Ordinanza cautelare 12 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01466/2026REG.PROV.COLL.
N. 06980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6980 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Arciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 11974/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NI AS. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 11974/2025 con la quale è stato dichiarato improcedibile l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -OMISSIS- per ottenere l’annullamento del verbale n. -OMISSIS- del 5 settembre 2022 contenente l’esito della prova scritta contenuta nella busta 2007 del 05/09/2022 e volto all’ammissione all’esame orale con riserva nell’ambito del concorso per Vice ispettori della Polizia di Stato, indetto dal bando in atti.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- con bando del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, veniva indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato;
- il signor -OMISSIS-, in data 05/09/2022, partecipava alla prova scritta producendo l’elaborato in atti chiuso nella busta n. 2007;
- pubblicati gli esiti della correzione degli elaborati ed a seguito dell’accesso agli atti, l’appellante apprendeva che l’elaborato veniva giudicato con un punteggio di 5, e, pertanto, il candidato non veniva ammesso alla fase successiva delle prove orali;
- il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del verbale n. -OMISSIS- del 5 settembre 2022, contenente l’esito della prova scritta contenuta nella busta 2007 del 05/09/2022, indetta dal bando del 23/12/2020, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con richiesta di ammissione all’orale con riserva, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati.
3. A sostegno dell’impugnativa veniva formulato il seguente motivo di ricorso:
I. « Violazione della legge - Violazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.P.R. n, 487/94, nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento del fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità delle valutazioni rispetto ai criteri generali ed astratti predeterminati ».
Si sosteneva che:
- l’atto impugnato è illegittimo perché, leggendo l‘elaborato stesso, nonché i criteri di assegnazione dei punteggi, si evince come il candidato avesse risposto sufficientemente al tema proposto;
- si legge, testualmente, per ogni punteggio assegnato “il candidato si esprime in modo sufficientemente corretto…”; “il candidato utilizza correttamente le conoscenze acquisite”; “il candidato individua la normativa corrispondente argomentando sufficientemente”;
- ad ogni valutazione ricorre l’aggettivo “sufficiente” che, poi, però, si traduce in una votazione finale insufficiente, rendendo il verbale di correzione n. -OMISSIS- del 05/09/2022 del tutto incoerente, incongruente e totalmente contraddittorio;
- la commissione ha dimostrato di utilizzare un criterio di valutazione del tutto apodittico e non inerente al caso concreto di un elaborato più che sufficiente, completo e coerente di tutti gli elementi richiesti;
- la valutazione dell’elaborato è illegittima considerato che lo svolgimento denota una buona conoscenza del tema ed una apprezzabile articolazione degli argomenti trattati in forma priva di errori grammaticali e con lessico giuridico corretto;
- ne discende che il compito non può ritenersi valutabile con il punteggio di cinque.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 11974/2025 il Tar per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Tar ha ritenuto che fosse onere del ricorrente impugnare anche l’atto finale della procedura concorsuale che ha approvato la graduatoria definitiva di merito dei candidati selezionati quali vincitori del predetto concorso.
6. Avverso la citata sentenza del Tar per il Lazio n. 11974/2025 ha proposto appello il signor -OMISSIS- per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 19 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Dopo aver riassunto i fatti di causa, parte appellante critica la sentenza impugnata sulla base dei seguenti argomenti:
- il Tar ha rigettato il ricorso perché l’appellante, dopo aver proposto il ricorso, non ha impugnato la graduatoria finale;
- in realtà la prima graduatoria, quella che indicava gli ammessi agli orali, veniva regolarmente impugnata dal ricorrente con richiesta di sospensiva e, a seguito del rigetto della sospensiva, veniva proposto altresì appello al Consiglio di Stato in fase cautelare;
- tali impugnazioni dimostrano incontrovertibilmente l’interesse del resistente alla domanda di annullamento;
- il resistente presentava diverse istanze per sollecitare la fissazione di udienza e non aveva contezza dell’ulteriore graduatoria alla quale lui non aveva partecipato in quanto non ammesso agli orali e, pertanto, quella graduatoria non era di sua conoscenza, né poteva riguardarlo in quanto non ammesso;
- tale documentazione già versata in atti dimostra come il ricorrente abbia continuato a manifestare il proprio interesse all’impugnazione originaria;
- anche nell’originario ricorso vi era la dicitura “domanda di annullamento del verbale n. -OMISSIS- del 5/09/22, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e /o comunque inerente e successivo agli atti impugnati”: anche tale dicitura mostra come ogni atto inerente il verbale impugnato fosse sin dalla presentazione del ricorso contestato e soggetto ad annullamento per effetto anche estensivo dello stesso ricorso;
- il ricorrente ben potrebbe sostenere la prova orale innanzi ad altra commissione essendo in corso altri concorsi ed essendo stata tale opzione proposta ad altri soggetti candidati;
- l’impugnazione della prima graduatoria pone in incontrovertibile connessione le due graduatorie e pertanto è sufficiente a dimostrare l’interesse a procedere;
- inoltre il Tar ha emesso una sentenza in violazione dell’obbligo di motivazione in quanto l’atto non reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata;
- la motivazione si palesa scarna, illogica e contraddittoria e ben avrebbe potuto la Commissione ammettere il candidato alla prova orale per poi valutare nel merito approfonditamente l’elaborato stesso.
2. L’appello è infondato.
2.1 Come ribadito, ex multis , da Cons. Stato, sez. VI, 18/02/2025, n. 1374, la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Pertanto, in caso di giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'esclusione da una procedura selettiva, la graduatoria definitiva di merito, se diviene inoppugnabile perché non tempestivamente gravata in giudizio, non consente al ricorrente di poter trarre alcuna concreta utilità dall'accoglimento del gravame proposto.
Il Consiglio di Stato (vedi sez. I, 19/07/2024, n. 884) ha anche precisato che in materia di concorsi e di gare pubbliche, la non necessità d'impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, sussiste solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi da parte dei soggetti a ciò preposti. Ma quando, come nel caso di specie, l'atto finale, pur partecipando alla medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità d'impugnare l'atto finale.
Correttamente la sentenza impugnata ha affermato che, « fermo restando l'onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso - quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivi -sussiste inequivocabilmente anche l'onere del concorrente di impugnare -entro il termine di legge - il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale. Pertanto la mancata impugnazione dell'atto conclusivo e finale della procedura concorsuale per cui è causa rende improcedibile il ricorso, in quanto l'eventuale annullamento dei provvedimenti con esso gravati non può travolgere il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria medio tempore adottato ».
Nella specie il ricorrente ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- del 5 settembre 2022, contenente l’esito della prova scritta svolta nell’ambito del concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Ma la graduatoria finale del concorso è stata pubblicata in data 6 giugno 2023 successivamente alla notifica del ricorso, che risale al 17 novembre 2022.
2.2 Non può acquistare rilevanza, ai fini della conclusione raggiunta, l’affermazione di parte appellante secondo cui la stessa non avrebbe avuto effettiva conoscenza della pubblicazione della graduatoria finale.
Conviene richiamare alcuni principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:
- le modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso sono disciplinate dall'art. 15, commi 6 e 7, del d.p.r. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ai sensi del quale le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, data da cui decorre il termine per le eventuali impugnative. In assenza di norme derogatorie di tali previsioni a carattere generale, deve trovare applicazione il principio di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicché l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva (Cons. Stato, Sez. II, Ordinanza, 05/04/2024, n. 3126);
- i termini per l'impugnazione della graduatoria dei concorsi pubblici decorrono dalla pubblicazione della stessa, forma di conoscenza legale, opponibile erga omnes , ai sensi dall'art. 15 del d.p.r. n. 487/1994; in materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d'impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto (Cons. Stato, Sez. V, 06/10/2022, n. 8554).
L’appellante avrebbe dovuto impugnare l’esito del concorso nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
2.3 Priva di pregio è anche l’affermazione secondo la quale la graduatoria finale deve intendersi impugnata, ancorché non fosse stata emessa al momento della proposizione del ricorso principale, poiché nell’originario ricorso vi era la dicitura « domanda di annullamento del verbale n. -OMISSIS- del 5/09/22, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e /o comunque inerente e successivo agli atti impugnati ».
Come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, 15/02/2023, n. 1580, non valgono ad estendere l'oggetto del giudizio impugnatorio e, quindi, la materia del contendere, le espressioni frequentemente contenute nei ricorsi e divenute ormai vere e proprie clausole di stile, con le quali si impugnano gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi a quelli specificamente fatti oggetto di gravame: la specifica menzione in ricorso degli atti connessi e conseguenziali a quello impugnato che si assumono viziati trova, infatti, la sua ragion d'essere nella necessità sia di individuare i vizi da cui si assumono affetti gli atti che si pongono in rapporto di derivazione rispetto a quello inizialmente gravato, sia di porre in condizione i soggetti, che versano in posizione di controinteresse, di poter adeguatamente contraddire, se non di essere chiamati in giudizio, ove la qualità di controinteressato emerga solo in presenza di provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione.
2.4 Prive di fondamento sono anche le censure che fanno leva su un asserito difetto di motivazione.
Tanto gli atti impugnati quanto la sentenza sono sufficientemente motivati e nella specie assume efficacia dirimente l’omessa impugnazione dell’atto finale della procedura.
3. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI LP, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
NI AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AS | MI LP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.