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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7622/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 7622/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Vinelli;
- appellante - Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Carta. - appellato - CP_1
Oggi 3 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 7622/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Matteo Vinelli. Per la parte appellata è presente l'avv. Raffaella Carta. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Entrambi i difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e, all'esito, chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7622/2024 R.G.A.C. TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Matteo Vinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Dante, n. 18; -APPELLANTE- CONTRO (c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP_1 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'avvocato Raffaella Carta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla via Gaetano Donizetti, n. 1/C.
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 904/2024.
Conclusioni delle parti Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “- In via principale e nel merito, accogliere la spiegata impugnazione per i motivi meglio superiormente esposti, rigettando le avverse domande accolte dal Giudice di prime cure in quanto infondate, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato, ex art. 2052 c.c., per fatto e colpa esclusiva del cane incustodito di proprietà del sig. accertare che il danno materiale sofferto dall'autovettura CP_1 di proprietà dell'esponente deve essere quantificato nella complessiva somma di euro 2.838,00 in conseguenza del danno materiale sofferto dal veicolo targato EH 597 TG o in quella maggiore o minore che dovesse risultare;
per l'effetto, condannare il sig. CP_1 residente in [...], al risarcimento di tuti i danni subiti dall'attore in forza dei predetti titoli (danno materiale e fermo tecnico), quantificati nella complessiva somma di euro 2.838,00 od in quella maggiore o minore che dovesse risultare, ricorrendo se necessitato altresì a pronuncia da emettersi in via equitativa;
Pagina 2 di 8 in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della domanda dell'appellante, riconoscere a carico del conducente il concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo, nella misura del 30% o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta accertata. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”. Per l'appellato (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello): “Rigettare in toto la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”
Causa decisa all'udienza del 3 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 904/2024, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato la domanda da lei avanzata nei confronti di CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla auto proprietà (veicolo Audi, tg. EH597TG) a seguito del sinistro verificatosi in data 12/9/2020, alle ore 20:45 circa, in località Capitana, nel Comune di Quartu Sant'Elena, allorquando, mentre circolava a bordo del menzionato veicolo, condotto nell'occasione da all'altezza del km 7 della S.P. CP_2
17, urtava improvvisamente contro un cane di grossa taglia, di colore bianco, il quale, nell'attraversare repentinamente la strada da sinistra a destra, veniva sbalzato a pochi metri dall'asfalto, causando danni al proprio mezzo. Ha riferito che, una volta arrestata la marcia, si adoperavano per soccorrere l'animale, adagiandolo nella propria autovettura con l'aiuto di due persone presenti sul posto, per trasportarlo, poi, presso l'ambulatorio del veterinario dott. che, dopo qualche tentativo teso a rianimarlo, ne dichiarava Persona_1 il decesso, certificando, anche, che lo stesso non era dotato di microchip. Ha aggiunto di aver appreso che sul social network Instagram era stato pubblicato un annuncio da una tale che denunciava la scomparsa del proprio Per_2 cane in data 12/9/2020 nella stessa zona in cui era avvenuto il sinistro e, considerato che le foto del cane investito coincidevano con quelle di cui all'annuncio, provvedeva a contattare l'autrice del comunicato per riferire informazioni relative all'animale scomparso, senza però ottenere alcun risultato. Cosicché, falliti i tentativi per ottenere in via stragiudiziale dal proprietario del cane, , il risarcimento dei danni materiali subiti CP_1 alla propria autovettura che aveva quantificato in € 2.838,00, la lo ha Pt_1 convenuto in giudizio per sentire accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2052 c.c., che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva del cane
Pagina 3 di 8 incustodito di sua proprietà, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali per come quantificati;
in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, ha chiesto di riconoscere il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 30% o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Si è costituito in giudizio per contestare l'avversa domanda CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto dall'estratto cronologico del PRA risultava che proprietaria dell'autovettura danneggiata all'epoca del sinistro era che aveva Persona_3 acquistato il mezzo in data 17/10/2019 da , provvedendo alla Controparte_3 trascrizione dell'atto di trasferimento ata 20/11/2020, pertanto, la domanda andava dichiarata inammissibile, con conseguente revoca dell'attrice dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della richiesta risarcitoria, dovendosi ritenere l'attrice unica responsabile del sinistro e contestando la proprietà del cane investito, in quanto, alle ore 21:20 di quella sera il suo cane si trovava presso la propria abitazione. Ha contestato, da ultimo, la quantificazione dei danni riportati dalla vettura Audi tg. EH597TG, evidenziando che il preventivo prodotto dall'attrice era privo di data e numerazione oltre che di specifica sui pezzi, se nuovi o usati. Ha chiesto, in definitiva, il rigetto totale della domanda e la condanna della ex art.96 c.p.c. Pt_1
Istruita la causa documentalmente e attraverso l'espletamento di prova testimoniale, all'udienza del 25/6/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 904/2024 del 23/10/2024 il giudice di pace rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, in quanto l'eventuale assenza di titolarità del diritto al risarcimento era una questione attinente al merito del procedimento che non escludeva la legitimatio ad causam, ritenendo sussistente la titolarità della ad ottenere il Pt_1 risarcimento del danno, poiché il contratto di assicurazione prodotto era intestato all'attrice al momento della causazione del sinistro, risultando, dunque, ella, l'utilizzatrice del veicolo danneggiato;
rigettava, nel merito, la richiesta di risarcimento danni, non essendo stata raggiunta la prova che il cane investito dallo era lo stesso di quello di proprietà del convenuto e CP_2 rigettava, infine hiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con condanna della al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame Parte_1 chiedendone l'integrale riforma sul presupposto dell'erronea valutazione delle prove e di una illogica ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure. In particolare, ha evidenziato che il giudice di pace non avrebbe tenuto in considerazione: a) il documento n. 4 di parte attrice;
b) le dichiarazioni della testimone la quale, escussa all'udienza del 15/11/2023, aveva Persona_3
Pagina 4 di 8 dichiarato che l'annuncio contenente l'avviso di scomparsa dell'animale risaliva al giorno 12/9/2020 e che – dunque – la collocazione temporale dell'allontanamento del cane dei Frau doveva necessariamente essere cristallizzato alla data dell'11/9/2020, in quanto nel comunicato era riportata la dicitura “ieri è scappato il mio cane…”; c) che le dichiarazioni della teste di parte convenuta, , escussa all'udienza del 20/6/2023, erano inattendibili Per_2 perché discordanti e per avere la teste un interesse nella causa;
d) le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, che aveva dichiarato CP_2 di aver riconosciuto nell'animale soccorso quello fotografato nell'annuncio di scomparsa. Ha concluso nel chiedere la riforma integrale della sentenza impugnata, riproponendo l'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate in primo grado. Si è costituito in giudizio per opporsi al gravame, chiedendo la CP_1 conferma integrale della sentenza di primo grado, in quanto immune da vizi, evidenziando che il percorso logico-motivazione del giudice di pace era da ritenersi assolutamente corretto, dal momento che le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, , confermavano la data del 13/9/2020 per Per_2 indicare l'annuncio della scomparsa del cane, mentre i testi di parte attrice non avevano fornito alcun supporto probatorio, in quanto le loro dichiarazioni erano caratterizzate da incertezze come quella resa da che CP_2 riferiva: “il cane mostrato nella foto dell'annuncio sembra quello da noi soccorso”, non fornendo, dunque, alcun elemento di certezza sul fatto che si trattasse del medesimo animale. All'udienza del 6/3/2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 18/2/2026 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti conclusivi nel termine di 30 giorni prima dell'udienza. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. al 3/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è infondato e in quanto tale deve essere rigettato. La sentenza impugnata non è suscettibile di censura nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea per non essere stata raggiunta la prova in ordine alla proprietà in capo al convenuto del cane investito dall'autovettura condotta
Pagina 5 di 8 da e che, nella prospettazione della avrebbe provocato CP_2 Pt_1
l'incidente da cui sono derivati i danni all'autovettura Audi, tg. EH597TG. E invero, premesso che è incontestato che il cane in questione fosse sprovvisto di microchip (per come confermato dal veterinario
[...]
che ne ha constatato il decesso), a fronte della contestazione da Persona_4 parte del convenuto della titolarità del cane in questione, l'attrice (odierna appellante) non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'appartenenza di quel cane ad . CP_1 CP_ Dall'annuncio pubblicato su Instagram risulta soltanto che la figlia del ,
ha comunicato lo smarrimento di un cane di sesso femminile, colore Per_2
e di razza maremmana per come evincibile dalla fotografia postata. La questione relativa alla individuazione della data di pubblicazione dell'avviso (12/9/2020 o 13/9/2020) sulla quale le parti hanno lungamente dibattuto è del tutto irrilevante ai fini della individuazione del proprietario dell'animale, perché non risultano elementi sufficienti ad affermare che il cane smarrito CP_ dalla fosse quello investito dallo CP_2
L'appellante, invero, ha preteso di attribuire ad la proprietà CP_1 dell'animale solo per aver scorto su Instagram un avviso postato da sua figlia di smarrimento di un cane simile a quello investito. Orbene, anche a voler prescindere dalle perplessità che suscita la circostanza che, a fronte di un avviso pubblicato da tale (la quale, maggiorenne al momento del Per_2 sinistro perché nata il [...] per come risulta dal verbale dell'udienza del 20/6/2023 in cui ha deposto come teste, nell'avviso pubblicato su Instagram si è riferita al cane smarrito definendolo “mio”), il giudizio sia stato proposto nei confronti di , resta il fatto che, trattandosi di razza assai comune, CP_1 non può esservi certezza in ordine all'identità del cane. CP_ Del resto, è dirimente la circostanza che al è stato impedito il riconoscimento dell'animale morto, visto che, per come emerso dalle dichiarazioni rese dalla teste (“ci è stato detto dalla che il cane era Per_2 Pt_1 stato seppellito da due ragazzi che l'avevano aiutata dopo il sinistro, in un terreno di loro proprietà”; “la non aveva il nome dei ragazzi, il numero di telefono o un indirizzo Pt_1 cui rintracciarli o del terreno in cui lo stesso è stato seppellito”), la non ha saputo Pt_1 identificare i ragazzi che avrebbero, a suo dire, portato via l'animale dall'ambulatorio veterinario per seppellirlo. D'altra parte, i testi e hanno confermato che il cane Per_2 Tes_1 di loro proprietà, successivamente smarrito, era presente in casa alle ore 21:30 del 12/9/2020 e, dunque, in orario successivo a quello in cui il veterinario ha constatato il decesso di quello investito da Persona_4 CP_2
E invero, premesso che dalla compiuta istruttoria è emerso che la
[...] CP_ famiglia possedeva non uno, ma due cani maremmani di colore bianco e di sesso femminile, uno dei quali successivamente smarrito, va rimarcato che all'udienza del 21/2/2023 la teste , con riferimento al cane Per_2
Pagina 6 di 8 smarrito, ha riferito: “L'ho visto la sera del 12.09.2020, intorno alle ore 21:30 circa. L'ho visto all'interno della mia abitazione, nel cortile all'interno della recinzione”, specificando che “Quando ho visto il cane di cui ai capi che precedono, all'interno della recinzione era presente anche l'altro cane di nostra proprietà. Sono sicura che entrambi i cani fossero presenti all'interno della nostra abitazione. I cani di cui ho detto sono entrambi femmine”. CP_ Le dichiarazioni rese dalla teste sono state confermate da quelle rese dal teste indifferente rispetto alle parti, il quale, sentito all'udienza Tes_1 CP_ del 30/1/2024, dopo aver precisato di abitare di fronte alla casa dei , nel rispondere alla domanda di cui al capitolo A) articolato nella comparsa di CP_ risposta del (“Vero è che il giorno 12 Settembre 2020 alle ore 21,20 il cane di proprietà del Signor si trovava sdraiato all'interno dell'abitazione del CP_1 [...] in Via delle Caravelle n. 26 in Quartu nei pressi del cancello di detta abitazione”), CP_1 CP_ ha riferito: “Ricordo di avere visto il cane del nella data indicata che si trovava all'interno dell'abitazione, sdraiato vicino al cancello, mi trovavo a una distanza di circa CP_ 6/7 metri. Ho visto entrambi i cani di proprietà del l'adulto che ancora si trova presso l'abitazione dello stesso e il cucciolone che è venuto a mancare, sono sicuro che ci fossero entrambi i cani perché li ho intravisti, I cani che ho visto sono della stessa razza, sono maremmani bianchi”. Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, non può fondatamente CP_ sostenersi che il cane smarrito dalla famiglia coincidesse con quello investito da non solo perché lo stesso sentito come teste CP_2 CP_2 all'udienza del 4/5/2023, non è apparso certo dell'identità del cane riferendo che “il cane mostrato nella foto dell'annuncio sembra quello da noi soccorso”, ma anche perché nel momento in cui quest'ultimo è morto (ore 21:00 del 12/9/2020) il CP_ cane successivamente smarrito dai era ancora presente all'interno della loro abitazione per come conferma i testi e che Per_2 Tes_1 hanno dichiarato di averlo visto lì verso le ore 21:30 della stessa giornata. In un simile contesto nessun rilievo può attribuirsi alle dichiarazioni rese dalla teste che – sola – ha dichiarato che l'avviso di smarrimento Persona_3 doveva intendersi pubblicato in data 12/9/2020 e non in data 13/9/2020, sicché il cane dei Frau doveva intendersi smarrito già alla data dell'11/9/2020 CP_ (con conseguente inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_2 CP_ secondo cui il cane era ancora presente in casa nella serata del 12/9/2020). Le dichiarazioni rese dalla teste oltr essere isolate, non CP_2 appaiono attendibili non solo perché provenienti da persona interessata all'esito del giudizio (perché figlia di conducente dell'autovettura CP_2
Audi, tg. tg. EH597TG, e compagno della per come da lui stesso Pt_1 dichiarato all'udienza del 4/5/2023 in cui è stato sentito come teste, oltre che nella denuncia-querela sporta in data 17/9/2020 alla Stazione Forestale Muravera), ma anche e soprattutto perché in contrasto con le stesse allegazioni dell'odierna appellante, attrice in primo grado, la quale sin dall'atto di citazione
Pagina 7 di 8 ha sempre riferito di aver visto il post con la foto del cane smarrito da Per_2
“il giorno dopo” del sinistro e dunque in data 13/9/2020 visto che
[...] dente è incontestatamente accaduto il 12/9/2020. Lo stesso nella denuncia-querela sporta in data 17/9/2020 alla CP_2
Stazione Forestale Muravera e nella querela resa oralmente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna in data 26/10/2020, ha riferito di avere visto l'avviso di smarrimento di in Per_2 data 13/9/2020. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va confermata e l'appello rigettato.
3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio, in ragione della condotta dell'odierna appellante che si è resa parte diligente al fine di salvare la vita al cane investito, prendendo altresì contatti con la persona che nel giorno immediatamente successivo aveva diffuso sui social la notizia della scomparsa del proprio cane nella medesima località in cui si è verificato il sinistro.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese relative al doppio grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di quale appellante soccombente, di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Cagliari, 3 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 7622/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Vinelli;
- appellante - Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Carta. - appellato - CP_1
Oggi 3 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 7622/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Matteo Vinelli. Per la parte appellata è presente l'avv. Raffaella Carta. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Entrambi i difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e, all'esito, chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7622/2024 R.G.A.C. TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Matteo Vinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Dante, n. 18; -APPELLANTE- CONTRO (c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP_1 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'avvocato Raffaella Carta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, alla via Gaetano Donizetti, n. 1/C.
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 904/2024.
Conclusioni delle parti Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “- In via principale e nel merito, accogliere la spiegata impugnazione per i motivi meglio superiormente esposti, rigettando le avverse domande accolte dal Giudice di prime cure in quanto infondate, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato, ex art. 2052 c.c., per fatto e colpa esclusiva del cane incustodito di proprietà del sig. accertare che il danno materiale sofferto dall'autovettura CP_1 di proprietà dell'esponente deve essere quantificato nella complessiva somma di euro 2.838,00 in conseguenza del danno materiale sofferto dal veicolo targato EH 597 TG o in quella maggiore o minore che dovesse risultare;
per l'effetto, condannare il sig. CP_1 residente in [...], al risarcimento di tuti i danni subiti dall'attore in forza dei predetti titoli (danno materiale e fermo tecnico), quantificati nella complessiva somma di euro 2.838,00 od in quella maggiore o minore che dovesse risultare, ricorrendo se necessitato altresì a pronuncia da emettersi in via equitativa;
Pagina 2 di 8 in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della domanda dell'appellante, riconoscere a carico del conducente il concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo, nella misura del 30% o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta accertata. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”. Per l'appellato (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello): “Rigettare in toto la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”
Causa decisa all'udienza del 3 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 904/2024, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato la domanda da lei avanzata nei confronti di CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla auto proprietà (veicolo Audi, tg. EH597TG) a seguito del sinistro verificatosi in data 12/9/2020, alle ore 20:45 circa, in località Capitana, nel Comune di Quartu Sant'Elena, allorquando, mentre circolava a bordo del menzionato veicolo, condotto nell'occasione da all'altezza del km 7 della S.P. CP_2
17, urtava improvvisamente contro un cane di grossa taglia, di colore bianco, il quale, nell'attraversare repentinamente la strada da sinistra a destra, veniva sbalzato a pochi metri dall'asfalto, causando danni al proprio mezzo. Ha riferito che, una volta arrestata la marcia, si adoperavano per soccorrere l'animale, adagiandolo nella propria autovettura con l'aiuto di due persone presenti sul posto, per trasportarlo, poi, presso l'ambulatorio del veterinario dott. che, dopo qualche tentativo teso a rianimarlo, ne dichiarava Persona_1 il decesso, certificando, anche, che lo stesso non era dotato di microchip. Ha aggiunto di aver appreso che sul social network Instagram era stato pubblicato un annuncio da una tale che denunciava la scomparsa del proprio Per_2 cane in data 12/9/2020 nella stessa zona in cui era avvenuto il sinistro e, considerato che le foto del cane investito coincidevano con quelle di cui all'annuncio, provvedeva a contattare l'autrice del comunicato per riferire informazioni relative all'animale scomparso, senza però ottenere alcun risultato. Cosicché, falliti i tentativi per ottenere in via stragiudiziale dal proprietario del cane, , il risarcimento dei danni materiali subiti CP_1 alla propria autovettura che aveva quantificato in € 2.838,00, la lo ha Pt_1 convenuto in giudizio per sentire accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2052 c.c., che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusiva del cane
Pagina 3 di 8 incustodito di sua proprietà, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali per come quantificati;
in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, ha chiesto di riconoscere il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 30% o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Si è costituito in giudizio per contestare l'avversa domanda CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto dall'estratto cronologico del PRA risultava che proprietaria dell'autovettura danneggiata all'epoca del sinistro era che aveva Persona_3 acquistato il mezzo in data 17/10/2019 da , provvedendo alla Controparte_3 trascrizione dell'atto di trasferimento ata 20/11/2020, pertanto, la domanda andava dichiarata inammissibile, con conseguente revoca dell'attrice dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della richiesta risarcitoria, dovendosi ritenere l'attrice unica responsabile del sinistro e contestando la proprietà del cane investito, in quanto, alle ore 21:20 di quella sera il suo cane si trovava presso la propria abitazione. Ha contestato, da ultimo, la quantificazione dei danni riportati dalla vettura Audi tg. EH597TG, evidenziando che il preventivo prodotto dall'attrice era privo di data e numerazione oltre che di specifica sui pezzi, se nuovi o usati. Ha chiesto, in definitiva, il rigetto totale della domanda e la condanna della ex art.96 c.p.c. Pt_1
Istruita la causa documentalmente e attraverso l'espletamento di prova testimoniale, all'udienza del 25/6/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 904/2024 del 23/10/2024 il giudice di pace rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, in quanto l'eventuale assenza di titolarità del diritto al risarcimento era una questione attinente al merito del procedimento che non escludeva la legitimatio ad causam, ritenendo sussistente la titolarità della ad ottenere il Pt_1 risarcimento del danno, poiché il contratto di assicurazione prodotto era intestato all'attrice al momento della causazione del sinistro, risultando, dunque, ella, l'utilizzatrice del veicolo danneggiato;
rigettava, nel merito, la richiesta di risarcimento danni, non essendo stata raggiunta la prova che il cane investito dallo era lo stesso di quello di proprietà del convenuto e CP_2 rigettava, infine hiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con condanna della al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame Parte_1 chiedendone l'integrale riforma sul presupposto dell'erronea valutazione delle prove e di una illogica ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure. In particolare, ha evidenziato che il giudice di pace non avrebbe tenuto in considerazione: a) il documento n. 4 di parte attrice;
b) le dichiarazioni della testimone la quale, escussa all'udienza del 15/11/2023, aveva Persona_3
Pagina 4 di 8 dichiarato che l'annuncio contenente l'avviso di scomparsa dell'animale risaliva al giorno 12/9/2020 e che – dunque – la collocazione temporale dell'allontanamento del cane dei Frau doveva necessariamente essere cristallizzato alla data dell'11/9/2020, in quanto nel comunicato era riportata la dicitura “ieri è scappato il mio cane…”; c) che le dichiarazioni della teste di parte convenuta, , escussa all'udienza del 20/6/2023, erano inattendibili Per_2 perché discordanti e per avere la teste un interesse nella causa;
d) le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, che aveva dichiarato CP_2 di aver riconosciuto nell'animale soccorso quello fotografato nell'annuncio di scomparsa. Ha concluso nel chiedere la riforma integrale della sentenza impugnata, riproponendo l'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate in primo grado. Si è costituito in giudizio per opporsi al gravame, chiedendo la CP_1 conferma integrale della sentenza di primo grado, in quanto immune da vizi, evidenziando che il percorso logico-motivazione del giudice di pace era da ritenersi assolutamente corretto, dal momento che le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, , confermavano la data del 13/9/2020 per Per_2 indicare l'annuncio della scomparsa del cane, mentre i testi di parte attrice non avevano fornito alcun supporto probatorio, in quanto le loro dichiarazioni erano caratterizzate da incertezze come quella resa da che CP_2 riferiva: “il cane mostrato nella foto dell'annuncio sembra quello da noi soccorso”, non fornendo, dunque, alcun elemento di certezza sul fatto che si trattasse del medesimo animale. All'udienza del 6/3/2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 18/2/2026 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti conclusivi nel termine di 30 giorni prima dell'udienza. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. al 3/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è infondato e in quanto tale deve essere rigettato. La sentenza impugnata non è suscettibile di censura nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea per non essere stata raggiunta la prova in ordine alla proprietà in capo al convenuto del cane investito dall'autovettura condotta
Pagina 5 di 8 da e che, nella prospettazione della avrebbe provocato CP_2 Pt_1
l'incidente da cui sono derivati i danni all'autovettura Audi, tg. EH597TG. E invero, premesso che è incontestato che il cane in questione fosse sprovvisto di microchip (per come confermato dal veterinario
[...]
che ne ha constatato il decesso), a fronte della contestazione da Persona_4 parte del convenuto della titolarità del cane in questione, l'attrice (odierna appellante) non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'appartenenza di quel cane ad . CP_1 CP_ Dall'annuncio pubblicato su Instagram risulta soltanto che la figlia del ,
ha comunicato lo smarrimento di un cane di sesso femminile, colore Per_2
e di razza maremmana per come evincibile dalla fotografia postata. La questione relativa alla individuazione della data di pubblicazione dell'avviso (12/9/2020 o 13/9/2020) sulla quale le parti hanno lungamente dibattuto è del tutto irrilevante ai fini della individuazione del proprietario dell'animale, perché non risultano elementi sufficienti ad affermare che il cane smarrito CP_ dalla fosse quello investito dallo CP_2
L'appellante, invero, ha preteso di attribuire ad la proprietà CP_1 dell'animale solo per aver scorto su Instagram un avviso postato da sua figlia di smarrimento di un cane simile a quello investito. Orbene, anche a voler prescindere dalle perplessità che suscita la circostanza che, a fronte di un avviso pubblicato da tale (la quale, maggiorenne al momento del Per_2 sinistro perché nata il [...] per come risulta dal verbale dell'udienza del 20/6/2023 in cui ha deposto come teste, nell'avviso pubblicato su Instagram si è riferita al cane smarrito definendolo “mio”), il giudizio sia stato proposto nei confronti di , resta il fatto che, trattandosi di razza assai comune, CP_1 non può esservi certezza in ordine all'identità del cane. CP_ Del resto, è dirimente la circostanza che al è stato impedito il riconoscimento dell'animale morto, visto che, per come emerso dalle dichiarazioni rese dalla teste (“ci è stato detto dalla che il cane era Per_2 Pt_1 stato seppellito da due ragazzi che l'avevano aiutata dopo il sinistro, in un terreno di loro proprietà”; “la non aveva il nome dei ragazzi, il numero di telefono o un indirizzo Pt_1 cui rintracciarli o del terreno in cui lo stesso è stato seppellito”), la non ha saputo Pt_1 identificare i ragazzi che avrebbero, a suo dire, portato via l'animale dall'ambulatorio veterinario per seppellirlo. D'altra parte, i testi e hanno confermato che il cane Per_2 Tes_1 di loro proprietà, successivamente smarrito, era presente in casa alle ore 21:30 del 12/9/2020 e, dunque, in orario successivo a quello in cui il veterinario ha constatato il decesso di quello investito da Persona_4 CP_2
E invero, premesso che dalla compiuta istruttoria è emerso che la
[...] CP_ famiglia possedeva non uno, ma due cani maremmani di colore bianco e di sesso femminile, uno dei quali successivamente smarrito, va rimarcato che all'udienza del 21/2/2023 la teste , con riferimento al cane Per_2
Pagina 6 di 8 smarrito, ha riferito: “L'ho visto la sera del 12.09.2020, intorno alle ore 21:30 circa. L'ho visto all'interno della mia abitazione, nel cortile all'interno della recinzione”, specificando che “Quando ho visto il cane di cui ai capi che precedono, all'interno della recinzione era presente anche l'altro cane di nostra proprietà. Sono sicura che entrambi i cani fossero presenti all'interno della nostra abitazione. I cani di cui ho detto sono entrambi femmine”. CP_ Le dichiarazioni rese dalla teste sono state confermate da quelle rese dal teste indifferente rispetto alle parti, il quale, sentito all'udienza Tes_1 CP_ del 30/1/2024, dopo aver precisato di abitare di fronte alla casa dei , nel rispondere alla domanda di cui al capitolo A) articolato nella comparsa di CP_ risposta del (“Vero è che il giorno 12 Settembre 2020 alle ore 21,20 il cane di proprietà del Signor si trovava sdraiato all'interno dell'abitazione del CP_1 [...] in Via delle Caravelle n. 26 in Quartu nei pressi del cancello di detta abitazione”), CP_1 CP_ ha riferito: “Ricordo di avere visto il cane del nella data indicata che si trovava all'interno dell'abitazione, sdraiato vicino al cancello, mi trovavo a una distanza di circa CP_ 6/7 metri. Ho visto entrambi i cani di proprietà del l'adulto che ancora si trova presso l'abitazione dello stesso e il cucciolone che è venuto a mancare, sono sicuro che ci fossero entrambi i cani perché li ho intravisti, I cani che ho visto sono della stessa razza, sono maremmani bianchi”. Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, non può fondatamente CP_ sostenersi che il cane smarrito dalla famiglia coincidesse con quello investito da non solo perché lo stesso sentito come teste CP_2 CP_2 all'udienza del 4/5/2023, non è apparso certo dell'identità del cane riferendo che “il cane mostrato nella foto dell'annuncio sembra quello da noi soccorso”, ma anche perché nel momento in cui quest'ultimo è morto (ore 21:00 del 12/9/2020) il CP_ cane successivamente smarrito dai era ancora presente all'interno della loro abitazione per come conferma i testi e che Per_2 Tes_1 hanno dichiarato di averlo visto lì verso le ore 21:30 della stessa giornata. In un simile contesto nessun rilievo può attribuirsi alle dichiarazioni rese dalla teste che – sola – ha dichiarato che l'avviso di smarrimento Persona_3 doveva intendersi pubblicato in data 12/9/2020 e non in data 13/9/2020, sicché il cane dei Frau doveva intendersi smarrito già alla data dell'11/9/2020 CP_ (con conseguente inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_2 CP_ secondo cui il cane era ancora presente in casa nella serata del 12/9/2020). Le dichiarazioni rese dalla teste oltr essere isolate, non CP_2 appaiono attendibili non solo perché provenienti da persona interessata all'esito del giudizio (perché figlia di conducente dell'autovettura CP_2
Audi, tg. tg. EH597TG, e compagno della per come da lui stesso Pt_1 dichiarato all'udienza del 4/5/2023 in cui è stato sentito come teste, oltre che nella denuncia-querela sporta in data 17/9/2020 alla Stazione Forestale Muravera), ma anche e soprattutto perché in contrasto con le stesse allegazioni dell'odierna appellante, attrice in primo grado, la quale sin dall'atto di citazione
Pagina 7 di 8 ha sempre riferito di aver visto il post con la foto del cane smarrito da Per_2
“il giorno dopo” del sinistro e dunque in data 13/9/2020 visto che
[...] dente è incontestatamente accaduto il 12/9/2020. Lo stesso nella denuncia-querela sporta in data 17/9/2020 alla CP_2
Stazione Forestale Muravera e nella querela resa oralmente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna in data 26/10/2020, ha riferito di avere visto l'avviso di smarrimento di in Per_2 data 13/9/2020. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va confermata e l'appello rigettato.
3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio, in ragione della condotta dell'odierna appellante che si è resa parte diligente al fine di salvare la vita al cane investito, prendendo altresì contatti con la persona che nel giorno immediatamente successivo aveva diffuso sui social la notizia della scomparsa del proprio cane nella medesima località in cui si è verificato il sinistro.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese relative al doppio grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di quale appellante soccombente, di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Cagliari, 3 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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