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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 23559/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante CP_1 deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia avente n.r.g. 23559/2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...] IV Trav., rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Arcangela Dolce c ed elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Dolce in Napoli (NA) Centro Direzionale Is. A/5 cap. 80413 (comunicazioni alla PEC: al fax n. 081.7875658 o alla e-mail: Email_1
; ) Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Direttore della – sede di Napoli - CP_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto Notaio del 18.6.2014, recante rep. 17705, racc. 8545, reg. il Persona_1 18.6.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia al n.4058/1T, dall'Avv. Carlo Maria Liguori presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale – ang. S. Lazzaro (comunicazioni alla pec: ) Email_3
- resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato il 14.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva quanto segue:
- di essere dipendente di identificato con matricola n. 2899148, con Controparte_3 mansione di manutentore – 1° tecnico di manutenzione, nell'ambito dello svolgimento di attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento, come da allegato CCNL della mobilità, area contrattuale attività ferroviarie;
- che in data 29.09.2021 alle ore 15:50 circa mentre era in servizio, nello scendere le scale di accesso al treno ETR 500-05 loco A del binario 5 del FAP lato “Napoli”, dopo aver effettuato controllo tergicristalli nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, nella qualità di tecnico manutentore, scivolava circa a metà percorso e, nel tentativo di evitare la caduta, afferrava la ringhiera della scala per poi rovinare al suolo e subire lesione alla spalla destra e alla testa per l'urto contro la medesima ringhiera;
- di essere stato tempestivamente soccorso dal Tecn. presente sul posto, che Persona_2 avvisava il per chiedere l'intervento dell'ambulanza; Parte_2
- di essere stato trasportato a mezzo ambulanza 118 presso il pronto soccorso del P.O.
Ospedale del Mare in Napoli, i sanitari di turno diagnosticavano quanto segue: ““traumatismo di faccia e naso – trauma cranico – distorsione spalla dx” dichiarandolo guaribile in giorni 10 s.c.”;
- di avere aperto presso l' la pratica di infortunio n. 518266397 ma che l'istituto gli CP_1 aveva riconosciuto l'inabilità al lavoro con prognosi giustificata dal 05.10.2021 al 16.10.2021 e dal 15.10.2021 al 29.10.2021;
- che a causa della persistenza del dolore dovuto al trauma subito si era sottoposto ad ulteriori visite ortopediche ed accertamenti strumentali presso il P.O. “ e “A. Persona_3 Cardarelli” di Napoli ove veniva riscontrata “limitazione ai primi gradi nei movimenti di flesso –estensione, itra e extrarotazione e adduzione e abduzione di spalla dx su base algica” e all'esito di RM emergeva la lesione del tendine sovraspinoso della spalla destra, trattata con infiltrazioni e terapia antidolorifica;
- che la predetta documentazione medica veniva trasmessa all' competente che gli CP_1 riconosceva un ulteriore periodo i inabilità al lavoro con prognosi giustificata dal 29.10.2021 al 27.01.2022 allorquando con certificato trasmesso in pari data determinava l'inabilità con prosieguo della prognosi giustificata dal 27.01.2022 fino al 08.02.2022 ritenendolo idoneo alla ripresa dell'attività lavorativa dal 09.02.2022;
- che l' a chiusura dell'infortunio n. 518266397 in data 08.02.2022 gli comunicava di CP_1 aver riconosciuto un grado di invalidità pari al 4%;
- che ritenendo non corretta la quantificazione del grado di invalidità relativamente all'infortunio del 29.09.2021, aveva proposto opposizione a quanto determinato dall'ente assistenziale prospettando, in base alle patologie riscontrate un danno del 12%;
- che l' sostanzialmente confermava il provvedimento precedentemente adottato in CP_1 ordine alla liquidazione e quantificazione del danno da infortunio patito dal ricorrente;
- che il giudizio dell' è censurabile e non condivisibile nel merito;
CP_1
- che le patologie derivanti dalla condizioni di lavoro sopra esposte hanno determinato in via principale una menomazione dell'integrità psico–fisica nella misura di legge tale da integrare il diritto alla percezione dell'indennizzo in conto capitale nella misura del 12% o in una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
L'istante agiva, quindi, ai sensi del DPR 30.6.1965 n.1124 nonché ai sensi del D.M. 12.7.2000 che ha approvato le nuove tabelle di indennizzo relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e la malattie professionali, l'individuazione di postumi tali da determinare il pagamento dell'indennizzo in conto capitale proporzionato alla lesione all'integrità psicofisica accertata in corso di causa.
Tanto premesso parte ricorrente così concludeva chiedendo al giudice di:
“a. ordinare all' competente di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1 relativa alla parte ricorrente;
b. accertare e dichiarare che il ricorrente in data 29.09.2021 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 2 e 3 del presente ricorso;
c. accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 12%, o una percentuale maggiore
o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; d. per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico per la menomazione della integrità psicofisica nella misura del 12%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. e. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Arcangela Dolce, procuratore antistatario”.
L' si costituiva in data 11.2.2024 e chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto della CP_1 domanda.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la consulenza tecnica.
Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte ritualmente sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 e tempestivamente depositate da entrambe le parti - la causa è stata assegnata in riserva e poi decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa in data odierna, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze avendo il giudice ritenuto la controversia matura per la decisione.
La domanda deve essere, nei limiti in cui appresso si dirà, accolta.
Eccezione di inammissibilità e della domanda
Deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta.
Parte convenuta ha concluso chiedendo, in primo luogo, di dichiarare inammissibile il ricorso sul presupposto che il ricorso sarebbe, pertanto, affetto da nullità, per violazione degli artt.414 e 415 c.p.c. poiché la convenuta non è stata messa, a suo dire, in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa atteso il sistema delle preclusioni che regge il processo del lavoro.
Al riguardo giova brevemente ricordare che il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c..
La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata 'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164
c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
Nella specie, lo scrivente ritiene che del tutto chiaro è il petitum, anche grazie alla copiosa documentazione offerta in comunicazione, come definita appare anche la c.d. causa petendi, da rinvenirsi nel caso di specie nel fondamento giuridico della pretesa azionata, costituito dal complesso delle norme previdenziali che in materia trovano applicazione.
Pertanto esaminando l'atto nel suo complesso ed avuto riguardo anche alla copiosa documentazione anche di tipo medico-legale in atti deve dirsi l'eccezione in esame appare priva di fondamento.
Eccezione di violazione del principio del ne bi in idem
Parte convenuta ha eccepito, sempre in via preliminare, anche la violazione del principio del
“bis in idem” “poiché la medesima domanda giudiziaria (valutazione postumi per l'infortunio del 29.9.21) è già stata proposta dal sig. (nato il [...]) Parte_1 tramite identico ricorso recante R.G. 680/23 (che si allega) dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli d.ssa M. R. Palumbo e deciso con sentenza n. 6200/23 (resa e dep.ta il 24.10.23), con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda e compensate le spese di giudizio”.
La detta sentenza n. 6200/23 – ha aggiunto l' – “copre, difatti, il dedotto e il deducibile CP_1 ed essa andava, casomai, appellata da controparte per cui, non avendolo fatto, sussiste inammissibilità dell'odierno ricorso quanto al riconoscimento delle prestazioni per l'infortunio del 29.9.21. In sostanza, controparte ha già consumato il mezzo processuale a sua disposizione, non potendosi impugnare due volte la stessa valutazione dell'Istituto, cui è collegata una obbligatoria fase amministrativa ex art. 104 T.U. n. 1124/65 e art. 443 c.p.c.”.
Invero, nella citata sentenza n.6200/2023, pubblicata dal giudice Palumbo in data 24/10/2023 (ed emessa nell'ambito del procedimento avente RG n. 680/2023) si legge “ed invero, nel caso di specie, risulta del tutto omessa l'indicazione dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni così come richieste. Non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio di allegazione di cui all'art. 414 c.p.c..
Pertanto, stante l'assoluta genericità dei fatti storici per cui è causa, l'omissione non è sanabile con alcuna attività istruttoria…..
P.Q.M
….A) Dichiara inammissibile la domanda”.
Ritiene lo scrivente di condividere quanto sostenuto dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.10.2024 in risposta alle argomentazioni di parte convenuta ed ovvero che l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del “ne bis in idem” sia infondata.
La sentenza n.6200/2023 del giudice Palumbo, richiamata dall' , come si è visto è, CP_1 infatti, pronuncia, di mero rito “senza tuttavia alcuna statuizione nel merito della controversia, posto che quel Giudice del lavoro – dopo aver riportato la narrazione dei fatti dedotti in ricorso – ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile per un difetto della relativa modalità espositiva, non avendo il ricorrente in quella sede indicato la mansione svolta. Tuttavia quel Giudice aveva anche espressamente (e correttamente) affermato che la inammissibilità si risolveva in una pronuncia di rito che non definisce nel merito la controversia. Pertanto, trattandosi di pronuncia di mero rito, la sua mancata impugnazione ha dato luogo unicamente al giudicato formale ed che ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata, sicché non preclude affatto la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (cfr.
Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019; Cass. 16 dicembre 2014, n. 26377, cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 13614 del 04/06/2010 – Cass. Civ. Sez. I sent. n. 23130 del
22.10.2020, Cass. n. 13603 del 19.05.2021).
Come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito (Cass. n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007 cfr. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, Sentenza n. 1272/2023 del 23-11-
2023), questa intesa come una pronuncia che si sia espressa – affermandone l'esistenza, o negandola – sul bene della vita ivi richiesto (nel caso di specie, il riconoscimento del danno biologico da infortunio sul lavoro).
Sicché è del tutto destituita di fondamento anche l'avversa deduzione secondo cui la sentenza n. 6200/2023 copra il dedotto e il deducibile in quanto la stessa, si ripete, è una mera pronuncia in rito non idonea a produrre effetti di giudicato sostanziale: il “dedotto” di cui si discute è esclusivamente quello relativo alla insufficienza assertiva rinvenuta nel primo giudizio, inerente unicamente la omessa specificazione della mansione svolta dal ricorrente,
e sanzionata da quel giudice con la pronuncia di inammissibilità, ma non certo il merito della controversia (ovvero il “bene della vita” ivi richiesto) rispetto al quale – pertanto – non ha neanche senso parlare del “deducibile”.
Alcuna rinuncia al diritto può attribuirsi, quindi, “sia alla adesione alla sollevata eccezione di inammissibilità in quel processo, esplicitata da questa difesa con le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.09.2023, sia alla mancata proposizione del gravame avverso la sentenza n. 6200/2023, quantomeno nei termini invocati dall'istituto resistente, posto che la
“rinunzia” implicita alla pretesa derivante dal mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale” (in questi termini, v. Cass. n. 20879 del 02.08.2019);
Merito
Quanto al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che le patologie lamentate dal ricorrente quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 29.9.2021 sono le seguenti “esiti algico-funzionali consolidati derivati dal pregresso trauma a carico della cuffia dei rotatori di destra, con lesione del tendine del sovraspinoso”
Tali patologie hanno determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile nella misura del 7% a far data dal 29.9.2021. Il CTU nominato in questo giudizio, Per_ dott. ha, infatti, specificato che: “si pone preliminarmente la questione di valutare se la lesione subita dall'istante possa essere correlata ad infortunio sul lavoro. Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta che determini la morte della persona oppure ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. I suoi elementi integranti sono:
- La lesione
- La causa violenta
- L'occasione di lavoro. Nel caso de quo tali parametri appaiono soddisfatti. Infatti, dalla documentazione agli atti si desume che il ricorrente abbia subito un evento improvviso e traumatico, insorto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, che ha procurato un danno alla sua integrità fisica. Appaiono inoltre esauditi anche tutti gli altri elementi valutativi, in parti-colare:
- Il criterio di efficienza qualitativa
- Il criterio topografico
- Il criterio di esclusione di altre cause
A proposito di tale ultimo fattore si rileva brevemente che dall'esame RM di ottobre 2021 emerge una preesistente iniziale degenerazione artrosica acromion-claveare destra che, tuttavia, si reputa abbia influito in maniera del tutto marginale rispetto agli attuali esiti.
Ciò premesso, appare corretto stimare la percentuale della menomazione riportata dall'istante con riferimento a quanto riportato nelle tabelle annesse al D.M. del 12/07/2000:
- Codice 227: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a
4%.
- Codice 224: Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi
= 3%.” Per_ Alla luce di tutto quanto argomentato il CTU dr. ha ritenuto equo “ai fini di una corretta valutazione medico-legale, applicare un ragionevole criterio proporzionale e, di conseguenza, quantificare il danno subito dal sig. a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito in data 29/09/2021 nella misura complessiva del 7% (sette/100)” .
Tale valutazione comporta l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un indennizzo in conto capitale sia pure in una misura inferiore a quella richiesta in ricorso.
Va rilevato che, essendo l'infortunio sul lavoro avvenuto in data successiva al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D. Leg. N° 38 del 23.2.2000, è al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento.
Come è noto la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”.
A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato.
Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta, che continua ad essere erogata con le modalità vigenti, non avendo il legislatore previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo.
Da quanto sinora detto appare chiaro che in relazione alla percentuale di inabilità dedotta e richiesta dal ricorrente può essere riconosciuto l'indennizzo in conto capitale nella misura del 7% a partire dalla data dell'infortunio sul lavoro (29.9.2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda può essere accolta con la percentuale e la decorrenza indicata poiché le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il CTU ha del resto anche compiutamente ed in modo convincente risposta ai quesiti sottopostigli;
del resto le argomentazioni svolte dal C.T.U. non sono state in alcun modo specificamente contestate dalle parti.
Ritiene lo scrivente che, la consulenza sia nella sua impostazione che nelle sue conclusioni, può essere condivisa da questo giudice in quanto il CTU è pervenuto, del tutto comprensibilmente alla conclusione di cui sopra a seguito di un mandato adempiuto in modo serio, preciso e, soprattutto con il ricorso ad una metodologia medico-legale valida da un punto di vista tecnico scientifico e giuridico.
A giudizio dello scrivente, quindi, le conclusioni del CTU possono essere, condivise in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti.
Il CTU, peraltro, nell'espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell'oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell'incarico ricevuto, esaminando esclusivamente quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Non vi sono critiche specifiche alla consulenza idonee ad inficiare le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza medico-legale.
Pertanto, deve ribadirsi, che il CTU si è limitato ad espletare il mandato ricevuto sulla scorta di quanto domandato, provato e documentato.
Appare, tuttavia, evidente che, in base dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente, la domanda può trovare un accoglimento solo parziale.
Per_ Inoltre il CTU ha anche aggiunto in risposta alle osservazione alla consulenza effettuate dal CTP di parte ricorrente che: ““In data 20/02/2025 ho ricevuto a mezzo PEC alcune brevi osservazioni dal consulente medico di parte dott. con le quali mi invitava Persona_5
a specificare gli eventuali periodi di inabilità temporanea, totale o parziale.
A questo proposito si ritiene che si possa considerare il ricorrente:
Inabile totale con decorrenza dalla data dell'infortunio (29/09/2021) e per i successivi trenta giorni, vale a dire fino al 30 ottobre 2021.
Inabile parziale al 70% dal 01/11/2021 al 31/03/2022.
Inabile parziale al 30% per il mese seguente, vale a dire fino al 30/04/2022”. In base alle conclusioni cui è pervenuto il consulente, non può che accogliersi parzialmente la domanda formulata e, conseguentemente, condannare l' – tenuto conto delle CP_1 conclusioni contenute nel ricorso sopra interamente riportate - a corrispondere alla parte ricorrente un indennizzo in conto capitale da infortunio sul lavoro del 29.9.2021 nella misura del 7% a partire oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le domande al CTU relative all'inabilità totale e parziale temporanea non sono, però presenti nelle conclusioni del ricorso sopra interamente riportate.
L' va, altresì, condannata al pagamento di metà delle spese processuali (la domanda CP_1 viene accolta solo parzialmente) che vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva ed al pagamento delle spese di C.T.U. per intero.
P.Q.M.
a) condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in conto capitale nella misura CP_1 del 7% per il denunciato infortunio sul lavoro del 29.09.2021 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 1.500/00, per compensi professionali di avvocato oltre IVA e
CPA, C.U: e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
c) condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. per intero CP_1
Così deciso, in Napoli, addì 22.04.2025
Il Tribunale Giudice Unico del lavoro
Dr. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante CP_1 deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia avente n.r.g. 23559/2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...] IV Trav., rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Arcangela Dolce c ed elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Dolce in Napoli (NA) Centro Direzionale Is. A/5 cap. 80413 (comunicazioni alla PEC: al fax n. 081.7875658 o alla e-mail: Email_1
; ) Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Direttore della – sede di Napoli - CP_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto Notaio del 18.6.2014, recante rep. 17705, racc. 8545, reg. il Persona_1 18.6.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia al n.4058/1T, dall'Avv. Carlo Maria Liguori presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale – ang. S. Lazzaro (comunicazioni alla pec: ) Email_3
- resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato il 14.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva quanto segue:
- di essere dipendente di identificato con matricola n. 2899148, con Controparte_3 mansione di manutentore – 1° tecnico di manutenzione, nell'ambito dello svolgimento di attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento, come da allegato CCNL della mobilità, area contrattuale attività ferroviarie;
- che in data 29.09.2021 alle ore 15:50 circa mentre era in servizio, nello scendere le scale di accesso al treno ETR 500-05 loco A del binario 5 del FAP lato “Napoli”, dopo aver effettuato controllo tergicristalli nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, nella qualità di tecnico manutentore, scivolava circa a metà percorso e, nel tentativo di evitare la caduta, afferrava la ringhiera della scala per poi rovinare al suolo e subire lesione alla spalla destra e alla testa per l'urto contro la medesima ringhiera;
- di essere stato tempestivamente soccorso dal Tecn. presente sul posto, che Persona_2 avvisava il per chiedere l'intervento dell'ambulanza; Parte_2
- di essere stato trasportato a mezzo ambulanza 118 presso il pronto soccorso del P.O.
Ospedale del Mare in Napoli, i sanitari di turno diagnosticavano quanto segue: ““traumatismo di faccia e naso – trauma cranico – distorsione spalla dx” dichiarandolo guaribile in giorni 10 s.c.”;
- di avere aperto presso l' la pratica di infortunio n. 518266397 ma che l'istituto gli CP_1 aveva riconosciuto l'inabilità al lavoro con prognosi giustificata dal 05.10.2021 al 16.10.2021 e dal 15.10.2021 al 29.10.2021;
- che a causa della persistenza del dolore dovuto al trauma subito si era sottoposto ad ulteriori visite ortopediche ed accertamenti strumentali presso il P.O. “ e “A. Persona_3 Cardarelli” di Napoli ove veniva riscontrata “limitazione ai primi gradi nei movimenti di flesso –estensione, itra e extrarotazione e adduzione e abduzione di spalla dx su base algica” e all'esito di RM emergeva la lesione del tendine sovraspinoso della spalla destra, trattata con infiltrazioni e terapia antidolorifica;
- che la predetta documentazione medica veniva trasmessa all' competente che gli CP_1 riconosceva un ulteriore periodo i inabilità al lavoro con prognosi giustificata dal 29.10.2021 al 27.01.2022 allorquando con certificato trasmesso in pari data determinava l'inabilità con prosieguo della prognosi giustificata dal 27.01.2022 fino al 08.02.2022 ritenendolo idoneo alla ripresa dell'attività lavorativa dal 09.02.2022;
- che l' a chiusura dell'infortunio n. 518266397 in data 08.02.2022 gli comunicava di CP_1 aver riconosciuto un grado di invalidità pari al 4%;
- che ritenendo non corretta la quantificazione del grado di invalidità relativamente all'infortunio del 29.09.2021, aveva proposto opposizione a quanto determinato dall'ente assistenziale prospettando, in base alle patologie riscontrate un danno del 12%;
- che l' sostanzialmente confermava il provvedimento precedentemente adottato in CP_1 ordine alla liquidazione e quantificazione del danno da infortunio patito dal ricorrente;
- che il giudizio dell' è censurabile e non condivisibile nel merito;
CP_1
- che le patologie derivanti dalla condizioni di lavoro sopra esposte hanno determinato in via principale una menomazione dell'integrità psico–fisica nella misura di legge tale da integrare il diritto alla percezione dell'indennizzo in conto capitale nella misura del 12% o in una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
L'istante agiva, quindi, ai sensi del DPR 30.6.1965 n.1124 nonché ai sensi del D.M. 12.7.2000 che ha approvato le nuove tabelle di indennizzo relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e la malattie professionali, l'individuazione di postumi tali da determinare il pagamento dell'indennizzo in conto capitale proporzionato alla lesione all'integrità psicofisica accertata in corso di causa.
Tanto premesso parte ricorrente così concludeva chiedendo al giudice di:
“a. ordinare all' competente di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1 relativa alla parte ricorrente;
b. accertare e dichiarare che il ricorrente in data 29.09.2021 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 2 e 3 del presente ricorso;
c. accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 12%, o una percentuale maggiore
o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; d. per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico per la menomazione della integrità psicofisica nella misura del 12%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. e. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Arcangela Dolce, procuratore antistatario”.
L' si costituiva in data 11.2.2024 e chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto della CP_1 domanda.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la consulenza tecnica.
Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte ritualmente sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 e tempestivamente depositate da entrambe le parti - la causa è stata assegnata in riserva e poi decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa in data odierna, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze avendo il giudice ritenuto la controversia matura per la decisione.
La domanda deve essere, nei limiti in cui appresso si dirà, accolta.
Eccezione di inammissibilità e della domanda
Deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta.
Parte convenuta ha concluso chiedendo, in primo luogo, di dichiarare inammissibile il ricorso sul presupposto che il ricorso sarebbe, pertanto, affetto da nullità, per violazione degli artt.414 e 415 c.p.c. poiché la convenuta non è stata messa, a suo dire, in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa atteso il sistema delle preclusioni che regge il processo del lavoro.
Al riguardo giova brevemente ricordare che il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c..
La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata 'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164
c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
Nella specie, lo scrivente ritiene che del tutto chiaro è il petitum, anche grazie alla copiosa documentazione offerta in comunicazione, come definita appare anche la c.d. causa petendi, da rinvenirsi nel caso di specie nel fondamento giuridico della pretesa azionata, costituito dal complesso delle norme previdenziali che in materia trovano applicazione.
Pertanto esaminando l'atto nel suo complesso ed avuto riguardo anche alla copiosa documentazione anche di tipo medico-legale in atti deve dirsi l'eccezione in esame appare priva di fondamento.
Eccezione di violazione del principio del ne bi in idem
Parte convenuta ha eccepito, sempre in via preliminare, anche la violazione del principio del
“bis in idem” “poiché la medesima domanda giudiziaria (valutazione postumi per l'infortunio del 29.9.21) è già stata proposta dal sig. (nato il [...]) Parte_1 tramite identico ricorso recante R.G. 680/23 (che si allega) dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli d.ssa M. R. Palumbo e deciso con sentenza n. 6200/23 (resa e dep.ta il 24.10.23), con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda e compensate le spese di giudizio”.
La detta sentenza n. 6200/23 – ha aggiunto l' – “copre, difatti, il dedotto e il deducibile CP_1 ed essa andava, casomai, appellata da controparte per cui, non avendolo fatto, sussiste inammissibilità dell'odierno ricorso quanto al riconoscimento delle prestazioni per l'infortunio del 29.9.21. In sostanza, controparte ha già consumato il mezzo processuale a sua disposizione, non potendosi impugnare due volte la stessa valutazione dell'Istituto, cui è collegata una obbligatoria fase amministrativa ex art. 104 T.U. n. 1124/65 e art. 443 c.p.c.”.
Invero, nella citata sentenza n.6200/2023, pubblicata dal giudice Palumbo in data 24/10/2023 (ed emessa nell'ambito del procedimento avente RG n. 680/2023) si legge “ed invero, nel caso di specie, risulta del tutto omessa l'indicazione dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni così come richieste. Non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio di allegazione di cui all'art. 414 c.p.c..
Pertanto, stante l'assoluta genericità dei fatti storici per cui è causa, l'omissione non è sanabile con alcuna attività istruttoria…..
P.Q.M
….A) Dichiara inammissibile la domanda”.
Ritiene lo scrivente di condividere quanto sostenuto dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.10.2024 in risposta alle argomentazioni di parte convenuta ed ovvero che l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del “ne bis in idem” sia infondata.
La sentenza n.6200/2023 del giudice Palumbo, richiamata dall' , come si è visto è, CP_1 infatti, pronuncia, di mero rito “senza tuttavia alcuna statuizione nel merito della controversia, posto che quel Giudice del lavoro – dopo aver riportato la narrazione dei fatti dedotti in ricorso – ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile per un difetto della relativa modalità espositiva, non avendo il ricorrente in quella sede indicato la mansione svolta. Tuttavia quel Giudice aveva anche espressamente (e correttamente) affermato che la inammissibilità si risolveva in una pronuncia di rito che non definisce nel merito la controversia. Pertanto, trattandosi di pronuncia di mero rito, la sua mancata impugnazione ha dato luogo unicamente al giudicato formale ed che ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata, sicché non preclude affatto la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (cfr.
Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019; Cass. 16 dicembre 2014, n. 26377, cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 13614 del 04/06/2010 – Cass. Civ. Sez. I sent. n. 23130 del
22.10.2020, Cass. n. 13603 del 19.05.2021).
Come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito (Cass. n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007 cfr. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, Sentenza n. 1272/2023 del 23-11-
2023), questa intesa come una pronuncia che si sia espressa – affermandone l'esistenza, o negandola – sul bene della vita ivi richiesto (nel caso di specie, il riconoscimento del danno biologico da infortunio sul lavoro).
Sicché è del tutto destituita di fondamento anche l'avversa deduzione secondo cui la sentenza n. 6200/2023 copra il dedotto e il deducibile in quanto la stessa, si ripete, è una mera pronuncia in rito non idonea a produrre effetti di giudicato sostanziale: il “dedotto” di cui si discute è esclusivamente quello relativo alla insufficienza assertiva rinvenuta nel primo giudizio, inerente unicamente la omessa specificazione della mansione svolta dal ricorrente,
e sanzionata da quel giudice con la pronuncia di inammissibilità, ma non certo il merito della controversia (ovvero il “bene della vita” ivi richiesto) rispetto al quale – pertanto – non ha neanche senso parlare del “deducibile”.
Alcuna rinuncia al diritto può attribuirsi, quindi, “sia alla adesione alla sollevata eccezione di inammissibilità in quel processo, esplicitata da questa difesa con le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.09.2023, sia alla mancata proposizione del gravame avverso la sentenza n. 6200/2023, quantomeno nei termini invocati dall'istituto resistente, posto che la
“rinunzia” implicita alla pretesa derivante dal mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale” (in questi termini, v. Cass. n. 20879 del 02.08.2019);
Merito
Quanto al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che le patologie lamentate dal ricorrente quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 29.9.2021 sono le seguenti “esiti algico-funzionali consolidati derivati dal pregresso trauma a carico della cuffia dei rotatori di destra, con lesione del tendine del sovraspinoso”
Tali patologie hanno determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile nella misura del 7% a far data dal 29.9.2021. Il CTU nominato in questo giudizio, Per_ dott. ha, infatti, specificato che: “si pone preliminarmente la questione di valutare se la lesione subita dall'istante possa essere correlata ad infortunio sul lavoro. Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta che determini la morte della persona oppure ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. I suoi elementi integranti sono:
- La lesione
- La causa violenta
- L'occasione di lavoro. Nel caso de quo tali parametri appaiono soddisfatti. Infatti, dalla documentazione agli atti si desume che il ricorrente abbia subito un evento improvviso e traumatico, insorto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, che ha procurato un danno alla sua integrità fisica. Appaiono inoltre esauditi anche tutti gli altri elementi valutativi, in parti-colare:
- Il criterio di efficienza qualitativa
- Il criterio topografico
- Il criterio di esclusione di altre cause
A proposito di tale ultimo fattore si rileva brevemente che dall'esame RM di ottobre 2021 emerge una preesistente iniziale degenerazione artrosica acromion-claveare destra che, tuttavia, si reputa abbia influito in maniera del tutto marginale rispetto agli attuali esiti.
Ciò premesso, appare corretto stimare la percentuale della menomazione riportata dall'istante con riferimento a quanto riportato nelle tabelle annesse al D.M. del 12/07/2000:
- Codice 227: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a
4%.
- Codice 224: Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi
= 3%.” Per_ Alla luce di tutto quanto argomentato il CTU dr. ha ritenuto equo “ai fini di una corretta valutazione medico-legale, applicare un ragionevole criterio proporzionale e, di conseguenza, quantificare il danno subito dal sig. a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito in data 29/09/2021 nella misura complessiva del 7% (sette/100)” .
Tale valutazione comporta l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un indennizzo in conto capitale sia pure in una misura inferiore a quella richiesta in ricorso.
Va rilevato che, essendo l'infortunio sul lavoro avvenuto in data successiva al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D. Leg. N° 38 del 23.2.2000, è al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento.
Come è noto la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”.
A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato.
Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta, che continua ad essere erogata con le modalità vigenti, non avendo il legislatore previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo.
Da quanto sinora detto appare chiaro che in relazione alla percentuale di inabilità dedotta e richiesta dal ricorrente può essere riconosciuto l'indennizzo in conto capitale nella misura del 7% a partire dalla data dell'infortunio sul lavoro (29.9.2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda può essere accolta con la percentuale e la decorrenza indicata poiché le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il CTU ha del resto anche compiutamente ed in modo convincente risposta ai quesiti sottopostigli;
del resto le argomentazioni svolte dal C.T.U. non sono state in alcun modo specificamente contestate dalle parti.
Ritiene lo scrivente che, la consulenza sia nella sua impostazione che nelle sue conclusioni, può essere condivisa da questo giudice in quanto il CTU è pervenuto, del tutto comprensibilmente alla conclusione di cui sopra a seguito di un mandato adempiuto in modo serio, preciso e, soprattutto con il ricorso ad una metodologia medico-legale valida da un punto di vista tecnico scientifico e giuridico.
A giudizio dello scrivente, quindi, le conclusioni del CTU possono essere, condivise in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti.
Il CTU, peraltro, nell'espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell'oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell'incarico ricevuto, esaminando esclusivamente quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Non vi sono critiche specifiche alla consulenza idonee ad inficiare le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza medico-legale.
Pertanto, deve ribadirsi, che il CTU si è limitato ad espletare il mandato ricevuto sulla scorta di quanto domandato, provato e documentato.
Appare, tuttavia, evidente che, in base dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente, la domanda può trovare un accoglimento solo parziale.
Per_ Inoltre il CTU ha anche aggiunto in risposta alle osservazione alla consulenza effettuate dal CTP di parte ricorrente che: ““In data 20/02/2025 ho ricevuto a mezzo PEC alcune brevi osservazioni dal consulente medico di parte dott. con le quali mi invitava Persona_5
a specificare gli eventuali periodi di inabilità temporanea, totale o parziale.
A questo proposito si ritiene che si possa considerare il ricorrente:
Inabile totale con decorrenza dalla data dell'infortunio (29/09/2021) e per i successivi trenta giorni, vale a dire fino al 30 ottobre 2021.
Inabile parziale al 70% dal 01/11/2021 al 31/03/2022.
Inabile parziale al 30% per il mese seguente, vale a dire fino al 30/04/2022”. In base alle conclusioni cui è pervenuto il consulente, non può che accogliersi parzialmente la domanda formulata e, conseguentemente, condannare l' – tenuto conto delle CP_1 conclusioni contenute nel ricorso sopra interamente riportate - a corrispondere alla parte ricorrente un indennizzo in conto capitale da infortunio sul lavoro del 29.9.2021 nella misura del 7% a partire oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le domande al CTU relative all'inabilità totale e parziale temporanea non sono, però presenti nelle conclusioni del ricorso sopra interamente riportate.
L' va, altresì, condannata al pagamento di metà delle spese processuali (la domanda CP_1 viene accolta solo parzialmente) che vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva ed al pagamento delle spese di C.T.U. per intero.
P.Q.M.
a) condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in conto capitale nella misura CP_1 del 7% per il denunciato infortunio sul lavoro del 29.09.2021 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 1.500/00, per compensi professionali di avvocato oltre IVA e
CPA, C.U: e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
c) condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. per intero CP_1
Così deciso, in Napoli, addì 22.04.2025
Il Tribunale Giudice Unico del lavoro
Dr. Federico Bile