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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1431/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1431/2024 R.G., promossa da:
(C.F./P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Evo Talone, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
LO FE, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione esecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.11.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte:
“[…] Si riporta alle deduzioni, Parte_1 eccezioni e produzioni, anche istruttorie, già svolte nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art. 171 ter, comma 1, n. 1, 2 e 3 c.p.c., nonché nel verbale di udienza del 28.04.2025, che qui si pagina 1 di 17 abbiano per richiamate ed integralmente trascritte ed in ultimo alle note di precisazione delle conclusioni, alle comparse conclusionali depositate in data 3.10.2025, alle memorie di replica del
17.10.2025, ed alle conclusioni ivi rassegante, delle quali chiede l'integrale accoglimento. Torna ad impugnare e contestare tutte quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. Si insiste, pertanto, per
l'accoglimento delle conclusioni rese in calce all'atto di citazione in opposizione e nelle note di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie articolate e per l'ammissione della richiesta querela di falso. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali di causa”.
DI : “[…] Chiede che la causa sia trattenuta a decisione e si riporta alle Controparte_1 conclusioni rassegnate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 4 settembre 2025, da aversi qui per ritrascritte, insistendo per il loro accoglimento e per il rigetto di quelle avverse”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con decreto ingiuntivo n. 106 del 24.10.2007, emesso nel procedimento monitorio iscritto al n.
617/2007 R.G., il Tribunale di L'Aquila ingiunse alla Parte_1 di seguito, per brevità, ) di pagare, in favore di
[...] Parte_1 [...]
, la somma di €. 85.560,88 (oltre interessi, spese di giudizio ed accessori di Controparte_1 legge), a titolo di compensi professionali non corrisposti per le attività svolte da quest'ultimo in esecuzione degli incarichi di Vicepresidente e Consigliere Delegato conferitegli dal Consiglio di amministrazione della predetta società.
2. Con successivo decreto del 14.12.2007, il Tribunale di L'Aquila – ritenuta la regolarità della notifica al debitore del provvedimento monitorio e preso atto della mancata proposizione dell'opposizione – dichiarò, ex art. 647 c.p.c., la esecutorietà del summenzionato decreto ingiuntivo.
3. Con ricorso in opposizione all'esecuzione del 20.6.2024, il propose Parte_1 opposizione alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 342/2024 R.G.E. del Tribunale di Chieti (instaurata in virtù del summenzionato decreto ingiuntivo) e chiese la riduzione del pignoramento e la sospensione della procedura, eccependo, per un verso, la nullità del pignoramento presso terzi, per mancata notifica all'esponente del titolo esecutivo e, per altro verso, la intervenuta prescrizione del credito oggetto della procedura esecutiva opposta.
pagina 2 di 17 4. Con memoria difensiva depositata il 27.9.2024 nella fase endoprocedimentale innanzi al Giudice dell'esecuzione, il chiese il rigetto delle doglianze dell'opponente e, in particolare, eccepì, CP_1 per quanto quivi interessa, che: la relata di notifica rilasciata dall'Ufficiale Giudiziario certificava in maniera inequivocabile come il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato, in data 31.10.2007,
a mani dell'impiegato incaricato del , come successivamente attestato dal Parte_1
Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice del Lavoro, nel decreto di esecutorietà del 14.12.2007; il credito oggetto della procedura esecutiva non poteva ritenersi prescritto, in ragione dei plurimi atti interruttivi notificati al debitore (primo precetto nel 2008; secondo precetto nel 2009; terzo precetto nel
2011; primo pignoramento nel 2012; costituzione del creditore nella procedura prefallimentare del debitore nel 2013; diffida di pagamento notificata a mezzo PE nel 2017; quarto precetto, seguito dal pignoramento oggetto della presente procedura esecutiva opposta, nel 2024).
5. Il Tribunale di Chieti – con ordinanza del 15.10.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 – così definì la fase endoprocedimentale: “[…] - rigetta l'istanza di sospensione;
- fissa un termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- condanna
l'opponente al pagamento delle spese processuali della fase, in favore di parte opposta, quantificate in
€ 3.453,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. LO FE, che si è dichiarato antistatario”.
In motivazione, il Giudice dell'esecuzione rilevò, innanzitutto, che l'omessa notifica al debitore del titolo esecutivo – costituito, nel caso di specie, da un decreto ingiuntivo di pagamento – non poteva essere dedotta mediante opposizione all'esecuzione intrapresa ex art. 615 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del Giudice dell'opposizione (anche tardiva ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo, non rinvenendosi, nella specie, la “inesistenza” del procedimento notificatorio del titolo esecutivo che avrebbe invece ricondotto la cognizione al Giudice dell'esecuzione; osservò, in secondo luogo, che il aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione del credito CP_1 mediante la produzione in giudizio della notifica al debitore – a mezzo PE, in data 9.11.2017 – della diffida stragiudiziale di pagamento del credito oggetto del titolo esecutivo.
6. Con atto di citazione ex art. 615, comma II e 616, c.p.c., notificato al in data 16.12.2024 CP_1
e successivamente iscritto a ruolo in data 20.12.2024, il ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di merito, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del titolo esecutivo azionato e, cioè, del pagina 3 di 17 Decreto Ingiuntivo n. 106/2007 emesso dal Tribunale di L'Aquila e, conseguentemente, della procedura esecutiva per inesistenza della notifica del titolo esecutivo, e dichiarare nullo e/o privo di effetti l'atto di pignoramento sopra indicato;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito indicato nel precetto e, conseguentemente, dichiarare in ogni caso nullo e/o privo di effetti l'atto di pignoramento sopra indicato. in via istruttoria, istanza per la proposizione di querela di falso autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 222 c.p.c., l'odierna istante alla presentazione di querela di falso nei confronti del Sig. volta a dimostrare la Controparte_1 falsità della relata di notifica del decreto ingiuntivo n. 106/2007 reso dal Tribunale di L'Aquila, asseritamente notificato alla società debitrice in data 31 ottobre 2007, prodotto come doc. 1 allegato alla memoria difensiva del 27 settembre 2024 depositata nel procedimento (cautelare) di opposizione all'esecuzione rubricato al n. 342/2024 R.G. Es. Immobiliare del Tribunale di Chieti ex art. 615, 2° comma, c.p.c. a) Prove orali Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova orale a mezzo dei testi:
[…] Con vittoria delle spese di lite. […]”.
A sostegno delle predette domande ed eccezioni, il ha sollevato, per quanto Parte_1 qui d'interesse, i seguenti motivi di opposizione: a) la nullità del pignoramento presso terzi, per mancata notifica al debitore del titolo esecutivo, stante la inidoneità della relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario – prodotta in giudizio priva dell'attestazione di conformità all'originale – a comprovare l'avvenuta notifica al del decreto ingiuntivo, essendo stata Parte_1 consegnata in luogo diverso dalla sede dell'ente destinatario della notifica e a un soggetto ( tale
) privo di relazioni con il (come risultante dall'elenco dei Persona_1 Parte_1 dipendenti in organico alla data del 31.10.2007); b) la intervenuta prescrizione del credito oggetto della procedura esecutiva opposta, stante la inidoneità della diffida PE del 9.11.2017 a dimostrare la interruzione dell'eccepita prescrizione, in quanto prodotta telematicamente dal creditore procedente – unitamente ai messaggi PE di invio, accettazione e consegna – in copia fotostatica scannerizzata e, in ogni caso, priva di attestazione di conformità all'originale, contravvenendo al combinato disposto degli artt. 3-bis (comma III) e 9 (comma I-bis) della Legge 53/1994, nonché dell'art. 19-bis, comma V, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e degli artt. 196-nonies e 196-undecies delle disp. att. c.p.c., applicabili ratione temporis.
7. Il – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto il rigetto della opposizione (per i motivi CP_1 sostanzialmente già enucleati nella fase endoprocessuale), nonché dell'istanza di proposizione di pagina 4 di 17 querela di falso avverso la relata di notifica del titolo esecutivo, con condanna della controparte alle spese di lite;
ha eccepito, per quanto d'interesse, in via preliminare, la improcedibilità della presente opposizione, poiché – essendo stato emesso il titolo esecutivo dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
L'Aquila – il avrebbe dovuto introdurre la presente fase di merito (ex art. 616 Parte_1
c.p.c.) con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. – da iscriversi a ruolo ex art. 415 c.p.c. entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza definitoria della fase endoprocessuale – anziché, come avvenuto nella specie, con atto citazione che, seppur notificato entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione (14.12.2024, ovverosia entro 60 giorni dal 15.10.2024), è stato, tuttavia, iscritto a ruolo in data 20.12.2024, oltre il termine di sessanta giorni stabilito dal G.E.
8. Depositate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., alla prima udienza del 28.5.25 – “ritenuta la opportunità di rimettere la causa in decisione quanto meno sulle questioni preliminari della tempestività o meno e della ammissibilità o meno della opposizione, nonché sulla ulteriore questione preliminare della ammissibilità e rilevanza o meno della querela di falso proposta dall'opponente” – il processo è stata rinviato al 3.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
9. All'udienza del 3.11.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'opposizione proposta dal deve ritenersi inammissibile, per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
A. L'inammissibilità per tardività della proposizione della opposizione introduttiva del presente giudizio
1. Il credito rivendicato dal verso il con la proposizione, innanzi CP_1 Parte_1 al Tribunale di L'Aquila, della domanda monitoria del 2007, dal cui accoglimento derivarono, prima,
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 106 del 24.10.17 e, successivamente e per quanto qui interessa, il pagina 5 di 17 precetto e l'esecuzione forzata oggetto della presente opposizione, deve essere qualificato, in diritto, come credito di lavoro.
1.2 Si tratta, infatti e come rappresentato dal contenuto del ricorso monitorio, di un credito che il rivendicò verso la a titolo di compensi maturati quali CP_1 Parte_1 vicepresidente ed amministratore di quest'ultima.
1.3 All'epoca della emissione del summenzionato decreto ingiuntivo, la consolidata giurisprudenza di legittimità affermava che “la controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società” (cfr. ex multis Cass. S.U.,
14/12/1994, n. 10680, dal cui pronunciamento conseguirono plurime pronunce conformi della Suprema
Corte: cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5976 del 27/05/1995; Sez. L, Sentenza n. 6901 del 17/06/1995;
Sez. L, Sentenza n. 1662 del 14/02/2000; Sez. L, Sentenza n. 2458 del 04/03/2000; Sez. L, Sentenza n.
4662 del 29/03/2001; Sez. L, Ordinanza n. 19687 del 2007; Sez. L, Sentenza n. 4261 del 20/02/2009;
Sez. L, Sentenza n. 22738 del 09/11/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16494 del 02/07/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 24862 del 09/12/2015).
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che nella specie, come sostenuto dal , il decreto CP_1 ingiuntivo n. 106/17 venne emesso – in coerenza con la sua natura di credito di lavoro – dal Giudice del
Lavoro.
2.1 Infatti, in primo luogo va rilevato che - anche se il decreto ingiuntivo (emesso dalla Giudice
Dott.ssa Sabrina Mostarda) non recava un riferimento al pronunciamento di quest'ultima quale Giudice del Lavoro – fu la medesima Dott.ssa Mostarda, successivamente investita (quale Giudice emittente il citato provvedimento monitorio) della istanza ex art. 647 c.p.c. del di concessione della CP_1 definitiva esecutorietà al medesimo, ad emettere il decreto di esecutorietà, quale Giudice del Lavoro
pagina 6 di 17 (cfr. la intestazione “Tribunale civile di L'Aquila, Sezione Lavoro”, del decreto di esecutorietà, di cui all'All. 3 delle produzioni dell'opposto).
2.2 In secondo luogo, va osservato che la avvenuta iscrizione del ricorso monitorio del CP_1 alla “Sezione Lavoro” trova conferma nelle risultanze del relativo registro della Cancelleria del
Tribunale di L'Aquila (cfr., nell'all. 27 delle produzioni di parte opposta: la comunicazione PE della
Cancelleria del Tribunale di L'Aquila del 17.1.2024 – recapitata dall'indirizzo PE
“tribunale. tel.giustiziacert.it” in risposta alla richiesta di visibilità del fascicolo Email_1 monitorio iscritto all'epoca al n. 617/2007 R.G. inviata dalla difesa del : “Tribunale di CP_1
L'Aquila. Comunicazione di cancelleria Sez/Coll.: LA Tipo procedimento: Diritto del Lavoro Numero di Ruolo generale: 617/2007 Giudice: MOSTARDA SABRINA Ricorr. principale: Controparte_1
Resist. principale: ”; cfr. la
[...] Parte_1
“Comunicazione.XML”, allegata al predetto messaggio PE della Cancelleria del Tribunale di
L'Aquila: “NumeroRuolo> 617/2007/LAV”).
3. Com'è noto, a norma dell'art. 618 bis c.p.c. (Procedimento), “per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili” (I comma). “Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza” (II comma).
3.1 Come precisato dalla Suprema Corte, “la scelta del rito applicabile non è determinata dai motivi di opposizione, né dal momento in cui l'opposizione è proposta”, bensì “dipende dall'origine del credito
(e, quando si tratti di titoli esecutivi di formazione giudiziale), dalla natura della causa nella quale il credito è stato accertato” (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. VI-III, 08/11/2017, n. 26501; Cass. civ.,
Sez. III, 30/12/2014, n. 27527).
3.2 Pertanto, “nelle esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro, le opposizioni all'esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, ai sensi dell'art. 618 bis cod. proc. civ., comma 1 e sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez.
Lav., 04/04/1998, n. 3514; Cass. civ., Sez. Lav., 10/06/2004, n. 11065; Cass. civ., Sez. Lav.,
03/10/2008, n. 24584; Cass. civ., Sez. III, 29/05/2014, n. 12055).
pagina 7 di 17 Al riguardo, il riferimento alle “norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali)” ricomprende […] anche quelle degli artt. 414 e 415 cod. proc. civ., che disciplinano la fase introduttiva della controversia” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/05/2014, n. 12055 in motivazione): infatti “l'art. 618 bis cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 30/07/2012, n. 13601; Cass. civ., Sez. Lav.,
11/02/2010, n. 3230).
Di conseguenza, “se la causa di opposizione a cognizione piena è soggetta al rito previsto per le controversie individuali di lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare in cancelleria nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. VI-Lav., 06/04/2017, n. 8874; Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27527; Cass. civ., Sez. III,
29/05/2014, n. 12055).
4. Dalla applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, emerge la tardività della instaurazione del presente giudizio di opposizione da parte del , avendo questo Parte_1 introdotto il giudizio non già con ricorso (da depositarsi entro il 16.12.24, ossia entro il 60° giorno concesso dal G.E. con la ordinanza definitoria della fase endoprocessuale, comunicatagli via pec il
16.10.24) bensì con citazione ed iscrivendo la causa soltanto il 20.12.24.
4.1 E'infatti noto che, “quando i giudizi debbono essere introdotti con ricorso, la pendenza è determinata dal deposito del ricorso in cancelleria;
pertanto, onde rispettare il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi di cui sopra, l'opponente entro questo termine avrebbe dovuto effettuare il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di merito” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 08/02/2016, n. 2490; Cass. civ., Sez. III, 29/05/2014, n. 12055).
4.2 Da quanto detto consegue – come eccepito dal - la inammissibilità per tardività della CP_1 opposizione proposta dal . Parte_1
pagina 8 di 17 B. L'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di opposizione proposti
Ad abundantiam, va rilevato che – anche nel caso in cui il presente giudizio fosse stato instaurato tempestivamente – i motivi di opposizione sollevati dal sarebbero in parte Parte_1 inammissibili, in parte infondati, per le ragioni di seguito esposte.
B.1 L'inammissibilità dei motivi di opposizione relativi all'asserito difetto di notifica del decreto ingiuntivo di cui al precetto. L'inammissibilità e nullità della istanza di querela di falso avverso la relata di notifica del decreto ingiuntivo
1. Con i motivi di opposizione in oggetto, il ha dedotto che: “[…] il decreto Parte_1 ingiuntivo - sulla base del quale il creditore procedente aveva notificato l'atto di precetto e successivamente promosso l'esecuzione - non è mai stato notificato alla società opponente” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione); “[…] il all'epoca aveva sì sede Parte_1 legale in L'Aquila, ma non alla Piazza San TA n.1, come indicato nella relata di notifica, bensì presso il Palazzo Centi, avente il civico n. 3” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione); la ridetta notifica “[…] sarebbe stata consegnata ad una impiegata incaricata (per tale qualificatasi) della società debitrice, tale “ , priva di qualsivoglia relazione con il Persona_1 [...]
, come risultante dall'elenco dei dipendenti in organico alla data del 31.10.2007 (cfr. Parte_1 pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
1.2 Sulla base di tali assunti, l'opponente ha eccepito la “inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del pignoramento qui opposto, asseritamente avvenuta in data 31 ottobre
2007. (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione).
2. Com'è noto, “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.
650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI-III,
18/05/2020, n. 9050; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2025, n. 2785).
2.1 In particolare, “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con
l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la pagina 9 di 17 conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 16/05/2023, n. 13365; Cass. civ.,
Sez. III, 15/02/2019, n. 4529; Cass. civ., Sez. VI-III, 18/05/2020, n. 9050).
3. Nella specie, le doglianze del relative al procedimento notificatorio del Parte_1 decreto ingiuntivo devono ritenersi inammissibili nel presente giudizio, in quanto i vizi di notifica denunciati – ancorchè qualificati dall'opponente come vizi di inesistenza della notifica – integrerebbero, qualora sussistenti, dei vizi di mera nullità della notifica stessa.
4. E' bene rilevare al riguardo che, secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (S.U. sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr. in ternini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016)
Pertanto, “La notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge […]. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
5. Di conseguenza, anche “la notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17478 del
23/08/2011; Cass. Cass. 7219/2002, 9989/2008). pagina 10 di 17 6. Nella specie, risulta dagli atti prodotti dal che il decreto ingiuntivo venne notificato CP_1 dall'Ufficiale Giudiziario mediante consegna del relativo plico – in data 31.10.07 - al Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1
L'Aquila, Piazza San Giusto 1… nelle mani di impiegato incaricato, per tale Persona_2 qualificatasi, che ne cura la consegna in presenza di sua precaria assenza” (cfr. la relata di notifica del decreto ingiuntivo).
6.1 Dall'esame della visura camerale storica del , prodotta dal , Parte_1 CP_1 risulta che, all'epoca della notifica, detta società aveva sede legale proprio a L'Aquila, Piazza San
TA n. 1, sede dalla quale si sarebbe trasferita soltanto il 31.3.2008 (cfr. pagg. 37 e 73 della visura storica della società opponente, di cui all'. n. 2 delle produzioni di parte opposta).
Anche la visura camerale ordinaria dell'8.1.08 della predetta società (allegata alla relata di notifica del primo atto di precetto) attesta che la sede legale della predetta società era, a quella data, in Piazza San
TA (cfr. l'all. 4 delle produzioni di parte opposta).
6.2 Dunque, nella specie, per un verso non è rinvenibile alcun vizio di inesistenza della notifica (nel senso sopra precisato) – con conseguente inammissibilità della denuncia nella presente sede di vizi di notifica di altra natura - e, per altro verso, il procedimento di notifica del decreto appare essersi perfezionato in modo assolutamente valido.
7. Anche l'istanza dell'opponente finalizzata alla presentazione della querela di falso avverso la relata di notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi inammissibile, oltre che nulla.
7.1 Si premette che il ha sostenuto la falsità della predetta relata, assumendo, Parte_1 nella citazione in opposizione, che: a) “[…] l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dichiarato di avere provveduto alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presso la sede del
[...]
, quando viceversa, come risulta dalla visura storica (cfr. doc. 2 di controparte, Parte_1 pag. 37) prodotta in atti da controparte, il all'epoca aveva sì sede Parte_1 legale in L'Aquila, ma non alla Piazza San TA n. 1, come indicato nella relata di notifica, bensì presso il Palazzo Centi, avente il civico n. 3” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione); b) dalla relazione di notifica risulterebbe “[…] che la copia del decreto sarebbe stata consegnata ad una impiegata incaricata (per tale qualificatasi) della società debitrice, tale “ , mentre Persona_1 dall'elenco dei dipendenti del in organico alla data del 31 ottobre 2007 non risulta Parte_1 nessun dipendente con tale nome (cfr. doc. 10)” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione). pagina 11 di 17 7.2 Com'è noto, l'efficacia che la legge attribuisce all'atto pubblico copre, in primo luogo, l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che, sottoscrivendolo, si identifica quale autore dell'atto stesso. L'efficacia si estende, inoltre, alle modalità di formazione dell'atto pubblico e, in particolare, all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Efficacia di piena prova è altresì riconosciuta alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, alle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto.
In tali casi, la legge ammette il superamento dell'efficacia privilegiata dell'atto pubblico (del suo contenuto estrinseco) soltanto attraverso l'esperimento della querela di falso.
L'efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia possibile proporre il procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.
La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023; Cass.
6959/1999).
La pubblica fede non può inoltre garantire – come osserva la dottrina - l'assenza di vizi della volontà (errore, violenza, dolo) che le parti abbiano manifestato davanti all'ufficiale rogante.
7.3 Tali principi trovano applicazione anche nel caso della notificazione effettuata dall'agente postale, nel senso che, in conformità al contenuto del richiamato art. 2700 c.c., la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante,
Cass., 11 aprile 2000, n. 4590; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014).
Parimenti, posto che la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in pagina 12 di 17 sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.) ma non della veridicità delle stesse (la quale si presume fino a prova contraria), ove la consegna dell'atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare del destinatario dell'atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la relata non ha natura fidefaciente con riferimento alla veridicità del contenuto di quella dichiarazione (l'essere figlia del destinatario dell'atto) e, come tale, non è impugnabile con la querela di falso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9658 del 24/07/2000).
Analogamente, “la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la contestazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (Cass. civ., Sez. Trib., 19/04/2024, n. 10698; , Cass. civ., Sez. VI,
18/01/2017, n. 1197; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2014, n. 2421; Cass. civ., Sez. III, 11/04/2000, n. 4590;
Pertanto, “La mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso”). Ne consegue che “La querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso, né, comunque, avverso il documento che venga impugnato
[come nel caso di specie: ndr] al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/06/2000, n. 8799; Cass. civ., Sez. I, 06/07/1999,
n. 6959, massimata).
7.4 Infine, in tema di querela di falso, l'idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e seguenti cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011; Cass. pagina 13 di 17 29 settembre 2004, n. 19539; Cass. 24 maggio 2007, n. 12086 Sez. 1 - , Ordinanza n. 8766 del
10/04/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31107 del 21/10/2022).
7.5 Nella specie, invece, l'opponente ha infondatamente preteso di impugnare con la querela di falso, proposta nella citazione in opposizione, parti della relata di notifica prove di efficacia fidefacente, posto che nè la attestazione dell'Ufficiale Giudiziario per cui il Parte_1
, era “corrente in L'Aquila, Piazza San Giusto 1”, nè che la consegnataria del plico
[...] [...] osse effettivamente “impiegata incaricata di ricevere l'atto” sono attestazioni dotate di Per_2 pubblica fede (vd. dietro).
Del resto, quanto sopra è stato espressamente riconosciuto dallo stesso opponente, il quale – nella citazione in opposizione (contenente la proposizione, “per mero scrupolo difensivo” della querela di falso) – ha affermato che “non sarebbe invocabile, nel caso di specie, la natura di atto pubblico delle annotazioni dell'Ufficiale Giudiziario in relazione alla presunta qualifica (dichiarata dal ricevente) di impiegato addetto alla consegna, in quanto non frutto di immediata percezione, atteso che “non sono assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (cfr. Cass. civ., sez. III,
11.04.2000, n. 4590)”
8. Inoltre, non è stata prodotta alcuna prova (nè è stata avanzata alcuna richiesta di prova, tanto meno nella citazione contenente la proposizione della querela di faldo) della eventuale non veridicità della avvenuta ricezione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della dichiarazione della consegnataria dell'atto di essere una incaricata del . Parte_1
Per contro, è noto che “l'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 10874 del
07/05/2018).
9. La querela di falso in esame sarebbe dunque stata inammissibile e nulla, per le ragioni sopra indicate.
pagina 14 di 17 B.2 La infondatezza del motivo di opposizione relativo alla eccezione di prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo
1. Sempre ad abundantiam, deve rilevarsi che – anche in presenza di un giudizio di merito di opposizione tempestivamente instaurato - avrebbe dovuto essere rigettato anche il motivo di opposizione in oggetto, con cui l'opponente ha eccepito la intervenuta prescrizione del credito oggetto della procedura esecutiva opposta, assumendo la inidoneità della diffida PE del 9.11.2017 a dimostrare la interruzione dell'eccepita prescrizione, in quanto, a suo dire, prodotta telematicamente dal creditore procedente – unitamente ai messaggi PE di invio, accettazione e consegna – in copia analogica scannerizzata e, in ogni caso, priva di attestazione di conformità all'originale, contravvenendo al combinato disposto degli artt. 3-bis (comma III) e 9 (comma I-bis) della Legge
53/1994, nonché dell'art. 19-bis, comma V, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e degli artt.
196-nonies e 196-undecies delle disp. att. c.p.c., applicabili ratione temporis.
2. Infatti, ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Essendo la messa in mora un mero atto giuridico, è sufficiente che l'intimazione di pagamento pervenga nella sfera di conoscenza dell'opponente per produrre la messa in mora del debitore” (cfr., ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. Lav., 18/08/2003, n. 12078; Cass. civ., Sez. II, 13/08/1990, n. 8261).
In particolare, “l'atto di costituzione in mora non richiede particolari formalità, purché sia fatto per iscritto, portato adeguatamente a conoscenza del destinatario (a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, notifica giudiziaria) e contenga oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione
o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 25/11/2015, n. 24054).
Inoltre, “ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento 'ex adverso' della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto
pagina 15 di 17 diverso o un plico privo di contenuto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI-Lav., 03/10/2018, n.
24149).
3. Dunque, nel caso di specie, a fronte della prova della avvenuta spedizione e accettazione da parte del destinatario della summenzionata pec, sarebbe stato onere dell'opponente dedurre – prima ancora che dimostrare – la non riconducibilità al suo domicilio digitale dell'indirizzo PE (peraltro, coincidente a quello dichiarato dal nella visura camerale storica in atti) destinatario della Parte_1 diffida del 9.11.2017 oppure, quantomeno, la non rispondenza contenutistica della messa in mora prodotta dal rispetto a quella effettivamente ricevuta. CP_1
4. Pertanto, posto che il primo precetto del 7.1.2008 fu regolarmente notificato al
[...]
in data 6.2.2008 presso la sede operativa della stessa (“sita in Via Arischia n. 1, Chieti, Parte_1 ora via Confalonieri”: cfr. la relata), a mani di un incaricato (cfr. la incontestata relata di notifica, di cui all'all. 4 delle produzioni documentali di parte opposta), la nuova diffida di pagamento del 9.11.2017 ha ritualmente interrotto – per ciò solo ed a prescindere dalla questione della validità o meno della notifica dei precetti successivi - il relativo termine prescrizionale decennale.
C. Conclusioni e disciplina delle spese di lite della presente fase di merito
1. L'opposizione deve essere, dunque, dichiarata inammissibile, prima ancora che infondata.
2. Le spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte opposta seguono – ex lege – la soccombenza dell'opponente, liquidate, come da dispositivo nei valori tabellari medi relativo allo scaglione delle cause di valore pari a quello di cui all'importo indicato nell'atto di pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 1431/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA inammissibile l'opposizione.
Per l'effetto
pagina 16 di 17 NA
l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposto, che liquida in complessivi €.
14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1431/2024 R.G., promossa da:
(C.F./P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Evo Talone, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
LO FE, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione esecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.11.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte:
“[…] Si riporta alle deduzioni, Parte_1 eccezioni e produzioni, anche istruttorie, già svolte nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art. 171 ter, comma 1, n. 1, 2 e 3 c.p.c., nonché nel verbale di udienza del 28.04.2025, che qui si pagina 1 di 17 abbiano per richiamate ed integralmente trascritte ed in ultimo alle note di precisazione delle conclusioni, alle comparse conclusionali depositate in data 3.10.2025, alle memorie di replica del
17.10.2025, ed alle conclusioni ivi rassegante, delle quali chiede l'integrale accoglimento. Torna ad impugnare e contestare tutte quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. Si insiste, pertanto, per
l'accoglimento delle conclusioni rese in calce all'atto di citazione in opposizione e nelle note di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie articolate e per l'ammissione della richiesta querela di falso. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali di causa”.
DI : “[…] Chiede che la causa sia trattenuta a decisione e si riporta alle Controparte_1 conclusioni rassegnate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 4 settembre 2025, da aversi qui per ritrascritte, insistendo per il loro accoglimento e per il rigetto di quelle avverse”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con decreto ingiuntivo n. 106 del 24.10.2007, emesso nel procedimento monitorio iscritto al n.
617/2007 R.G., il Tribunale di L'Aquila ingiunse alla Parte_1 di seguito, per brevità, ) di pagare, in favore di
[...] Parte_1 [...]
, la somma di €. 85.560,88 (oltre interessi, spese di giudizio ed accessori di Controparte_1 legge), a titolo di compensi professionali non corrisposti per le attività svolte da quest'ultimo in esecuzione degli incarichi di Vicepresidente e Consigliere Delegato conferitegli dal Consiglio di amministrazione della predetta società.
2. Con successivo decreto del 14.12.2007, il Tribunale di L'Aquila – ritenuta la regolarità della notifica al debitore del provvedimento monitorio e preso atto della mancata proposizione dell'opposizione – dichiarò, ex art. 647 c.p.c., la esecutorietà del summenzionato decreto ingiuntivo.
3. Con ricorso in opposizione all'esecuzione del 20.6.2024, il propose Parte_1 opposizione alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 342/2024 R.G.E. del Tribunale di Chieti (instaurata in virtù del summenzionato decreto ingiuntivo) e chiese la riduzione del pignoramento e la sospensione della procedura, eccependo, per un verso, la nullità del pignoramento presso terzi, per mancata notifica all'esponente del titolo esecutivo e, per altro verso, la intervenuta prescrizione del credito oggetto della procedura esecutiva opposta.
pagina 2 di 17 4. Con memoria difensiva depositata il 27.9.2024 nella fase endoprocedimentale innanzi al Giudice dell'esecuzione, il chiese il rigetto delle doglianze dell'opponente e, in particolare, eccepì, CP_1 per quanto quivi interessa, che: la relata di notifica rilasciata dall'Ufficiale Giudiziario certificava in maniera inequivocabile come il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato, in data 31.10.2007,
a mani dell'impiegato incaricato del , come successivamente attestato dal Parte_1
Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice del Lavoro, nel decreto di esecutorietà del 14.12.2007; il credito oggetto della procedura esecutiva non poteva ritenersi prescritto, in ragione dei plurimi atti interruttivi notificati al debitore (primo precetto nel 2008; secondo precetto nel 2009; terzo precetto nel
2011; primo pignoramento nel 2012; costituzione del creditore nella procedura prefallimentare del debitore nel 2013; diffida di pagamento notificata a mezzo PE nel 2017; quarto precetto, seguito dal pignoramento oggetto della presente procedura esecutiva opposta, nel 2024).
5. Il Tribunale di Chieti – con ordinanza del 15.10.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 – così definì la fase endoprocedimentale: “[…] - rigetta l'istanza di sospensione;
- fissa un termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- condanna
l'opponente al pagamento delle spese processuali della fase, in favore di parte opposta, quantificate in
€ 3.453,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. LO FE, che si è dichiarato antistatario”.
In motivazione, il Giudice dell'esecuzione rilevò, innanzitutto, che l'omessa notifica al debitore del titolo esecutivo – costituito, nel caso di specie, da un decreto ingiuntivo di pagamento – non poteva essere dedotta mediante opposizione all'esecuzione intrapresa ex art. 615 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del Giudice dell'opposizione (anche tardiva ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo, non rinvenendosi, nella specie, la “inesistenza” del procedimento notificatorio del titolo esecutivo che avrebbe invece ricondotto la cognizione al Giudice dell'esecuzione; osservò, in secondo luogo, che il aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione del credito CP_1 mediante la produzione in giudizio della notifica al debitore – a mezzo PE, in data 9.11.2017 – della diffida stragiudiziale di pagamento del credito oggetto del titolo esecutivo.
6. Con atto di citazione ex art. 615, comma II e 616, c.p.c., notificato al in data 16.12.2024 CP_1
e successivamente iscritto a ruolo in data 20.12.2024, il ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di merito, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del titolo esecutivo azionato e, cioè, del pagina 3 di 17 Decreto Ingiuntivo n. 106/2007 emesso dal Tribunale di L'Aquila e, conseguentemente, della procedura esecutiva per inesistenza della notifica del titolo esecutivo, e dichiarare nullo e/o privo di effetti l'atto di pignoramento sopra indicato;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito indicato nel precetto e, conseguentemente, dichiarare in ogni caso nullo e/o privo di effetti l'atto di pignoramento sopra indicato. in via istruttoria, istanza per la proposizione di querela di falso autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 222 c.p.c., l'odierna istante alla presentazione di querela di falso nei confronti del Sig. volta a dimostrare la Controparte_1 falsità della relata di notifica del decreto ingiuntivo n. 106/2007 reso dal Tribunale di L'Aquila, asseritamente notificato alla società debitrice in data 31 ottobre 2007, prodotto come doc. 1 allegato alla memoria difensiva del 27 settembre 2024 depositata nel procedimento (cautelare) di opposizione all'esecuzione rubricato al n. 342/2024 R.G. Es. Immobiliare del Tribunale di Chieti ex art. 615, 2° comma, c.p.c. a) Prove orali Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova orale a mezzo dei testi:
[…] Con vittoria delle spese di lite. […]”.
A sostegno delle predette domande ed eccezioni, il ha sollevato, per quanto Parte_1 qui d'interesse, i seguenti motivi di opposizione: a) la nullità del pignoramento presso terzi, per mancata notifica al debitore del titolo esecutivo, stante la inidoneità della relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario – prodotta in giudizio priva dell'attestazione di conformità all'originale – a comprovare l'avvenuta notifica al del decreto ingiuntivo, essendo stata Parte_1 consegnata in luogo diverso dalla sede dell'ente destinatario della notifica e a un soggetto ( tale
) privo di relazioni con il (come risultante dall'elenco dei Persona_1 Parte_1 dipendenti in organico alla data del 31.10.2007); b) la intervenuta prescrizione del credito oggetto della procedura esecutiva opposta, stante la inidoneità della diffida PE del 9.11.2017 a dimostrare la interruzione dell'eccepita prescrizione, in quanto prodotta telematicamente dal creditore procedente – unitamente ai messaggi PE di invio, accettazione e consegna – in copia fotostatica scannerizzata e, in ogni caso, priva di attestazione di conformità all'originale, contravvenendo al combinato disposto degli artt. 3-bis (comma III) e 9 (comma I-bis) della Legge 53/1994, nonché dell'art. 19-bis, comma V, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e degli artt. 196-nonies e 196-undecies delle disp. att. c.p.c., applicabili ratione temporis.
7. Il – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto il rigetto della opposizione (per i motivi CP_1 sostanzialmente già enucleati nella fase endoprocessuale), nonché dell'istanza di proposizione di pagina 4 di 17 querela di falso avverso la relata di notifica del titolo esecutivo, con condanna della controparte alle spese di lite;
ha eccepito, per quanto d'interesse, in via preliminare, la improcedibilità della presente opposizione, poiché – essendo stato emesso il titolo esecutivo dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
L'Aquila – il avrebbe dovuto introdurre la presente fase di merito (ex art. 616 Parte_1
c.p.c.) con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. – da iscriversi a ruolo ex art. 415 c.p.c. entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza definitoria della fase endoprocessuale – anziché, come avvenuto nella specie, con atto citazione che, seppur notificato entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione (14.12.2024, ovverosia entro 60 giorni dal 15.10.2024), è stato, tuttavia, iscritto a ruolo in data 20.12.2024, oltre il termine di sessanta giorni stabilito dal G.E.
8. Depositate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., alla prima udienza del 28.5.25 – “ritenuta la opportunità di rimettere la causa in decisione quanto meno sulle questioni preliminari della tempestività o meno e della ammissibilità o meno della opposizione, nonché sulla ulteriore questione preliminare della ammissibilità e rilevanza o meno della querela di falso proposta dall'opponente” – il processo è stata rinviato al 3.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
9. All'udienza del 3.11.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'opposizione proposta dal deve ritenersi inammissibile, per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
A. L'inammissibilità per tardività della proposizione della opposizione introduttiva del presente giudizio
1. Il credito rivendicato dal verso il con la proposizione, innanzi CP_1 Parte_1 al Tribunale di L'Aquila, della domanda monitoria del 2007, dal cui accoglimento derivarono, prima,
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 106 del 24.10.17 e, successivamente e per quanto qui interessa, il pagina 5 di 17 precetto e l'esecuzione forzata oggetto della presente opposizione, deve essere qualificato, in diritto, come credito di lavoro.
1.2 Si tratta, infatti e come rappresentato dal contenuto del ricorso monitorio, di un credito che il rivendicò verso la a titolo di compensi maturati quali CP_1 Parte_1 vicepresidente ed amministratore di quest'ultima.
1.3 All'epoca della emissione del summenzionato decreto ingiuntivo, la consolidata giurisprudenza di legittimità affermava che “la controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società” (cfr. ex multis Cass. S.U.,
14/12/1994, n. 10680, dal cui pronunciamento conseguirono plurime pronunce conformi della Suprema
Corte: cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5976 del 27/05/1995; Sez. L, Sentenza n. 6901 del 17/06/1995;
Sez. L, Sentenza n. 1662 del 14/02/2000; Sez. L, Sentenza n. 2458 del 04/03/2000; Sez. L, Sentenza n.
4662 del 29/03/2001; Sez. L, Ordinanza n. 19687 del 2007; Sez. L, Sentenza n. 4261 del 20/02/2009;
Sez. L, Sentenza n. 22738 del 09/11/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16494 del 02/07/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 24862 del 09/12/2015).
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che nella specie, come sostenuto dal , il decreto CP_1 ingiuntivo n. 106/17 venne emesso – in coerenza con la sua natura di credito di lavoro – dal Giudice del
Lavoro.
2.1 Infatti, in primo luogo va rilevato che - anche se il decreto ingiuntivo (emesso dalla Giudice
Dott.ssa Sabrina Mostarda) non recava un riferimento al pronunciamento di quest'ultima quale Giudice del Lavoro – fu la medesima Dott.ssa Mostarda, successivamente investita (quale Giudice emittente il citato provvedimento monitorio) della istanza ex art. 647 c.p.c. del di concessione della CP_1 definitiva esecutorietà al medesimo, ad emettere il decreto di esecutorietà, quale Giudice del Lavoro
pagina 6 di 17 (cfr. la intestazione “Tribunale civile di L'Aquila, Sezione Lavoro”, del decreto di esecutorietà, di cui all'All. 3 delle produzioni dell'opposto).
2.2 In secondo luogo, va osservato che la avvenuta iscrizione del ricorso monitorio del CP_1 alla “Sezione Lavoro” trova conferma nelle risultanze del relativo registro della Cancelleria del
Tribunale di L'Aquila (cfr., nell'all. 27 delle produzioni di parte opposta: la comunicazione PE della
Cancelleria del Tribunale di L'Aquila del 17.1.2024 – recapitata dall'indirizzo PE
“tribunale. tel.giustiziacert.it” in risposta alla richiesta di visibilità del fascicolo Email_1 monitorio iscritto all'epoca al n. 617/2007 R.G. inviata dalla difesa del : “Tribunale di CP_1
L'Aquila. Comunicazione di cancelleria Sez/Coll.: LA Tipo procedimento: Diritto del Lavoro Numero di Ruolo generale: 617/2007 Giudice: MOSTARDA SABRINA Ricorr. principale: Controparte_1
Resist. principale: ”; cfr. la
[...] Parte_1
“Comunicazione.XML”, allegata al predetto messaggio PE della Cancelleria del Tribunale di
L'Aquila: “NumeroRuolo> 617/2007/LAV”).
3. Com'è noto, a norma dell'art. 618 bis c.p.c. (Procedimento), “per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili” (I comma). “Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza” (II comma).
3.1 Come precisato dalla Suprema Corte, “la scelta del rito applicabile non è determinata dai motivi di opposizione, né dal momento in cui l'opposizione è proposta”, bensì “dipende dall'origine del credito
(e, quando si tratti di titoli esecutivi di formazione giudiziale), dalla natura della causa nella quale il credito è stato accertato” (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. VI-III, 08/11/2017, n. 26501; Cass. civ.,
Sez. III, 30/12/2014, n. 27527).
3.2 Pertanto, “nelle esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro, le opposizioni all'esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, ai sensi dell'art. 618 bis cod. proc. civ., comma 1 e sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez.
Lav., 04/04/1998, n. 3514; Cass. civ., Sez. Lav., 10/06/2004, n. 11065; Cass. civ., Sez. Lav.,
03/10/2008, n. 24584; Cass. civ., Sez. III, 29/05/2014, n. 12055).
pagina 7 di 17 Al riguardo, il riferimento alle “norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali)” ricomprende […] anche quelle degli artt. 414 e 415 cod. proc. civ., che disciplinano la fase introduttiva della controversia” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/05/2014, n. 12055 in motivazione): infatti “l'art. 618 bis cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 30/07/2012, n. 13601; Cass. civ., Sez. Lav.,
11/02/2010, n. 3230).
Di conseguenza, “se la causa di opposizione a cognizione piena è soggetta al rito previsto per le controversie individuali di lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare in cancelleria nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. VI-Lav., 06/04/2017, n. 8874; Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27527; Cass. civ., Sez. III,
29/05/2014, n. 12055).
4. Dalla applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, emerge la tardività della instaurazione del presente giudizio di opposizione da parte del , avendo questo Parte_1 introdotto il giudizio non già con ricorso (da depositarsi entro il 16.12.24, ossia entro il 60° giorno concesso dal G.E. con la ordinanza definitoria della fase endoprocessuale, comunicatagli via pec il
16.10.24) bensì con citazione ed iscrivendo la causa soltanto il 20.12.24.
4.1 E'infatti noto che, “quando i giudizi debbono essere introdotti con ricorso, la pendenza è determinata dal deposito del ricorso in cancelleria;
pertanto, onde rispettare il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi di cui sopra, l'opponente entro questo termine avrebbe dovuto effettuare il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di merito” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 08/02/2016, n. 2490; Cass. civ., Sez. III, 29/05/2014, n. 12055).
4.2 Da quanto detto consegue – come eccepito dal - la inammissibilità per tardività della CP_1 opposizione proposta dal . Parte_1
pagina 8 di 17 B. L'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di opposizione proposti
Ad abundantiam, va rilevato che – anche nel caso in cui il presente giudizio fosse stato instaurato tempestivamente – i motivi di opposizione sollevati dal sarebbero in parte Parte_1 inammissibili, in parte infondati, per le ragioni di seguito esposte.
B.1 L'inammissibilità dei motivi di opposizione relativi all'asserito difetto di notifica del decreto ingiuntivo di cui al precetto. L'inammissibilità e nullità della istanza di querela di falso avverso la relata di notifica del decreto ingiuntivo
1. Con i motivi di opposizione in oggetto, il ha dedotto che: “[…] il decreto Parte_1 ingiuntivo - sulla base del quale il creditore procedente aveva notificato l'atto di precetto e successivamente promosso l'esecuzione - non è mai stato notificato alla società opponente” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione); “[…] il all'epoca aveva sì sede Parte_1 legale in L'Aquila, ma non alla Piazza San TA n.1, come indicato nella relata di notifica, bensì presso il Palazzo Centi, avente il civico n. 3” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione); la ridetta notifica “[…] sarebbe stata consegnata ad una impiegata incaricata (per tale qualificatasi) della società debitrice, tale “ , priva di qualsivoglia relazione con il Persona_1 [...]
, come risultante dall'elenco dei dipendenti in organico alla data del 31.10.2007 (cfr. Parte_1 pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
1.2 Sulla base di tali assunti, l'opponente ha eccepito la “inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del pignoramento qui opposto, asseritamente avvenuta in data 31 ottobre
2007. (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione).
2. Com'è noto, “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.
650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI-III,
18/05/2020, n. 9050; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2025, n. 2785).
2.1 In particolare, “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con
l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la pagina 9 di 17 conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 16/05/2023, n. 13365; Cass. civ.,
Sez. III, 15/02/2019, n. 4529; Cass. civ., Sez. VI-III, 18/05/2020, n. 9050).
3. Nella specie, le doglianze del relative al procedimento notificatorio del Parte_1 decreto ingiuntivo devono ritenersi inammissibili nel presente giudizio, in quanto i vizi di notifica denunciati – ancorchè qualificati dall'opponente come vizi di inesistenza della notifica – integrerebbero, qualora sussistenti, dei vizi di mera nullità della notifica stessa.
4. E' bene rilevare al riguardo che, secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (S.U. sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità (cfr. in ternini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016)
Pertanto, “La notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge […]. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
5. Di conseguenza, anche “la notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17478 del
23/08/2011; Cass. Cass. 7219/2002, 9989/2008). pagina 10 di 17 6. Nella specie, risulta dagli atti prodotti dal che il decreto ingiuntivo venne notificato CP_1 dall'Ufficiale Giudiziario mediante consegna del relativo plico – in data 31.10.07 - al Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1
L'Aquila, Piazza San Giusto 1… nelle mani di impiegato incaricato, per tale Persona_2 qualificatasi, che ne cura la consegna in presenza di sua precaria assenza” (cfr. la relata di notifica del decreto ingiuntivo).
6.1 Dall'esame della visura camerale storica del , prodotta dal , Parte_1 CP_1 risulta che, all'epoca della notifica, detta società aveva sede legale proprio a L'Aquila, Piazza San
TA n. 1, sede dalla quale si sarebbe trasferita soltanto il 31.3.2008 (cfr. pagg. 37 e 73 della visura storica della società opponente, di cui all'. n. 2 delle produzioni di parte opposta).
Anche la visura camerale ordinaria dell'8.1.08 della predetta società (allegata alla relata di notifica del primo atto di precetto) attesta che la sede legale della predetta società era, a quella data, in Piazza San
TA (cfr. l'all. 4 delle produzioni di parte opposta).
6.2 Dunque, nella specie, per un verso non è rinvenibile alcun vizio di inesistenza della notifica (nel senso sopra precisato) – con conseguente inammissibilità della denuncia nella presente sede di vizi di notifica di altra natura - e, per altro verso, il procedimento di notifica del decreto appare essersi perfezionato in modo assolutamente valido.
7. Anche l'istanza dell'opponente finalizzata alla presentazione della querela di falso avverso la relata di notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi inammissibile, oltre che nulla.
7.1 Si premette che il ha sostenuto la falsità della predetta relata, assumendo, Parte_1 nella citazione in opposizione, che: a) “[…] l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dichiarato di avere provveduto alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presso la sede del
[...]
, quando viceversa, come risulta dalla visura storica (cfr. doc. 2 di controparte, Parte_1 pag. 37) prodotta in atti da controparte, il all'epoca aveva sì sede Parte_1 legale in L'Aquila, ma non alla Piazza San TA n. 1, come indicato nella relata di notifica, bensì presso il Palazzo Centi, avente il civico n. 3” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione); b) dalla relazione di notifica risulterebbe “[…] che la copia del decreto sarebbe stata consegnata ad una impiegata incaricata (per tale qualificatasi) della società debitrice, tale “ , mentre Persona_1 dall'elenco dei dipendenti del in organico alla data del 31 ottobre 2007 non risulta Parte_1 nessun dipendente con tale nome (cfr. doc. 10)” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione). pagina 11 di 17 7.2 Com'è noto, l'efficacia che la legge attribuisce all'atto pubblico copre, in primo luogo, l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che, sottoscrivendolo, si identifica quale autore dell'atto stesso. L'efficacia si estende, inoltre, alle modalità di formazione dell'atto pubblico e, in particolare, all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Efficacia di piena prova è altresì riconosciuta alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, alle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto.
In tali casi, la legge ammette il superamento dell'efficacia privilegiata dell'atto pubblico (del suo contenuto estrinseco) soltanto attraverso l'esperimento della querela di falso.
L'efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia possibile proporre il procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.
La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023; Cass.
6959/1999).
La pubblica fede non può inoltre garantire – come osserva la dottrina - l'assenza di vizi della volontà (errore, violenza, dolo) che le parti abbiano manifestato davanti all'ufficiale rogante.
7.3 Tali principi trovano applicazione anche nel caso della notificazione effettuata dall'agente postale, nel senso che, in conformità al contenuto del richiamato art. 2700 c.c., la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante,
Cass., 11 aprile 2000, n. 4590; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014).
Parimenti, posto che la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in pagina 12 di 17 sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.) ma non della veridicità delle stesse (la quale si presume fino a prova contraria), ove la consegna dell'atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare del destinatario dell'atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la relata non ha natura fidefaciente con riferimento alla veridicità del contenuto di quella dichiarazione (l'essere figlia del destinatario dell'atto) e, come tale, non è impugnabile con la querela di falso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9658 del 24/07/2000).
Analogamente, “la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la contestazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (Cass. civ., Sez. Trib., 19/04/2024, n. 10698; , Cass. civ., Sez. VI,
18/01/2017, n. 1197; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2014, n. 2421; Cass. civ., Sez. III, 11/04/2000, n. 4590;
Pertanto, “La mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso”). Ne consegue che “La querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso, né, comunque, avverso il documento che venga impugnato
[come nel caso di specie: ndr] al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/06/2000, n. 8799; Cass. civ., Sez. I, 06/07/1999,
n. 6959, massimata).
7.4 Infine, in tema di querela di falso, l'idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e seguenti cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011; Cass. pagina 13 di 17 29 settembre 2004, n. 19539; Cass. 24 maggio 2007, n. 12086 Sez. 1 - , Ordinanza n. 8766 del
10/04/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31107 del 21/10/2022).
7.5 Nella specie, invece, l'opponente ha infondatamente preteso di impugnare con la querela di falso, proposta nella citazione in opposizione, parti della relata di notifica prove di efficacia fidefacente, posto che nè la attestazione dell'Ufficiale Giudiziario per cui il Parte_1
, era “corrente in L'Aquila, Piazza San Giusto 1”, nè che la consegnataria del plico
[...] [...] osse effettivamente “impiegata incaricata di ricevere l'atto” sono attestazioni dotate di Per_2 pubblica fede (vd. dietro).
Del resto, quanto sopra è stato espressamente riconosciuto dallo stesso opponente, il quale – nella citazione in opposizione (contenente la proposizione, “per mero scrupolo difensivo” della querela di falso) – ha affermato che “non sarebbe invocabile, nel caso di specie, la natura di atto pubblico delle annotazioni dell'Ufficiale Giudiziario in relazione alla presunta qualifica (dichiarata dal ricevente) di impiegato addetto alla consegna, in quanto non frutto di immediata percezione, atteso che “non sono assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (cfr. Cass. civ., sez. III,
11.04.2000, n. 4590)”
8. Inoltre, non è stata prodotta alcuna prova (nè è stata avanzata alcuna richiesta di prova, tanto meno nella citazione contenente la proposizione della querela di faldo) della eventuale non veridicità della avvenuta ricezione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della dichiarazione della consegnataria dell'atto di essere una incaricata del . Parte_1
Per contro, è noto che “l'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 10874 del
07/05/2018).
9. La querela di falso in esame sarebbe dunque stata inammissibile e nulla, per le ragioni sopra indicate.
pagina 14 di 17 B.2 La infondatezza del motivo di opposizione relativo alla eccezione di prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo
1. Sempre ad abundantiam, deve rilevarsi che – anche in presenza di un giudizio di merito di opposizione tempestivamente instaurato - avrebbe dovuto essere rigettato anche il motivo di opposizione in oggetto, con cui l'opponente ha eccepito la intervenuta prescrizione del credito oggetto della procedura esecutiva opposta, assumendo la inidoneità della diffida PE del 9.11.2017 a dimostrare la interruzione dell'eccepita prescrizione, in quanto, a suo dire, prodotta telematicamente dal creditore procedente – unitamente ai messaggi PE di invio, accettazione e consegna – in copia analogica scannerizzata e, in ogni caso, priva di attestazione di conformità all'originale, contravvenendo al combinato disposto degli artt. 3-bis (comma III) e 9 (comma I-bis) della Legge
53/1994, nonché dell'art. 19-bis, comma V, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e degli artt.
196-nonies e 196-undecies delle disp. att. c.p.c., applicabili ratione temporis.
2. Infatti, ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Essendo la messa in mora un mero atto giuridico, è sufficiente che l'intimazione di pagamento pervenga nella sfera di conoscenza dell'opponente per produrre la messa in mora del debitore” (cfr., ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. Lav., 18/08/2003, n. 12078; Cass. civ., Sez. II, 13/08/1990, n. 8261).
In particolare, “l'atto di costituzione in mora non richiede particolari formalità, purché sia fatto per iscritto, portato adeguatamente a conoscenza del destinatario (a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, notifica giudiziaria) e contenga oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione
o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 25/11/2015, n. 24054).
Inoltre, “ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento 'ex adverso' della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto
pagina 15 di 17 diverso o un plico privo di contenuto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI-Lav., 03/10/2018, n.
24149).
3. Dunque, nel caso di specie, a fronte della prova della avvenuta spedizione e accettazione da parte del destinatario della summenzionata pec, sarebbe stato onere dell'opponente dedurre – prima ancora che dimostrare – la non riconducibilità al suo domicilio digitale dell'indirizzo PE (peraltro, coincidente a quello dichiarato dal nella visura camerale storica in atti) destinatario della Parte_1 diffida del 9.11.2017 oppure, quantomeno, la non rispondenza contenutistica della messa in mora prodotta dal rispetto a quella effettivamente ricevuta. CP_1
4. Pertanto, posto che il primo precetto del 7.1.2008 fu regolarmente notificato al
[...]
in data 6.2.2008 presso la sede operativa della stessa (“sita in Via Arischia n. 1, Chieti, Parte_1 ora via Confalonieri”: cfr. la relata), a mani di un incaricato (cfr. la incontestata relata di notifica, di cui all'all. 4 delle produzioni documentali di parte opposta), la nuova diffida di pagamento del 9.11.2017 ha ritualmente interrotto – per ciò solo ed a prescindere dalla questione della validità o meno della notifica dei precetti successivi - il relativo termine prescrizionale decennale.
C. Conclusioni e disciplina delle spese di lite della presente fase di merito
1. L'opposizione deve essere, dunque, dichiarata inammissibile, prima ancora che infondata.
2. Le spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte opposta seguono – ex lege – la soccombenza dell'opponente, liquidate, come da dispositivo nei valori tabellari medi relativo allo scaglione delle cause di valore pari a quello di cui all'importo indicato nell'atto di pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 1431/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA inammissibile l'opposizione.
Per l'effetto
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l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposto, che liquida in complessivi €.
14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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