, e dunque per compensare in tutto o in parte le spese, è rappresentato dall'accessorietà della domanda per lite temeraria, che, appunto, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente.
Pertanto, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 260.000,01 e 520.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabili nel caso in esame in base al petitum, si deve liquidare, in favore dell'appellato, per il primo grado, la somma di euro 21.387,00 e, per il secondo grado, quella di euro 16.095,20, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza la sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 versato da in suo favore, a titolo di risarcimento ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, pari ad euro 42.000,00, oltre interessi legali dalla data del versamento fino all'effettivo soddisfo;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite di entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 21.387,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 16.095,20 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.