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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI OL
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere -Relatore- ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1442/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020, iscritto al n. 2388/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
l' (c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla via Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone (c.f.
) APPELLANTE C.F._1
E il (c.f. , con sede in al Corso Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
San Giovanni a Teduccio n. 849, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Barretta (c.f.
) APPELLATA C.F._2 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI OL
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il adiva il Controparte_1
Tribunale di Napoli per ottenere dall' la somma di € 2.103.995,88, “oltre gli interessi di mora di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a decorrere dal giorno successivo alle singole scadenze del termine di pagamento e fino all'effettivo saldo”, a titolo di saldo residuo delle fatture emesse per le prestazioni di Patologia Clinica (Lab.), eseguite in favore degli assistiti del Sistema Sanitario
Nazionale (S.S.N.) da gennaio a settembre del 2014 in regime di accreditamento con l' in virtù del contratto stipulato ai sensi del d. Lgs. n. 502/1992.
2. Con decreto ingiuntivo n. 740/2015, il Tribunale adito ordinava all' di pagare al Centro la somma di € 2.103.995,88, oltre interessi moratori di cui al D.
Lgs. 231/2002.
3. Avverso tale decreto l' proponeva opposizione, con citazione notificata alla controparte il 7 aprile 2015, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che:“le distinte riepilogative ed i provvedimenti depositati [ex adverso] sono documenti unilaterali di natura meramente ed esclusivamente fiscale” ; la controparte non aveva fornito alcuna prova in merito al rispetto della
C.O.M. e del tetto di spesa;
nel periodo di riferimento del decreto ingiuntivo opposto erano state addebitate prestazioni rese in difformità del Decreto del
Commissario ad Acta n. 40 del 13.07.2010 note;
il credito non era dovuto in ragione del superamento dei “limiti fissati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale contraddistinte con la lettera “R”, erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate, per pazienti fuori regione” , per cui aveva comunicato al Centro, con nota n. 33850 del 16.07.2014, “di sospendere la remunerazione delle prestazioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro n. 101/13 […] dal 1° giugno 2014”, nonché, con nota n. 40648 del 4.09.2014 “di non liquidare le prestazioni rogate a pazienti fuori regione, successive al 13.02.14”; aveva comunicato al Centro, “con nota prot. n.
1467/14, […] la sospensione della remunerazione di cui al Decreto commissario
Ad acta n. 101/13” ; il credito non era dovuto “anche in considerazione del limite di spesa relativo alla branca di laboratorio fissato per il centro opposto in € 84.441,63
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e regolarmente notificato allo stesso con nota prot. n. 389 del 15.03.15” ; non erano dovuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 in quanto non applicabili alla fattispecie in esame.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 ottobre 2015, il
Centro resisteva all'opposizione, deducendo che: con il ricorso monitorio aveva dedotto di aver effettuato 95.676 prestazioni da gennaio 2014 a settembre 2014, a fronte del limite massimo di 166.600; le eccezioni formulate dall' in ordine al superamento dei limiti di spesa erano generiche.
5. Con la sentenza n. 1442/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 740/2015 emesso dallo stesso tribunale, con condanna dell' al pagamento delle spese del grado.
Nello specifico:
- rigettava l'eccezione relativa all'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio, poiché, “in assenza di circostanziate contestazioni da parte dell' tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenuti in tale documentazione
(distinte riepilogative mensili), quest'ultima [era] considerata prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal e del Controparte_1 relativo corrispettivo pecuniario indicato”;
- rigettava l'eccezione dell' secondo cui il non avrebbe fornito la Pt_1 prova del rispetto della C.O.M., motivando che tale eccezione era “rimasta su di un piano del tutto generico ed astratto, atteso che non [era] stato allegato alcun documento atto a verificare il superamento del limite richiamato, né [risultava] precisato il numero di prestazioni che rientravano in detta C.O.M e quelle che eccedevano detto limite”. A tal riguardo, riscontrava che l' non aveva mosso alcuna concreta obiezione avverso le specifiche circostanze allegate dall' secondo cui, a fronte di una COM - prevista dal DGRC 491/2006 - assegnata al
Centro di 166.600 prestazioni annue, l' ne aveva eseguite 95.676;
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- rigettava l'eccezione avente ad oggetto le presunte anomalie tecnico sanitarie riscontrate dall' nelle impegnative, in quanto generica e non provata perché neppure indicava a quali impegnative si riferisse;
- riscontrava, sull'eccepito superamento del limite di spesa per le prestazioni rese ai residenti fuori Regione - che secondo l' non erano remunerabili dopo la data del 13 febbraio 2014 - che, nelle more del giudizio, il
Centro aveva “ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2968 del 29 aprile 2016, con cui è
(era) stato ingiunto all' il pagamento del saldo del 10% delle fatture di ottobre, novembre e dicembre 2014 per prestazioni erogate ad assistenti residenti fuori regione”. Di conseguenza, poiché tale decreto ingiuntivo non era stato opposto, il
Giudice di prime cure riteneva che il giudicato dello stesso si estendesse anche al diritto del “di vedersi remunerare le prestazioni rese in favore dei pazienti Pt_1 residenti “fuori regione” fino a tutto dicembre 2014 e, pertanto, anche dopo la presunta data di esaurimento delle risorse finanziarie” .
In ogni caso, il Giudice di prime cure riteneva che l'eccezione dell' in esame era comunque generica ed astratta, in quanto la nota n. 40648/2014 prodotta a suo sostegno non consentiva, per la sua genericità, alcuna verifica oggettiva, affermando che, alla luce dell'art. 5, co. 5, del contratto stipulato tra le parti, nonché del punto 4 del DGRC n. 517/2007, “la liquidazione delle prestazioni di laboratorio rese dal Centro a residenti in altre Regioni non [poteva] essere paralizzata dalla mera affermazione di uno sforamento del budget di branca”.
Parimenti, il Giudice di primo grado accertava che non era stato provato il superamento del limite di spesa per le prestazioni rese ai residenti nella Regione
Campania, poiché la nota n. 3989/2015 del 13 marzo 2015, prodotta dall'
“dava semplicemente conto dell'avvenuta decurtazione delle competenze del mese di settembre della somma di €. 84.441,63”, ma non consentiva la verifica dell'avvenuto invocato sforamento;
- infine, il Tribunale riteneva applicabili al caso di specie gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002.
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6. Ricevutane la notifica da parte del Centro il 30 maggio 2020, con atto di citazione notificato alla controparte il 26 giugno 2020 l' ha proposto appello avverso tale sentenza, articolando i seguenti motivi:
A) con il primo ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale, riscontrando che le distinte riepilogative prodotte dal in primo grado non Pt_1 fossero state specificamente contestate dalla parte avversa, aveva ritenuto provati i crediti in esse riportati. Contrariamente a ciò, l'appellante ha sostenuto di aver confutato la pretesa creditoria rilevando, tra le altre cose, l'inidoneità delle distinte riepilogative a provare il credito reclamato. Inoltre, ha aggiunto che il
“Tribunale [aveva] erroneamente ritenuto sufficienti sotto il profilo probatorio le impegnative ex adverso depositate che, al contrario di quanto si legge nella sentenza impugnata, [erano] state puntualmente contestate dall' e, in ogni caso, non [erano] da sole idonee a dimostrare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei requisiti di qualità e quantità imposti dalla normativa di settore” ;
B) con il secondo motivo l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto generica l'eccezione da essa formulata in primo grado, circa la mancata prova, da parte del , del rispetto della – Pt_1 Pt_4 motivando che l' non aveva “allegato alcun documento atto a verificare il superamento del limite richiamato, né [risultava] precisato il numero di prestazioni che rientravano in detta C.O.M e quelle che eccedevano detto limite”.
Nel contestare tale accertamento l'appellante ha ribadito che il Pt_1 avrebbe dovuto fornire la prova documentale del rispetto della , affermando che non era sufficiente a provare in giudizio il numero di prestazioni massime annue, poiché sarebbe stato necessario documentare la rendicontazione delle prestazioni eseguite, mensilmente e giorno per giorno;
C) con il terzo l' ha affermato che il primo Giudice aveva errato nel rigettare, per mancanza di prova, l'eccezione del superamento dei tetti di spesa, benché essa aveva “specificamente contestato al la Controparte_1 non remunerabilità delle prestazioni rese ai pazienti residenti fuori regione”, stante la già invocata inderogabilità dei tetti di spesa.
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In particolare, ha nuovamente evidenziato che, in riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale contrassegnate dalla lettera “R” (per le quali nel corso dell'anno 2013 era stato rispettato il volume massimo di 26.004 prestazioni erogabili, stabilito con il Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del
10 ottobre 2013), nell'anno 2014 erano intervenute diverse note che stabilivano diversi momenti di superamento del tetto di spesa, cioè:
- in un primo momento, poiché si era “registrato, già nel mese di maggio, il superamento del volume massimo di prestazioni di genetica medica contrassegnate dalla lettera “R”, con un incremento di oltre il 200% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente”, con nota prot. n. 33850 del 16 luglio
2014 erano stati sospesi i pagamenti delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a decorrere dal 1° giugno 2014;
- in seguito, poiché il limite del tetto di spesa previsto dal DCA n. 88/2013 risultava essere stato superato già il 13 febbraio 2014, con successiva nota prot.
40648 del 4 settembre 2014, l' aveva annullato in autotutela la precedente nota prot. 33850 del 16 luglio 2014 ed aveva disposto di non liquidare le prestazioni erogate ai pazienti residenti fuori regione dopo il 13 febbraio 2014;
- in seguito, in base al DCA n. 129/2014, l' con la nota prot. n. 7436 del
10 febbraio 2015, aveva comunicato che il numero complessivo di prestazioni contrassegnate dalla lettera “R” erogabili dalle strutture accreditate era stato raggiunto il 10 agosto 2014, con la conseguenza che da tale data doveva essere sospeso il pagamento delle prestazioni erogate ai pazienti residenti nella Regione
Campania in quanto “il riconoscimento dell'addebito da parte delle regioni di provenienza è (era) una delle condizioni indispensabili per l'eventuale liquidazione delle prestazioni extraregionali” ;
D) con il quarto l' riprendendo il tema del superamento del tetto di spesa, si è focalizzata sulla censura della motivazione con cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione del superamento del tetto di spesa per le prestazioni rese ai residenti fuori della Regione Campania, fondata sul fatto che l' non si era opposta al decreto ingiuntivo n. 2968 del 29 aprile 2016 - ottenuto nelle more del presente giudizio – con il quale le era stato ordinato di pagare al Centro il c. Pag. 6 di 16 Parte_3 Pt_1 Pt_1
Controparte_2
[...] Con Co REPU CA ITA NA
[...]
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corrispettivo delle prestazioni di Patologia Clinica rese a residenti fuori Regione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2014.
Ebbene, poiché il Tribunale aveva ritenuto che tale decreto aveva acquisito efficacia di cosa giudicata sostanziale anche in riferimento alle ragioni costituenti il presupposto logico-giuridico della decisione – ossia, in questo caso, all'accertamento del diritto del alla remunerazione delle prestazioni rese in Pt_1 favore dei pazienti residenti fuori Regione fino a tutto dicembre 2014 – l' ha criticato tale impostazione, ritenendo che il Tribunale avesse attribuito al giudicato un'estensione eccessiva, includendo non solo l'accertamento del diritto del , ma anche – in modo improprio – la presunta inesistenza di eventuali Pt_1 fatti impeditivi, modificativi o estintivi che, pur non dedotti, avrebbero potuto essere fatti valere in quel giudizio.
Inoltre, ha evidenziato che, siccome il decreto ingiuntivo n. 740/2015 riguardava il corrispettivo delle prestazioni eseguite da gennaio e settembre 2014
e il decreto ingiuntivo n. 2968 del 29 aprile 2016 atteneva al corrispettivo delle prestazioni relative ai mesi da ottobre a dicembre del 2014, il giudizio sorto in opposizione al primo non poteva essere vincolato dal giudicato del secondo, tanto da impedire l'esame della questione inerente il superamento del tetto di spesa;
peraltro, il decreto ingiuntivo n. 2968 del 29 aprile 2016, essendo stato emesso inaudita altera parte e sulla base di un esame sommario, doveva considerarsi privo di contenuto propriamente decisorio e, quindi, non idoneo a coprire il dedotto e il deducibile.
Infine, ha richiamato anche la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, ribadendo che il giudicato del decreto ingiuntivo n. 2968 del 29 aprile
2016 non potesse precludere le eccezioni sostanziali poste in relazione al credito oggetto del presente giudizio;
E) con il quinto motivo l' ha sostenuto che, contrariamente da quanto accertato dal Tribunale, nella fattispecie in esame non si applicavano gli interessi moratori di cui al d. Lgs. 231/2002.
Pertanto, nelle sue conclusioni ha domandato a questa Corte di: “in via cautelare a) sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza
Par
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impugnata; nel merito, b) accertare e dichiarare la inesistenza di un diritto di credito del per le prestazioni effettuate nel periodo Controparte_1 preso in considerazione dal decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni su innanzi indicate;
c) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
per l'effetto, d) revocare il provvedimento monitorio di cui si controverte;
in ogni caso, e) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 novembre 2020, il Centro ha resistito all'appello contestandone i motivi e chiedendone il rigetto.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di rigettare l'appello con condanna dell' al pagamento delle spese da attribuire al su procuratore, dichiaratosi antistatario.
8. All'esito della prima udienza del 24 novembre 2020 la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi l'8 luglio 2025, in cui la Corte ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II. È infondato il primo motivo di gravame, in cui l' lamenta che il
Tribunale ha ritenuto non specificamente contestate le distinte contabili prodotte dal ai fini della quantificazione del credito reclamato, nonché le Pt_1 impegnative delle prestazioni sanitarie.
In via preliminare, va rilevato che il Centro, a corredo del ricorso monitorio, aveva depositato le fatture relative alle prestazioni eseguite nelle mensilità da gennaio a settembre del 2014, cui devono intendersi riferite le predette distinte riepilogative indicate dal Tribunale e dall'appellante nel suo primo motivo di gravame.
Orbene, a giudizio della Corte, il Tribunale ha correttamente rilevato che l' su cui incombeva l'onere di rilevare eventuali difformità delle citate fatture
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rispetto ai dati in suo possesso, non aveva dedotto circostanziate contestazioni al riguardo, limitandosi, invece, ad affermare che tali fatture non avessero valore probatorio, essendo “documenti unilaterali di natura meramente ed esclusivamente fiscale”.
Pertanto, sono prive di pregio le considerazioni esposte dall'appellante in merito all'asserita inidoneità probatoria delle fatture, perché le stesse, al contrario, hanno acquisito valore di prova, perché non specificamente contestate dalla parte contro cui erano state fatte valere.
Né valgono a superare l'assenza di una specifica contestazione, le ulteriori considerazioni svolte dall' in occasione dell'eccezione di superamento del tetto di spesa, in cui essa aveva “contestato sia l'an che il quantum riportato dalla documentazione posta a fondamento del giudizio ingiuntivo, evidenziando non solo il superamento del tetto di spesa per la branca laboratorio, ma anche la mancanza, la non conformità e/o la incongruenza delle impegnative relative alle prestazioni erogate”.
Allo stesso modo, non risulta che l' abbia specificamente indicato le impegnative mediche, di cui aveva disponibilità, che, a suo dire, presentavano incongruenze.
II. È poi inammissibile, oltre che infondato, il secondo motivo inerente il superamento della COM, in quanto, anche in questo caso il Tribunale ha correttamente ritenuto incontestata la circostanza che il Centro aveva rispettato il limite della COM. Infatti, a fronte del fatto che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il Centro aveva allegato che nel 2014 aveva eseguito un numero di prestazioni - pari a 95.676 - inferiore al limite massimo assegnato – pari a 166.600
- l' non ha indicato qual fosse il numero di prestazioni che, a suo avviso, il avrebbe reso in eccesso rispetto a tale limite. Pt_1
Ebbene, l' con il suo atto di appello, invece di confutare l'accertamento del Tribunale in ordine alla non contestazione del rispetto della
, si è limitata a rilevare che, a suo avviso, il Centro aveva omesso di documentare “anche mensilmente e giorno per giorno” la rendicontazione delle prestazioni eseguite.
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Tali argomentazioni, però, non scalfiscono le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, giacché la documentazione, mensile o giornaliera, delle prestazioni sarebbe stata necessaria soltanto se l' avesse specificamente contestato il rispetto della COM.
III. Anche il terzo e il quarto motivo di appello - esaminati congiuntamente in quanto connessi (entrambi relativi all'eccepito superamento del tetto di spesa per i residenti extra-regionali e quello per i residenti intra-regionali) - risultano infondati, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, è opportuno osservare che risulta infondata la censura contenuta nel quarto motivo di appello, volta a contestare l'estensione al presente giudizio del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2968/2016 non opposto.
Vi è, infatti, giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui
“Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (cfr. Cass.
19113/2018). E nella specie, l' on ha neppure allegato, a sua difesa, che per le prestazioni rese da gennaio a settembre 2014, oggetto del presente giudizio, operavano tetti di spesa diversi da quelli fatti valere per le prestazioni rese da ottobre a dicembre 2014, oggetto del secondo decreto ingiuntivo non opposto (ad es. in considerazione della loro rilevazione trimestrale, anziché annuale), che rendevano diverse le causae petendi dei due procedimenti monitori.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale, nessuna delle due eccezioni afferenti il superamento dei tetti di spesa risulta provata.
In particolare, l' ha indicato che il tetto di spesa per le prestazioni eseguite in favore dei residenti extra-regionali si era esaurito, sulla scorta delle note n. 33850 del 16 luglio 2014 e n. 40648 del 4 settembre 2014, mentre quello per le prestazioni ai residenti intra-regionali si era esaurito, sulla scorta della nota n. 7436 del 10 febbraio 2015. Ora, sebbene non risulti interamente riprodotta in
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appello la documentazione presente nel primo grado, dagli atti di causa risulta il contenuto delle note poc'anzi richiamate, in base a cui l' pretende affermare l'insussistenza del credito reclamato.
Nessuna delle due note risulta però idonea a provare l'invocato superamento del tetto di spesa.
A tal riguardo, deve innanzitutto osservarsi che questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016,
3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Poi, nel caso di specie è da premettersi che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2014, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
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Come anzidetto, nella fattispecie in esame l' per eccepire il superamento del tetto di spesa relativo ai residenti extra-regionali, nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo si era limitata a richiamare la nota
33850 del 16 luglio 2014, la nota n. 40648 del 4 settembre 2014; in ragione della prima, risultava che il superamento del tetto di spesa si era verificato il 1° giugno
2014; in base alla seconda, il 13 febbraio 2014.
Ebbene, fermo restando che il Tribunale ha ritenuto generica la nota n.
40648/2014, si osserva che l' non ha indicato la data della sua trasmissione al
Centro, così come non ha indicato la data di trasmissione della nota n.
33850/2014, né nel primo grado, né nel giudizio di appello.
In mancanza della indicazione e della prova della trasmissione di tali comunicazioni, non è possibile ritenere che il Centro sia stato messo nelle condizioni di sapere quando avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione delle prestazioni onde evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti.
Per tali ragioni, si ritiene che il pagamento del corrispettivo delle prestazioni del primo e del secondo trimestre sarebbe dovuto avvenire nel rispetto dell'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto e che, dunque, l' al fine di far rientrare i fatturati trimestrali entro i limiti di spesa, avrebbe dovuto determinare la regressione unica tariffaria (o RTU) nei termini previsti dalla citata disposizione contrattuale.
Tuttavia, dalla documentazione richiamata non vi è prova dell'avvenuta determinazione della RTU.
Essa, infatti, costituisce un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, serve alla “determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
Sicché, la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie
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rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una
“regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
Pertanto, l'omessa documentazione di tale atto implica che l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di spesa in parola non può ritenersi provata.
In ogni caso, anche qualora l' avesse dimostrato di aver comunicato tempestivamente, sia la data presuntiva, sia quella consuntiva del superamento del tetto di spesa, tale eccezione non avrebbe comunque potuto essere accolta, perché l' ha omesso di quantificare l'importo che, in ragione del presunto superamento di detto tetto, avrebbe dovuto essere ritenuto non dovuto rispetto al credito azionato.
Ciò rileva poiché la stessa nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva sostenuto la non debenza delle somme ingiunte perché una parte di esse eccedeva il limite di spesa relativo alle prestazioni rese ai residenti extra-regionali e un'altra parte eccedeva quello riferito ai residenti intra- regionali, senza tuttavia quantificare né l'una né l'altra eccedenza, con la conseguenza che entrambe le eccezioni risultavano formulate genericamente e quindi prive del requisito di specificità.
I medesimi rilievi valgono, del resto, anche per l'eccezione sollevata dall' in primo grado — e ritenuta non provata dal Tribunale — relativa al presunto superamento del tetto di spesa per le prestazioni rese ai residenti intra-
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regionali, in quanto, in relazione a tale eccezione, oltre a non essere state indicate le somme eccedenti il presunto superamento del tetto di spesa, non risultano specificate le date in cui sarebbero state trasmesse la comunicazione contenente la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa e quella contenente la data di esaurimento dello stesso, né risulta provata la eventuale RTU.
Infine, si osserva che è priva di valore l'invocazione da parte dell' nel suo atto di appello alla clausola di salvaguardia, la quale, dalla lettura combinata dei due commi dell'articolo del contratto, riguarda quei provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa, peraltro introdotte trasversalmente al fine di paralizzare la pretesa creditoria.
IV. Infine, è da rigettare anche l'ultimo motivo relativo all'applicabilità degli interessi moratori riconosciuti dal Tribunale al caso di specie.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr.
Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un
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contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
V. Per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
VI. All'accoglimento dell'appello consegue, sulla base del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che l' va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo, le quali, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, tenuto conto della quantità e qualità dell'attività prestata, del valore della controversia (scaglione da 2.000.001,00 € a
4.000.000 €) e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 e dal successivo decreto n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse si liquidano a favore del procuratore dell'appellata, avv. Daniela
Barretta, dichiaratosi antistatario, nel complessivo importo di 25.990,00 €, di cui
22.600,00 e per compensi (4.900,00 € per il compenso relativo alla fase di studio,
3.000,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 6.500,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 8.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo) e 3.390,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre altri accessori se dovuti.
VI. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1442/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020, proposto dalla c. Pag. 15 di 16 Parte_5 Pt_1
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con citazione notificata al Controparte_5 [...] il 26 giugno 2020: Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 25.990,00 €, di cui 22.600,00 € per compensi e 3.390,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore del procuratore dell'appellata, avv. Daniela Barretta, dichiaratosi antistatario;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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