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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8924 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato all'udienza del 03.12.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3602 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 cui veniva riunita la causa recante n. R.G. 28892/2024
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola
TRA (27.06.74) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Francesco Gentile con cui in Napoli alla via Firenze n. 32 è elettivamente domiciliato ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso giusta CP_1 procura per notaio di Fiumicino (RM) dall'avv. Alessandra Maria Ingala Per_1 presso cui in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), è elettivamente CP_1 domiciliato resistente
FATTO e DIRITTO Con due distinti ricorsi depositati il 14.02.24 ed il 30.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di essere bracciante agricolo iscritto dal 2004 a tutt'oggi negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per nr. 52 giornate lavorative annue come risulta anche dall'estratto certificativo del conto assicurativo rilasciato dall' il 31.8.2023; CP_1 di avere, in data 23.3.2023, presentato all' - sede di Pozzuoli - domanda CP_1 per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2022, sussistendo i requisiti contributivi ed in data 19.01.2024 medesima domanda per l'anno 2023; che con due distinte note l' comunicava la reiezione delle domande con CP_1 le seguenti motivazioni: risulta iscritto negli elenchi CD/CM per il primo anno;
ha svolto attività in proprio in misura prevalente per il secondo;
di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale, evidenziando che, come risultava dall'estratto certificativo dell' , era bracciante agricolo iscritto nei CP_1 relativi elenchi;
che tale ricorso rimaneva senza effetto;
che negli anni dal 2021 al 2023 aveva lavorato con l'azienda agricola di (non parente) iscritta alla gestione dei lavoratori agricoli Controparte_2 autonomi coltivatori diretti, con terreni in Quarto dell'estensione di oltre 20.000 mq. e destinati alla coltivazione di un frutteto (in prevalenza prugne, pere e pesche); che risultano inviate all' , da parte datoriale, le denunce mensili delle CP_1 manodopera occupata, tra cui il ricorrente;
Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito di:
1- accertare e dichiarare la sussistenza del requisito contributivo per il conseguimento delle prestazioni richieste per l'anno 2022 e 2023 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento delle relative indennità, oltre CP_1 accessori;
2- condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti e onorari CP_3 del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Con memoria difensiva depositata in entrambi i giudizi poi riuniti si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avversa domanda perché infondata, atteso CP_1 che, essendo il sig. iscritto alla gestione autonoma dei cd/cm nell'anno 2022 Pt_1 e nell'anno 2023, non ha diritto alla ds agricola per tali anni. La causa veniva trattata ed istruita, sin dalla prima udienza, dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante fino alla udienza del 05.11.2025 alla quale veniva disposta l'audizione del funzionario responsabile della procedura CP_1 per cui è causa onde chiarire circa la iscrizione del ricorrente quale bracciante agricolo ed infine, all'odierna udienza, decisa, all'esito della discussione, con sentenza depositata telematicamente.
******* Nel merito la domanda appare in parte fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Rileva il Tribunale come la parte ricorrente abbia sostanzialmente dimostrato la iscrizione degli elenchi dei braccianti agricoli attraverso la produzione:
- dell'estratto conto certificativo dal quale emerge il possesso di 51 CP_1 giornate contributive per l'anno 2021 e di 52 giornate per l'anno 2022 quale bracciante agricolo. Estratto che viene integrato dall'estratto conto depositato dall' da cui emerge il medesimo requisito per 52 giornate anche per l'anno CP_1 2023;
- delle denunce mensili della manodopera occupata, tra cui il ricorrente, da parte del datore di lavoro . Controparte_2 Osserva, ancora, il giudicante come sul reale possesso del requisito predetto, stante la presenza nell'estratto contributivo della iscrizione del ricorrente CP_1 anche quale coltivatore diretto, abbia fatto ulteriore chiarezza il funzionario CP_1 sede di Pozzuoli dr. D'Aquale, presente in udienza in data 19.11.2025, il quale ha dichiarato che il ricorrente ha il possesso dei contributi quale bracciante agricolo per gli anni oggetto di causa e che risulta anche una contribuzione non validata quale lavoratore autonomo che non è incompatibile con il possesso dei contributi quale bracciante stante la circolare n. 177 del 2003.
2 Da quanto risultante, dunque, discende in maniera diretta il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023 oltre interessi legali dal 120 giorno successivo alla domanda amministrativa.
Non può invece essere accolta la domanda volta al godimento anche degli ANF in quanto non solo non sono stati in alcun modo documentati i relativi presupposti costitutivi ma, per la verità, neppure la presentazione della relativa domanda amministrava.
L'accoglimento parziale della domanda induce alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1 della relativa indennità per tali anni, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda;
- compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025
Il G.d.L.
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
3
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato all'udienza del 03.12.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3602 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 cui veniva riunita la causa recante n. R.G. 28892/2024
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola
TRA (27.06.74) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Francesco Gentile con cui in Napoli alla via Firenze n. 32 è elettivamente domiciliato ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso giusta CP_1 procura per notaio di Fiumicino (RM) dall'avv. Alessandra Maria Ingala Per_1 presso cui in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), è elettivamente CP_1 domiciliato resistente
FATTO e DIRITTO Con due distinti ricorsi depositati il 14.02.24 ed il 30.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di essere bracciante agricolo iscritto dal 2004 a tutt'oggi negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per nr. 52 giornate lavorative annue come risulta anche dall'estratto certificativo del conto assicurativo rilasciato dall' il 31.8.2023; CP_1 di avere, in data 23.3.2023, presentato all' - sede di Pozzuoli - domanda CP_1 per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2022, sussistendo i requisiti contributivi ed in data 19.01.2024 medesima domanda per l'anno 2023; che con due distinte note l' comunicava la reiezione delle domande con CP_1 le seguenti motivazioni: risulta iscritto negli elenchi CD/CM per il primo anno;
ha svolto attività in proprio in misura prevalente per il secondo;
di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale, evidenziando che, come risultava dall'estratto certificativo dell' , era bracciante agricolo iscritto nei CP_1 relativi elenchi;
che tale ricorso rimaneva senza effetto;
che negli anni dal 2021 al 2023 aveva lavorato con l'azienda agricola di (non parente) iscritta alla gestione dei lavoratori agricoli Controparte_2 autonomi coltivatori diretti, con terreni in Quarto dell'estensione di oltre 20.000 mq. e destinati alla coltivazione di un frutteto (in prevalenza prugne, pere e pesche); che risultano inviate all' , da parte datoriale, le denunce mensili delle CP_1 manodopera occupata, tra cui il ricorrente;
Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito di:
1- accertare e dichiarare la sussistenza del requisito contributivo per il conseguimento delle prestazioni richieste per l'anno 2022 e 2023 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento delle relative indennità, oltre CP_1 accessori;
2- condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti e onorari CP_3 del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Con memoria difensiva depositata in entrambi i giudizi poi riuniti si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avversa domanda perché infondata, atteso CP_1 che, essendo il sig. iscritto alla gestione autonoma dei cd/cm nell'anno 2022 Pt_1 e nell'anno 2023, non ha diritto alla ds agricola per tali anni. La causa veniva trattata ed istruita, sin dalla prima udienza, dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante fino alla udienza del 05.11.2025 alla quale veniva disposta l'audizione del funzionario responsabile della procedura CP_1 per cui è causa onde chiarire circa la iscrizione del ricorrente quale bracciante agricolo ed infine, all'odierna udienza, decisa, all'esito della discussione, con sentenza depositata telematicamente.
******* Nel merito la domanda appare in parte fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Rileva il Tribunale come la parte ricorrente abbia sostanzialmente dimostrato la iscrizione degli elenchi dei braccianti agricoli attraverso la produzione:
- dell'estratto conto certificativo dal quale emerge il possesso di 51 CP_1 giornate contributive per l'anno 2021 e di 52 giornate per l'anno 2022 quale bracciante agricolo. Estratto che viene integrato dall'estratto conto depositato dall' da cui emerge il medesimo requisito per 52 giornate anche per l'anno CP_1 2023;
- delle denunce mensili della manodopera occupata, tra cui il ricorrente, da parte del datore di lavoro . Controparte_2 Osserva, ancora, il giudicante come sul reale possesso del requisito predetto, stante la presenza nell'estratto contributivo della iscrizione del ricorrente CP_1 anche quale coltivatore diretto, abbia fatto ulteriore chiarezza il funzionario CP_1 sede di Pozzuoli dr. D'Aquale, presente in udienza in data 19.11.2025, il quale ha dichiarato che il ricorrente ha il possesso dei contributi quale bracciante agricolo per gli anni oggetto di causa e che risulta anche una contribuzione non validata quale lavoratore autonomo che non è incompatibile con il possesso dei contributi quale bracciante stante la circolare n. 177 del 2003.
2 Da quanto risultante, dunque, discende in maniera diretta il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023 oltre interessi legali dal 120 giorno successivo alla domanda amministrativa.
Non può invece essere accolta la domanda volta al godimento anche degli ANF in quanto non solo non sono stati in alcun modo documentati i relativi presupposti costitutivi ma, per la verità, neppure la presentazione della relativa domanda amministrava.
L'accoglimento parziale della domanda induce alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1 della relativa indennità per tali anni, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda;
- compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025
Il G.d.L.
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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