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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1978 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA MA Presidente dr.ssa Rosa AR Alba Costanzo Giudice dr.ssa BO AR NO Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/03/2025, da:
nato in [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. BURGIO PATRIZIA, giusta procura in atti, e nata in [...] il [...], con il proc. dom. Parte_2 avv. TOSCANO MARILENA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 14/10/2005 in COSTA D'AVORIO, non trascritto in Italia.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile 1 italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985), orientamento giurisprudenziale recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal Tribunale Foggia, secondo il quale “la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10 Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358).
Dall'unione dei ricorrenti è nato il figlio minorenne. Persona_1
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 44/2024 del 10.01.2024, passata in giudicato.
Per l'udienza del 22.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 6.08.2025
e il 28.08.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate 2 dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1
e in COSTA D'AVORIO il 14/10/2005
[...] Parte_2
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
CA MA
Il Giudice estensore
BO AR NO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA MA Presidente dr.ssa Rosa AR Alba Costanzo Giudice dr.ssa BO AR NO Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 25/03/2025, da:
nato in [...] il [...], con il proc. Parte_1 dom. avv. BURGIO PATRIZIA, giusta procura in atti, e nata in [...] il [...], con il proc. dom. Parte_2 avv. TOSCANO MARILENA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 14/10/2005 in COSTA D'AVORIO, non trascritto in Italia.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile 1 italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985), orientamento giurisprudenziale recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal Tribunale Foggia, secondo il quale “la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10 Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358).
Dall'unione dei ricorrenti è nato il figlio minorenne. Persona_1
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 44/2024 del 10.01.2024, passata in giudicato.
Per l'udienza del 22.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 6.08.2025
e il 28.08.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate 2 dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1
e in COSTA D'AVORIO il 14/10/2005
[...] Parte_2
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
CA MA
Il Giudice estensore
BO AR NO
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