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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI AO Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. AN NA Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 461/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ES CO e dall'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO, OGGETTO: elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso quest'ultimo il difensore Responsabilità ex artt.
2049 - 2051 - 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. MARNINI Parte_2
DEBORA, elettivamente domiciliato in VIA PALAZZETTO 5 26025 PANDINO presso il suo studio
, rappresentata e difesa dall'avv. TASSONI ANGELO e Parte_3 dall'avv. SARTIRANA STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA IV
NOVEMBRE, 11 26027 RIVOLTA D'ADDA presso il loro studio
, rappresentato e difeso dall'avv. CORSINI Parte_4
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 2 RIVOLTA D'ADDA presso il suo studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n.° 216/2024 del Tribunale di Cremona prima sezione in pagina 1 di 14 data 11/03/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante Pt_1
“ Accertata la sussistenza del fatto storico e delle sue esatte modalità, nonché la responsabilità del suo accadimento, determinare e liquidare l'eventuale risarcimento dovuto nella misura che parrà di giustizia tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, co 1
c.c. del concorso di colpa a carico del minore e per l'effetto, in riforma della sentenza in merito alla responsabilità del terzo chiamato , Parte_4 condannare a rimborsare e tenere indenne Parte_4 in tutto od in parte, in relazione al grado di colpa accertanda a carico Pt_1 del suddetto di quanto l'appellante sarà tenuta a Parte_4 pagare in virtù della sentenza di primo grado.
- limitare la refusione alle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di €
5.077,00;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1 [...]
a titolo di refusione delle spese di lite stante la violazione del patto di Parte_2 gestione della lite;
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del doppio grado di giudizio, istando sin da ora per la ripetizione di quelle somme, eventualmente versate in favore delle controparti, in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Dell'appellato Parte_4
“ Accertata e dichiarata la responsabilità in capo a Parte_2 relativamente al danno causato dall'Alaskan Malamut, cane di sua proprietà, al minore , accertare e dichiarare l'insussistenza di colpa Persona_1 concorsuale del minore e per l'effetto, nel merito, rigettare il gravame in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto confermando conseguentemente
l'impugnata sentenza.
Quanto alla richiesta riforma del capo relativo all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per i danni subiti dal minore Parte_2 Per_1
pagina 2 di 14 in relazione alla dedotta condotta colposa del padre Signor Parte_4 [...]
accertare e dichiarare 'insussistenza di colpa anche solo Parte_4 concorsuale dal terzo chiamato in quanto assolutamente Parte_4 infondato in fatto e diritto confermando conseguentemente l'impugnata sentenza.
In ordine alla richiesta riforma del capo della sentenza di primo grado relativamente all'entità del risarcimento del danno si ritiene conforme al contenuto delle tabelle di cui al D.M. 16.10.2023 la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure si chiede pertanto, salvo diversa valutazione dell'Ecc.ma Corte d'Appello per una liquidazione minore o maggiore, la conferma della sentenza oggetto di gravame.
In ordine alla richiesta riforma del capo relativo ai rapporti contrattuali tra
e nella quale il terzo Parte_1 Parte_2 chiamato non ha interesse a contraddire. Relativamente alla richiesta riforma del cap relativo alla liquidazione delle spese di lite accertare e dichiarare la conformità della liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure e per l'effetto rigettare il gravame confermando le statuizioni della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.”
Dell'appellato Pt_2
“ accertata la sussistenza del fatto storico e delle sue esatte modalità così come riscostruite in atti dall'appellante, nonché la responsabilità del suo accadimento, determinare e liquidare l'eventuale risarcimento dovuto nella misura che parrà di giustizia, tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, co 1 c.c. del concorso di colpa a carico del minore e, per l'effetto, in riforma della sentenza in merito alla responsabilità del terzo chiamato , condannare quest'ultimo a rimborsare e Parte_4 tenere indenne l'attuale appellato e per esso l'appellante Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 corrente in Roma (RM), Via Cesare Pavese n. 385, in tutto od in parte, in relazione al grado di colpa accertanda a carico del suddetto sig. , di Parte_4 quanto l'appellante sarà tenuta a pagare in virtù della sentenza di primo grado.
- limitare la soccombenza del pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra pagina 3 di 14 , in qualità di genitore esercente la potestà del figlio minore Parte_3 [...]
, nella misura richiesta dall'appellante; Persona_1
- confermare nel resto la citata sentenza di primo grado n. 216/2024 emessa dal
Tribunale di Cremona in data 11.03.2024/20.03.2024 nel procedimento rg n.
1901/2019 Trib. Cremona;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.”
Dell'appellata : Parte_3
“ nel merito e con riferimento all'appello principale: accertato il fatto storico nella sua evoluzione dinamica e la responsabilità in capo a Controparte_1 relativamente al danno cagionato dal suo cane al minore, - in ordine alla chiesta riforma del capo relativo all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di
[...]
per i danni oggetto di causa in relazione al comportamento del Parte_2 minore, accertare e dichiarare l'insussistenza di colpa concorsuale del minore e per
l'effetto, nel merito, rigettare il gravame in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza quanto all'assenza di colpa del minore;
- in ordine alla chiesta riforma del capo relativo all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per i danni oggetto di causa in Parte_2 relazione all'assunta cooperazione colposa del padre, Parte_4 trattasi di questione in relazione alla quale il minore è terzo e non ha interesse a contraddire. Si chiede comunque, nel denegato caso di ritenuta cooperazione colposa del padre, estensione automatica nei confronti dello stesso, quale terzo responsabile chiamato in causa, della domanda di risarcimento dei danni, con conseguente condanna del medesimo, in conformità a Cass. n. 15232 dell'1.6.2021;
- in ordine alla chiesta riforma del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, accertare e dichiarare la conformità ai parametri di legge della liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure e, per l'effetto, nel merito, rigettare il gravame in quanto assolutamente infondato, confermando la contestata liquidazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
pagina 4 di 14 - in ordine alla chiesta riforma del capo relativo ai rapporti contrattuali per la gestione della lite tra Parte_1 Parte_2
trattasi di questione in relazione alla quale il minore è terzo e non ha
[...] interesse a contraddire;
nel merito e con riferimento all'appello incidentale: in riforma parziale della sentenza di primo grado, rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al minore alla stregua delle valutazioni Persona_1 medico-legali esposte dal C.T.U. nel giudizio di primo grado e delle tabelle milanesi,
liquidandolo in € 17.974,00 o comunque nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia (salvi eventuali diritti di Enti assistenziali e previdenziali); - per
l'effetto, condannare e, in solido con lo stesso, Parte_2 chiamata in sua manleva, e Parte_1 [...]
nel denegato caso si ravvisi cooperazione colposa da parte dello Parte_4
stesso, a pagare in favore del minore la somma Persona_1 come sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno, detraendo dalla stessa
l'importo di € 11.541,00 già versato al minore in provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , in qualità di genitore esercente la patria Parte_3 potestà sul figlio minore conveniva in giudizio avanti il Persona_1
Tribunale di Cremona, onde sentirlo condannare al risarcimento Parte_2 dei danni cagionati al figlio da parte del suo cane, quantificati in € 24.748,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Esponeva l'attrice che:
il giorno 05/05/2016, mentre si trovava con il padre presso il maneggio gestito dall'associazione dilettantistica Parco Adda Cavalo, il figlio , di anni 7, Per_1 pagina 5 di 14 veniva aggredito e morso al volto, dal cane di grossa taglia di razza “Alaskan
Malamute” di proprietà di , il quale l'aveva lasciato libero di Parte_2 aggirarsi nel maneggio privo di museruola e guinzaglio;
in particolare, il cane azzannava la guancia e lo zigomo destro con i relativi muscoli profondi del volto del bambino, per tali lesioni il medico legale refertava un danno biologico del 6/7 % con I.T di 15 gg al 75%, 30 gg al 50% e 30 gg al 25%;
aveva aderito alla negoziazione assistita interessando anche la propria Pt_2 compagnia assicurativa che aveva al contrario rifiutato di prendervi parte. Pt_1
Si costituiva il quale, in via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla Pt_2 chiamata in causa della compagnia assicurativa e nel merito, insisteva per Pt_1 il rigetto delle domande formulate ed in via subordinata per essere tenuto indenne e manlevato dalla medesima, stante l'operatività della polizza assicurativa in essere, di quanto fosse stato condannato a pagare in conseguenza dell'evento occorso al minore.
Deduceva l'assenza di responsabilità a suo carico per l'esimente del caso fortuito consistente nel comportamento dello stesso danneggiato che disattendendo le avvertenze impartite dal proprietario, si era avvicinato da tergo al cane, il quale sentendosi braccato reagiva.
Rappresentava che il minore ed il padre erano soliti frequentare il maneggio ed erano pertanto a conoscenza che gli animali erano liberi di muoversi senza restrizioni e contestava il quantum richiesto con particolare riferimento al danno morale ed a quello psicologico non provati.
Si costituiva che nel merito contestava la Parte_1 responsabilità dell'accadimento in capo al proprio assicurato, chiedeva, per essere da questi manlevato, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_4 che aveva l'obbligo di vigilare sul minore responsabile o quantomeno corresponsabile con la sua condotta del verificarsi dell'infortunio, avendo, in contrasto con le raccomandazioni impartire da deciso di avvicinarsi Pt_2 imprudentemente al cane.
pagina 6 di 14 Si costituiva che insisteva a sua volta per il rigetto delle domande e Parte_4 per l'accertamento dell'integrale responsabilità del proprietario del cane per l'aggressione causata al figlio.
Deduceva che:
mentre con il figlio si trovava all'interno del maneggio l'animale si avvicinava tranquillamente fermandosi davanti a loro;
in quel frangente accarezzava il cane ed anche il figlio si apprestava a fare altrettanto allorchè inspiegabilmente l'animale lo aggrediva al volto;
la reazione dell'animale era stata imprevista ed imprevedibile e, nonostante fosse a fianco del figlio, nulla aveva potuto fare per evitate l'aggressione;
nessuna condotta illecita o avventata, era stata posta in essere dal minore che si apprestava unicamente ad accarezzare l'animale;
solo in seguito veniva a conoscenza che il cane, all'apparenza mansueto, aveva già in precedenza morsicato altre persone;
i cartelli con l'indicazione generica di animali liberi venivano apposti successivamente al sinistro ed il cane, dopo l'episodio, non veniva lasciato più girare nel maneggio.
La causa era istruita con assunzione di prove orali e con espletamento di C.T.U. medico legale.
Con la sentenza gravata il Tribunale condannava a pagare la Parte_2 somma di € 11.541 a favore del minore per i danni a lui Persona_1 cagionati dal suo cane ed altresì a rimborsare a Parte_1 Pt_2 quanto da lui dovuto in accoglimento della domanda attorea;
respingeva le domande proposte contro il terzo chiamato;
condannava in solido Parte_4 Pt_2
e a rimborsare le spese di lite di parte attrice, mentre condannava Pt_1
a rifondere quelle sostenute dal convenuto e dal terzo chiamato Pt_1 Pt_2
. Parte_4
Riteneva il giudice che:
pagina 7 di 14 incontestati erano i fatti in ordine all'aggressione ed alle lesioni causate al bimbo da parte del cane lasciato libero dal suo proprietario libero di circolare senza guinzaglio, né museruola alla presenza del pubblico;
il minore, secondo le testimonianze assunte, si era limitato camminando ad avvicinarlo per accarezzarlo, senza porre in essere comportamenti aggressivi che potessero infastidirlo;
gli avvertimenti che il aveva rivolto ai presenti, erano stati del tutto generici Pt_2 ed oggettivamente insufficienti ad allarmarli, ciò che impediva di individuare elementi di corresponsabilità a carico del padre del bimbo, , Parte_4 che lo accompagnava.
Avverso la sentenza proponeva appello insistendo per il riconoscimento Pt_1 del concorso di colpa a carico del minore e della corresponsabilità del padre nel verificarsi dell'evento, con conseguente sua condanna a rimborsare pro quota e nei limiti accertati quanto corrisposto al danneggiato;
chiedeva inoltre diminuirsi la rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, nonché escludersi la condanna al rimborso delle spese a favore dell'assicurato stante la sua violazione del Pt_2 patto di gestione della lite.
Si costituivano che insisteva per il rigetto del gravame e la Parte_4 conferma della sentenza impugnata, nonché, che non contestava le Parte_2 richieste dell'appellante principale chiedendo la conferma della sentenza per quanto alla sua domanda in garanzia ed al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva altresì madre del minore, chiedendo il rigetto Parte_3 dell'appello ed in via di appello incidentale la riforma della sentenza in punto alla quantificazione del risarcimento del danno sofferto dal figlio.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo censura la sentenza ove il primo giudice escludeva la pagina 8 di 14 responsabilità ex art. 2048 c.c del terzo chiamato padre del Controparte_2 minore.
Rileva che se, da un lato, può ritenersi corretto l'accertamento di responsabilità in capo al proprietario dell'animale, che avrebbe dovuto impedire che il minore si avvicinasse al cane, per gli stessi motivi andrebbe, tuttavia, riconosciuta la responsabilità del genitore che aveva l'obbligo di impedire che il figlio si avvicinasse imprudentemente all'animale, circostanza di cui lui stesso si rammaricava (vd messaggio doc. 2-3), tantopiù che i testi confermavano di aver sentito avvertirli Pt_2 di allontanarsi dal cane.
Ritiene che quanto meno a titolo di concorso di colpa per il fatto commesso dal figlio e avendo omesso di vigilare su di lui dovrebbe essere condannato a manlevare l'appellante, in tutto od in parte, in base al grado di colpa accertanda ex art. 1227
c.c..
Con il secondo motivo censura la sentenza per erroneità in ordine alla quantificazione del rimborso delle spese di lite riconosciute a favore di parte attrice liquidate in maniera eccessiva e non aderente al principio di soccombenza e ai parametri del DM n.° 55/2014.
Rileva che, come precisato anche dalla Suprema Corte (nn.° 30999/2023,
29420/2019), tali spese sarebbero dovute ammontare ad € 5.077,00 non sussistendo alcuna motivazione che possa giustificare lo scostamento dai parametri forensi e tenuto conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda (€ 11.541,00 a fronte di un petitum di oltre € 25.000,00), il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).
Con il terzo motivo critica altresì la sentenza ove il giudice ha condannato l'appellante a rimborsare le spese del giudizio a favore del proprio assistito senza valutare che si costituiva in giudizio con un proprio difensore di fiducia Pt_2 omettendo di informare la Compagnia e quindi violando il patto di gestione della lite previsto ex contractu.
L'assicurato avrebbe dovuto trasmettere l'atto introduttivo alla Compagnia, chiedendole, ai sensi di polizza, di designare un proprio legale fiduciario e solo in pagina 9 di 14 caso di suo diniego avrebbe potuto costituirsi in proprio richiedendo la manleva.
Avendo invece contravvenuto ai dettami di polizza, nulla poteva essergli riconosciuto a titolo di spese di lite tantopiù che non può ritenersi Pt_1 soccombente, rispetto alla domanda di manleva, non avendo formulato alcuna eccezione di inoperatività della garanzia.
Appello incidentale
Con appello incidentale , madre del minore censurava la sentenza in Parte_3 punto alla quantificazione del danno riconosciuto al figlio perché parametrato sui criteri (aggiornati dal D M del 16 ottobre 2023) di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass. per i sinistri stradali, che secondo la giurisprudenza da lei richiamata (Cass. nn.° 4509/2022; 25922/2023) non possono trovare applicazione analogica nel caso di specie.
Insisteva, pertanto, che il danno non patrimoniale da risarcire al minore venga rideterminato sulla base delle Tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano e, quindi, nella maggior somma quantificata in € 17.974.
***
Appello principale
Il primo motivo con il quale lamenta che non sia stata riconosciuta, Pt_1 quantomeno, la corresponsabilità ex art. 2048 c.c del padre Parte_4 nell'evento dannoso occorso al minore, va rigettato.
La responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali, è una responsabilità oggettiva che si fonda sulla relazione intercorrente tra il proprietario (o chi ne ha l'uso) e l'animale il cui limite secondo la giurisprudenza (Cass.
n.°7260/2013) “..risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra pagina 10 di 14 l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.
Non è in contestazione, né la proprietà dell'animale in capo a , né Parte_2
l'aggressione del cane al volto del bimbo, né tantomeno che l'animale era, come d'abitudine, lasciato libero di circolare, senza guinzaglio e museruola, nell'area aperta del maneggio (di cui l'appellato era titolare insieme al fratello ) Pt_2 Per_2 frequentata dal pubblico che ivi si recava.
Non può dirsi al contrario, provato il caso fortuito riconducibile ad un comportamento anomalo, imprevedibile o eccezionale dello stesso danneggiato, tale da ingenerare una reazione aggressiva dell'animale.
Il bambino, come risulta acclarato dalle dichiarazioni del padre e dei testi (udienza del 23.11.2021), si era semplicemente avvicinato al cane per accarezzarlo.
Il teste (collaboratore come guida equestre del maneggio) dichiarava: “Ero Tes_1 ad una distanza di circa quindici metri ed ho visto il cane voltarsi ed aggredire il bambino che gli si era avvicinato. Il bambino era comunque molto vicino al cane quando ha iniziato ad avvicinarsi ulteriormente all'animale”.
(pur trovandosi a distanza di una cinquantina di metri) affermava: Parte_5
“Ricordo che il bambino ha toccato il cane da dietro ed il cane, girandosi, lo ha morso”.
Anche le dichiarazioni di (fratello di e titolare del Testimone_2 Parte_2 maneggio) nulla aggiungono di rilevante: “ Preciso che io non ero vicino a loro ma da dov'ero ho visto che il bambino si avvicinava al cane e questo si allontanava”…”Il cane ha assalito il bambino quando questo ha tentato di afferrarlo da dietro”.
La Suprema Corte in un caso analogo (n.°10402/2016) ha avuto modo di chiarire che: “..la prova del caso fortuito- a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha
pagina 11 di 14 confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi”.
Dalle sopra richiamate testimonianze non risulta, in alcun modo, che il bambino abbia avuto un atteggiamento repentino o comunque idoneo a stuzzicare o infastidire il cane, dato che si limitava ad approssimarsi a lui camminando per cercare di accarezzarlo.
Tale comportamento di per sé prevedibile, a maggior ragione se si pensa che l'animale era solito aggirarsi liberamente tra i frequentatori del maneggio, non presenta quei requisiti di inevitabilità ed eccezionalità, che integrano il caso fortuito di conseguenza non può imputarsi al padre una corresponsabilità ex art. 2048 c.c nella causazione dell'evento, tanto più che trovandosi a poca distanza dal figlio, interveniva prontamente in sua difesa, impedendo l'insorgere di conseguenze più gravose.
Va rigettato anche il secondo motivo relativo alla presunta erronea quantificazione delle spese di lite riconosciute a favore di parte attrice , atteso dato Parte_3 che il primo giudice sulla base delle tabelle forensi in vigore ha correttamente applicato il valore medio (€ 5.077) dello scaglione di riferimento (fino a € 25.000) aumentandolo della percentuale prevista (€ 3.046) per la presenza di più parti (n. 3) nel processo, riconoscendo anche gli onorari (€ 441) per la prodromica fase di negoziazione assistita.
Va, altresì, rigettato il terzo motivo con il quale lamentava di esse stato Pt_1 condannato a pagare anche le spese di lite del suo assicurato nonostante la violazione del patto di gestione lite.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (nn.° 21220/2022; 3011/2021) ha infatti enunciato chiaramente il principio secondo cui “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c”. pagina 12 di 14 Le spese di resistenza, quindi, non esorbitando i limiti (un quarto della somma assicurata) previsti dall'art. 1917 c.c. sono, comunque, dovute all'assicurato.
Appello incidentale
L'appello incidentale con il quale , madre del minore, censura la Parte_3 quantificazione fatta dal giudice di primo grado sulla base delle tabelle per lesioni micropermanenti di cui all'art.139 c. ass. va accolto.
La giurisprudenza della Suprema Corte (nn.° 4509/2022; 25922/2023) si è anche recentemente espressa sul punto precisando che: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Il giudice, nel caso di specie, ha erroneamente applicato le tabelle di cui all'art. 139
c.ass (aggiornate dal D.M. 16/10/2023) ad un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistro conseguente alla circolazione stradale, pertanto, il risarcimento deve essere correttamente quantificato sulla base delle tabelle di Milano in vigore, tenuto conto che, comunque, la personalizzazione (20%) riconosciuta in sentenza è già ricompresa, nelle citate tabelle (terza colonna), nel punto danno “non patrimoniale”.
Il risarcimento, computato al valore attuale, va pertanto di seguito così quantificato:
- € 12.247,50 danno non patrimoniale (10.558,00 + 13.937,00 : 2 =5/6%)
- € 2.731,25 per l'inabilità temporanea (15 gg al 75%; 15gg al 50%, 20 gg al 25%)
per complessivi attuali € 14.978,75, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/2016) e rivalutata anno per anno fino alla sentenza, oltre interessi successivi.
L'esito complessivo del giudizio, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale comporta la condanna dell'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del grado, liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.° 147/22 (valore sino ad € 25.000)
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale avverso la sentenza n.°
216/2024 del Tribunale di Cremona in data 11/03/2024 così dispone:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
-accoglie l'appello incidentale proposto da e conseguentemente Parte_3 condanna a pagare in favore di Parte_2 Persona_1
l'importo di € 14.978,75, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/2016) e rivalutata anno per anno fino alla sentenza, oltre interessi successivi fino al saldo;
-in accoglimento della domanda di garanzia proposta, condanna
[...]
a rimborsare a la somma di cui sopra Parte_1 Parte_2 ed ogni altro importo posto a suo carico, anche a titolo di spese di lite;
- condanna in solido e a Parte_2 Parte_1 rimborsare all'appellante incidentale le spese del grado, che liquida in € 355,50 per anticipazioni non imp, euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
da distrarsi a favore dei procuratori, avv. Angelo Tassoni e avv.
EF TI che si dichiarano antistatari;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute dal Parte_1 convenuto e dal terzo chiamato che liquida, per Pt_2 Parte_4 ciascuno dei predetti, in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- conferma per il resto;
- dichiara l'appellante principale tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
AN NA GI AO pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI AO Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. AN NA Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 461/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ES CO e dall'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO, OGGETTO: elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso quest'ultimo il difensore Responsabilità ex artt.
2049 - 2051 - 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. MARNINI Parte_2
DEBORA, elettivamente domiciliato in VIA PALAZZETTO 5 26025 PANDINO presso il suo studio
, rappresentata e difesa dall'avv. TASSONI ANGELO e Parte_3 dall'avv. SARTIRANA STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA IV
NOVEMBRE, 11 26027 RIVOLTA D'ADDA presso il loro studio
, rappresentato e difeso dall'avv. CORSINI Parte_4
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 2 RIVOLTA D'ADDA presso il suo studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n.° 216/2024 del Tribunale di Cremona prima sezione in pagina 1 di 14 data 11/03/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante Pt_1
“ Accertata la sussistenza del fatto storico e delle sue esatte modalità, nonché la responsabilità del suo accadimento, determinare e liquidare l'eventuale risarcimento dovuto nella misura che parrà di giustizia tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, co 1
c.c. del concorso di colpa a carico del minore e per l'effetto, in riforma della sentenza in merito alla responsabilità del terzo chiamato , Parte_4 condannare a rimborsare e tenere indenne Parte_4 in tutto od in parte, in relazione al grado di colpa accertanda a carico Pt_1 del suddetto di quanto l'appellante sarà tenuta a Parte_4 pagare in virtù della sentenza di primo grado.
- limitare la refusione alle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di €
5.077,00;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1 [...]
a titolo di refusione delle spese di lite stante la violazione del patto di Parte_2 gestione della lite;
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del doppio grado di giudizio, istando sin da ora per la ripetizione di quelle somme, eventualmente versate in favore delle controparti, in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Dell'appellato Parte_4
“ Accertata e dichiarata la responsabilità in capo a Parte_2 relativamente al danno causato dall'Alaskan Malamut, cane di sua proprietà, al minore , accertare e dichiarare l'insussistenza di colpa Persona_1 concorsuale del minore e per l'effetto, nel merito, rigettare il gravame in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto confermando conseguentemente
l'impugnata sentenza.
Quanto alla richiesta riforma del capo relativo all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per i danni subiti dal minore Parte_2 Per_1
pagina 2 di 14 in relazione alla dedotta condotta colposa del padre Signor Parte_4 [...]
accertare e dichiarare 'insussistenza di colpa anche solo Parte_4 concorsuale dal terzo chiamato in quanto assolutamente Parte_4 infondato in fatto e diritto confermando conseguentemente l'impugnata sentenza.
In ordine alla richiesta riforma del capo della sentenza di primo grado relativamente all'entità del risarcimento del danno si ritiene conforme al contenuto delle tabelle di cui al D.M. 16.10.2023 la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure si chiede pertanto, salvo diversa valutazione dell'Ecc.ma Corte d'Appello per una liquidazione minore o maggiore, la conferma della sentenza oggetto di gravame.
In ordine alla richiesta riforma del capo relativo ai rapporti contrattuali tra
e nella quale il terzo Parte_1 Parte_2 chiamato non ha interesse a contraddire. Relativamente alla richiesta riforma del cap relativo alla liquidazione delle spese di lite accertare e dichiarare la conformità della liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure e per l'effetto rigettare il gravame confermando le statuizioni della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.”
Dell'appellato Pt_2
“ accertata la sussistenza del fatto storico e delle sue esatte modalità così come riscostruite in atti dall'appellante, nonché la responsabilità del suo accadimento, determinare e liquidare l'eventuale risarcimento dovuto nella misura che parrà di giustizia, tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, co 1 c.c. del concorso di colpa a carico del minore e, per l'effetto, in riforma della sentenza in merito alla responsabilità del terzo chiamato , condannare quest'ultimo a rimborsare e Parte_4 tenere indenne l'attuale appellato e per esso l'appellante Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 corrente in Roma (RM), Via Cesare Pavese n. 385, in tutto od in parte, in relazione al grado di colpa accertanda a carico del suddetto sig. , di Parte_4 quanto l'appellante sarà tenuta a pagare in virtù della sentenza di primo grado.
- limitare la soccombenza del pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra pagina 3 di 14 , in qualità di genitore esercente la potestà del figlio minore Parte_3 [...]
, nella misura richiesta dall'appellante; Persona_1
- confermare nel resto la citata sentenza di primo grado n. 216/2024 emessa dal
Tribunale di Cremona in data 11.03.2024/20.03.2024 nel procedimento rg n.
1901/2019 Trib. Cremona;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.”
Dell'appellata : Parte_3
“ nel merito e con riferimento all'appello principale: accertato il fatto storico nella sua evoluzione dinamica e la responsabilità in capo a Controparte_1 relativamente al danno cagionato dal suo cane al minore, - in ordine alla chiesta riforma del capo relativo all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di
[...]
per i danni oggetto di causa in relazione al comportamento del Parte_2 minore, accertare e dichiarare l'insussistenza di colpa concorsuale del minore e per
l'effetto, nel merito, rigettare il gravame in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza quanto all'assenza di colpa del minore;
- in ordine alla chiesta riforma del capo relativo all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per i danni oggetto di causa in Parte_2 relazione all'assunta cooperazione colposa del padre, Parte_4 trattasi di questione in relazione alla quale il minore è terzo e non ha interesse a contraddire. Si chiede comunque, nel denegato caso di ritenuta cooperazione colposa del padre, estensione automatica nei confronti dello stesso, quale terzo responsabile chiamato in causa, della domanda di risarcimento dei danni, con conseguente condanna del medesimo, in conformità a Cass. n. 15232 dell'1.6.2021;
- in ordine alla chiesta riforma del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, accertare e dichiarare la conformità ai parametri di legge della liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure e, per l'effetto, nel merito, rigettare il gravame in quanto assolutamente infondato, confermando la contestata liquidazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
pagina 4 di 14 - in ordine alla chiesta riforma del capo relativo ai rapporti contrattuali per la gestione della lite tra Parte_1 Parte_2
trattasi di questione in relazione alla quale il minore è terzo e non ha
[...] interesse a contraddire;
nel merito e con riferimento all'appello incidentale: in riforma parziale della sentenza di primo grado, rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al minore alla stregua delle valutazioni Persona_1 medico-legali esposte dal C.T.U. nel giudizio di primo grado e delle tabelle milanesi,
liquidandolo in € 17.974,00 o comunque nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia (salvi eventuali diritti di Enti assistenziali e previdenziali); - per
l'effetto, condannare e, in solido con lo stesso, Parte_2 chiamata in sua manleva, e Parte_1 [...]
nel denegato caso si ravvisi cooperazione colposa da parte dello Parte_4
stesso, a pagare in favore del minore la somma Persona_1 come sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno, detraendo dalla stessa
l'importo di € 11.541,00 già versato al minore in provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , in qualità di genitore esercente la patria Parte_3 potestà sul figlio minore conveniva in giudizio avanti il Persona_1
Tribunale di Cremona, onde sentirlo condannare al risarcimento Parte_2 dei danni cagionati al figlio da parte del suo cane, quantificati in € 24.748,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Esponeva l'attrice che:
il giorno 05/05/2016, mentre si trovava con il padre presso il maneggio gestito dall'associazione dilettantistica Parco Adda Cavalo, il figlio , di anni 7, Per_1 pagina 5 di 14 veniva aggredito e morso al volto, dal cane di grossa taglia di razza “Alaskan
Malamute” di proprietà di , il quale l'aveva lasciato libero di Parte_2 aggirarsi nel maneggio privo di museruola e guinzaglio;
in particolare, il cane azzannava la guancia e lo zigomo destro con i relativi muscoli profondi del volto del bambino, per tali lesioni il medico legale refertava un danno biologico del 6/7 % con I.T di 15 gg al 75%, 30 gg al 50% e 30 gg al 25%;
aveva aderito alla negoziazione assistita interessando anche la propria Pt_2 compagnia assicurativa che aveva al contrario rifiutato di prendervi parte. Pt_1
Si costituiva il quale, in via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla Pt_2 chiamata in causa della compagnia assicurativa e nel merito, insisteva per Pt_1 il rigetto delle domande formulate ed in via subordinata per essere tenuto indenne e manlevato dalla medesima, stante l'operatività della polizza assicurativa in essere, di quanto fosse stato condannato a pagare in conseguenza dell'evento occorso al minore.
Deduceva l'assenza di responsabilità a suo carico per l'esimente del caso fortuito consistente nel comportamento dello stesso danneggiato che disattendendo le avvertenze impartite dal proprietario, si era avvicinato da tergo al cane, il quale sentendosi braccato reagiva.
Rappresentava che il minore ed il padre erano soliti frequentare il maneggio ed erano pertanto a conoscenza che gli animali erano liberi di muoversi senza restrizioni e contestava il quantum richiesto con particolare riferimento al danno morale ed a quello psicologico non provati.
Si costituiva che nel merito contestava la Parte_1 responsabilità dell'accadimento in capo al proprio assicurato, chiedeva, per essere da questi manlevato, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_4 che aveva l'obbligo di vigilare sul minore responsabile o quantomeno corresponsabile con la sua condotta del verificarsi dell'infortunio, avendo, in contrasto con le raccomandazioni impartire da deciso di avvicinarsi Pt_2 imprudentemente al cane.
pagina 6 di 14 Si costituiva che insisteva a sua volta per il rigetto delle domande e Parte_4 per l'accertamento dell'integrale responsabilità del proprietario del cane per l'aggressione causata al figlio.
Deduceva che:
mentre con il figlio si trovava all'interno del maneggio l'animale si avvicinava tranquillamente fermandosi davanti a loro;
in quel frangente accarezzava il cane ed anche il figlio si apprestava a fare altrettanto allorchè inspiegabilmente l'animale lo aggrediva al volto;
la reazione dell'animale era stata imprevista ed imprevedibile e, nonostante fosse a fianco del figlio, nulla aveva potuto fare per evitate l'aggressione;
nessuna condotta illecita o avventata, era stata posta in essere dal minore che si apprestava unicamente ad accarezzare l'animale;
solo in seguito veniva a conoscenza che il cane, all'apparenza mansueto, aveva già in precedenza morsicato altre persone;
i cartelli con l'indicazione generica di animali liberi venivano apposti successivamente al sinistro ed il cane, dopo l'episodio, non veniva lasciato più girare nel maneggio.
La causa era istruita con assunzione di prove orali e con espletamento di C.T.U. medico legale.
Con la sentenza gravata il Tribunale condannava a pagare la Parte_2 somma di € 11.541 a favore del minore per i danni a lui Persona_1 cagionati dal suo cane ed altresì a rimborsare a Parte_1 Pt_2 quanto da lui dovuto in accoglimento della domanda attorea;
respingeva le domande proposte contro il terzo chiamato;
condannava in solido Parte_4 Pt_2
e a rimborsare le spese di lite di parte attrice, mentre condannava Pt_1
a rifondere quelle sostenute dal convenuto e dal terzo chiamato Pt_1 Pt_2
. Parte_4
Riteneva il giudice che:
pagina 7 di 14 incontestati erano i fatti in ordine all'aggressione ed alle lesioni causate al bimbo da parte del cane lasciato libero dal suo proprietario libero di circolare senza guinzaglio, né museruola alla presenza del pubblico;
il minore, secondo le testimonianze assunte, si era limitato camminando ad avvicinarlo per accarezzarlo, senza porre in essere comportamenti aggressivi che potessero infastidirlo;
gli avvertimenti che il aveva rivolto ai presenti, erano stati del tutto generici Pt_2 ed oggettivamente insufficienti ad allarmarli, ciò che impediva di individuare elementi di corresponsabilità a carico del padre del bimbo, , Parte_4 che lo accompagnava.
Avverso la sentenza proponeva appello insistendo per il riconoscimento Pt_1 del concorso di colpa a carico del minore e della corresponsabilità del padre nel verificarsi dell'evento, con conseguente sua condanna a rimborsare pro quota e nei limiti accertati quanto corrisposto al danneggiato;
chiedeva inoltre diminuirsi la rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, nonché escludersi la condanna al rimborso delle spese a favore dell'assicurato stante la sua violazione del Pt_2 patto di gestione della lite.
Si costituivano che insisteva per il rigetto del gravame e la Parte_4 conferma della sentenza impugnata, nonché, che non contestava le Parte_2 richieste dell'appellante principale chiedendo la conferma della sentenza per quanto alla sua domanda in garanzia ed al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva altresì madre del minore, chiedendo il rigetto Parte_3 dell'appello ed in via di appello incidentale la riforma della sentenza in punto alla quantificazione del risarcimento del danno sofferto dal figlio.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo censura la sentenza ove il primo giudice escludeva la pagina 8 di 14 responsabilità ex art. 2048 c.c del terzo chiamato padre del Controparte_2 minore.
Rileva che se, da un lato, può ritenersi corretto l'accertamento di responsabilità in capo al proprietario dell'animale, che avrebbe dovuto impedire che il minore si avvicinasse al cane, per gli stessi motivi andrebbe, tuttavia, riconosciuta la responsabilità del genitore che aveva l'obbligo di impedire che il figlio si avvicinasse imprudentemente all'animale, circostanza di cui lui stesso si rammaricava (vd messaggio doc. 2-3), tantopiù che i testi confermavano di aver sentito avvertirli Pt_2 di allontanarsi dal cane.
Ritiene che quanto meno a titolo di concorso di colpa per il fatto commesso dal figlio e avendo omesso di vigilare su di lui dovrebbe essere condannato a manlevare l'appellante, in tutto od in parte, in base al grado di colpa accertanda ex art. 1227
c.c..
Con il secondo motivo censura la sentenza per erroneità in ordine alla quantificazione del rimborso delle spese di lite riconosciute a favore di parte attrice liquidate in maniera eccessiva e non aderente al principio di soccombenza e ai parametri del DM n.° 55/2014.
Rileva che, come precisato anche dalla Suprema Corte (nn.° 30999/2023,
29420/2019), tali spese sarebbero dovute ammontare ad € 5.077,00 non sussistendo alcuna motivazione che possa giustificare lo scostamento dai parametri forensi e tenuto conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda (€ 11.541,00 a fronte di un petitum di oltre € 25.000,00), il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).
Con il terzo motivo critica altresì la sentenza ove il giudice ha condannato l'appellante a rimborsare le spese del giudizio a favore del proprio assistito senza valutare che si costituiva in giudizio con un proprio difensore di fiducia Pt_2 omettendo di informare la Compagnia e quindi violando il patto di gestione della lite previsto ex contractu.
L'assicurato avrebbe dovuto trasmettere l'atto introduttivo alla Compagnia, chiedendole, ai sensi di polizza, di designare un proprio legale fiduciario e solo in pagina 9 di 14 caso di suo diniego avrebbe potuto costituirsi in proprio richiedendo la manleva.
Avendo invece contravvenuto ai dettami di polizza, nulla poteva essergli riconosciuto a titolo di spese di lite tantopiù che non può ritenersi Pt_1 soccombente, rispetto alla domanda di manleva, non avendo formulato alcuna eccezione di inoperatività della garanzia.
Appello incidentale
Con appello incidentale , madre del minore censurava la sentenza in Parte_3 punto alla quantificazione del danno riconosciuto al figlio perché parametrato sui criteri (aggiornati dal D M del 16 ottobre 2023) di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass. per i sinistri stradali, che secondo la giurisprudenza da lei richiamata (Cass. nn.° 4509/2022; 25922/2023) non possono trovare applicazione analogica nel caso di specie.
Insisteva, pertanto, che il danno non patrimoniale da risarcire al minore venga rideterminato sulla base delle Tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano e, quindi, nella maggior somma quantificata in € 17.974.
***
Appello principale
Il primo motivo con il quale lamenta che non sia stata riconosciuta, Pt_1 quantomeno, la corresponsabilità ex art. 2048 c.c del padre Parte_4 nell'evento dannoso occorso al minore, va rigettato.
La responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali, è una responsabilità oggettiva che si fonda sulla relazione intercorrente tra il proprietario (o chi ne ha l'uso) e l'animale il cui limite secondo la giurisprudenza (Cass.
n.°7260/2013) “..risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra pagina 10 di 14 l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.
Non è in contestazione, né la proprietà dell'animale in capo a , né Parte_2
l'aggressione del cane al volto del bimbo, né tantomeno che l'animale era, come d'abitudine, lasciato libero di circolare, senza guinzaglio e museruola, nell'area aperta del maneggio (di cui l'appellato era titolare insieme al fratello ) Pt_2 Per_2 frequentata dal pubblico che ivi si recava.
Non può dirsi al contrario, provato il caso fortuito riconducibile ad un comportamento anomalo, imprevedibile o eccezionale dello stesso danneggiato, tale da ingenerare una reazione aggressiva dell'animale.
Il bambino, come risulta acclarato dalle dichiarazioni del padre e dei testi (udienza del 23.11.2021), si era semplicemente avvicinato al cane per accarezzarlo.
Il teste (collaboratore come guida equestre del maneggio) dichiarava: “Ero Tes_1 ad una distanza di circa quindici metri ed ho visto il cane voltarsi ed aggredire il bambino che gli si era avvicinato. Il bambino era comunque molto vicino al cane quando ha iniziato ad avvicinarsi ulteriormente all'animale”.
(pur trovandosi a distanza di una cinquantina di metri) affermava: Parte_5
“Ricordo che il bambino ha toccato il cane da dietro ed il cane, girandosi, lo ha morso”.
Anche le dichiarazioni di (fratello di e titolare del Testimone_2 Parte_2 maneggio) nulla aggiungono di rilevante: “ Preciso che io non ero vicino a loro ma da dov'ero ho visto che il bambino si avvicinava al cane e questo si allontanava”…”Il cane ha assalito il bambino quando questo ha tentato di afferrarlo da dietro”.
La Suprema Corte in un caso analogo (n.°10402/2016) ha avuto modo di chiarire che: “..la prova del caso fortuito- a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha
pagina 11 di 14 confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi”.
Dalle sopra richiamate testimonianze non risulta, in alcun modo, che il bambino abbia avuto un atteggiamento repentino o comunque idoneo a stuzzicare o infastidire il cane, dato che si limitava ad approssimarsi a lui camminando per cercare di accarezzarlo.
Tale comportamento di per sé prevedibile, a maggior ragione se si pensa che l'animale era solito aggirarsi liberamente tra i frequentatori del maneggio, non presenta quei requisiti di inevitabilità ed eccezionalità, che integrano il caso fortuito di conseguenza non può imputarsi al padre una corresponsabilità ex art. 2048 c.c nella causazione dell'evento, tanto più che trovandosi a poca distanza dal figlio, interveniva prontamente in sua difesa, impedendo l'insorgere di conseguenze più gravose.
Va rigettato anche il secondo motivo relativo alla presunta erronea quantificazione delle spese di lite riconosciute a favore di parte attrice , atteso dato Parte_3 che il primo giudice sulla base delle tabelle forensi in vigore ha correttamente applicato il valore medio (€ 5.077) dello scaglione di riferimento (fino a € 25.000) aumentandolo della percentuale prevista (€ 3.046) per la presenza di più parti (n. 3) nel processo, riconoscendo anche gli onorari (€ 441) per la prodromica fase di negoziazione assistita.
Va, altresì, rigettato il terzo motivo con il quale lamentava di esse stato Pt_1 condannato a pagare anche le spese di lite del suo assicurato nonostante la violazione del patto di gestione lite.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (nn.° 21220/2022; 3011/2021) ha infatti enunciato chiaramente il principio secondo cui “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c”. pagina 12 di 14 Le spese di resistenza, quindi, non esorbitando i limiti (un quarto della somma assicurata) previsti dall'art. 1917 c.c. sono, comunque, dovute all'assicurato.
Appello incidentale
L'appello incidentale con il quale , madre del minore, censura la Parte_3 quantificazione fatta dal giudice di primo grado sulla base delle tabelle per lesioni micropermanenti di cui all'art.139 c. ass. va accolto.
La giurisprudenza della Suprema Corte (nn.° 4509/2022; 25922/2023) si è anche recentemente espressa sul punto precisando che: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Il giudice, nel caso di specie, ha erroneamente applicato le tabelle di cui all'art. 139
c.ass (aggiornate dal D.M. 16/10/2023) ad un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistro conseguente alla circolazione stradale, pertanto, il risarcimento deve essere correttamente quantificato sulla base delle tabelle di Milano in vigore, tenuto conto che, comunque, la personalizzazione (20%) riconosciuta in sentenza è già ricompresa, nelle citate tabelle (terza colonna), nel punto danno “non patrimoniale”.
Il risarcimento, computato al valore attuale, va pertanto di seguito così quantificato:
- € 12.247,50 danno non patrimoniale (10.558,00 + 13.937,00 : 2 =5/6%)
- € 2.731,25 per l'inabilità temporanea (15 gg al 75%; 15gg al 50%, 20 gg al 25%)
per complessivi attuali € 14.978,75, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/2016) e rivalutata anno per anno fino alla sentenza, oltre interessi successivi.
L'esito complessivo del giudizio, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale comporta la condanna dell'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del grado, liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.° 147/22 (valore sino ad € 25.000)
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale avverso la sentenza n.°
216/2024 del Tribunale di Cremona in data 11/03/2024 così dispone:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
-accoglie l'appello incidentale proposto da e conseguentemente Parte_3 condanna a pagare in favore di Parte_2 Persona_1
l'importo di € 14.978,75, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/2016) e rivalutata anno per anno fino alla sentenza, oltre interessi successivi fino al saldo;
-in accoglimento della domanda di garanzia proposta, condanna
[...]
a rimborsare a la somma di cui sopra Parte_1 Parte_2 ed ogni altro importo posto a suo carico, anche a titolo di spese di lite;
- condanna in solido e a Parte_2 Parte_1 rimborsare all'appellante incidentale le spese del grado, che liquida in € 355,50 per anticipazioni non imp, euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
da distrarsi a favore dei procuratori, avv. Angelo Tassoni e avv.
EF TI che si dichiarano antistatari;
- condanna a rifondere le spese di lite sostenute dal Parte_1 convenuto e dal terzo chiamato che liquida, per Pt_2 Parte_4 ciascuno dei predetti, in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- conferma per il resto;
- dichiara l'appellante principale tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
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