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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43354/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTELLA SERGIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANTELLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE SANTO, 35 01100 VITERBO presso il difensore avv. SANTELLA SERGIO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LATERZA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA A. PAOLI, 2 20124 presso il CP_1 difensore avv. LATERZA MARIA GRAZIA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°14148/2022, emesso il 10/08/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato 20/08/2022.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 04/06/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Il presente giudizio prende origine dal ricorso per ingiunzione di pagamento n°23244/2022 R.G. inerente spese condominiali contabilizzate nei rendiconti consuntivi degli anni dal 2019 al 2021 e nel preventivo dell'anno
2021/2022 e nei loro riparti, approvati dalla assemblea condominiale del 10/10/2021, che il ricorrente pagina 1 di 5 in assumeva non essere state pagate dall'odierno opponente Parte_2 CP_1
Parte_1
Veniva quindi emesso dal Tribunale di Milano il conseguente decreto ingiuntivo n°14148/2022 in data
10/08/2022,e pubblicato 20/08/2022.
Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l'opposizione dell'odierna parte attrice con atto di citazione regolarmente notificato, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “— in via preliminare sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c. p. c.; — nel merito accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto dal sig. al in Parte_1 Controparte_2
per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto revocare il d.i. n. 14148/2022; — Con vittoria di CP_1 spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.”;
Si costituiva il convenuto contestando la domanda dell'opponente, chiedendone il rigetto e CP_1 richiedendo, altresì, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice dr.ssa Lorenza Zuffada che, all'esito della prima udienza, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e rimetteva le parti in mediazione.
All'esito infruttuoso della stessa seguivano poi successive trattative stragiudiziali tra le parti con conseguenti rinvii delle udienze fissate.
Nelle more il procedimento veniva definitivamente assegnato a questo giudice a seguito del trasferimento della dott.ssa Zuffada ad altra sezione del Tribunale di Milano.
All'esito, veniva assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. e, dopo i depositi, rilevato che le parti non era una divenute alla conciliazione della lite e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo, altresì, termine alle parti per note fino a 10 giorni prima della stessa.
Parte attrice precisava le sue conclusioni nelle note depositate il 23/05/2025, come di seguito riportate:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 14148/2022 emesso dal Tribunale di Milano in favore del , per insussistenza dei presupposti di legge;
2. Accertare Controparte_2 dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. al in relazione ai Parte_1 CP_1 Controparte_2 consumi e alle spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'invalidità della delibera assembleare e la mancata certezza dei criteri di determinazione dei consumi;
3. Revocare il decreto ingiuntivo n. 14148/2022 emesso nei confronti del Sig.
4. Ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., accertata la mala fede e/o Parte_1 la colpa grave della parte opposta, , nel resistere alla presente lite, Controparte_2 condannarla al risarcimento dei danni arrecati, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla sanzione pecuniaria ivi prevista;
5. Condannare il al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, comprensive di onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta precisava a sua volta come da atto introduttivo del giudizio e prima memoria ex art. 183 VI
pagina 2 di 5 comma cpc, come di seguito riportate: “Voglia il Giudice del Tribunale di Milano, contrariis rejectis, In via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e confermare il decreto ingiuntivo n. 14148/2022 RG 23244/2022 del Tribunale di Milano. In via subordinata, condannare al pagamento della somma di €. 40.259,89 o della minore o maggiore somma che risulterà Parte_1 in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Spese rifuse”.
Nelle sue note, poi, parte attrice dava atto che con sentenza n. 9944/2024, emessa dal Tribunale di Milano (R.G.
40153/2022), era stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 19 ottobre 2021 posta a fondamento della pretesa creditoria del Condominio opposto.
Precisate le conclusioni di discussa la causa, la stessa, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n°14148/2022, emesso il 10/08/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato 20/08/2022 ottenuto dal convenuto, eccependo l'illegittimità della delibera assembleare CP_1 condominiale del 19/10/2021 posta al suo fondamento, per sua mancata convocazione.
Chiedeva quindi la revoca dello stesso decreto ingiuntivo e l'accertamento e la declaratoria che nulla dovesse al per quanto richiesto nella procedura monitoria. CP_1
Il si è opposto alle domande dell'attore eccependo: CP_2 la mancata contestazione specifica della somma ingiunta: la inammissibilità della domanda avversaria, perché la illegittimità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, i cui motivi rileverebbero solo sotto il profilo di annullabilità della stessa, era stata solo eccepita in atti;
in ogni caso la tardività dell'opposizione alla ingiunzione perché controparte avrebbe avuto conoscenza della esistenza della delibera assembleare sin dal 21/9/2022, quale data di notifica del decreto ingiuntivo opposto;
mentre la opposizione alla ingiunzione era stata notificata solo in data 27/10/2022 e quindi dopo il decorso dei
30 giorni previsti a pena di decadenza dall'art. 1137 cc per l'impugnativa della delibera assembleare.
Come pacifico in atti, nelle more è stato definito con la sentenza n. 9944/2024, emessa dal Tribunale di Milano il giudizio R.G. 40153/2022 pendente tra le odierne parti e con la stessa è stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 19 ottobre 2021 con la quale erano stati approvati i rendiconti consuntivi degli anni dal 2019 al
2021 ed il preventivo dell'anno 2021/2022 nonché i loro riparti.
Tale delibera ed i detti documenti contabili erano stati posti dal convenuto a fondamento e prova CP_1 dei crediti per oneri condominiali richiesti con il ricorso a cui ha fatto seguito la emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e la stessa è stata integralmente annullata con la detta sentenza per mancata convocazione dell'attore alla assemblea che l'ha emessa, disattendendo anche l'eccezione di tardività della sua impugnazione.
Come è noto, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del e di per sé prova l'esistenza del credito ed essa legittima pertanto, non solo la CP_2 concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto.
pagina 3 di 5 Poiché la suddetta sentenza è immediatamente esecutiva, l'annullamento con essa disposto ha effetto ex tunc, travolgendo ogni effetto giuridico prodotto dalla delibera condominiale fin dal momento della sua adozione.
Poiché quindi la delibera posta a fondamento della domanda di ingiunzione non è più esistente e ne è stata accertata la illegittimità, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Né potrà essere esaminata altrimenti la pretesa creditoria di parte opposta tenuto conto della mancata allegazione e prova in atti della esistenza di una nuova delibera condominiale che abbia nuovamente approvato i crediti per oneri condominiali oggetto di ingiunzione.
Ciò posto, va osservato che parte attrice aveva posto a fondamento della sua opposizione esclusivamente la illegittimità della delibera per la sua mancata convocazione.
Tale motivo, però, era stato sollevato soltanto sotto forma di eccezione senza formulazione di un'apposita domanda sul punto;
mentre lo stesso, rilevando solo sotto il profilo di annullabilità e non di nullità di tale delibera, doveva essere sollevato formulando apposita domanda fin dall'atto introduttivo del giudizio.
Tanto in accordo ai principi da ultimo richiamati dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021, riguardando casi in cui “l'assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito;
quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'art.
1137 cod. civ”.
Con la conseguenza che, per far valere la suddetta doglianza nel presente giudizio ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, occorreva quella apposita “domanda riconvenzionale di annullamento” della delibera del
19/10/2021 che è richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr: Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n°9839/2021 del 14/4/2021) che, invece, per quanto sopra rilevato, non è stata spiegata.
Emerge quindi la inammissibilità della eccezione posta a fondamento della opposizione e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021).
Con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto era stato legittimamente emesso in forza della delibera assembleare del 19/10/2021, perché ancora esistente e munita di efficacia esecutiva;
mentre la opposizione non era fondata in considerazione della suddetta inammissibilità dell'eccezione posta a suo fondamento e lo era divenuta solo in corso di giudizio a seguito dell'annullamento della detta delibera.
Va poi rigettata la domanda formulata dall'attore di condanna del al risarcimento del danno ex CP_1 art.96 cpc in quanto: non è stato allegata né, a fortiori, provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo all'attore dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
pagina 4 di 5 Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Poiché la opposizione è risultata fondata solo in corso di giudizio per quanto sopra rilevato e ritenuto, in applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per 2/3 tra le parti, e il rimanente 1/3 va posto a carico di parte convenuta.
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Vanno invece poste integralmente a carico del convenuto le spese vive di lite e di mediazione come CP_1 quantificate dall'attore con la sua nota allegata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Revoca il decreto ingiuntivo n°14148/2022, emesso il 10/08/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato il
20/08/2022.
- Rigetta ogni altra domanda dell'attore Parte_1
- Rigetta ogni domanda del convenuto . Controparte_3 CP_1
- Condanna il convenuto , in persona dell'Amministratore, Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'attore 1/3 delle competenze di lite e Parte_1 di procedura di mediazione che liquida, per tale sola parte, in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché alla refusione allo stesso attore di tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €. 286,00 per spese vive. Compensa tra le parti i rimanenti 2/3 delle competenze di lite e di mediazione.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43354/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTELLA SERGIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANTELLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE SANTO, 35 01100 VITERBO presso il difensore avv. SANTELLA SERGIO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LATERZA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA A. PAOLI, 2 20124 presso il CP_1 difensore avv. LATERZA MARIA GRAZIA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°14148/2022, emesso il 10/08/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato 20/08/2022.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 04/06/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Il presente giudizio prende origine dal ricorso per ingiunzione di pagamento n°23244/2022 R.G. inerente spese condominiali contabilizzate nei rendiconti consuntivi degli anni dal 2019 al 2021 e nel preventivo dell'anno
2021/2022 e nei loro riparti, approvati dalla assemblea condominiale del 10/10/2021, che il ricorrente pagina 1 di 5 in assumeva non essere state pagate dall'odierno opponente Parte_2 CP_1
Parte_1
Veniva quindi emesso dal Tribunale di Milano il conseguente decreto ingiuntivo n°14148/2022 in data
10/08/2022,e pubblicato 20/08/2022.
Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l'opposizione dell'odierna parte attrice con atto di citazione regolarmente notificato, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “— in via preliminare sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c. p. c.; — nel merito accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto dal sig. al in Parte_1 Controparte_2
per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto revocare il d.i. n. 14148/2022; — Con vittoria di CP_1 spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.”;
Si costituiva il convenuto contestando la domanda dell'opponente, chiedendone il rigetto e CP_1 richiedendo, altresì, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice dr.ssa Lorenza Zuffada che, all'esito della prima udienza, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e rimetteva le parti in mediazione.
All'esito infruttuoso della stessa seguivano poi successive trattative stragiudiziali tra le parti con conseguenti rinvii delle udienze fissate.
Nelle more il procedimento veniva definitivamente assegnato a questo giudice a seguito del trasferimento della dott.ssa Zuffada ad altra sezione del Tribunale di Milano.
All'esito, veniva assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. e, dopo i depositi, rilevato che le parti non era una divenute alla conciliazione della lite e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo, altresì, termine alle parti per note fino a 10 giorni prima della stessa.
Parte attrice precisava le sue conclusioni nelle note depositate il 23/05/2025, come di seguito riportate:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 14148/2022 emesso dal Tribunale di Milano in favore del , per insussistenza dei presupposti di legge;
2. Accertare Controparte_2 dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. al in relazione ai Parte_1 CP_1 Controparte_2 consumi e alle spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'invalidità della delibera assembleare e la mancata certezza dei criteri di determinazione dei consumi;
3. Revocare il decreto ingiuntivo n. 14148/2022 emesso nei confronti del Sig.
4. Ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., accertata la mala fede e/o Parte_1 la colpa grave della parte opposta, , nel resistere alla presente lite, Controparte_2 condannarla al risarcimento dei danni arrecati, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla sanzione pecuniaria ivi prevista;
5. Condannare il al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, comprensive di onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta precisava a sua volta come da atto introduttivo del giudizio e prima memoria ex art. 183 VI
pagina 2 di 5 comma cpc, come di seguito riportate: “Voglia il Giudice del Tribunale di Milano, contrariis rejectis, In via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e confermare il decreto ingiuntivo n. 14148/2022 RG 23244/2022 del Tribunale di Milano. In via subordinata, condannare al pagamento della somma di €. 40.259,89 o della minore o maggiore somma che risulterà Parte_1 in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Spese rifuse”.
Nelle sue note, poi, parte attrice dava atto che con sentenza n. 9944/2024, emessa dal Tribunale di Milano (R.G.
40153/2022), era stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 19 ottobre 2021 posta a fondamento della pretesa creditoria del Condominio opposto.
Precisate le conclusioni di discussa la causa, la stessa, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n°14148/2022, emesso il 10/08/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato 20/08/2022 ottenuto dal convenuto, eccependo l'illegittimità della delibera assembleare CP_1 condominiale del 19/10/2021 posta al suo fondamento, per sua mancata convocazione.
Chiedeva quindi la revoca dello stesso decreto ingiuntivo e l'accertamento e la declaratoria che nulla dovesse al per quanto richiesto nella procedura monitoria. CP_1
Il si è opposto alle domande dell'attore eccependo: CP_2 la mancata contestazione specifica della somma ingiunta: la inammissibilità della domanda avversaria, perché la illegittimità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, i cui motivi rileverebbero solo sotto il profilo di annullabilità della stessa, era stata solo eccepita in atti;
in ogni caso la tardività dell'opposizione alla ingiunzione perché controparte avrebbe avuto conoscenza della esistenza della delibera assembleare sin dal 21/9/2022, quale data di notifica del decreto ingiuntivo opposto;
mentre la opposizione alla ingiunzione era stata notificata solo in data 27/10/2022 e quindi dopo il decorso dei
30 giorni previsti a pena di decadenza dall'art. 1137 cc per l'impugnativa della delibera assembleare.
Come pacifico in atti, nelle more è stato definito con la sentenza n. 9944/2024, emessa dal Tribunale di Milano il giudizio R.G. 40153/2022 pendente tra le odierne parti e con la stessa è stata dichiarata la nullità della delibera assembleare del 19 ottobre 2021 con la quale erano stati approvati i rendiconti consuntivi degli anni dal 2019 al
2021 ed il preventivo dell'anno 2021/2022 nonché i loro riparti.
Tale delibera ed i detti documenti contabili erano stati posti dal convenuto a fondamento e prova CP_1 dei crediti per oneri condominiali richiesti con il ricorso a cui ha fatto seguito la emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e la stessa è stata integralmente annullata con la detta sentenza per mancata convocazione dell'attore alla assemblea che l'ha emessa, disattendendo anche l'eccezione di tardività della sua impugnazione.
Come è noto, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del e di per sé prova l'esistenza del credito ed essa legittima pertanto, non solo la CP_2 concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto.
pagina 3 di 5 Poiché la suddetta sentenza è immediatamente esecutiva, l'annullamento con essa disposto ha effetto ex tunc, travolgendo ogni effetto giuridico prodotto dalla delibera condominiale fin dal momento della sua adozione.
Poiché quindi la delibera posta a fondamento della domanda di ingiunzione non è più esistente e ne è stata accertata la illegittimità, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Né potrà essere esaminata altrimenti la pretesa creditoria di parte opposta tenuto conto della mancata allegazione e prova in atti della esistenza di una nuova delibera condominiale che abbia nuovamente approvato i crediti per oneri condominiali oggetto di ingiunzione.
Ciò posto, va osservato che parte attrice aveva posto a fondamento della sua opposizione esclusivamente la illegittimità della delibera per la sua mancata convocazione.
Tale motivo, però, era stato sollevato soltanto sotto forma di eccezione senza formulazione di un'apposita domanda sul punto;
mentre lo stesso, rilevando solo sotto il profilo di annullabilità e non di nullità di tale delibera, doveva essere sollevato formulando apposita domanda fin dall'atto introduttivo del giudizio.
Tanto in accordo ai principi da ultimo richiamati dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021, riguardando casi in cui “l'assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito;
quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'art.
1137 cod. civ”.
Con la conseguenza che, per far valere la suddetta doglianza nel presente giudizio ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, occorreva quella apposita “domanda riconvenzionale di annullamento” della delibera del
19/10/2021 che è richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr: Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n°9839/2021 del 14/4/2021) che, invece, per quanto sopra rilevato, non è stata spiegata.
Emerge quindi la inammissibilità della eccezione posta a fondamento della opposizione e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021).
Con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto era stato legittimamente emesso in forza della delibera assembleare del 19/10/2021, perché ancora esistente e munita di efficacia esecutiva;
mentre la opposizione non era fondata in considerazione della suddetta inammissibilità dell'eccezione posta a suo fondamento e lo era divenuta solo in corso di giudizio a seguito dell'annullamento della detta delibera.
Va poi rigettata la domanda formulata dall'attore di condanna del al risarcimento del danno ex CP_1 art.96 cpc in quanto: non è stato allegata né, a fortiori, provata l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo all'attore dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
pagina 4 di 5 Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Poiché la opposizione è risultata fondata solo in corso di giudizio per quanto sopra rilevato e ritenuto, in applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per 2/3 tra le parti, e il rimanente 1/3 va posto a carico di parte convenuta.
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Vanno invece poste integralmente a carico del convenuto le spese vive di lite e di mediazione come CP_1 quantificate dall'attore con la sua nota allegata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Revoca il decreto ingiuntivo n°14148/2022, emesso il 10/08/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato il
20/08/2022.
- Rigetta ogni altra domanda dell'attore Parte_1
- Rigetta ogni domanda del convenuto . Controparte_3 CP_1
- Condanna il convenuto , in persona dell'Amministratore, Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'attore 1/3 delle competenze di lite e Parte_1 di procedura di mediazione che liquida, per tale sola parte, in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché alla refusione allo stesso attore di tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €. 286,00 per spese vive. Compensa tra le parti i rimanenti 2/3 delle competenze di lite e di mediazione.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
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