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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 839/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 02.04.2025 da e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. DI TELLA VINCENZO, tendente ad ottenere la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.10.1986; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data in cui i coniugi si sono separati consensualmente nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita conclusosi con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria CA ER del 03.01.2019; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1) i ricorrenti non hanno abitazioni di proprietà in quanto residenti in immobili soggetti a locazione;
dichiarano di non avere domande o pretese a contenuto economico da avanzare, né per il passato né per il futuro;
2) i ricorrenti sono titolari di redditi propri e, pertanto, autosufficienti;
3) Il IG. , non verserà più alcun contributo a favore della ricorrente sig.ra Parte_1
, come stabilito negli accordi di separazione, a far data dalla sottoscrizione Parte_2 della presente e, comunque, l'ultimo versamento sarà quello effettuato nel corrente mese di luglio 2023; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in S. Maria CA ER
(CE) l'11/10/1986 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria CA ER (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 153, parte
II, serie A, anno 1986, vol. I);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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