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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/09/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto da: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. Francesca Bellafiore Giudice del. ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 523/2023 del R.G., vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Francesco Furnari (p.e.c.:
, Angela Bruno (p.e.c.: Email_1
e Filippo Antonio NI (p.e.c.: Email_2
Email_3 ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, (C.f. ,
[...] P.IVA_1 in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (p.e.c.:
Email_4 2
convenuta
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Parte_1
Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Siciliana e, premesso di essere proprietaria di un fondo agricolo sito in agro Ramacca in c.da LS (iscritto al
N.C.T. del e descritto fg 94 particelle n. 174 e 253) attraversato Controparte_2 dal torrente “Sbarda L'Asino”, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati, in occasione degli eventi meteorici occorsi il 18 e 19 ottobre 2018, dall'esondazione del predetto fiume, a suo dire imputabile alla mancata esecuzione dei lavori di manutenzione dovuti dall'amministrazione pubblica convenuta. Ha posto a sostegno della domanda gli esiti degli accertamenti eseguiti a mezzo di c.t.u. in un altro procedimento iscritto al n. 1686/2019 R.G. incoato dall'allora comodatario del medesimo terreno e definito con la sentenza n. 830/2022 di questo Tribunale, altresì prodotta dalla richiedente unitamente alla predetta relazione di c.t.u.; ha osservato che in tale precedente giudizio veniva accertato il nesso causale tra lo stato di abbandono del terreno, il suo straripamento e il conseguente allagamento dei terreni circostanti in occasione dei suddetti eventi meteorici, quantificandosi un danno complessivo in €. 50.016,60 e con riconoscimento al comodatario, però, del solo danno emergente, perdita del frutto pendente, oneri straordinari, escludendosi invece il danno commisurato alla perdita del soprassuolo per entrambe le particelle, investente direttamente il valore dei terreni e, pertanto, ritenuto dal Tribunale non riconoscibile al comodatario. Ha dichiarato dunque di agire per ottenere il risarcimento, quale proprietaria dei suddetti terreni, dell'importo di €. 28.270,00, dato dalla differenza tra quanto accertato e quanto effettivamente riconosciuto al comodatario nel citato precedente giudizio.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia la 3
quale, pur prendendo atto degli esiti del procedimento instaurato dal comodatario, ha comunque contestato il danno stimato con riferimento alla perdita del soprassuolo e, pertanto, ha domandato il rigetto della domanda avversaria nonché, per l'ipotesi di disposta c.t.u., il richiamo del precedente consulente o la nomina di un nuovo c.t.u. per la verifica dell'effettivo valore del soprassuolo.
3. La causa è stata istruita in via documentale e, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.7.2025, è stata posta in decisione dal Collegio.
* * *
4. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.05.2018 (art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Siciliana, sono state trasferite all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (di seguito Autorità di Bacino), istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione Siciliana, la quale ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Il giudizio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dell'Autorità di Bacino, legittimata passiva rispetto alla domanda attorea, essendosi l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in date 18 e 19 ottobre 2018, vale a dire in epoca successiva all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
L'attrice ha poi documentato la titolarità in capo a sé del fondo in agro LS iscritto al N.C.T. del Comune di Ramacca fg. 94 particelle 174 e 253 interessato dagli eventi meteorici suddetti, per come peraltro già indicato nella sentenza n. 883/2022 di questo Tribunale in atti – dove pure si fa riferimento alla titolarità dell'immobile in capo a – avendo comunque prodotto la ricorrente anche il titolo di Parte_1 4
proprietà, atto pubblico del 3.3.2011 (v. nel fascicolo dell'attrice).
Va ora rilevato che l'indagine in ordine all'effettiva sussistenza di una responsabilità in capo alla Amministrazione convenuta non può prescindere dalla valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, dagli esiti degli accertamenti di natura tecnica espletati nel precedente giudizio n. 1686/2019 R.G., pure richiamati nel corpo motivazionale della citata sentenza n. 830/2022, che la ricorrente ha prodotto nel presente processo e di cui la stessa parte convenuta ha dichiarato di prendere atto.
Dai detti accertamenti, per come altresì riportati nella sentenza n. 830/2022, è dato evincere: che il fondo in esame, esteso complessivamente ha. 2.54.00, coltivato ad agrumeto, è composto da due appezzamenti contigui che si sviluppano in parallelo in direzione Nord-Sud verso i corpi idrici che ne segnano i confini, il torrente Sbarda
l'Asino a Nord e un canale consortile a Sud;
la situazione dei luoghi e lo stato di salute delle piante risulta accertata dai consulenti anche con riferimento ad un'epoca antecedente all'evento meteorico (v. peraltro le fotografie aere estratte da Google
Earth, acquisite in date 12/06/2018 e 17/06/2017, nella Relazione di c.t.u. in atti); che quanto al torrente Sbarda l'Asino, esso è caratterizzato da un andamento sinuoso, generalmente privo di brusche variazioni di direzione, con la presenza però, nel tratto a monte delle sezioni corrispondenti alla posizione del fondo di parte ricorrente, in una estesa di circa 950 m, di tre evidenti eccezioni rispetto all'andamento generale del tracciato, e precisamente una curva destrorsa con angolo di circa 90° a circa 900 metri a monte del fondo nonchè due curvature sinistrorse con angolo di circa 45° rispettivamente a 440 m e 110 m sempre a monte;
che in corrispondenza dell'appezzamento di terreno in esame, il corso d'acqua descrive una curva con angolo di variazione della direzione di circa 45°, destrorsa, e tale conformazione predispone l'alveo a fenomeni di esondazione;
che in occasione dell'accesso eseguito il 18 maggio 2020, i consulenti hanno riscontrato l'alveo invaso da fitta vegetazione infestante, costituita soprattutto da canneti e, in alcune sezioni, anche materiali 5
detritici, presumibilmente residui dell'evento alluvionale denunciato, riconducibile ad ineseguiti interventi di manutenzione finalizzati alla pulitura del corso d'acqua; che l'assenza di manutenzione ha pure esposto il corso d'acqua a processi di interrimento.
Nella menzionata sentenza n. 830/2022 si dà conto inoltre dello studio idrologico dell'evento piovoso all'origine dell'esondazione, analiticamente eseguito dai consulenti nominati, individuandosi una sezione di chiusura del torrente posta in corrispondenza del fondo oggetto di causa (v. anche la tabella pag. 19 CTU), con il richiamo alle stazioni pluviografiche di Castel di DI e di Ramacca, gestite dall'Osservatorio delle Acque, per le registrazioni delle altezze di pioggia relative all'evento de quo. Per determinare le portate idriche conseguenti all'evento piovoso,
è stato ricostruito l'idrogramma di piena con il metodo della corrivazione, dal cui esame si è rilevato che il torrente Sbarda l'Asino è stato interessato, con riferimento al bacino individuato dalla sezione di chiusura indicata, da un evento di piena importante caratterizzato dalla successione di due colmi con un valore di massima piena di 110 m3/s e 64 m3/s (v. sempre nella sentenza n. 830/2022 e la Relazione di c.t.u. in atti).
Le cause prevalenti dei danni e delle esondazioni suddette sono state individuate dai consulenti, per come pure indicato nella menzionata sentenza in atti, nell'insufficienza idraulica dell'alveo per effetto delle caratteristiche geometriche e dimensionali delle sezioni trasversali, precisandosi altresì che interventi di manutenzione finalizzati alla rimozione della vegetazione infestante avrebbero ridotto la severità dell'evento alluvionale, contribuendo ad incrementare la capacità di coinvolgimento delle acque da parte del torrente, così come periodici interventi di manutenzione avrebbero avuto l'effetto di ridurre la rapidità dei processi di interrimento dell'alveo, contribuendo a mantenere elevata l'officiosità idraulica dell'alveo. Se ne ricava che alla produzione dell'evento dannoso concorrono le diverse cause e che, qualora la condotta manutentiva fosse stata correttamente 6
adempiuta dall'amministrazione pubblica, ciò avrebbe certamente ridotto la portata dei danni e dell'entità delle acque esondata (v. pagg. 5 e s. della sentenza n. 830/2022 ma v. anche a pag. 25 e s. della Relazione di c.t.u. in atti).
Alla luce delle su esposte considerazioni, non può che essere confermata la responsabilità della Pubblica Amministrazione in relazione agli eventi per cui è processo, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
Sicilia, alla quale sono state trasferite, come anticipato, le competenze in materia di
“manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018. Si rivelano, infatti, del tutto carenti, nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua, la cui assenza ha determinato una condizione di sostanziale incapacità di corretto deflusso e, in definitiva, l'esondazione con conseguente allagamento dei fondi limitrofi.
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904
n. 503, 'Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. A ciò si aggiunga che, in base all'art. 5 del citato R.D., compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) le nuove inalveazioni, 7
rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi”
(cc.dd. opere di seconda categoria), nonché, ai sensi del successivo art. 7,
l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura”
(cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il “caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto alla manutenzione provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo
2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate).
Non varrebbe, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al 8
mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019). Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dall'attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate disposizioni codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Passando ora alla determinazione e quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente, va considerata esclusivamente la perdita del “soprassuolo” che, per come già indicato nella sentenza n. 833/2022, interessa direttamente il valore dei terreni divenuti parzialmente improduttivi (v. anche la Relazione di c.t.u. in atti) e suscettibili, dunque, di un consistente deprezzamento.
Trattasi di un danno che compete alla ricorrente quale proprietaria dei terreni e incidente sul relativo patrimonio.
Per la quantificazione dell'indicato pregiudizio, devono essere ancora una volta richiamati gli esiti della c.t.u. espletata nell'ambito del proc. n. 1686/2019 R.G., che il Collegio reputa di condividere, in quanto completa ed esaustiva e sorretta da un convincente quadro argomentativo. Mette appena conto rilevare, anche alla luce delle 9
osservazioni mosse dalla convenuta, che gli ausiliari hanno considerato, ai fini della stima dei danni, anche la situazione antecedente all'evento alluvionale (ricostruibile, come sopra detto, sulla base delle fotografie aeree estratte da Google Earth acquisite alle date del 12.6.2018 e del 17.6.2017) dando conto inoltre dello stato di compromissione dell'area e delle tare improduttive, quanto alla particella 174, nonché del numero delle piante da rimpiazzare, relativamente all'appezzamento identificato dalla particella 253, tenendo conto della relativa superficie e detratte le tare improduttive, con il richiamo anche ai parametri economici discendenti dalla consultazione del vigente prezziario regionale AA e FF e dei mercuriali dea IA di
NI (v. anche a pagg. 28 e ss. della Relazione di c.t.u.).
Il risarcimento stimato per la perdita del soprassuolo è pari ad €. 24.420,00 per la particella 174 ed €. 3.850,00 per la particella 253 (v. pagg. 28 e ss. della Relazione di c.t.u.), per complessivi €. 28.270,00, ed entro siffatti termini, corrispondente a quanto richiesto dall'attrice, va ammesso il risarcimento che compete a Pt_1 quale proprietaria dei terreni.
[...]
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995. Pertanto, il risarcimento dovuto alla ricorrente è pari ad € 31.293,58 (di cui € 3.023,58 per interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Per ciò che attiene alle spese di lite, esse seguono il canone della soccombenza e, pertanto, la convenuta Autorità di Bacino deve essere condannata a rifondere al ricorrente le citate spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: 10
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Pt_1 la somma di euro 31.293,58 oltre interessi legali dalla data della presente
[...] decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23.9.2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto da: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. Francesca Bellafiore Giudice del. ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 523/2023 del R.G., vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Francesco Furnari (p.e.c.:
, Angela Bruno (p.e.c.: Email_1
e Filippo Antonio NI (p.e.c.: Email_2
Email_3 ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, (C.f. ,
[...] P.IVA_1 in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (p.e.c.:
Email_4 2
convenuta
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Parte_1
Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione Siciliana e, premesso di essere proprietaria di un fondo agricolo sito in agro Ramacca in c.da LS (iscritto al
N.C.T. del e descritto fg 94 particelle n. 174 e 253) attraversato Controparte_2 dal torrente “Sbarda L'Asino”, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati, in occasione degli eventi meteorici occorsi il 18 e 19 ottobre 2018, dall'esondazione del predetto fiume, a suo dire imputabile alla mancata esecuzione dei lavori di manutenzione dovuti dall'amministrazione pubblica convenuta. Ha posto a sostegno della domanda gli esiti degli accertamenti eseguiti a mezzo di c.t.u. in un altro procedimento iscritto al n. 1686/2019 R.G. incoato dall'allora comodatario del medesimo terreno e definito con la sentenza n. 830/2022 di questo Tribunale, altresì prodotta dalla richiedente unitamente alla predetta relazione di c.t.u.; ha osservato che in tale precedente giudizio veniva accertato il nesso causale tra lo stato di abbandono del terreno, il suo straripamento e il conseguente allagamento dei terreni circostanti in occasione dei suddetti eventi meteorici, quantificandosi un danno complessivo in €. 50.016,60 e con riconoscimento al comodatario, però, del solo danno emergente, perdita del frutto pendente, oneri straordinari, escludendosi invece il danno commisurato alla perdita del soprassuolo per entrambe le particelle, investente direttamente il valore dei terreni e, pertanto, ritenuto dal Tribunale non riconoscibile al comodatario. Ha dichiarato dunque di agire per ottenere il risarcimento, quale proprietaria dei suddetti terreni, dell'importo di €. 28.270,00, dato dalla differenza tra quanto accertato e quanto effettivamente riconosciuto al comodatario nel citato precedente giudizio.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia la 3
quale, pur prendendo atto degli esiti del procedimento instaurato dal comodatario, ha comunque contestato il danno stimato con riferimento alla perdita del soprassuolo e, pertanto, ha domandato il rigetto della domanda avversaria nonché, per l'ipotesi di disposta c.t.u., il richiamo del precedente consulente o la nomina di un nuovo c.t.u. per la verifica dell'effettivo valore del soprassuolo.
3. La causa è stata istruita in via documentale e, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.7.2025, è stata posta in decisione dal Collegio.
* * *
4. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.05.2018 (art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Siciliana, sono state trasferite all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (di seguito Autorità di Bacino), istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione Siciliana, la quale ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Il giudizio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dell'Autorità di Bacino, legittimata passiva rispetto alla domanda attorea, essendosi l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in date 18 e 19 ottobre 2018, vale a dire in epoca successiva all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
L'attrice ha poi documentato la titolarità in capo a sé del fondo in agro LS iscritto al N.C.T. del Comune di Ramacca fg. 94 particelle 174 e 253 interessato dagli eventi meteorici suddetti, per come peraltro già indicato nella sentenza n. 883/2022 di questo Tribunale in atti – dove pure si fa riferimento alla titolarità dell'immobile in capo a – avendo comunque prodotto la ricorrente anche il titolo di Parte_1 4
proprietà, atto pubblico del 3.3.2011 (v. nel fascicolo dell'attrice).
Va ora rilevato che l'indagine in ordine all'effettiva sussistenza di una responsabilità in capo alla Amministrazione convenuta non può prescindere dalla valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, dagli esiti degli accertamenti di natura tecnica espletati nel precedente giudizio n. 1686/2019 R.G., pure richiamati nel corpo motivazionale della citata sentenza n. 830/2022, che la ricorrente ha prodotto nel presente processo e di cui la stessa parte convenuta ha dichiarato di prendere atto.
Dai detti accertamenti, per come altresì riportati nella sentenza n. 830/2022, è dato evincere: che il fondo in esame, esteso complessivamente ha. 2.54.00, coltivato ad agrumeto, è composto da due appezzamenti contigui che si sviluppano in parallelo in direzione Nord-Sud verso i corpi idrici che ne segnano i confini, il torrente Sbarda
l'Asino a Nord e un canale consortile a Sud;
la situazione dei luoghi e lo stato di salute delle piante risulta accertata dai consulenti anche con riferimento ad un'epoca antecedente all'evento meteorico (v. peraltro le fotografie aere estratte da Google
Earth, acquisite in date 12/06/2018 e 17/06/2017, nella Relazione di c.t.u. in atti); che quanto al torrente Sbarda l'Asino, esso è caratterizzato da un andamento sinuoso, generalmente privo di brusche variazioni di direzione, con la presenza però, nel tratto a monte delle sezioni corrispondenti alla posizione del fondo di parte ricorrente, in una estesa di circa 950 m, di tre evidenti eccezioni rispetto all'andamento generale del tracciato, e precisamente una curva destrorsa con angolo di circa 90° a circa 900 metri a monte del fondo nonchè due curvature sinistrorse con angolo di circa 45° rispettivamente a 440 m e 110 m sempre a monte;
che in corrispondenza dell'appezzamento di terreno in esame, il corso d'acqua descrive una curva con angolo di variazione della direzione di circa 45°, destrorsa, e tale conformazione predispone l'alveo a fenomeni di esondazione;
che in occasione dell'accesso eseguito il 18 maggio 2020, i consulenti hanno riscontrato l'alveo invaso da fitta vegetazione infestante, costituita soprattutto da canneti e, in alcune sezioni, anche materiali 5
detritici, presumibilmente residui dell'evento alluvionale denunciato, riconducibile ad ineseguiti interventi di manutenzione finalizzati alla pulitura del corso d'acqua; che l'assenza di manutenzione ha pure esposto il corso d'acqua a processi di interrimento.
Nella menzionata sentenza n. 830/2022 si dà conto inoltre dello studio idrologico dell'evento piovoso all'origine dell'esondazione, analiticamente eseguito dai consulenti nominati, individuandosi una sezione di chiusura del torrente posta in corrispondenza del fondo oggetto di causa (v. anche la tabella pag. 19 CTU), con il richiamo alle stazioni pluviografiche di Castel di DI e di Ramacca, gestite dall'Osservatorio delle Acque, per le registrazioni delle altezze di pioggia relative all'evento de quo. Per determinare le portate idriche conseguenti all'evento piovoso,
è stato ricostruito l'idrogramma di piena con il metodo della corrivazione, dal cui esame si è rilevato che il torrente Sbarda l'Asino è stato interessato, con riferimento al bacino individuato dalla sezione di chiusura indicata, da un evento di piena importante caratterizzato dalla successione di due colmi con un valore di massima piena di 110 m3/s e 64 m3/s (v. sempre nella sentenza n. 830/2022 e la Relazione di c.t.u. in atti).
Le cause prevalenti dei danni e delle esondazioni suddette sono state individuate dai consulenti, per come pure indicato nella menzionata sentenza in atti, nell'insufficienza idraulica dell'alveo per effetto delle caratteristiche geometriche e dimensionali delle sezioni trasversali, precisandosi altresì che interventi di manutenzione finalizzati alla rimozione della vegetazione infestante avrebbero ridotto la severità dell'evento alluvionale, contribuendo ad incrementare la capacità di coinvolgimento delle acque da parte del torrente, così come periodici interventi di manutenzione avrebbero avuto l'effetto di ridurre la rapidità dei processi di interrimento dell'alveo, contribuendo a mantenere elevata l'officiosità idraulica dell'alveo. Se ne ricava che alla produzione dell'evento dannoso concorrono le diverse cause e che, qualora la condotta manutentiva fosse stata correttamente 6
adempiuta dall'amministrazione pubblica, ciò avrebbe certamente ridotto la portata dei danni e dell'entità delle acque esondata (v. pagg. 5 e s. della sentenza n. 830/2022 ma v. anche a pag. 25 e s. della Relazione di c.t.u. in atti).
Alla luce delle su esposte considerazioni, non può che essere confermata la responsabilità della Pubblica Amministrazione in relazione agli eventi per cui è processo, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
Sicilia, alla quale sono state trasferite, come anticipato, le competenze in materia di
“manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018. Si rivelano, infatti, del tutto carenti, nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua, la cui assenza ha determinato una condizione di sostanziale incapacità di corretto deflusso e, in definitiva, l'esondazione con conseguente allagamento dei fondi limitrofi.
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904
n. 503, 'Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. A ciò si aggiunga che, in base all'art. 5 del citato R.D., compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) le nuove inalveazioni, 7
rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi”
(cc.dd. opere di seconda categoria), nonché, ai sensi del successivo art. 7,
l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura”
(cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il “caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto alla manutenzione provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo
2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate).
Non varrebbe, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al 8
mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019). Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dall'attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate disposizioni codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Passando ora alla determinazione e quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente, va considerata esclusivamente la perdita del “soprassuolo” che, per come già indicato nella sentenza n. 833/2022, interessa direttamente il valore dei terreni divenuti parzialmente improduttivi (v. anche la Relazione di c.t.u. in atti) e suscettibili, dunque, di un consistente deprezzamento.
Trattasi di un danno che compete alla ricorrente quale proprietaria dei terreni e incidente sul relativo patrimonio.
Per la quantificazione dell'indicato pregiudizio, devono essere ancora una volta richiamati gli esiti della c.t.u. espletata nell'ambito del proc. n. 1686/2019 R.G., che il Collegio reputa di condividere, in quanto completa ed esaustiva e sorretta da un convincente quadro argomentativo. Mette appena conto rilevare, anche alla luce delle 9
osservazioni mosse dalla convenuta, che gli ausiliari hanno considerato, ai fini della stima dei danni, anche la situazione antecedente all'evento alluvionale (ricostruibile, come sopra detto, sulla base delle fotografie aeree estratte da Google Earth acquisite alle date del 12.6.2018 e del 17.6.2017) dando conto inoltre dello stato di compromissione dell'area e delle tare improduttive, quanto alla particella 174, nonché del numero delle piante da rimpiazzare, relativamente all'appezzamento identificato dalla particella 253, tenendo conto della relativa superficie e detratte le tare improduttive, con il richiamo anche ai parametri economici discendenti dalla consultazione del vigente prezziario regionale AA e FF e dei mercuriali dea IA di
NI (v. anche a pagg. 28 e ss. della Relazione di c.t.u.).
Il risarcimento stimato per la perdita del soprassuolo è pari ad €. 24.420,00 per la particella 174 ed €. 3.850,00 per la particella 253 (v. pagg. 28 e ss. della Relazione di c.t.u.), per complessivi €. 28.270,00, ed entro siffatti termini, corrispondente a quanto richiesto dall'attrice, va ammesso il risarcimento che compete a Pt_1 quale proprietaria dei terreni.
[...]
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995. Pertanto, il risarcimento dovuto alla ricorrente è pari ad € 31.293,58 (di cui € 3.023,58 per interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Per ciò che attiene alle spese di lite, esse seguono il canone della soccombenza e, pertanto, la convenuta Autorità di Bacino deve essere condannata a rifondere al ricorrente le citate spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: 10
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Pt_1 la somma di euro 31.293,58 oltre interessi legali dalla data della presente
[...] decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23.9.2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo