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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 483/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 483
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1465/2020 (R.G. 5048/2020)
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Scafati Parte_1 C.F._1
(SA) al Corso Nazionale n. 48 presso lo studio dell'avv. Sergio Desiderio (C.F.
) - PEC che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende,
-opponente-
E
1 (C.F. e p. iva ) con sede in Milano in via San Controparte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4 e per essa la procuratrice (C.F. Controparte_2
) a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 Controparte_3
titolare di procura (a rogito notaio , rep. 42685/2018) rila-
[...] Persona_1
sciata da , in persona del direttore generale dr. rappre- CP_1 CP_4
sentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall' avv. Raffaella
Greco, (C.F. ) - PEC C.F._3 Email_2
con domicilio eletto presso lo studio dell' avv. Lucia Piscitelli, (C.F.
) sito in Caserta in Via Fulvio Renella 88, C.F._4
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 25.01.2021, , nella qualità di Parte_1
coobbligata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1465/2020 del
16.11.2020, emesso da Questo Tribunale, con il quale le veniva ingiunto, nella sua qualità, di pagare, in solido con (debitore principale), la somma di Controparte_5
€ 7.256,89 oltre interessi di mora dal 01.01.2019 e spese legali, in favore della so-
cietà in persona del suo amministratore pro tempore. Controparte_1
CP_ Il credito azionato fondava sull'inadempimento, da parte degli ingiunti Pt_2
(debitore principale) e (coobbligata), del contratto di finanzia-
[...] Parte_1
mento stipulato con la società Parte_3
Il contratto di finanziamento numero 991469 prevedeva, infatti, quale piano di am-
mortamento, la liquidazione di un finanziamento di € 8.698,40 da rimborsarsi me-
diante n. 48 rate mensili di € 241,55.
2 Successivamente, il credito veniva trasferito dalla società mutuante Parte_3
alla società opposta.
[...]
L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento n.
991469 e per tale motivo disconosceva le sottoscrizioni ivi vergate.
Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, inopponibi-
lità del contratto n. 991469 stipulato da nei confronti della stessa Controparte_5
e dichiararla non debitrice della società della somma ingiunta, Controparte_1
con condanna al pagamento delle spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata tele-
maticamente in data 13.10.2021, quale cessionaria pro soluto Controparte_1
dei crediti già vantati da , e per essa ed in sua vece la procuratrice Parte_3
contestando ed impugnando in toto l'opposizione. Controparte_2
Nello specifico dichiarava di volersi servire del contratto le cui sottoscrizioni veni-
vano disconosciute formulando espressa istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecu-
torietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via principale e nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, di accertare e dichiarare che CP_1
[... era creditrice nei confronti di per l'importo di € 7.256,89, oltre Parte_1
gli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vit-
toria di spese, diritti ed onorari di causa.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU grafologica.
3 In data 10.11.2024 il Tribunale, verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza, assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ex art.190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo, come risulta dagli atti di causa. Consegue la procedibilità della domanda.
Secondo la Suprema Corte: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria
ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano intro-
dotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposi-
zione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione
del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della
parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di im-proce-
dibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
(Cass. S.U. 19596/2020).
All'udienza del 18.10.2021, pertanto, il Tribunale invitava la parte opposta (Cass.
S.U. n. 19596/2020), ad effettuare il Tentativo di Mediazione Obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013. Risulta onere della parte op-
posta l'introduzione della procedura di mediazione e la partecipazione personale a pena di inammissibilità della procedura, con ogni conseguenza in ordine all'emis-
sione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento men-
tre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
4 Spetta dunque alla parte creditrice dimostrare la correttezza delle firme apposte sul contratto e la riconducibilità delle stesse all'opponente mentre su quest'ultimo in-
combe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estin-
tive del credito.
Si evidenzia che alcun elemento è emerso, nel corso dell'istruttoria, diretto a com-
provare la fondatezza della domanda di emissione del decreto ingiuntivo nei con-
fronti della coobbligata, né sono stati dedotti ulteriori elementi di prova, al di fuori della C.T.U. grafologica.
Sicché l'unico elemento sul quale il Tribunale può fondare il proprio convincimento
è rinvenibile nella consulenza grafologica d'ufficio depositata in atti, basata sulle scritture comparative delle quali le parti hanno inteso valersi.
In particolare, l'indagine peritale è stata eseguita attraverso l'esame strumentale delle firme utilizzando tecniche di analisi multispettrale, microscopica e all'infra-
rosso, al fine di rilevare eventuali alterazioni, cancellature, manipolazioni o incon-
gruenze grafiche non visibili a occhio nudo. Queste analisi hanno permesso di va-
lutare ulteriormente le caratteristiche fisiche del tracciato grafico, come la pres-
sione, la distribuzione dell'inchiostro, e l'eventuale presenza di anomalie strutturali.
Come indicato nella CTU: “Dalle risultanze del raffronto effettuato sono emerse forti divergenze significative presenti quasi in tutti i generi grafologici. In seguito all'analisi autonoma delle verificande sono emerse numerose divergenze grafologi-
che. Le piccole assonanze intercorrenti, alla luce di tali e tante divergenze, possono essere ascritte ad un tentativo di imitazione a mano libera che si focalizza sugli aspetti più visibili e imitabili della firma, come la forma generale delle lettere. Tut-
tavia, le differenze più profonde, come la spontaneità del movimento, la continuità
5 grafica e i piccoli segni distintivi, rivelano chiaramente la mano diversa e un con-
trollo innaturale nel tentativo di replicare le caratteristiche del firmatario autentico.
Tenendo conto di tutte le osservazioni riguardanti i generi grafologici e i piccoli segni, la divergenza tra le firme in verifica e le firme autografe della sig.ra Parte_1
è evidente. Le firme autografe mostrano segni chiari di involuzione grafica
[...]
dovuta all'età avanzata, con una perdita di fluidità, continuità, e regolarità nel tratto,
mentre le firme in verifica mantengono una morfo-dinamica fluida, un controllo maggiore e una continuità ed un andamento sul rigo di base più stabile, che non è
grafologicamente compatibile con la scrittura de quo, ovvero di una persona di circa
86-90 anni. Dall'indagine tecnica sono emerse chiaramente le costanti di valore, sia ad alto che a basso valore probatorio, che hanno permesso il giudizio conclusivo.
Come evincibile dalla tabella riassuntiva, riportante le risultanze emerse in fase confrontuale, tra le firme a raffronto sono emerse notevoli divergenze, in partico-
lare: - Morfo-dinamica esecutiva;
- Nei rapporti dimensionali sull'asse orizzontale;
-
Inclinazione assiale;
- Continuità del filo grafico;
- Andamento delle lettere sul rigo di base;
- Grado pressorio e qualità del tratto;
ed ancora si riscontrano divergenze nei piccoli segni caratterizzanti il gesto scrittorio: - Morfo-dinamica della “i” e ap-
posizione del puntino;
- Morfo-dinamica della “o”;- Morfo-dinamica della “r”;- Seg-
mento finale della “e”;- Angolosità della “l”;- Morfo-dinamica esecutiva della “m”
e della “n”;- Morfo-dinamica della “a” ”.
Pertanto il CTU conclude: “Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità
scrittoria presente nelle firme autografe, è possibile concludere in scienza e co-
scienza per la eterografia delle sottoscrizioni in verifica, ovvero che le firme a nome
apparente di “ ” apposte sul contratto di finanziamento Parte_1 Parte_3
6 pratica n.991469, sottoscritto il 20.03.2017, acquisite ed esaminati in originale an-
che tramite strumentazione agli IR e UV, non sono riconducibili con grado di alta
probabilità alla mano del sig.ra (scala di giudizio -3).” Parte_1
Inoltre, le parti non inviavano osservazioni al CTU, la quale confermava le conclu-
sioni.
Alla luce degli esiti della consulenza, adeguatamente motivata e pienamente condi-
visibile ed in mancanza di altri validi elementi probatori a sostegno di diversa ipo-
tesi, si accoglie l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oppo-
sto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione promossa da per le ragioni di cui in moti- Parte_1
vazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1465/2020 (R.G. 5048/2020) emesso da
Questo Tribunale;
-condanna u.s., e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
u.s., al pagamento in favore di della complessiva somma di €
[...] Parte_1
2.500,00 di cui euro 200,00 per spese di giudizio ed euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Desiderio dichiaratosi anticipatario;
-pone a definitivo carico della e per essa la procuratrice Controparte_6
u.s., le spese di CTU come liquidate con decreto del Controparte_2
30.10.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 27.02.2025
7 Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 483
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1465/2020 (R.G. 5048/2020)
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Scafati Parte_1 C.F._1
(SA) al Corso Nazionale n. 48 presso lo studio dell'avv. Sergio Desiderio (C.F.
) - PEC che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende,
-opponente-
E
1 (C.F. e p. iva ) con sede in Milano in via San Controparte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4 e per essa la procuratrice (C.F. Controparte_2
) a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 Controparte_3
titolare di procura (a rogito notaio , rep. 42685/2018) rila-
[...] Persona_1
sciata da , in persona del direttore generale dr. rappre- CP_1 CP_4
sentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall' avv. Raffaella
Greco, (C.F. ) - PEC C.F._3 Email_2
con domicilio eletto presso lo studio dell' avv. Lucia Piscitelli, (C.F.
) sito in Caserta in Via Fulvio Renella 88, C.F._4
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 25.01.2021, , nella qualità di Parte_1
coobbligata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1465/2020 del
16.11.2020, emesso da Questo Tribunale, con il quale le veniva ingiunto, nella sua qualità, di pagare, in solido con (debitore principale), la somma di Controparte_5
€ 7.256,89 oltre interessi di mora dal 01.01.2019 e spese legali, in favore della so-
cietà in persona del suo amministratore pro tempore. Controparte_1
CP_ Il credito azionato fondava sull'inadempimento, da parte degli ingiunti Pt_2
(debitore principale) e (coobbligata), del contratto di finanzia-
[...] Parte_1
mento stipulato con la società Parte_3
Il contratto di finanziamento numero 991469 prevedeva, infatti, quale piano di am-
mortamento, la liquidazione di un finanziamento di € 8.698,40 da rimborsarsi me-
diante n. 48 rate mensili di € 241,55.
2 Successivamente, il credito veniva trasferito dalla società mutuante Parte_3
alla società opposta.
[...]
L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento n.
991469 e per tale motivo disconosceva le sottoscrizioni ivi vergate.
Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, inopponibi-
lità del contratto n. 991469 stipulato da nei confronti della stessa Controparte_5
e dichiararla non debitrice della società della somma ingiunta, Controparte_1
con condanna al pagamento delle spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata tele-
maticamente in data 13.10.2021, quale cessionaria pro soluto Controparte_1
dei crediti già vantati da , e per essa ed in sua vece la procuratrice Parte_3
contestando ed impugnando in toto l'opposizione. Controparte_2
Nello specifico dichiarava di volersi servire del contratto le cui sottoscrizioni veni-
vano disconosciute formulando espressa istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecu-
torietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via principale e nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, di accertare e dichiarare che CP_1
[... era creditrice nei confronti di per l'importo di € 7.256,89, oltre Parte_1
gli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vit-
toria di spese, diritti ed onorari di causa.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU grafologica.
3 In data 10.11.2024 il Tribunale, verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza, assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ex art.190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo, come risulta dagli atti di causa. Consegue la procedibilità della domanda.
Secondo la Suprema Corte: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria
ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano intro-
dotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposi-
zione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione
del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della
parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di im-proce-
dibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
(Cass. S.U. 19596/2020).
All'udienza del 18.10.2021, pertanto, il Tribunale invitava la parte opposta (Cass.
S.U. n. 19596/2020), ad effettuare il Tentativo di Mediazione Obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013. Risulta onere della parte op-
posta l'introduzione della procedura di mediazione e la partecipazione personale a pena di inammissibilità della procedura, con ogni conseguenza in ordine all'emis-
sione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento men-
tre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
4 Spetta dunque alla parte creditrice dimostrare la correttezza delle firme apposte sul contratto e la riconducibilità delle stesse all'opponente mentre su quest'ultimo in-
combe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estin-
tive del credito.
Si evidenzia che alcun elemento è emerso, nel corso dell'istruttoria, diretto a com-
provare la fondatezza della domanda di emissione del decreto ingiuntivo nei con-
fronti della coobbligata, né sono stati dedotti ulteriori elementi di prova, al di fuori della C.T.U. grafologica.
Sicché l'unico elemento sul quale il Tribunale può fondare il proprio convincimento
è rinvenibile nella consulenza grafologica d'ufficio depositata in atti, basata sulle scritture comparative delle quali le parti hanno inteso valersi.
In particolare, l'indagine peritale è stata eseguita attraverso l'esame strumentale delle firme utilizzando tecniche di analisi multispettrale, microscopica e all'infra-
rosso, al fine di rilevare eventuali alterazioni, cancellature, manipolazioni o incon-
gruenze grafiche non visibili a occhio nudo. Queste analisi hanno permesso di va-
lutare ulteriormente le caratteristiche fisiche del tracciato grafico, come la pres-
sione, la distribuzione dell'inchiostro, e l'eventuale presenza di anomalie strutturali.
Come indicato nella CTU: “Dalle risultanze del raffronto effettuato sono emerse forti divergenze significative presenti quasi in tutti i generi grafologici. In seguito all'analisi autonoma delle verificande sono emerse numerose divergenze grafologi-
che. Le piccole assonanze intercorrenti, alla luce di tali e tante divergenze, possono essere ascritte ad un tentativo di imitazione a mano libera che si focalizza sugli aspetti più visibili e imitabili della firma, come la forma generale delle lettere. Tut-
tavia, le differenze più profonde, come la spontaneità del movimento, la continuità
5 grafica e i piccoli segni distintivi, rivelano chiaramente la mano diversa e un con-
trollo innaturale nel tentativo di replicare le caratteristiche del firmatario autentico.
Tenendo conto di tutte le osservazioni riguardanti i generi grafologici e i piccoli segni, la divergenza tra le firme in verifica e le firme autografe della sig.ra Parte_1
è evidente. Le firme autografe mostrano segni chiari di involuzione grafica
[...]
dovuta all'età avanzata, con una perdita di fluidità, continuità, e regolarità nel tratto,
mentre le firme in verifica mantengono una morfo-dinamica fluida, un controllo maggiore e una continuità ed un andamento sul rigo di base più stabile, che non è
grafologicamente compatibile con la scrittura de quo, ovvero di una persona di circa
86-90 anni. Dall'indagine tecnica sono emerse chiaramente le costanti di valore, sia ad alto che a basso valore probatorio, che hanno permesso il giudizio conclusivo.
Come evincibile dalla tabella riassuntiva, riportante le risultanze emerse in fase confrontuale, tra le firme a raffronto sono emerse notevoli divergenze, in partico-
lare: - Morfo-dinamica esecutiva;
- Nei rapporti dimensionali sull'asse orizzontale;
-
Inclinazione assiale;
- Continuità del filo grafico;
- Andamento delle lettere sul rigo di base;
- Grado pressorio e qualità del tratto;
ed ancora si riscontrano divergenze nei piccoli segni caratterizzanti il gesto scrittorio: - Morfo-dinamica della “i” e ap-
posizione del puntino;
- Morfo-dinamica della “o”;- Morfo-dinamica della “r”;- Seg-
mento finale della “e”;- Angolosità della “l”;- Morfo-dinamica esecutiva della “m”
e della “n”;- Morfo-dinamica della “a” ”.
Pertanto il CTU conclude: “Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità
scrittoria presente nelle firme autografe, è possibile concludere in scienza e co-
scienza per la eterografia delle sottoscrizioni in verifica, ovvero che le firme a nome
apparente di “ ” apposte sul contratto di finanziamento Parte_1 Parte_3
6 pratica n.991469, sottoscritto il 20.03.2017, acquisite ed esaminati in originale an-
che tramite strumentazione agli IR e UV, non sono riconducibili con grado di alta
probabilità alla mano del sig.ra (scala di giudizio -3).” Parte_1
Inoltre, le parti non inviavano osservazioni al CTU, la quale confermava le conclu-
sioni.
Alla luce degli esiti della consulenza, adeguatamente motivata e pienamente condi-
visibile ed in mancanza di altri validi elementi probatori a sostegno di diversa ipo-
tesi, si accoglie l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oppo-
sto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione promossa da per le ragioni di cui in moti- Parte_1
vazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1465/2020 (R.G. 5048/2020) emesso da
Questo Tribunale;
-condanna u.s., e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
u.s., al pagamento in favore di della complessiva somma di €
[...] Parte_1
2.500,00 di cui euro 200,00 per spese di giudizio ed euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Desiderio dichiaratosi anticipatario;
-pone a definitivo carico della e per essa la procuratrice Controparte_6
u.s., le spese di CTU come liquidate con decreto del Controparte_2
30.10.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 27.02.2025
7 Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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