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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 846/2019
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ES, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott. Marisa Salvo Consigliere Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 846/2019 R.G. vertente: TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) via Palestro n. 81, C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ES (C.F.
, presso i cui uffici siti in ES (ME), via dei Mille is. 221 è ope legis C.F._1 domiciliata.
Appellante ed appellato incidentale CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...], in qualità di erede del SI. rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Munafò (C.F. Persona_1
), presso il cui studio sito in ES (ME), viale Cadorna is. 212 C.F._3 comparto V, è elettivamente domiciliata. Appellata ed appellante incidentale E e nella qualità di co-eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1 come in atti generalizzati;
[...]
-Appellati ai fini della regolarità del contraddittorio- contumaci-
1 Controparte_4 in persona del Ministro pro tempore, con sede Roma (RM) via Venti
[...]
Settembre, 20. Appellata - contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2510/2018 emessa dal Tribunale di ES in data 10.12.2018, e pubblicata il 20.12.2018 nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. N. 2976/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “annullare e/o riformare la sentenza n. 2510/2018 del Tribunale di ES: a) Condannare l'appellato alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
b) Condannare l'appellato al pagamento di competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “1) preliminarmente ritenere e dichiarare nullo, improponibile, inammissibile e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla Parte_1
, per i motivi esposti ai punti I) e II) del la superiore narrativa;
2) in ogni caso
[...] ritenere e dichiarare improponibile, inammissibile e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla , per i motivi di cui sopra Parte_1
e per quelli esposti in atti e verbali di causa, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) nel merito, in accoglimento di tutte le domande formulate dal SI. in atti e verbali di causa, ritenere e Persona_1 dichiarare illegittimo il comportamento degli Enti convenuti, per i motivi esposti in narrativa;
4) ritenere e dichiarare la , obbligata a corrispondere alla Parte_1
SI.ra , nella qualità di erede del SI. i premi (detti anche contributi CP_1 Persona_1 comunitari o compensazioni al reddito) dovuti e non corrisposti relativi agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 (per gli ovi caprini), previsti dalla Normativa Comunitaria vigente e dalla Legge Italiana, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per tutti i motivi indicati in narrativa;
5) nella forma ammettere e nel merito accogliere l'appello formulato in via incidentale dalla SI.ra e, CP_1 per l'effetto, riformare la sentenza appellata in parte qua e: a) ritenere e dichiarare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a versare Parte_1 alla SI.ra , nella qualità di erede di la somma di € 11.078,43, a titolo CP_1 Persona_1 di differenza tra la somma dovuta di € 53.680,49 e quella di € 42.602,06 liquidata dal Tribunale Ill.mo, o, in subordine, la somma di € 4.926,54, a titolo di differenza tra la somma di € 47.528,60 come determinata dal C.T.U. e quella di € 42.602,06 liquidata dal Tribunale Ill.mo; b) conseguentemente, condannare la l' , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a versare alla SI.ra , nella qualità di erede di CP_1 Per_1 la somma di €11.078,43 o in subordine quella di € 4.926,54 ai titoli di cui sopra;
c) ritenere
[...]
e dichiarare se sulle somme liquidate debbono essere riconosciuti alla appellata gli interessi legali moratori
o solo quelli semplici;
6) dare atto che la SI.ra ripropone espressamente tutte le domande ed CP_1
2 eccezioni non accolte con la sentenza di primo grado;
7) emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
8) con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.04.2007, notificato il 26/27.04.2007, l'attore Persona_1 conveniva in giudizio, innanzi Tribunale di ES, il Controparte_5
e l'
[...] Parte_1 rispettivamente in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della sospensione dei pagamenti dei contributi comunitari a lui spettanti dal 1998 in poi e, dunque, per ottenere la condanna dei convenuti alla corresponsione dei premi o contributi dal 1999 al 2004, quantificati in € 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno, da quantificarsi equitativamente, e da lui indicato in € 50.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite.
L'attore specificava di essere stato titolare di una azienda agricola per oltre quaranta anni e fino al 20.09.2004, data nella quale aveva cessato la propria attività.
In data 24.02.2000, i militari della Guardia di Finanza si erano recati presso l'azienda del SI. con sede in OV di CI, Via Pascoli n. 11, al fine di accertare Persona_1 se sussistevano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'erogazione dei contributi da parte dell In seguito alla suddetta ispezione il Comando della Guardia di Finanza di CP_6
Barcellona P.G. invitava il SI. a presentarsi presso gli Uffici del Persona_1
Comando al fine di esibire la documentazione relativa alla attività esercitata di allevatore, per il periodo 1995/2000.
In data 14.03.2000, senza effettuare altri sopralluoghi presso l'azienda del , gli
Per_1 agenti di redigevano un “processo verbale di constatazione”, con il quale CP_7 dichiaravano che il aveva “illegittimamente percepito” l'importo di £ 54.303.305,
Per_1 pari ad € 28.045,32. Avverso tale provvedimento il proponeva ricorso
Per_1 amministrativo dinanzi l , il quale, a distanza di circa Controparte_8 quattro anni, accoglieva parzialmente le richieste avanzate dal SI. , circoscrivendo
Per_1
l'indebita percezione dei contributi ai soli anni 1997 e 1998 ed emanava l'ordinanza ingiunzione n. 20040472 Prot. n. 5733/472/OI, notificata il 2 luglio 2004, che aveva ad oggetto il pagamento della minor somma di € 12.723,04 dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Avverso quest'ultimo provvedimento il proponeva ricorso ex art. 22 l. Persona_1
n. 689/81, dinanzi il Giudice di Pace di OV di CI, all'esito del quale, con sentenza n. 90/2004, il GdP adito, accoglieva il ricorso, annullando di conseguenza l'ordinanza
3 ingiunzione n. 200440472 emessa il 29 giugno 2004 dal
[...]
Controparte_9
Sebbene l'attore avesse ampiamente dimostrato la legittimità del proprio comportamento e la regolarità dei contributi percepiti, l' nel frattempo aveva sospeso a titolo Pt_1 cautelare i pagamenti dei premi in favore dello stesso per gli anni successivi all'accertamento. Il SI. , infatti, in seguito alla notifica del processo verbale di Per_1 contestazione prima, e dell'ordinanza di ingiunzione poi, non aveva percepito i contributi dal 1998.
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati, riteneva di avere diritto alla percezione dei contributi richiesti sulla base dei Regolamenti CEE n. 3493/90, n. 3007/84, e con nel presente giudizio chiedeva il versamento per gli anni dal 1999 fino alla cessazione dell'attività aziendale (avvenuta nel settembre del 2004). Allegava, poi, di avere subito danni per la mancata corresponsione degli stessi contributi, fonte principale di reddito per gli allevatori, di non aver potuto far fronte alle esigenze della propria famiglia e ne chiedeva la liquidazione in via equitativa.
Con comparsa di costituzione del 24.07.2007, depositata in cancelleria il 10.09.2007, si costituivano in giudizio il e Controparte_4
l' -, i quali contestavano genericamente Parte_1 gli assunti dell'attore ed eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ricostruivano la disciplina di riferimento — Reg. CEE 3013/89 e succ. modif., Reg. CEE 3887/199, DPR 317/1996 fino alla campagna 2001; per le campagne successive: Reg. CEE 2529/2001, 2550/2001, DM 19.3.2002 — e dichiaravano che il Comando della Guardia di Finanza di Barcellona P.G. aveva sottoposto ad accertamento l'azienda del per le campagne dal 1995 al 1999 al fine di verificare la legittima percezione dei Per_1 premi comunitari per gli ovicaprini, riscontrando, nel verbale di constatazione n. 2671/6260 del 17.3.2000, che il produttore aveva percepito indebitamente premi per le campagne 1995, 1996, 1997 per non avere regolarmente istituito il registro aziendale e per non avere sottoposto i propri animali ai piani di risanamento previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Aggiungevano che per la campagna 1998 erano stati accertati 229 capi a fronte dei 335 richiesti in domanda, con una discordanza superiore al 20%, da cui era derivala la mancata corresponsione di alcun premio;
e che, comunque, il aveva Per_1 percepito indebitamente la somma di € 28.510,21 per le campagne dal 1995 al 1998, pertanto l' aveva disposto la sospensione dell'erogazione dei premi. In particolare, Pt_1 rappresentavano che i predetti requisiti erano entrambi necessari per il diritto al premio che, versato in eccesso in precedenza, era stato recuperato negli anni successivi e pertanto chiedevano il rigetto delle domande attoree inclusa quella risarcitoria in quanto priva di prova.
4 La causa veniva istruita mediante l'esperimento delle prove ammesse ed il successivo espletamento della CTU richiesta dal primo giudice al fine di quantificare l'ammontare dei contributi spettanti all'attore per gli anni 1999-2004.
All'esito dell'udienza del 13.06.2018 la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito ed il Tribunale di ES, emetteva la sentenza n. 2510/2018 pubblicata il 20/12/2018, che testualmente statuiva: “1. Accoglie le domande dell'attore nei confronti dell' nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto condanna Parte_1
l' al pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_1
42.602,06, oltre interessi come in motivazione;
2. Condanna l' Parte_1 alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi ed € 545,30 per esborsi, oltre iva e epa come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
3. Compensa le spese di lite tra l'attore e il 4. Pone le spese di CTU Controparte_4 definitivamente a carico dell .” Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2019 l' Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi a questa Corte d'Appello, al
[...] Persona_1 fine di conseguire l'integrale riforma della sentenza sopra citata emessa dal Tribunale di ES e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione assumeva che l'annullamento della sanzione amministrativa disposto con sentenza n. 90/2004 dal Giudice di Pace di OV di CI non escludeva l'obbligo del produttore di restituire gli aiuti comunitari percepiti indebitamente e pertanto insisteva nella richiesta di restituzione della somma di €. 28.510,21; in subordine, deduceva di aver già eseguito un versamento di €. 8.905,08 in favore della controparte per la campagna 2004 mediante assegno e dunque instava che venisse posta in compensazione con la maggior somma accertata nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata in data 01.04.2020 si costituiva in giudizio l'appellata in qualità di erede dell'originario attore deceduto nel corso CP_1 Persona_1 del giudizio di prime cure, eccependo preliminarmente la nullità assoluta ed insanabile della notificazione dell'atto di appello poiché promossa nei confronti della parte deceduta presso il procuratore di questa, e non agli eredi, nonostante l'appellante fosse a conoscenza del decesso;
nonché per la mancata indicazione del nome del legale rappresentante di
Pt_1
Nel merito, contestava integralmente le domande formulate in atto di citazione e contestualmente proponeva appello incidentale al fine di accertare che la somma dovuta da in suo favore a titolo di premi per le campagne dal 1999 al 2004 è pari ad €. Pt_1
5 53.680,49 – come da calcoli effettuati dall'appellata – o comunque pari ad € 47.528,60 – così come quantificata dal CTU nel giudizio di prime cure -.
Con ordinanza del 10.11.2020, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.02.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza emessa in data 03.02.2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi del de cuius, Per_1 ossia e entro il termine perentorio fissato
[...] Controparte_3 Controparte_2
e rinviava alla data del 17.06.2024, con le formalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., così come introdotto dal D.Lvo 10.10.2022, n. 149.
A tale data del 17.06.2024, sulla scorta delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la Corte assumeva nuovamente la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_4 in quanto non costituito nel presente giudizio, nonostante la
[...] regolarità della notifica avvenuta in data 13.12.2011.
Analogamente va dichiarata la contumacia dei co-eredi, e Controparte_3 [...]
, in quanto i predetti, seppur regolarmente citati a seguito dell'integrazione del CP_10 contraddittorio disposto dalla presente Corte, non si sono costituiti in giudizio.
Va sempre in via preliminare osservato che costituendosi in questo grado di giudizio, l'appellata , in qualità di erede del ha eccepito la nullità CP_1 Persona_1 assoluta ed insanabile della notificazione dell'atto di appello compiuta presso il procuratore costituito della controparte affermando che l' fosse formalmente e giuridicamente Pt_1
a conoscenza dell'evento morte dell'attore in primo grado per avere, nelle more della proposizione dell'atto di appello, gli eredi del de cuius notificato Persona_1 all' ben due atti di precetto (il 2 luglio 2019 ed il 18 ottobre 2019) ed un atto di Pt_1
6 pignoramento presso terzi (il 05 novembre 2019), che peraltro erano stati opposti dall'Avvocatura dello Stato contro i medesimi eredi.
Ha anche affermato l'appellata che l'atto di appello è inficiato da nullità per carenza dell'indicazione del legale rappresentante dell' Pt_1
Dopo l'integrazione del contraddittorio, disposto dalla Corte di Appello, con ordinanza del 03.02.2024, con note scritte di trattazione per l'udienza “virtuale” del 17 giugno 2024, l'appellata (nonché appellante incidentale) , ha anche eccepito che la notifica CP_1 ai co-eredi sarebbe avvenuta oltre il termine fissato in via perentoria dalla Corte per il 10 marzo 2024, in quanto si sarebbe perfezionata nei confronti di solo Controparte_2
l'11 marzo 2024 e nei confronti di in data 05 aprile 2024. Controparte_3
Secondo l'appellata, quindi, dalla mancata tempestiva integrazione del contraddittorio discenderebbe l'estinzione del processo.
§
Tali eccezioni sono infondate e vanno disattese per i motivi di cui appresso.
Vero è che la notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte deceduta nelle more del termine per proporre impugnazione deve ritenersi nulla se, come avvenuto nel caso di specie, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima (nel caso di specie perfezionatasi con atto di appello notificato il 13.12.2019), gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto (nel caso di specie notificato all il 02.07.2019 dagli eredi di Pt_1 Per_1 nella persone dei sigg.ri )
[...] Controparte_11 Controparte_2 per l'esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la "fictio iuris" dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta (Cfr. in tal senso Cassazione, sezione 3, sentenza n. 24993 del 25.11.2014).
Sennonché, l'impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte estinta è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 164 c.p.c. (non già inesistente bensì) affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale (Così: cit. Cass. 24993/2014).
Sicché, nel caso in esame, in applicazione del testo vigente “ratione temporis” dell'art. 164 c.p.c. tale nullità deve ritersi sanata “ex tunc” con la costituzione nel giudizio di appello dell'erede , rimanendo così impedita l'inammissibilità dell'impugnazione dalla CP_1
7 stessa eccepita (Cfr. sul punto cit. Cass. 24993/2014 che sulla questione richiama pure Cass. n. 554/2004).
In ragione di ciò è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'appellante principale, nei confronti degli altri co-eredi, e cui la Controparte_2 Controparte_3 parte ha adempiuto avviando il procedimento notificatorio entro il termine perentorio indicato dalla Corte di Appello, 10 marzo 2024, come può evincersi dalla documentazione allegata dall' per comprovare la regolarità dell'adempimento, a nulla rilevando che Pt_1 la notifica -come eccepito dall'appellata si sia perfezionata in data successiva (e CP_1 segnatamente in data 11.03.2024 nei confronti di ed in data 05 aprile Controparte_2
2024 nei confronti di non emergendo, né essendo stato ciò allegato da Controparte_3 parte avversa, che tale ritardo sia attribuibile a negligenza della parte notificante.
Deve, invero, farsi applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In forza del principio, affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477 del 2002, nn. 28, 97, 132, 154 del 2004 e n. 154 del 2005, della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, non può essere dichiarato inammissibile l'appello per mancato rispetto del termine fissato per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ., addebitando al notificante la non tempestività dell'esito del procedimento notificatorio, se dovuta esclusivamente al mancato compimento di attività sottratte alla disponibilità della medesima parte e rimesse al diligente adempimento dell'ufficiale giudiziario” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 23590 del 03.11.2006).
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di rito relativa alla mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante dell' nell'atto introduttivo, poiché, agli effetti Pt_1 del requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c., non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente (Cfr. Cassazione civile sez. III, 07.07.2023, n.19327)
§ 2. Appello principale. L'impugnazione principale non merita accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Con le doglianze esposte nel primo motivo di appello, l' Parte_1
censura la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di ES nella parte
[...] in cui ha statuito: “il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 14.3.2000 è stato opposto dal e l' ha emesso l'ordinanza-ingiunzione con cui Per_1 Controparte_8 gli è stato ingiunto il pagamento della minor somma di € 12.723,04. L'ordinanza-ingiunzione in esame è stata a sua volta impugnata dal dinanzi al Giudice di Pace di OV di CI, il quale l'ha Per_1
8 poi annullata con sentenza n. 90/04 del 31.12.2004. Sulla base della documentazione in atti, dunque, non vi è alcun credito dell'Amministrazione per gli anni anteriori al 1998, da recuperare presso il
.” Per_1
In dettaglio, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione adottata dal primo giudicante laddove afferma che l'annullamento della sanzione amministrativa ad opera del Gdp di OV di CI esclude l'obbligo di restituire gli aiuti comunitari indebitamente percepiti attese le irregolarità riscontrate nel corso dei controlli ispettivi.
Secondo l' la sospensione delle erogazioni in favore del disposta Pt_1 Per_1 dall' per effetto del verbale di accertamento della Guardia di Finanza del Pt_1
29.03.2000 e la successiva iscrizione dello stesso nel Registro Debitori sono espressione di un'attività diversa e distinta da quella di controllo e sanzione attuate dall
[...]
le somme percepite dal produttore devono essere restituite ad Controparte_8 Pt_1 che ha proceduto all'indebito pagamento, mentre la sanzione amministrativa deve essere corrisposta, in quantità pari all'importo indebitamente percepito, all'
[...]
(ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei Controparte_9 prodotti agroalimentari- ICQRF). L'annullamento disposto dal Giudice di OV di CI non riguarda, pertanto, l'indebito percepimento ma solo ed esclusivamente la sanzione amministrativa comminata dal Controparte_4
[...]
L'appellante deduce la legittimità del recupero dei premi percepiti dal produttore in assenza di tutti i requisiti espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per ciascun settore di intervento;
nel caso di specie, non aver regolarmente istituito il registro aziendale e non aver sottoposto i propri animali ai piani di risanamento previsti dalla normativa.
Insiste, dunque, nella riforma dell'impugnata sentenza con condanna dell'appellato a restituire quanto illegittimamente percepito da per un importo pari ad €28.510,21. Pt_1
Con secondo motivo di gravame la parte impugna il capo di sentenza ove il Tribunale di ES ha pronunciato la condanna di al pagamento a titolo di sorte capitale della Pt_1 somma complessiva di € 42.602,06 in quanto non tiene conto del pagamento già eseguito in favore del per la campagna 2004 dell'importo di € 8.905,08 mediante Persona_1 assegno n. 8005835759, incassato in data 26.05.2005. Pertanto, in subordine, insiste nella riforma della sentenza gravata con esclusione dell'importo di € 8.905,08 già corrisposto all'appellato per l'anno 2004.
§
9 Nel merito parte appellata, rileva che non ha mai revocato il CP_1 Pt_1 finanziamento concesso al , ed in particolare non esiste un provvedimento di tale Per_1 tipo o, se esiste, non è stato mai notificato al né, tanto meno, è stato portato a Per_1 conoscenza del Tribunale di prime cure.
Sostiene la che avrebbe dovuto spiegare quali norme sono state violate dal CP_1 Pt_1
e, soprattutto, avrebbe dovuto spiegare perché da tali “meri inadempimenti” Per_1 deriverebbe l'indebita percezione dei premi. L'indicazione di tali norme doveva essere contestata formalmente, tramite la notifica di un provvedimento esplicito, cosa mai avvenuta.
Con il provvedimento prot. 1372/C del 29.02.2000, l' ha solo sospeso l'erogazione Pt_1 dei premi in attesa che i Giudici si pronunciassero sulla legittimità degli accertamenti della Guardia di Finanza. Una volta acclarato che tali accertamenti erano illegittimi, avrebbe dovuto pagare i premi o emettere un altro provvedimento con il quale spiegava perché i premi non dovevano essere pagati: ma ciò non è avvenuto.
Relativamente alle contestazioni mosse in sede di accertamento della GdF, l'appellata sottolinea che esse sono smentite dai fatti in quanto non è vero che i registri aziendali sono stati tenuti in modo irregolare e che il non ha risanato i propri capi di bestiame nel Per_1 periodo de quo.
Asserisce che in atti vi è la prova della corretta istituzione dei registri di stalla e della loro corretta tenuta ed anche il C.T.U. ha avuto modo di esaminare tali registri e non ha riscontrato alcuna irregolarità; quindi, il non ha commesso la prima delle due Per_1 inadempienze che gli sono state contestate.
Relativamente alla seconda, invece, deduce che per il periodo oggetto di causa (1994/1998), non esisteva alcun obbligo di “risanare” i propri allevamenti e non era prevista la sanzione di decadenza dal beneficio per il caso di “mancato risanamento”, richiamando espressamente l'art. 5 della Legge n. 28 del 4 aprile 1995 e l'art. 57 della Legge n. 26 del 10 marzo 1997.
Tale irregolare tenuta del registro di stalla o la mancata eradicazione dei capi di bestiame rappresentano un mero inadempimento e non costituiscono una condotta sussumibile nella fattispecie di cui agli art. 2 e 3 della L. 898/86.
In merito alle doglianze esposte con secondo motivo di gravame, la rileva che CP_1 non ha mai versato le somme di cui si discute per la campagna 2004 e non ha mai Pt_1 depositato i documenti probanti il versamento facendo solo richiamo ad un fantomatico assegno incassato.
10 § 2.1. Venendo, quindi, alla disamina del primo motivo di gravame si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione presente in atti risulta che la vicenda portata all'attenzione di questo Giudice ha origine dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 14.03.2000 con cui è stata contestata l'indebita percezione di aiuti comunitari agricoli da parte del relativamente agli anni dal 1995 al 1998. A seguito Persona_1 di tale accertamento, e degli scritti difensivi depositati dalla parte, il
[...]
ha emesso Controparte_12
l'ingiunzione di pagamento del 29.06.2004 allo scopo di irrogare la sanzione prevista dall'art. 3, comma 1, legge 898/1986 nei confronti del produttore per un importo pari a quanto indebitamente percepito.
Difatti, secondo il dettato dell'art. 3, comma 1, L. 898/1986, nel caso in cui venga accertata una indebita percezione di aiuti comunitari in ambito agricolo, l'accipens è tenuto sia alla restituzione delle somme percepite che al pagamento di una sanzione amministrativa di importo pari a tali somme.
Ai fini della configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 3 della l. n. 898 del 1986, la quale costituisce un illecito di danno e non di pericolo, è sufficiente che l'indebita percezione di aiuti comunitari sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false. L'applicazione della sanzione amministrativa richiede, quindi, come presupposto indefettibile l'avvenuta indebita percezione degli aiuti sopra citati, in assenza della quale, la medesima sanzione non avrebbe ragione di esistere.
Nella medesima prospettiva giova richiamare il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., desumibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, dagli artt. 1 e 3 legge 689/81, in base al quale nessuno può essere punito per una violazione che non ha commesso.
A tal proposito, si abbia presente che la legge n. 898/86 prevede all'art. 3 che
“Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito….
2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.”
11 Per quanto riguarda la posizione del soggetto pagatore tanto la sopra citata Pt_1 normativa, quanto il successivo art. 33 del d.lgs. n. 228/01 prevedono che siano sospese le erogazioni riferite ai beneficiari cui siano riferibili controlli o accertamenti circa somme indebitamente percepite;
ergo, si dà rilevanza anche all'attività svolta dalla Guardia di Finanza quale fonte privilegiata.
L' nel caso di specie, oltre a non avere titolo e competenza in materia di controlli Pt_1 relativi agli indebiti, non può essere definito Organismo d'intervento (ex art. 3, co. 7, legge 898/86) ma semplicemente pagatore in regime di sostituzione per la Comunità Europea e gestore contabile della propria erogazione.
Conferma giurisprudenziale sul punto deriva dalla Suprema Corte, la quale afferma: “Se infatti l' sovraintende alla regolazione della distribuzione dei fondi comunitari e, quindi, anche al Pt_1 suo recupero, è il ad esercitare i poteri di repressione di ogni attività Controparte_4 illecita che possa inserirsi nel corretto uso di dette disponibilità comunitarie, ed è il interessato CP_4 in via autonoma rispetto all'azione di recupero delle somme stesse, a reprimere gli abusi e a pretendere che ogni eventuale accertamento su di essi, rimesso al giudice dell'opposizione, avvenga nel contraddittorio della parte pubblica legittimata e nell'ambito dello specifico procedimento a tanto riservato”.
Così ricostruita la vicenda e la normativa applicabile alla contesa per cui è causa, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, la sanzione amministrativa pare configurare una ipotesi di atto meramente conseguenziale all'accertamento dell'indebita percezione degli aiuti comunitari ed al relativo provvedimento di recupero.
Come già evidenziato nel paragrafo precedente, a seguito del processo verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza ed agli scritti difensivi pervenuti del
, l' ha emesso l'ordinanza di ingiunzione nella quale Per_1 Controparte_9 ha rilevato che nessuna sanzione doveva essere irrogata per le annualità 1995 e 1996, circoscrivendo il periodo da sanzionare alle sole annualità 1997-1998 e ricalcolando anche gli importi percepiti indebitamente in € 12.723,04. Difatti, nello stesso atto è testualmente indicato: “CONSIDERATO che il modello per la richiesta del premio zootecnia, per gli anni 1995 e 1996, non prevedeva la dichiarazione relativa all'assoggettamento degli animali alle misure di risanamento Sanitario (eradicazione della brucellosi) e che, pertanto, le somme indebitamente percepite possono essere ricondotte alle campagne 1997 (Euro 5.149,80) e 1998 (Euro 7.565,69), per complessivi Euro 12.715,49 (dodicimilasettecentoquindici/49)”.
Dunque, relativamente alle campagne 1995 e 1996, questo Giudicante non può che prendere atto che, come affermato dallo stesso e Controparte_4
Forestali - organo deputato ad esercitare i poteri di repressione di ogni attività illecita e di
12 recupero delle somme stesse -, non risultano inadempienze a carico del Persona_1 tali da porre in luce l'indebita percezione dei premi comunitari ottenuti per gli ovicaprini.
Occorre, invece, procedere a diverse considerazioni relativamente alle successive campagne 1997 e 1998, per cui è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione da parte dell'ufficio Centrale Repressione Frodi.
In tema appare dirimente la circostanza che il Giudice di Pace di OV con la sentenza n. 90/2004 ha provveduto all'annullamento della summenzionata ordinanza accogliendo nel merito i motivi del ricorso dell'opponente ed in seguito al passaggio Persona_1 in giudicato, lo stesso Ispettorato Repressione Frodi ne ha disposto l'archiviazione.
Invero, la suddetta pronuncia assume rilevanza pregnante in ragione del contenuto della stessa, ove in parte motiva è statuito: “Orbene, tenuto conto che il sopralluogo è stato eseguito circa cinque anni dopo la richiesta di ammissione ai contributi formulata dal ricorrente, non può non evidenziarsi
che lo stesso non può dimostrare con certezza quale fosse effettivamente il numero degli animali posseduti dall'opponente negli anni precedenti, ritenuto anche che, dall'allegata certificazione dell' si evince CP_13
che nel 1999 l'opponente ha sottoposto 376 animali ai piani di eradicazione (tutti negativi alla RC) e
che nell'anno precedente gli furono abbattuti 194 ovini perché infetti da RC . Alla luce di ciò e ritenuto
che al momento del conteggio, eseguito dai militari, gli animali pascolavano in più zone, detto conteggio non può considerarsi del tutto attendibile, mentre, plausibile appare la dichiarazione del ricorrente che nell'imminenza dei fatti ha dichiarato ai verbalizzanti di non essere riuscito a raccogliere tutte le sue pecore e capre. Pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto ed annullata l'ordinanza- ingiunzione opposta.”
Il Giudicante nel testo riportato evidenza che l'accertamento della Guardia di Finanza non è idoneo e sufficiente a dimostrare che vi sia stata un'indebita percezione di aiuti comunitari conseguente all'esposizione di dati o notizie false, in assenza della quale, la medesima sanzione non avrebbe ragione di esistere.
Per tale ragione, è evidente che l'avvenuto annullamento dell'ingiunzione n. 20040472 Prot. n. 5733/472/OI del 29.06.2004 ad opera della sentenza n. 90/04 emessa dal Giudice di Pace di OV, con cui è stata accertata nel merito l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'avvenuta indebita percezione di aiuti comunitari, determina, ad avviso di questo Collegio, l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Alla luce delle superiori considerazioni, pare condivisibile l'assunto pronunciato dal giudice di prime cure secondo cui: “Sulla base della documentazione in atti, dunque, non vi è alcun credito dell'Amministrazione per gli anni anteriori al 1998, da recuperare presso il ”. Per_1
13 In merito al secondo motivo di gravame, con cui l' deduce che la condanna al Pt_1 pagamento di € 42.602,06 non tenga conto del versamento di € 8.905,08 già effettuato nei confronti del per la campagna 2004, si ritiene infondato. Per_1
Invero, dall'esame del compendio probatorio in atti, l'Amministrazione sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado ha eccepito di aver liquidato la somma di € 8.905,08 in favore del produttore, senza però offrire prova di quanto affermato. Nell'elenco dei documenti offerti in allegato alla comparsa al fine di assolvere all'onere probatorio incombente sulla parte, ha indicato quale ultimo allegato una Pt_1
“Dichiarazione Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane del 15.05.2007”, dal quale sarebbe stato possibile verificare, secondo tale parte, l'avvenuto incasso della somma da parte del . Tale produzione però non si rinviene allegata nel giudizio di prime cure, Per_1 né tantomeno nel fascicolo di parte di primo grado depositato telematicamente da Pt_1 unitamente all'atto di appello.
Pertanto, stante la carenza probatoria dell'avvenuto versamento in favore del o dei Per_1 suoi eredi, la Corte ritiene infondato anche il secondo motivo di doglianza formulato da parte appellante.
§ 3. Appello incidentale.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello proposti dall' Parte_1
, si procede all'esame dell'appello incidentale promosso dalla parte
[...] CP_1 avverso la sentenza oggetto di gravame, con cui la suddetta parte chiede riforma della
[...] parte in cui ha condannato l' a versare solo la Parte_1 somma di € 42.602,06 invece della complessiva somma di € 53.680,49 così come quantificata dal utilizzando i criteri indicati da o, in subordine, della Per_1 Pt_1 complessiva somma di € 47.528,60, così come quantificata dal C.T.U. nominato in corso di causa.
Anche l'impugnazione incidentale deve essere rigettata in ragione delle seguenti considerazioni.
Il calcolo operato dalla nell'atto di appello è senza dubbio fuorviante in CP_1 quanto non tiene conto che le misure dei premi applicati per i produttori di ovini e/o di caprini sono stati oggetto di modifica con Decreto 19 marzo 2002 emesso
[...]
dunque, certamente non è possibile procedere con Controparte_4
l'operazione aritmetica proposta dall'appellante incidentale partendo dalla somma liquidata per la campagna 2004.
14 Egualmente non appare condivisibile il conteggio operato dal CTU di primo grado, Dott.
, il quale, applicando come parametro il medesimo premio per ogni Persona_2 anno, ha affermato: “Per gli anni in osservazione il premio unitario per gli agnelli leggeri e le capre – aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 punto 4 lettera b) del DPR 317/96 e dall'articolo 3 del Regolamento 2529/01 - è stato individuato in € 16,80, cui va aggiunta la quota di premio supplementare per aree svantaggiate di € 7,00. Assumendo questi valori, si procede alla determinazione del premio per singola annualità, basandosi sul numero di animali risultanti nei registri di carico/scarico degli ovini e caprini alle date previste per la presentazione delle domande”.
Anche la superiore affermazione è errata in ragione del fatto che la misura premiale assegnata da è variata in ogni annualità dal 1999 al 2004, tenuto anche conto del Pt_1 sopra indicato Decreto del 19.03.2002.
Piuttosto, per le campagne antecedenti al 2002, la Circolare Ministeriale n. 1/1995 nel fascicolo dell' permette di rilevare i premi riconoscibili e le sanzioni applicabili per Pt_1 il caso di discordanze tra il numero di capi di bestiame dichiarati e quelli riscontrati in loco al momento del controllo.
Come correttamente rilevato dal primo giudicante relativamente alla campagna 1999:
“dall'esame del verbale del 25.3.2000 redatto dalla Guardia di Finanza risulta che per il 1999 non vi sono discordanze tra le dichiarazioni del e quanto riscontrato dagli operatori;
dunque, al Per_1 Per_1 spetta il relativo premio”. Per tale anno il premio unitario è di € 17,34 ed il premio supplementare è pari a € 5,98, procedendo quindi al conteggio per 335 capi di bestiame, così come indicati nella domanda di premio, si giunge alla cifra di € 7.812,20.
Il medesimo discorso vale per il 2000, ove i premi applicabili sono di € 13,98 e di € 5,98, ed i capi di bestiame in domanda sono 335 per un importo complessivo di € 7.274,60.
Relativamente alla campagna 2001, ha sottolineato una discordanza del 13,18% tra Pt_1
i capi indicati dal in domanda e quelli riscontrati in loco in occasione del Persona_1 controllo nel periodo di detenzione obbligatoria, ed in tal senso il giudice di prime cure ha proceduto alla riduzione del 40% dei premi unitari (come previsto nell'art.
1.10 della sopra citata circolare, punto 3). Di converso, l'appellante incidentale deduce che non sussista alcuna prova di tale circostanza ed insiste nella riforma della sentenza impugnata.
Invero, dall'esame del compendio probatorio in atti ed in particolare dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio depositate da nel fascicolo telematico del giudizio, Pt_1 si riscontrano le stampe estratte dal Sistema informativo SIAN - non oggetto di specifica contestazione avversaria - ove all'allegato n. 3, è descritto questo scostamento fra i premi richiesti ed accertati con contestazione del 19.05.2001. Pertanto, ritenuta tale circostanza sufficientemente provata, posto che i relativi premi unitario e supplementare nell'anno di
15 riferimento sono pari a € 7,27 e € 5,97, l'ammontare spettante al , come Per_1 correttamente affermato dal Tribunale di ES, è di € 1.747,68, già operata la riduzione del 40%.
Per le successive annualità, invece, è la stessa amministrazione ad aver operato il Pt_1 computo e la successiva liquidazione delle somme spettanti, pienamente condivise dall'appellata e non oggetto di contestazione: € 8.937,10 per il 2002, di € 7.925,40 per il 2003 e di € 8.905,08 per il 2004.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni espresse dal giudice di prime cure ed ampiamente condivise da questo Collegio, complessivamente, l'ammontare dei premi spettanti al per il periodo 1999-2004 è pari a € 42.602,06 oltre interessi Persona_1 di mora al tasso legale dovuti dal dì del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice di Pace di OV che ha annullato l'ordinanza di ingiunzione, sino al soddisfo.
§ 4. In definitiva sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, con conferma totale della sentenza impugnata.
Avuto riguardo all'esito complessivo del presente giudizio, stante la reciproca parziale soccombenza, considerato che anche l'appellata-appellante incidentale risulta perdente in ordine alla richiesta di rideterminazione delle somme dovute, ritiene la Corte che corrisponda a ragioni di giustizia la parziale compensazione delle spese tra e Pt_1 CP_1 nella misura -che si ritiene equa in proporzione alla relativa soccombenza- di 1/3,
[...] con condanna dell'appellante al versamento della restante parte.
Ne consegue che l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t., va condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata , quale erede di nella misura della CP_1 Persona_1 restante parte di 2/3, da liquidarsi, avuto riguardo al valore della causa ed all'entità delle questioni giuridiche affrontate, secondo i parametri prossimi ai medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) -, e così per complessivi €. 5.150,00 (di cui €. 1.200,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per quella introduttiva, € 1.100,00 per quella istruttoria/trattazione ed € 2.000,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ha avanzato la relativa richiesta.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ.
16 Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore prossimo al minimo della relativa tariffa per il presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese in ordine alla posizione processuale dell'appellato
[...]
e dei co-eredi, e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
rimasti contumaci nel presente giudizio di secondo grado.
[...]
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
Analoga previsione non investe l'appellante principale dovendosi la stessa ritenere Pt_1 equiparata alle “Amministrazioni dello Stato” e come tale avente diritto alla prenotazione a debito, giusta circolare n. 24/2016 dell'Avvocatura Generale dello Stato con allegato parere dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ES, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da in persona del legale rappresentate p.t., nei confronti di Pt_1
in qualità di erede del e sull'appello incidentale da CP_1 Persona_1 quest'ultima proposto nei confronti della prima, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_14 nonché di e questi ultimi nella qualità di co- Controparte_2 Controparte_3 eredi di Persona_1
2. Rigetta integralmente l'appello principale;
3. Parimenti rigetta l'appello incidentale proposto da , nella spiegata CP_1 qualità;
17 4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di 1/3 tra l'appellante e l'appellata e condanna la prima, alla rifusione Pt_1 CP_1 della rimanente parte di 2/3 in favore della seconda, liquidate -per tale frazione- in complessivi € 5.150,00 per compensi (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15% , Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore distrattario avv. Luigi Munafò.
5. Nulla sulle spese per le parti dichiarate contumaci;
6. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in ES nella camera di consiglio (svoltasi con la partecipazione da remoto del dott. Sabatini) del 28.02.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
18
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ES, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott. Marisa Salvo Consigliere Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 846/2019 R.G. vertente: TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) via Palestro n. 81, C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ES (C.F.
, presso i cui uffici siti in ES (ME), via dei Mille is. 221 è ope legis C.F._1 domiciliata.
Appellante ed appellato incidentale CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...], in qualità di erede del SI. rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Munafò (C.F. Persona_1
), presso il cui studio sito in ES (ME), viale Cadorna is. 212 C.F._3 comparto V, è elettivamente domiciliata. Appellata ed appellante incidentale E e nella qualità di co-eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1 come in atti generalizzati;
[...]
-Appellati ai fini della regolarità del contraddittorio- contumaci-
1 Controparte_4 in persona del Ministro pro tempore, con sede Roma (RM) via Venti
[...]
Settembre, 20. Appellata - contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2510/2018 emessa dal Tribunale di ES in data 10.12.2018, e pubblicata il 20.12.2018 nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. N. 2976/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “annullare e/o riformare la sentenza n. 2510/2018 del Tribunale di ES: a) Condannare l'appellato alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
b) Condannare l'appellato al pagamento di competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “1) preliminarmente ritenere e dichiarare nullo, improponibile, inammissibile e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla Parte_1
, per i motivi esposti ai punti I) e II) del la superiore narrativa;
2) in ogni caso
[...] ritenere e dichiarare improponibile, inammissibile e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla , per i motivi di cui sopra Parte_1
e per quelli esposti in atti e verbali di causa, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) nel merito, in accoglimento di tutte le domande formulate dal SI. in atti e verbali di causa, ritenere e Persona_1 dichiarare illegittimo il comportamento degli Enti convenuti, per i motivi esposti in narrativa;
4) ritenere e dichiarare la , obbligata a corrispondere alla Parte_1
SI.ra , nella qualità di erede del SI. i premi (detti anche contributi CP_1 Persona_1 comunitari o compensazioni al reddito) dovuti e non corrisposti relativi agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 (per gli ovi caprini), previsti dalla Normativa Comunitaria vigente e dalla Legge Italiana, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per tutti i motivi indicati in narrativa;
5) nella forma ammettere e nel merito accogliere l'appello formulato in via incidentale dalla SI.ra e, CP_1 per l'effetto, riformare la sentenza appellata in parte qua e: a) ritenere e dichiarare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a versare Parte_1 alla SI.ra , nella qualità di erede di la somma di € 11.078,43, a titolo CP_1 Persona_1 di differenza tra la somma dovuta di € 53.680,49 e quella di € 42.602,06 liquidata dal Tribunale Ill.mo, o, in subordine, la somma di € 4.926,54, a titolo di differenza tra la somma di € 47.528,60 come determinata dal C.T.U. e quella di € 42.602,06 liquidata dal Tribunale Ill.mo; b) conseguentemente, condannare la l' , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a versare alla SI.ra , nella qualità di erede di CP_1 Per_1 la somma di €11.078,43 o in subordine quella di € 4.926,54 ai titoli di cui sopra;
c) ritenere
[...]
e dichiarare se sulle somme liquidate debbono essere riconosciuti alla appellata gli interessi legali moratori
o solo quelli semplici;
6) dare atto che la SI.ra ripropone espressamente tutte le domande ed CP_1
2 eccezioni non accolte con la sentenza di primo grado;
7) emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
8) con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.04.2007, notificato il 26/27.04.2007, l'attore Persona_1 conveniva in giudizio, innanzi Tribunale di ES, il Controparte_5
e l'
[...] Parte_1 rispettivamente in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della sospensione dei pagamenti dei contributi comunitari a lui spettanti dal 1998 in poi e, dunque, per ottenere la condanna dei convenuti alla corresponsione dei premi o contributi dal 1999 al 2004, quantificati in € 50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno, da quantificarsi equitativamente, e da lui indicato in € 50.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite.
L'attore specificava di essere stato titolare di una azienda agricola per oltre quaranta anni e fino al 20.09.2004, data nella quale aveva cessato la propria attività.
In data 24.02.2000, i militari della Guardia di Finanza si erano recati presso l'azienda del SI. con sede in OV di CI, Via Pascoli n. 11, al fine di accertare Persona_1 se sussistevano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'erogazione dei contributi da parte dell In seguito alla suddetta ispezione il Comando della Guardia di Finanza di CP_6
Barcellona P.G. invitava il SI. a presentarsi presso gli Uffici del Persona_1
Comando al fine di esibire la documentazione relativa alla attività esercitata di allevatore, per il periodo 1995/2000.
In data 14.03.2000, senza effettuare altri sopralluoghi presso l'azienda del , gli
Per_1 agenti di redigevano un “processo verbale di constatazione”, con il quale CP_7 dichiaravano che il aveva “illegittimamente percepito” l'importo di £ 54.303.305,
Per_1 pari ad € 28.045,32. Avverso tale provvedimento il proponeva ricorso
Per_1 amministrativo dinanzi l , il quale, a distanza di circa Controparte_8 quattro anni, accoglieva parzialmente le richieste avanzate dal SI. , circoscrivendo
Per_1
l'indebita percezione dei contributi ai soli anni 1997 e 1998 ed emanava l'ordinanza ingiunzione n. 20040472 Prot. n. 5733/472/OI, notificata il 2 luglio 2004, che aveva ad oggetto il pagamento della minor somma di € 12.723,04 dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Avverso quest'ultimo provvedimento il proponeva ricorso ex art. 22 l. Persona_1
n. 689/81, dinanzi il Giudice di Pace di OV di CI, all'esito del quale, con sentenza n. 90/2004, il GdP adito, accoglieva il ricorso, annullando di conseguenza l'ordinanza
3 ingiunzione n. 200440472 emessa il 29 giugno 2004 dal
[...]
Controparte_9
Sebbene l'attore avesse ampiamente dimostrato la legittimità del proprio comportamento e la regolarità dei contributi percepiti, l' nel frattempo aveva sospeso a titolo Pt_1 cautelare i pagamenti dei premi in favore dello stesso per gli anni successivi all'accertamento. Il SI. , infatti, in seguito alla notifica del processo verbale di Per_1 contestazione prima, e dell'ordinanza di ingiunzione poi, non aveva percepito i contributi dal 1998.
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati, riteneva di avere diritto alla percezione dei contributi richiesti sulla base dei Regolamenti CEE n. 3493/90, n. 3007/84, e con nel presente giudizio chiedeva il versamento per gli anni dal 1999 fino alla cessazione dell'attività aziendale (avvenuta nel settembre del 2004). Allegava, poi, di avere subito danni per la mancata corresponsione degli stessi contributi, fonte principale di reddito per gli allevatori, di non aver potuto far fronte alle esigenze della propria famiglia e ne chiedeva la liquidazione in via equitativa.
Con comparsa di costituzione del 24.07.2007, depositata in cancelleria il 10.09.2007, si costituivano in giudizio il e Controparte_4
l' -, i quali contestavano genericamente Parte_1 gli assunti dell'attore ed eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ricostruivano la disciplina di riferimento — Reg. CEE 3013/89 e succ. modif., Reg. CEE 3887/199, DPR 317/1996 fino alla campagna 2001; per le campagne successive: Reg. CEE 2529/2001, 2550/2001, DM 19.3.2002 — e dichiaravano che il Comando della Guardia di Finanza di Barcellona P.G. aveva sottoposto ad accertamento l'azienda del per le campagne dal 1995 al 1999 al fine di verificare la legittima percezione dei Per_1 premi comunitari per gli ovicaprini, riscontrando, nel verbale di constatazione n. 2671/6260 del 17.3.2000, che il produttore aveva percepito indebitamente premi per le campagne 1995, 1996, 1997 per non avere regolarmente istituito il registro aziendale e per non avere sottoposto i propri animali ai piani di risanamento previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Aggiungevano che per la campagna 1998 erano stati accertati 229 capi a fronte dei 335 richiesti in domanda, con una discordanza superiore al 20%, da cui era derivala la mancata corresponsione di alcun premio;
e che, comunque, il aveva Per_1 percepito indebitamente la somma di € 28.510,21 per le campagne dal 1995 al 1998, pertanto l' aveva disposto la sospensione dell'erogazione dei premi. In particolare, Pt_1 rappresentavano che i predetti requisiti erano entrambi necessari per il diritto al premio che, versato in eccesso in precedenza, era stato recuperato negli anni successivi e pertanto chiedevano il rigetto delle domande attoree inclusa quella risarcitoria in quanto priva di prova.
4 La causa veniva istruita mediante l'esperimento delle prove ammesse ed il successivo espletamento della CTU richiesta dal primo giudice al fine di quantificare l'ammontare dei contributi spettanti all'attore per gli anni 1999-2004.
All'esito dell'udienza del 13.06.2018 la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito ed il Tribunale di ES, emetteva la sentenza n. 2510/2018 pubblicata il 20/12/2018, che testualmente statuiva: “1. Accoglie le domande dell'attore nei confronti dell' nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto condanna Parte_1
l' al pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_1
42.602,06, oltre interessi come in motivazione;
2. Condanna l' Parte_1 alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi ed € 545,30 per esborsi, oltre iva e epa come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
3. Compensa le spese di lite tra l'attore e il 4. Pone le spese di CTU Controparte_4 definitivamente a carico dell .” Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2019 l' Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi a questa Corte d'Appello, al
[...] Persona_1 fine di conseguire l'integrale riforma della sentenza sopra citata emessa dal Tribunale di ES e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione assumeva che l'annullamento della sanzione amministrativa disposto con sentenza n. 90/2004 dal Giudice di Pace di OV di CI non escludeva l'obbligo del produttore di restituire gli aiuti comunitari percepiti indebitamente e pertanto insisteva nella richiesta di restituzione della somma di €. 28.510,21; in subordine, deduceva di aver già eseguito un versamento di €. 8.905,08 in favore della controparte per la campagna 2004 mediante assegno e dunque instava che venisse posta in compensazione con la maggior somma accertata nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata in data 01.04.2020 si costituiva in giudizio l'appellata in qualità di erede dell'originario attore deceduto nel corso CP_1 Persona_1 del giudizio di prime cure, eccependo preliminarmente la nullità assoluta ed insanabile della notificazione dell'atto di appello poiché promossa nei confronti della parte deceduta presso il procuratore di questa, e non agli eredi, nonostante l'appellante fosse a conoscenza del decesso;
nonché per la mancata indicazione del nome del legale rappresentante di
Pt_1
Nel merito, contestava integralmente le domande formulate in atto di citazione e contestualmente proponeva appello incidentale al fine di accertare che la somma dovuta da in suo favore a titolo di premi per le campagne dal 1999 al 2004 è pari ad €. Pt_1
5 53.680,49 – come da calcoli effettuati dall'appellata – o comunque pari ad € 47.528,60 – così come quantificata dal CTU nel giudizio di prime cure -.
Con ordinanza del 10.11.2020, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.02.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza emessa in data 03.02.2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi del de cuius, Per_1 ossia e entro il termine perentorio fissato
[...] Controparte_3 Controparte_2
e rinviava alla data del 17.06.2024, con le formalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., così come introdotto dal D.Lvo 10.10.2022, n. 149.
A tale data del 17.06.2024, sulla scorta delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la Corte assumeva nuovamente la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_4 in quanto non costituito nel presente giudizio, nonostante la
[...] regolarità della notifica avvenuta in data 13.12.2011.
Analogamente va dichiarata la contumacia dei co-eredi, e Controparte_3 [...]
, in quanto i predetti, seppur regolarmente citati a seguito dell'integrazione del CP_10 contraddittorio disposto dalla presente Corte, non si sono costituiti in giudizio.
Va sempre in via preliminare osservato che costituendosi in questo grado di giudizio, l'appellata , in qualità di erede del ha eccepito la nullità CP_1 Persona_1 assoluta ed insanabile della notificazione dell'atto di appello compiuta presso il procuratore costituito della controparte affermando che l' fosse formalmente e giuridicamente Pt_1
a conoscenza dell'evento morte dell'attore in primo grado per avere, nelle more della proposizione dell'atto di appello, gli eredi del de cuius notificato Persona_1 all' ben due atti di precetto (il 2 luglio 2019 ed il 18 ottobre 2019) ed un atto di Pt_1
6 pignoramento presso terzi (il 05 novembre 2019), che peraltro erano stati opposti dall'Avvocatura dello Stato contro i medesimi eredi.
Ha anche affermato l'appellata che l'atto di appello è inficiato da nullità per carenza dell'indicazione del legale rappresentante dell' Pt_1
Dopo l'integrazione del contraddittorio, disposto dalla Corte di Appello, con ordinanza del 03.02.2024, con note scritte di trattazione per l'udienza “virtuale” del 17 giugno 2024, l'appellata (nonché appellante incidentale) , ha anche eccepito che la notifica CP_1 ai co-eredi sarebbe avvenuta oltre il termine fissato in via perentoria dalla Corte per il 10 marzo 2024, in quanto si sarebbe perfezionata nei confronti di solo Controparte_2
l'11 marzo 2024 e nei confronti di in data 05 aprile 2024. Controparte_3
Secondo l'appellata, quindi, dalla mancata tempestiva integrazione del contraddittorio discenderebbe l'estinzione del processo.
§
Tali eccezioni sono infondate e vanno disattese per i motivi di cui appresso.
Vero è che la notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte deceduta nelle more del termine per proporre impugnazione deve ritenersi nulla se, come avvenuto nel caso di specie, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima (nel caso di specie perfezionatasi con atto di appello notificato il 13.12.2019), gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto (nel caso di specie notificato all il 02.07.2019 dagli eredi di Pt_1 Per_1 nella persone dei sigg.ri )
[...] Controparte_11 Controparte_2 per l'esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la "fictio iuris" dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta (Cfr. in tal senso Cassazione, sezione 3, sentenza n. 24993 del 25.11.2014).
Sennonché, l'impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte estinta è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 164 c.p.c. (non già inesistente bensì) affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale (Così: cit. Cass. 24993/2014).
Sicché, nel caso in esame, in applicazione del testo vigente “ratione temporis” dell'art. 164 c.p.c. tale nullità deve ritersi sanata “ex tunc” con la costituzione nel giudizio di appello dell'erede , rimanendo così impedita l'inammissibilità dell'impugnazione dalla CP_1
7 stessa eccepita (Cfr. sul punto cit. Cass. 24993/2014 che sulla questione richiama pure Cass. n. 554/2004).
In ragione di ciò è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'appellante principale, nei confronti degli altri co-eredi, e cui la Controparte_2 Controparte_3 parte ha adempiuto avviando il procedimento notificatorio entro il termine perentorio indicato dalla Corte di Appello, 10 marzo 2024, come può evincersi dalla documentazione allegata dall' per comprovare la regolarità dell'adempimento, a nulla rilevando che Pt_1 la notifica -come eccepito dall'appellata si sia perfezionata in data successiva (e CP_1 segnatamente in data 11.03.2024 nei confronti di ed in data 05 aprile Controparte_2
2024 nei confronti di non emergendo, né essendo stato ciò allegato da Controparte_3 parte avversa, che tale ritardo sia attribuibile a negligenza della parte notificante.
Deve, invero, farsi applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In forza del principio, affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477 del 2002, nn. 28, 97, 132, 154 del 2004 e n. 154 del 2005, della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, non può essere dichiarato inammissibile l'appello per mancato rispetto del termine fissato per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ., addebitando al notificante la non tempestività dell'esito del procedimento notificatorio, se dovuta esclusivamente al mancato compimento di attività sottratte alla disponibilità della medesima parte e rimesse al diligente adempimento dell'ufficiale giudiziario” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 23590 del 03.11.2006).
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di rito relativa alla mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante dell' nell'atto introduttivo, poiché, agli effetti Pt_1 del requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c., non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente (Cfr. Cassazione civile sez. III, 07.07.2023, n.19327)
§ 2. Appello principale. L'impugnazione principale non merita accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Con le doglianze esposte nel primo motivo di appello, l' Parte_1
censura la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di ES nella parte
[...] in cui ha statuito: “il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 14.3.2000 è stato opposto dal e l' ha emesso l'ordinanza-ingiunzione con cui Per_1 Controparte_8 gli è stato ingiunto il pagamento della minor somma di € 12.723,04. L'ordinanza-ingiunzione in esame è stata a sua volta impugnata dal dinanzi al Giudice di Pace di OV di CI, il quale l'ha Per_1
8 poi annullata con sentenza n. 90/04 del 31.12.2004. Sulla base della documentazione in atti, dunque, non vi è alcun credito dell'Amministrazione per gli anni anteriori al 1998, da recuperare presso il
.” Per_1
In dettaglio, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione adottata dal primo giudicante laddove afferma che l'annullamento della sanzione amministrativa ad opera del Gdp di OV di CI esclude l'obbligo di restituire gli aiuti comunitari indebitamente percepiti attese le irregolarità riscontrate nel corso dei controlli ispettivi.
Secondo l' la sospensione delle erogazioni in favore del disposta Pt_1 Per_1 dall' per effetto del verbale di accertamento della Guardia di Finanza del Pt_1
29.03.2000 e la successiva iscrizione dello stesso nel Registro Debitori sono espressione di un'attività diversa e distinta da quella di controllo e sanzione attuate dall
[...]
le somme percepite dal produttore devono essere restituite ad Controparte_8 Pt_1 che ha proceduto all'indebito pagamento, mentre la sanzione amministrativa deve essere corrisposta, in quantità pari all'importo indebitamente percepito, all'
[...]
(ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei Controparte_9 prodotti agroalimentari- ICQRF). L'annullamento disposto dal Giudice di OV di CI non riguarda, pertanto, l'indebito percepimento ma solo ed esclusivamente la sanzione amministrativa comminata dal Controparte_4
[...]
L'appellante deduce la legittimità del recupero dei premi percepiti dal produttore in assenza di tutti i requisiti espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per ciascun settore di intervento;
nel caso di specie, non aver regolarmente istituito il registro aziendale e non aver sottoposto i propri animali ai piani di risanamento previsti dalla normativa.
Insiste, dunque, nella riforma dell'impugnata sentenza con condanna dell'appellato a restituire quanto illegittimamente percepito da per un importo pari ad €28.510,21. Pt_1
Con secondo motivo di gravame la parte impugna il capo di sentenza ove il Tribunale di ES ha pronunciato la condanna di al pagamento a titolo di sorte capitale della Pt_1 somma complessiva di € 42.602,06 in quanto non tiene conto del pagamento già eseguito in favore del per la campagna 2004 dell'importo di € 8.905,08 mediante Persona_1 assegno n. 8005835759, incassato in data 26.05.2005. Pertanto, in subordine, insiste nella riforma della sentenza gravata con esclusione dell'importo di € 8.905,08 già corrisposto all'appellato per l'anno 2004.
§
9 Nel merito parte appellata, rileva che non ha mai revocato il CP_1 Pt_1 finanziamento concesso al , ed in particolare non esiste un provvedimento di tale Per_1 tipo o, se esiste, non è stato mai notificato al né, tanto meno, è stato portato a Per_1 conoscenza del Tribunale di prime cure.
Sostiene la che avrebbe dovuto spiegare quali norme sono state violate dal CP_1 Pt_1
e, soprattutto, avrebbe dovuto spiegare perché da tali “meri inadempimenti” Per_1 deriverebbe l'indebita percezione dei premi. L'indicazione di tali norme doveva essere contestata formalmente, tramite la notifica di un provvedimento esplicito, cosa mai avvenuta.
Con il provvedimento prot. 1372/C del 29.02.2000, l' ha solo sospeso l'erogazione Pt_1 dei premi in attesa che i Giudici si pronunciassero sulla legittimità degli accertamenti della Guardia di Finanza. Una volta acclarato che tali accertamenti erano illegittimi, avrebbe dovuto pagare i premi o emettere un altro provvedimento con il quale spiegava perché i premi non dovevano essere pagati: ma ciò non è avvenuto.
Relativamente alle contestazioni mosse in sede di accertamento della GdF, l'appellata sottolinea che esse sono smentite dai fatti in quanto non è vero che i registri aziendali sono stati tenuti in modo irregolare e che il non ha risanato i propri capi di bestiame nel Per_1 periodo de quo.
Asserisce che in atti vi è la prova della corretta istituzione dei registri di stalla e della loro corretta tenuta ed anche il C.T.U. ha avuto modo di esaminare tali registri e non ha riscontrato alcuna irregolarità; quindi, il non ha commesso la prima delle due Per_1 inadempienze che gli sono state contestate.
Relativamente alla seconda, invece, deduce che per il periodo oggetto di causa (1994/1998), non esisteva alcun obbligo di “risanare” i propri allevamenti e non era prevista la sanzione di decadenza dal beneficio per il caso di “mancato risanamento”, richiamando espressamente l'art. 5 della Legge n. 28 del 4 aprile 1995 e l'art. 57 della Legge n. 26 del 10 marzo 1997.
Tale irregolare tenuta del registro di stalla o la mancata eradicazione dei capi di bestiame rappresentano un mero inadempimento e non costituiscono una condotta sussumibile nella fattispecie di cui agli art. 2 e 3 della L. 898/86.
In merito alle doglianze esposte con secondo motivo di gravame, la rileva che CP_1 non ha mai versato le somme di cui si discute per la campagna 2004 e non ha mai Pt_1 depositato i documenti probanti il versamento facendo solo richiamo ad un fantomatico assegno incassato.
10 § 2.1. Venendo, quindi, alla disamina del primo motivo di gravame si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione presente in atti risulta che la vicenda portata all'attenzione di questo Giudice ha origine dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 14.03.2000 con cui è stata contestata l'indebita percezione di aiuti comunitari agricoli da parte del relativamente agli anni dal 1995 al 1998. A seguito Persona_1 di tale accertamento, e degli scritti difensivi depositati dalla parte, il
[...]
ha emesso Controparte_12
l'ingiunzione di pagamento del 29.06.2004 allo scopo di irrogare la sanzione prevista dall'art. 3, comma 1, legge 898/1986 nei confronti del produttore per un importo pari a quanto indebitamente percepito.
Difatti, secondo il dettato dell'art. 3, comma 1, L. 898/1986, nel caso in cui venga accertata una indebita percezione di aiuti comunitari in ambito agricolo, l'accipens è tenuto sia alla restituzione delle somme percepite che al pagamento di una sanzione amministrativa di importo pari a tali somme.
Ai fini della configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 3 della l. n. 898 del 1986, la quale costituisce un illecito di danno e non di pericolo, è sufficiente che l'indebita percezione di aiuti comunitari sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false. L'applicazione della sanzione amministrativa richiede, quindi, come presupposto indefettibile l'avvenuta indebita percezione degli aiuti sopra citati, in assenza della quale, la medesima sanzione non avrebbe ragione di esistere.
Nella medesima prospettiva giova richiamare il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., desumibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, dagli artt. 1 e 3 legge 689/81, in base al quale nessuno può essere punito per una violazione che non ha commesso.
A tal proposito, si abbia presente che la legge n. 898/86 prevede all'art. 3 che
“Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito….
2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.”
11 Per quanto riguarda la posizione del soggetto pagatore tanto la sopra citata Pt_1 normativa, quanto il successivo art. 33 del d.lgs. n. 228/01 prevedono che siano sospese le erogazioni riferite ai beneficiari cui siano riferibili controlli o accertamenti circa somme indebitamente percepite;
ergo, si dà rilevanza anche all'attività svolta dalla Guardia di Finanza quale fonte privilegiata.
L' nel caso di specie, oltre a non avere titolo e competenza in materia di controlli Pt_1 relativi agli indebiti, non può essere definito Organismo d'intervento (ex art. 3, co. 7, legge 898/86) ma semplicemente pagatore in regime di sostituzione per la Comunità Europea e gestore contabile della propria erogazione.
Conferma giurisprudenziale sul punto deriva dalla Suprema Corte, la quale afferma: “Se infatti l' sovraintende alla regolazione della distribuzione dei fondi comunitari e, quindi, anche al Pt_1 suo recupero, è il ad esercitare i poteri di repressione di ogni attività Controparte_4 illecita che possa inserirsi nel corretto uso di dette disponibilità comunitarie, ed è il interessato CP_4 in via autonoma rispetto all'azione di recupero delle somme stesse, a reprimere gli abusi e a pretendere che ogni eventuale accertamento su di essi, rimesso al giudice dell'opposizione, avvenga nel contraddittorio della parte pubblica legittimata e nell'ambito dello specifico procedimento a tanto riservato”.
Così ricostruita la vicenda e la normativa applicabile alla contesa per cui è causa, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, la sanzione amministrativa pare configurare una ipotesi di atto meramente conseguenziale all'accertamento dell'indebita percezione degli aiuti comunitari ed al relativo provvedimento di recupero.
Come già evidenziato nel paragrafo precedente, a seguito del processo verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza ed agli scritti difensivi pervenuti del
, l' ha emesso l'ordinanza di ingiunzione nella quale Per_1 Controparte_9 ha rilevato che nessuna sanzione doveva essere irrogata per le annualità 1995 e 1996, circoscrivendo il periodo da sanzionare alle sole annualità 1997-1998 e ricalcolando anche gli importi percepiti indebitamente in € 12.723,04. Difatti, nello stesso atto è testualmente indicato: “CONSIDERATO che il modello per la richiesta del premio zootecnia, per gli anni 1995 e 1996, non prevedeva la dichiarazione relativa all'assoggettamento degli animali alle misure di risanamento Sanitario (eradicazione della brucellosi) e che, pertanto, le somme indebitamente percepite possono essere ricondotte alle campagne 1997 (Euro 5.149,80) e 1998 (Euro 7.565,69), per complessivi Euro 12.715,49 (dodicimilasettecentoquindici/49)”.
Dunque, relativamente alle campagne 1995 e 1996, questo Giudicante non può che prendere atto che, come affermato dallo stesso e Controparte_4
Forestali - organo deputato ad esercitare i poteri di repressione di ogni attività illecita e di
12 recupero delle somme stesse -, non risultano inadempienze a carico del Persona_1 tali da porre in luce l'indebita percezione dei premi comunitari ottenuti per gli ovicaprini.
Occorre, invece, procedere a diverse considerazioni relativamente alle successive campagne 1997 e 1998, per cui è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione da parte dell'ufficio Centrale Repressione Frodi.
In tema appare dirimente la circostanza che il Giudice di Pace di OV con la sentenza n. 90/2004 ha provveduto all'annullamento della summenzionata ordinanza accogliendo nel merito i motivi del ricorso dell'opponente ed in seguito al passaggio Persona_1 in giudicato, lo stesso Ispettorato Repressione Frodi ne ha disposto l'archiviazione.
Invero, la suddetta pronuncia assume rilevanza pregnante in ragione del contenuto della stessa, ove in parte motiva è statuito: “Orbene, tenuto conto che il sopralluogo è stato eseguito circa cinque anni dopo la richiesta di ammissione ai contributi formulata dal ricorrente, non può non evidenziarsi
che lo stesso non può dimostrare con certezza quale fosse effettivamente il numero degli animali posseduti dall'opponente negli anni precedenti, ritenuto anche che, dall'allegata certificazione dell' si evince CP_13
che nel 1999 l'opponente ha sottoposto 376 animali ai piani di eradicazione (tutti negativi alla RC) e
che nell'anno precedente gli furono abbattuti 194 ovini perché infetti da RC . Alla luce di ciò e ritenuto
che al momento del conteggio, eseguito dai militari, gli animali pascolavano in più zone, detto conteggio non può considerarsi del tutto attendibile, mentre, plausibile appare la dichiarazione del ricorrente che nell'imminenza dei fatti ha dichiarato ai verbalizzanti di non essere riuscito a raccogliere tutte le sue pecore e capre. Pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto ed annullata l'ordinanza- ingiunzione opposta.”
Il Giudicante nel testo riportato evidenza che l'accertamento della Guardia di Finanza non è idoneo e sufficiente a dimostrare che vi sia stata un'indebita percezione di aiuti comunitari conseguente all'esposizione di dati o notizie false, in assenza della quale, la medesima sanzione non avrebbe ragione di esistere.
Per tale ragione, è evidente che l'avvenuto annullamento dell'ingiunzione n. 20040472 Prot. n. 5733/472/OI del 29.06.2004 ad opera della sentenza n. 90/04 emessa dal Giudice di Pace di OV, con cui è stata accertata nel merito l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'avvenuta indebita percezione di aiuti comunitari, determina, ad avviso di questo Collegio, l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Alla luce delle superiori considerazioni, pare condivisibile l'assunto pronunciato dal giudice di prime cure secondo cui: “Sulla base della documentazione in atti, dunque, non vi è alcun credito dell'Amministrazione per gli anni anteriori al 1998, da recuperare presso il ”. Per_1
13 In merito al secondo motivo di gravame, con cui l' deduce che la condanna al Pt_1 pagamento di € 42.602,06 non tenga conto del versamento di € 8.905,08 già effettuato nei confronti del per la campagna 2004, si ritiene infondato. Per_1
Invero, dall'esame del compendio probatorio in atti, l'Amministrazione sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado ha eccepito di aver liquidato la somma di € 8.905,08 in favore del produttore, senza però offrire prova di quanto affermato. Nell'elenco dei documenti offerti in allegato alla comparsa al fine di assolvere all'onere probatorio incombente sulla parte, ha indicato quale ultimo allegato una Pt_1
“Dichiarazione Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane del 15.05.2007”, dal quale sarebbe stato possibile verificare, secondo tale parte, l'avvenuto incasso della somma da parte del . Tale produzione però non si rinviene allegata nel giudizio di prime cure, Per_1 né tantomeno nel fascicolo di parte di primo grado depositato telematicamente da Pt_1 unitamente all'atto di appello.
Pertanto, stante la carenza probatoria dell'avvenuto versamento in favore del o dei Per_1 suoi eredi, la Corte ritiene infondato anche il secondo motivo di doglianza formulato da parte appellante.
§ 3. Appello incidentale.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello proposti dall' Parte_1
, si procede all'esame dell'appello incidentale promosso dalla parte
[...] CP_1 avverso la sentenza oggetto di gravame, con cui la suddetta parte chiede riforma della
[...] parte in cui ha condannato l' a versare solo la Parte_1 somma di € 42.602,06 invece della complessiva somma di € 53.680,49 così come quantificata dal utilizzando i criteri indicati da o, in subordine, della Per_1 Pt_1 complessiva somma di € 47.528,60, così come quantificata dal C.T.U. nominato in corso di causa.
Anche l'impugnazione incidentale deve essere rigettata in ragione delle seguenti considerazioni.
Il calcolo operato dalla nell'atto di appello è senza dubbio fuorviante in CP_1 quanto non tiene conto che le misure dei premi applicati per i produttori di ovini e/o di caprini sono stati oggetto di modifica con Decreto 19 marzo 2002 emesso
[...]
dunque, certamente non è possibile procedere con Controparte_4
l'operazione aritmetica proposta dall'appellante incidentale partendo dalla somma liquidata per la campagna 2004.
14 Egualmente non appare condivisibile il conteggio operato dal CTU di primo grado, Dott.
, il quale, applicando come parametro il medesimo premio per ogni Persona_2 anno, ha affermato: “Per gli anni in osservazione il premio unitario per gli agnelli leggeri e le capre – aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 punto 4 lettera b) del DPR 317/96 e dall'articolo 3 del Regolamento 2529/01 - è stato individuato in € 16,80, cui va aggiunta la quota di premio supplementare per aree svantaggiate di € 7,00. Assumendo questi valori, si procede alla determinazione del premio per singola annualità, basandosi sul numero di animali risultanti nei registri di carico/scarico degli ovini e caprini alle date previste per la presentazione delle domande”.
Anche la superiore affermazione è errata in ragione del fatto che la misura premiale assegnata da è variata in ogni annualità dal 1999 al 2004, tenuto anche conto del Pt_1 sopra indicato Decreto del 19.03.2002.
Piuttosto, per le campagne antecedenti al 2002, la Circolare Ministeriale n. 1/1995 nel fascicolo dell' permette di rilevare i premi riconoscibili e le sanzioni applicabili per Pt_1 il caso di discordanze tra il numero di capi di bestiame dichiarati e quelli riscontrati in loco al momento del controllo.
Come correttamente rilevato dal primo giudicante relativamente alla campagna 1999:
“dall'esame del verbale del 25.3.2000 redatto dalla Guardia di Finanza risulta che per il 1999 non vi sono discordanze tra le dichiarazioni del e quanto riscontrato dagli operatori;
dunque, al Per_1 Per_1 spetta il relativo premio”. Per tale anno il premio unitario è di € 17,34 ed il premio supplementare è pari a € 5,98, procedendo quindi al conteggio per 335 capi di bestiame, così come indicati nella domanda di premio, si giunge alla cifra di € 7.812,20.
Il medesimo discorso vale per il 2000, ove i premi applicabili sono di € 13,98 e di € 5,98, ed i capi di bestiame in domanda sono 335 per un importo complessivo di € 7.274,60.
Relativamente alla campagna 2001, ha sottolineato una discordanza del 13,18% tra Pt_1
i capi indicati dal in domanda e quelli riscontrati in loco in occasione del Persona_1 controllo nel periodo di detenzione obbligatoria, ed in tal senso il giudice di prime cure ha proceduto alla riduzione del 40% dei premi unitari (come previsto nell'art.
1.10 della sopra citata circolare, punto 3). Di converso, l'appellante incidentale deduce che non sussista alcuna prova di tale circostanza ed insiste nella riforma della sentenza impugnata.
Invero, dall'esame del compendio probatorio in atti ed in particolare dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio depositate da nel fascicolo telematico del giudizio, Pt_1 si riscontrano le stampe estratte dal Sistema informativo SIAN - non oggetto di specifica contestazione avversaria - ove all'allegato n. 3, è descritto questo scostamento fra i premi richiesti ed accertati con contestazione del 19.05.2001. Pertanto, ritenuta tale circostanza sufficientemente provata, posto che i relativi premi unitario e supplementare nell'anno di
15 riferimento sono pari a € 7,27 e € 5,97, l'ammontare spettante al , come Per_1 correttamente affermato dal Tribunale di ES, è di € 1.747,68, già operata la riduzione del 40%.
Per le successive annualità, invece, è la stessa amministrazione ad aver operato il Pt_1 computo e la successiva liquidazione delle somme spettanti, pienamente condivise dall'appellata e non oggetto di contestazione: € 8.937,10 per il 2002, di € 7.925,40 per il 2003 e di € 8.905,08 per il 2004.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni espresse dal giudice di prime cure ed ampiamente condivise da questo Collegio, complessivamente, l'ammontare dei premi spettanti al per il periodo 1999-2004 è pari a € 42.602,06 oltre interessi Persona_1 di mora al tasso legale dovuti dal dì del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice di Pace di OV che ha annullato l'ordinanza di ingiunzione, sino al soddisfo.
§ 4. In definitiva sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, con conferma totale della sentenza impugnata.
Avuto riguardo all'esito complessivo del presente giudizio, stante la reciproca parziale soccombenza, considerato che anche l'appellata-appellante incidentale risulta perdente in ordine alla richiesta di rideterminazione delle somme dovute, ritiene la Corte che corrisponda a ragioni di giustizia la parziale compensazione delle spese tra e Pt_1 CP_1 nella misura -che si ritiene equa in proporzione alla relativa soccombenza- di 1/3,
[...] con condanna dell'appellante al versamento della restante parte.
Ne consegue che l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t., va condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata , quale erede di nella misura della CP_1 Persona_1 restante parte di 2/3, da liquidarsi, avuto riguardo al valore della causa ed all'entità delle questioni giuridiche affrontate, secondo i parametri prossimi ai medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) -, e così per complessivi €. 5.150,00 (di cui €. 1.200,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per quella introduttiva, € 1.100,00 per quella istruttoria/trattazione ed € 2.000,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ha avanzato la relativa richiesta.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ.
16 Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore prossimo al minimo della relativa tariffa per il presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese in ordine alla posizione processuale dell'appellato
[...]
e dei co-eredi, e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
rimasti contumaci nel presente giudizio di secondo grado.
[...]
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
Analoga previsione non investe l'appellante principale dovendosi la stessa ritenere Pt_1 equiparata alle “Amministrazioni dello Stato” e come tale avente diritto alla prenotazione a debito, giusta circolare n. 24/2016 dell'Avvocatura Generale dello Stato con allegato parere dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ES, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da in persona del legale rappresentate p.t., nei confronti di Pt_1
in qualità di erede del e sull'appello incidentale da CP_1 Persona_1 quest'ultima proposto nei confronti della prima, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_14 nonché di e questi ultimi nella qualità di co- Controparte_2 Controparte_3 eredi di Persona_1
2. Rigetta integralmente l'appello principale;
3. Parimenti rigetta l'appello incidentale proposto da , nella spiegata CP_1 qualità;
17 4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di 1/3 tra l'appellante e l'appellata e condanna la prima, alla rifusione Pt_1 CP_1 della rimanente parte di 2/3 in favore della seconda, liquidate -per tale frazione- in complessivi € 5.150,00 per compensi (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15% , Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore distrattario avv. Luigi Munafò.
5. Nulla sulle spese per le parti dichiarate contumaci;
6. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in ES nella camera di consiglio (svoltasi con la partecipazione da remoto del dott. Sabatini) del 28.02.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
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