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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2706 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 7 marzo
2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Latina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Cestra che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello,
Appellante
Contro
1 (C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Medaglie CodiceFiscale_3
d'Oro n. 86, presso lo studio dell'Avv. Pietrina Soprano e rappresentati e difesi dall'avv. Michelangelo Fiorentino per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
Appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1121/18 emessa dal Tribunale di Cassino
pubblicata 15.10.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Cassino aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti dei germani e Controparte_1 CP_2
, avente ad oggetto la declaratoria di nullità o d'inefficacia dell'atto di
[...]
compravendita per notar di Formia del 18/5/2015 -rep. 12381 racc. 6719- Per_1
intercorso tra i germani e la madre, perché dissimulante una donazione.
L'impugnazione censurava la sentenza per non aver ritenuto l'atto simulato nonostante fossero evidenti gli elementi caratterizzanti la invocata simulazione.
Inoltre, rilevava l'errore del primo giudice nell'aver omesso di valutare la lesione della quota di riserva ex art. 537 cc. in favore di esso erede legittimario al pari degli altri due fratelli;
nonché di aver omesso la integrazione del materiale probatorio in ordine alle piene capacità intellettive della venditrice, rigettando la richiesta di specifica ctu sul punto.
Concludeva, previa sospensione cautelare della sentenza, per la riforma della stessa mediante accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 18.5.2015 e conseguente declaratoria di inefficacia;
con ogni ulteriore conseguenza in ordine alla
2 costituzione della massa ereditaria ed alla formazione delle quote di pari valore tra i tre figli, trattandosi di successione ab intestato.
Con atto del 17.7.2019, si costituivano i germani e Controparte_1 CP_2
i quali impugnavano l'appello e ne chiedevano il rigetto perché infondato.
[...]
Con ordinanza del 21.10.2019 la Corte rigettava la istanza di sospensione cautelare della sentenza.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 7.3.2024,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile prima che infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.
Nella configurazione assunta dal codice di rito dopo la riforma del 1990, l'appello non
è un mezzo con cui sottoporre ad altro giudice l'esame della causa, ma consiste in una revisio prioris istantiae fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicchè l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse ai singoli capi della sentenza il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.
Per questo sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. ( sent. Sez. Un.
16/2000) i motivi di appello devono rispettare il principio della specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c. traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico-
giuridico. Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolta mediante la mera riproposizione della domanda, poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte
3 volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice.
I motivi qui formulati ripropongono l'originaria lettura dei fatti di causa già esaminati e superati dalla sentenza impugnata, senza indicare elementi non valutati capaci di sovvertire la decisione.
Ciò detto l'appello è infondato anche nel merito e va rigettato per i motivi di seguito riportati.
Con il primo motivo censura la sentenza per non aver dichiarato la Parte_1
inefficacia del contratto di compravendita del 18.5.2015 per notar stipulato Per_1
tra i suoi due fratelli e la madre, perché simulato e dissimulante un atto di donazione lesivo delle ragioni ereditarie di esso appellante (con il quale l'anziana madre alienava agli altri due figli la nuda proprietà dell'immobile di sua proprietà a fronte,
come corrispettivo, dell'assistenza materiale e morale sino ad allora svolta, nonchè
all'impegno di questi a continuare a prestare alla venditrice vita natural durante
assistenza morale, materiale, vitto, alloggio e cure mediche in caso di bisogno, oltre al pagamento di €. 600,000 ogni semestre a partire dal prossimo luglio).
A corredo della impugnazione l'appellante indica alcuni elementi rilevatori della simulazione, già evidenziati in primo grado, che ritiene non essere stati adeguatamente e correttamente valutati dal primo giudice ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita per cui è causa, che indica: nella lesione della quota di legittima ad esso spettante;
nel mancato accertamento della piena capacità
di intendere e volere della madre al momento del trasferimento;
nella sproporzione tra il valore del bene dichiarato in atto ed il valore reale.
E' evidente come detti elementi, non abbiano alcuna attinenza con i presupposti della simulazione, ove rileva la volontà delle parti a realizzare un contratto diverso da quello posto in essere, ovvero, nel caso di negotium mixtum cum donatione, la sussistenza di una sproporzione significativa tra le prestazioni.
4 Nel caso di specie, è mancata la prova di una volontà delle parti diversa da quella manifestata;
ed in più, la costituzione della rendita vitalizia, contestuale alla vendita,
attesta la reale volontà dei contraenti di concludere un contratto a titolo oneroso per compensare l'attività di assistenza morale e materiale che solo due, tra i tre figli, si assumevano nei confronti dell'anziana madre. Come è mancata la prova in ordine alla sproporzione significativa tra le prestazioni.
Sicchè la censura proposta in ordine alla mancata declaratoria di simulazione dell'atto, non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che la reale volontà delle parti fosse diversa da quella manifestata.
D'altra parte il Tribunale aveva già analizzato compiutamente tutti gli elementi, ora riproposti nell'atto d'appello, fornendo su ognuno di essi una puntuale motivazione che l'appello non contrasta con deduzioni pertinenti.
Ciò detto sulla simulazione, va anche rilevato che le ulteriori censure proposte non incidono sulla validità ed efficacia dell'atto di compravendita oggetto del giudizio.
lamenta, in particolare, la “dubbia libera autodeterminazione e Parte_1
volontà della de cuius” deducendo le condizioni precarie della genitrice e lo stretto intervallo intercorso tra la stipula dell'atto e il decesso della sig.ra (circa Per_2
20 giorni) -allegando che dalla cartella ospedaliera di ricovero del 26 maggio 2015 è
riportato che la paziente (85enne) già nei 10 giorni precedenti “presta epigastrologia e febbre”-. Sul punto la sentenza, con precisa motivazione, afferma che le condizioni di salute della non incidevano sulla facoltà psicofisiche della stessa e che, Per_2
in ogni caso, vi è attestazione medica, richiesta dal notaio, che attesta la piena capacità di intendere e volere della venditrice al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico. Come attestato dall'atto pubblico, sul punto non adeguatamente contestato.
Anche la lamentata sproporzione di prezzo, tra il prezzo di mercato e quello di vendita, resta una censura generica ed assertiva ed omette di considerare, ai fini
5 della valutazione dell'immobile, che la vendita ha avuto ad oggetto solo la nuda proprietà del bene e che si tratta di vendita con costituzione di vitalizio, ove, peraltro,
è precisato che l'attività di assistenza materiale e morale, vitto e alloggio è già in corso.
Come pure sul mancato versamento del corrispettivo della vendita, la sentenza impugnata è puntuale ritenendo l'oggetto un contratto di vitalizio, perfezionatosi con la trascrizione della titolarità del bene e con “la costituzione del vitalizio per la durata
di tutta la vita della Mirandola e ciò perché l'art. 7 dell'atto pubblico obbligava i
convenuti all'assistenza morale e materiale, vitto, alloggio e le necessarie spese
mediche.” Precisando che “la obbligazione concernente i seicento euro non è stata
adempiuta perché non dovuta, giacchè al momento della morte non era ancora
maturato il termine previsto. “
Tali specifiche motivazioni, sono state contestate solo genericamente dall'appello e,
peraltro come detto, con deduzioni già proposte in primo grado e superate dalla sentenza.
Infine, l'appellante non fornisce alcun elemento in ordine all'entità complessiva del patrimonio della de cuius per verificare la eventuale lesione della quota di riserva lamentata. Dagli atti si ricava, però, per ammissione dello stesso appellante, che la madre precedentemente aveva già donato ai tre figli un altro cespite del quale non si fa in questo giudizio nessun riferimento al valore. Rendendo impossibile ogni accertamento in ordine all'eventuale rispetto della quota di riserva.
Per i motivi innanzi esposti l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cassino n. 1121/2018, conferma la stessa e così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, nei confronti dell'avv. Michelangelo Parte_1
Fiorentino che si è dichiarato antistatario, delle spese del presente grado di giudizio compresa la fase cautelare che liquida in €. 7.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di
parte appellante.
Roma, 18.12.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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