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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2286/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 247, c.f. , in qualità di legale rappresentante della , C.F._1 Controparte_1
p.iva n. , con sede in Canicattini Bagni (SR), via XX Settembre n. 137, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Lentini (SR), via Etnea n. 2, presso lo studio dell'avv. Katia Fisicaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. , P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via P.IVA_3
Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone
n. 90, presso l'Ufficio legale della Direzione provinciale . CP_2 Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.09.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi sentire dichiarare CP_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 0I-000431286 prot. .7600.04/08/2022.0180486, notificata CP_2 in data 24/08/2022, con la quale l' di Siracusa ingiungeva al ricorrente di pagare, entro 30 giorni dalla CP_2 notifica del provvedimento, la somma di Euro 17.506,60, a titolo di sanzione, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2015, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto
Legge 12 settembre1983, n. 483, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre1983, n. 638, e ss.mm.ii, come da atto di accertamento prot. n. .7600.10/11/2017.0176802 dell'04/12/2017. CP_2
A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, atteso che la mancata prova della notifica dell'atto richiamato travolge qualsiasi validità dell'ingiunzione di pagamento. Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, atteso che tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione era decorso un termine ben più ampio di quello di 90 giorni previsto dalla norma, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa ingiunta per insussistenza dei presupposti dell'omissione contributiva per l'anno 2015, atteso il regolare versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute nel periodo di competenza per l'unico dipendente in forza presso la ditta. Deduceva, infine, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di legge. Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 11.10.2022, depositato in cancelleria il 12.10.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale preliminarmente rilevava la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 8/2016 nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 convertito con modifiche dalla Legge n. 638/1983, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000. Contestava le eccezioni avversarie relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti e deducendo che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era senz'altro corretto CP_2
e immune da vizi, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale. CP_2
Deduceva, inoltre, la mancata prescrizione del credito atteso che il corso della prescrizione era stato interrotto dalla notifica dei provvedimenti di accertamento delle violazioni ed era rimasto dapprima sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, Legge n. 638/1983), poi per complessivi 311 giorni per effetto della normativa OV (dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ex art. 103, comma 6-bis, Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ex art. 11, comma 9, DL n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2021). Nel merito, infine, deduceva il tardivo versamento delle quote a carico dei lavoratori atteso che le stesse, invece di essere state versate dal datore di lavoro entro tre mesi dalla diffida (notificata al ricorrente il 04.09.2017), erano state tardivamente versate oltre il trimestre successivo. Chiedeva, dunque, all'esito del pendente scrutinio di costituzionalità di cui in premessa, rigettarsi il ricorso, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta e con vittoria delle spese di lite. CP_ Nelle more del giudizio l' procedeva alla rideterminazione della sanzione e la parte ricorrente provvedeva al relativo pagamento.
All'udienza del 11.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il relativo pagamento da parte del ricorrente, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che la rideterminazione della sanzione è avvenuta solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene procedere alla compensazione delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2286/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 247, c.f. , in qualità di legale rappresentante della , C.F._1 Controparte_1
p.iva n. , con sede in Canicattini Bagni (SR), via XX Settembre n. 137, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Lentini (SR), via Etnea n. 2, presso lo studio dell'avv. Katia Fisicaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. , P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via P.IVA_3
Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone
n. 90, presso l'Ufficio legale della Direzione provinciale . CP_2 Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.09.2022 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi sentire dichiarare CP_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 0I-000431286 prot. .7600.04/08/2022.0180486, notificata CP_2 in data 24/08/2022, con la quale l' di Siracusa ingiungeva al ricorrente di pagare, entro 30 giorni dalla CP_2 notifica del provvedimento, la somma di Euro 17.506,60, a titolo di sanzione, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2015, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto
Legge 12 settembre1983, n. 483, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre1983, n. 638, e ss.mm.ii, come da atto di accertamento prot. n. .7600.10/11/2017.0176802 dell'04/12/2017. CP_2
A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, atteso che la mancata prova della notifica dell'atto richiamato travolge qualsiasi validità dell'ingiunzione di pagamento. Deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, atteso che tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione era decorso un termine ben più ampio di quello di 90 giorni previsto dalla norma, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa ingiunta per insussistenza dei presupposti dell'omissione contributiva per l'anno 2015, atteso il regolare versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute nel periodo di competenza per l'unico dipendente in forza presso la ditta. Deduceva, infine, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di legge. Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 11.10.2022, depositato in cancelleria il 12.10.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale preliminarmente rilevava la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 8/2016 nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 convertito con modifiche dalla Legge n. 638/1983, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000. Contestava le eccezioni avversarie relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti e deducendo che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era senz'altro corretto CP_2
e immune da vizi, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale. CP_2
Deduceva, inoltre, la mancata prescrizione del credito atteso che il corso della prescrizione era stato interrotto dalla notifica dei provvedimenti di accertamento delle violazioni ed era rimasto dapprima sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, Legge n. 638/1983), poi per complessivi 311 giorni per effetto della normativa OV (dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ex art. 103, comma 6-bis, Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ex art. 11, comma 9, DL n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2021). Nel merito, infine, deduceva il tardivo versamento delle quote a carico dei lavoratori atteso che le stesse, invece di essere state versate dal datore di lavoro entro tre mesi dalla diffida (notificata al ricorrente il 04.09.2017), erano state tardivamente versate oltre il trimestre successivo. Chiedeva, dunque, all'esito del pendente scrutinio di costituzionalità di cui in premessa, rigettarsi il ricorso, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta e con vittoria delle spese di lite. CP_ Nelle more del giudizio l' procedeva alla rideterminazione della sanzione e la parte ricorrente provvedeva al relativo pagamento.
All'udienza del 11.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante la rideterminazione della sanzione da parte dell' ed il relativo pagamento da parte del ricorrente, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che la rideterminazione della sanzione è avvenuta solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene procedere alla compensazione delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco