Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG 1311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1311/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Tondi PP
e
(P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli appellata
, nato a [...] l'[...] (c.f. , CP_2 CodiceFiscale_2
rappresentato da , esercente la responsabilità genitoriale;
CP_3
litisconsorte non costituito
L'udienza del 22.04.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 23.04.2025.
Conclusioni dell' PP: “L'avv. Daniele Tondi, nella propria qualità di difensore
e procuratore del Sig. , attesa l'ordinanza del 11 giugno 2024 con la Persona_1 quale codesta Ecc.ma Corte di Appello assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c., in via preliminare contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, precisa le proprie conclusioni come segue: - Si impugna la sentenza nella parte in cui pur riconoscendo che l'incompletezza delle cambiali – e pertanto la loro esclusiva valenza quali promesse di pagamento ex art. 1988 c.c. – fosse unicamente idonea a sorreggere un'azione causale, il Tribunale di Lanciano non ne rilevava preliminarmente l'inammissibilità per difetto dei presupposti previsti dall'art. 66, comma 3, R.D. n. 1669/1933, non risultando da alcuno degli atti del processo che il portatore avesse previamente offerto al debitore la restituzione della cambiale nonché avesse provveduto al conseguente deposito presso la cancelleria del giudice competente.
- Si impugna la sentenza nella parte in cui pur riconoscendo che l'incompletezza delle cambiali – e pertanto la loro esclusiva valenza quali promesse di pagamento ex art.
1988 c.c. – fosse unicamente idonea a sorreggere un'azione causale, il Tribunale di
Lanciano, anziché correttamente inquadrare il rapporto obbligatorio quale sussistente tra le due società, e conseguentemente accertare e dichiarare la carenza di interesse nei confronti del , costruiva artificiosamente il diritto di credito nei confronti dei Per_1 soci, e ciò per l'effetto della mera sottoscrizione delle cambiali poste alla base del
pag. 2/12 decreto ingiuntivo, del tutto obliterando il principio della responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni contratte dalla società in ossequio agli artt. 2642 c.c. e ss.
- Si impugna la sentenza nella parte in cui ha completamente omesso di pronunziarsi sulla eccezione di improcedibilità sollevata con l'opposizione ed inerente allo stato di liquidazione in cui verteva la al momento della proposizione del ricorso Parte_2
per decreto ingiuntivo, rispetto alla quale i crediti eventualmente vantati nei confronti della stessa possono trovare soddisfacimento soltanto all'esito della relativa procedura di disfacimento.
Sulla base di quanto innanzi esteso, voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE
- accogliere i motivi di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 84/2021 del 08.03.2021 emesso dal Tribunale di
Lanciano;
- con vittoria di spese, e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Salvezze illimitate”.
Conclusioni appellata: “La difesa della conclude riportandosi alle Controparte_1
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta da ritenersi ritrascritte”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con due separati atti di citazione, riuniti in corso di causa,
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo Persona_1 CP_2
n. 212/2021 con cui il Tribunale di Lanciano aveva ingiunto a carico di Pt_2 il pagamento in favore della dell'importo di €
[...] Controparte_1
18.358,84, nonché a carico degli opponenti in solido fra loro e fino a concorrenza di € 16.258,63, a fronte della fornitura di merci effettuata dall'opposta alla negli anni 2016, per € 14.578,94, e 2017, per € Parte_2
2.633,70, decurtando dal totale i pagamenti già effettuati per l'importo di €
600,00 mediante bonifico del 06.06.2017 e di € 3.500,00 mediante sette cambiali da € 500,00 ciascuna, facenti parte delle trentanove cambiali rilasciate da CP_4
pag. 3/12 , dante causa di e , soci al 33% ciascuno CP_2 CP_2 Persona_1
della , in pagamento delle predette forniture. Parte_2
1.2 figlio minorenne del defunto , rappresentato dalla CP_2 Persona_2
madre , nel proprio atto di opposizione sosteneva l'estraneità dei CP_3
soci alle obbligazioni sociali e quindi il diritto alla ripetizione degli importi indicati nelle cambiali pagate, nonché l'infondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in quanto minore che aveva accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario.
1.3 affidava l'opposizione alla mancata sottoscrizione per Persona_1
accettazione della merce delle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, alla incompletezza delle cambiali non presentate all'incasso, all'assenza del patto di riempimento, alla improcedibilità dell'azione nei confronti dei soci in pendenza della procedura di liquidazione.
1.4 La società si costituiva in entrambi i giudizi contestando la Controparte_1
fondatezza della proposta opposizione.
1.5 Riuniti i giudizi, con sentenza n. 180/23 pubblicata il 24.05.2023, il Tribunale di
Lanciano rigettava le opposizioni confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
1.6 Il primo giudice innanzitutto affrontava l'eccezione sollevata dal sugli CP_2 effetti ostativi dell'accettazione con benefico di inventario riguardo alla proposizione dell'azione nei confronti del minore. Sul punto riteneva risolutivo quanto previsto dall'art. 490 co. 2 n. 2 c.c., inferendone che l'erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari nei limiti di valore dei beni pervenuti, non potendo il creditore rivalersi su beni personali già appartenenti all'erede, ma potendo agire solo su quelli acquistati per effetto della successione;
di conseguenza era consentito al debitore attivarsi contro l'erede beneficiato per ottenere, come nel caso di specie, la ricognizione del proprio diritto di credito, operando la limitazione di responsabilità per effetto dell'accettazione con beneficio di inventario nella eventuale fase esecutiva e a condizione che permanesse il beneficio, considerando che l'art. 489 c.c. ne prevede la pag. 4/12 decadenza nel caso in cui il minore, divenuto maggiorenne, non ottemperi a quanto statuito dagli art. 484 e seg. c.c.
1.7 Nel merito il Tribunale riteneva che dalla ricostruzione dei rapporti fra le parti fornita dalla ricorrente in monitorio, non contestata dagli opponenti, fosse chiaramente desumibile la sussistenza del rapporto da cui era derivata l'emissione delle cambiali.
1.8 Evidenziava che non era contestata la qualifica di soci della ricoperta Parte_2
da e , né risultava contestata la sottoscrizione apposta Persona_2 Per_1
dagli stessi sulle cambiali.
1.9 Pur essendo in linea di principio corretta l'eccezione di nullità delle cambiali incomplete sollevata dagli opponenti, secondo il Tribunale ciò ne determinava l'inidoneità a valere quali titoli di credito cartolari, conservando tuttavia la valenza di promesse di pagamento legittimanti l'esercizio dell'azione causale relativa al rapporto sottostante, in cui gravava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza del rapporto o l'estinzione delle obbligazioni.
1.10 Nel caso di specie, secondo il primo giudice, non vi erano dubbi nel ricondurre l'emissione della cambiali alla volontà degli emittenti di assumere in proprio un debito della società di cui essi facevano parte, deponendo in tal senso elementi quali il pregresso pagamento ad opera dei sottoscrittori di altri titoli per €
3500,00, riconducibili ai medesimi rapporti, e non essendo dirimente la mancata sottoscrizione delle fatture alla ricezione delle merci, essendo l'emissione dei titoli a copertura della fornitura successiva al completamento della medesima. Inoltre, la mancata contestazione da parte della società beneficiaria della fornitura ( in merito all'effettiva ricezione della Parte_2
merce, consentiva di ritenere che l'emissione di titoli sottoscritti personalmente dai soci fosse giustificata dalla volontà di formare un titolo di pagamento in favore della creditrice e sopperire alla limitazione di responsabilità prevista dalla forma societaria della debitrice.
1.11 Il Tribunale, infine, non rilevava ragioni per ritenere la temerarietà della lite .
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha proposto appello Per_1
per i seguenti motivi
[...]
pag. 5/12 2.1 “ Violazione e falsa applicazione ,omessa interpretazione dell'art. 66 comma 3 R.D.
1669/1933.Inammissibilità dell'azione causale esercitata sulla base delle cambiali incomplete dei propri elementi essenziali. Difetto dei presupposti ex lege previsti
.Omesso esame di eccezione rilevabile d'ufficio”.
Con il primo motivo l'PP censura la sentenza di primo grado che, pur avendo riconosciuto che le cambiali costituenti titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto risultavano prive di alcuni elementi essenziali, nella specie data e luogo di emissione, e che quindi potevano assumere validità quali promesse di pagamento ex art
1988 c.c., con la conseguenza che l'azione esperibile non era un'azione cambiaria nei confronti dei firmatari, bensì un'azione causale relativa al rapporto sottostante sorto fra le due società, non aveva rilevato l'insussistenza dei presupposti dell'esercizio dell'azione come stabilito dall'art. 66 co. 3 della Legge Cambiaria che prevede che “Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possono competergli”.
Precisa, riportando la giurisprudenza di legittimità, che tale eccezione di violazione degli oneri di cui all'art. 66 l.c. integrando un'eccezione in senso lato, deve ritenersi rilevabile d'ufficio e quindi, sebbene non sollevata in primo grado, proponibile in appello.
2.2 “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cc. in relazione all'art. 2462 c.c.-
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c. -Illogicità della motivazione.
costruzione del rapporto di credito nei confronti dei soci”. CP_5
Contesta il percorso logico motivazionale seguito dal Tribunale di Lanciano in quanto, pur essendo corretto che in caso di cambiali prive di elementi essenziali si possa procedere solo con un'azione causale, assumendo tali titoli incompleti valore di promesse di pagamento ex art 1988 c.c., e pur essendo le fatture allegate dalla società opposta emesse nei confronti della tuttavia erroneamente il primo giudice Parte_2
aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto causale nei confronti dei singoli soci che pag. 6/12 mediante la sottoscrizione delle cambiali avrebbero assunto il debito in proprio, superando i vincoli derivanti dalla soggettività separata e dalla responsabilità limitata della società debitrice.
Contesta la decisione laddove aveva desunto la volontà di assumere in proprio il debito della società dall'aver il sottoscritto le cambiali e ciò nonostante Parte_2 Per_1 dall'istruttoria fosse emerso che le fatture di vendita erano intestate alla la Parte_2
fornitura avesse ad oggetto mangime per l'alimentazione degli animali da allevamento finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale della il Parte_2
fosse stato nominato dal 2018 amministratore unico della società, in assenza di Per_1 qualsiasi elemento probante l'esistenza di un accordo sull'assunzione in proprio dei debiti della società.
Secondo l'PP gli elementi emersi nel corso del giudizio comproverebbero l'esistenza dell'obbligazione tra le due società e non tra la società appellata e i due soci, con la conseguenza che la decisione avrebbe violato l'autonomia patrimoniale e giuridica della società ritenendo di potere superare la limitazione di Parte_2 responsabilità prevista dall'art. 2462 c.c. per effetto della sottoscrizione delle cambiali.
Censura l'iter motivazionale della sentenza impugnata che dopo aver evidenziato l'esperibilità dell'azione causale non aveva riconosciuto la sussistenza di un'obbligazione tra la e la avente ad oggetto la Controparte_1 Parte_2
fornitura di mangimi, bensì la novazione del rapporto in capo ai soci come conseguenza dell'aver sottoscritto (il in qualità di amministratore unico) delle cambiali riferite Per_1
al pagamento del corrispettivo delle predette forniture.
2.3 “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.-Error in iudicando-Omessa pronunzia su circostanza decisiva ai fini del decidere. carenza di motivazione”.
Censura la sentenza per aver omesso di pronunziarsi sull'eccezione di improcedibilità sollevata dall'PP in quanto la società al momento della Parte_2 proposizione dell'ingiunzione, si trovava in stato di liquidazione per cui i crediti eventualmente vantati nei confronti della stessa potevano essere soddisfatti solo all'esito della relativa procedura.
3.Si è costituita in grado di appello contestando il gravame Controparte_1
proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto. Persona_1
pag. 7/12
4. Motivi della decisione.
I motivi di appello essendo relativi all'esercizio dell'azione causale su cambiali, consentono una trattazione congiunta.
4.1 Giova innanzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
19803/2016) ha chiarito che “la cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c. ed in tal caso è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente ed il prenditore della stessa”.
A ciò si aggiunga che, come è noto, la ricognizione di debito al pari della promessa di pagamento, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.
n. 4019/2006, Cass. 18259/2006, Cass. 2205/2007, Cass. 10574/2007, Cass.
7787/2010, Cass. n. 19929/2011, Cass. 2091/2022, Cass. n. 31818/2024) “ non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia
l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito”.
4.2 Ciò posto, l'azione esperita dalla società come correttamente Controparte_1
rilevato dal Tribunale di primo grado, ha integrato non già un'azione cartolare fondata sul titolo di credito, ossia sulla cambiale rilasciata in garanzia alla creditrice dal e CP_2
dal , essendo risultate le cambiali prive di alcuni elementi essenziali quali la data e Per_1 il luogo, bensì una “… azione causale riferita al rapporto sottostante la cambiale in questione utilizzata non come autonoma fonte obbligatoria ma come promessa di pagamento titolata” e quindi in funzione probatoria del sottostante rapporto in essere fra le parti da individuarsi non nella fornitura delle merci, essendo tale rapporto pacifico e intercorrente fra e la società appellata, bensì nell'assunzione in proprio da Parte_2
parte degli opponenti dei debiti della Parte_2
pag. 8/12 4.3 A fronte di titoli cambiari privi di data e luogo di emissione, e quindi utilizzabili come promesse di pagamento, poste a fondamento del ricorso monitorio, nei confronti della creditrice che riconduceva tali obbligazione all'assunzione da CP_1
parte del e del dei debiti della per la fornitura delle merci, CP_2 Per_1 Parte_2
incombeva su questi ultimi provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto sotteso e quindi di non essere tenuti al pagamento delle somme portate nelle cambiali.
4.4 Non solo, tuttavia, la parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio, ma emerge in contrario che l'PP, unitamente al , avesse assunto in proprio con CP_2 le cambiali l'obbligo di pagare i debiti contratti dalla per l'acquisto di merci Parte_2
dalla La Corte, oltre a rilevare che le cambiali in questione sono state CP_1
sottoscritte dal e dal in proprio e non quali legali rappresentanti o soci della Per_1 CP_2
osserva che dagli atti di causa, quali la circostanza che le cambiali in Parte_2
questione riportano una scadenza successiva all'acquisto delle merci e che la prime sette cambiali (per l'importo di € 3500,00 ) siano state regolarmente pagate, emerge quello che era l'accordo intercorrente fra le parti, ossia l'assunzione da parte del e del Per_1
in proprio dell'onere del pagamento delle merci acquistate dall'appellata e ciò CP_2
anche considerando la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione dell'accordo negoziale che impone, come noto, di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra , come nel caso di specie, anche il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto all'accordo, comportamento che può consistere nell'attività esecutiva nel senso che, ponendo in essere e accettando le reciproche prestazioni, le parti chiariscono nei fatti l'intendimento dei loro accordi.
Nella fattispecie in esame, che l'accordo fra le parti consistesse nell'assunzione da parte dell'PP (e del ) dell'obbligo di provvedere in proprio con l'utilizzo di CP_2
somme personali al pagamento delle merci acquistate da parte della come Parte_2
da fatture in atti, risulta da molteplici elementi quali, come già evidenziato, l'emissione delle cambiali successivamente all'acquisto e sottoscritte dal e dal senza Per_1 CP_2
alcun riferimento alla loro qualità di soci o legali rappresentanti della società acquirente, il regolare pagamento delle prime sette cambiali, elementi tutti che fanno pag. 9/12 ragionevolmente ritenere che la volontà delle parti fosse che l'PP ( e il ) CP_2 provvedessero al pagamento della fornitura di merci in proprio senza l'impiego del patrimonio societario.
Pertanto, corretta è la decisione del primo giudice nel ritenere l'emissione delle cambiali in questione, sottoscritte personalmente dai soci, giustificata dalla volontà di fornire una garanzia di pagamento delle merci alla società creditrice e dall'intento di superare la responsabilità limitata della società acquirente, assumendone in proprio l'onere del pagamento.
4.5. Né può riconoscersi valenza all'argomentazione dell'PP basata sull'art. 66 della Legge cambiaria che, sebbene ammissibile in appello in quanto eccezione in senso lato, risulta tuttavia inconferente al caso di specie essendo tale disposizione inoperante nei casi in cui non sussista il rischio che il debitore possa essere costretto ad un duplice pagamento: infatti la Suprema Corte ha chiarito (Cass. 11510/2014) che quanto disposto dall'art. 66 co. 3 legge cambiaria, che “fa carico al portatore di cambiale, che esperisca
l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria, è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, al fine di sottrarlo al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e per consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in virtù del rapporto causale, di utilizzare la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente a lui spettanti (in via diretta o di regresso)”; inoltre la Suprema Corte (Cass.n.16109/2019) ha rilevato che l'onere di cui all'art. 66 co. 3 legge cambiaria ( offerta del titolo in restituzione) “non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per
l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.”
pag. 10/12 E' evidente che, stante la ratio della predetta norma volta a tutelare il debitore, impedendo che questi paghi due volte lo stesso debito, non ricorrono nel caso di specie le condizioni di cui all'eccezione sollevata dall'PP, e ciò in quanto le cambiali oggetto di causa che non erano ancora prescritte (e complete di ogni elemento) al momento del ricorso monitorio (quelle con scadenza 28.02.18,31.03.18, 30.04.18 e
31.05.18) si sono poi prescritte via via in corso di causa, ed anche in quanto essendo le cambiali successive prive di elementi essenziali, quali la data e il luogo, le stesse non potevano costituire titolo valido per procedere con l'azione cambiaria, non sussistendo dunque il rischio per il debitore di essere costretto a pagare due volte a causa dell'impossibilità di un'azione cambiaria da parte della società creditrice;
pertanto tale eccezione non può trovare accoglimento.
4.6 Né può inficiare tale conclusione la censura, di cui al terzo motivo di gravame, di improcedibilità per essere la , considerando quale circostanza Parte_3
dirimente l'assunzione in proprio a titolo personale dei debiti societari, e comunque che lo stato di liquidazione non impedisce di certo il pagamento dei creditori, essendo tale fase deputata proprio a tale scopo in vista della cessazione dell'attività della società medesima, procedendosi all'esito di tale fase all'eventuale riparto dell'attivo fra i soci in relazione alle quote e ai conferimenti effettuati.
5. In conclusione l'appello, ritenuta assorbita ogni altra questione, va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
6. Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante liquidazione indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore della causa da € 5.201,00 ad € 26.000,00), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7. Trova, infine, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
pag. 11/12 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 180/2023 resa dal Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 24.05.2023, la
Corte d'Appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'PP al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CAP come per legge;
3) dichiara l'PP tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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